Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1634 del 28 novembre 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1634/IX - Disegno di legge: "Finanziamento della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94, concernente la concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089".

Presidente - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Ricco, ne ha facoltà.

Ricco (DC) - La legge 1° giugno 1939 n. 1089, avente per oggetto tutela delle cose di interesse artistico e storico, dispone che sono soggette ad essa le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-grafico, compresi i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio, le cose di interesse numismatico, le cose che interessano la paleontologia, la preistoria, le primitive civiltà.

Vi sono pure comprese le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse storico o artistico.

Non sono soggette alla disciplina della suddetta legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Sono anche sottoposte alla detta legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica militare della letteratura, dell’arte, della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione in forma amministrativa dal Ministero della Pubblica Istruzione.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Inoltre, il Ministro della pubblica istruzione notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, sopradette, che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, la notifica è trascritta sempre nei registri delle conservatorie delle ipoteche. L’elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l’interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero della Pubblica Istruzione e copie dello stesso sono depositate presso la prefettura della repubblica. Chiunque abbia interesse può prendere visione; i rappresentanti degli enti territoriali, regioni, province e comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti, devono presentare l’elenco descrittivo delle cose immobili e mobili sopra accennate di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano. I suddetti rappresentanti hanno altresì l’obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengono ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell’ente o istituti.

Tutte le cose di cui ho accennato restano sempre sottoposte alla disciplina della legge 1° giugno 1939 n. 1089, anche se non comprese negli elenchi o dichiarazioni anzidette.

Allorquando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministero della Pubblica Istruzione procede per quanto riguarda le esigenze del culto, d’accordo con l’autorità ecclesiastica.

I proprietari, possessori o detentori delle cose mobili o immobili, contemplate dalla legge 1089, hanno l’obbligo di sottoporre alla competente soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all’opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla sovrintendenza competente, alla quale devono essere subito inviati i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione.

Ed ora permettemi una nota quasi allegra.

L’articolo 73 della legge 1089/39 recita: "Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno - in quanto siano applicabili - le norme del regolamento approvato con Regio Decreto del 30 gennaio 1914 n. 363".

Come vedete, siamo in presenza di una legge datata di oltre cinquanta anni che non ha avuto il suo regolamento e che si serve o si richiama ad un regolamento preesistente del 1913 e cioè di settantasette anni or sono.

Passiamo adesso alla nostra legge regionale 28 dicembre 1983 n. 94 che stabilisce la concessione dei contributi finanziari fino al 60 percento della spesa necessaria ai proprietari dei beni immobili, di cui alla legge 1089/39.

Tali contributi sono concessi per interventi di manutenzione straordinaria atti ad assicurare la stabilità ed integrità dell’edificio ed a conservare gli elementi costituenti il presupposto motivante della notifica.

Il presente disegno di legge n. 233 oggi in discussione, relativo al finanziamento della suddetta legge regionale 94/83 richiede un maggiore stanziamento di spesa sul capitolo n. 46900 del bilancio 1990.

Come voi tutti sapete il cap. 46900 del 1990 ha uno stanziamento di 200 milioni.

Per fronteggiare le richieste di finanziamento, presentate da singoli privati o da enti, per la realizzazione di opere necessarie alla salvaguardia e alla conservazione degli immobili soggetti alla legge 1089/39 sono indispensabili altri 400 milioni.

Gli interventi richiesti dai privati riguardano in genere edifici di culto e precisamente lavori inerenti il rifacimento dei tetti, il consolidamento di strutture e la creazione di sistemi di drenaggio per risanare l’apparato murario dei fabbricati.

Quindi sono lavori che riguardano opere di grande importanza e servono ad evitare danni immensi al patrimonio storico.

Nell’anno in corso sono state presentate trentadue domande di contributi per il consolidamento di edifici di interesse storico che comporterebbero un costo preventivato per l’esecuzione degli interventi di circa 2 miliardi 130 milioni.

Grazie al finanziamento richiesto con il disegno di legge n. 233 e a quelli degli esercizi futuri si ritiene che tutte le domande presentate potranno trovare completo accoglimento ed essere in grado di ottemperare anche alla nostra funzione di guardiani e tutori della cultura valdostana.

Presidente - E’ aperta la discussione generale.

L’Assessore Lavoyer ha presentato un emendamento all’articolo 1, per cui è aggiunto il seguente comma 4:

"In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 2".

Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.

Louvin (UV) - Pour une question au rapporteur: je voudrais savoir quels sont les édifices intéressés par cette intervention, en plus des édifices de nature religieuse; sur quels bâtiments va-t-on intervenir?

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin, ne ha facoltà.

Viérin (UV) - J’interviens sur l’amendement Lavoyer, pour faire remarquer que l’avis des Finances remonte au mois d’août 1990, et donc, encore une fois, pour mettre en évidence que la présentation successive et la discussion aujourd’hui de ce projet de loi ne sont pas dues à d’autres raisons que le manque de volonté sans doute de porter à l’attention du Conseil ce projet de loi.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Ricco, ne ha facoltà.

Ricco (DC) - A tutt’oggi le domande presentate sono trentadue e cioè: Quart, cappella dedicata a San Lorenzo; Ayas, cappella dedicata a Santa Maria Addolorata; Ayas, cappella dedicata a San Bartolomeo; Ayas, cappella dedicata a San Martino; Ayas, cappella dedicata a San Pietro; Villeneuve, cappella dedicata a San Giocondo; La Magdeleine, chiesa parrocchiale de La Maddalena; Valgrisenche, cappella dedicata a San Pantaleone; Pollein, cappella dedicata allo sposalizio della Vergine; Valtournenche, cappella dedicata a San Rocco; Valtournenche, cappella dedicata alla Madonna del Carmine e San Leonardo; Chamois, cappella dedicata alla trasfigurazione di Nostro Signore; La Salle, cappella dedicata ai Santi Rocco e Sebastiano; La Salle, cappella dedicata a San Germano e Francesco di Salle; La Salle, cappella dedicata a San Cassiano; Avise, cappella dedicata a San Teodulo; Torgnon, cappella dedicata a San Pantaleone; Introd, cappella dedicata a Santa Barbara; Ollomont, chiesa parrocchiale di San Agostino; Roisan, cappella dedicata ai Santi Fabiano, Sebastiano, Anna e Rocco; Bionaz, chiesa parrocchiale dedicata a Santa Margherita; Arnaz, chiesa parrocchiale dedicata a San Giuseppe; Saint-Pierre, chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro; Valgrisenche, chiesa parrocchiale dedicata a San Grato; La Thuile, chiesa parrocchiale dedicata a San Nicola; Chamois, chiesa parrocchiale dedicata alla cappella dell’Addolorata in frazione Suisse; Ayas, cappella dedicata a Santa Barbara; Pont Bozet, cappella dedicata alla visitazione della Vergine e San Rocco; Ayas, edificio censito al foglio 41, mappale 50, sito in frazione Magneaz, esecuzione di interventi di restauro dell’immobile; questa non è una cappella. Infine, Nus, chiesa parrocchiale dedicata a San Bartolomeo.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.

Louvin (UV) - Je n’ai pas bien saisi de quel immeuble il s’agit à Ayas. C’est le seul, à ce qu’il paraît, qui n’est pas un édifice religieux.

Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Pascale, ne ha facoltà.

Pascale (PSI) - Mi riservo di far sapere al Consigliere Louvin cosa esattamente sia questo edificio.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Ricco, ne ha facoltà.

Ricco (DC) - Dalle mie ricerche trovo questo edificio censito al foglio 41, mappale 50, altro non so; ho fatto già abbastanza ricerche.

Presidente - L’Assessore Pascale fornirà il chiarimento richiesto.

Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:

Articolo 1

(Finanziamento)

1. Per le finalità della Legge regionale 28 dicembre 1983 n. 94, concernente interventi su edifici tutelati, è autorizzata la spesa annua di L. 600.000.000, che graverà sul capitolo 46900 del bilancio di previsione per la Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura del maggior onere per il 1990 di L. 400.000.000 si provveda mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento) a valere sull’apposito accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio per la Regione per il 1990.

3. A decorrere dal 1991 gli oneri di cui alla presente legge saranno determinati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 90.

Presidente - All’articolo 1 vi è l’emendamento dell’Assessore Lavoyer, di cui do lettura:

All’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 4:

"In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 2"

Lo pongo in votazione:

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 27

Favorevoli: 16

Contrari: 11

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1 nel testo così emendato:

Articolo 1

(Finanziamento)

1. Per le finalità della Legge regionale 28 dicembre 1983 n. 94, concernente interventi su edifici tutelati, è autorizzata la spesa annua di L. 600.000.000, che graverà sul capitolo 46900 del bilancio di previsione per la Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura del maggior onere per il 1990 di L. 400.000.000 si provveda mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo. Spese di investimento) a valere sull’apposito accantonamento previsto dall’allegato n. 8 del bilancio per la Regione per il 1990.

3. A decorrere dal 1991 gli oneri di cui alla presente legge saranno determinati ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 1989, n. 90.

4. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 2.

Esito della votazione

Presenti: 30

Votanti: 18

Favorevoli: 18

Astenuti: 12 (Agnesod, Andrione, Faval, Gremmo, Louvin, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)

Il Consiglio approva

Presidente - Do lettura dell’articolo 2:

Articolo 2

(Norme finanziarie)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento).

L. 400.000.000

In aumento:

cap. 46900 contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 10 giugno 1939 n. 1089.

Legge regionale 28 dicembre 1983 n. 94

Legge regionale n

L. 400.000.000

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Do lettura dell’articolo 3:

Articolo 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale della Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all’unanimità

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all’unanimità

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