Oggetto del Consiglio n. 2446 del 23 luglio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2446/IX Proposta di legge: "Interventi regionali per favorire l'ac-cesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti, della Banca della Valle d'Aosta S.p.A., delle Casse Rurali della Valle D'aosta e degli istituti di credito ordinario e speciale".
Presidente Sono due oggetti che nella scorsa seduta sono stati rinviati con la richiesta che fossero abbinati per la discussione: sono il n. 38/A, che riguarda il disegno di legge n. 275, presentato dalla Giunta regionale in data 21 marzo 91: "Estensione agli istituti di credito ordinario o speciale degli interventi creditizi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 concernente "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti", e l'oggetto n. 38/B, che riguarda la proposta di legge n. 264, presentata dai Consiglieri regionali del Gruppo dell'Union Valdôtaine: Rollandin, Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat in data 30 gennaio 1991: "Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della cassa depositi e prestiti, della banca della Valle d'Aosta SpA e delle casse rurali".
C'è già un testo concordato?
Comunque darei la parola al Consigliere Rollandin, perché è indicato nell'ordine del giorno come relatore, e poi all'Assessore Lavoyer, perché il Consiglio sia informato dei successivi passi che sono stati fatti per questo provvedimento.
Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Après la présentation des deux projets de loi, le projet de loi d'initiative du Groupe de l'Union Valdôtaine et par la suite le projet de loi de la Junte, on a eu la possibilité de prévoir une série de débats au sujet des emprunts aux communes.
Il est important de rappeler que pendant cette dernière année, la presse a eu plusieurs fois l'exigence de mettre en évidence les difficultés de la part des Communes pour gérer l'ensemble des interventions dans les différents niveaux, et à cet égard il suffirait de reprendre les interventions qui ont été faites de la part de l'association des communes et des différents organes compétents, pour dire combien a été débattu le problème des emprunts.
Au début la loi financière allait fixer un barème, on ne pouvait prévoir un endettement de la part des communes qui allait dépasser les 5000 milliards. Par la suite il y a eu des amendements au cours du débat sur la loi financière et on avait fixé le barème à 8000 milliards. Compte tenu des 8600 communes existant au niveau national, c'est tout à fait évident que l'intervention concrète ne signifie pas grand-chose. Par conséquent c'était important de souligner que déjà la loi régionale, qui prévoyait une intervention de la part de l'Administration régionale pour payer une partie des frais pour les emprunts, c'était une aide importante pour les communes.
Une considération que tout le Conseil peut partager c'est que, si on veut donner une certaine autonomie aux communes, c'était important de donner la possibilité de décider comment intervenir pour l'aménagement du territoire, et par conséquent comment prévoir un endettement qui soit substantiel par rapport aux exigences des communes.
Voilà la base de l'exigence de prévoir une loi dans ce sens.
La relation qui a été faite au niveau des commissions, met en évidence le fait de donner la possibilité aux communes de mieux réaliser certaines oeuvres. Je voudrais rappeler que la loi existante prévoyait déjà une série d'interventions pour les différentes oeuvres: acquedotti, fognature, depuratori, edifici scolastici e palestre, strade, parcheggi, illuminazione pubblica, edifici pubblici, edifici per anziani, scuole materne e acquisto mezzi.
Face à cette difficulté des communes en application de la loi n° 77/86, on avait présenté ce projet, dont un point important c'était d'augmenter le pourcentage d'intervention et surtout de prévoir l'accès des communes aux emprunts, pas seulement avec les instituts qui étaient auparavant, mais aussi avec la nouvelle banque régionale et avec les caisses rurales.
Ensuite il y a eu le projet présenté de la Junte qui, face à une nouvelle disposition ministérielle, prévoyait la même indication et par conséquent sur ce point il n'y avait pas de doute, on a prévu de donner cette possibilité face aux nouvelles exigences. Il y a eu en même temps une intervention face aux deux projets qui allaient dans cette direction et suite au débat qu'on a fait en commission on a trouvé un texte qui allait dans la direction qu'on a rappelée et qui avait été souhaitée de la part des communes mêmes, c'est-à-dire d'augmenter le pourcentage des possibilités d'emprunts, compte tenu des restrictions de la Caisse Dépôts et Consignations au niveau national.
Dans ce sens on avait concordé un texte, qui a été déjà soumis aux Conseillers; ce texte par la suite a été soumis à l'attention de l'association des syndics et des présidents des communautés de montagne de la Vallée d'Aoste, qui a fait une série de réflexions qui sont l'objet du débat.
Les interventions substantielles sont de prévoir une petite augmentation du pourcentage d'intervention et de modifier les barèmes qui sont prévus à l'article 2, point 2.
D'après ce que j'ai appris, il y a une certaine disponibilité à intervenir dans le sens indiqué par les communes et je crois qu'on ne peut qu'apprécier cette disponibilité par rapport à cette exigence que les communes ont représentée.
Sans doute ce dialogue avec les communes est assez important: en effet, si l'Administration régionale va maintenir cette possibilité de mieux comprendre le problème, c'est un pas en avant par rap-port aux différentes exigences des communes mêmes, on va aider surtout l'autonomie réelle des communes qui, au delà de la loi 142, se passe à travers une possibilité de financements concrètes soit au niveau de gestion qu'au niveau d'infrastructures.
Dans ce sens je crois d'avoir représenté les deux propositions, qui visaient à donner une aide à la commune: la première, c'est-à-dire la proposition du Groupe de l'Union Valdôtaine, allait augmenter le pourcentage d'intervention, la deuxième, de la Junte régionale, allait interpréter le dernier décret à disposition du Ministère compétent, qui allait augmenter la disponibilité du point de vue de l'accès et non du point de vue de la disponibilité; c'est-à-dire prévoyait qu'il y ait une intervention auprès des différents instituts de crédit, mais n'augmentait pas le pourcentage concret d'intervention, ce que, en prévoyant une intégration des deux lois, on a pu rendre disponible.
On a fait un travail remarquable pour aider les communes et j'espère que sur ce point il y ait l'appréciation des différents conseillers. Je veux remercier la disponibilité de tous ceux qui ont participé à ces travaux et on est disponible pour donner les éclaircissements nécessaires.
Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore alle Finanze Lavoyer, ne ha facoltà.
Lavoyer (ADP) Non voglio ripetere o commentare gli aspetti positivi di questo progetto di legge, soprattutto per quanto concerne l'attenzione che lo stesso rivela nei confronti dell'autonomia decisionale e finanziaria degli enti locali. A questo proposito mi pare esauriente e precisa le relazione del Consigliere Rollandin, che condivido. Voglio comunque manifestare il mio compiacimento e quello della Giunta per il risultato che si otterrà con l'approvazione della legge, che consentirà ai comuni valdostani e alle comunità montane di accedere al credito con gli istituti ordinari, in particolare tramite la Banca della Valle d'Aosta e le Casse rurali.
Mi sento anche in dovere di ringraziare il relatore e tutti i componenti la II commissione consiliare, che hanno saputo superare le contrapposizioni dei ruoli per giungere alla stesura di un unico testo, che recepisce il meglio di un disegno di legge della Giunta e di una proposta di legge presentata dal gruppo dell'Union Valdôtaine. Come diceva prima il relatore, questo disegno di legge unificato è stato sottoposto all'attenzione dell'associazione dei Sindaci, i quali ci hanno fatto pervenire una nota nella quale richiedevano alcune modificazioni. Ed è a seguito di questa comunicazione che presento alcuni emendamenti, che possono essere approfonditi e discussi.
Gli emendamenti riguardano l'articolo 2, comma 1: sostituire la percentuale settanta per cento con ottanta per cento. Non ritengo molto giusta la proposta di mantenere le percentuali precedenti, per il fatto che per alcune opere ci sarebbe addirittura il 100 per cento, quindi verrebbe anche a mancare una certa responsabilizzazione degli enti locali. All'articolo 2 il comma II viene sostituito come da richiesta del-l'associazione dei Sindaci, quindi: "L'importo massimo dei mutui attivabili annualmente da ciascun ente è stabilito come segue:
a) comuni con popolazione fino a 1000 abitanti lire 1.000.000.000;
b) comuni con popolazione fino da 1001 a 2000 abitanti lire 1.500.000.000;
c) comuni con popolazione fino da 2001 a 5000 abitanti lire 2.000.000.000;
d) comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti lire 3.000.000.000;
e) altri beneficiari: lire 1.500.000.000".
A seguito delle richieste fattemi dall'associazione dei Presidenti delle Comunità Montane, ho elevato il punto e) altri beneficiari, portandolo da lire 500 milioni a 1,5 miliardi.
Poi all'articolo 4, comma I, lett.b), inserire dopo le parole "Cassa Depositi e Prestiti", "sino al tetto massimo previsto dalla circolare annuale della Cassa stessa".
Presidente E' aperta la discussione generale. Nessun Consigliere chiede la parola?
Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta concede agli enti aventi facoltà di accedere al credito agevolato della Cassa depositi e prestiti, contributi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti in via prioritaria con la Cassa medesima, con la "Banca della Valle d'Aosta S.p.A.", con le casse rurali della Valle d'Aosta e quindi con gli istituti di credito ordinario e speciale, in base alle norme stabilite dai successivi articoli.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Limiti d'intervento)
1. I contributi regionali, calcolati sulle rate di ammortamento dei mutui concessi dagli istituti di cui all'articolo 1, per le stesse opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, non possono superare il limite percentuale del settanta per cento.
2. L'importo massimo dei mutui attivabili annualmente da ciascun ente è stabilito come segue:
a) comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti lire 700.000.000
b) comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti lire 2.000.0000000
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti lire 3.000.000.000
d) altri beneficiari lire 500.000.000
Presidente All'articolo 2, comma I, vi è l'emendamento relativo alla sostituzione della percentuale da 70 ad 80.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente All'articolo 2, comma II, vi è un emendamento sostitutivo dell'intero comma, che recita:
Emendamento 2. L'importo massimo dei mutui attivabili annualmente da ciascun ente è stabilito come segue:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti lire 1.000.000.000
b) comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti lire 1.500.0000000
c) comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti lire 2.000.000.000
d) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti lire 3.000.000.000
e) altri beneficiari lire 1.500.000.000
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2 (Limiti d'intervento)
1. I contributi regionali, calcolati sulle rate di ammortamento dei mutui concessi dagli istituti di cui all'articolo 1, per le stesse opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, non possono superare il limite percentuale dell'ottanta per cento.
2. L'importo massimo dei mutui attivabili annualmente da ciascun ente è stabilito come segue:
a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti lire 1.000.000.000
b) comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti lire 1.500.0000000
c) comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti lire 2.000.000.000
d) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti lire 3.000.000.000
e) altri beneficiari lire 1.500.000.000
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 (Divieto di cumulo)
1. I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Atti istruttori per l'adesione di massima)
1. Le domande di ammissione al contributo vanno presentate all'Assessore alle finanze, dopo che l'istituto mutuante ha comunicato la disponibilità di massima a concedere il finanziamento e comunque non oltre la data di concessione definitiva del mutuo. Le domande vanno corredate dai seguenti documenti:
a) progetto esecutivo dell'opera da eseguire con indicazione del costo di realizzazione o, in caso di acquisto di beni mobili, del preventivo di spesa;
b) relazione sulle finalità dell'opera o destinazione del bene da acquisire;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di non aver usufruito e di impegno a non usufruire, per le medesime iniziative, di altri contributi o provvidenze regionali;
d) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, in caso di richiesta di finanziamento ad un istituto di credito ordinario, di avere interpellato in via preliminare e con esito negativo la Cassa depositi e prestiti, la "Banca della Valle d'Aosta S.p.A." e le casse rurali della Valle d'Aosta;
e) copia della deliberazione, divenuta esecutiva, di approvazione del piano finanziario relativo all'opera da finanziare.
2. L'Assessore alle finanze, ottenuto il preventivo riconoscimento di effettiva necessità di esecuzione dell'opera o di acquisizione dei beni da parte degli Assessorati o servizi competenti per materia, presenta alla Giunta regionale l'elenco delle iniziative ammissibili a contributo.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce le iniziative da ammettere a contributo ed i limiti d'intervento, demandando alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento.
4. L'accoglimento, in via preliminare, della domanda di contributo da parte del Consiglio regionale viene comunicato agli enti richiedenti dal-l'Assessore delle finanze. L'adesione di massima, tuttavia, non costi-tuisce impegno della Regione alla concessione del relativo finanziamento.
Presidente All'articolo 4, comma I, vi è un emendamento che riguarda l'inse-rimento, dopo le parole "Cassa Depositi e Prestiti", delle parole "sino al tetto massimo previsto dalla circolare annuale della Cassa stessa".
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4 (Atti istruttori per l'adesione di massima)
1. Le domande di ammissione al contributo vanno presentate all'Assessore alle finanze, dopo che l'istituto mutuante ha comunicato la disponibilità di massima a concedere il finanziamento e comunque non oltre la data di concessione definitiva del mutuo. Le domande vanno corredate dai seguenti documenti:
a) progetto esecutivo dell'opera da eseguire con indicazione del costo di realizzazione o, in caso di acquisto di beni mobili, del preventivo di spesa;
b) relazione sulle finalità dell'opera o destinazione del bene da acquisire;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di non aver usufruito e di impegno a non usufruire, per le medesime iniziative, di altri contributi o provvidenze regionali;
d) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, in caso di richiesta di finanziamento ad un istituto di credito ordinario, di avere interpellato in via preliminare e con esito negativo la Cassa depositi e prestiti sino al tetto massimo previsto dalla circolare annuale della Cassa stessa, la "Banca della Valle d'Aosta S.p.A." e le casse rurali della Valle d'Aosta;
e) copia della deliberazione, divenuta esecutiva, di approvazione del piano finanziario relativo all'opera da finanziare.
2. L'Assessore alle finanze, ottenuto il preventivo riconoscimento di effettiva necessità di esecuzione dell'opera o di acquisizione dei beni da parte degli Assessorati o servizi competenti per materia, presenta alla Giunta regionale l'elenco delle iniziative ammissibili a contributo.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce le iniziative da ammettere a contributo ed i limiti d'intervento, demandando alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento.
4. L'accoglimento, in via preliminare, della domanda di contributo da parte del Consiglio regionale viene comunicato agli enti richiedenti dal-l'Assessore delle finanze. L'adesione di massima, tuttavia, non costi-tuisce impegno della Regione alla concessione del relativo finanziamento.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 (Procedura di concessione)
1. Per la formale concessione dei contributi sulla base dell'adesione di massima, l'Assessorato delle finanze deve acquisire la dimostrazione che gli Istituti autorizzati hanno concesso il mutuo richiesto ed accertare l'entità degli oneri di ammortamento a carico degli enti richiedenti.
2. L'Assessore alle finanze, ad istruttoria ultimata, sottopone all'approvazione della Giunta regionale la concessione definitiva dei contributi e la quantificazione della relativa spesa.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 (Erogazione dei contributi)
1. I contributi regionali sono erogati agli enti in rate aventi la stessa scadenza del piano di ammortamento.
2. I contributi deliberati dalla Giunta regionale costituiscono limite di impegno per il bilancio della Regione per tutta la durata del mutuo.
PresidentePongo in votazione l'articolo 6:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Decadenza)
1. I contributi regionali sono revocati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, in caso di alienazione durante il periodo di ammortamento del mutuo, da parte dell'ente mutuario, dell'opera realizzata o del bene acquisito con il finanziamento degli istituti indicati nell'articolo 1 della presente legge, in caso di rinuncia o di revoca del finanziamento medesimo. Sono inoltre revocati in caso di comprovata inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 (Abrogazione)
1. E' abrogata la legge regionale 30 dicembre 1986 n. 77, concernente interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti.
2. Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77, che comportano limiti di impegno con scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere erogate e i relativi oneri gravano sull'autorizzazione di spesa già iscritta in base alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 e successive integrazioni al capitolo 33680, del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, la cui denominazione è: "Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa depositi e prestiti - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77".
3. Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata con la presente legge, che comportano limiti di impegno con scadenza successiva all'entrata vigore della presente legge, continuano ad essere erogate e i relativi oneri gravano sulla autorizzazione di spesa già iscritta in base alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 e successive integrazioni al capitolo 33720 del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli di futuri bilanci, la cui denominazione viene così modificata: "Contributi ai Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa depositi e prestiti - rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 abrogata dalla legge regionale.
4. A decorrere dall'anno 1992 gli oneri necessari sono iscritti, in relazione alla proiezione dei piani di ammortamento, sui futuri bilanci, ai sensi del comma uno dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n° 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
5. Alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, e tuttora in corso di istruttoria, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono previsti per l'esercizio 1991 in lire 500 milioni e gravano sullo stanziamento già iscritto al capitolo 33700 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1991, che presenta la necessaria disponibilità e che assume la seguente denominazione: "Contributi agli enti ammessi- al credito della Cassa depositi e prestiti sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa medesima, con la "Banca della Valle d'Aosta S.p.A." e con le casse rurali della Valle d'Aosta - Prime rate - Legge regionale."
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge i conseguenti oneri sono annualmente iscritti, a decorrere dall'anno 1992, con la legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi del comma uno dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, per l'importo risultante dall'approvazione degli impegni assunti.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) Seulement pour dire que, avec l'approbation de ce texte unifié, on va donner une aide concrète aux communes, afin de prévoir dans le futur qu'il y ait un changement d'adresse de la part du Gouvernement, car c'est une aide qu'on va donner aux communes en se substituant au Gouvernement national, qui devrait intervenir dans ce sens, afin d'aider les communes pour une vraie autonomie. En effet, c'est inutile de dire que les communes peuvent faire, si elles n'ont pas de possibilité de gérer de façon réelle les différentes réalisations conséquentes à un programme qu'on va demander aux communes mêmes.
Par conséquent, en tant qu'Administration de cette région, on va donner, selon une adresse de décentralisation, une aide réelle à l'autonomie des communes.
Presidente Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) Credo che con l'approvazione di questo testo di legge congiunto il Consiglio abbia raggiunto una fase molto significativa dei propri lavori, perché il fatto che il Consiglio si sia trovato unanime nell'accettare un discorso sull'aiuto da dare agli enti locali è un fatto che qualifica questa assemblea. Fra l'altro credo che la regione abbia fra i suoi compiti anche quello di agevolare la crescita delle comunità locali.
E' vero che lo stato è in ritardo per quanto riguarda le sue competenze, ma è altrettanto vero che attraverso il bilancio, la regione deve avere la possibilità di incrementare i bilanci dei comuni, cosa che è già stata fatta nel passato e continua ad essere fatta nel presente.
Quindi è con estremo piacere che il governo regionale saluta l'approvazione di questa legge.
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità.
