Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8 - Testo vigente

Legge regionale 31 marzo 2003, n. 8

Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificate dalla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).

(B.U. 29 aprile 2003, n. 19)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

SEZIONE I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Artt. 1 - 41 (1) (2)

Artt. 42 - 45 (3)

Artt. 46 - 66 (1) (2)

SEZIONE II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole "Presidente della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni previgenti che prevedono nomine o designazioni di rappresentanti degli enti locali si intendono nel senso che la relativa competenza spetta al Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 68

(Disposizioni di interpretazione autentica)

1. Al comma 4 dell'articolo 117 della l.r. 54/1998, per "specifici organi del Comune" si intendono esclusivamente il Consiglio comunale e la Giunta comunale.

2. Al comma 1ter dell'articolo 125 della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002), per "specifici organi della Comunità montana" si intendono esclusivamente il Consiglio e la Giunta della Comunità montana.

Art. 69

(Disposizioni transitorie)

1. La prima seduta del Consiglio dei Sindaci, di cui all'articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 46, è convocata dal Presidente della Comunità montana in carica, entro trenta giorni dalla data delle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore della presente legge, si tiene entro dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta dal consigliere più anziano di età, fino all'elezione del Presidente.

2. Fino alla prima seduta del Consiglio dei Sindaci, continuano ad esercitare le proprie funzioni gli organi in carica delle Comunità montane.

3. Il Consiglio dei Sindaci provvede ad adeguare lo statuto della Comunità montana alle disposizioni dettate dalla presente legge, entro un anno dal proprio insediamento. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, provvede altresì ad adeguare, se del caso, i regolamenti dell'ente.

4. Fino all'adeguamento degli statuti si applicano le norme statutarie vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 3 provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 70

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 47, 69, 92 e 128 della l.r. 54/1998 sono abrogati.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Artt. 71 - 87 (4)

Art. 88

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12bis, 61 e 71 della l.r. 4/1995 sono abrogati.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5;

b) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

3. Al comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole ", salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71".

4. (5)

(1) Modificano gli articoli 1, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 49, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 73, 75, 84, 85, 88, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 113, 114, 115, 119, 120, 121 e 127 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e inseriscono gli articoli 19bis, 19ter, 19quater, 21bis, 30bis, 30ter, 30quater, 49bis, 69bis, 70bis, 70ter, 81bis, 81ter, 81quater, 81quinquies e 89bis.

(2) Gli articoli 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 sono abrogati dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 recitava:

Art. 40

(Modificazione all'articolo 73)

1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 54/1998 sono aggiunte, in fine, le parole ", concorrendone al finanziamento".

Art. 41

(Sostituzione dell'articolo 75)

1. L'articolo 75 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

Art. 75

(Organi)

1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio della Comunità, la Giunta della Comunità e il Presidente, disciplinati dagli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.

2. A decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, sono organi della Comunità montana: il Consiglio dei Sindaci, il Presidente e l'Assemblea dei Consiglieri, disciplinati dagli articoli 81bis, 81ter, 81quater, 81quinquies e 89bis.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica solo nel caso in cui non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali del 2005 la maggioranza qualificata, cioè i due terzi arrotondati per eccesso, dei Consigli comunali dei Comuni membri della Comunità montana di appartenenza si esprima in senso contrario.

4. Nel caso di cui al comma 3, gli organi della Comunità montana rimangono quelli previsti al comma 1 fino a decisione diversa da parte dei Consigli comunali, da esercitarsi con le modalità di cui al comma 3 e i cui effetti avranno decorrenza dalle prime elezioni generali comunali successive.".

Art. 46

(Inserimento dell'articolo 81bis)

1. Dopo l'articolo 81 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

Art. 81bis

(Consiglio dei Sindaci)

1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.

2. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che lo statuto non riservi al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46.

3. Spetta in ogni caso al Consiglio dei Sindaci l'approvazione dei seguenti atti:

a) esame della condizione dei componenti del Consiglio;

b) statuto dell'ente;

c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;

d) regolamenti;

e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;

f) rendiconto;

g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

h) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

i) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;

j) atti di programmazione e indirizzo;

k) dotazione organica del personale;

l) partecipazione a società di capitali;

m) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

n) acquisti e alienazioni di beni immobili;

o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.

4. Ai membri del Consiglio dei Sindaci si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco e il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995, in quanto compatibili.".

Art. 47

(Inserimento dell'articolo 81ter)

1. Dopo l'articolo 81bis della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 46, è inserito il seguente:

Art. 81ter

(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 2)

1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio dei Sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del Presidente sono stabilite dallo statuto.

3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del Consiglio.

4. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.

5. Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente, sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.".

Art. 48

(Inserimento dell'articolo 81quater)

1. Dopo l'articolo 81ter della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 47, è inserito il seguente:

Art. 81quater

(Assemblea dei Consiglieri)

1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana costituiscono l'Assemblea dei consiglieri, organo consultivo della Comunità montana.

2. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica, nonché del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare l'Assemblea dei consiglieri al fine di acquisirne il parere in merito. L'Assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei presenti. Il parere dell'Assemblea non è vincolante.

3. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali l'Assemblea è chiamata a svolgere una funzione consultiva, definendo le modalità di esercizio di tale funzione.".

Art. 49

(Inserimento dell'articolo 81quinquies)

1. Dopo l'articolo 81quater della l.r. 54/1998, introdotto dall'articolo 48, è inserito il seguente:

Art. 81quinquies

(Diritti dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana hanno libero accesso agli uffici della Comunità e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato, nonché di essere informati sull'attività del Consiglio dei Sindaci.

2. Essi hanno inoltre diritto di presentare al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. I consiglieri che hanno presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio dei Sindaci per la discussione delle stesse, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.".

Art. 50

(Sostituzione dell'articolo 84)

1. L'articolo 84 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, è sostituito dal seguente:

Art. 84

(Ruolo della Regione)

1. Con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le funzioni di cui all'articolo 83, che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio delle funzioni stesse da parte delle Comunità montane.".

Art. 51

(Sostituzione dell'articolo 85)

1. L'articolo 85 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

Art. 85

(Ruolo dei Comuni)

1. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui all'articolo 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

Art. 52

(Modificazione all'articolo 88)

1. Il comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 33.".

Art. 53

(Inserimento dell'articolo 89bis)

1. Dopo l'articolo 89 della l.r. 54/1998 è inserito il seguente:

Art. 89bis

(Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci)

1. Il funzionamento del Consiglio dei Sindaci è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 81 quinquies e prevede i casi e le modalità di convocazione del Consiglio dei Sindaci allargato alle Giunte e/o ai Consigli dei Comuni membri della Comunità montana, anche su richiesta di tali organi, nonché dell'Assemblea dei consiglieri di cui all'articolo 81quater.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.".

Art. 54

(Modificazione all'articolo 91)

1. Al comma 3 dell'articolo 91 della l.r. 54/1998 sono soppresse, in fine, le parole ", nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47"."

(3) Articoli abrogati dall'art. 3, comma 4, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 42, 43, 44 e 45 recitava:

Art. 42

(Modificazione all'articolo 77)

1. Il comma 2 dell'articolo 77 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) esame della condizione degli eletti;

b) statuto dell'ente;

c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;

d) regolamento del Consiglio;

e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;

f) rendiconto;

g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

h) atti di programmazione e di indirizzo;

i) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

j) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.".

Art. 43

(Modificazioni all'articolo 78)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 54/1998 la parola "pari" è soppressa.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 78 della l.r. 54/1998 è aggiunto il seguente:

"3bis. Lo statuto può prevedere che la Giunta sia composta da membri di diritto. In tal caso, lo statuto provvede ad individuarli o a stabilire i criteri per la loro individuazione da parte dei Comuni membri.".

Art. 44

(Modificazione all'articolo 80)

1. La rubrica dell'articolo 80 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente: "(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 1)".

Art. 45

(Modificazione all'articolo 81)

1. Il comma 3 dell'articolo 81 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Non possono far parte della Giunta della Comunità il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Presidente."."

(4) Modificano gli articoli 2, 18, 19, 22, 33, 34, 39, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 53 e 57 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4 e inseriscono gli articoli 14bis e 19bis.

(5) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 88 recitava:

"4. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 4/1995 sono soppresse, in fine, le parole ", salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71".".