Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Bollettino ufficiale: n. 35 del 28 agosto 2007
Progetto di legge: DL 171
Numero di articoli: 46
Numero di allegati e/o tabelle: NO
Classificazione:
- AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Semplificazione e delegificazione
- PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI - Diritto di accesso
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Art. 9, comma 1, lett. b) e i))
- Legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Art. 20, comma 3, ultimo periodo; art. 41, comma 1, lett. e))
- Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15 (art. 22, comma 1, le parole: "della salute " sono soppresse )
- Legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 (Art. 3, comma 5bis; ai commi 1 e 4 dell'art. 25 la parola :"dirigente" è soppressa)
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34
- Legge regionale 1° giugno 2010, n. 16
- Legge regionale 23 maggio 2011, n. 12
- Legge regionale 21 maggio 2012, n. 15
- Legge regionale 30 marzo 2015, n. 7
- Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23
- Legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12
- Legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3
- Legge regionale 26 luglio 2021, n. 19
Note:
La l.r. 19/2007, a causa di un errore materiale tipografico, è stata ripubblicata integralmente nel B.U.R. n. 36 del 4.9.2007. L'art. 46 della l.r. 19/2007 contiene una disposizione di coordinamneto secondo cui ogni riferimento alla l.r. 18/1999, contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni della l.r. 19/2007. L'art. 27 della l.r. 7/2015 dispone che gli enti locali, le loro forme associative e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione adottano i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 19/2007, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 7/2015. In mancanza, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 19/2007, come modificata dallal.r. 7/2015. Restano comunque valide le norme vigenti, se non in contrasto con L.R. 7/2015.