Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17
Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).
Bollettino ufficiale: n. 37 del 29 agosto 2001
Progetto di legge: P.L. 128 e 130*
Numero di articoli: 22
Numero di allegati e/o tabelle:
Classificazione:
- DIFENSORE CIVICO - Disciplina
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Legge regionale 2 marzo 1992, n. 5
- Legge regionale 16 agosto 1994, n. 49
- Legge regionale 22 aprile 1997, n. 15
- Legge regionale 4 agosto 2000, n. 26
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Art. 12, comma 1, lett.f))
- Legge regionale 1° agosto 2011, n. 19 (Art. 12, comma 1, lett. f))
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
- Legge regionale 1° agosto 2011, n. 19
- Legge regionale 27 marzo 2019, n. 3
- Legge regionale 1° agosto 2022, n. 20
- Legge regionale 16 luglio 2024, n. 10
Note:
*Si tratta di due proposte di legge di iniziativa, rispettivamente, dei Consiglieri Cottino, Cuc, Teresa Charles, Praduroux, Rini, Alberto Cerise, Borre, Ego Perron, Augusto Bionaz, Ottoz, Fiou e Roberto Nicco; e dei Consiglieri Comé, André Lanièce, La Torre, Rudy Marguerettaz, Martin, Piccolo e Marco Viérin. Le due proposte di legge sono state unificate in un unico testo. Per un'errata corrige del testo in lingua francese si veda il B.U. n. 42 del 25 settembre 2001. L'art. 12 della l.r. 1° agosto 2011, n. 19 dispone che: "Le disposizioni di cui all'articolo 10bis della l.r. 17/2001, inserito dall'articolo 8, si applicano a decorrere dall'inizio del mandato del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge."