Oggetto del Consiglio n. 180 del 15 maggio 1975 - Verbale
OGGETTO N. 180/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1975, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE D'AOSTA".
Con legge regionale 15 maggio 1974, n. 12, è stata autorizzata la proroga, per l'anno 1974, della garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti bancari, per l'ammontare di Lire 800 milioni, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con sede in St. Christophe, per la concessione alla Cooperativa stessa di fido bancario, utilizzabile in via continuativa per apertura di credito in conto corrente e per sconto di cambiali dirette, per le operazioni finanziarie relative alle spese di gestione della Cooperativa stessa.
La Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, con lettera n. 1510, in data 9 settembre 1974, ha comunicato quanto segue:
"Questa Cooperativa, che effettua la raccolta della maggior parte della produzione di fontina della Valle d'Aosta, si pregia richiedere, per l'anno 1975, la garanzia fideiussoria regionale, per l'importo di Lire 1.000.000.000 (un miliardo) da prestarsi presso Istituti di credito per apertura di credito e garanzie di prestiti.
All'uopo si segnala quanto segue:
a) per l'anno 1975 si prevede un incremento sul conferimento di forme di fontina del 10% circa portandosi cioè verso le 165.000/170.000 forme da raccogliersi nel corso dell'anno. Ciò provoca ovviamente una maggiore esposizione di capitali per finanziamenti e saldi di partita.
b) Poiché il prezzo della fontina è aumentato, molti nostri soci ci fanno delle pressioni al fine di aggiornare anche l'ammontare unitario dell'acconto concesso, ora di Lire 9.000 alla forma, portandolo a Lire 12.000 cadauna. Ciò allo scopo di permettere ai produttori stessi di poter disporre di una maggior liquidità sin dal conferimento della merce.
c) Considerando che la produzione di fontina si concentra principalmente nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, ne deriva che in quel periodo alla Cooperativa occorrono degli importi di notevole entità i quali, sommati al normale giro di sospesi per fatture a pagamento posticipato, determinano degli scoperti che superano gli 800 milioni di Lire sin qui garantiti dalla Regione.
d) È noto che da vari anni la scrivente Cooperativa, per effetto della sopra accennata concentrazione della produzione di fontina nel periodo di latteria (2/3 di latteria contro 1/3 di alpeggio), effettua la surgelazione (a -35°c) e successiva conservazione a bassa temperatura (a -25°c) di una parte del prodotto. Ciò perché la produzione proveniente dalla latteria arriva a maturazione nel periodo estivo, ove i consumatori delle città diminuiscono e sarebbe difficile venderla. Le fontine surgelate vengono conservate per 6-7 mesi a -25°c, vale a dire fino a febbraio-marzo dell'anno successivo, cioè sino al momento in cui la nuova produzione diventa sufficientemente matura per il consumo.
Tutti questi fatti, se sommati, creano all'azienda delle indilazionabili necessità finanziarie.
D'altra parte lo Statuto sociale non permette che la Cooperativa possa accantonare degli utili di gestione. Questi ultimi, se ci sono, devono essere suddivisi tra i soci in proporzione dei prodotti conferiti.
La scrivente Cooperativa mette comunque a completa disposizione di codesta Amministrazione regionale il proprio personale, gli uffici e magazzini per qualunque controllo o verifica che si intendesse fare per appurare quanto sopra esperito.
Fiduciosi di vedere benevolmente accolta la presente richiesta, si porgono sentiti ringraziamenti e distinti ossequi".
La Giunta Regionale propone al Consiglio di aderire alla richiesta di cui sopra e di approvare la proroga, per l'anno 1975, della garanzia fideiussoria regionale, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 1.000.000.000, per la concessione di prestiti o di fidi relativi alle operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della predetta Cooperativa.
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Disegno di legge n. 120
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge ___________________________________ n. ___: "PROROGA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE, PER L'ANNO 1975, PRESSO ISTITUTI DI CREDITO E AZIENDE BANCARIE, PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI E DI FIDO BANCARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA DELLA VALLE DI AOSTA".
Il Consiglio Regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1975, presso Istituti di Credito e Aziende Bancarie, nell'interesse ed a favore della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, s.r.l., con sede in St. Christophe, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della Cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive Lire un miliardo.
La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli Istituti di Credito mutuanti.
Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.
Articolo 2
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta Regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio fontina.
La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli Istituti di Credito Agrario e delle Aziende Bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili della Cooperativa Produttori Latte e Fontina della Valle d'Aosta.
Articolo 3
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di Credito e le Aziende Bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.
La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.
Articolo 4
Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle di Aosta.
Andrione (U.V.) - Sono normali provvedimenti di fideiussione con i quali il Consiglio regionale garantisce la possibilità di circolazione di capitali per la Cooperativa Produttori Latte e Fontina.
Caveri (U.V.) - Interventi? Nessun intervento? Consigliere Manganoni.
Manganoni (P.C.I.) - Io vorrei di nuovo riallacciarmi a quanto detto stamattina sui fondi di rotazione. Questa è una Cooperativa e sappiamo l'attività lodevole che svolge. Ora, noi le diamo la fideiussione, ma questi cosa pagano di interessi passivi alla Banca? Non so pagheranno il 15%...(voci)... ecco, questo è un fatto che dovremmo chiarire, perché trattandosi di una Cooperativa noi dobbiamo fare in modo che non paghino elevati tassi passivi di interesse, sennò come va avanti la gestione della Cooperativa in quel modo? Questo vale per la Cooperativa Fontine, ma vale anche per altre Cooperative, su cui bisognerà che il Consiglio veda ed esamini i fondi di rotazione - o altre formule, non importa - per evitare che questi vengano strozzati dagli interessi passivi che praticano oggi le Banche.
Caveri (U.V.) - Vabbè, ma qui, in questa legge, si tratta di una garanzia fideiussoria. Altri interventi su questa legge? Passiamo all'esame degli articoli e alla votazione relativa.
Articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 22
Il Consiglio approva all'unanimità.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Passiamo alla votazione a scrutinio segreto.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti e votanti: 30
Maggioranza: 16
Favorevoli: 26
Contrari: 4
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 120.
Caveri (U.V.) - Facciamo un passo indietro ed esaminiamo la proposta di legge n. 89, presentata dai Democratici Popolari. Diamo la parola al Consigliere Lustrissy.
