Oggetto del Consiglio n. 1636 del 28 novembre 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1636/IX - Disegno di legge: "Erogazione di un contributo annuo all’aero club Valle d’Aosta per l’esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale".
Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Bajocco, ne ha facoltà.
Bajocco (PCI) - Il disegno di legge 241 modifica sostanzialmente lo strumento con cui finora era stato erogato all’Aero Club Valle d’Aosta, a sostegno dell’attività turistico-sportiva, il contributo finanziario da parte della Regione.
Se approvato, il disegno di legge consente di concedere all’Aero Club un contributo annuale attraverso una apposita legge, anziché con deliberazioni della Giunta regionale.
Il bilancio finanziario dell’Aero Club 1989 è stato di L. 830.431.133 con un disavanzo di L. 103.558.000.
Le attività svolte sono state: volo a motore, volo a vela, deltaplano, paracadutismo sportivo, aeromodellismo.
Il numero dei soci suddivisi per specialità sono:
- 85 volo a motore (da ricordare che 23 hanno il doppio brevetto);
- 57 volo a vela;
- 34 aeromodellismo;
- 10 volo libero, deltaplanisti, parapendio;
- 15 servizio piloti;
- 40 scuola regionale di paracadutismo sportivo.
Le ore di volo effettuate nello scorso anno sono state:
- 2200 volo a motore;
- 3636 volo a vela;
- 2534 a favore di stranieri;
- 2500 sono stati i lanci di paracadutismo.
Le presenze di piloti stranieri sono state 250.
L’Aero Club dispone di 11 aerei motore e 10 alianti.
Ha una officina meccanica con personale altamente specializzato (autorizzazione del RAI - Registro Aeronautica Italiana).
Un volo turistico costa L. 240.000 all’ora per non più di tre persone.
Le iniziative organizzate sono state:
- 2 manifestazioni di paracadutismo;
- 2 manifestazioni nazionali di volo libero;
- 1 stage di 90 giorni per stranieri;
- 1 giro turistico agonistico dei castelli valdostani;
- 1 volo acrobatico per alianti.
E’ stata aperta infine una scuola di volo in mongolfiera.
L’attività dell’Aero Club ha registrato indubbiamente uno sviluppo sia sotto l’aspetto turistico che quello sportivo ed è un fatto positivo non indifferente per l’economia della nostra regione.
Per tutto ciò sono dell’avviso che la proposta di legge sia una iniziativa opportuna anche se, vedendo il disavanzo finanziario del 1989, il contributo forse è ancora insufficiente.
Voglio però ricordare che l’Aero Club beneficia anche di un’altra seppur minima sovvenzione, attraverso la legge n. 85: "Interventi a favore dello sport" di due milioni di lire.
La Commissione ha predisposto la sostituzione dell’articolo 1 con un emendamento sostitutivo dell’articolo 1, dove vengono aggiunti i commi 2 e 3, mentre l’ex comma 2 diventa il comma 4.
Come d’abitudine all’articolo 4 è aggiunto il seguente comma 4:
"In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 5".
Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. L’articolato che sottopongo alla vostra attenzione è quello nuovo predisposto dalla Commissione, quindi do lettura del nuovo testo dell’articolo 1, sostitutivo del testo originario:
Articolo 1
(Finalità)
1. E’ autorizzata l’erogazione a favore dell’Aero Club Valle d’Aosta di un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese sostenute per lo svolgimento, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, di attività connesse alla pratica del volo a motore e a vela, del volo libero, dell’aeromodellismo e del paracadutismo sportivo, tenuto conto della rilevanza turistica e sportiva assunta da tali attività in ambito regionale, ed allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica in Valle d’Aosta.
2. L’erogazione del contributo, a decorrere dall’anno finanziario 1991, è subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l’Aero Club e Regione che definisca le caratteristiche e le modalità di presentazione dei piani annuali di attività e di sviluppo dell’Aero Club, l’utilizzo degli immobili aeroportuali di competenza, i rapporti con gli altri utilizzatori delle strutture.
3. La convenzione di cui al comma 2 sarà adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al Turismo, entro il 31 maggio 1991.
4. Il contributo di cui al primo comma viene erogato in aggiunta ai contributi che l’Aero Club Valle d’Aosta percepisce, unitamente alle altre società sportive operanti in Valle d’Aosta, per lo svolgimento dell’attività agonistica, così come previsto dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n.85, recante norme in materia di "Interventi a favore dello Sport".
Presidente - Pongo in votazione l’articolo1:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 2:
Articolo 2
(Modalità di erogazione)
1. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla concessione e alla liquidazione del contributo, per ogni singolo esercizio finanziario, previa presentazione da parte dell’Aero Club Valle d’Aosta di una domanda corredata dal bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno cui la stessa si riferisce nonché da una relazione riassuntiva dell’attiviti svolta nell’anno precedente e di quella programmata nell’anno cui il contributo si riferisce.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 3:
Articolo 3
(Oneri finanziari)
1. Per l’esercizio 1990, il contributo di cui ai precedenti articoli i stabilito in lire 125 milioni.
2. Per gli esercizi successivi, l’entità del finanziamento sari determinata annualmente sulla base della variazione percentuale dell’indice del costo della vita relativa all’anno precedente; i relativi oneri saranno iscritti al competente capitolo con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 4:
Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 47455, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990, come previsto all’articolo 5, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede mediante iscrizione di maggiori entrate accertate sul capitolo 1715 del bilancio per l’anno finanziario 1990.
3. Alla copertura dell’onere di lire 125 milioni per l’anno 1991, ai sensi del terzo comma dell’articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), si provvede mediante utilizzo per pari somma delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990-1992.
Presidente - All’articolo 4 vi è l’emendamento presentato dall’Assessore Lavoyer, di cui do lettura:
All’articolo 4 è aggiunto il seguente comma 4:
In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n.90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 5.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti: 32
Votanti: 32
Favorevoli: 21
Contrari: 11
Il Consiglio approva
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 47455, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990, come previsto all’articolo 5, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
2. Alla copertura dell’onere di cui al primo comma si provvede mediante iscrizione di maggiori entrate accertate sul capitolo 1715 del bilancio per l’anno finanziario 1990.
3. Alla copertura dell’onere di lire 125 milioni per l’anno 1991, ai sensi del terzo comma dell’articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1989, n.90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), si provvede mediante utilizzo per pari somma delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. "altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990-1992.
4. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 5.
Esito della votazione
Presenti: 32
Votanti: 21
Favorevoli: 21
Astenuti: 11 (Agnesod, Andrione, Faval, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio approva
Presidente - Do lettura dell’articolo 5:
Articolo 5
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:
Parte Entrata
Cap. 1715 "Addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica in locali e luoghi diversi dalle abitazioni L. 27.01.1989, n. 20 articolo 6
Lire 125.000.000
Parte Spesa
Cap. 47455 (di nuova istituzione)
Codifica regionale 2.2.d.10
Codificazione 1.1.1.6.2.2.08.09.09 "Contributo annuo all’Aero Club Valle d’Aosta per l’esercizio di attività turistico-sportive di interesse regionale.
legge regionale n. Lire 125.000.000
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 6:
Articolo 6
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 6:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all’unanimità
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