Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 16 aprile 1997, n. 13

Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49.

Bollettino ufficiale: n. 19 del 28 aprile 1997

Progetto di legge: D.L. 202

Numero di articoli: 31

Numero di allegati e/o tabelle: 1 (Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999)

Abrogazione:

Abrogata dalla l.r. 25 gennaio 2000, n. 5*.

Classificazione:

  • ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - Piano socio-sanitario regionale
  • ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - Azienda Regionale Sanitaria - U.S.L.

Interrelazioni normative:

Abroga interamente o in parte la seguente normativa:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

Modifica la seguente normativa:

Note:

*L'art. 48, comma 1, della l.r. 5/2000 dispone che gli artt. 3, 4, 5 e 30, commi 1, 2, 3, 6 e 7 della l.r. 13/1997, nonchè le disposizioni del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999, si applichino fino alla data del 31 dicembre 2000. L'art. 13, comma 1, della l.r. 8 gennaio 2001, n. 1 modifica l'art. 48, comma 1, della l.r. 5/2000 nel senso che gli articoli ivi menzionati ed il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 continuino ad applicarsi "fino alla data di entrata in vigore del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 2001/2003". L'art. 13, comma 3, della l.r. 18/2001 dispone che gli artt. 3, 5 e 30, comma 2, della l.r. 13/1997 cessino di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della l.r. 18/2001. Le disposizioni di cui all'art. 4 della l.r. 13/1997 sono ulteriormente prorogate fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 11 della l.r. 54/1998. L'art. 27 dispone che dalla consistenza complessiva della dotazione organica prevista dall'allegato A alla l.r. 29 maggio 1992, n. 19, come modificato dalla l.r. 13 dicembre 1995, n. 49 sono portati in diminuzione quattro posti di educatore professionale (settima qualifica funzionale) e sono corrispondentemente aumentati sei posti di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST- quinta qualifica funzionale.