Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1396 del 12 luglio 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1396/IX - DISEGNO DI LEGGE: "RIFINANZIAMENTO PER L'ESERCIZIO 1990 DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1971, N. 10, CONCERNENTE LA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DI SOCIETA' DI FUNIVIE E SEGGIOVIE LOCALI E DI ALTRE SOCIETA’ AVENTI PER FINE INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO LOCALE", COME MODIFICATA DALLE LEGGI REGIONALI 14 DICEMBRE 1972, N. 40, E 11 AGOSTO 1975, N. 41.

PRESIDENTE:Poiché la relazione sul disegno di legge n. 190, iscritto al punto 40 dell'ordine del giorno, è già state svolta in precedenza dall'Assessore competente, dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

RICCARAND (VA):Ho chiesto la parola per dichiarare che il Gruppo Verde Alternativo si asterrà dal votare questo provvedimento, specie perché è previsto un intervento a favore di un nuovo impianto a Gressoney La Trinité, sulla cui opportunità non concordiamo assolutamente.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, come successivamente modificata, concernente la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, l'ulteriore spesa di lire 700.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

PRESIDENTE:Do lettura di due proposte di emendamento al primo ed al terzo comma dell'articolo 1, presentate dalla 4a Commissione regionale.

EMENDAMENTI

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 è così modificato:

le parole "come successivamente modificata" sono sostituite dalle parole "come modificata dalle leggi regionali 14 dicembre 1972, n. 40, e 11 agosto 1975, n. 41,".

Il terzo comma dell'art. 1 è così modificato:

le parole "di cui ai precedenti commi" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1 e 2"

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione gli emendamenti all'articolo 1 testé letti.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 1 emendato.

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, come modificata dalle leggi regionali 14 dicembre 1972, n. 40, e 11 agosto 1975, n. 41, concernente la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, è autorizzata, limitatamente all’esercizio 1990, l'ulteriore spesa di lire 700.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo spese di investimento", a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 emendato testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 2.

Art. 2

1. Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

lire 700.000.000

Variazione in aumento:

cap. 37500 Spese per la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali ed altre società

L.R. 03 agosto 1971, n. 10

lire 700. 000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuti: 1 (Riccarand)

Il Consiglio approva