Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 -

Legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

Disposizioni in materia di elezioni comunali (1) (*).

(B.U. 21 febbraio 1995, n. 10).

INDICE

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 1 - [Organi]

Art. 2 - Composizione del consiglio comunale

Art. 3 - [Composizione della giunta]

Art. 4 - Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali

Art. 5 - [Nomina della giunta]

Art. 6 - [Mozione di sfiducia]

Art. 7 - [Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vice sindaco]

Art. 8 - [Scioglimento del consiglio comunale]

Art. 9 - Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco

Art. 10 - [Indennità e rimborsi spese]

Art. 11 - [Durata del mandato]

Art. 12 - [Decadenza da consigliere]

Art. 12bis - [Validità delle sedute e determinazione delle maggioranze]

TITOLO II

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 13 - Elettorato attivo

Art. 14 - Elettorato passivo

Art. 14bis - Cause ostative alla candidatura

Art. 15 - Ineleggibilità

Art. 16 - Incompatibilità

Art. 17 - Deroghe

Art. 18 - Perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

Art. 19 - Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità

Art. 19bis - Azione popolare

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 20 - Termini per lo svolgimento delle elezioni

Art. 21 - Convocazione comizi

Art. 22 - Tessera elettorale

Art. 22bis - Modalità di svolgimento dello scrutinio

Art. 23 - Ufficio elettorale di sezione

Art. 23bis - Sala dello scrutinio

Art. 24 - Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio

Art. 25 - Cause escludenti dalla carica di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario

Art. 26 - Trattamento economico

Art. 27 - Obbligatorietà delle cariche

Art. 28 - Costituzione dell'ufficio elettorale

Art. 29 - Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di votazione

Art. 29bis - Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di scrutinio

Art. 30 - Caratteristiche delle schede di votazione

Art. 31 - Bolli delle sezioni e urne

Art. 32 - Liste dei candidati

Art. 32bis - [Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti]

Art. 33 - Presentazione delle liste per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Art. 34 - Presentazione e sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 34bis - Candidature di cittadini comunitari

Art. 35 - Esame delle candidature

Art. 36 - Decisioni della Commissione elettorale circondariale

Art. 37 - Delegati di lista

Art. 38 - Sala della votazione

Art. 39 - Accesso alla sala di votazione

Art. 40 - Votazione in sezione diversa dalla propria

Art. 41 - Espressione del voto

Art. 42 - Votazione dei degenti in luoghi di cura - Sezione ospedaliera

Art. 43 - Votazione dei degenti in luoghi di cura - Seggio speciale

Art. 44 - Votazione dei degenti in luoghi di cura minori

Art. 45 - Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

Art. 46 - Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio e nell'ufficio di scrutinio

Art. 47 - Durata delle operazioni di voto e di scrutinio

Art. 48 - Operazioni preliminari del seggio

Art. 49 - Inizio delle operazioni di votazione

Art. 50 - Operazioni di votazione

Art. 51 - Accertamento del numero dei votanti per i Comuni con una unica sezione di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera f)

Art. 51bis - Accertamento del numero dei votanti e conclusione delle operazioni di votazione per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) d) e per il Comune di Aosta

Art. 52 - Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami

TITOLO IV

MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 52bis - Modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti

Art. 53 - Modalità di elezione del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Art. 54 - Voti di preferenza nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Art. 55 - Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno

Art. 56 - Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno

Art. 57 - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno

Art. 58 - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno

Art. 59 - Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 60 - Ammissione di una sola lista

Art. 61 - [Surrogazioni e supplenze]

TITOLO V

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER I COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 22BIS, COMMA 1, LETTERA F). PRIMO TURNO E SECONDO TURNO

Art. 62 - Spoglio dei voti

Art. 63 - Nullità del voto - Schede bianche

Art. 64 - Proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Art. 65 - [Adunanza dei presidenti delle sezioni]

Art. 66 - Turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Art. 67 - [Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti]

Art. 68 - [Ufficio centrale]

Art. 69 - [Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti]

Art. 70 - [Pubblicazione dei risultati]

Art. 71 - [Sostituzione degli ineleggibili]

Art. 72 - [Annullamento dell'elezione]

TITOLO VBIS

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER I COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 22BIS, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D) E PER IL COMUNE DI AOSTA. PRIMO TURNO E SECONDO TURNO

Art. 72bis - Scrutinio dei voti

Art. 72ter - Nullità del voto. Schede bianche

Art. 72quater - Proclamazione degli eletti nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c)

Art. 72quinquies - Proclamazione degli eletti nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b) e d). Adunanza dei Presidenti

Art. 72sexies - Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 72septies - Ufficio centrale

Art. 72octies - Proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 72nonies - Turno di ballottaggio nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), e nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

TITOLO VI

SPESE

Art. 73 - Spese

Art. 74 - Disposizioni finanziarie

TITOLO VIBIS

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 74bis - Pubblicazione dei risultati

Art. 74ter - Annullamento dell'elezione

TITOLO VII

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 75 - Norme di riferimento

Art. 76 - [Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva]

Art. 77 - [Propaganda elettorale]

Art. 78 - Disposizioni programmatiche

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79 - Adeguamento degli statuti comunali

Art. 80 - Prima applicazione

Art. 81 - Dichiarazione d'urgenza

Art. 81bis - Rinvio alla normativa statale

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 1

[Organi] (2)

Art. 2

(Composizione del consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, dal Vicesindaco e:

a) da 9 consiglieri nei Comuni sino a 1.000 abitanti;

b) da 13 consiglieri nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da 15 consiglieri nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) da 17 consiglieri nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) da 27 consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. (3)

1bis. (4)

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni (5).

3. (6).

4. (6).

5. (6).

6. (6).

Art. 3

[Composizione della giunta] (7)

Art. 4

(Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali) (8)

1. Il Sindaco e il Vicesindaco, nonché i consiglieri comunali di tutti i Comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.

Art. 5

[Nomina della giunta] (9)

Art. 6

[Mozione di sfiducia] (10)

Art. 7

[Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vice sindaco] (11)

Art. 8

[Scioglimento del consiglio comunale] (12)

Art. 9

(Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco) (13)

1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco: (13a)

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 15;

b) il ministro di un culto;

c) chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di segretario comunale.

2. Non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori.

Art. 10

[Indennità e rimborsi spese] (14)

Art. 11

[Durata del mandato] (14a)

Art. 12

[Decadenza da consigliere] (15)

Art. 12 bis

[Validità delle sedute e determinazione delle maggioranze] (16)

TITOLO II

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 13

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni. Sono altresì elettori i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Valle d'Aosta ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte istituite presso ogni comune a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) (17).

2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del d.p.r. 223/1967, e successive modificazioni.

Art. 14

(Elettorato passivo)

1. Sono eleggibili alla carica di sindaco e di vice sindaco, nonché alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione. (18).

1 bis. Sono inoltre eleggibili alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea iscritti nelle liste aggiunte istituite a norma del d.lgs. 197/1996 (19).

Art. 14bis

(Cause ostative alla candidatura) (20)

1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione, quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

2. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.

2bis. Per le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di incandidabilità. (21)

Art. 15

(Ineleggibilità) (22)

1. Non sono eleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e, limitatamente al territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i Prefetti della Repubblica, i vice prefetti, il Presidente della Commissione di Coordinamento ed i funzionari di pubblica sicurezza; (22a)

b) (22b)

c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che ne dirigono o coordinano gli uffici; (22c)

e) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, ai Tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;

f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli; (22d)

g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con partecipazione del comune superiore al 50 per cento; (22e)

l) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative costituite in ambito territoriale sovracomunale, salvo che le stesse ricomprendano l'intero territorio regionale; (22f)

m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;

n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

o) i consiglieri e gli assessori regionali;

p) i consiglieri e gli assessori provinciali;

q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione, se le elezioni si svolgono in epoca diversa rispetto a quella prevista per il rinnovo della carica ricoperta. (22g)

2. Per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 trova, inoltre, applicazione la disciplina dell'ineleggibilità prevista dalla normativa regionale vigente in materia di difesa civica.

3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. (22h)

4. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

5. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. g), non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei consigli comunali e circoscrizionali. In caso di scioglimento anticipato delle suddette assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. I direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali della Regione Valle d'Aosta, qualora abbiano esercitato le proprie funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

6. Le strutture convenzionate di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

7. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

8. La cessazione dalle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Art. 16

(Incompatibilità)

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, vice sindaco e consigliere comunale o circoscrizionale:

a) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente; (23)

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione del comune sia inferiore al 3 per cento e fermo restando che l'assunzione da parte di un amministratore di ente locale della carica di componente dell'organo di amministrazione di società di capitali partecipata dall'ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento da parte della società, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate; (24)

c) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lett. a) e b);

d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità; (25)

e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detto ente, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

g) (26)

h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 15 e, limitatamente al sindaco e al vice sindaco, anche in una di quelle previste dall'art. 9, comma 1. (27)

2. L'ipotesi di cui al comma 1, lett. b), non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lett. d), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato. (28)

Art. 17

(Deroghe)

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del comune e della circoscrizione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 18

(Perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità) (29)

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge comporta la decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8.

4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui si è verificata la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 19

(Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute ed incompatibilità) (30)

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge, il Consiglio di cui l'interessato fa parte la contesta all'interessato stesso.

2. L'amministratore ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 19bis, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su istanza del Presidente della Regione o di qualsiasi elettore del comune.

Art. 19bis

(Azione popolare) (31)

1. La decadenza dalla carica di sindaco, vice sindaco, consigliere comunale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente del Consiglio comunale, ove previsto.

TITOLO III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 20

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei consigli comunali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Le elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui al comma 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 21

(Convocazione comizi)

1. Il Presidente della Giunta regionale fissa la data dell'elezione con decreto da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno ed, eccezionalmente, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

2. Il decreto è comunicato ai sindaci o ai commissari i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data delle elezioni, ne danno avviso agli elettori.

3. Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale circondariale che, entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

4. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta regionale può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

5. Il rinvio di cui al comma 4 non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

6. La nuova data viene fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

Art. 22

(Tessera elettorale) (32)

1. L'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto è subordinata all'esibizione, unitamente ad un documento d'identificazione, della tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120).

2. In occasione della consultazione elettorale, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 299/2000.

Art. 22bis

(Modalità di svolgimento dello scrutinio) (32a)

1. Al fine di salvaguardare le garanzie costituzionali di segretezza del voto, lo scrutinio dei voti è effettuato dagli uffici di scrutinio con le seguenti modalità:

a) per i Comuni con due o più uffici elettorali di sezione ubicati nella stessa sede e con un numero di elettori superiore a 1.200, gli uffici di scrutinio corrispondono agli uffici elettorali di sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

b) per i Comuni con uno o più uffici elettorali di sezione ubicati in sedi diverse e con un numero di elettori superiore a 1.200, gli uffici di scrutinio corrispondono agli uffici elettorali di sezione; gli uffici elettorali di sezione ubicati in una sede diversa dall'ufficio elettorale della prima sezione sono dislocati nella stessa sede di quest'ultima e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

c) per i Comuni con due o più uffici elettorali di sezione e con un numero di elettori inferiore a 1.200, l'ufficio di scrutinio corrisponde all'ufficio elettorale della prima sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

d) per i Comuni con due o più uffici elettorali di sezione, di cui uno con un numero di elettori inferiore a 100, quest'ultimo ufficio è eliminato; gli uffici di scrutinio corrispondono ai restanti uffici elettorali di sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

e) per il Comune di Aosta sono costituiti 22 uffici di scrutinio e si procede allo scrutinio secondo le modalità di cui al Titolo Vbis;

f) per i Comuni con un unico ufficio elettorale di sezione si procede allo scrutinio secondo le modalità di cui al Titolo V.

2. Gli elettori del Comune sono determinati in base agli elettori risultanti al 31 dicembre dell'ultimo anno antecedente quello delle elezioni.

Art. 23

(Ufficio elettorale di sezione) (32b)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è designato dal Presidente del Tribunale, entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, fra le persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e fra i magistrati che esercitano il loro ufficio nel circondario del Tribunale di Aosta. A tal fine, il Presidente del Tribunale di Aosta richiede, preventivamente, al Presidente della Corte d'Appello di Torino stralcio dell'apposito Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, relativamente ai nominativi delle persone ivi comprese e residenti nei Comuni della regione Valle d'Aosta. (32b1)

3. Per i Presidenti degli uffici elettorali di sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a) e b), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

4. Per il Presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

5. Per i Presidenti degli uffici elettorali di sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera d), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio, fatta eccezione per i Presidenti delle sezioni con un numero di elettori inferiore a 100.

6. Ai Presidenti della prima sezione dei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b) e d), sono affidate altresì funzioni di responsabilità e coordinamento degli uffici di scrutinio.

7. Per il Comune di Aosta, il Presidente del Tribunale di Aosta designa tramite sorteggio, tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli uffici di scrutinio. Il sorteggio deve inoltre individuare otto Presidenti di cui al comma 1, di cui quattro Presidenti effettivi e quattro supplenti, aventi funzioni di responsabilità e di coordinamento degli uffici di scrutinio.

8. In caso di impedimento del Presidente degli uffici elettorali di sezione o del Presidente dell'ufficio di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Art. 23bis

(Sala dello scrutinio) (32c)

1. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera a), c), d) e f), sono utilizzate quali sale di scrutinio le sale in cui si svolgono le operazioni di voto.

2. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera a), c) e d), nella stessa sede degli uffici elettorali di sezione è individuata una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.

3. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera b), entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, individua nella stessa sede dell'ufficio elettorale della prima sezione, una o più sale idonee a ospitare gli uffici di scrutinio e una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.

4. Per il Comune di Aosta, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità, nelle vicinanze del municipio, di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare gli uffici di scrutinio e una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.

Art. 24

(Nomina degli scrutatori e dei segretari di seggio)

1. Fra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con un avviso affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), e successive modificazioni, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del seggio.

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui al comma 1 (33).

3. Il presidente del seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. La nomina degli scrutatori sorteggiati per sostituire quelli impediti è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione.

Art. 25

(Cause escludenti dalla carica di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio, di scrutatore e di segretario:

a) (34)

b) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

c) i segretari degli enti locali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; (34a)

d) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

1bis.Sono, inoltre, esclusi dalle funzioni di presidente di seggio e di segretario coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (35).

Art. 26

(Trattamento economico) (35a)

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione, degli uffici di scrutinio e dell'ufficio centrale, sono corrisposti dai Comuni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 27

(Obbligatorietà delle cariche)

1. L'ufficio di presidente di seggio, di segretario e di scrutatore è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 28

(Costituzione dell'ufficio elettorale)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Il presidente, nel caso di assenza di uno o di tutti gli scrutatori, chiama in sostituzione, alternativamente, il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 25.

3. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 29

(Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di votazione) (35b)

1. Il sindaco provvede affinché nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

a) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 38;

c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 38;

d) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24;

e) il pacco delle schede che al sindaco è stato trasmesso sigillato dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

f) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;

g) un congruo numero di matite copiative per il voto;

h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima delle ore sette del giorno di votazione.

Art. 29bis

(Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di scrutinio) (35c)

1. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), c) e d), il Sindaco, prima dell'insediamento dell'ufficio di scrutinio, provvede affinché siano consegnati al Presidente il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di scrutinio.

2. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera b), e per il Comune di Aosta, il Sindaco, prima dell'insediamento dell'ufficio di scrutinio, provvede affinché siano consegnati al Presidente:

a) una copia del manifesto recante le liste dei candidati;

b) il verbale di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 24;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 37, comma 3;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'ufficio di scrutinio.

3. Il Presidente dell'ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al Sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.

4. Per le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio utilizza il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'articolo 31.

5. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera f), per le operazioni di scrutinio è utilizzato il materiale preso in carico ai sensi dell'articolo 29.

Art. 30

(Caratteristiche delle schede di votazione)

1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Esse sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto negli allegati A, B, C, D alla presente legge. (36)

2. Le schede riproducono in facsimile i contrassegni, aventi diametro di centimetri 3, di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (37).

3. Le schede devono pervenire al seggio debitamente piegate.

Art. 31

(Bolli delle sezioni e urne)

1. Previa intesa tra la Presidenza della Giunta regionale ed il Ministero dell'interno, sono utilizzati i bolli delle sezioni, le urne e le cassette in uso per le elezioni della Camera dei deputati.

2. Il Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale provvede ad inviare ai sindaci i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 32

(Liste dei candidati) (38)

1. Le candidature alla carica di Sindaco e di Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 7 ad un massimo di 9 per i Comuni con popolazione sino 1.000 abitanti;

b) da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti. (38a)

1bis. (38b)

2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate a una lista o a un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 19 e non superiore a 27. (38c)

2bis. Per la presentazione delle candidature è richiesto che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al numero, arrotondato per difetto, pari al 35 per cento della somma dei candidati alla carica di consigliere comunale e dei candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco. (38d)

Art. 32bis

[Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti] (39)

Art. 33

(Presentazione delle liste per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) (40)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco e di Vicesindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti. (41)

2. (42)

3. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni. (43)

4. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vice sindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

5. Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per la determinazione dell'eventuale onorario dovuto al notaio o al cancelliere si applica la normativa statale vigente. (44)

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

6 bis. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (45)

7. (46)

8. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012. (47)

9. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

10. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione. (48)

11. (49)

12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 8, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e ogni ufficio di scrutinio. (49a)

13. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

14. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

15. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

16. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 34

(Presentazione e sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta da non meno di 100 e da non più di 200 elettori, che non siano candidati.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni. (50)

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco, vice sindaco e consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per la determinazione dell'eventuale onorario dovuto al notaio o al cancelliere si applica la normativa statale vigente. (51)

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5 bis. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. (52)

6. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012. (53)

7. Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di centimetri 10, da riprodurre sui manifesti delle liste dei candidati, e tre esemplari con diametro di centimetri 3, da riprodurre sulla scheda di votazione. (54)

9. (55)

10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 6, i rappresentanti della lista presso ogni seggio, ogni ufficio di scrutinio e presso l'ufficio elettorale centrale. (55a)

11. La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.

12. Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, assegna un numero provvisorio di presentazione della lista, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale.

13. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, con la lista dei candidati deve essere anche presentato il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti più liste possono presentare gli stessi candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

14. Ciascun candidato alla carica di sindaco e vice sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

15. Qualora le candidature e le liste siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta, o anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo consiliare o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche o regionali con quelle comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche o regionali, devono essere corredate, all'atto della presentazione, da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Art. 34bis

(Candidature di cittadini comunitari) (56)

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e consigliere circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta, per i cittadini italiani, dalla presente legge:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 197/1996, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

Art. 35

(Esame delle candidature)

1. La Commissione elettorale circondariale, di cui all'art. 21 del d.p.r. 223/1967 e successive modificazioni, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; in tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno; (57)

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 33, comma 8 e all'art. 34, comma 6, o mancano i requisiti di cui all'art. 14 o la documentazione di cui all'art. 33, comma 9 e all'art. 34, comma 7; (58)

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

dbis) verifica che siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 32, comma 2bis. In caso di mancato rispetto, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima; (59)

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi, in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nell'articolo 32, comma 2bis; (60)

f) (61)

g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di Sindaco e collegato Vicesindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 33, comma 12, e di cui all'articolo 34, comma 10, appositamente convocati; (62)

gbis) assegna un numero progressivo ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti; (63)

h) per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, assegna, successivamente, un numero progressivo ad ogni singola lista, facente parte di un gruppo di liste, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati.

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

3. La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere i nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni apportate.

Art. 36

(Decisioni della Commissione elettorale circondariale)

1. Le decisioni di cui all'art. 35 devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati da consegnare ai presidenti di seggio, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione. (64)

2. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Presidente della Giunta regionale per la stampa delle schede, nelle quali i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e le liste dei candidati alla carica di consigliere saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Art. 37

(Delegati di lista) (65)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati dall'articolo 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente, presso ogni seggio, ogni ufficio di scrutinio e presso l'ufficio centrale.

2. La designazione presso gli uffici elettorali di sezione può essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli Presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

3. La designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio e l'Ufficio centrale è presentata entro le ore dodici del giorno precedente le elezioni al segretario del Comune.

3bis. La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione, gli uffici di scrutinio e l'ufficio centrale può essere presentata, entro il giovedì precedente le elezioni, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune. (65a)

Art. 38

(Sala della votazione)

1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.

2. La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta di ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso ed essere sempre visibili a tutti.

5. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

6. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

7. Le sezioni attrezzate ai sensi del comma 6 sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).

8. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 6 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

9. Le porte e le finestre che si aprono nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

10. La copia delle liste degli elettori della sezione e le copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere affisse in maniera visibile, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Art. 39

(Accesso alla sala di votazione)

1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino la tessera elettorale di cui all'articolo 22, da cui risulti l'iscrizione alla rispettiva sezione. (66)

2. Gli elettori non possono entrare armati o muniti di strumenti atti ad offendere.

3. Salvo il disposto degli art. 40, 42, 43, 44 e 45, ha diritto di votare chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

4. Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza con cui si dichiari che essi sono elettori del comune.

5. In occasione della consultazione elettorale, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

Art. 40

(Votazione in sezione diversa dalla propria)

1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione della tessera elettorale da cui risulti l'iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.(67)

2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 38, comma 6, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 9.(68)

3. Gli elettori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41

(Espressione del voto)

1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale. L'elettore affetto da infermità, che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, ha diritto al voto domiciliare ai sensi della normativa statale vigente (69) .

2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque comune della Repubblica che sia stato volontariamente scelto dall'interessato come accompagnatore. (70)

3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore di cui al comma 2. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito. (71)

4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta. (72)

5. L'accompagnatore consegna la tessera elettorale dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale questo modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore. (73)

6. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

7. I certificati di cui al comma 6 devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

8. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantisce in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di cui ai commi 6 e 7. (74)

9. I certificati medici di cui ai commi 6 e 7 devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. Detti certificati devono essere allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 42

(Votazione dei degenti in luoghi di cura - Sezione ospedaliera)

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso. (75)

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 29, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

4. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. (76)

5. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita, per ogni 500 letti o frazione di 500, una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

6. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono tuttavia essere assegnati, in sede di revisione delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne abbiano fatto domanda.

Art. 43

(Votazione dei degenti in luoghi di cura - Seggio speciale)

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, il voto degli elettori ivi esistenti, purché siano elettori del comune, viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da un seggio speciale, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite dalle norme vigenti.

2. La costituzione del seggio speciale di cui al comma 1 deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Art. 44

(Votazione dei degenti in luoghi di cura minori)

1. Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura.

2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura, e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

3. Dei nominativi degli elettori viene presa nota dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

4. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Art. 45

(Votazione dei detenuti aventi diritto al voto)

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché siano elettori del comune in cui ha sede la struttura, con le modalità di cui all'art. 43.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della tessera elettorale e il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.(77)

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lettera b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. (78)

Art. 46

Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio e nell'ufficio di scrutinio (78a)

1. Il Presidente della sezione e il Presidente dell'ufficio di scrutinio sono incaricati della polizia dell'adunanza e a tale effetto possono disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. (78b)

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

3. In caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell'espressione del voto e non rispondano all'invito di restituire le schede siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 47 riguardo al termine ultimo della votazione.

8. Di quanto accade ai sensi dei commi precedenti è dato atto nel processo verbale.

Art. 47

(Durata delle operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette alle ore ventitré. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare. (79)

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dagli articoli 51 e 51bis, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione. (79a)

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 48

(Operazioni preliminari del seggio) (80)

1. Successivamente alla costituzione dell'ufficio elettorale, ai sensi dell'art. 28, il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dall'art. 42, comma 3, lett. a), e dall'art. 45, comma 3, lett. a), estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

4. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

5. Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

6. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente all'elezione del consiglio comunale si svolgono altre elezioni, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

7. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

8. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o le scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

9. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione ad ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

10. Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 49

(Inizio delle operazioni di votazione)

1. Alle ore sette del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione, alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

3. Nel caso di cui al comma 2, nell'apposita colonna di identificazione della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

4. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione di cui al comma 3.

5. Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

6. L'elettore che attesta l'identità di altro elettore deve mettere la sua firma nell'apposita colonna di identificazione di cui al comma 3.

7. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 52.

Art. 50

(Operazioni di votazione)

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, uno scrutatore appone il timbro della sezione e la data della votazione sull'apposito spazio della tessera elettorale e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro. Quindi il presidente estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa. (81)

2. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, già piegata. Il presidente verifica l'autenticità della scheda esaminando la firma e il bollo e la pone nell'urna.

3. Uno dei membri dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dello stesso, nell'apposita colonna della lista.

4. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

5. Le schede mancanti di bollo e della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51

(Accertamento del numero dei votanti per i Comuni con una unica sezione di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera f)) (81a)

1. Decorsa l'ora prevista dal comma 1 dell'art. 47 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'articolo 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Tribunale di Aosta, che ne rilascia ricevuta; (82)

d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate alla lett. c), rimesse al Tribunale di Aosta, (83)

e) racchiude il bollo, i verbali, nonché gli altri documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, in apposito plico sigillato;

f) rinvia le operazioni alle ore otto del mattino successivo e, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.

2. Il presidente dell'ufficio provvede alla custodia esterna della sala in maniera che nessuno possa entrarvi.

3. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

4. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 51bis

(Accertamento del numero dei votanti e conclusione delle operazioni di votazione per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) d) e per il Comune di Aosta) (83a)

1. Decorsa l'ora prevista dal comma 1 dell'articolo 47 come termine per la votazione, il Presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'articolo 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal Presidente e da due scrutatori e chiuse in plico sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il plico è immediatamente rimesso al Tribunale ordinario di Aosta, che ne rilascia ricevuta;

d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma un plico da inviare, immediatamente, al Tribunale ordinario di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;

f) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;

g) al termine delle operazioni di cui alla lettera f), compila il verbale;

h) forma il plico contenente il verbale da inviare alla Presidenza della Regione, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano;

i) compila la comunicazione con l'indicazione del totale delle schede votate;

j) forma un plico, da inviare alla Presidenza della Regione, contenente i documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, nonché il bollo per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio;

k) deposita presso la segreteria del Comune l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune;

l) rinvia le operazioni al mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.

2. Nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), i Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano presso la sala di deposito al Presidente della prima sezione, che ne rilascia apposita ricevuta, la busta contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f), e la comunicazione di cui al comma 1, lettera i).

3. Nel Comune di Aosta i Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine, consegnano ai Presidenti di cui all'articolo 23, comma 6, che ne rilasciano apposita ricevuta, presso la sala di deposito, la busta contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f), e la comunicazione di cui al comma 1, lettera i).

4. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 52

(Verbalizzazione degli incidenti e dei reclami)

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

2. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano essi stati attribuiti o meno, e delle decisioni adottate dal presidente.

TITOLO IV

MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI

Art. 52bis

[Modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti] (84)

Art. 53

(Modalità di elezione del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) (85)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco e del Vicesindaco. (86)

2. Nella scheda sono indicati, a fianco del contrassegno, il cognome e il nome del candidato alla carica di sindaco ed il cognome e il nome del candidato alla carica di vice sindaco scritti entro un apposito rettangolo; sono inoltre tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando il relativo contrassegno. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. Può altresì esprimere tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, scrivendone il cognome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. E' possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni. (87)

4. E' proclamato eletto alla carica di sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età. E' altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vice sindaco collegato al sindaco eletto.

5. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1, lett. a), b), c) e d), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. (88)

6bis. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al Comune, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 6 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi. (88a)

7. (89)

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

8bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. (90)

8ter. In caso di decesso o di impedimento permanente di un candidato Sindaco e/o Vicesindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 21, commi 4, 5 e 6, consentendo in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco, Vicesindaco e consigliere comunale. (90a)

Art. 54

(Voti di preferenza nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) (91)

1. L'elettore può manifestare le preferenze unicamente per i candidati della lista da lui votata.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a tre. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza. (92)

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. (93)

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

7. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti. In tal caso si intendono validamente votati anche i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati con la lista stessa.

9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

10. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista. (94)

Art. 55

(Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno)

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e il vice sindaco sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. La scheda per l'elezione del sindaco e del vice sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i cognomi ed i nomi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i candidati sono collegati. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco e per una delle liste ad essi collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e abbia inoltre tracciato un segno su un contrassegno di una lista non collegata ai candidati stessi, si intende validamente espresso il voto assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco e si intende nullo il voto di lista.

5. L'indicazione di voto apposta sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco o sul rettangolo che contiene detti nominativi vale solo come voto per i candidati stessi, esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora siano presenti più liste tra loro collegate, salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, e dall'art. 58, comma 2. (95)

6. Sono proclamati eletti sindaco e vice sindaco i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi.

6bis. In caso di decesso o di impedimento permanente di un candidato Sindaco e/o Vicesindaco intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 21, commi 4, 5 e 6, consentendo in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a Sindaco, Vicesindaco e consigliere comunale. (95a)

Art. 56

(Elezione del sindaco e del vice sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno)

1. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco e di vice sindaco ottenga la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco e i rispettivi candidati alla carica di vice sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati sono ammessi al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco collegati con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale complessiva partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di sindaco più anziano di età.

2. La scheda per il ballottaggio comprende il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio, in qualità di candidato Sindaco, ai sensi del comma 1 partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di vice sindaco. (95b)

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno.

5. Il voto si intende validamente assegnato ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco se è espresso con una delle seguenti modalità:

a) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco;

b) tracciando un segno su un contrassegno di lista;

c) tracciando un segno sul rettangolo che contiene i nominativi dei candidati e un segno su un contrassegno di lista ad essi collegata.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ed è altresì proclamato eletto il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato al primo turno. In caso di parità di voti sono proclamati eletti sindaco e vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno. In caso di ulteriore parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età ed è altresì proclamato eletto vice sindaco il candidato ad esso collegato.

Art. 57

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Primo turno)

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. e), con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4, .... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. (96)

3. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. (97)

3bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate, previa detrazione dei seggi spettanti ai candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco, avviene secondo quanto disposto dal comma 2. (98)

4. Compiute le operazioni di cui ai commi 3 e 3bis, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, fermo restando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima e che il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vicesindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. (99)

4bis. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. (100)

Art. 58

(Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - Secondo turno)

1. Qualora si proceda al secondo turno di votazione i seggi di consigliere comunale sono assegnati, in base ai risultati elettorali conseguiti nel primo turno di votazione, in ragione di due terzi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, alla lista o al gruppo di liste collegate con i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco vincenti. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. I restanti seggi vengono assegnati, sulla base dei risultati conseguiti nel primo turno di votazione, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati al primo turno di votazione esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e vicesindaco, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. (101)

2bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 1. (102)

3. Compiute le operazioni di cui al comma 2 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 59

(Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. L'elettore può manifestare le preferenze per candidati della lista o del gruppo di liste collegate ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco da lui votati.

2. Ogni elettore può esprimere preferenze, limitatamente ad una sola lista, per un numero di candidati non superiore a tre. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza. (103)

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate in corrispondenza del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. (104)

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

5. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

6. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti ed i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

8. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati nonché ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco ad essa collegati.

9. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista. (105)

Art. 60

(Ammissione di una sola lista) (106)

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione, con proprio decreto, fissa la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi nei termini per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 20, comma 2, e nomina un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento. (106a)

Art. 61

[Surrogazioni e supplenze] (107)

TITOLO V

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER I COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 22BIS, COMMA 1, LETTERA F). PRIMO TURNO E SECONDO TURNO (108)

Art. 62

(Spoglio dei voti)

1. Alle ore otto del giorno successivo alla votazione, il presidente, dopo aver ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e del plico di cui all'art. 51, comma 1, lett. e), dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti.

2. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore sedici del giorno stesso.

3.Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale. (109)

3bis. (110)

4. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro della sezione.

5. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre, sia in lettere.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

9. Tutte le operazioni di cui ai commi precedenti devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 63

(Nullità del voto - Schede bianche)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C, D alla presente legge o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48; (111)

b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 64

(Proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) (112)

1. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 63, comma 4.

Art. 65

[Adunanza dei presidenti delle sezioni] (113)

Art. 66

(Turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti) (114)

1. Qualora il Presidente del seggio abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di Sindaco e del Vicesindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Completate, per quanto dovuto, le operazioni previste all'articolo 64, il Presidente del seggio trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

Art. 67

[Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti] (114a)

Art. 68

[Ufficio centrale] (115)

Art. 69

[Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti] (116)

Art. 70

[Pubblicazione dei risultati] (116a)

Art. 71

[Sostituzione degli ineleggibili]

1. (117)

2. (118)

Art. 72

[Annullamento dell'elezione] (118a)

TITOLO VBIS

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER I COMUNI DI CUI ALL'ARTICOLO 22BIS, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D) E PER IL COMUNE DI AOSTA. PRIMO TURNO E SECONDO TURNO (118b)

Art. 72bis

(Scrutinio dei voti)

1. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), e d), i Presidenti degli uffici di scrutinio alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano, presso la sala di deposito, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le mazzette delle schede votate e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi. Le pile di schede votate sono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio.

2. Per i Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c), il Presidente dell'ufficio di scrutinio, alla presenza dei componenti del rispettivo ufficio di scrutinio, verifica che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescola le mazzette delle schede votate e le prende in carico.

3. Per il Comune di Aosta, i quattro Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano, presso la sede degli uffici di scrutinio, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le schede e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi. Le pile di schede votate sono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro. (118c)

4. Alle ore otto i Presidenti, dopo aver costituito l'Ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

5. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore sedici del giorno stesso.

6. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il Presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

7. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'ufficio di scrutinio.

8. È vietato scrutinare una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

9. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

10. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre, sia in lettere.

11. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

12. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 72ter

(Nullità del voto. Schede bianche)

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C, D o non portano la firma o il bollo richiesti dall'articolo 48;

b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal Presidente e dal segretario.

Art. 72quater

(Proclamazione degli eletti nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c))

1. Nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettera c), compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme col plico delle schede votate.

Art. 72quinquies

(Proclamazione degli eletti nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b) e d). Adunanza dei Presidenti)

1. Nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b) e d), compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Presidente della Regione, dopo il compimento delle operazioni previste dai commi 6, 7, 8 e 9.

6. Il Presidente dell'ufficio della prima sezione, entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i Presidenti degli altri uffici di scrutinio, o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini dei vari uffici di scrutinio, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti.

7. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei Presidenti e redige il relativo verbale.

8. Per la validità delle operazioni di cui ai commi 6 e 7 è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenirvi.

9. Tutte le operazioni relative all'adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio devono essere ultimate entro le ore ventiquattro del lunedì successivo alla votazione.

Art. 72sexies

(Risultato dello scrutinio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio di scrutinio.

3. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio di scrutinio e firmato dal Presidente e almeno da due scrutatori, è subito rimesso al Presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede votate, per il tramite dei Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, ai sensi dell'articolo 23, comma 6.

Art. 72septies

(Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio di scrutinio n. 1.

2. Il segretario dell'ufficio di scrutinio n. 1 funge da segretario dell'ufficio centrale.

Art. 72octies

(Proclamazione degli eletti nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Il Presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume, senza poterli modificare, i risultati degli scrutini dei vari uffici di scrutinio.

2. Il Presidente, successivamente, determina la cifra elettorale individuale dei candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco che è costituita dalla cifra di lista o, in caso di più liste collegate, dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco.

3. Il Presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati di cui al comma 2, proclama eletti alla carica di Sindaco e di Vicesindaco i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di cui all'articolo 55, comma 6.

4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'articolo 57, commi 2, 3 e 3bis.

5. Il Presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'articolo 57, comma 4.

6. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, come previsto dall'articolo 55, comma 6, l'ufficio centrale determina i candidati che parteciperanno al turno elettorale di ballottaggio a norma dell'articolo 56, rinviando le operazioni di proclamazione degli eletti e di assegnazione dei seggi al giorno di martedì successivo al secondo turno di votazione.

7. Il Presidente dell'ufficio centrale provvede a trasmettere immediatamente i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Presidente della Regione, al Sindaco e alla Commissione elettorale circondariale.

8. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 7, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

9. Il Presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati del secondo turno di votazione, proclama eletti alla carica di Sindaco e di Vicesindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

10. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'articolo 58.

11. Il Presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'articolo 58.

12. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

13. L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

14. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, al termine di ciascun turno di votazione, deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

15. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del Comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del Presidente e di almeno due membri di esso, è subito rimesso al Presidente della Regione, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede votate.

17. I plichi di cui al comma 16 non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 72nonies

(Turno di ballottaggio nei Comuni di cui all'articolo 22bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), e nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Qualora il Presidente dell'ufficio di scrutinio, o il Presidente della prima sezione nell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di Sindaco e del Vicesindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Il Presidente dell'ufficio di scrutinio, o il Presidente della prima sezione nell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

TITOLO VI

SPESE

Art. 73

(Spese)

1. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese relative a:

a) stampa dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali, delle schede di votazione e delle cartoline-avviso da inviare agli elettori residenti all'estero;

b) fornitura della serie di buste, stampati, pubblicazioni e cancelleria per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, dell'ufficio centrale e della Commissione elettorale circondariale;

c) stampa delle pubblicazioni per la presentazione e ammissione delle candidature e per la disciplina della propaganda elettorale;

d) organizzazione tecnica della raccolta dei risultati elettorali presso la Presidenza della Giunta regionale, ivi compresa la spesa per oneri derivanti dall'utilizzazione, in via straordinaria, di personale della Regione;

e) stampa della pubblicazione relativa ai risultati ufficiali della votazione;

ebis) ogni altra spesa di modesta entità strettamente necessaria a garantire il regolare svolgimento delle elezioni. (118d)

2. (119)

2bis. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario della forza pubblica e delle forze armate comandate in servizio di ordine pubblico o presso i seggi elettorali. Sono altresì a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Tribunale di Aosta (120).

Art. 74

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'applicazione della presente legge, valutate in lire 500 milioni per l'anno 1995, fanno carico al capitolo 22830 da istituirsi sul bilancio dell'esercizio medesimo con la denominazione "Spese per le elezioni comunali".

2. Alla copertura dell'onere si provvede mediante prelievo del corrispondente importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 1995 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A 1. dell'allegato 1 al bilancio stesso. Alle relative variazioni provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri saranno determinati con legge di bilancio di cui all'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

TITOLO VIBIS

DISPOSIZIONI COMUNI (120a)

Art. 74bis

(Pubblicazione dei risultati)

1. Il Sindaco, entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 74ter

(Annullamento dell'elezione)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sull'elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, il Presidente della Regione fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi, nelle sezioni interessate, entro sessanta giorni.

TITOLO VII

NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 75

(Norme di riferimento) (121)

1. Per l'accesso alla stampa, ai mezzi d'informazione radiotelevisiva e per la propaganda elettorale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia.

Art. 76

[Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva] (122)

Art. 77

[Propaganda elettorale] (123)

Art. 78

(Disposizioni programmatiche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, disciplina il contenimento ed il controllo delle spese elettorali per i candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, nonché per l'elezione del sindaco e del vice sindaco.

2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per procedere all'espressione del voto mediante procedimento elettronico, il Consiglio regionale, su iniziativa della Giunta regionale, provvederà ad apportare le necessarie modificazioni alla presente legge.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 79

(Adeguamento degli statuti comunali)

1. Qualora nello statuto comunale non sia previsto il numero di assessori, tale numero è stabilito:

a) dal consiglio comunale, nella prima seduta successiva alle elezioni, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti;

b) dal sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Il numero di assessori di cui al comma 1 non deve comunque superare quello stabilito dall'art. 3.

Art. 80

(Prima applicazione)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano, in ciascun comune, a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della presente legge.

Art. 81

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 81bis

(Rinvio alla normativa statale) (124)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni statali per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

______________________

Allegati (**)

(*) L'art.17, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39 dispone che: le parole "Presidente della Giunta" regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidente della Regione" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

(*) L'art.17, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39 dispone che: le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Presidenza della Regione" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

(*) L'art.17, comma 3, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39 dispone che: le parole "Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "competente struttura regionale" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

(**) Gli allegati A e B alla presente legge sono stati sostituiti dall'art. 18 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39. Gli allegati A e C sono stati, in seguito, sostituiti dall'art. 27, comma 1, della L.R. del 19 gennaio 2015, n. 1. Gli allegati Dbis e Dter sono stati aggiunti dall'art. 27, comma 2, della L.R. del 19 gennaio 2015, n. 1, e, in seguito, abrogati dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(1) Titolo così sostituito dall'art.1, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, il titolo della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4 recitava:

"Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

Art. 1

(Organi)

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.".

(3) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 2 era già stato sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:

a) da 13 consiglieri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) da 15 consiglieri nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) da 17 consiglieri nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

d) da 27 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. "

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vice sindaco e:

a) da 11 membri nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) da 13 membri nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da 17 membri nei comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti;

d) da 29 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".

(4) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1bis era stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il consiglio comunale è composto da 11 consiglieri.".

(5) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 2 recitava:

"2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.".

(6) Commi abrogati dall'art. 71, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2 recitava:

"3. Nei comuni di cui alle lett. a), b), e c) del comma 1 il consiglio è presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

4. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale.

5. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per gli adempimenti di cui all'art. 5. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del sindaco e del vice sindaco neoeletti. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

6. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma 5, occupa il posto immediatamente successivo.".

(7) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

Art. 3

(Composizione della giunta)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, dal vice sindaco e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, non superiore a cinque nei comuni con popolazione da 3.001 abitanti a 15.000 abitanti e non superiore a sei nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Il vice sindaco assume di diritto la carica di assessore che è comunque compresa nel numero massimo di assessori stabilito nel comma 1.

3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina alla carica di assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.".

(8) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

L'articolo 4 era già stato sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5, nel modo seguente:

Art. 4

(Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali)

1. Il sindaco e il vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché i consiglieri comunali di tutti i comuni della Regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

Art. 4

(Elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)

1. Il sindaco, il vice sindaco ed il consiglio comunale sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.".

(9) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

Art. 5

(Nomina della giunta)

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nella prima seduta successiva all'elezione, il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, nomina, su proposta del sindaco, la giunta, ad eccezione del vice sindaco nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, e approva gli indirizzi generali di governo.

2. Le votazioni per la nomina di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei consiglieri presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.

3. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il consiglio comunale può, su proposta motivata del sindaco, revocare uno o più assessori, con esclusione del vice sindaco nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, votando con le modalità previste al comma 2.

4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la surrogazione dei componenti della giunta determinata da dimissioni, revoca o da qualsiasi altra causa sopravvenuta deve essere effettuata nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco nomina i componenti della giunta, ad eccezione del vice sindaco nominato ai sensi dell'art. 3, comma 2, e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

6. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 5, con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco può revocare uno o più assessori ad eccezione del vice sindaco dandone motivata comunicazione al consiglio comunale; il sindaco, in caso di dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa sopravvenuta, può sostituire gli assessori, dandone comunicazione al consiglio comunale.

8. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è demandata ai consigli comunali la facoltà di prevedere, nell'ambito dei rispettivi statuti, l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e di assessore.

9. Sia nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sia in quelli con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini in primo grado del sindaco e del vice sindaco.".

(10) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

Art. 6

(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il sindaco, il vice sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.".

(11) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

Art. 7

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco e del vice sindaco)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco eletto questi viene sostituito dal vice sindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del consiglio comunale.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vice sindaco che ha assunto la carica di sindaco ai sensi del comma 1, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del vice sindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di sindaco ai sensi del comma 1, questi viene sostituito, nella carica di assessore, con le modalità di cui all'art. 5.

4. In caso di contemporanee dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco e del vice sindaco eletti la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

5. Nei casi previsti dai commi 2 e 4 o in qualsiasi altro caso si verifichi lo scioglimento del consiglio si procede, con il decreto di scioglimento, alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto stesso.

6. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), e successive modificazioni.

7. Le dimissioni presentate dal sindaco e dal vice sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trascorso il termine di dieci giorni dalla loro presentazione al consiglio.

8. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco, del vice sindaco e della giunta.".

(12) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

Art. 8

(Scioglimento del consiglio comunale)

1. Si procede allo scioglimento del consiglio comunale, oltre che nei casi previsti dagli art. 6 e 7 della presente legge e dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni:

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;

b) quando, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del sindaco, non abbia provveduto all'elezione della giunta;

c) quando il consiglio, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del sindaco, non abbia approvato gli indirizzi generali di governo.".

(13) Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 22.

L'alinea del comma 1 dell'articolo 9 è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 22, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco:".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 9 recitava:

Art. 9

(Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco e di vice sindaco)

1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco:

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla presente legge;

b) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

c) il ministro di un culto;

d) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

e) chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.".

(13a) Alinea modificato dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'art. 9 recitava:

"1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco, né, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ricoprire la carica di sindaco:".

(14) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

Art. 10

(Indennità e rimborsi spese)

1. Al sindaco, agli assessori, al presidente del consiglio ed ai consiglieri possono essere corrisposti indennità e rimborsi spese, a norma di legge.".

(14a ) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

Art. 11

(Durata del mandato)

1. Il sindaco, il vice sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al rispettivo consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

7. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.".

(15) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

Art. 12

(Decadenza da consigliere)

1. La decadenza dalla carica di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge è pronunciata dal consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del comune, o di chiunque altro vi abbia interesse.

2. Contro la deliberazione adottata dal consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale di Aosta (in seguito denominato Tribunale).

3. La decadenza dalla carica di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati, nonché al sindaco o al presidente del consiglio comunale, ove previsto.

4. L'azione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere promossa anche dal Presidente della Giunta regionale.

5. La pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale produce di pieno diritto l'immediata decadenza dall'ufficio di sindaco e di vice sindaco.

6. Le norme del presente articolo si applicano anche ai procedimenti relativi all'ineleggibilità e alla decadenza dalla carica di sindaco e di vice sindaco, per le cause di ineleggibilità alla carica stessa previste dall'art. 9.".

(16) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 5, comma 1, della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5, il testo dell'articolo 12bis recitava:

Art. 12bis

(Validità delle sedute e determinazione delle maggioranze)

1. Ai fini della validità delle sedute e della determinazione delle maggioranze in seno al consiglio comunale si prendono in considerazione anche il sindaco ed il vice sindaco.".

(17) Comma così integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 13 recitava:

"1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modificazioni.".

(18) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 14 era già stato sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Sono eleggibili alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazion".

Nella formulazione originaria, come corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 21 marzo 1995, n. 14, il testo del comma 1 dell'articolo 14 recitava:

"1. Sono eleggibili alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.".

(19) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5.

(20) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 72 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la rubrica dell'articolo 14bis recitava:

"(Requisiti della candidatura)"

(21) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Il comma 2bis dell'articolo 14bis era già stato sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).".

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39, il testo del comma 2bis dell'articolo 12bis recitava:

"2bis. Per quanto riguarda le cause ostative alla candidatura alle cariche di sindaco, vicesindaco e consigliere comunale, si applicano le disposizioni dell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

(22) Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 22 nel modo seguente (singole parti sono state modificate successivamente, vedi anche le note successive da 22a a 22h):

Art. 15

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;

b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

e) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, ai Tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;

f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli;

g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;

l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative tra enti locali, previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;

n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

o) i consiglieri e gli assessori regionali;

p) i consiglieri e gli assessori provinciali;

q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione.

2. Per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 trova, inoltre, applicazione la disciplina dell'ineleggibilità prevista dalla normativa regionale vigente in materia di difesa civica.

3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

5. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. g), non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei consigli comunali e circoscrizionali. In caso di scioglimento anticipato delle suddette assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. I direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali della Regione Valle d'Aosta, qualora abbiano esercitato le proprie funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.

6. Le strutture convenzionate di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

7. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

8. La cessazione dalle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.".

La lettera l) del comma 1 dell'art. 15 era già stata sostituita dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5, nel modo seguente:

"l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e dei consorzi di cui alla l. 142/1990;".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

Art. 15

(Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale)

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale e circoscrizionale:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;

b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

d) il Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

e) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, alle Preture ed ai Tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;

f) i dipendenti del comune per i rispettivi consigli;

g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il coordinatore dei servizi sociali dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;

l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e dei consorzi;

m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;

n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

o) i consiglieri e gli assessori regionali;

p) i consiglieri e gli assessori provinciali;

q) i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione dalle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078 (Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali), 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), 26 aprile 1974, n. 169 (Indennità agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali), 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali), e successive modificazioni.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.".

(22a) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1. Per le formulazioni precedenti, vedi nota (22).

(22b) Lettera abrogata dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1. Per le formulazioni precedenti, vedi nota (22).

(22c) Lettera modificata dal comma 3 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

La lettera d), del comma 1, dell'articolo 15 era già stata precedentemente modificata nel modo seguente dall'art. 8, comma 1, della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5:

"d) il Presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;".

Per la formulazione originaria vedi nota (22).

(22d) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La lettera f) del comma 1 dell'art. 15 era già stata modificata dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 30 marzo 2015, n. 4, nel modo seguente:

"f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli salvo che prestino servizio presso altri enti;".

Per la formulazione originaria vedi nota (22).

(22e) Lettera modificata dal comma 4 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1. Per le formulazioni precedenti, vedi nota (22).

(22f) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18. Per le formulazioni precedenti, vedi nota (22).

(22g) Lettera modificata dal comma 5 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1. Per le formulazioni precedenti, vedi nota (22).

(22h) Comma modificato dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1. Per le formulazioni precedenti, vedi nota (22).

(23) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"a) l'amministratore o il dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;".

(24) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;".

(25) Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

La lettera d), del comma 1, dell'articolo 16 era già stata precedentemente così modificata dall'art. 3, comma 1, della L.R. 4 settembre 2001, n. 22:

"d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;".

(26) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 2, della L.R. 4 settembre 2001, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o la circoscrizione;".

(27) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 3, della L.R. 4 settembre 2001, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera h), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 15.".

(28) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 4, della L.R. 4 settembre 2001, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 16 recitava:

"3. Le ipotesi di cui al comma 1, lett. d) e g), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.".

(29) Articolo sostituito dall'art. 73 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 3 dell'articolo 18 è stato successivamente così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 73 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 3 dell'articolo 18 recitava:

"3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 22/2001.".

Il comma 3 dell'articolo 18 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 4 settembre 2001, n. 22:

"3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 18 recitava:

Art. 18

(Ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute)

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale o circoscrizionale.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15, commi 2, 3, 5 e 6.

4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.".

(30) Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

L'articolo 19 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6:

Art. 19

(Modificazione all'articolo 19)

1. All'articolo 19 della l.r. 4/1995, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3bis. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 3 decorre dalla data di notificazione del ricorso.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 19 recitava:

Art. 19

(Termini e procedure)

1. Nessuno può presentarsi come candidato in più di un comune o in più di una circoscrizione quando le elezioni si svolgano nella stessa data.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio, su azione promossa dal Presidente della Giunta regionale, o su istanza di qualsiasi elettore del comune o di chiunque altro vi abbia interesse.".

(31) Articolo inserito dall'art. 75 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(32) Articolo sostituito dall'art. 76 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 2 dell'articolo 22 è stato successivamente così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 76 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il testo del comma 2 dell'articolo 22 recitava:

"2. In occasione della consultazione elettorale, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della consultazione per tutta la durata delle operazioni di voto.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 22 recitava:

Art. 22

(Certificati elettorali)

1. Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

2. Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

3. Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

4. Quando la persona cui è consegnato il certificato non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

5. Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quando questa sia conosciuta.

6. Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

7. Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenere dal sindaco un altro certificato, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

8. Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei sei giorni antecedenti l'elezione almeno dalle ore nove alle diciannove e nel giorno dell'elezione per tutta la durata delle operazioni di votazione.".

(32a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(32b) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 23 recitava:

Art. 23

(Ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il presidente è designato dal Presidente del Tribunale, fra le persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), con le procedure di cui all'art. 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

3. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.".

(32b1) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 23 recitava:

2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è designato dal Presidente del Tribunale, fra le persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

(32c) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(33) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 24 recitava:

"2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantott'ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui all'art. 5 bis della l. 95/1989, introdotto dall'art. 6 della l. 53/1990.".

(34) Lettera abrogata dall'art. 3, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 25 recitava:

"a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;".

(34a) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 1 dell''articolo 25 recitava:

"c) i segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;".

(35) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

(35a) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 26 recitava:

Art. 26

(Trattamento economico)

1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione e dell'ufficio centrale, sono corrisposti dai comuni nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.".

(35b) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'art. 29 recitava:

"(Consegna dei locali e del materiale elettorale)".

(35c) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(36) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 30 era già stato modificato dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Esse sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto negli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter alla presente legge."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 30 recitava:

"1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore. Esse sono fornite dal Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale e sono stampate con le caratteristiche essenziali del modello descritto negli allegati A, B, C e D alla presente legge.".

(37) Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, come corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. del 16 maggio 1995, n. 22, il testo del comma 2 dell'articolo 30 recitava:

"2. Le schede riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo l'ordine risultato dal sorteggio.".

(38) Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5. Per i singoli commi vedi le note da 38a a 38d.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 32 recitava:

Art. 32

(Liste dei candidati)

1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 5 ad un massimo di 11 per i comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

b) da un minimo di 10 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da un minimo di 12 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti.

2. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco sono collegate ad una lista o ad un gruppo di liste di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente, per ciascuna di esse, un numero di candidati non inferiore a 21 e non superiore a 29.

3. Nelle liste dei candidati dei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti devono essere rappresentati entrambi i sessi.

4. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono essere rappresentati entrambi i sessi.".

(38a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'articolo 32 era già stato sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Le candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco, nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.".

e precedentemente, con l'intero articolo 32, dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5. Vedi nota 38.

(38b) Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1bis dell'art. 32 era già stato inserito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1bis. Le candidature alla carica di consigliere, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati da un minimo di 7 ad un massimo di 11.".

(38c) Comma sostituito dall'art. 11, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Il comma 2 dell'art. 32 era già stato precedentemente sostituito, con l'intero articolo 32, dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5. Vedi nota 38.

(38d) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 14 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 2bis dell'articolo 32 era stato inserito dall'art. 11, comma 4, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"2bis. Nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del genere meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.".

(39) Articolo abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

L'articolo 32bis era stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

Art. 32bis

(Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale deve essere sottoscritta da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati.

2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 16 dell'articolo 33.".

(40) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'art. 33 era già stata modificata dall'art. 13, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

(Presentazione delle liste per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 33 recitava:

"(Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)"

(41) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 15 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 33 era già stato modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.".

e precedentemente dall'art. 6 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6, nel modo seguente:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 5 e da non più di 8 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 33 recitava:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vice sindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

b) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3001 a 15.000 abitanti.".

(42) Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 33 recitava:

"2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste collegate nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.".

(43) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 33 recitava:

"3. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.".

(44) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Il comma 5 dell'articolo 33 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 6 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6:

"5. Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 33 recitava:

"5. Nei casi di cui al comma 1, la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.".

(45) Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6.

(46) Comma abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 33 recitava:

"7. Nei casi di cui al comma 2, la presentazione dei candidati deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista ed il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati.".

(47) Comma così modificato dall'art. 13, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Il comma 8 dell'articolo 33 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 5, comma 3, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39:

"8. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d. lgs. 267/2000.".

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 6 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6:

"8. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 dell'articolo 33 recitava:

"8. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni.".

(48) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 10 dell'articolo 33 recitava:

"10. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di circa centimetri 10 e tre con diametro di circa centimetri 2.".

(49) Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 11 dell'articolo 33 recitava:

"11. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune.".

(49a) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 15 della L.R.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 12 dell'articolo 33 recitava:

"12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 8, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.".

(50) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 34 recitava:

"2. La popolazione del comune è determinata in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni.".

(51) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Il comma 4 dell'articolo 34 era già stato modificato nel modo seguente dall'art.7 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6:

"4. La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco.

Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 34 recitava:

"4. La raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore è iscritto. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco.

Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.".

(52) Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6.

(53) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Il comma 6 dell'articolo 34 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 6, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39:

"6. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000."

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 7 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6:

"6. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 34 recitava:

"6. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della l. 53/1990, dai giudici di pace o dai segretari giudiziari. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni.".

(54) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 dell'articolo 34 recitava:

"8. E' obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in tre esemplari con diametro di circa centimetri 10 e tre con diametro di circa centimetri 2.".

(55) Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 9 dell'articolo 34 recitava:

"9. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco, di vice sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. Nessuno può, inoltre, accettare la candidatura alla carica di consigliere in più di una lista dello stesso comune.".

(55a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 10 dell'articolo 34 recitava:

"10. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di un delegato effettivo e di un delegato supplente autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate, con dichiarazione autenticata con le modalità di cui al comma 6, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio elettorale centrale.".

(56) Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5.

(57) Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 35 recitava:

"b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o nel Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;".

(58) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

La lettera c), del comma 1, dell'articolo 35 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 7, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39:

"c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del d.lgs. 267/2000, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 33, comma 8 e all'art. 34, comma 6, o mancano i requisiti di cui all'art. 14 o la documentazione di cui all'art. 33, comma 9 e all'art. 34, comma 7;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 35 recitava:

"c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della l. 55/1990, e successive modificazioni, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui all'art. 33, comma 8 e all'art. 34, comma 6, o mancano i requisiti di cui all'art. 14 o la documentazione di cui all'art. 33, comma 9 e all'art. 34, comma 7;".

(59) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La lettera dbis) del comma 1 dell'art. 35 era stata inserita dall'art. 15, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"dbis) verifica che nelle liste dei candidati, siano rispettate le previsioni di cui all'articolo 32, comma 2bis. In caso di mancato rispetto, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima;".

(60) Lettera così modificata dall'art. 15, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 35 recitava:

"e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;".

(61) Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma 1, dell'articolo 35 recitava:

"f) verifica che nelle liste dei candidati siano rappresentati entrambi i sessi, ai sensi dell'art. 32, commi 3 e 4. In caso contrario invita i delegati di lista ad inserire tale rappresentanza entro le ventiquattr'ore successive;".

(62) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 17 della L.R.

La lettera g) del comma 1 dell'art. 35 era già stata modificata dall'art. 15, comma 4, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, e alle liste dei candidati consiglieri, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 33, comma 12 e di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del comma 1, dell'articolo 35 recitava:

"g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di sindaco e collegato vice sindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 33, comma 12 e di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati;".

(63) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 3, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

(64) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 36 recitava:

"1. Le decisioni di cui all'art. 35 devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati da consegnare ai presidenti di seggio, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.".

(65) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 37 era già stato modificato dall'art. 8 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39, nel modo seguente:

"1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente, presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 37 recitava:

Art. 37

(Delegati di lista)

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

2. La designazione di cui al comma 1 potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.".

(65a) Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 19 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(66) Comma così sostituito dall'art. 79 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 39 recitava:

"1. Sono ammessi nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla rispettiva sezione di cui all'art. 22.".

(67) Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 40 recitava:

"1. Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.".

(68) Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 40 recitava:

"2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'art. 38, comma 6, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 41, commi 8 e 9.".

(69) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 41 recitava:

"1. Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.".

(70) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 41 recitava:

"2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esprimere autonomamente il diritto di voto lo esercitano con l'aiuto di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali del comune.".

(71) Comma così sostituito dall'art. 81 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 41 recitava:

"3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore di cui al comma 2. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito.".

(72) Comma così sostituito dall'art. 81 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 41 recitava:

"4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.".

(73) Comma così sostituito dall'art. 81 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 41 recitava:

"5. L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita domanda, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale questo modo di votazione, indicando il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.".

(74) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 3, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 dell'articolo 41 recitava:

"8. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantisce in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di cui ai commi 6 e 7.".

(75) Comma così sostituito dall'art. 82 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 42 recitava:

"2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del responsabile del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune per il tramite del responsabile stesso.".

(76) Comma così sostituito dall'art. 82 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 42 recitava:

"4. Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lett. b), che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.".

(77) Comma così sostituito dall'art. 83 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 45 recitava:

"2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data di votazione, al sindaco del comune, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.".

(78) Comma così sostituito dall'art. 83 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 45 recitava:

"4. I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui al comma 3, lett. b), che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.".

(78a) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'articolo 46 recitava:

"(Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio)".

(78b) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 46 recitava:

"1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.".

(79) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 47 recitava:

"1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore sette antimeridiane alle ore ventidue; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.".

(79a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 20 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 47 recitava:

"2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 51, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore otto del giorno successivo a quello della votazione.".

(80) Rubrica così corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 21 marzo 1995, n. 14.

(81) Comma così sostituito dall'art. 84 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 50 recitava:

"1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa.".

(81a) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica dell'articolo 51 recitava:

"(Accertamento del numero dei votanti)".

(82) Lettera così sostituita dall'art. 85 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

La lettera c), del comma 1, dell'articolo 51 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 8 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6:

"c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui agli art. 42, 43, 44 e 45 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Tribunale di Aosta, che ne rilascia ricevuta;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 51 recitava:

"c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale nonché da quella di cui agli art. 42, 43, 44 e 45 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso alla Pretura di Aosta, che ne rilascia ricevuta;".

(83) Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 51 recitava:

"d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate alla lett. c), rimesse alla Pretura di Aosta;".

(83a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(84) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

L'articolo 52bis era stato inserito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

Art. 52bis

(Modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti i consiglieri comunali sono eletti con sistema maggioritario.

2. Nella scheda a fianco del contrassegno di lista sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

3. Ciascun elettore ha diritto di votare per una lista apponendo un segno sul contrassegno di lista. Può esprimere non più di tre voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.

4. Alla lista che ha riportato il maggior numero di voti validi, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

5. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1bis, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 4 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi.

6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

7. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

8. In caso di parità di voti si procede ad un turno di votazione da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno al quale partecipano le due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di ulteriore parità di voti si procede per sorteggio.

9. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto. È possibile indicare il numero arabo corrispondente a coloro che si vogliono votare. Sono vietati altri segni o indicazioni.

10. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

11. Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

12. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

13. Sono nulle le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

14. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.

15. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

16. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.".

(85) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 23 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'art. 53 era già stata modificata dall'art. 19, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"(Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)".

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 53 recitava:

"(Modalità di elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)"

(86) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 23 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 53 era già stato modificato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco e del vice sindaco.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 53 recitava:

"1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco e del vice sindaco.".

(87) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3, dell'articolo 53 recitava:

"3. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per un candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato, segnando il relativo contrassegno. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista, sia sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco collegati alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. Può altresì esprimere due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista collegata ai candidati alle cariche di sindaco e di vice sindaco prescelti, scrivendone il cognome nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno. Sono vietati altri segni o indicazioni.".

(88) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

Il comma 6 dell'art. 53 era già stato sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6, nel modo seguente:

"6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.".

e dall'art. 12 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5, nel modo seguente:

"6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio."

Nella formulazione originaria, come corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 maggio 1995, n. 22, il testo del comma 6 dell'articolo 53 recitava:

"6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.".

(88a) Comma inserito dal comma 3 dell'art. 23 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(89) Comma abrogato dall'art. 19, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Il comma 7 dell'articolo 53 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 10, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39:

"7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia, in fase di proclamazione degli eletti, un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi.".

e precedentemente così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6:

"7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 53 recitava:

"7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste.".

(90) Comma aggiunto dall'art. 86 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(90a) Comma inserito dal comma 4 dell'art. 23 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(91) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 24 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'art. 54 era già stata modificata dall'art. 20, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"(Voti di preferenza nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)".

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 54 recitava:

"(Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)"

(92) Comma così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Il comma 2 dell'articolo 54 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 11, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39:

"2. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a tre."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 54 recitava:

"2. Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a due."

(93) Comma così modificato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 54 recitava:

"3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.".

(94) Comma così modificato dall'art. 11, comma 3, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 10 dell'articolo 54 recitava:

"10. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.".

(95) Comma così integrato dall'art. 5 della L.R. 4 settembre 2001, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 55 recitava:

"5. L'indicazione di voto apposta sui nominativi dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco o sul rettangolo che contiene detti nominativi vale solo come voto per i candidati stessi, esclusa ogni attribuzione di voto di lista qualora siano presenti più liste tra loro collegate.".

(95a) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 25 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(95b) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 26 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 56 recitava:

"3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 1 partecipa al ballottaggio il candidato alla carica di vice sindaco.".

(96) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 18 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

Il comma 2 dell'art. 57 era già stato sostituito dall'art. 13 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5, nel modo seguente:

"2. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'art. 2, comma 1, lett. d), con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4, .... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 57 recitava:

"2. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vice sindaco collegato siano proclamati eletti al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate vengono assegnati i due terzi dei seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. Qualora un candidato alla carica di sindaco e il vice sindaco ad esso collegato siano proclamati eletti al primo turno, e abbiano raggiunto una percentuale di voti validi superiore ai due terzi, alla lista o al gruppo di liste ad essi collegate spetta un numero di seggi, con arrotondamento della cifra decimale per difetto, in proporzione alla percentuale dei voti validi raggiunta. Qualora i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco eletti siano collegati ad un gruppo di liste, l'assegnazione dei seggi, per ciascuna lista, si determina dividendo la cifra elettorale ottenuta da ciascuna di esse, successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ad ogni lista collegata spettano tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.".

(97) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 4 settembre 2001, n. 22.

Il comma 3 dell'articolo 57 era già stato integrato dall'art. 13 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5 con l'aggiunta, in fine, del seguente periodo:

"L'assegnazione dei seggi alle liste di minoranza tra di loro collegate è effettuata sulla base della somma dei voti riportati da ciascuna delle liste collegate, indipendentemente dai voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco."

Nella formulazione originaria, come corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 maggio 1995, n. 22, il testo del comma 3 dell'articolo 57 recitava:

"3. I restanti seggi vengono assegnati, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista, o al gruppo di liste collegate, che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste collegate avviene secondo quanto disposto al comma 2.".

(98) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 6, comma 2, della L.R. 4 settembre 2001, n. 22, il testo del comma 3bis dell'articolo 57 recitava:

"3bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 2."

(99) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 57 recitava:

"4. Compiute le operazioni di cui al comma 3 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima. Il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.".

(100) Comma aggiunto dall'art. 87 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(101) Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 settembre 2001, n. 22.

Il comma 2 dell'articolo 58 era già stato integrato dall'art. 14 della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5 con l'aggiunta, in fine, del seguente periodo:

"L'assegnazione dei seggi di consigliere alle liste di minoranza tra di loro collegate, è effettuata sulla base della somma dei voti riportati da ciascuna delle liste collegate, indipendentemente dai voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco."

Nella formulazione originaria, come corretta con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 maggio 1995, n. 22, il testo del comma 2 dell'articolo 58 recitava:

"2. I restanti seggi vengono assegnati, sulla base dei risultati conseguiti nel primo turno di votazione, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista, o al gruppo di liste collegate, che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste collegate avviene secondo quanto disposto al comma 1.".

(102) Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 settembre 2001, n. 22.

(103) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Il comma 2 dell'articolo 59 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 12, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39:

"2. Ogni elettore può esprimere preferenze, limitatamente ad una sola lista, per un numero di candidati non superiore a tre.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 59 recitava:

"2. Ogni elettore può esprimere preferenze, limitatamente ad una sola lista, per un numero di candidati non superiore a due.".

(104) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 59 recitava:

"3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa nelle apposite righe tracciate in corrispondenza del contrassegno della lista votata, il cognome ed il nome o il solo cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, si deve scrivere sempre il cognome ed il nome e, ove occorra, la data di nascita del candidato prescelto.".

(105) Comma così modificato dall'art. 12, comma 3, della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 9 dell'articolo 59 recitava:

"9. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a due, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.".

(106) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 27 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 60 era già stato sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al 50 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.".

Il comma 1bis dell'art. 60 era stato inserito dall'art. 22, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, l'elezione è valida qualora il numero dei votanti sia superiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune e il numero dei voti validi sia superiore al 50 per cento dei votanti. Sono eletti i consiglieri della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. ".

Il comma 2 dell'art. 60 era già stato sostituito dall'art. 22, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1e 1bis o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni e nomina con proprio decreto un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento."

e precedentemente dall'art. 13 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39, nel modo seguente:

"2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni e nomina con proprio decreto un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 60 recitava:

Art. 60

(Ammissione di una sola lista)

1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale tutti i candidati della lista.

2. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Giunta regionale fissa con proprio decreto la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni.".

(106a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 27 maggio 2022, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 60 recitava:

"2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione, con proprio decreto, fissa la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni, e nomina un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.".

(107) Articolo abrogato dall'art. 88 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 61 recitava:

"(Surrogazioni e supplenze)

1. Nei consigli comunali e circoscrizionali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

2. Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della l. 55/1990, e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

4. Il sindaco viene surrogato una sola volta ed esclusivamente dal vice sindaco a lui collegato nel primo turno di elezioni.".

(108) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'art. 28 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo della rubrica del Titolo V recitava:

"SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI".

(109) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 29 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 3 dell'art. 62 era già stato modificato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"3. Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale."

E precedentemente dall'art. 14 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39, nel modo seguente:

"3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 62 recitava:

"3. Uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vice sindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vice sindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.".

(110) Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 3bis dell'art. 62 era stato inserito dall'art. 23, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"3bis. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, uno degli scrutatori, designato a sorte, estrae dall'urna in successione ogni scheda, la dispiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il voto assegnato alla lista votata, il cognome ed eventualmente il nome o il numero arabo dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati a ciascuna lista e del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.".

(111) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La lettera a) del comma 2 dell'art. 63 era già stata modificata dall'art. 24, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C, D, Dbis e Dter alla presente legge o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 63 recitava:

"a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C e D alla presente legge o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48;".

(112) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 64 era già stato modificato dall'art. 88, comma 3, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, nel modo seguente:

"1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 64 recitava:

Art. 64

(Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e, se il comune ha un'unica sezione elettorale, procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 71.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Presidente della Giunta regionale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Presidente della Giunta regionale, dopo il compimento delle operazioni previste dall'art. 65.".

(113) Articolo abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 65 era già stato modificato dall'art. 88, comma 4, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, nel modo seguente:

"1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune, e comunque entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 65 recitava:

Art. 65

(Adunanza dei presidenti delle sezioni)

1. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, terminate le operazioni di scrutinio di tutte le sezioni del comune, e comunque entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 71.

2. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

3. Per la validità delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenirvi.

4. Tutte le operazioni relative all'adunanza dei presidenti delle sezioni devono essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno indicato al comma 1.".

(114) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 32 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'art. 66 era già stata modificata dall'art. 25, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"(Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti)".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 66 recitava:

Art. 66

(Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)"

1. Qualora il presidente del seggio, nei comuni con una sola sezione, o il presidente della prima sezione nell'adunanza dei presidenti delle sezioni, abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di sindaco e del vice sindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Completate, per quanto dovuto, le operazioni previste agli art. 64 e 65, il presidente del seggio, o il presidente della prima sezione, trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.".

(114a) Articolo abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 67 recitava:

Art. 67

(Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4.".

(115) Articolo abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 68 era già stato modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 68 recitava:

Art. 68

(Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve avere sede.

2. Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.".

(116) Articolo abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 4 dell'art. 69 era già stato modificato dall'art. 8 della L.R. 4 settembre 2001, n. 22, nel modo seguente:

"4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 57, commi 2, 3 e 3bis."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 69 recitava:

Art. 69

(Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)

1. Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume, senza poterli modificare, i risultati delle varie sezioni.

2. Il presidente, successivamente, determina la cifra elettorale individuale dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco che è costituita dalla cifra di lista o, in caso di più liste collegate, dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco.

3. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati di cui al comma 2, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6.

4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 57, commi 2 e 3.

5. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 57, comma 4.

6. Qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, come previsto dall'art. 55, comma 6, l'ufficio centrale determina i candidati che parteciperanno al turno elettorale di ballottaggio a norma dell'art. 56, rinviando le operazioni di proclamazione degli eletti e di assegnazione dei seggi al giorno di martedì successivo al secondo turno di votazione.

7. Il presidente dell'ufficio centrale provvede a trasmettere immediatamente i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Presidente della Giunta regionale, al sindaco e alla Commissione elettorale circondariale.

8. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 7, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

9. Il presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati del secondo turno di votazione, proclama eletti alla carica di sindaco e di vice sindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

10. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 58.

11. Il presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 58.

12. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

13. L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

14. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, al termine di ciascun turno di votazione, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

15. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Presidente della Giunta regionale, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 63, comma 4.

17. I plichi di cui al comma 16 non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

(116a) Articolo abrogato dalla lettera j) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 70 recitava:

Art. 70

(Pubblicazione dei risultati)

1. Il sindaco, entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.".

(117) Comma abrogato dall'art. 88 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 71 recitava:

"1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni.".

(118) Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 71 recitava:

"2. Ove i consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 1, interviene la Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 12.".

(118a) Articolo abrogato dalla lettera k) del comma 1 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 72 recitava:

Art. 72

(Annullamento dell'elezione)

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sull'elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, il Presidente della Giunta regionale fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi, nelle sezioni interessate, entro sessanta giorni.".

(118b) Titolo inserito dal comma 1 dell'art. 33 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(118c) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 18 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 72bis recitava:

"3. Per il Comune di Aosta, i quattro Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano, presso la sede degli uffici di scrutinio, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le schede e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi. Le pile di schede votate sono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.".

(118d) Lettera inserita dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(119) Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 73 recitava:

"2. Le prestazioni di lavoro straordinario occorrenti per la predisposizione degli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni comunali, nonché agli adempimenti contemporanei e successivi, possono essere effettuate dal personale dell'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed entro i limiti dalla stessa stabiliti, in eccedenza a quelli previsti dall'art. 9 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).".

(120) Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 15, comma 1, della L.R. 7 febbraio 1997, n. 5, il comma 2bis dell'articolo 73 recitava:

"2bis. Sono a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario della forza pubblica e delle forze armate comandate in servizio di ordine pubblico o presso i seggi elettorali. Sono altresì a carico del bilancio dell'amministrazione regionale le spese per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Tribunale di Aosta e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura."

(120a) Titolo inserito dal comma 1 dell'art. 35 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(121) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 75 recitava:

"(Norme di riferimento)

1. La propaganda elettorale per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) e dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).".

(122) Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 76 recitava:

"(Accesso alla stampa ed ai mezzi d'informazione radiotelevisiva)

1. Dal trentesimo giorno precedente quello della votazione per l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, gli editori di giornali e di periodici, i concessionari e i titolari di autorizzazioni esercenti attività di diffusione radiotelevisiva che intendano diffondere a mezzo stampa o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale per l'elezione di cui trattasi devono riconoscere a tutti i candidati e a tutte le liste, partecipanti alla consultazione elettorale, l'accesso agli spazi di propaganda in condizioni di parità tra loro e nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro). I modi, i tempi, gli spazi di accesso e le tariffe, sia per le trasmissioni gratuite, sia per quelle a pagamento, sono disciplinati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria e dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi secondo le rispettive competenze.

2. Nel corso della campagna elettorale per l'elezione di cui alla presente legge, la presenza di candidati o di rappresentanti dei partiti e dei membri delle giunte degli enti locali interessati dalla consultazione elettorale non è consentita nelle trasmissioni di intrattenimento, culturali e sportive e nelle trasmissioni informative deve essere limitata alla sola esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. A tutti i concessionari privati per le attività di diffusione radiotelevisiva in ambito locale o nazionale si applicano le medesime norme stabilite per il servizio pubblico circa l'apparizione in video dei candidati.

4. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica le sanzioni previste dall'art. 31, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale."

(123) Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 29 febbraio 2000, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 77 recitava:

"(Propaganda elettorale)

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla l. 212/1956, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. E' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.".

(124) Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 23 novembre 2009, n. 39.