Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33
Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere.
Bollettino ufficiale: n. 11 del 31 agosto 1984
Progetto di legge: D.L. 72
Numero di articoli: 15
Numero di allegati e/o tabelle: 2
Classificazione:
- TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - Ricettività turistica
Interrelazioni normative:
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Art. 2, comma 5)
- Legge regionale 1° giugno 2010, n. 16 (Art. 9, commi 7 e 8, artt. 10, 11 e 13)
- Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1 (Tabelle A e B e quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione*)
É modificata dalla seguente normativa:
- Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31
- Legge regionale 1° giugno 2010, n. 16
- Legge regionale 30 giugno 2010, n. 19
- Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 1
- Legge regionale 7 ottobre 2011, n. 23
- Legge regionale 30 gennaio 2012, n. 1
- Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23
- Legge regionale 28 aprile 2022, n. 3
- Legge regionale 7 novembre 2022, n. 26
- Legge regionale 24 giugno 2024, n. 9
Note:
L'articolo 4, comma 1, della l.r. 16 febbraio 2011, n. 1, dispone che: "Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge." L'articolo 4, comma 2, della medesima legge dispone, altresi, che: "Le disposizioni contenute negli atti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande di classificazione presentate anteriormente alla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1." La l.r. 23 maggio 2011, n. 12 all'art. 32, comma 1, contiene una disposizione di coordinamneto ai sensi della quale l'espessione "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nele leggi o nei regolamenti regionali sono sostitite dalle seguenti." segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".