Legge regionale 2 marzo 2010, n. 6 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 2 marzo 2010, n. 6
Disposizioni in materia di provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati, di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di interventi di edilizia abitativa convenzionata e di edilizia residenziale. Modificazioni di leggi regionali.
Bollettino ufficiale: n. 11 del 16 marzo 2010
Progetto di legge: DL 78
Numero di articoli: 8
Numero di allegati e/o tabelle: no
Classificazione:
- EDILIZIA - Edilizia residenziale pubblica: Normativa, finanziamenti, fondi di rotazione
- EDILIZIA - Urbanistica - Patrimonio pubblico
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Art. 18, commi 4 e 5)
- Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Art. 9, comma 3)
- Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Art. 3, comma 4)
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Artt. 2, 3 e 4)
Modifica la seguente normativa:
- Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33
- Legge regionale 4 settembre 1995, n. 40
- Legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5
- Legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28
Note:
L'art. 5 contiene una disposizione di coordinamento ai sensi della quale le parole: "programmi operativi triennali (POT)", o il relativo acronimo, ovunque ricorrano nella l.r. 28/2007, sono sostituite dalle seguenti: "programmi operativi annuali (POA)", o dal relativo acronimo, comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. L'art. 6, comma 1, prevede che le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 3 e 4, agli articoli 18 e 19 della l.r. 33/1973 si applichino alle domande presentate a decorrere dal 16 dicembre 2009. L'art. 6, comma 2, prevede che le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 5 e 6, all'articolo 22, commi 3 e 5, della l.r. 33/1973 si applichino anche ai mutui già concessi e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2010. L'art. 7 contiene una disposizione transitoria ai sensi della quale le convenzioni di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2003 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2010 non producono effetti qualora il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 5/2003 stessa.