Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 - Testo vigente

Legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000).

(B.U. 29 dicembre 1997, n. 60).

Art. 1

(Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per gli anni 1998, 1999 e 2000 nelle misure indicate nel medesimo allegato.

Art. 2

(Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1998).

1. Per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35, a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite decennale di impegno di lire 20 milioni (cap. 38600 parz.).

2. Per la concessione di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie ai sensi della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79 e 27 luglio 1989, n. 46, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite di impegno di lire 300 milioni, per quindici anni (cap. 51039 parz.).

3. Per gli interventi regionali integrativi per l'ammortamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 47, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite di impegno di lire 100 milioni, per quindici anni (cap. 51080 parz.).

4. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite decennale di impegno di lire 80 milioni (cap. 47520 parz.).

5. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2 - lett. b, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, è autorizzato, per l'anno 1998, un nuovo limite decennale di impegno di lire 90 milioni (cap. 41220 parz.).

6. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, è autorizzato, per l'anno 1998 un nuovo limite di impegno di lire 20 milioni (cap. 55600 parz.).

7. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti a favore di operatori agrituristici di cui all'articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, è autorizzata, per l'anno 1998 un nuovo limite quindicennale di impegno di lire 100 milioni (cap. 41610).

8. Il limite decennale di impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l'anno 1997 dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1, recante norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei, è trasferito all'anno 1998 e rideterminato in lire 50 milioni (cap. 48830).

9. Il limite quindicennale di impegno di lire 200 milioni, autorizzato per l'anno 1997 dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 24 dicembre 1996 n. 48 "Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 (legge finanziaria per gli anni 1997/1999)" per il concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico di cui all'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, è trasferito all'anno 1998 (cap. 48975).

Art. 3

(Disposizioni in materia di patrimonio regionale).

1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 8.210 milioni (cap. 35060).

2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 7.700 milioni (cap. 46940).

3. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.900 milioni (capp. 35080 e 35081).

4. L'autorizzazione di spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998, recata dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 1/1996 (legge finanziaria per gli anni 1996/1998) per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55, estesa per lire 600 milioni all'anno 1999 dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 48/1996, è ridotta a lire 200 milioni annui ed estesa, per il medesimo importo, all'anno 2000 (cap. 67400).

Art. 4

(Partecipazioni azionarie e conferimenti).

1. La spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 per il rifinanziamento del fondo di rotazione per opere di miglioramento fondiario in agricoltura, autorizzata dall'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 è trasferita all'anno 1999 per lire 2.000 milioni e all'anno 2000 per lire 3.000 milioni (cap. 41490).

2. La disponibilità esistente al 31 dicembre 1997 presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A., sul fondo di rotazione di cui al capo IV (provvidenze per l'agricoltura) della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta" è trasferita al netto delle eventuali commissioni maturate a tale data, sul fondo di rotazione costituito presso la stessa Finaosta S.p.A. per le finalità di cui alla l.r. 24 dicembre 1996, n. 43 "Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura".

3. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (*), è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 27.000 milioni, di cui lire 5.000 milioni per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale sociale della "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." (cap. 35620 parz.).

4. In relazione ai risultati di gestione dell'esercizio 1996/1997 è autorizzato il conferimento di un finanziamento straordinario di lire 12.120 milioni (cap. 64927) alla Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent).

5. (1).

Art. 5

(Disposizioni in materia di personale regionale) (1a)

Art. 6

(Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale).

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1998, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 "Interventi regionali in materia di finanza locale" nell'importo di lire 289.963 milioni, così ripartito tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:

a) Trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 144.981 milioni (capp. 20501 e 20745);

b) Interventi per programmi di investimento lire 57.993 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 54.032 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) di cui al capo II della legge regionale n. 48/1995 (programma 2.1.1.03) e quanto a lire 3.961 milioni per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (cap. 33755);

c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 48/1995, lire 86.989 milioni ripartiti ed autorizzati a norma dell'articolo 27 della medesima legge per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'allegato B alla presente legge.

2. Per l'anno 1998, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3 e articolo 13, comma 2 della legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui al comma 1, lettera a, sono destinate nella misura dell'83 per cento al finanziamento dei Comuni (cap. 20501) e per il 17 per cento al finanziamento delle Comunità Montane (cap. 20745).

2 bis. Alla ripartizione della maggior quota del tre per cento destinata per l'anno 1998 al finanziamento dei Comuni (cap. 20501 - parz.) dal comma 2, partecipano tutti i Comuni della Regione in modo direttamente proporzionale al minor gettito derivante a ciascun ente dalla soppressione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) e delle tasse sulle concessioni comunali disposta rispettivamente dall'art. 36, comma 1, lett. c), e dall'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) (1b).

3. (2).

4. (2a)

5. Per l'anno 1998, l'ammontare dei trasferimenti agli enti locali, di cui al comma 1, sarà aumentato della quota dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio 1997 derivante dalle economie realizzate nell'esercizio stesso sullo stanziamento dei capitoli ricompresi nel settore 2.1.1.02. del bilancio (finanza locale - trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).

Art. 7

(Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli Enti locali).

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21, concernente la concessione di contributi per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali e dagli Enti ad essi strumentali per il finanziamento di spese di investimento, rideterminata in lire 2.984 milioni per l'anno 1997, lire 3.984 milioni per l'anno 1998 e in annue lire 4.984 milioni a decorrere dall'anno 1999, dall'articolo 7 della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 3.961 milioni per l'anno 1998, lire 4.961 milioni per l'anno 1999 e in annue lire 6.061 milioni a decorrere dall'anno 2000 (cap. 33755).

Art. 8

(Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento).

1. Per la realizzazione del programma definitivo 1998/2000 di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 50.427 milioni (cap. 21245 parz.) così suddivisa:

- anno 1998 lire 11.984 milioni;

- anno 1999 lire 31.292 milioni;

- anno 2000 lire 7.151 milioni.

2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di lire 2.508 milioni per l'anno 1998, autorizzata dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 3.026 milioni (cap. 21255).

3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 1999/2001 è determinata in lire 53.442 milioni, di cui indicativamente lire 13.360 milioni per l'anno 1999 e lire 32.322 milioni per l'anno 2000, da destinarsi in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni nella misura del 20%. Alla autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 1999/2001 (cap. 21245 parz.).

4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 48/1995, è autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 3.207 milioni (cap. 21255/99).

5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale n. 46/1993, nonché della legge regionale n. 48/1995, è autorizzata, nel triennio 1998/2000, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni (cap. 21245 parz.), così suddivisa:

- anno 1998 lire 3.334 milioni;

- anno 1999 lire 3.334 milioni;

- anno 2000 lire 3.332 milioni.

Art. 9

(Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).

1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 48/1996 è autorizzata, per l'anno 2000, l'ulteriore spesa di lire 7.000 milioni (cap. 33670).

Art. 10

(Interventi per la riqualificazione della città di Aosta).

1. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi con istituti di credito o enti autorizzati, nel decennio 1992/2001, disposta dall'art. 4, comma 1, della l.r. 2 marzo 1992, n. 3, recante "Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale" è estesa fino al 2003, fermo restando l'importo di spesa complessivo di lire 150 miliardi, autorizzato dal medesimo articolo.

2. La spesa di lire 15.000 milioni autorizzata dalla predetta legge regionale n. 3/1992 per l'anno 1998 è rideterminata in lire 23.000 milioni (cap. 33665).

3. Nella medesima misura è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa (cap. 11150).

Art. 11

(Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, determinata in lire 2.700 milioni per l'anno 1998 e in lire 3.700 milioni per l'anno 1999 dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 2.000 milioni per l'anno 1998, lire 3.700 milioni per l'anno 1999 e lire 2.800 milioni per l'anno 2000 (cap. 50150).

2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla predetta legge regionale n. 18/1992 (cap. 11175).

Art. 12

(Piano di politica del lavoro).

1. Il Piano di politica del lavoro per il triennio 1995/97 approvato con legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 e modificato dall'articolo 13, commi 2 e 3, della legge regionale n. 48/1996, è prorogato per l'anno 1998 mantenendo invariati obiettivi e finalità, fatte salve le modifiche al piano di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Le azioni previste dal Macro Obiettivo n. 4 "Promuovere l'autoimprenditorialità e la crescita dimensionale delle micro imprese" escludono le società cooperative ad eccezione degli interventi previsti ai punti 4.3, lettera b) e 4.3, lettera c).

3. (3).

4. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 4.000 milioni (cap. 26010 parz.).

5. Per la copertura degli oneri derivanti alla Regione dalla approvazione del successivo piano triennale di politiche del lavoro, decorrente dall'anno 1999, è autorizzata, per gli anni 1999 e 2000, l'iscrizione, sul capitolo 26010, della spesa annua di lire 4.000 milioni.

6. Al fine di offrire opportunità di lavoro, con particolare riferimento alle persone in condizioni di difficoltà o di svantaggio, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di un programma straordinario per lavori di pubblica utilità (cap. 26010 parz.).

Art. 13

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente).

1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente è determinata, per l'anno 1998, in lire 226.380 milioni, di cui:

a) Trasferimenti all'USL per il finanziamento delle spese correnti, lire 215.000 milioni quale "quota indistinta" (cap. 59900);

b) Trasferimenti all'USL per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive, lire 3.500 milioni (cap. 59980);

c) Trasferimenti per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, lire 450 milioni (cap. 62020);

d) Trasferimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, quale finanziamento annuale per spese di funzionamento in deroga alle modalità fissate dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 41/95 per la sua determinazione, lire 5.000 milioni (cap. 67380);

e) Interventi diretti della Regione lire 2.430 milioni (cap. 59920).

2. (4).

Art. 14

(Strutture ospedaliere).

1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge n. 38/1990), è trasferita all'Unità Sanitaria Locale, per l'anno 1998, la somma di lire 2.000 milioni (cap. 60380).

2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie già autorizzata in lire 2.500 milioni per il biennio 1998/99 dall'articolo 15, comma 2 della l.r. n. 48/1996, è rideterminata, per il triennio 1998/2000, in complessive lire 3.150 milioni, di cui lire 2.450 per l'anno 1998, lire 500 milioni per l'anno 1999 e lire 200 milioni per l'anno 2000 (cap. 60310).

3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per il triennio 1998/2000, la spesa complessiva di lire 82.057 milioni, di cui lire 25.857 milioni per l'anno 1998, lire 30.800 milioni per l'anno 1999 e lire 25.400 milioni per l'anno 2000 (cap. 60420).

4. Il limite del finanziamento annuale vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31, per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, fissato dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 48/1996 in annue lire 3.500 milioni per il triennio 1997/1999 è rideterminato, per il triennio 1998/2000, in annue lire 3.000 milioni (cap. 60445).

Art. 15

(Interventi nel settore della formazione professionale).

1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa pubblica complessiva di lire 14.422 milioni, di cui lire 1.352 milioni per iniziative a totale finanziamento regionale (cap. 30020) e di lire 13.070 milioni per iniziative oggetto di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (capp. 9924 e 9925 entrate) e del fondo di rotazione statale (capp. 5570 e 5571 entrate), ivi comprese lire 1.420 milioni di finanziamento regionale (capp. 30176, 30178 spese - parz.).

2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a disporre con proprio atto amministrativo, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, l'istituzione di ulteriori capitoli di spesa corrispondenti alle misure in cui si articola il programma annuale di formazione professionale di cui alla l.r. 28/1983 nonché la variazione, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, delle disponibilità finanziarie iscritte ai capitoli cui si riferisce il programma stesso.

Art. 16

(Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario).

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, di cui rispettivamente al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 12.657 milioni per il biennio 1998/1999 - comprensive delle somme già autorizzate in precedenza agli stessi fini e per lo stesso periodo - di cui lire 7.150,88 milioni per l'anno 1998 e lire 5.506,12 milioni per l'anno 1999, articolati come segue:

a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/1999 - complessive lire 5.208 milioni, di cui lire 2.604 milioni per l'anno 1998 e lire 2.604 milioni per l'anno 1999 (cap. 25024 parz.);

b) programma operativo di iniziativa comunitaria "PMI" 1994/1999 - complessive lire 50 milioni, di cui lire 34 milioni per l'anno 1998 e lire 16 milioni per l'anno 1999 (cap. 25040 parz.);

c) programma operativo di iniziativa comunitaria "RESIDER II" 1994/1999 - lire 777,6 milioni per l'anno 1998 (cap. 25039);

d) programma operativo di iniziativa comunitaria "KONVER II" 1994/1999 - lire 1.434,6 milioni per l'anno 1998 (cap. 25038);

e) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/1999 - complessive lire 2.995,2 milioni, di cui lire 1.497,2 milioni per l'anno 1998, lire 1.498 milioni per l'anno 1999 (cap. 25031 parz.);

f) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-svizzero" 1994/1999 - complessive lire 532 milioni, di cui lire 264 milioni per l'anno 1998 e lire 268 milioni per l'anno 1999 (cap. 25028);

g) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 1.659,6 milioni, di cui lire 539,48 milioni per l'anno 1998 e lire 1.120,12 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.).

2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 1.818,455 milioni per il biennio 1998/1999 - comprensive delle somme già autorizzate in precedenza per gli stessi fini e per lo stesso periodo - di cui lire 337,855 milioni per l'anno 1998 e lire 1.480,6 milioni per l'anno 1999, articolati per programma come segue:

a) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 1.609,155 milioni, di cui lire 233,255 milioni per l'anno 1998, e lire 1.375,9 milioni per l'anno 1999 (cap. 42490 parz.);

b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo - francese" 1994/1999 - complessive lire 209,3 milioni, di cui lire 104,6 milioni per l'anno 1998, e lire 104,7 milioni per l'anno 1999 (cap. 25052 parz.).

3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione di misure di formazione professionale - a supporto dei programmi di investimento di seguito indicati - oggetto di contributi del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 216 milioni per il biennio 1998/1999 - comprensive delle somme già autorizzate in precedenza agli stessi fini e per lo stesso periodo - di cui lire 106 milioni per l'anno 1998 e lire 110 milioni per l'anno 1999, articolati come segue:

a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/99 - complessive lire 97,5 milioni, di cui lire 46,8 milioni per l'anno 1998 e lire 50,7 milioni per l'anno 1999 (cap. 30186 parz.);

b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/99 - complessive lire 118,5 milioni, di cui lire 59,2 milioni per l'anno 1998 e lire 59,3 milioni per l'anno 1999 (cap. 25041 parz.).

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio e finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di cofinanziamento dei programmi di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 17

(Interventi nel settore dei trasporti).

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15, recante "Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone", autorizzata in lire 2.516 milioni per il biennio 1998/1999 dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata, per il triennio 1998/2000, in annue lire 4.190 milioni (capp. 67870 e 67890).

2. La spesa di annue lire 22.500 milioni autorizzata per gli anni 1998 e 1999 dall'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 48/1995 per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, recante "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose", come sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 11, è rideterminata, per il triennio 1998/2000 in annue lire 24.000 milioni (cap. 67670).

3. (4a)

4. La spesa per l'applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15, recante "Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier", è rideterminata, per il triennio 1998/2000, in complessive lire 25.500 milioni, di cui lire 16.500 milioni (lire 5.500 milioni annui) per l'applicazione del contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato (cap. 67970) e lire 9.000 milioni per infrastrutture ed impianti di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1998, lire 2.000 milioni per l'anno 1999 e lire 6.000 milioni per l'anno 2000 (cap. 67975).

5. La residua spesa di lire 20.000 milioni, autorizzata per gli anni 1998 e 2000 dall'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 48/1996, per la realizzazione del collegamento ferroviario Cogne-Charemoz- Plan Prà di cui alla legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68, è rideterminata in lire 4.000 milioni annue per il triennio 1998/2000 e parzialmente trasferita all'anno 2001 per lire 6.000 milioni (cap. 68090).

6. L'autorizzazione di spesa di lire 5.500 milioni per l'anno 1998 e lire 2.000 milioni per l'anno 1999 recata dall'articolo 18, comma 5, della legge regionale n. 48/1996, per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78, concernente il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta, è rideterminata in lire 2.300 milioni per l'anno 1998 e in annue lire 5.000 milioni per gli anni 1999 e 2000 (cap. 68150).

Art. 18

(Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti).

1. La spesa di lire 7.400 milioni per il biennio 1998/1999 autorizzata dall'art. 19 della legge regionale n. 48/1996 per il completamento delle stazioni intermedie di stoccaggio di rifiuti solidi urbani previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, e per la realizzazione delle discariche annesse all'impianto di compattazione dei predetti rifiuti, ubicato nel comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 15 novembre 1995, n. 47, è rideterminata in lire 8.600 milioni per il triennio 1998/2000, di cui lire 2.200 milioni per l'anno 1998, e lire 3.200 milioni annui per il biennio 1999/2000 (cap. 59270).

Art. 19

(Interventi in materia di agricoltura e zootecnia).

1. Per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del regolamento CEE 30 giugno 1992, n. 2078, la spesa annua di lire 3.300 milioni autorizzata dall'articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 3.500 milioni per l'anno 1998 e in annue lire 3.700 milioni per gli anni 1999 e 2000 (cap. 42510).

2. La residua spesa di lire 6.500 milioni per l'applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66, recante la concessione di contributi a favore di titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi, recata dall'articolo 20, comma 2 della legge regionale n. 48/1996, è rideterminata in lire 7.500 milioni (cap. 42810).

Art. 20

(Interventi in materia di istruzione e cultura).

1. Per la stipula di convenzioni con università italiane e dell'area linguistica francese, finalizzate all'istituzione di corsi per la formazione dei docenti, in attuazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 "Norme urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo - (c.d. Bassanini)" è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998, di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 700 milioni per l'anno 2000 (cap. 56640 di nuova istituzione).

2. La residua spesa di lire 38.000 milioni per il triennio 1998/2000 per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 novembre 1996, n. 37, autorizzata dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della stessa legge, è rideterminata in lire 3.000 milioni per l'anno 1998, in lire 14.000 milioni annui per gli anni 1999 e 2000 e trasferita per lire 7.000 milioni all'esercizio 2001 (cap. 56300 parz.).

3. Per il completamento degli interventi di sistemazione del museo Beck Peccoz di Gressoney-Saint-Jean previsti dalla legge regionale 28 novembre 1996, n. 35, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni annui per gli anni 1998 e 1999 (cap. 66050).

Art. 21

(Interventi nel settore del turismo e dello sport).

1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta è autorizzata a contrarre, con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro i seguenti importi annui complessivi (capp. 11165 entrate e 64821 spesa) che modificano, per gli anni 1998 e 1999, gli importi autorizzati dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 48/1996:

- anno 1998, lire 1.000 milioni;

- anno 1999, lire 4.300 milioni;

- anno 2000, lire 1.000 milioni.

2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 43,5 milioni per l'anno 1998, di lire 273,3 milioni per l'anno 1999, di lire 502,5 milioni per l'anno 2000 e di annue lire 538 milioni a decorrere dall'anno 2000 (capp. 69300 parz. e 69320 parz.).

3. Per la concessione di contributi in conto capitale ai gestori di piste di sci per la realizzazione di infrastrutture destinate alla pratica agonistica di cui all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 72, è autorizzata, per il triennio 1998/2000, la spesa annua di lire 1.200 milioni (cap. 64645).

4. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 recante "Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta" è autorizzata per il triennio 1998/2000 la spesa annua di lire 970 milioni (capp. 64360, 64380, 64390 e 64440).

Art. 22

(Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).

1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9, recante "Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione", autorizzata in lire 500 milioni annue per gli anni 1998 e 1999 dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 48/1996 è rideterminata, per gli anni 1998, 1999 e 2000, in annue lire 400 milioni (cap. 48950).

2. L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44, recante "Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano" è prorogata all'anno 2000; la residua autorizzazione di spesa di lire 2.646,6 milioni è rideterminata in lire 4.461 milioni, di cui 1.461 milioni per l'anno 1998 e annue lire 1.500 milioni per gli anni 1999 e 2000 (cap. 33751).

3. La spesa di lire 1.600 milioni per gli anni 1998 e 1999 per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1, recante "Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei", autorizzata dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della medesima legge, è rideterminata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 500 milioni annui per gli anni 1999 e 2000 (cap. 48820).

Art. 23

(Rifinanziamento e proroga ad integrazione di alcune norme regionali di spesa).

1. L'autorizzazione di spesa di annue lire 800 milioni per il biennio 1998-1999, recata dall'articolo 22, della legge regionale n. 48/1996, per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37, concernente la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche, è rideterminata in lire 662 milioni per l'anno 1998, in lire 380 milioni per l'anno 1999 ed estesa all'anno 2000, per lire 340 milioni (cap. 21880 parz.).

2. L'autorizzazione di spesa di 12.300 milioni per il biennio 1998/99, recata dall'articolo 22, comma 2, della legge regionale n. 48/1996, per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers, è rideterminata, per il triennio 1998/2000, in lire 21.690 milioni, di cui lire 4.960 milioni per l'anno 1998, lire 6.730 milioni per l'anno 1999 e lire 8.470 milioni per l'anno 2000 (cap. 51490).

3. La spesa residua di lire 56.360 milioni, autorizzata per l'anno 1998 per l'applicazione della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 4 recante interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale Cogne di Aosta, recata dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 48/1996, è parzialmente trasferita, per lire 5.000 milioni, all'anno 1999 (cap. 46970).

4. La quota di partecipazione al fondo sociale regionale per l'emarginazione abitativa di cui all'articolo 51 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, è determinata in annue lire 80 milioni per il triennio 1998/2000 (cap. 61230).

5. Per la concessione ad Enti pubblici di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 e annue lire 4.000 milioni per gli anni 1999 e 2000 (cap. 58700).

Art. 24

(Modifica della misura di sanzioni amministrative previste da alcune leggi regionali).

1. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 16 (Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore) e dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 (Protezione della flora alpina), di importo inferiore a lire 10.000 sono elevate a lire 12.000 fino ad un ammontare massimo di lire 1.000.000. Le altre sanzioni amministrative, di importo uguale o superiore a lire 10.000, sono moltiplicate per due fino ad un massimo di lire 3.000.000 (5).

2. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 22 luglio 1980, n. 34, portante "Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto", sono moltiplicate per tre, ad eccezione della sanzione amministrativa prevista in misura fissa dall'articolo 14, comma 2, lett. h), (sosta al di fuori delle aree disciplinate dalla legge), che è elevata a lire 150.000.

3. (6)

4. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17, portante "Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione", sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali.

Art. 25

(Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).

1. L'autorizzazione di spesa di lire 40 milioni per l'anno 1998 per l'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 79, recata dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 48/1996, è revocata (cap. 32935).

2. L'autorizzazione della spesa annua di lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 per la sottoscrizione di titoli azionari di società e funiviarie locali di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, recata dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 48/1996, è revocata.

Art. 26

(Abrogazioni).

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 27.3.1991, n. 7, recante "Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico e per la gestione delle aree e percorsi attrezzati" è abrogato.

Art. 27

(Disposizioni finanziarie).

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 866.145.500.000 nel triennio 1998/2000, di cui lire 583.552.500.000 nell'anno 1998, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1998/2000, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.

2. Alla copertura dell'onere di lire 13.000 milioni a carico del bilancio 2001 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 17, comma 5 e 20, comma 2 si provvede in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 1999/2001.

Art. 28

(Dichiarazione di urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATI A e B

(Omissis)

(*) Si veda ora l'art. 6 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7.

(1) Comma abrogato dall'art. 18, comma 2, della L.R. 16 marzo 2006, n.7. Sostituiva l'art. 8 della L.R. 28 giugno 1982, n. 16.

(1a) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera z), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1- lett. b, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale", la dotazione organica della struttura regionale è definita in n. 2.612 unità di personale, ivi comprese n. 77 unità dipendenti dal Consiglio, di cui n. 138 unità con qualifica di dirigente, ivi compresi n. 9 dirigenti alle dipendenze del Consiglio.

2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge regionale n. 45/1995, l'utilizzo della dotazione organica di cui al comma 1 è autorizzato nel limite della spesa di lire 160.320 milioni per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 154.360 milioni per il personale amministrato dalla Giunta regionale, iscritte ai capp. 30500 e 30501, lire 1.400 milioni per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (cap. 30631) e lire 4.560 milioni per il personale dipendente dal Consiglio (cap. 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente.

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 45/1995.

4. E' autorizzato, a carico dell'esercizio 1998 e seguenti, l'ulteriore onere di lire 1.000 milioni per la chiusura del contratto di lavoro del personale regionale per gli anni 1996/1997 (cap. 30650/98-99-2000 parz.).

5. La spesa di lire 5000 milioni per l'anno 1998 e di lire 14.000 milioni per l'anno 1999, autorizzata dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 48/1996 per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il biennio 1998/99, è rideterminata in lire 4.000 milioni per l'anno 1998, poste a carico del bilancio 1999 e in lire 12.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999 (cap. 30650/99 e 2000 - parz).

6. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il successivo periodo 2000/2001 è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 5.000 milioni (cap. 30650/2000 parz.).

7. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1998 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.

8. In deroga all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, ancora per l'anno 1998 non è consentito il prelievo dai Fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario (capp. 30510, 30620) e per trasferte (capp. 30520, 30625, 54780) del personale regionale. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 1998, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.

9. Ai fini di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, la misura massima del compenso lordo complessivamente attribuibile a ciascun componente delle commissioni di concorso, estraneo all'Amministrazione regionale, è determinato in lire 3 milioni, elevabile del 20% per i presidenti delle commissioni stesse.

10. Ferme restando le posizioni individuali acquisite al 31 dicembre 1997 da ciascun dipendente regionale, dall'1 gennaio 1998 gli artt. 189 e 213 della l.r. 28 luglio 1956, n. 3, sono abrogati; a decorrere dalla stessa data, cessa di applicarsi al personale della Casa da gioco di Saint-Vincent il disposto di cui all'art. 21 della deliberazione consiliare n. 335 del 24 novembre 1967.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il personale che cessa dal servizio ha titolo alla liquidazione dell'indennità per cessazione del rapporto d'impiego di cui agli artt. 189 e 213 della l.r. n. 3/1956 o del trattamento previsto dalla deliberazione consiliare n. 335/97 maturati al 31 dicembre 1997, maggiorato della rivalutazione monetaria calcolata dalla predetta data alla data di cessazione.".

(1b) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1998, n. 10.

(2) Sostituisce l'art. 28, comma 1, della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(2a) Comma abrogato dall'art. 15, comma 3, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 6 recitava:

"4. A decorrere dal 1998 il gettito ICI di riferimento da considerare nella formula per la determinazione dei trasferimenti finanziari ai Comuni ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l.r. n. 48/1995, riportata nell'allegato A alla medesima legge, resta fissato al gettito ICI di ciascun Comune nell'anno 1996, ragguagliato all'aliquota del 4 per mille.".

(3) Sostituisce il punto 5.2. del Piano di politica del lavoro per il triennio 1995 - 1997 approvato con L.R. 6 febbraio 1995, n. 3.

(4) Sostituisce l'art. 10, comma 4, della L.R. 7 luglio 1997, n. 24.

(4a) Inserisce il comma 1bis all'art. 12 della L.R. 9 maggio 1995, n. 15.

(5) Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 24 recitava:

"1. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 16, recante "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e dalla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, recante "Protezione della flora alpina", di importo inferiore a lire 10.000, sono elevate a lire 12.000. Le altre sanzioni amministrative, di importo eguale o superiore a lire 10.000, sono moltiplicate per due.".

(6) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 15 aprile 2008, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 24 recitava:

"3. Le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 15, portante "Norme per la disciplina dell'estrazione di minerali e fossili", sono moltiplicate per due nel minimo e nel massimo edittali.".