Oggetto del Consiglio n. 2500 del 30 luglio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2500/IX Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale della legge regionale: "Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettività alberghiera".Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.
Presidente L'Assessore del turismo, urbanistica e beni culturali, Pascale, ha chiesto la parola per illustrare la proposta di riapprovazione del disegno di legge n. 272, iscritta al punto 8 dell'ordine del giorno.
Pascale (PSI) Anche in questo caso ci sono stati dei rilievi da parte del Presidente della Commissione di Coordinamento, che in parte riteniamo legittimi, in modo particolare quelli relativi all'articolo 2 della legge, laddove viene considerato inammissibile che il contributo in conto interessi venga determinato autonomamente dall'ente finanziatore, in quanto non era precisato a quale tasso si faceva riferimento. Abbiamo modificato la legge, prevedendo che la misura del contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso agevolato che viene applicato in base alla legge n. 33 ed un tasso di riferimento che viene stabilito ogni bimestre dal Governo, ai sensi del DPR n. 902 del 1976.
Per quanto riguarda il secondo rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento, che attiene alla durata del contributo, che noi avevamo previsto in diciotto anni più due di preammortamento, il che contrasterebbe con quelli nazionali, che prevedono un massimo di dieci anni, noi riteniamo che in questo avendo una competenza primaria, possiamo legiferare come vogliamo. In effetti, la legge n. 33 prevede addirittura l'ammortamento di vent'anni più due di preammortamento, per i mutui concessi agli albergatori.
In considerazione però del fatto che questi soldi non vengono erogati dalla Regione, ma dagli istituti di credito, perché la Regione interviene solo in conto interessi, e tenuto conto di una verifica effettuata dall'Assessorato delle Finanze, dalla quale risulta che la maggior parte degli istituti di credito non va oltre i quindici anni, noi abbiamo ritenuto di modificare, prevedendo tredici anni più due di preammortamento, accettando quindi parzialmente il rilievo del Presidente della Commissione di Coordinamento.
Presidente Do lettura della proposta di modifica dell'articolo 2 del disegno di legge n. 272.
Articolo 2 (Modalità di intervento)
1. La misura del contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali concessi per analoghe iniziative ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, concernente "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta", e quello di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, per il settore relativo alla razionalizzazione e allo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, vigente al momento della stipula del mutuo.
2. Il contributo di cui al comma uno viene accordato per mutui ordinari concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa e aventi una durata non superiore ad anni tredici più due di preammortamento.
3. Concorrono a formare la spesa ammissibile di cui al comma due le spese relative alla costruzione del complesso, alla fornitura degli arredi e delle attrezzature, nonché le spese di progetto, direzione e collaudo lavori, fino ad un massimo del 6 per cento dell'ammontare di spesa relativa alla costruzione, con esclusione delle spese afferenti l'acquisto del terreno e gli oneri di urbanizzazione.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di modifica dell'articolo 2 testé letta.
Esito della votazione
Presenti: 27
Votanti: 27
Favorevoli: 26
Contrari: 1
Il Consiglio approva
Presidente Do lettura di tutto l'articolato del disegno di legge n. 272.
Articolo 1 (Finalità)
1. Al fine di favorire il potenziamento e il miglioramento qualitativo dell'offerta turistica della regione e di contribuire ad un tempestivo riequilibrio del rapporto tra ricettività alberghiera e infrastrutture turistiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi relativi a mutui a tasso ordinario, da contrarsi con gli istituti di credito autorizzati, in favore delle società "Valle d'Ayas servizi SpA", "Sesto Grado srl" e "Alga srl" per la realizzazione di tre complessi alberghieri che le società stesse intendono costruire rispettivamente nei comuni di Ayas, di Gressoney-Saint-Jean e di Aosta.
Articolo 2 (Modalità di intervento)
1. La misura del contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali concessi per analoghe iniziative ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, concernente "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta", e quello di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, per il settore relativo alla razionalizzazione e allo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, vigente al momento della stipula del mutuo.
2. Il contributo di cui al comma uno viene accordato per mutui ordinari concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa e aventi una durata non superiore ad anni tredici più due di preammortamento.
3. Concorrono a formare la spesa ammissibile di cui al comma due le spese relative alla costruzione del complesso, alla fornitura degli arredi e delle attrezzature, nonché le spese di progetto, direzione e collaudo lavori, fino ad un massimo del 6 per cento dell'ammontare di spesa relativa alla costruzione, con esclusione delle spese afferenti l'acquisto del terreno e gli oneri di urbanizzazione.
Articolo 3 (Stipula di convenzione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito autorizzati apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo in conto interessi, della durata prevista dal comma due dell'articolo 2, alle condizioni in uso presso gli Istituti medesimi.
Articolo 4 (Domanda di finanziamento)
1. Per l'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 2 le società interessate devono presentare all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali domanda in carta legale corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto delle opere e relativa concessione edilizia;
b) relazione tecnico-illustrativa;
c) computo metrico estimativo;
d) piano economico-finanziario.
2. Dopo l'istruttoria compiuta dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, la domanda è sottoposta all'esame della commissione di cui all'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, per un parere tecnico-consultivo.
3. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale le domande vengono trasmesse agli istituti di credito convenzionati, prescelti dai mutuatari, per gli ulteriori adempimenti necessari ai fini dell'erogazione del mutuo.
Articolo 5 (Non cumulabilità dei benefici)
1. I contributi previsti dall'articolo 2 non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge.
Articolo 6 (Controlli)
1. L'Assessorato regionale delle Finanze, in collaborazione con gli istituti di credito convenzionati, provvede al controllo amministrativo e contabile sull'impiego dei contributi concessi ai sensi della presente legge.
2. L'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali provvede al controllo tecnico delle opere nonché alla loro conformità al progetto di cui alla lettera a) del comma uno dell'articolo 4; a tale scopo i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione regionale.
Articolo 7 (Vincolo di destinazione)
1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2 non possono mutare la destinazione per la quale venne concesso il contributo per il periodo corrispondente alla durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.
Articolo 8 (Finanziamento)
1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno di lire 1 miliardo, per la durata di anni venti, per contribuzioni in conto interessi su mutui a tasso ordinario da contrarsi con gli istituti di credito autorizzati.
Articolo 9 (Norma finanziaria)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante ad annue lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1991 per l'intera durata dei piani di ammortamento, graverà sul capitolo n. 65225 che viene all'uopo istituito per l'anno finanziario 1991 sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede, per gli anni 1991/93, mediante riduzione di lire 1 miliardo per ciascun anno dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" del bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/1993.
3. Ad una eventuale rimodulazione del limite di impegno si provvederà ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".
Articolo 10 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
in diminuzione
Cap. 67030 "fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
competenze lire 1.000.000.000
cassa lire 500.000.000
in aumento
Cap. 65225 (di nuova istituzione)
programma regionale 2.2.2.13
codificazione 2.1.2.4.03.03.10.24.09
"Contributi per il concorso nel pagamento di interessi su mutui concessi per il potenziamento e la qualificazione dell'attività alberghiera".
Limite di impegno per l'anno 1991:
competenze lire 1.000.000.000
cassa lire 500.000.000
Articolo 11 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la riapprovazione del disegno di legge n. 272 nel suo complesso.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
