Legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 28 luglio 2000, n. 21

Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29.

Bollettino ufficiale: n. 34 del 4 agosto 2000

Progetto di legge: D.L. 87

Numero di articoli: 14

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • AMMINISTRAZIONE REGIONALE - Organizzazione e funzionamento degli uffici
  • ISTRUZIONE E CULTURA - Personale non docente

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É modificata dalla seguente normativa:

Note:

L'art. 12, comma 2, abroga di conseguenza tutti i riferimenti alle leggi regionali, o loro parti, abrogate. L'art. 11contiene una norma di coordinamento ai sensi della quale in tutte le disposizioni di legge e di regolamento regionali in cui si è fatto riferimento al "personale non docente", il riferimentodeve intendersi effettuato al "personale amministrativo, tecnico e ausiliario regionale (ATAR)". L'art. 13 contiene una norma transitoria ai sensi della quale, in sede In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, stabilisce i criteri e le modalità per assegnare il personale ATAR in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle istituzioni scolastiche autonome, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle medesime, ed eventualmente trasferirlo all'organico del ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995.