Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1267 del 23 maggio 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1267/IX - Disegno di legge: "Rifinanziamento per l’anno 1990 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio".

Presidente - E’ aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica, ne ha facoltà.

Mafrica (PCI) - La legge 46 ha un fondo di dotazione di 62 miliardi; in effetti qui la giacenza è molto minore perchè sono solo 6 miliardi e ci sono impegni per 2 miliardi. Quindi qui può anche essere credibile la necessità di andare ad un rimpinguamento del fondo.

C’è però una questione che vorrei mi fosse chiarita. Questa legge 46 funzionava concedendo mutui alle società che gestiscono impianti di risalita; con una legge successiva dello stesso anno 1988 si è intervenuti per gli impianti di risalita, invece che con mutui con contributi in conto capitale; anzi, quella legge ha trasformato quelli che erano stati concessi come mutui, anche retroattivamente, in investimenti da rimborsare con contributi variabili a seconda delle caratteristiche.

Vorrei capire come coesistono questi due tipi di interventi, cioè se la scelta è stata quella di modificare la legge con i mutui, per passare a contributi in conto capitale con legge successiva alla 46 (legge che abbiamo approvato nell’autunno 1988); perchè adesso si rifinanzia la legge che continua invece ad erogare i mutui?

Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Faval, ne ha facoltà.

Faval (UV) - Il y a dans les lois une philosophie différente. Au moyen de la loi qu’on a voté dernièrement l’on pense de aider, à travers des contributions, directement une partie des installations, parce que cela concerne uniquement - comme il est dit d’ailleurs dans la loi - les installations principales, c’est-à-dire ceux qu’on appelle normalement "gli impianti di arroccamento" ou les lignes principales pour arriver au sommet. Et ça c’est la loi qu’on a voté dernièrement.

Nous ne croyons pas et nous ne pensons pas qu’avec la votation de cette loi on puisse éliminer la précédente, puisque la loi précédente concerne tous les réseaux des remontées mécaniques, mais ce sont deux situations différentes que le Conseil régional a cru de prendre en considération.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Mafrica per dichiarazione di voto, ne ha facoltà.

Mafrica (PCI) - Avendo ritenuto sufficienti le spiegazioni dell’Assessore, in questo caso votiamo a favore, perchè le giacenze sono limitate ed il provvedimento ha una sua motivazione.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

Riccarand (VA) - Il Gruppo Verde Alternativo su questo disegno di legge si astiene, come aveva già annunciato in commissione, perchè da tempo abbiamo chiesto una legge di disciplina organica degli impianti di risalita e delle piste da discesa, legge che l’Assessore ci aveva preannunciato 6-7 mesi fa, ma che non abbiamo ancora visto.

Si tratta di una normativa, che già in quasi tutte le altre regioni dell’arco alpino è stata adottata, di procedure che devono essere adottate per quanto riguarda la scelta degli impianti di risalita e delle piste di discesa da realizzare. Noi invece siamo la regione più ricca di leggi di finanziamento e di contributo e siamo la regione più povera di leggi di indirizzo programmatico, di controllo e di scelta di dove e come fare gli impianti.

Quindi, in attesa di questa legge di inquadramento generale del problema, ci asteniamo su questo rifinanziamento dei contributi.

Presidente - Ha chiesto di parlare l’Assessore al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali Faval, ne ha facoltà.

Faval (UV) - Je dois annoncer au Conseil régional que je vais déposer bien tôt auprès de la Junte régionale le projet de loi concernant les pistes de ski.

En ce qui concerne au contraire l’autre partie de l’intervention du Conseiller Riccarand, c’est-à-dire le programme de choix, on a pensé que ce n’était pas le cas de prévoir une loi spécifique, mais plutôt de réfléchir à cette besogne dans le cadre du piano paesistico territoriale.

C’est dans cette perspective que nous sommes en train de travailler, et nous pensons à travers ce plan de pouvoir indiquer les choix fondamentaux que le Conseil régional va se donner.

Presidente - Si passa all’esame dell’articolato. Do lettura dell’articolo 1:

Articolo 1

(Rifinanziamento)

1. La legge regionale 29 marzo 1988, n. 17 recante ulteriori modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive modificazioni, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, è rifinanziata, per l’anno 1990, con lo stanziamento di Lire 3 miliardi.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand).

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell’articolo 2:

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere di Lire 3 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37520 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.

Presidente - All’articolo 2 vi è un emendamento della IV Commissione, di cui do lettura:

Al secondo comma dell’articolo 2 le parole "comma precedente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "comma 1".

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand).

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere di Lire 3 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 37520 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand).

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell’articolo 3:

Articolo 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella parte spesa:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)

L. 3.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37520 Concorso nel pagamento di interessi su mutui per la realizzazione di impianti di risalita e connesse strutture di servizio - prime rate -

L.R. 29.3.1988, n. 17

L. 3.000.000.000

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand).

Il Consiglio approva.

Presidente - Do lettura dell’articolo 4:

Articolo 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 - 3° comma - dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente - Pongo in votazione l’articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Gremmo, Riccarand).

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti: 27

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 2 ( Gremmo, Riccarand).

Il Consiglio approva.

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