Legge regionale 2 marzo 2010, n. 6 - Testo vigente

Legge regionale 2 marzo 2010, n. 6

Disposizioni in materia di provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati, di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di interventi di edilizia abitativa convenzionata e di edilizia residenziale. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 16 marzo 2010, n. 11)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), dopo le parole: "per una durata" sono inserite le seguenti: "di ammortamento".

2. (1)

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 18 della l.r. 33/1973 sono abrogati.

4. (2)

5. (3)

6. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 33/1973 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di alienazione tra parenti di primo grado, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2 può essere autorizzato, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, l'accollo del mutuo in capo all'acquirente, previo parere favorevole rilasciato dall'istituto di credito mutuante convenzionato in relazione all'affidabilità finanziaria del nuovo intestatario dell'immobile.".

Art. 2

(4)

Art. 3

(5)

Art. 4

(6)

Art. 5

(Disposizione di coordinamento)

1. Le parole: "programmi operativi triennali (POT)", o il relativo acronimo, ovunque ricorrano nella l.r. 28/2007, sono sostituite dalle seguenti: "programmi operativi annuali (POA)", o dal relativo acronimo, comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 6

(Retroattività)

1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 3 e 4, agli articoli 18 e 19 della l.r. 33/1973 si applicano alle domande presentate a decorrere dal 16 dicembre 2009.

2. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 5 e 6, all'articolo 22, commi 3 e 5, della l.r. 33/1973 si applicano anche ai mutui già concessi e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2003 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti qualora il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 5/2003 stessa.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(2) Sostituisce l'art. 19 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 22 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(4) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

(5) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

(6) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.