Regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1
Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3.
Bollettino ufficiale: n. 26 del 18 giugno 2002
Progetto di legge: P.R. 15
Numero di articoli: 39
Numero di allegati e/o tabelle: 1
Abrogazione:
Abrogato dall'art. 34, comma 1, lett. a) del R.r. 26 maggio 2009, n. 2.
Classificazione:
- EDILIZIA - Edilizia residenziale pubblica: Normativa, finanziamenti, fondi di rotazione
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1 (Art. 14, commi 5 e 6; art. 24, comma 3; art. 27, comma 3, le parole: ", fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 7" sono soppresse; art. 28, comma 1, lett. b), numero 5; art. 33, comma 2, le parole: "commi 1 e 6," sono soppresse; art. 37, comma 1, le parole: ", da ultimo modificata dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3" sono soppresse)
- Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 1 (Art. 8, commi 1 e 3)
- Legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Art. 9, comma 2, lett. b))
É modificata dalla seguente normativa:
Note:
L'art. 6 della l.r. 15 aprile 2008, n. 9 dispone che: "Limitatamente all'anno 2008, sono finanziabili gli acquisti di immobili da adibire a prima abitazione stipulati anche in deroga a quanto previsto all'articolo 12, comma 2, lettera d), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1, a condizione che il triennio ivi indicato sia venuto a scadere nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2007 al 21 ottobre 2007 e la domanda di mutuo sia presentata entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".