Legge regionale 2 marzo 2010, n. 6 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 2 marzo 2010, n. 6

Disposizioni in materia di provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati, di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di interventi di edilizia abitativa convenzionata e di edilizia residenziale. Modificazioni di leggi regionali.

Bollettino ufficiale: n. 11 del 16 marzo 2010

Progetto di legge: DL 78

Numero di articoli: 8

Numero di allegati e/o tabelle: no

Classificazione:

  • EDILIZIA - Edilizia residenziale pubblica: Normativa, finanziamenti, fondi di rotazione
  • EDILIZIA - Urbanistica - Patrimonio pubblico

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

Note:

L'art. 5 contiene una disposizione di coordinamento ai sensi della quale le parole: "programmi operativi triennali (POT)", o il relativo acronimo, ovunque ricorrano nella l.r. 28/2007, sono sostituite dalle seguenti: "programmi operativi annuali (POA)", o dal relativo acronimo, comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. L'art. 6, comma 1, prevede che le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 3 e 4, agli articoli 18 e 19 della l.r. 33/1973 si applichino alle domande presentate a decorrere dal 16 dicembre 2009. L'art. 6, comma 2, prevede che le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 5 e 6, all'articolo 22, commi 3 e 5, della l.r. 33/1973 si applichino anche ai mutui già concessi e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2010. L'art. 7 contiene una disposizione transitoria ai sensi della quale le convenzioni di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2003 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2010 non producono effetti qualora il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 5/2003 stessa.