Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere.

Bollettino ufficiale: n. 11 del 31 agosto 1984

Progetto di legge: D.L. 72

Numero di articoli: 15

Numero di allegati e/o tabelle: 2

Classificazione:

  • TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA - Ricettività turistica

Interrelazioni normative:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

É modificata dalla seguente normativa:

Note:

L'articolo 4, comma 1, della l.r. 16 febbraio 2011, n. 1, dispone che: "Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge." L'articolo 4, comma 2, della medesima legge dispone, altresi, che: "Le disposizioni contenute negli atti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande di classificazione presentate anteriormente alla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1." La l.r. 23 maggio 2011, n. 12 all'art. 32, comma 1, contiene una disposizione di coordinamneto ai sensi della quale l'espessione "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nele leggi o nei regolamenti regionali sono sostitite dalle seguenti." segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".