Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1394 del 12 luglio 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1394/IX - DISEGNO DI LEGGE: "AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORE SPESA ANNUA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1975, N. 39, CONCERNENTE: "ORDINAMENTO DELLE GUIDE E ASPIRANTI GUIDE ALPINE IN VALLE D'AOSTA", COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1983, N. 39.

PRESIDENTE:L'Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, Pascale, ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 184, iscritto al punto 38 dell'ordine del giorno.

PASCALE (PSI):Gli oggetti iscritti ai punti 38, 39, 40 e 40 bis dell'ordine del giorno concernono aumenti di spesa o rifinanziamenti dovuti al fatto che gli stanziamenti previsti non erano sufficienti.

Mi pare che le relazioni allegate ai vari disegni di legge diano sufficienti motivazioni a supporto dei provvedimenti in esame, anche se resto comunque a disposizione dei consiglieri per ogni ulteriore chiarimento.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell’articolo 1.

Articolo

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 18 - lettere d), a), e c), - della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Ordinamento delle guide e aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta", è autorizzata la maggiore spesa annua complessiva di Lire 125.000.000, il cui onere graverà, rispettivamente, quanto a Lire 20.000.000 sul capitolo 37310 il cui ammontare è fissato in Lire 65.000.000 e quanto a Lire 105.000.000 sul capitolo 37400 il cui ammontare è fissato in Lire 285.000.000 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1990, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi.

PRESIDENTE:Do lettura di un emendamento sostitutivo dell’articolo 1, proposto dalla 4a Commissione consiliare.

EMENDAMENTO

Articolo 1

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, concernente "Ordinamento delle guide e aspiranti guide in Valle d'Aosta", come modificata dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 39, è autorizzata la maggiore spesa annua complessiva di lire 125.000.000, il cui onere graverà rispettivamente, quanto a lire 20.000.000 sul capitolo 37310 il cui ammontare è fissato un lire 105.000.000 sul capitolo 37400 il cui ammontare è fissato in lire 285.000.000 del bilancio preventivo della Regione 1990, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per gli anni successivi".

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all’unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 2.

Articolo 2

1. Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede:

a) per l'anno 1990 mediante riduzione di Lire 125.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1990 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)", a valere sul seguente intervento iscritto all'allegato 8 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990:

"Aumento della spesa di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento delle guide e dei portatori alpini";

b) per gli esercizi 1991-1992 mediante utilizzo, per Lire 250.000.000, delle risorse disponibili iscritte nel programma 2.2.2.12 "Interventi promozionali per il turismo"

c) per gli anni successivi, l’onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 3.

Articolo 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Capitolo 50100 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti)"

£. 125.000.000

Variazione in aumento

Capitolo 37310 "Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Unione stessa"

L.R. 11.8.1975, n. 39 art. 18 lettera d)

L.R. 31.5.1983, n. 39 artt. 10 e 12

L.R. 8.6.1987, n. 46

£. 20.000.000

Capitolo 37400 "Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento per guide e aspiranti guide alpine e per il funzionamento della stessa Unione valdostana guide di alta montagna"

L.R. 11.08.1975, n.39 art. 18 lettere a) e c)

L.R. 08.05.1979, n.29 art. 15

L.R. 22.03.1983, n.12 art. 2

L.R. 31.05.1983, n.39 art. 12

L.R. 21.12.1984, n.70 art. 15

L.R. 08.06.1987, n. 46

L.R. 10.05.1988, n. 32

£. 105.000.000

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sue pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità

PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge, mentre si provvederà d'ufficio al cambiamento del titolo.

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all’unanimità