Oggetto del Consiglio n. 2152 del 8 maggio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 2152/IX - Proposta di legge regionale: "Ulteriori provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".
Presidente: Il Vicepresidente Stévenin, ha chiesto la parola per illustrare la proposta di legge regionale n. 263, presentata dal Consigliere Riccarand ed iscritta al punto 39 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
Stévenin (UV): Depuis deux ans, les frais d'expédition des abonnements ont connu un accroissement considérable. A partir du mois de janvier, de cette année, les frais ont doublé. Les hebdomadaires sont passés de 70 à 130 lires la copie, les bimensuels de 80 à 150 lires la copie. En 1988, l'expédition d'un bimensuel coûtait 20 lires la copie, à partir du 1er janvier de cette année elle coûte 150 lires la copie.
Voilà les raisons qui imposent une modification du remboursement des frais d'expédition aux journaux qui actuellement publient les "Nouvelles de la région autonome de la Vallée d'Aoste". Ceci afin de leur permettre de continuer leur activité.
Président: Le Conseiller Andrione a demandé la parole; il en a la faculté.
Andrione (UV): Un amendement très court à l'article premier, alinéa 2, où il y a écrit fino ad un massimo di 6000 copie: fino ad un massimo di 10.000 copie per numero.
Presidente: Il Vicepresidente Stévenin ha chiesto la parola, ne ha facoltà.
Stévenin (UV): Il y a un autre amendement qui concerne, par contre, les dépenses et qui avait été présenté en Commission par l'Assesseur aux Finances, monsieur Lavoyer. Je vais le lire:
L'articolo 2, comma 3, è sostituito nel seguente modo:
Alla copertura dell'onere di cui al comma uno, si provvede mediante utilizzo della somma di lire 90 milioni dal capitolo n. 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento)...
(...interruzione...)
... Oui... Bastano, perché le spedizioni non sono tante quante ne sono prodotte, ma bisogna andare col libretto... Eravamo già a ottomila...
Presidente: Ha chiesto la parola il Consigliere Gremmo; ne ha facoltà.
Gremmo (UAP): Poiché io sono direttore di un giornale, vorrei che fosse messo a verbale che mi astengo e che non partecipo alla votazione.
Presidente: Si dà atto che il Consigliere Gremmo non è presente in sala e che il Consigliere Stévenin si astiene dal votare.
Passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1, comprensivo dell'emendamento presentato dal Consigliere Andrione.
Articolo 1
1. Allo scopo di consentire una adeguata diffusione dei periodici che, ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1974, n. 13, recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione e 10 agosto 1987, n. 62, concernente modifiche alla legge regionale 13/74, pubblicano regolarmente il notiziario denominato "Nouvelles de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste", la Giunta regionale è autorizzata a rimborsare ai periodici medesimi le spese sostenute per la spedizione in abbonamento postale dei numeri contenenti il notiziario.
2. Il rimborso di cui al comma uno, copre le spese di spedizione in abbonamento postale di ogni numero del giornale contenente il notiziario "Nouvelles de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste", fino ad un massimo di 10.000 copie per numero.
3. I rimborsi sono corrisposti dall'Amministrazione regionale su presentazione di note mensili, corredate dalla documentazione richiesta dalla Commissione di verifica prevista dall'articolo 5 della legge regionale 13/74.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Stévenin)
Il Consiglio approva
Presidente: Do lettura dell'articolo 2.
Articolo 2
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 90 milioni, che graverà sul capitolo n. 21420 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991.
2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 62/74, come modificata dalla legge regionale 62/87 e dalla presente legge è autorizzata quindi, a decorrere dal 1991, la spesa complessiva di lire 282 milioni.
3. Alla copertura dell'onere, di cui al comma uno, si provvede mediante utilizzo della somma di lire 90 milioni dal capitolo n. 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del Bilancio di previsione per l'anno 1991, a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato 8 al Bilancio stesso (Fondo incremento del patrimonio regionale - Area istituzionale A. 0.9).
4. A decorrere dal 1992, gli oneri di cui al comma due saranno determinati con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Presidente: Do lettura di un emendamento sostitutivo all'articolo 2, presentato dall'Assessore alle Finanze, Lavoyer.
EMENDAMENTO
Il terzo comma dell'articolo 2 è sostituito nel modo seguente:
"3. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo della somma di lire 90 milioni dal capitolo n. 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del Bilancio di previsione per l'anno 1991, a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato 8 al Bilancio stesso (Fondo incrementativo del patrimonio regionale - Area istituzionale A. 0.9); sull'accantonamento stesso rimane, quindi, la minor somma di lire 7.210 milioni".
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Stévenin)
Il Consiglio approva
Presidente: Do lettura dell'articolo 2 emendato.
Articolo 2
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 90 milioni, che graverà sul capitolo n. 21420 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991.
2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 62/74, come modificata dalla legge regionale 62/87 e dalla presente legge è autorizzata quindi, a decorrere dal 1991, la spesa complessiva di lire 282 milioni.
3. Alla copertura dell'onere, di cui al comma uno, si provvede mediante utilizzo della somma di lire 90 milioni dal capitolo n. 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del Bilancio di previsione per l'anno 1991, a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato 8 al Bilancio stesso (Fondo incrementativo del patrimonio regionale - Area istituzionale A. 0.9); sull'accantonamento stesso rimane, quindi, la minor somma di lire 7.210 milioni.
4. A decorrere dal 1992 gli oneri di cui al comma due saranno determinati con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 emendato testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Stévenin)
Il Consiglio approva
Presidente: Do lettura dell'articolo 3.
Articolo 3
1. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione della Regione, per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:
In diminuzione
Cap. n. 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento)
lire 90 milioni
In aumento
Cap. n. 21420 (Contributi ai periodici locali per favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione)
- Legge Regionale 15/5/1974, n. 13
- Legge Regionale 10/8/1987, n. 62
- Legge Regionale , n.
lire 90 milioni
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Stévenin)
Il Consiglio approva
Presidente: Do lettura dell'articolo 4.
Articolo 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente: Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Stévenin)
Il Consiglio approva
Presidente: Se nessuno chiede la parola per dichiarazioni di voto, pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti: 24
Votanti: 23
Favorevoli: 23
Astenuti: 1 (Stévenin)
Il Consiglio approva
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