Oggetto del Consiglio n. 1630 del 28 novembre 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1630/IX - Disegno di legge: "Interventi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità".
Dolchi (Presidente del Consiglio) - Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Chenuil, ne ha facoltà.
Chenuil (PCI) - La relazione è stata fatta per iscritto in quanto nella III Commissione permanente non si è giunti ad un voto unanime. E’ una relazione più che altro tecnica che evidenzia le gravi perdite che si sono verificate in questi due anni nelle produzioni agricole a causa della siccità. E’ quindi intenzione della Giunta regionale intervenire con questa legge per risarcire agli operatori agricoli il danno subito.
Il più danneggiato è il settore foraggero, che raggruppa colture quali il prato asciutto, il prato irriguo, il pascolo, i cui danni economici sono rispettivamente stati stimati intorno al 43 percento, al 39 percento e al 43 percento. Altro settore dove il danno ha raggiunto un valore percentuale superiore al 45 percento è quello apicolo, dove si è passati da una produzione ordinaria di circa 1000 quintali, ad una di poco superiore ai 500 quintali.
Per quanto riguarda gli altri comparti produttivi, frutticoltura, viticoltura eccetera, il danno causato dalla siccità può essere stimato in termini di produzione lorda globale fra il 5 e il 25 percento.
E’ stato presentato un emendamento alla legge originale, con il quale all’articolo 2 è stato tolto il riferimento all’articolo 24 della legge 37/86, in quanto questo articolo viene ripreso nel comma 3 dell’articolo stesso.
Comma 2: "Per le finalità di cui alla presente legge la percentuale dei contributi previsti al secondo comma dell’articolo 21 della citata legge regionale 37/1986, è stabilita nella misura dell’80 percento", nella legge precedente regionale era stabilito nella misura del 60 percento.
Comma 3: "I contributi, non cumulabili con altri interventi per le medesime finalità, verranno concessi per danni per i quali la somma da erogare risulti superiore alle lire 100.000". Questo è un limite minimo per evitare centinaia di domande con rimborsi esigui oppure nulli.
Comma 4: "Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi è stabilita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Prima invece erano previsti sessanta giorni.
Segue poi l’emendamento proposto dall’Assessore alle Finanze, per cui all’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 3: "In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4".
Presidente - E’ aperta la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Vallet, ne ha facoltà.
Vallet (UV) - Quand au début du mois de septembre notre Groupe avait présenté une interpellation pour demander à l’Assesseur si une analyse des conséquences économiques de la sécheresse avait été faite et si on pensait adopter des mesures financières pour soutenir les secteurs de l’agriculture endommagés, c’était justement parce qu’on avait la senteur que des problèmes conséquents à la sécheresse qui a intéressée notre région dans l’année 1990 et déjà dans l’année 1989, étaient réels. En effet, ayant pris connaissance de la relation qui a été préparée par le bureau de l’assessorat et que l’Assesseur nous a fournie au cours de la séance de la III Commission, on a pu se rendre compte qu’effectivement le problème existe et qu’il est nécessaire d’intervenir pour soutenir le secteur de l’agriculture. Donc évidemment notre Groupe votera à faveur de cette loi.
Mais je me dois de faire ici au Conseil les remarques que nous avons déjà faites en Commission, quant à la méthode que cette Junte a choisie pour intervenir. Nous estimons que ce projet de loi est l’exemple typique d’une loi superflue dans le sens que notre région dispose déjà d’une loi qui prévoit des interventions à l’occasion de calamités et de perturbations atmosphériques exceptionnelles; il s’agit de la loi 37/86, où à l’article 21 et suivants jusqu’à l’article 24 on prévoit des subventions pour soutenir le secteur agricole. Alors un doute surgit et c’est si on a oublié l’existence de cette loi, mais ce n’est pas le cas, car le nouveau texte que nous allons voter aujourd’hui reprend pour déterminer les modalités de distribution des contributions les articles 21 et 23 de la loi 37/86; ou si par contre on a oublié de faire le décret de déclaration de l’état de calamité, car la loi n° 37 prévoit que pour faire face aux payements des dommages il doit y avoir en avance le décret du Président du gouvernement qui déclare l’état de calamité.
A notre avis il aurait suffit, pour faire face aux nécessités qui existent, de financer convenablement les chapitres afférents à la loi 37/86. On nous a dit en Commission qu’il s’agit ici d’une loi extraor-dinaire pour résoudre un cas extraordinaire. Nous pensons que, vu qu’il y a une loi cadre qui donne la possibilité d’intervenir spécifiquement pour résou-dre ces cas, il était inutile de prévoir une autre loi.
Pour entrer un peu dans le mérite, on nous a dit que cette loi est différente par rapport à la loi n° 37; je dois dire qu’on n’a pas relevé de grandes différences, sauf l’augmentation du pourcentage de la contribution qui passe de 60 pour-cent à 80 pour-cent. La loi n° 37 prévoyait la contribution de 60 pour-cent des dommages et aussi la possibilité d’intervenir pour le restant 40 pour-cent de façon avantageuse.
Nous avons l’impression que le choix qui a été fait d’élever la contribution a fonds perdu à 80 pour-cent est un choix un peu démagogique. Nous retenons que le système adopté dans la loi n° 37 est plus équitable, tout de même en remarquant qu’on a choisi d’élever à 80 pour-cent, il conviendrait peut-être cesser de faire certains discours sur l’économie assistée. On nous a dit que cette loi est différente aussi parce qu’on a introduit finalement un seuil minimal pour éviter que les bureaux de l’assessorat soient comblés des demandes et ne puissent pas travailler. Je veux rappeler que la suggestion a été faite en Commission par M. Perrin sur l’exemple d’autres lois déjà existantes.
Je veux conclure encore avec une remarque sur l’article 2 du nouveau projet de loi. L’article 2, quand il explique les modalités pour faire face aux payements des dommages, fait référence à l’article 21 de la loi n° 37. Cet article dit: "Le gouvernement régional est autorisé à octroyer aux agriculteurs ... lesquels par le fait de la calamité publique reconnue par l’arrêté du Président du Gouvernement visé à l’article 11 précédent, auraient subi des dommages d’importance substantielle ... ." Donc pour éviter qu’il y ait dans l’application de la nouvelle loi des problèmes d’interprétation, et vu que l’article 21 fait référence à l’article 11, où est prévue la déclaration de l’état de calamité, je me permets de suggérer au Président de la Junte de pourvoir quand même à la déclaration de l’état de calamité, justement pour éviter qu’il y ait des problèmes d’interprétation et donc des problèmes d’application.
Quant à l’amendement proposé par l’Assesseur aux Finances, nous ne le voterons pas étant donné que nous sommes le 27 du mois de novembre et cette loi pourra trouver application dans le meilleur délai du début de l’année 1991, donc on pourrait très bien prévoir dans le budget de 1991 les 15 milliards nécessaires pour faire face à ces exigences.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Maquignaz, ne ha facoltà.
Maquignaz (Ind) - Semplicemente per dire che sono anche io nella sostanza d’accordo su questo disegno di legge che prevede interventi straordinari nel settore dell’agricoltura, per il risarcimento dei danni causati dalla siccità, anche se credo, come giustamente ha rilevato il Consigliere Vallet, che si sarebbe potuto provvedere alla quantificazione e al risarcimento dei danni causati dalla siccità attraverso l’applicazione della legge del 1986.
Ciò che a me interessava capire meglio era il punto che riguarda la modalità di erogazione previsto dall’articolo 2 della legge, perché un conto è provvedere al risarcimento dei danni conseguenti alle calamità naturali, un conto invece è provvedere alla quantificazione dei danni che derivano dalla siccità. Questo per un fatto molto semplice, perché la siccità nella nostra regione si è verificata con intensità molto diversa a secondo delle zone. Quindi mi chiedo come sarà possibile e quale criterio verrà usato per quantificare questi danni.
Visto che con questa legge si fa riferimento alla legge 37/86, colgo anche l’occasione per chiedere quali risultati ha dato l’applicazione di questa legge sul piano concreto. Vorrei anche sapere a che punto sta la liquidazione dei danni conseguenti ad eventi calamitosi, poiché si dice che ci sarebbero dei ritardi nella liquidazione di questi danni.
Infine chiedo, se mi consente l’Assessore, se è vero che ci sono state delle grosse difficoltà nell’applicazione della legge 37/86.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Je crois que M. Vallet a déjà très bien dit; je voulais seulement ajouter un aspect: si, face aux enquêtes qui ont déjà été menées, il est nécessaire de prévoir qu’il y ait un barème. C’est-à-dire si, dans le cas échéant de l’application tout court de la loi, on va allouer le montant même pour les petites questions, ou bien si, face aux résultats de cette première expertise, il existe déjà une idée, et si par conséquent si on peut introduire un minimum face à l’intervention.
Presidente - Nessun altro Consigliere chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Chenuil, ne ha facoltà.
Chenuil (PCI) - Dal momento che si tratta di contributi per mancati raccolti, direi, in risposta alla richiesta fatta dal Consigliere Maquignaz, che per fare queste richieste basterebbe un elenco descrittivo dei danni con la superficie e la coltura praticata in questa superficie. Penso che sia sufficiente; non ritengo sia necessario andare in questo caso a delle perizie asseverate, in quanto tutto il territorio valdostano è stato riconosciuto interessato da questa calamità.
Le differenze di questa nuova legge rispetto alla precedente sono elencate nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 2, quindi è evidente una differenziazione. Altro non so cosa rispondere.
Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore all’Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale Lanièce, ne ha facoltà.
Lanièce (DC) - Il Consiglio nella sua interezza, almeno dagli interventi fatti finora, è d’accordo nell’approvare questa legge, seppure con dei distinguo. C’era già una legge, questo è vero; la scelta di fare un nuovo intervento portando il contributo dal 60 all’80 percento è stata presa per il semplice motivo che quest’anno è la terza annata in cui l’agricoltura subisce dei danni per la siccità e, ripetendosi, i danni sono maggiori di quelli che sono normalmente quando questi eventi accadono più raramente. Per quanto chiedeva il Consigliere Maquignaz riguardo ai danni, i richiedenti dovranno dimostrare il mancato raccolto o la riduzione del raccolto. Negli alpeggi la dimostrazione avverrà in base alla quantità di fontina.
In risposta all’interrogazione presentata dal Gruppo dell’Union Valdôtaine avevamo detto che se qualcuno aveva acquistato del fieno o del mangine che aveva poi portato in alpeggio ed aveva mantenuto la produzione, per questi la dimostrazione che hanno avuto dei danni sarà costituita dalla prova di acquisto di fieno e mangime che è servito per alimentare il bestiame in alpeggio.
Le perizie asseverate invece servono quando ci sono dei danni materiali, ad esempio calamità primaverile con asportazione di tetti, eccetera; in questo caso la dimostrazione della mancata o della ridotta produzione è dimostrata in base ai litri di latte conferiti ai caseifici, al numero di fontine inferiore all’anno precedente, oppure la dimostrazione che questa produzione è pari all’anno precedente però con una spesa superiore alla norma.
Sulla questione del minimo dei contributi è stato inserito nell’emendamento proposto dalla Commissione l’importo di 100mila lire; quindi i danni inferiori a 100mila lire liquidabili non vengono tenuti in considerazione. Come tetto massimo non riteniamo opportuno inserirlo, cioè diciamo che se uno ha un danno di 100mila lire liquidabile non viene preso in considerazione.
Il Consigliere Maquignaz chiedeva informazioni per quanto concerne l’applicazione della legge n. 37: gli uffici stanno ultimando il controllo delle domande perché per facilitare la presentazione erano state convogliate tutte alla Presidenza, poi sono state distribuite ai vari settori che stanno ora ultimandone l’esame. Spero che quanto prima si provvederà alle prime liquidazioni.
Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:
Articolo 1
(Finalità e stanziamenti)
1. Per far fronte ai gravi danni causati dalla siccità conseguente all’eccezionale contingenza di assenza di precipitazioni venutasi a creare nella Regione nel corso dell’anno 1990, sono previsti interventi straordinari nei settori dell’agricoltura.
2. Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000, cosi suddivisa:
a) Lire 5.000.000.000 per il 1990;
b) Lire 10.000.000.000 per il 1991;
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 2:
Articolo 2
(Modalità di erogazione)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli agricoltori, ai coltivatori diretti, alle cooperative di conduzione agricola, agli affittuari ed ai piccoli proprietari che assicurano la normale coltivazione del proprio fondo, contributi finanziari per le finalità di cui all’articolo 1 con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 21, 23 e 24 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, ("Interventi regionali in occasione del verificarsi di interventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche").
2. Per le finalità di cui alla presente legge la percentuale dei contributi previsti al secondo comma dell’articolo 21 della citata legge regionale 37/1986, è stabilita nella misura del 80 percento.
3. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi è stabilita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Presidente - All’articolo 2 vi è un emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione, che sostituisce tutto l’articolo di cui do lettura:
Emendamento
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli agricoltori, ai coltivatori diretti, alle cooperative di conduzione agricola, agli affittuari ed ai piccoli proprietari che assicurano la normale coltivazione del proprio fondo, contributi finanziari per le finalità di cui all’articolo 1 con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, ("Interventi regionali in occasione del verificarsi di interventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche").
2. Per le finalità di cui alla presente legge la percentuale dei contributi previsti al secondo comma dell’articolo 21 della citata legge regionale 37/1986, è stabilita nella misura del 80 percento.
3. I contributi, non cumulabili con altri interventi per le medesime finalità, verranno concessi per danni per i quali la somma da erogare risulti superiore alle lire 100.000.
4. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi è stabilita entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità
Presidente - Do lettura dell’articolo 3:
Articolo 3
(Norme finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in complessivi 15 miliardi, graverà per lire 5 miliardi sul cap. 35330 (di nuova istituzione) - "Contributi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità" - del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 e per lire 10 miliardi sul corrispondente capitolo del bilancio per l’anno 1991.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede come segue: per l’anno 1990 mediante iscrizione di maggiore entrata sul cap. 1300 - "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 lettera A della legge 26 novembre 1981, n. 690" - del bilancio di previsione per l’anno in corso; per l’anno 1991 mediante utilizzo per lire 10 miliardi delle risorse disponibili iscritte al programma regionale 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1990/1992.
Presidente - All’articolo 3 vi è l’emendamento relativo alle norme finanziarie proposto dall’Assessore Lavoyer, di cui do lettura:
All’articolo 3 è aggiunto il seguente comma 3:
Emendamento
3. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti: 26
Votanti: 26
Favorevoli: 14
Contrari: 12
Il Consiglio approva
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3 nel testo così emendato:
Articolo 3
(Norme finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in complessivi 15 miliardi, graverà per lire 5 miliardi sul cap. 35330 (di nuova istituzione) - "Contributi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità" - del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1990 e per lire 10 miliardi sul corrispondente capitolo del bilancio per l’anno 1991.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede come segue: per l’anno 1990 mediante iscrizione di maggiore entrata sul cap. 1300 - "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 lettera A della legge 26 novembre 1981, n. 690" - del bilancio di previsione per l’anno in corso; per l’anno 1991 mediante utilizzo per lire 10 miliardi delle risorse disponibili iscritte al programma regionale 3.2. "Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1990/1992.
3. In deroga all’articolo 44, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, sono autorizzate le variazioni di bilancio indicate al successivo articolo 4.
Lo pongo in votazione:
Esito della votazione
Presenti: 26
Votanti: 18
Favorevoli: 18
Astenuti: 12 (Andrione, Faval, Louvin, Ma-quignaz, Marcoz, Mostacchi, Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Viérin e Voyat)
Il Consiglio approva
Presidente - Do lettura dell’articolo 4:
Articolo 4
(Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE ENTRATA
in aumento
Cap. 1300 "Quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 lettera A della legge 26 novembre 1981, n. 690"
Lire 5.000.000.000
PARTE SPESA
in aumento
Programma regionale: 2.2.2.07 "Interventi a favore dell’agricoltura colpita da avversità naturali".
Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.10.04
Cap. 35330 (di nuova istituzione) "Contributi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità".
legge regionale n.
Lire 5.000.000.000
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 4:
Esito della votazione.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Do lettura dell’articolo 5:
Articolo 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente - Pongo in votazione l’articolo 5:
Esito della votazione.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all’unanimità.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) - Le Groupe de l’Union Valdôtaine évidemment votera à faveur de cette loi, pour le fait qu’à la fin de l’été, préoccupés de la situation agricole valdôtaine, nous avions justement sollicité des mesures à cet égard. Tout en donnant notre voix favorable, nous devons cependant, ainsi que l’a déjà fait M. Vallet, faire remarquer ce qui ne va pas dans la loi même. C’est-à-dire ici d’un côté on a voulu porter des mesures nouvelles, voire le pourcentage, voire le prolongement des temps pour la présentation des demandes, un barème de 100mille lires pour les dommages etcetera, et de l’autre côté on fait référence sur les calamités naturelles à la loi n° 37/86.
A mon avis il aurait mieux valu porter un projet de loi complètement détaché de la loi n° 37, qui porte les modalités de distribution des contributions, qui donne les normes pour ce type d’intervention, parce que je crains qu’à travers la loi n° 37 certains agriculteurs auront quelques petits problèmes dans la présentation de leurs demandes, parce qu’il faudra le décret qui est obligatoire pour pouvoir appliquer cette loi que l’on va voter; mais ayant justement fait référence à l’article 23 de la loi 37/86 si par hasard des agriculteurs pour faire face à la sécheresse ont du faire des travaux par exemple dans le secteur de l’irrigation, il faudra avoir dans ce cas une expertise assermentée des travaux mêmes, ce qui va coûter peut-être dans certains cas beaucoup plus à l’agriculteur de ce qu’il pourra percevoir de la part de l’Administration régionale. Donc je crois que mieux il aurait valu se détacher complètement de la loi n° 37 à travers un projet de loi autonome.
Malgré ces remarques évidemment nous sommes favorables à cette loi et nous la voterons.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Presidente della Giunta, ne ha facoltà.
Bondaz (DC) - Trovo abbastanza strano, anche se poi nella sostanza il Gruppo dell’Union Valdôtaine dichiara di votare a favore di questa legge, il comportamento di questo Gruppo, il quale dice di approvare ma contemporaneamente avanza delle obiezioni di carattere formale circa le modalità, non pensando che ci possono anche essere delle possibilità diverse per operare in senso legislativo.
Abbiamo seguito una certa strada che potrà non piacere all’Union Valdôtaine, ma pensiamo di essere dalla parte della ragione, perché quando mi si viene a dire del decreto, e qui abbiamo già fatto una discussione in sede di Commissione con il collega Vallet, il decreto verrà fatto dalla Regione non appena avremo la possibilità di avere dagli uffici quelle che sono le disposizioni che provengono da una legge dello Stato che deve distribuire 600 miliardi. In questo senso dobbiamo avere la possibilità di dimostrare che il territorio della Valle d’Aosta è per il 35 percento soggetto alla sécheresse. Se riusciremo ad avere questo tipo di convalida da parte degli uffici, anche la Valle d’Aosta parteciperà alla distribuzione di questi soldi determinati dalla legge dello Stato.
L’intervento lo abbiamo fatto in questa ottica perché abbiamo ritenuto che fosse una legge estremamente urgente ed eccezionale, e vorrei specificare questo aspetto. Si tratta infatti di un intervento - questo nessuno lo ha detto - che viene fatto solo per il 1990. Ecco perché viene ad agganciarsi alla legge precedente per stabilire le modalità, quindi non era il caso che facessimo delle modalità completamente diverse.
Posso capire che ci siano valutazioni diverse su come si vuol legiferare, questo è nella logica della dialettica, del dibattito, del confronto; sono tutte cose che accettiamo e sono importanti e valide perché finalmente si discute in Consiglio regionale. Qualcosa di nuovo c’è, e questo ci fa molto piacere, in questa nuova ottica di dialogare con tutte le forze, però non si può contemporaneamente dire siamo d’accordo e poi porre dei dubbi su questo accordo, perché su certe cose che riguardano l’agricoltura il nostro punto di vista potrà essere sbagliato, ma noi desideriamo aiutare gli agricoltori e per questo motivo abbiamo portato il contributo dal 60 all’80 percento, perché riteniamo sia opportuno fare questo tipo di scelta. Se l’Union Valdôtaine ha dei dubbi su queste valutazioni lo dica apertamente; non credo che si debba fare dei problemi di modalità e poi dire votiamo a favore però preferiremmo che si fosse fatto in maniera diversa, perché o si è d’accordo nell’aiutare gli agricoltori o non si è d’accordo.
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Perrin, ne ha facoltà.
Perrin (UV) - On dit souvent que la meilleure défense est l’attaque, mais dans ce cas il faut ne pas détourner le problème.
M. le Président, nous n’avons pas dit que nous sommes contraires aux mesures prises, car nous sommes convaincus que l’agriculture valdôtaine doit être aidée et je crois que nous l’avons fait dans le passé, pour un tas de raisons, non seulement pour le bienfait économique que l’agriculture donne à ceux qui ont eu le courage de rester dans l’agriculture mais aussi pour le bienfait qu’elle donne à toute la communauté pour la défense du sol, pour la défense du paysage etcetera. Donc nous sommes parfaitement favorables à toutes ces mesures, nous les avons même sollicitées au mois de septembre.
Ce que nous reprochons ce sont certaines choses illogiques qui sont contenues dans la loi et qui ont été dites. On dit qu’on veut favoriser l’agriculture, c’est une loi spéciale, et nous pouvons même l’admettre, mais après on fait référence à une loi qui mettra en difficulté l’application de cette loi même parce qu’on fait référence à l’article 21. L’article 21 récite entre autres qu’on peut intervenir dans le secteur agricole, le gouvernement régional est autorisé à octroyer aux agriculteurs, aux coopératives d’exploitation agricole, aux locataires, aux petits propriétaires assurant la culture ordinaire de leurs fonds, lesquels, par le fait de la calamité publique reconnue par l’arrêté du Président du Gouvernement visé à l’article 11 précédent.
Donc vous-mêmes vous dites que, tout en étant une loi particulière, en faisant référence à l’article 21, vous vous obligez à faire ce décret, tandis que probablement sans faire référence à la loi n° 37, on aurait pu prendre les mêmes mesures en facilitant les agriculteurs dans la présentation de leurs demandes, sans trop de bureaucratie. On ne peut pas accuser le Groupe de l’Union Valdôtaine de ne pas vouloir aider les agriculteurs, quand ce Groupe essaie de leur rendre la vie plus facile. C’est tout.
Presidente - Capisco che il problema sia importante, che il Presidente della Giunta abbia rimesso tutto in discussione con il suo intervento; voglio solo sapere se intendete ridiscutere la legge, perché allora in questo caso dobbiamo metterci d’accordo.
Ha chiesto di parlare il Consigliere Rollandin per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.
Rollandin (UV) - Pour déclarer notre intention face à ce sujet, mais surtout pour rétablir la vérité face à un argument qui est sans doute intéressant. Je croyais que la relation de M. Chenuil serait suffisante pour dire les raisons qui étaient à la base d’une intervention qui avait des limites, qui voulait tout de même donner une réponse qui avait été sollicitée.
Ici, au contraire, on veut dire que quelqu’un est contradictoire parce qu’il vote en faveur, mais en même temps il fait des critiques. Nous n’avons pas fait des critiques au hasard. On a fait référence à la loi n° 37 parce qu’à l’article 1 on dit clairement "non pas dans l’attente de ce que fait l’Etat". Attention c’est là la question d’autonomie, face à une loi comme la loi n° 37, qui est une loi générale, qu’on peut appliquer n’importe quand.
Recita l’articolo 1: "In relazione alla gravità della situazione determinatasi a seguito della calamità naturale il Presidente della Giunta, su proposta del responsabile della struttura, può dichiarare con proprio decreto lo stato di emergenza delimitando la zona". C’est le premier pas pour présenter à l’Etat, qui doit en tenir compte par la suite, ce qui est l’état des choses dans notre région. La chose est très simple, mais cela donne un poids à l’autonomie de décision de l’Administration régionale.
L’autre point, qui ne correspond pas à la vérité, concerne l’intervention de 60 à 80 pour-cent. Il y a un autre article, "Contributi in conto interesse", qui dit: "Per la residua parte del danno pari al 40 per cento, eccedente quindi la quota del 60 per cento coperta dal contributo a fondo perduto, potranno essere concessi mutui agevolati". Alors, déjà auparavant, on allait jusqu’à 100 pour cent d’une façon différente. Cela pour dire qu’il ne s’agit pas d’être pour ou d’être contre, il s’agit de discuter des modalités d’intervention, et dans ce sens on a justement fait remarquer qu’on n’a pas prévu les pas nécessaires afin qu’il y ait la possibilité d’avoir les fonds de l’Etat. A notre avis, la possibilité de faire la déclaration d’état d’émergence était le premier pas face à cette requête. Voilà la raison pour laquelle on votera en faveur, tout en ayant l’exigence d’exprimer certaines critiques.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all’unanimità.
