Legge regionale 26 marzo 1993, n. 15 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 15

Interpretazione autentica e modificazioni della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente: "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci".

Bollettino ufficiale: n. 15 del 6 aprile 1993

Progetto di legge: D.L. 483

Numero di articoli: 3

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • SPORT E TEMPO LIBERO - Sport invernali - Professioni, gestione e interventi sulle infrastrutture

Note:

L'interpretazione autentica consiste nel fatto che il termine di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci", è da considerarsi ordinatorio e che la comunicazione indicata allo stesso comma deve comunque pervenire all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali prima dell'apertura al pubblico delle piste di sci. Si tratta di una modificazione non testuale concernente la proroga al 30 novembre 1994 del termine di cui all'art. 13, comma 2, della l.r. 9/1992.