Legge regionale 21 luglio 2016, n. 10 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 21 luglio 2016, n. 10
Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici).
Bollettino ufficiale: n. 33 del 2 agosto 2016
Progetto di legge: DL 78
Numero di articoli: 18
Numero di allegati e/o tabelle:
Classificazione:
- AMBIENTE - Flora e fauna
- AMBIENTE - Parchi, riserve naturali, aree protette e attrezzate
- CACCIA E PESCA - Disciplina
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (art. 5, comma 3 letterab b),; art. 33, comma 96, lettera a); art. 33bis; all'art. 46, comma 1, lettera q), le parole: "o riportante cancellature od annotazioni sovrapposte" sono soppresse)
- Regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 7 (abrogato a far data dalla pubblicazione nel Bolettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 4, della L.R. 64/1994, come sostituito dall'art. 13 della l.r. 10/2016)
- Legge regionale 2 settembre 1996, n. 33 (art. 1, comma 2)
- Legge regionale 12 aprile 2013, n. 9 (art. 5)
- Legge regionale 21 luglio 2016, n. 10
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 15 maggio 2017, n. 5 (art. 17, comma 3)
Modifica la seguente normativa:
Note:
L'art. 17, comma 1, dispone che, fino alla data di approvazione del nuovo piano regionale faunistico-venatorio di cui all'articolo 5 della l.r. 64/1994, continua ad applicarsi il piano regionale faunistico-venatorio vigente alla data di entrata in vigore della l.r.10/2016, limitatamente alle disposizioni compatibili con la stessa. L'art, 17, comma 4 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 39 della l.r. 64/1994, come modificato dall'articolo 12 della l.r. 10/2016, si applichino a far data dal 1° gennaio 2016.