Legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 18 aprile 2008, n. 20
Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose.
Bollettino ufficiale: n. 29 del 15 luglio 2008
Progetto di legge: DL 216
Numero di articoli: 38
Numero di allegati e/o tabelle: no
Classificazione:
- TRASPORTI E VIABILITA' - Impianti a fune
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Capo III, art. 68, commi 5 e 6. I commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 relativi al contributo di sorveglianza annuale sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2009.)
- Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Art.14, commi 8, 9 e 14)
- Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Art. 31, comma 1)
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (art. 7, commi 3 e 4)
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 24 ottobre 2011, n. 25
- Legge regionale 15 aprile 2013, n. 11
- Legge regionale 4 agosto 2017, n. 13
- Legge regionale 30 luglio 2019, n. 13
- Legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37
- Legge regionale 8 aprile 2022, n. 2
- Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3
- Legge regionale 15 maggio 2023, n. 5
Note:
L'art. 37, comma 4 contiene una norma transitoria ai sensi della quale le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 non si applicano per le domande per le quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 20/2008, sia già stata avviata, ai sensi dell'art. 42 della l.r. 29/1997, l'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie.