Oggetto del Consiglio n. 1095 del 12 marzo 1990 - Resoconto
OGGETTO N. 1095/IX - RIAPPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 31 DELLO STATUTO SPECIALE, DELLA LEGGE REGIONALE: "NORME TRANSITORIE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI PRIVATI".
PRESIDENTE:Ha chiesto la parola l’Assessore alla Sanità ed Assistenza Socia le, Lanièce; ne ha facoltà.
LANIECE (DC):Proponiamo al Consiglio la riapprovazione del provvedimento in oggetto, nello stesso testo già approvato in data 30 novembre 1989, anche in considerazione del parere favorevole della 5a Commissione che si è espressa all'unanimità in tal senso.
PRESIDENTE:Trattandosi di riapprovazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento interno, do lettura di tutto l'articolato.
Articolo 1
(Finalità )
1. In attesa di una disciplina complessiva delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 1932, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), la Giunta regionale è autorizzata ad emanare disposizioni sui requisiti funzionali e strutturali, sulle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali privati, nonché sui criteri di vigilanza.
Articolo 2
(Principi e criteri direttivi)
1. Le disposizioni della Giunta regionale debbono:
a) individuare gli enti assoggettati all'obbligo dell'autorizzazione al funzionamento, alla revoca e alla sospensione della medesima;
b) stabilire le modalità e i tempi per la presentazione della domanda, la documentazione da allegare ad essa, nonché gli organi e gli uffici incaricati dell'istruttoria;
c) fissare i termini entro i quali i presidi residenziali già operanti debbono adeguarsi ai requisiti funzionali e strutturali.
2. I requisiti funzionali e strutturali dei presidi debbono concernere i seguenti aspetti:
- la tipologia edilizia ed igienico sanitaria, con particolare riferimento alle barriere architettoniche;
- le caratteristiche degli arredi e delle attrezzature;
- l'utenza;
- l'organizzazione interna;
- il personale.
3. Le disposizioni della Giunta regionale debbono, altresì, disciplinare le funzioni di vigilanza sul funzionamento dei presidi socio-assistenziali.
Articolo 3
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
PRESIDENTE:Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione nel suo complesso la legge testé letta.
ESITO DELLA VOTAZIONE
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità
