Oggetto del Consiglio n. 1908 del 28 febbraio 1991 - Resoconto
OGGETTO N. 1908/IX - Disegno di legge: "Orario di lavoro del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali?.
Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.
Ricco (DC) - Con il decreto legge 24 novembre 90 n. 344, convertito in legge n. 21 del gennaio 1991, lo Stato ha stabilito tra l'altro in trentasei ore settimanali l'orario ordinario di lavoro ed ha eliminato le dieci ore settimanali in più dell'orario normale di lavoro a carico dei dirigenti statali e degli enti pubblici non economici. La disposizione di adeguamento dell'orario pone rimedio ad una situazione di disparità di trattamento fra personale dirigenziale e personale inserito nei livelli, che in campo nazionale ha fatto sempre sorgere un contenzioso amministrativo che addirittura è sfociato in una impugnativa costituzionale.
Infatti, la disposizione legislativa che pone l'obbligo di una maggiorazione di orario di lavoro senza il corrispettivo della retribuzione, è sempre apparsa di dubbia costituzionalità in relazione al disposto del primo comma dell'articolo 36 della Costituzione, che stabilisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Non può essere trascurata la questione della dirigenza pubblica, di cui va ricercata la identità in quanto valore da salvaguardare; non è accettabile lo scippo retributivo nei confronti del personale dirigente dello Stato ed enti pubblici, nè gli effetti perversi provenienti da un assurdo scoordinamento salariale. In materia di riforma della dirigenza siamo ancora all'anno zero.
Il disegno di legge n. 258 oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale ricalca l'orientamento, già seguito dalla nostra Regione sin dal 1980, di assimilazione della dirigenza regionale alla dirigenza dello Stato. La II Commissione consiliare permanente ha espresso all'unanimità parere favorevole anche dopo aver sentito i sindacati.
Con il suddetto disegno di legge si stabilisce in trentasei ore settimanali l'orario ordinario di lavoro del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali; viene altresì abrogato l'articolo 22 della legge regionale n. 18/80, che obbliga il suddetto personale a fare cinque ore di orario ordinario settimanale di lavoro in più.
In qualità di relatore del presente disegno di legge e in considerazione dell'approfondito esame della materia in diverse sedute della II Commissione, mi permetto subordinatamente di presentare un emendamento relativo alla dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello statuto speciale.
Presidente - E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) - Voglio solo informare il Consiglio che su questo disegno di legge è stato siglato un accordo con i sindacati, per cui la pratica è definita in tutti i suoi contesti.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.
Viérin (UV) - Nous confirmons le vote favorable de l'Union Valdôtaine à ce projet de loi. En même temps nous prenons acte que après les polémiques de la séance du Conseil régional du mois de novembre dernier quant à la procédure suivie, tout est rentré dans l'ordre. A l'époque le projet de loi présenté par le gouvernement prévoyait déjà l'application de cette disposition, mais la partie concernant l'horaire de travail n'avait pas été soumise à l'examen des organisations syndicales.
Aujourd'hui, et le Président du Gouvernement l'a rappelé tout à l'heure, la procédure a été respectée. Nous prenons donc acte avec satisfaction du bien-fondé des remarques formulées à l'époque, et nous confirmons l'avis favorable du groupe de l'Union Valdôtaine.
Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1
(Orario di lavoro)
1. L'orario ordinario di lavoro del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali, in applicazione dalla legge regionale 29 maggio 1989, n. 29, recante disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione, è stabilito in trentasei ore settimanali.
2. L'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 19, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale dalla Regione, è abrogato.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 testè letto:
Esito della votazione
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente - Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 testè letto:
Esito della votazione
Presenti: 28
Votanti: 27
Favorevoli: 27
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti: 30
Votanti: 29
Favorevoli: 29
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
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