Legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport.

Bollettino ufficiale: n. 16 del 20 aprile 2004

Progetto di legge: DL 10

Numero di articoli: 33

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • CONSULTE, COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI - Consulte, commissioni e organi collegiali
  • SPORT E TEMPO LIBERO - Interventi vari

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

  • Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (All'art. 6, comma 5, lett. b), le parole: ", esclusi i corsi a pagamento aperti a soggetti maggiorenni" sono soppresse; art. 7, comma 3)
  • Legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (All'articolo 4, comma 1, le parole: "e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003)" sono soppresse; art. 6, comma 6, lettera b). )
  • Legge regionale 31 luglio 2012, n. 25 (Art. 5, comma 1, lettera b); art. 6, comma 3, lettera f); art. 6, comma 4; all'art. 6, comma 8bis le parole: "5, lettera a)," sono soppresse; all'art. 8, comma 1, lettera a) le parole: "", e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento" sono soppresse; art. 8, comma 2)

É modificata dalla seguente normativa: