Oggetto del Consiglio n. 1221 del 9 maggio 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1221/IX - CESSIONE IN LOCAZIONE ALL'E.N.E.L. - COMPARTIMENTO DI TORINO - DISTRETTO DELLA VALLE D'AOSTA - DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO UBICATO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI PROPRIETA' REGIONALE ADIBITO A "CASEIFICIO" NEL COMUNE DI SAINT-MARCEL - INTROITO DI SOMMA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
PRESIDENTE:Do lettura della proposta di deliberazione iscritta al punto 19 dell'ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
DELIBERA
1°) di approvare la cessione in locazione all'E.N.E.L. - Compartimento di Torino - Distretto della Valle d'Aosta -, per il prezzo complessivo di Lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila), di una porzione di fabbricato da adibire a cabina di trasformazione dell'energia elettrica per l'allacciamento del complesso edilizio adibito a "Caseificio" di proprietà della stessa Regione Autonoma della Valle d'Aosta, per il periodo di anni 29 (ventinove), con decorrenza dalla data di stipula della convenzione;
2°) di introitare la somma di Lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) al capitolo 08600 della parte entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1990 ("Canoni di locazione di terreni e fabbricati");
3°) di onerare il locatario delle spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell'atto conseguente al presente provvedimento;
4°) di conferire al Presidente della Giunta od, eventualmente, in caso di delega, all'Assessore regionale che interverrà alla stipulazione dell'atto conseguente al presente provvedimento la facoltà di autorizzare l'inserzione nello stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che il Notaio riterrà necessarie per il perfezionamento del rogito;
5°) di approvare in ogni suo punto lo schema di convenzione allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
CONVENZIONE
per la locazione di una porzione di fabbricato, da adibire a cabina elettrica, sito a margine del Complesso edilizio adibito a "Caseificio" ubicato in Comune di St. Marcel, di proprietà regionale.
PREMESSO
- che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta è proprietaria di un piccolo fabbricato costituito da una parte bassa ed una parte a torre, da adibire a cabina elettrica, sito a margine del Complesso edilizio adibito a "Caseificio" nel Comune di St. Marcel;
- che l’ENEL, Distretto della Valle d'Aosta, ha segnalato la necessità di avere a disposizione la parte a torre di detto piccolo fabbricato di proprietà della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, da adibire a cabina di trasformazione dell’energia elettrica per l'allacciamento del complesso edilizio adibito a "Caseificio" di proprietà della stessa Regione Autonoma della Valle d'Aosta;
- che il Consiglio regionale con deliberazione n._______ in data ________ ha stabilito di aderire alla suddetta richiesta di locazione avanzata dall'ENEL:
TRA
La REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - codice fiscale n. 80002270074, rappresentata dal Presidente della Giunta, Sig. __________________, in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n.____________, , in data ___________ , vistata dalla Commissione di Coordinamento in data __________, al n. ____________ , che, qui di seguito, per brevità verrà chiamata solo Regione Valle d'Aosta;
E
l’ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3, codice fiscale n. 00811720580, partita IVA n. 00934061003, che per brevità, qui di seguito, verrà chiamato solo ENEL, in persona dei suoi procuratori:
-
-
residenti presso la sede del Distretto della Valle d'Aosta dell'ENEL in 11100 Aosta - Via Festaz n. 42;
si conviene e si stipula
quanto segue:
1°) La Regione Valle d'Aosta concede in locazione all'ENEL la porzione di fabbricato di cui in premessa sito a margine del Complesso edilizio adibito a "Caseificio" di proprietà della stessa Regione Valle d'Aosta, non ancora censito al catasto ma identificabile in quanto realizzato sul terreno di cui al F. 4 mapp. 195-194-428-196-197-198-191-241-242-258 del Comune di St. Marcel, delle dimensioni interne di m 4,00 per 4,00 altezza m 4,46 al piano terreno, e di m 4,00 per 4,00 altezza m 4,05 al primo piano (colore rosso nella allegata planimetria), con accesso dalla strada comunale adiacente e quindi attraverso la porzione di proprietà regionale evidenziata in tinta gialla nella allegata planimetria, accesso che viene garantito con la concessione di ampia servitù di passaggio carraio e pedonale.
2°) L'ENEL ha la facoltà di installare e mantenere installati nel locale in questione tutti gli apparecchi elettrici, macchinari ed accessori, che a suo esclusivo giudizio, riterrà necessari, bene inteso sotto la completa responsabilità dell'ENEL stesso per eventuali danni sia alla Regione che a terzi.
La Regione Valle d'Aosta riconosce che tutto il materiale, fisso e mobile, installato o che verrà installato in detto locale dall'ENEL, è e rimarrà di esclusiva proprietà di quest’ultimo, con facoltà all'ENEL stesso di asportarlo quando crede, salvo a rimettere le cose in pristino stato alla risoluzione della presente convenzione. L'ENEL potrà infiggere alle pareti esterne del fabbricato cabina le mensole o sostegni di qualsiasi tipo per l'entrata o l'uscita dei fili elettrici aerei dal locale di trasformazione per la continuazione delle linee elettriche destinate al trasporto di energia, salvo diversi accordi particolari fra le parti.
L'ENEL dovrà richiedere alla Regione Valle d'Aosta di volta in volta, l'autorizzazione all'attraversamento della proprietà regionale relativa al Complesso Edilizio adibito a "Caseificio" nel Comune di St. Marcel (colore verde e giallo nell'allegata planimetria) con linee elettriche sia aeree che in cavo sotterraneo, a media e bassa tensione in entrata e uscita dalla cabina in parola.
La Regione Valle d'Aosta si impegna a concedere dette autorizzazioni, senza la richiesta di ulteriori compensi; resta però inteso che l'ENEL sarà tenuto al totale ripristino dei manufatti e della pavimentazione manomessa.
La Regione Valle d'Aosta si impegna sin d’ora a mettere a disposizione dell'ENEL altri locali ugualmente adatti allo scopo ed alle medesime condizioni della presente convenzione nei casi in cui, per modifiche al fabbricato, si rendesse necessario provvedere allo spostamento della cabina in questione.
In tal caso tutte le spese relative allo spostamento delle attrezzature elettriche e delle condutture elettriche, sia aeree che in cavo sotterraneo, facenti capo a detta cabina saranno a totale carico della Regione Valle d'Aosta.
L'ENEL si impegna inoltre di effettuare su semplice richiesta scritta da parte della Regione Valle d'Aosta, entro il termine che verrà di volta in volta concordato con l’ENEL in relazione ai tempi tecnici occorrenti, gli eventuali spostamenti delle condutture, sia in entrata che in uscita dal locale di trasformazione, che si rendessero necessari, a giudizio insindacabile della stessa Regione Valle d'Aosta, qualora quest'ultimo stabilisse di apportare delle modifiche al fabbricato di cui sopra o di eseguire nuove costruzioni nei pressi del fabbricato medesimo.
Anche in tal caso le spese relative allo spostamento delle condutture saranno a totale carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
La Regione Autonoma della Valle d'Aosta si impegna di comunicare all'ENEL l’eventuale cambio di proprietà del locale, che dovesse verificarsi nel corso del contratto.
3°) Il presente contratto di locazione ha la durata di anni 29 (ventinove) con decorrenza dalla stipula della presente.
4°) Il canone di affitto dovuto per l'intero periodo della locazione, viene stabilito in lire 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) da corrispondersi anticipatamente in una unica soluzione. Si intende che, con il pagamento di detto importo, l’ENEL è esonerato da ogni altra prestazione connessa con l'affitto del vano di cui sopra, salvo: - eventuale rifacimento dell'impermeabilizzazione della soletta di copertura;
- opere di manutenzione ordinaria all'interno del vano cabina.
Nel caso che l’ENEL, nel corso della durata contrattuale, si trovasse nella necessità di abbandonare il locale, il contratto decadrà automaticamente, senza possibilità di rivalsa da parte dell'ENEL stesso, di rimborso di parte del canone versato.
5°) Le spese della presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico dell'ENEL.
Aosta, lì
Per la REGIONE VALLE D'AOSTA
Il Presidente della Giunta Regionale
Per l'E.N.E.L.
DISTRETTO DELLA VALLE D'AOSTA
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
