Oggetto del Consiglio n. 1387 del 12 luglio 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1387/IX - DISEGNO DI LEGGE: "RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1987, N. 3 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE INTERVENTI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DI CASE DI RIPOSO CONVENZIONATE PER ANZIANI ED INABILI GESTITE DA ISTITUZIONI PRIVATE E DA ENTI MORALI".
PRESIDENTE:L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Beneforti, ha chiesto la parola per illustrare il disegno di legge n. 179 iscritto al punto 30 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.
BENEFORTI (DC):Con questo provvedimento di legge la Giunta chiede al Consiglio il rifinanziamento della legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3, per far fronte a tutti gli interventi finanziari che sono stati richiesti per il funzionamento di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili gestite da istituzioni private e da enti morali. Per coprire, infatti, le spese del 1990, oltre al miliardo già previsto dalla legge, occorrono ancora 450 milioni, che saranno sufficienti per l'anno 1990, ma già si prevede un'ulteriore spesa per l'anno 1991, che si aggirerà intorno ai 1800 o ai 2000 milioni.
Il presente provvedimento è già stato ampiamente discusso dalla 1a e 5a Commissione, che hanno espresso il loro parere favorevole, per cui non mi sto a dilungare oltre.
Grazie.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, passiamo all'esame dell'articolato.
Do lettura dell'articolo 1.
Articolo 1
1. Per gli interventi finanziari previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'anno 1990, l'ulteriore spesa di lire 450.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà per Lire 400.000.000 sul capitolo 42705 e per lire 50.000.000 sul capitolo 42706 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.
3. Alla copertura della spesa di lire 450.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato stesso.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l’articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Do lettura dell’articolo 2.
Articolo 2
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazione in diminuzione:
Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)"
lire 450.000.000
Variazioni in aumento:
Capitolo 42705 "Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili".
lire 400.000.000
Capitolo 42706 "Contributi alle istituzioni private ed agli en ti morali nelle spese di adeguamento delle attrezzature e di manutenzione straordinaria di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili".
lire 50.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all'unanimità
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 34
Il Consiglio approva all’unanimità
