Oggetto del Consiglio n. 3665 del 17 luglio 1992 - Resoconto
OGGETTO N. 3665/IX Proposta di legge regionale: "Modificazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, concernente: Sottoscrizione di capitale azionario di societą di funivie e seggiovie locali e di altre societą aventi per fine iniziative di interesse turistico locale".
Presidente Do lettura dell'emendamento presentato dal Consigliere Martin e altri.
Emendamento All'articolo 1 comma b) dopo la dicitura "per il Collegio dei revisori dei conti" riportare: - "essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dottori commercialisti."
Presidente Do lettura di un secondo emendamento presentato dal Consigliere Limonet:
Emendamento All'Articolo 1 al secondo paragrafo dopo: "devono avere almeno uno dei requisiti indicati per ogni organo":
a) per il Consiglio di amministrazione di societą con fatturato pari o inferiore a lire 1.000.000;
1) avere maturato svolto per almeno 3 anni, esperienze professionali che richiedano l'iscrizione in appositi albi o di insegnamento di ruolo, in scuole dalla media superiore all'universitą, rispettivamente in attivitą o materie economiche, aziendali, giuridiche, finanziarie o tecniche;
2) avere maturato per almeno 3 anni, esperienze amministrative, direttive o di controllo in regioni oppure, per almeno 5 anni, in comuni o in Enti pubblici.
b) per il consiglio di amministrazione di societą con fatturato superiore a lire 1.000.000.000:
1) avere maturato o svolto, per almeno 3 anni, esperienze professionali che richiedano l'iscrizione in appositi albi o di insegnamento di ruolo, in scuole dalla media superiore all'universitą, rispettivamente in attivitą o materie economiche, giuridiche, finanziarie o tecniche;
2) avere maturato, per almeno 3 anni, esperienze amministrative direttive o di controllo presso societą di capitali con capitale sociale non inferiore a lire 1.000.000.000 e con un fatturato non inferiore a lire 5.000.000.000.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Martin e altri.
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Beneforti, Laničce, Limonet e Trione)
Il Consiglio approva.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Limonet.
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 5
Contrari: 21
Il Consiglio non approva.
Presidente Do lettura e pongo in votazione la legge nel suo insieme cosģ emendata:
Articolo 1 1. Dopo il comma uno dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 (Sottoscrizione di capitale azionario di societą di funivie e seggiovie locali e di altre societą aventi per fine iniziative di interesse turistico locale) č aggiunto il seguente comma due:
"I rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione e nei Collegi dei revisori dei conti nelle societą di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei requisiti indicati per ogni organo:
a) per il Consiglio di amministrazione:
1) titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
2) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una societą di trasporto a fune;
b) per il Collegio dei revisori dei conti:
essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dottori commercialisti."
Esito della votazione:
Presenti: 26
Votanti: 22
Favorevoli: 22
Astenuti: 4 (Beneforti, Laničce, Limonet e Trione)
Il Consiglio approva.
