Oggetto del Consiglio n. 178 del 15 maggio 1975 - Verbale
OGGETTO N. 178/75 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27".
La legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, relativa a "Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori":
1°) prevede la concessione di contributi annui, dal 1° gennaio 1973 alle imprese che esercitano professionalmente servizi automobilistici di interesse regionale sia di linea ordinaria sia per lavoratori dipendenti e per studenti (art. 1);
2°) subordina l'erogazione dei contributi alle singole imprese alla condizione che risulti passivo il conto di esercizio, per l'anno per il quale è richiesto il contributo, di tutto il complesso di autolinee esercitate da ciascuna impresa (art. 2);
3°) stabilisce un contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di biglietto di abbonamento o di tessera a tariffa preferenziale (art. 2);
4°) fissa un contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di:
- L. 40 per autobus/Km., per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capolinea siano a quota inferiore a metri 800;
- L. 65 per autobus/Km., per le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a metri 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur (art. 2);
5°) stabilisce che le aliquote di cui al precedente punto 4 siano soggette a revisione annuale, da farsi con legge, per adeguarle alle variazioni incrementative dei costi acquisite con la documentazione di cui all'art. 8.
Quanto sopra, nonché l'obbligo di presentare la documentazione dei costi sopportati entro il 31 gennaio successivo a ciascun esercizio annuale, pone in essere un meccanismo tale da permettere ogni anno, nel caso di variazione dei costi stessi, la revisione delle aliquote da applicare all'anno precedente.
Dall'esame dei costi presentati dalle imprese relativamente alla gestione dell'anno 1974 risultano le seguenti variazioni incrementative dei costi per ciascuna impresa:
a) Linee aventi capolinea a quota inferiore a mt. 800:
- SADEM |
L. |
63 |
per autobus/Km. |
- SAVDA |
L. |
108 |
" " " |
- SAP |
L. |
74 |
" " " |
- SVAP |
L. |
83 |
" " " |
- VITA |
L. |
76 |
" " " |
- Benvenuto |
L. |
40 |
" " " |
b) Linee aventi capolinea a quota superiore:
- SADEM |
L. |
88 |
per autobus/Km. |
- SAVDA |
L. |
133 |
" " " |
- SAP |
L. |
99 |
" " " |
- SVAP |
L. |
108 |
" " " |
- VITA |
L. |
101 |
" " " |
- Benvenuto |
L. |
65 |
" " " |
L'incremento è conseguente all'aumento dei prezzi dei carbolubrificanti e dei materiali nonché alla lievitazione degli ammortamenti e del costo del lavoro, che per la Valle d'Aosta comprende anche gli oneri derivanti dagli accordi intervenuti tra le Aziende e le Organizzazioni Sindacali con il patrocinio della Amministrazione regionale.
In relazione a quanto sopra, ed in applicazione dello articolo 6 - secondo comma - della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio regionale l'unito disegno di legge.
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Disegno di legge regionale n. 115
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ______________________ n.____: "REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1974, N. 27".
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Le aliquote di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27 da applicare per l'anno 1974 sono stabilite fino ad un massimo di:
- £. 108 per autobus/km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capolinea siano a quota inferiore a mt. 800;
- £. 133 per autobus/km. per le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.
Articolo 2
La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.
Articolo 3
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 121 milioni, graverà sul capitolo 481 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 205 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Articolo 4
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in aumento:
- Capitolo 481 |
"Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" |
£. 121.000.000 |
Variazioni in diminuzione:
- Capitolo 205 |
"Fondo di riserva per le spese impreviste" |
£. 121.000.000 |
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Caveri (U.V.) - Articolo 1. Chi è favorevole all'articolo 1 è pregato di alzare la mano.
Esito della votazione:
Presenti: 31
Votanti: 30
Favorevoli: 30
Astenuti: 1 (Bordon)
Il Consiglio approva.
Articolo 2. Stesso risultato.
Articolo 3. Stesso risultato.
Articolo 4. Stesso risultato.
Passiamo pertanto alla votazione a scrutinio segreto della legge.
VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO
Esito della votazione:
Presenti: 31
Votanti: 30
Maggioranza: 16
Favorevoli: 22
Contrati: 8
Astenuti: 1 (Bordon)
Il Consiglio approva.
Il Consiglio approva il soprariportato disegno di legge n. 115
Caveri (U.V.) - Passiamo al punto n. 14 dell'ordine del giorno.