Oggetto del Consiglio n. 1241 del 9 maggio 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1241/IX - DISEGNO DI LEGGE: "RIFINANZIAMENTO PER L'ESERCIZIO 1990 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1961, N. 2, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO ALPINISTICO".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.
RICCARAND (VA):Ho chiesto la parola per dichiarare che mi asterrò dal votare questo provvedimento, in attesa del disegno di legge di iniziativa della Giunta di riordino della materia.
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 1, nel testo già comprendente la correzione formale proposta dalla IV Commissione, che sopprime le parentesi tra le parole "rifugi ed altre opere alpine".
Art. 1
1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per il patrimonio alpinistico rifugi ed altre opere alpine, è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1990, la spesa di lire 1.600.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l'anno 1990 al capitolo 37350, per quanto a lire 1.300.000.000, e al capitolo 37360, per quanto a lire 300.000.000.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 ("Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento", a valere sull’apposito allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 2.
Art. 2
Al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazione in diminuzione:
cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)
lire 1.600.000.000
Variazione in aumento:
cap. 37350 Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico L.R. 10 gennaio 1961, n. 1 L.R. 09 maggio 1963, n. 11
lire 1.300.000.000
cap. 37360 Contributi e sussidi ad enti pubblici per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico L.R. 10 gennaio 1961, n. 2 L.R. 09 maggio 1963, n. 11
lire 300.000.000
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Do lettura dell'articolo 3.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
PRESIDENTE:Il Consiglio è chiamato ora a pronunciarsi sul complesso della legge.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti: 25
Votanti: 24
Favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Riccarand)
Il Consiglio approva
