Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1120 del 21 marzo 1990 - Resoconto

OGGETTO N. 1120/IX - Disegno di legge: "Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 concernente interventi assistenziali a favore di minori".

Presidente- Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Lanièce, ne ha facoltà.

Lanièce (DC) - Al capitolo 41900, anzichè 700 milioni, 400 milioni; al capitolo 41905 anzichè 160 milioni, 510 milioni; al capitolo 41950 anzichè 550 milioni, 500 milioni.

Presidente- Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1

1. Per gli interventi assistenziali a favore di minori di cui alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 è autorizzata per l'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 1.410.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 41900 per lire 700.000.000, sul capitolo 41905 per lire 160.000.000 e sul capitolo 41950 per lire 550.000.000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura della spesa di lire 1.410.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Presidente - All'articolo 1 vi è l'emendamento proposto dall'Assessore Lanièce:

- Cap. 41900 L. 400.000.000 anzichè L. 700.000.000

- Cap. 41905 L. 510.000.000 anzichè L. 160.000.000

- Cap. 41950 L. 500.000.000 anzichè L. 550.000.000

Pongo in votazione l'emendamento.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente- Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:

Articlo 1

1. Per gli interventi assistenziali a favore di minori di cui alla legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 è autorizzata per l'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 1.410.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 41900 per lire 400.000.000, sul capitolo 41905 per lire 510.000.000 e sul capitolo 41950 per lire 500.000.000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990.

3. Alla copertura della spesa di lire 1.410.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" Lire 1.410.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 41900 "Spese per l'assistenza ai minori"

-Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 - artt. 8 e 9

Lire 700.000.000

Capitolo 41905 "Contributi per l'assistenza ai minori e per le provvidenze già erogate dagli enti soppressi"

-Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 - artt. 8 e 11

Lire 160.000.000

Capitolo 41950 "Contributi per l'assistenza ai minori presso colonie estive, marine e montane"

-Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 - art. 10

Lire 550.000.000

Presidente- All'articolo 2 vi è l'emendamento proposto dall'Assessore:

- Cap. 41900 L. 400.000.000 anzichè L. 700.000.000

- Cap. 41905 L. 510.000.000 anzichè L. 160.000.000

- Cap. 41950 L. 500.000.000 anzichè L. 550.000.000

Pongo in votazione l'emendamento.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente- Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" Lire 1.410.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 41900 "Spese per l'assistenza ai minori"

-Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 - artt. 8 e 9

Lire 400.000.000

Capitolo 41905 "Contributi per l'assistenza ai minori e per le provvidenze già erogate dagli enti soppressi"

-Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 - artt. 8 e 11

Lire 510.000.000

Capitolo 41950 "Contributi per l'assistenza ai minori presso colonie estive, marine e montane"

-Legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 - art. 10

Lire 500.000.000

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente- Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità

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