Oggetto del Consiglio n. 190 del 15 maggio 1975 - Verbale

OGGETTO N. 190/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "FIDEIUSSIONE DELLA REGIONE A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE".

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero Regionale n. 555, in data 16 ottobre 1974, il Presidente dell'Ente ha avanzato domanda tendente ad ottenere che la Regione garantisca, mediante fideiussione, un mutuo che esso intende contrarre con la Sezione autonoma opere pubbliche dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino. Il mutuo, dell'importo di 500 milioni, è destinato ad un ulteriore finanziamento della spesa di ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta - completamento del primo stralcio funzionale - relativamente alle opere murarie ed agli impianti, escluse le attrezzature sanitarie ed il materiale di arredamento.

Si tratta di opere che in parte sono state ammesse al contributo dello Stato. La Regione era già intervenuta col prestare la propria garanzia di 450 milioni per l'esecuzione delle opere del primo lotto.

Considerata la necessità del previsto ampliamento dell'Ospedale generale, la Giunta ha stabilito di proporre al Consiglio regionale di accordare la richiesta garanzia fideiussoria, seguendo in merito il procedimento indicato dalla legge regionale 1° aprile 1975, n. 7.

A questo scopo è stato predisposto l'allegato disegno di legge che viene sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio.

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Disegno di legge n. 117

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale _____________________ n. ____: "FIDEIUSSIONE DELLA REGIONE A FAVORE DELL'ENTE OSPEDALIERO REGIONALE".

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta Regionale è autorizzata a deliberare intorno alla prestazione della fideiussione della Regione ad Istituti di credito per garantire l'adempimento, da parte dell'Ente ospedaliero regionale di Aosta, delle obbligazioni derivanti dall'accensione di mutui per il finanziamento delle spese di ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta.

La fideiussione può essere prestata fino all'importo di Lire 500.000.000. Essa ha la durata di quindici anni, aventi la decorrenza prevista dal contratto di mutuo, ed ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944 - secondo comma - del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 2

La prestazione della fideiussione è subordinata:

a) alla presentazione alla Regione del progetto esecutivo delle opere;

b) alla presentazione alla Regione degli atti che approvano le condizioni del contratto di mutuo ed autorizzano le parti alla sua stipulazione;

c) all'impegno del mutuante a consegnare alla Regione una copia del contratto di mutuo ed a comunicare, di volta in volta, l'importo e la data di ogni somministrazione dei relativi fondi;

d) all'impegno del mutuatario a destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere progettate, ad iscrivere sui propri bilanci per la durata del mutuo l'importo delle rate annue di ammortamento, ed a provvedere al pagamento di tali rate alle rispettive scadenze;

e) all'impegno del Tesoriere del mutuatario a dare corso al pagamento delle rate di ammortamento con priorità su qualsiasi altra spesa che non goda di prelazioni di legge;

f) all'adempimento delle altre condizioni previste dalla legge regionale 19 febbraio 1975, n. 2.

Articolo 3

È fatto divieto di apportare modificazioni al progetto esecutivo, di cui all'articolo 2, senza la preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 4

La fideiussione è prestata dal Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, dall'Assessore regionale alle Finanze, il quale provvede agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione avvalendosi degli introiti corrispondenti ai proventi di cui all'articolo 32 - 6° comma - della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed in ogni altra forma consentita dalle norme in vigore.

Articolo 5

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204; per gli esercizi futuri con le dotazioni dei corrispondenti capitoli.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Caveri (U.V.) - Chi illustra questo disegno di legge? L'Assessore De Vita? Non c'è illustrazione? ...(voci)... Si tratta di una fideiussione per 500 milioni. Non c'è nessun intervento? Allora esaminiamo e procediamo alla votazione del disegno di legge, articolo per articolo.

Articolo 1. Chi è favorevole all'articolo 1 è pregato di alzare la mano.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 26

L'articolo è approvato all'unanimità.

Articolo 2. È approvato con lo stesso risultato.

Articolo 3. È approvato con lo stesso risultato.

Articolo 4. È approvato con lo stesso risultato.

Articolo 5. È approvato con lo stesso risultato.

...(voci)...

Procediamo alla votazione a scrutinio segreto.

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

Esito della votazione:

Presenti e votanti: 28

Maggioranza: 15

Favorevoli: 26

Contrari: 2

Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 117.