Legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 6 settembre 1991, n. 59

Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione.

Bollettino ufficiale: n. 43 del 24 settembre 1991

Progetto di legge: P.L. 268*

Numero di articoli: 36

Numero di allegati e/o tabelle:

Abrogazione:

Abrogata dall'art. 47 della l.r. 2 luglio 1999, n. 18.

Classificazione:

  • PARTECIPAZIONE, INIZIATIVA POPOLARE E DIRITTI DEI CITTADINI - Diritto di accesso

Note:

*Di iniziativa dei Consiglieri Louvin, Agnesod, Andrione, Faval, Ettore Marcoz, Mostacchi, Giuseppe Cesare Perrin, Rollandin, Stévenin, Vallet, Dino Viérin e Voyat. L'art. 9, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 istituisce la struttura per le relazioni con il pubblico cui spetta, tra l'altro, di provvedere al servizio ai cittadini per i diritti di partecipazione di cui al capo III della l.r. 6 settembre 1991, n. 59. L'art. 9, comma 4, della l.r. 45/1995 stabilisce che: "La Regione predispone appositi progetti finalizzati ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con i cittadini mediante interventi diretti a garantire: a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e all'art. 26 della l.r. 59/1991". L'art. 11, comma 1, lettera b) della l.r. 45/1995 stabilisce la sostituzione degli organismi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della l.r. 59/1991.