Legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 18 agosto 1986, n. 51

Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO).

Bollettino ufficiale: n. 13 del 17 ottobre 1986

Progetto di legge: D.L. 291

Numero di articoli: 12

Numero di allegati e/o tabelle:

Abrogazione:

Abrogata dall'art. 28, comma 1, della l.r. 26 maggio 1993, n. 46*

Classificazione:

  • LAVORO - Politica del lavoro

Interrelazioni normative:

É modificata dalla seguente normativa:

Note:

1° S.S. al n. 25 del 10/10/1986. *L'art. 28, comma 1, della L.R. 26 maggio 1993, n. 46 ha disposto che, alla conclusione della gestione delle sole risorse finanziarie ancora da impiegare per l'attuazione dei programmi triennali già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della suddetta legge, alla quale è limitata l'ulteriore applicazione della presente legge (ai sensi dello stesso comma 1), cessi di avere vigore la medesima legge, come modificata, da ultimo, dalla L.R. 4 giugno 1991, n. 16. La l.r. 5 gennaio 1987, n. 1 fissa al 31 marzo 1987 il termine di presentazione delle richieste di intervento di cui all'art. 2, comma primo, della l.r. 51/1986. Per l'autorizzazione di spesa per il completamento di interventi inclusi nei programmi di cui alla l.r. 51/1986, si vedano le leggi regionali 23 dicembre 1989, n. 78, 21 dicembre 1990, n. 86 e 17 giugno 1992, n. 22. Per il finanziamento integrativo, si veda la l.r. 29 novembre 1991, n. 72.