Legge regionale 4 agosto 2009, n. 29 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 4 agosto 2009, n. 29
Modificazioni alle leggi regionali 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), e 8 settembre 1999, n. 28. Abrogazione di disposizioni.
Bollettino ufficiale: n. 34 del 25 agosto 2009
Progetto di legge: PL 50
Numero di articoli: 12
Numero di allegati e/o tabelle:
Classificazione:
- CONSIGLIO REGIONALE - Anagrafe patrimoniale - Indennità e previdenza
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (art. 10bis)
- Legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Art. 2)
- Legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (All'art. 5, comma 2, la parola: "minimo" è soppressa; all'art. 6, comma 3, la parola: "minimo" ovunque ricorra è soppressa; all'art. 8, comma 3, la parola: "minimo" è soppressa; art. 7, comma 2*)
Modifica la seguente normativa:
Note:
Di iniziativa dei Consiglieri Albert CERISE, André LANIECE, Emily RINI e Enrico TIBALDI. * L'art. 11, comma 2, della l.r. 29/2009 prevede l'ultrattività del comma 2 dell'art. 7 per i Consiglieri reginali eletti fino al termine della XII legislatura.