Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 -
Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12
Legge regionale in materia di lavori pubblici. (*)
(B.U. 27 giugno 1996, n. 29).
(Abrogata dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 10 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16, fatta eccezione per gli articoli 40bis, 40ter, 41 e 42, a loro volta abrogati dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2)
[INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità della legge
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Ambito di applicazione della legge
CAPO II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI
Art. 4 - Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori pubblici
Art. 5 - Forme di cooperazione fra enti locali
Art. 6 - Piano regionale dei lavori pubblici
Art. 7 - Programma regionale di previsione
Art. 8 - Programma regionale operativo
Art. 9 - Contenuto degli studi di identificazione dei bisogni
Art. 10 - Disciplina della valutazione degli interventi
CAPO III
CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 11 - Modalità generali di redazione della progettazione
Art. 12 - Contenuto della progettazione preliminare
Art. 13 - Contenuto della progettazione definitiva
Art. 14 - Contenuto della progettazione esecutiva
Art. 15 - Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici
Art. 15bis - Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia
Art. 15ter - Modalità di esecuzione e procedure di affidamento
Art. 16 - Direzione dei lavori
Art. 17 - Collaudi ed accettazione delle opere
Art. 18 - Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche
CAPO IV
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 19 - Scelta del contraente per i servizi attinenti alla ingegneria ed architettura
Art. 20 - Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria
Art. 21 - Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria
Art. 21bis - Affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro con procedura negoziata
Art. 22 - Qualificazione degli appalti di lavori pubblici superiori alla soglia comunitaria
Art. 23 - Qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori esclusi
Art. 23bis - Cause di esclusione
Art. 24 - Procedure di scelta del contraente negli appalti di lavori pubblici di interesse regionale
Art. 25 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici
Art. 26 - Procedura ristretta
Art. 27 - Procedura negoziata
Art. 28 - Soggetti ammessi alle gare
CAPO V
CONTENUTO DEI CONTRATTI RELATIVI AL CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 29 - Capitolati d'oneri per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura
Art. 30 - Capitolati generali e speciali per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici
Art. 31 - Piani di sicurezza
Art. 32 - Varianti in corso d'opera
Art. 33 - Subappalto
Art. 34 - Cauzioni e coperture assicurative
CAPO VI
REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Art. 35 - Concessioni di lavori pubblici
Art. 36 - Società a partecipazione pubblica
Art. 37 - Realizzazione di lavori pubblici con capitale di rischio privato
Art. 38 - Realizzazione da parte della Regione di lavori in economia di competenza degli enti locali
CAPO VII
ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Art. 39 - Competenze degli organi regionali
Art. 40 - Struttura centrale di coordinamento]
Art. 40bis - Consulta regionale per i lavori pubblici
Art. 40ter - Comitato ristretto
Art. 41 - Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici
Art. 42 - Elenco prezzi
[CAPO VIII
FORMAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'
Art. 43 - Formazione degli addetti nel settore dei lavori pubblici
Art. 44 - Sistema di certificazione della qualità
CAPO VIIIbis
Art. 44bis - Ambito di applicazione. Definizioni
Art. 44ter - Attività di progettazione, di direzione dei lavori, di collaudo ed accessorie
Art. 44quater - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo
Art. 44quinquies - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 44sexies - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 44septies - Lavori di manutenzione
Art. 44octies - Consuntivo scientifico
Art. 44novies - Qualificazione
Art. 44decies - Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario
Art. 44undecies - Affidamento dei lavori
Art. 44duodecies - Criteri di aggiudicazione
Art. 44terdecies - Varianti
Art. 44quaterdecies - Contratti di sponsorizzazione e contratti misti
Art. 44quindecies - Rinvio
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE INERENTI AI SERVIZI CONNESSI ALLO SVILUPPO DEL CICLO DI REALIZZAZIONE
Art. 45 - Finanziamento dei servizi
CAPO X
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 46 - Applicazione della legge
Art. 47 - Norme transitorie
Art. 48 - Abrogazione di norme
ALLEGATO A - Tabella delle categorie di lavori pubblici
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Finalità della legge)
1. La presente legge assicura, in attuazione dei principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, l'esercizio dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici secondo criteri di efficienza ed efficacia, garantendo la qualità progettuale ed esecutiva, la certezza dei risultati, l'uniformità dei comportamenti e l'utilizzo di procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza.
2. La Regione, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ed amministrativi, garantisce il rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge:
a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore e uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, aventi ad oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), o di un'opera costituente un insieme di lavori edilizi esplicanti una funzione economica o tecnica, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 (1);
b) (2);
c) per concessione di lavori pubblici si considera un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lett. a) ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
d) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico si intende l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione (3);
e) (4);
f) per sistema di realizzazione di un lavoro od opera pubblica si intende il contratto d'appalto o la concessione di lavori pubblici ovvero l'esecuzione in economia (4a);
g) per soggetto promotore si intende un soggetto di diritto privato, avente i requisiti previsti dalla presente legge nonché dalla vigente normativa comunitaria e statale, per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di un'opera in grado di soddisfare un bisogno collettivo mediante capitale di rischio di fonte privata ovvero di fonte pubblica e privata, nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 37 (5);
h) per appalti pubblici di servizi si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi ed un'amministrazione aggiudicatrice avente per oggetto i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, fermi restando gli obblighi di iscrizione agli albi professionali previsti dalla vigente normativa nazionale;
i) per importo si intende il valore economico dei singoli contratti, sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
l) per soglia comunitaria si intende il limite di valore previsto dalla vigente normativa comunitaria, al netto dell'IVA, per l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute.
(Ambito di applicazione della legge) (6)
1. Le disposizioni della presente legge disciplinano i lavori pubblici di interesse regionale intendendo per tali quelli da realizzarsi nel territorio della regione da parte dei soggetti di cui al comma 2 e relativi alla costruzione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree, nonché agli scavi archeologici e agli interventi sui beni culturali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alla Regione;
b) ai Comuni;
c) alle Comunità montane;
d) agli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;
e) ai consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture pubbliche destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti da uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ai concessionari di servizi pubblici; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;
g) ai soggetti che operano nei settori disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), per l'esecuzione dei lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei medesimi soggetti o che, pur essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei succitati settori in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 35 e 36;
h) ai soggetti, enti o società privati, ivi compresi i consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale o in conto interessi che complessivamente superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, in quanto compatibili, 19, 20, 21, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 41, comma 5.
i) ai consorzi di miglioramento fondiario, relativamente ai lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, qualora il contributo erogato dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) superi il 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori; ai predetti soggetti si applicano gli articoli 15, comma 4, 15bis e 15ter, nel limite di 100.000 euro, IVA esclusa, per i lavori eseguibili in economia, 16 e 17, in quanto compatibili, 22, 23bis, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, commi 2 e 2bis, e 41, comma 5.
3. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della presente legge. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento all'importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'articolo 8, comma 9. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trova applicazione la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.
CAPO II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL CICLO DEI LAVORI PUBBLICI
(Organizzazione del ciclo di realizzazione di lavori pubblici)
1. La Regione provvede a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di programmazione e di pianificazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati (7).
2. Alle fasi di cui al comma 1 corrispondono gli studi ed i livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di cui agli artt. 6, comma 4, 12, 13 e 14 (8).
3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, che deve essere nominato o identificato preliminarmente all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, della l. 109/1994, e successive modificazioni (9).
4. Il coordinatore interviene in tutte le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del singolo lavoro pubblico, nonché di esecuzione, di collaudo e di accettazione delle opere, nei limiti delle attribuzioni affidategli dal dirigente nell'atto di nomina (10).
5. Il coordinatore sovraintende al tempestivo sviluppo del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine:
0a) cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione i cui contenuti sono definiti all'articolo 11 (11);
a) verifica la rispondenza delle azioni progettuali in essere con le indicazioni espresse dall'amministrazione aggiudicatrice nel capitolato d'oneri, proponendo gli interventi necessari a fronte di eventuali inadempienze o negligenze;
b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata;
c) collabora, in particolare, alla verifica della rispondenza dei documenti di gara alle disposizioni normative in materia (12);
d) accerta la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità tecnica, precedentemente attestata dal progettista, e provvede, altresì, all'accertamento di cui all'art. 14, comma 4 (13);
e) vigila altresì sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna. Sovraintende all'esecuzione dell'appalto o della concessione, assicurando il rispetto del contenuto contrattuale. In relazione alle fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, il coordinatore sovraintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli art. 4, 5 e 6 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione), che non assume in via diretta;
f) assicura il rispetto delle prescrizioni previste per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.
6. Il coordinatore assicura altresì, nel caso di affidamento all'esterno di appalti pubblici di lavori e di appalti pubblici di servizi, la tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico, con particolare riferimento al controllo del consumo delle risorse secondo criteri di efficacia e di efficienza, alla corretta definizione degli obiettivi funzionali dei contenuti economici e finanziari del ciclo, dei tempi per il suo completamento e del raggiungimento del necessario livello qualitativo delle opere.
7. Al momento dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne, provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla nomina di cui al comma 9. Tali collaborazioni si devono riferire a compiti specialistici inerenti alla gestione, alla verifica ed al controllo delle varie fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e devono garantire l'integrazione dei vari profili professionali necessari. Resta ferma la possibilità del coordinatore di richiedere, con proposta motivata, il supporto di professionisti esterni anche durante lo svolgimento del ciclo, nel caso in cui non vi abbia provveduto al momento dell'avvio del ciclo o per sopravvenute esigenze (14).
8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali funzioni riserva a se stesso e quali attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, alcune funzioni siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente affida ad uno o più dipendenti lo svolgimento delle predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di fornire il supporto tecnico e di mantenersi informato sul corso dei procedimenti. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente (15).
8bis. Nelle ipotesi di mancanza della competente struttura tecnica o di inadeguatezza delle professionalità interne in relazione ai lavori programmati, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), possono nominare coordinatore del ciclo un dipendente di altro soggetto appaltante ovvero, qualora sussista l'urgenza di avviare il ciclo di realizzazione del singolo lavoro, un professionista esterno (16).
9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di valorizzazione delle strutture interne, il ricorso alle figure professionali esterne di cui ai commi 7 e 8bis deve avvenire soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o di professionisti aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e giuridico necessarie per espletare l'incarico loro affidato. Gli organi competenti procedono al conferimento dell'incarico previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, desumibili dall'indicazione di idonee referenze da parte dei singoli professionisti utilizzati, con particolare riferimento alle attività professionali svolte nei settori connessi ai lavori pubblici. L'accertamento deve essere altresì condotto in relazione alla capacità di integrazione delle risorse specialistiche offerte con l'indicazione esplicita del soggetto responsabile dell'organizzazione e del coordinamento. L'atto di nomina è subordinato alla prestazione di un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità professionale. Qualora l'importo complessivo dell'incarico sia superiore alla soglia comunitaria, le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 20 (17).
10. I soggetti incaricati ai sensi dei commi 7 e 8bis non possono, per tutta la durata dell'incarico, assumere altri incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite dagli ordinamenti professionali (18).
(Forme di cooperazione tra gli enti locali) (19)
1. I Comuni possono prevedere l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), dei compiti previsti dalla presente legge, nell'ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, regolando i reciproci rapporti con apposita convenzione relativa all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.
(Programmazione dei lavori pubblici) (20)
1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma regionale di previsione e del piano regionale operativo di cui agli artt. 7 e 8.
2. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici. All'individuazione dei bisogni procedono le strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti.
3. L'individuazione, negli atti programmatori generali e di settore dell'Amministrazione regionale, o nel programma di governo, di un bisogno di cui al comma 2, ovvero di un insieme o di un singolo lavoro pubblico, costituisce presupposto per l'avvio della relativa progettazione.
4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei predetti studi spetta alle strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate in conformità agli articoli 20, 21 e 21bis.
4bis.
5. L'affidamento della progettazione preliminare costituisce presupposto per l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7.
5bis. I documenti programmatori di cui agli articoli 7 e 8 sono pubblicati sul sito internet della Regione a cura della banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41; della intervenuta approvazione dei predetti documenti, da parte degli organi competenti, è data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione.
(Programma regionale di previsione) (21)
1. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, individua i lavori pubblici da inserire nel programma regionale di previsione dando priorità agli interventi relativi all'immediato completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione regionale, agli interventi volti alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne la realizzazione di nuove opere, agli interventi suscettibili di autofinanziamento.
2. Il programma regionale di previsione è proposto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale ed è soggetto a verifica annuale.
3. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti nel programma regionale di previsione, i soggetti competenti devono considerare le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
4. Il programma regionale di previsione si compone:
a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi, raggruppati con riferimento all'allegato A e secondo le tipologie di interventi di manutenzione, di adeguamento strutturale, funzionale e normativo di opere esistenti, nonché di nuova realizzazione, tenuto conto delle priorità di cui al comma 1;
b) delle schede relative ad ogni singolo lavoro pubblico inserito, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della Giunta regionale.
5. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi:
a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, i lavori pubblici di interesse regionale finanziati dalla Regione alla cui realizzazione provvedono altri soggetti attuatori e i lavori pubblici, eseguiti dalla Regione, di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al soddisfacimento dei bisogni individuati dagli atti programmatori di cui all'articolo 6, comma 3, o che siano a completamento di lavori già avviati dalla Regione;
b) i programmi di manutenzione di cui all'articolo 18.
5bis. Al programma regionale di previsione è allegato l'elenco degli interventi che si intendono avviare, ma che non hanno ricadute finanziarie nel triennio di riferimento del programma.
(Piano regionale operativo) (22)
1. Ad intervenuta approvazione del programma regionale di previsione, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone l'avvio delle successive fasi di progettazione dei lavori ricompresi nel medesimo.
2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 13, si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici. Qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, adeguatamente motivate, restano salve le speciali procedure di variante di cui ai titoli III e IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il piano regionale operativo con efficacia annuale, sulla base del programma regionale di previsione approvato, previa verifica, da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, della fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi ivi ricompresi.
4. Il piano operativo può essere integrato o modificato nel corso dell'esercizio annuale, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario.
5. Il piano regionale operativo si compone:
a) delle schede di codificazione dei lavori pubblici, redatte sulla base di modelli predisposti dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 e approvati con deliberazione della Giunta regionale, inseriti secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b), aggiornate con l'indicazione dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione, maggiorati di una percentuale convenzionale pari al cinque per cento, nonché dall'indicazione dei titoli abilitativi acquisiti di cui al comma 7 e delle rappresentazioni riepilogative che evidenzino i dati economici desumibili dalle progettazioni definitive;
b) dell'indicazione per ciascun lavoro pubblico dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dell'Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici. Nel piano regionale operativo sono altresì ricompresi i lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato e da attuare attraverso la concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35 ovvero attraverso le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36;
c) dell'elenco dei lavori pubblici inclusi raggruppati secondo le tipologie di cui all'art. 7, comma 4, lett. a).
6.
7. Ai fini dell'acquisizione di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario ed altro, richiesti in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, promuove la formulazione delle occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove, per l'attuazione del lavoro pubblico, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, il coordinatore può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), così come modificato, da ultimo, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.
8. Il dirigente della struttura che promuove o gestisce l'esecuzione dell'opera pubblica promuove altresì la convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della vigente normativa regionale, per accelerare l'acquisizione degli assensi di cui al comma 7, primo periodo, dandone comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. La conferenza di servizi, cui partecipano anche enti privati, si esprime sulla progettazione preliminare o definitiva e si conclude con un verbale di intesa sottoscritto dai rappresentanti degli enti, delle amministrazioni e delle strutture regionali interessati. Qualora un'amministrazione sia assente deve far pervenire le eventuali opposizioni entro i successivi venti giorni dalla data della riunione; in caso contrario si ritiene la stessa consenziente.
9. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel piano operativo regionale a condizione che la progettazione definitiva sia riferita ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro programmato sia stata eseguita la progettazione preliminare.
10. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del piano regionale operativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
(Programmazione dei lavori pubblici degli enti locali) (23)
1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale. Per ogni opera è compilata una scheda tecnica di intervento che deve essere coerente con le indicazioni della relazione previsionale e programmatica.
(Disciplina della valutazione degli interventi)
1. Per ciascun lavoro pubblico realizzato e di importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa, l'ente destinatario finale dell'opera, trascorso il periodo di tempo dall'utilizzo stabilito nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, è tenuto ad eseguire una verifica sul grado di soddisfacimento del bisogno, con specifico riferimento al raggiungimento delle finalità funzionali assunte a presupposto della sua realizzazione.
2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è riportato in una relazione che è trasmessa alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.
3. La relazione è valutata dalla Giunta regionale ai fini della predisposizione dei propri atti pianificatori, con l'obiettivo di correggere, eliminare e superare gli inconvenienti emersi.
CAPO III
CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(Modalità generali di redazione della progettazione)
1. Tutte le progettazioni da eseguirsi in base alla presente legge devono garantire il rispetto dei seguenti principi di carattere generale:
a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite dal soggetto committente in sede di documento preliminare alla progettazione o di capitolato d'oneri (24);
b) rispondenza al contenuto precettivo delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili all'intervento oggetto della progettazione;
c) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici ed alle specifiche tecniche di descrizione;
d) verifica delle implicazioni costruttive delle soluzioni tecniche adottate con riferimento alle tecniche costruttive usuali, anche ai fini della tutela della sicurezza del lavoro;
e) previsione, da parte del documento preliminare alla progettazione e del capitolato d'oneri, dell'elenco degli elaborati progettuali da prodursi in relazione al livello o ai livelli di progettazione interessati, nonché dei termini stabiliti per la consegna (25).
1bis. La progettazione del singolo lavoro pubblico si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva (26).
1ter. Il soggetto che promuove la progettazione, in presenza di particolari tipologie, caratteristiche ed entità dei lavori da progettare, riscontrabili essenzialmente nelle opere di costo inferiore a 300.000 euro ovvero nelle opere urgenti conseguenti a calamità naturali o nelle opere eseguite direttamente dall'Amministrazione a mezzo di cantieri in economia o cantieri di lavoro, definisce, in forma semplificata, contenuti, criteri e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione (27).
1quater. La progettazione, attraverso un insieme di attività tra loro coordinate, traduce nel progetto le esigenze del committente espresse nel documento preliminare alla progettazione che, con approfondimenti tecnici e amministrativi rapportati alla complessità, all'entità e alla tipologia dell'intervento:
a) descrive la situazione iniziale, gli obiettivi da perseguire, nonché le esigenze e i bisogni da soddisfare;
b) definisce le fasi di progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, i livelli di approfondimento richiesti e le eventuali forme semplificate ammesse;
c) indica il livello di complessità dell'intervento e una previsione sommaria dei costi (28).
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute negli art. 12, 13 e 14 sono necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga tali prescrizioni insufficienti, provvede ad integrarle ovvero a modificarle al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Il rispetto dei principi generali fissati nel comma 1, nonché delle specifiche disposizioni contenute negli art. 12, 13 e 14, è verificato ed accertato a cura del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Nelle ipotesi di affidamento della progettazione a soggetti esterni, ai sensi degli art. 19, 20 e 21, l'esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), da parte del coordinatore, costituisce condizione per la liquidazione del saldo dei relativi corrispettivi. In ogni caso tale attestazione costituisce il presupposto per l'approvazione della progettazione stessa per il conseguente avvio dell'eventuale successivo livello di progettazione (29).
4. Nel caso di progettazione esecutiva la polizza assicurativa, richiesta al progettista ai sensi dell'art. 34, comma 7, deve essere mantenuta sino all'accettazione delle opere eseguite. Il coordinatore in caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei lavori per cause non imputabili al progettista deve autorizzare la sospensione della polizza.
4bis. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, oppure riguardi la progettazione di opere di particolare prestigio, che richieda risultati apprezzabili dal punto di vista architettonico, i soggetti che promuovono la progettazione valutano in via prioritaria la possibilità di esperire un concorso di progettazione o un concorso di idee, ovvero, motivatamente, di ricorrere ad altre procedure, comunque improntate a principi di trasparenza, adottabili anche nel caso in cui necessitino requisiti specifici (30).
(Contenuto della progettazione preliminare)
1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate negli atti programmatori di cui all'articolo 6, comma 3. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento e alle condizioni geologiche e geotecniche, da valutarsi in apposite relazioni preliminari. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi di realizzazione su base parametrica, con riferimento a quanto previsto nel documento preliminare alla progettazione. Essa, inoltre, deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie ed individuare gli atti e i procedimenti amministrativi necessari al completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e fornire prime indicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (31).
2. Nella redazione della progettazione preliminare di cui al comma 1, il progettista deve indicare e rispettare le norme legislative e regolamentari applicabili nel ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.
3. La progettazione preliminare deve essere corredata, altresì, di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario nonché con gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione e con quelli derivanti dal piano territoriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanistici; relativamente a questi ultimi vincoli è ammesso che la relazione indichi che la compatibilità dovrà derivare dalla favorevole conclusione di procedimenti derogatori o modificativi di determinate prescrizioni del PTP e/o di strumenti urbanistici. La progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento (32).
4. Il livello di sviluppo della progettazione preliminare deve essere tale da consentire l'avvio delle procedure espropriative e la predisposizione dello studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente (33).
(Contenuto della progettazione definitiva)
1. La progettazione definitiva è eseguita allo scopo di acquisire le definizioni progettuali necessarie all'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo di cui all'art. 8 (34).
2. La progettazione definitiva sviluppa ed integra i contenuti della progettazione preliminare determinandone, in modo compiuto, le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro, accertandone la rispondenza alle condizioni normative, logistiche, geologiche e geotecniche. La progettazione definitiva, inoltre, deve definire le opere necessarie per realizzare un lavoro compiuto funzionalmente secondo prescrizioni prefissate, le loro caratteristiche tipologiche e costruttive, i costi, i tempi di esecuzione delle opere ed il fabbisogno finanziario, col grado di dettaglio stabilito nel capitolato d'oneri.
3. La progettazione definitiva deve in particolare contenere:
a) (35)
b) le planimetrie di inquadramento dell'intervento sotto i profili urbanistico, paesaggistico e logistico-infrastrutturale;
c) il dimensionamento preliminare delle eventuali strutture;
d) la rappresentazione schematica delle opere impiantistiche (36);
e) gli elaborati grafici nella scala prevista dal capitolato d'oneri;
f) le specifiche tecniche dei principali materiali prescelti;
g) i computi metrici estimativi preliminari, redatti nel rispetto delle disposizioni del capitolato d'oneri.
gbis) gli elementi atti a consentire, in sede di progettazione esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente (37).
3bis. La progettazione definitiva è inoltre corredata delle relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, comprensive di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento (38).
4. La progettazione definitiva contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio degli assensi e delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 7, ovvero della conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo articolo 8, comma 7, o della sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'articolo 8, comma 8, ove non già acquisiti nella fase di progettazione preliminare (39).
(Contenuto della progettazione esecutiva) (40)
1. La progettazione esecutiva definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. La progettazione esecutiva deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l'elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.
2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:
a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;
b) siano riscontrati errori od omissioni nelle precedenti fasi di progettazione;
c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all'intervenuto oggetto di progettazione.
3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:
a) gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico-estimativo. Il predetto computo deve contenere l'esatta identificazione delle lavorazioni e deve essere corredato di una tabella riassuntiva ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere, eventualmente oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche, i documenti devono altresì contenere gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;
b) l'elenco dei prezzi unitari elementari e delle opere compiute ovvero la lista delle lavorazioni e forniture, previste in progetto, con riferimento ai computi metrico-estimativi e l'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture;
c) il cronoprogramma dei lavori in cantiere;
d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), e successive modificazioni, ove previsto;
e) il piano di manutenzione delle opere, da redigersi obbligatoriamente in presenza di lavori ad elevata componente impiantistica o tecnologica;
f) una dichiarazione di conformità ai pareri espressi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.
4. Il coordinatore del ciclo, per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui al presente articolo, alla normativa vigente e ai contenuti del documento preliminare alla progettazione. Il coordinatore del ciclo provvede, in concomitanza con l'avvio delle procedure di affidamento del lavoro pubblico, a redigere un programma finanziario coerente con i costi e i tempi di esecuzione delle opere.
5. Qualora il coordinatore del ciclo non disponga della necessaria specifica professionalità, la verifica di cui al comma 4 può essere effettuata da soggetti esterni, individuati con le procedure di cui agli articoli 20 e 21 per l'affidamento di incarichi attinenti all'ingegneria e all'architettura, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla normativa vigente.
6. Per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica di cui al comma 4 deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004 individuati con le procedure di cui al comma 5.
7. Il soggetto esterno affidatario delle verifiche di cui al comma 4 deve essere munito di una polizza indennitaria civile contro i rischi di danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidatagli.
(Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici) (41)
1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata ed accertata dal coordinatore del ciclo, espressamente accettata in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'articolo 18 e dei casi di cui all'articolo 24, commi 2 e 3.
2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica e all'attestazione da parte del coordinatore del ciclo dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:
a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14;
b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3;
c) verifica della disponibilità delle risorse finanziarie;
d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;
e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici alla cui esecuzione, da realizzarsi con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, possa seguire anche la gestione delle opere secondo quanto previsto dall'articolo 35.
4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'articolo 326, comma 3, della l. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo e a misura, ai sensi dell'articolo 329 della l. 2248/1865, all. F. Possono stipularsi interamente a misura i contratti di importo inferiore a 500.000 euro, quelli relativi ad interventi di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni.
5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, si può procedere anche in economia, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 15bis e 15ter. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo e dalle tipologie di lavori indicati nell'articolo 15bis, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso e per l'esecuzione di interventi conseguenti al verificarsi di eventi imprevedibili di natura calamitosa. In tal caso, i lavori dichiarati di somma urgenza sono oggetto di deroga rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o di assenso comunque denominato.
6. Negli appalti di opere e lavori pubblici rispetto ai quali i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, dispongano dei materiali necessari alla loro realizzazione ovvero rispetto ai quali sussista l'esigenza di assicurare, attraverso l'impiego di particolari materiali costruttivi, la loro uniformità o continuità rispetto al preesistente, il bando di gara può prevedere che il soggetto appaltante fornisca direttamente all'appaltatore detti materiali, con detrazione del relativo valore dall'importo a base di gara.
7. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
8. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dai capitolati, generale e speciale, di cui all'articolo 30, anche in pendenza della stipula del contratto nei casi di urgenza.
(Limiti di importo e tipologie di lavori eseguibili in economia) (42)
1. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, sono eseguibili in economia i lavori pubblici di cui al comma 2 di importo non superiore a 300.000 euro.
2. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;
b) interventi di messa in sicurezza;
c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;
e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;
f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), di importo non superiore a 40.000 euro. (43)
(Modalità di esecuzione e procedure di affidamento) (44)
1. I lavori in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) mediante cottimo fiduciario;
c) mediante convenzione, se di importo non superiore a 100.000 euro;
d) mediante lettera d'ordine, se di importo non superiore a 40.000 euro; (45)
e) in forma mista, cioè parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario o convenzione o lettera d'ordine.
2. Per i lavori in economia di importo superiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), nominano un coordinatore del ciclo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ed un direttore dei lavori. (45)
3. Quando si procede in amministrazione diretta, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, organizzano ed eseguono i lavori per mezzo di proprio personale o di personale all'uopo assunto; i medesimi soggetti acquistano i materiali e noleggiano i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
4. I lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese sono eseguiti mediante cottimo fiduciario, convenzione o lettera d'ordine.
5. Il contratto di cottimo fiduciario e gli elaborati ad esso allegati, laddove esistenti, devono indicare:
a) la descrizione dei lavori;
b) i prezzi unitari a misura o a corpo;
c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
d) le modalità di pagamento dei corrispettivi risultanti dalla documentazione contabile;
e) le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il committente di provvedere d'ufficio in danno del cottimista oppure di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia, qualora il medesimo non rispetti gli obblighi assunti.
6. La convenzione deve indicare:
a) la descrizione dei lavori;
b) i corrispettivi della prestazione;
c) le condizioni, le modalità e i tempi di esecuzione dei lavori;
d) le modalità di pagamento e la documentazione da produrre ai fini della liquidazione del corrispettivo;
e) la facoltà del committente di risolvere la convenzione, mediante semplice denuncia, qualora non siano rispettati gli obblighi assunti.
7. La lettera d'ordine deve commissionare i lavori sulla base di apposito preventivo dettagliato dell'esecutore.
8. Nel cottimo fiduciario e nella convenzione, l'affidamento è preceduto da gara informale alla quale sono invitate, rispettivamente, almeno nove e sei persone o imprese in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e ritenute idonee in relazione alla tipologia del lavoro.
9. E' ammesso il ricorso diretto ad una determinata persona o impresa, sotto la responsabilità del funzionario preposto, nei casi di somma urgenza, per la specialità dei lavori ovvero per importi non superiori a 40.000 euro. (45)
10. Per somma urgenza si intendono i casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere, anche mediante l'esecuzione di opere aventi carattere definitivo, all'eliminazione di un pericolo per la pubblica incolumità ovvero al ripristino o al mantenimento di un servizio pubblico essenziale. Il funzionario preposto compila apposito verbale in cui sono indicati i motivi della somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori necessari, disponendone l'immediato avvio. Il competente organo in seno al committente definisce limiti e condizioni di esecuzione, le modalità di finanziamento e di liquidazione della spesa.
11. Qualora la spesa prevista per l'esecuzione dei lavori in economia risulti, in corso d'opera, insufficiente per la loro ultimazione, è ammesso il ricorso diretto al medesimo esecutore per i lavori necessari al completamento dell'intervento, a condizione che gli stessi lavori non superino il 20 per cento dell'importo contrattuale originario e che lo specifico stanziamento di bilancio presenti la necessaria disponibilità.
12. L'affidamento dei lavori può avvenire con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 25, comma 1. In caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, il committente può stabilire nella lettera di invito alla gara informale se procedere all'esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 25, comma 7.
13. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le ulteriori modalità concernenti l'esecuzione in economia dei lavori, al fine di garantire, in ogni fase della procedura, la trasparenza, l'imparzialità, l'omogeneità e l'economicità dell'azione amministrativa.
(Direzione dei lavori)
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad individuare le risorse specialistiche necessarie ad espletare la funzione di direzione dei lavori e costituenti l'Ufficio di direzione lavori. Fra tali risorse deve essere identificato il direttore dei lavori inteso come persona fisica, nonché gli eventuali assistenti.
2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, non possano espletare la funzione di direzione dei lavori per carenza o indisponibilità, anche temporanea, delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata al progettista incaricato ovvero ad altri soggetti scelti con le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21 (46).
3. La direzione lavori di cui ai commi 1 e 2 deve esercitare una completa e dettagliata azione di controllo nei confronti dell'appaltatore per garantire il rigoroso rispetto del contenuto contrattuale. In particolare la direzione lavori non può introdurre modificazioni dei tempi di esecuzione delle opere né del loro contenuto tecnico, se non per urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose e salvo ratifica del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.
4. Il capitolato d'oneri di cui all'art. 29, nel caso di ricorso a risorse esterne, ovvero, nel caso di ricorso a risorse interne, l'ordine di servizio relativo all'incarico, disciplinano i compiti di dettaglio della direzione lavori con particolare riferimento alle modalità di formulazione delle proposte di atti o provvedimenti comportanti variazioni dei tempi o dei costi previsti dal contratto, agli obblighi di informazione sull'esecuzione del contratto, alla verifica ed alla certificazione degli stati di avanzamento lavori ai fini del saldo dei relativi acconti, alla partecipazione alle operazioni di collaudo.
5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione dei lavori devono munirsi di una polizza assicurativa che garantisca i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, contro i danni derivanti da eventuali negligenze, errori o ritardi nell'attività di direzione dei lavori. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale rispondente ai requisiti indicati nel capitolato d'oneri o nel contratto. Qualora i tecnici incaricati siano interni al soggetto appaltante, il costo della polizza è a totale carico del soggetto appaltante medesimo (47).
5bis. In relazione alla tipologia e alla complessità dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono nominare, con funzioni di supporto al direttore dei lavori, uno o più direttori delle lavorazioni specialistiche individuati prioritariamente nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti all'esterno ed in possesso delle specializzazioni professionali necessarie. I soggetti nominati ai sensi del presente comma verificano la regolare esecuzione delle lavorazioni specialistiche con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche; dell'attività affidata essi rispondono in via diretta al soggetto appaltante (48).
(Collaudi ed accettazione delle opere)
1. Le operazioni di collaudo finale amministrativo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici oggetto della presente legge e sono finalizzate ad accertare la stabilità, la corretta funzionalità tecnica, nonché la conformità alle norme vigenti ed alle specifiche tecniche stabilite nel contratto del lavoro pubblico eseguito (49).
2. Le operazioni di collaudo devono essere avviate entro tre mesi dalla data di attestazione dell'ultimazione dei lavori. Tale attestazione dev'essere contenuta in una relazione dettagliata, che è trasmessa dal direttore dei lavori al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, entro dieci giorni, corredata dei certificati delle prove eseguite in cantiere dall'appaltatore, nonché delle tavole grafiche riportanti le opere come eseguite, e di una dichiarazione di esecuzione dei lavori in conformità con quanto previsto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.
3. Le operazioni di collaudo di cui al comma 1 devono compiersi entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e si concludono con il collaudo amministrativo (50).
4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, su motivata proposta del coordinatore del ciclo, possono prevedere nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, in considerazione della particolare localizzazione dell'opera, termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo, laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo per l'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi, decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. Il certificato di collaudo deve essere approvato dall'organo competente del soggetto appaltante nei due mesi successivi alla predetta data (51).
5. Per i lavori pubblici di importo netto contrattuale finale inferiore a 400.000 euro, IVA esclusa, il collaudo amministrativo di cui al comma 3 è sostituito dal certificato di regolare esecuzione al cui rilascio provvede direttamente il coordinatore del ciclo; è in ogni caso consentito, qualora ritenuto indispensabile dal coordinatore del ciclo, il ricorso alle operazioni di collaudo di cui al comma 1. La sostituzione è ammessa di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale o dell'organo competente nel caso degli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, per i lavori di importo compreso fra 400.000 euro e 1.500.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della normativa vigente. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla redazione dello stato finale e, in ogni caso, non oltre cinque mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed approvato nei due mesi successivi a tale data. (52).
6. I termini di cui ai commi 2, 3 e 5 sono interrotti qualora il collaudatore o il coordinatore del ciclo contesti l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità. Gli oneri derivanti da errori di progettazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai sensi dell'art. 32, comma 7. Si applica, in ogni caso, il comma 10 dell'art. 28 della l. 109/1994 (53).
7. Il collaudo con esito positivo delle opere strutturali ne determina l'accettazione, con i conseguenti effetti di cui all'art. 1669 del codice civile. Il collaudo con esito positivo delle altre opere civili, nonché della componente impiantistica, determina, laddove previsto dal contratto d'appalto, l'avvio del periodo di garanzia. Il trascorrere di quest'ultimo periodo, senza la contestazione di inconvenienti, determina l'accettazione delle opere. L'accettazione è in ogni caso subordinata all'esito positivo del collaudo amministrativo di cui al comma 3.
7bis. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, tenuto conto dell'entità e della tipologia del lavoro, indicano nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, se intendono subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di specifica garanzia fideiussoria; detta garanzia non può essere richiesta se non espressamente prevista nel capitolato speciale (54).
8. Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento di condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori ovvero all'insorgere di contestazioni relative ad aspetti tecnici che possono influire in modo rilevante sull'esecuzione dei lavori. In ogni caso, il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi (55):
a) risoluzione, rescissione o recesso del contratto e, comunque, prima del subentro di un nuovo appaltatore;
b) utilizzo parziale dell'opera;
c) necessità costruttiva individuata dal direttore dei lavori;
d) richiesta dell'appaltatore, laddove sia contrattualmente prevista una consegna a lotti funzionali, ai sensi dell'art. 8, comma 10;
e) in tutte le altre ipotesi previste dal contratto d'appalto;
f) ogni qualvolta sia ritenuto indispensabile, per particolari ragioni tecniche, dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.
9. Nei casi di collaudo in corso d'opera di cui al comma 8, lett. b) e d), l'esito positivo dello stesso collaudo consente l'accettazione delle opere collaudate secondo le modalità di cui al comma 7 e con gli ulteriori effetti stabiliti dall'art. 34. Nei casi di cui al comma 8, lett. a), c), e) e f), il collaudo in corso d'opera non produce gli effetti di accettazione delle opere, per i quali si procede secondo il regime ordinario del presente articolo.
10. I risultati del collaudo sono trasmessi dal collaudatore al coordinatore, al direttore dei lavori, all'appaltatore ed al progettista. L'appaltatore deve sottoscriverli nel termine perentorio di dieci giorni. All'atto della firma, quest'ultimo può aggiungere le riserve che crede nel proprio interesse, rispetto alle operazioni di collaudo, secondo le modalità stabilite dal capitolato generale. Resta fermo che, se l'appaltatore non sottoscrive i risultati del collaudo nel predetto termine di dieci giorni ovvero li sottoscrive senza accompagnarli con riserve, le risultanze dei collaudi medesimi si considerano definitivamente accettate. La pronuncia del collaudatore sulle riserve dell'appaltatore è regolata dal predetto capitolato generale.
11. I collaudatori devono aver svolto una comprovata attività professionale nella specifica materia oggetto di collaudo. Essi devono comunque risultare iscritti nei rispettivi albi professionali.
12. Per le operazioni di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, deve essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dai predetti soggetti nell'ambito delle proprie strutture ovvero scelti all'esterno (56).
13. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere in corso rapporti di lavoro o di consulenza con i soggetti che hanno progettato o eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo, anche indiretto, sul ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.
14. La Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, approva con propria deliberazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 2. L'elenco è tenuto ed aggiornato a cura del servizio competente dell'Assessorato dei lavori pubblici (57).
15. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti di cui al comma 14 devono presentare alla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, i documenti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 14. Nel caso di affidamento di incarichi di collaudo a soggetti non iscritti nell'elenco regionale, i predetti documenti sono acquisiti preliminarmente all'affidamento dell'incarico ai fini della verifica dei requisiti (58).
16. La deliberazione di cui al comma 14 prevede altresì le categorie di lavori pubblici per le quali i tecnici di cui al comma 14 possono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale dei collaudatori in base alla specializzazione derivante dal titolo di studio e dall'esperienza professionale documentata.
17. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'elenco sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata a norma del comma 15, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentita una commissione tecnica composta da sei esperti nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli ordini professionali (59).
18. Non possono in ogni caso essere iscritti all'elenco i soggetti:
a) titolari, amministratori o dipendenti di imprese esercenti appalti pubblici di lavori (60):
b) interdetti dai pubblici uffici;
c) sospesi dall'albo dell'ordine professionale;
d) colpiti da condanna penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dai titoli I, II, V, VI e VII del libro secondo del codice penale;
e) che rivestono la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile.
19. Avverso il decreto di reiezione della domanda è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).
20. Sono cancellati dall'elenco i collaudatori nei confronti dei quali si accertino:
a) una delle condizioni previste dal comma 18;
b) grave negligenza, notevoli irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento del collaudo;
c) falsità delle dichiarazioni;
d) la cancellazione dal rispettivo albo professionale.
21. La cancellazione dall'elenco è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale; avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del d.p.r. 1199/1971.
22. Nel caso previsto dal comma 20, lett. d), si procede alla cancellazione d'ufficio.
(Disciplina della manutenzione delle opere pubbliche)
1. La Regione, con la presente legge, promuove ed attua la prevenzione del degrado delle opere pubbliche di interesse regionale, nonché la salvaguardia del territorio regionale ed il mantenimento dei valori patrimoniali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, secondo specifici programmi di manutenzione (61).
2. Tutte le opere pubbliche, di cui all'art. 3 e di cui all'allegato A, devono essere sottoposte a manutenzione programmata. A tal fine, tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a redigere i programmi di manutenzione di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Gli stessi soggetti devono altresì istituire, con i propri rispettivi atti, appositi registri delle manutenzioni, corredati di schede tecniche relative ai diversi componenti, di un elenco delle verifiche periodiche eseguite, delle sostituzioni o rifacimenti effettuati con le specifiche tecniche relative, nonché di analisi periodiche sullo stato di fatto con un intervallo non inferiore al biennio. Tali analisi si concludono con una relazione che identifica le proposte di intervento necessarie al mantenimento o al ripristino del corretto stato d'uso (62).
3. Gli atti di cui al comma 2 devono disciplinare le modalità con cui viene assicurata la programmazione delle attività di manutenzione nel caso di affidamento in appalto a risorse esterne, fermo restando il mantenimento di compiti di sorveglianza in capo alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli altri enti aggiudicatori o realizzatori (63).
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono affidare lo svolgimento dell'intera attività di manutenzione, anche per singole opere o beni o categorie di essi, ad un unico soggetto scelto, tra quelli di cui all'articolo 28, con pubblica gara indetta per l'aggiudicazione del relativo contratto per un periodo da uno a cinque anni (64).
5. Qualora gli interventi di manutenzione di cui al presente articolo comportino sostituzione o ripristino di elementi edilizi, essi devono essere eseguiti sulla base di documenti progettuali che permettano di identificare lo stato di fatto, le aree di intervento, le finalità degli interventi e la valutazione dei loro effetti sullo stato delle opere, le quantità da eseguire, nonché le specifiche dei materiali da utilizzare privilegiando quelli locali. Gli atti regolamentari di cui al comma 2, nonché i singoli capitolati, prevedono in quali casi si rendano necessarie operazioni di collaudo.
6. I costi annui sostenuti per le manutenzioni, con riferimento a ciascuna opera pubblica, devono essere trasmessi alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.
CAPO IV
MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTINENTI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(Scelta del contraente per i servizi attinenti alla ingegneria ed architettura)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori, di cui all'art. 3, devono fissare le modalità di redazione delle progettazioni nel rispetto delle prescrizioni contenute negli art. 11, 12, 13 e 14. Tali modalità sono altresì specificate nel capitolato d'oneri, di cui all'art. 29, che dev'essere sottoscritto, per accettazione, dal prestatore del servizio preliminarmente all'avvio delle prestazioni stesse.
1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi di cui all'allegato 1A della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, denominati servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, comprendenti altresì le prestazioni attinenti alla relazione geologica, alla direzione dei lavori di cui all'articolo 16, al coordinamento in materia di sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e agli studi di impatto ambientale relativi ai lavori pubblici (65).
2. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile all'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente articolo, è computato il valore complessivo stimato delle prestazioni di progettazione e di quelle indicate nel comma 1bis, con esclusione di quelle affidate da altro soggetto appaltante ovvero svolte dai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b). Quando il valore cumulato delle predette prestazioni è di importo equivalente o superiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 per l'aggiudicazione di ciascuna prestazione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono tuttavia derogare a tale applicazione per singole prestazioni attinenti ad un unico servizio il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore a 80.000 euro, purché il valore cumulato di tali prestazioni non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutte le prestazioni (66).
3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini in situ o in laboratorio, quali perforazioni e sondaggi, prelievo di campioni, prove in situ, prove in laboratorio, prospezioni geofisiche e altre similari, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche e geotecniche, e per la mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi (67).
4. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, nonché i relativi piani di sicurezza e di coordinamento, di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, sono redatti:
a) dagli uffici tecnici delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori;
b) dagli organismi tecnici di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici per legge possono avvalersi;
c) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni ed integrazioni;
d) dalle società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice civile, ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;
e) dalle società di ingegneria costituite nelle forme di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;
f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lettere c), d), ed e), i quali, prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; (68)(69)
fbis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera d), e di società di ingegneria di cui alla lettera e), anche in forma mista, come disciplinati dalla normativa statale vigente (70).
4bis. (71)
4ter. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso può essere affidata ai soggetti di cui al comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), in caso di indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e specialistiche da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto oppure in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle predette cause di impedimento è attestata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento al quale appartiene la struttura dirigenziale preposta all'affidamento dell'incarico e, per gli altri soggetti appaltanti, dal legale rappresentante (72).
5. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, l'attività di ingegneria o di architettura deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre in sede di offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'art. 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/50/CEE, per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea (73).
6. Gli affidatari degli appalti di servizi di cui al presente articolo non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, come integrato dal comma 7 (74).
7. Ai fini di cui al comma 6, costituisce controllo e collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali dall'art. 2359 del codice civile, anche se tali rapporti intercorrano, congiuntamente con altri soggetti, tramite società, direttamente o indirettamente controllate, o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'art. 2359, comma terzo, del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario e organizzativo che determinino anche una sola delle seguenti attività:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese al fine di acquisire appalti di opere, di forniture o di servizi o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese;
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario.
7bis. I divieti di cui al comma 6 sono altresì estesi ai soggetti che intrattengano rapporti professionali di natura subordinata o parasubordinata con gli affidatari degli appalti di servizi di cui al presente articolo (75).
8. Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono essere firmate dal progettista inteso come persona fisica. Se i progettisti sono più di uno, ciascuno di essi sottoscrive la parte di progettazione da lui eseguita e per la quale assume specifica e diretta responsabilità. L'intera progettazione è comunque sempre sottoscritta dalla persona incaricata ai sensi del comma 5 dell'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche (76).
9. L'affidamento della progettazione esecutiva è sempre subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della dichiarazione di una compagnia di assicurazione relativa alla disponibilità al rilascio della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 7.
10. Il computo del corrispettivo, nonché la determinazione dei ribassi consentiti ai fini dell'affidamento degli appalti di servizi di cui al presente articolo deve avvenire in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale.
11. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una commissione composta da dodici membri da scegliersi in modo paritetico tra funzionari delle amministrazioni di cui all'art. 3, comma 2, e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e collegi professionali, al fine di proporre il contenuto dei bandi-tipo di cui all'art. 20, comma 6, nonché del capitolato d'oneri tipo di cui all'art. 29. Nello stesso modo possono essere suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 25, comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). La Commissione provvede altresì ad esprimere, preliminarmente alle definitive deliberazioni della Giunta regionale, parere sulle proposte formulate dagli ordini professionali (77).
12. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21. In caso di somma urgenza, l'affidamento è disposto dal dirigente competente a trattativa privata (78).
(Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria)
1. L'affidamento di incarichi professionali di cui all'art. 19, comma 1bis (79), avviene sulla base dei principi stabiliti nella presente legge. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a pubblicare, all'inizio di ogni esercizio finanziario, nel Bollettino ufficiale della Regione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, anche per estratto, su almeno un quotidiano a carattere nazionale ed un quotidiano avente specifica diffusione regionale, l'avviso indicativo degli appalti di servizi di ingegneria e di architettura da aggiudicare nell'arco dei dodici mesi, quando l'importo complessivo presunto sia pari o superiore a 750.000 euro, IVA esclusa.
2. Per l'affidamento degli appalti di servizi, di importo equivalente o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995, facendo ricorso:
a) alla procedura negoziata in tutti i casi previsti e consentiti dalle vigenti normative comunitarie e statali, nonché quando la natura dei servizi non consenta la fissazione preliminare globale di un prezzo, ovvero qualora l'esperimento di una procedura di gara abbia prodotto soltanto offerte irregolari, incomplete o inaccettabili, purché le condizioni iniziali dell'appalto non vengano modificate;
b) al concorso di progettazione, qualora si renda necessaria l'acquisizione della progettazione preliminare per la soluzione di problemi in cui l'aspetto ideativo, creativo e concettuale è predominante, ovvero, in via prioritaria, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico;
c) alla procedura ristretta, cioè alla licitazione privata, per gli appalti di servizi dove sia ritenuta necessaria, a giudizio del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, una fase di prequalifica per selezionare i candidati da invitare;
d) alla procedura aperta, cioè al pubblico incanto, in tutti gli altri casi. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura accelerata come previsto dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995, in caso di urgenza, cioè di una situazione determinata da avvenimenti imprevisti o imprevedibili, ovvero quando abbiano provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 (80).
3. In particolare, la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi deve essere accertata sulla base dei requisiti previsti dai bandi-tipo di cui al comma 6, e, nelle more della loro approvazione, dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995. In ogni caso, deve essere acquisita la dimostrazione di aver svolto prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando. Nel caso di prestazioni multidisciplinari, l'accertamento delle referenze avviene in relazione a ciascuna componente della prestazione e tenuto conto della tipologia e del valore economico della componente medesima. Tali componenti devono essere espressamente indicate per tipologia ed importo nel bando (81).
4. Gli appalti di cui al comma 2 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'obbligo dell'indicazione nel bando o nella lettera di invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'ordine di importanza di tali parametri deve essere approvato dal soggetto appaltante contestualmente all'indizione della gara e basarsi:
a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali, nell'ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma 2, lettera b);
b) sull'economicità dell'opera, fermo restando la qualità progettuale, nell'ipotesi di ricorso alla procedura di cui al comma 2, lettera b);
c) sulla capacità progettuale del prestatore del servizio;
d) sull'approccio metodologico e conoscitivo all'oggetto del servizio;
e) sulla riduzione percentuale indicata nell'offerta economica;
f) su altri elementi tecnici di valutazione indicati nel bando (82).
5. Qualora, nel rispetto delle vigenti leggi tariffarie, le amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere all'affidamento di appalti di servizi mediante il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, sono tenute a verificare l'anormalità delle offerte (83).
6. La Giunta regionale approva i bandi-tipo predisposti dalla commissione di cui all'articolo 19, comma 11, da utilizzare per gli appalti di servizi di cui al comma 2; nelle more dell'approvazione, si utilizzano gli schemi allegati al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67 (Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto pubbliche). I bandi relativi ai pubblici concorsi di progettazione di cui al comma 2, lettera b), devono riportare l'ammontare del premio che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, intendono riconoscere al vincitore per acquisire la proprietà della progettazione vincente e devono precisare se al vincitore medesimo sono direttamente affidati, ove in possesso dei requisiti indicati nel bando, i successivi livelli di progettazione. Lo stesso bando deve indicare altresì la somma da attribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli dalla commissione giudicatrice a titolo di rimborso spese, in misura comunque non inferiore al 50 per cento del premio fissato in favore del vincitore (84).
(Affidamento di incarichi professionali per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria)
1. Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori individuano, nell'avviso di cui al comma 2, ovvero nel bando o in un atto regolamentare emanato anteriormente all'atto di affidamento, i requisiti minimi di esperienza professionale, desumibili dal curriculum, richiesti in considerazione della complessità e del valore economico dell'oggetto dell'incarico. Allo stesso modo, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, individuano gli elementi preferenziali oggetto di valutazione, nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento dei candidati. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori che affidano servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per un ammontare annuo pari o superiore a 750.000 euro, adottano, inoltre, criteri di rotazione (85).
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori assicurano la necessaria pubblicità tramite l'affissione in apposita bacheca per cinque giorni lavorativi e consecutivi, degli avvisi che riportano le indicazioni necessarie per l'individuazione degli appalti di servizi di cui al comma 1.
3. (86)
3bis. Per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura il cui importo è pari od inferiore al 20 per cento della soglia comunitaria, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), previa pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. (87).
(Affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 euro con procedura negoziata) (88)
1. Nei casi indicati negli atti a contenuto generale di cui al comma 4 e, comunque, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente, per gli affidamenti di servizi di ingegneria o di architettura il cui importo è inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 4, lettere c), d), e), f) e fbis), affidando il relativo incarico mediante invito a presentare offerta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tale numero.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli incarichi sono affidati al concorrente che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.
3. Per gli affidamenti dei servizi di ingegneria o di architettura il cui importo non sia superiore a 40.000 euro, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente e negli altri casi indicati negli atti di cui al comma 4, i relativi incarichi possono essere affidati direttamente, assicurando la non ripetitività dell'affidamento.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono stabilire con atti a contenuto generale, oltre ai casi in cui gli incarichi possono essere affidati con le modalità di cui ai commi 1 e 3, i requisiti e le modalità di partecipazione, i criteri di selezione dei concorrenti e le modalità di affidamento, in relazione all'oggetto e alla tipologia dei servizi da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
(Qualificazione) (89)
1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della normativa statale vigente.
2. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 75.000 euro, la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente è conseguita con l'iscrizione nel registro delle imprese
(Qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori esclusi) (90)
(Cause di esclusione) (91)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale oppure è stato pronunciato decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita, gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso, il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e degli articoli 445, comma 2, e 460, comma 5, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quelli previsti a favore dei lavoratori dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, ivi compresi gli obblighi nei confronti delle casse edili;
f) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) che, nell'esercizio della propria attività professionale, durante il triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, hanno operato con grave negligenza o malafede, ovvero hanno commesso un grave errore nell'esecuzione di lavori affidati dal soggetto che bandisce la gara;
h) che non sono in regola, sulla base di accertamenti definitivi, con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;
i) che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, con decorrenza dell'effetto sanzionatorio dalla data di inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), della comunicazione del soggetto appaltante all'Osservatorio dei lavori pubblici;
j) che versino in una delle altre cause di esclusione previste da discipline di settore.
(Procedure di aggiudicazione, forme di pubblicità e termini) (92)
1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale sono affidati mediante procedura aperta, cioè con asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dal soggetto appaltante possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, ove il soggetto appaltante consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse le condizioni del contratto, è consentito nelle sole ipotesi previste dall'articolo 27.
2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso in seguito a motivata decisione dei soggetti appaltanti, sentito il dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche ovvero per la realizzazione di opere la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di una progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 12, e di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescritte condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.
3. Nelle ipotesi di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria o la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 per cento del valore dell'opera e nelle ipotesi di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici, l'affidamento degli appalti può avvenire anche sulla base della progettazione definitiva. In tal caso, la redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14 avviene a cura dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo per la verifica di cui all'articolo 14, comma 4. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il capitolato speciale di cui all'articolo 30, comma 3, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica della rispondenza della progettazione esecutiva ai precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro correzione a cura e spese dell'appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione di cui all'articolo 34, comma 1, in caso di persistenza negli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, ad esclusione di quelli di importo inferiore a 500.000 euro, di quelli relativi a lavori di manutenzione, alle opere in sotterraneo e alle opere di consolidamento dei terreni, devono essere in ogni caso stipulati a corpo, ai sensi dell'articolo 326 della l. 2248/1865, all. F.
4. Gli appalti di cui al comma 2 sono affidati mediante procedura ristretta e quelli di cui al comma 3 mediante procedura aperta o ristretta.
5. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, in deroga alla normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura ristretta o di gara informale che precede la procedura negoziata, prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto appaltante, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento mediante procedura negoziata.
6. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia comunitaria, i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, i bandi di gara sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet della Regione e, per estratto, su due quotidiani nazionali aventi diffusione nel territorio regionale. Quando l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000 euro, la pubblicazione del bando può essere effettuata soltanto nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo del soggetto appaltante. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, le forme di pubblicità sono quelle previste dalla normativa statale vigente.
7. I termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, per la trasmissione alle imprese richiedenti dei capitolati d'oneri e dei documenti complementari e per la comunicazione delle informazioni complementari sui contenuti degli stessi sono stabiliti in conformità alla normativa statale vigente.
(Criteri di aggiudicazione) (93)
1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici può avvenire:
a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Per l'identificazione del prezzo più basso l'offerta è formulata:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante l'indicazione di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante l'indicazione del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara;
c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lettera a), per la parte a misura, e l'indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le modalità di cui alla lettera b), per la parte a corpo, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo e a misura posto a base di gara.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prende in considerazione tutti od alcuni dei seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
c) le eventuali migliorie apportate dal concorrente al progetto posto a base di gara;
d) il tempo di esecuzione dei lavori;
e) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
f) l'assunzione della manutenzione;
g) ulteriori elementi in base al tipo di lavoro da realizzare indicati nel bando di gara.
4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Nei casi di cui al comma 3, il bando o gli atti di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al medesimo comma, le modalità di attribuzione del punteggio relativo a ciascun elemento di giudizio e la formula numerica con la quale individuare l'offerta più vantaggiosa. Nei medesimi casi, la valutazione tecnica delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall'organo competente, secondo criteri di imparzialità e competenza.
6. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, devono valutare l'anomalia delle offerte ai sensi della normativa statale vigente. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, di giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni ed indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi e all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica in contraddittorio.
7. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, stabiliscono nel bando di gara o nella lettera di invito se procedere alla valutazione dell'anomalia delle offerte ai sensi del comma 6 ovvero all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso superiore alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte, con esclusione del 10 per cento arrotondato all'unità superiore tanto delle offerte di maggior ribasso quanto di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, con aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta più si avvicina, per eccesso, al valore numerico ottenuto mediando la predetta media aritmetica incrementata con il numero estratto a sorte dall'autorità che presiede la gara tra i nove numeri, equidistanti tra di loro, ricompresi tra i valori numerici dell'offerta di minor ribasso ammessa e quella di maggior ribasso immediatamente inferiore alla media aritmetica incrementata, questi esclusi. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, ferma restando la facoltà del soggetto appaltante di richiedere appropriate giustificazioni qualora ravvisi elementi di anomalia.
8. Nei casi di aggiudicazione di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, devono valutare l'anomalia dell'offerta quando l'entità del prezzo offerto appaia anormalmente bassa rispetto alla qualità e tipologia delle prestazioni offerte; in tal caso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, richiedono per iscritto al concorrente di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, le precisazioni e gli elementi giustificativi ritenuti pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.
9. Nelle procedure aperte e ristrette, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso, l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dal soggetto appaltante provvedono, nel verbale di gara, all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario; il soggetto appaltante è vincolato solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo.
10. L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per il recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Qualora uno o ambedue i concorrenti non forniscano la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all'esclusione dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le condizioni, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'autorità giudiziaria. In ogni caso, l'accertata mancanza alla data della gara dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del concorrente.
11. Nei venti giorni successivi alla comunicazione del soggetto appaltante circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, il soggetto appaltante incamera la cauzione provvisoria e ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.
12. La sottoscrizione del contratto deve avvenire non oltre sessanta giorni dalla consegna, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione di cui al comma 11. Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nei suddetti termini, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previo atto notificato al soggetto appaltante. In tal caso, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per addivenire alla stipulazione del contratto, oltre alla restituzione della cauzione provvisoria, con esclusione di ogni altro compenso o indennizzo.
13. Sono parte integrante del contratto, anche se allo stesso non materialmente allegati o successivi alla sua stipulazione, i seguenti documenti:
a) il capitolato speciale d'appalto;
b) l'elenco dei prezzi unitari;
c) gli elaborati grafici progettuali;
d) il cronoprogramma dei lavori;
e) i piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente;
f) la dichiarazione relativa ai subappalti;
g) ulteriori elaborati individuati dal coordinatore del ciclo.
(Procedura ristretta) (94)
1. Alle procedure ristrette indette per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 1.200.000 euro sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara.
2. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 1.200.000 euro, il bando di gara fissa il numero minimo e quello massimo di candidati che si intendono invitare i quali non possono essere inferiori, rispettivamente, a cinque e a ventuno. Qualora il numero dei candidati qualificati sia superiore al massimo fissato dal bando di gara, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per un terzo mediante sorteggio pubblico, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei concorrenti, e per i restanti due terzi sulla base dei seguenti criteri:
a) migliore idoneità economico-finanziaria, determinata in base al valore della cifra d'affari in lavori, realizzata dal concorrente nel quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando di gara;
b) migliore idoneità tipologica, determinata in base al valore della classifica di iscrizione SOA, posseduta dal concorrente nella categoria indicata dal bando come prevalente alla data di pubblicazione del bando;
[c) migliore idoneità di localizzazione, determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'incidenza percentuale sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero, ove non tenuti all'obbligo della predetta iscrizione, presso la sede regionale dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara.](95)
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria in applicazione dei criteri di cui al comma 2. In caso di parità di punteggio, il soggetto appaltante colloca in posizione sovraordinata nella graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 2, lettera c); in caso di parità del punteggio ottenuto anche sulla base del criterio da ultimo citato, colloca in posizione sovraordinata il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio di cui al comma 2, lettera b); infine, in caso di parità di punteggio anche in relazione al criterio da ultimo citato, procede alla scelta mediante sorteggio.
4. In ipotesi di partecipazione di associazioni temporanee di concorrenti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), e di consorzi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), il valore di cui al comma 2, lettera a), è costituito dalla sommatoria dei valori propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio; il valore della classifica di cui al comma 2, lettera b), è pari alla sommatoria dei livelli di importo delle classifiche di iscrizione SOA possedute nella categoria prevalente da ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio; il valore di cui al comma 2, lettera c), è costituito dalla media aritmetica dei valori propri di ciascuno dei componenti il raggruppamento o consorzio.
5. Non si fa luogo alla procedura ristretta qualora il numero dei candidati sia inferiore a tre, nell'ipotesi di cui al comma 1, ovvero sia inferiore al numero minimo fissato nel bando, nell'ipotesi di cui al comma 2. In tal caso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, bandiscono una nuova gara mediante procedura aperta, anche modificando le relative condizioni ed aggiudicano comunque l'appalto all'esito della seconda procedura.
(Procedura negoziata) (96)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi e secondo le procedure previste dalla normativa statale vigente.
2. La procedura negoziata è inoltre ammessa per i lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro possono essere affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, a cura del coordinatore del ciclo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con invito contenente gli elementi della prestazione richiesta. L'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di bando.
(Soggetti ammessi alle gare) (97)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato);
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi dei concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), nonché gli altri soggetti previsti dalla normativa comunitaria e statale vigente.
2. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359, primo comma, del codice civile.
3. Il bando di gara indica l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, la categoria generale o specializzata prevalente e tutte le ulteriori categorie di lavorazioni, con i relativi importi, eseguibili in forma sostanzialmente autonoma e di ammontare superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore a 150.000 euro che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili, affidabili a cottimo o scorporabili. Il capitolato speciale d'appalto individua le categorie di appartenenza di tutte le lavorazioni omogenee di importo superiore a 25.000 euro, che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo.
4. L'impresa singola è ammessa alla gara qualora sia in possesso di attestazione in corso di validità dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, ovvero nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i relativi importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili, non posseduti dall'impresa, sono conseguibili con l'eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto al comma 16.
5. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori dei soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera e all'organico medio annuo sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.
6. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio di cui al comma 1, lettera c), e delle imprese consorziate i cui titolari, rappresentanti e direttori tecnici siano presenti nell'organo amministrativo del consorzio. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
7. I consorzi di cui al comma 1, lettera c), hanno facoltà di eseguire i lavori in proprio ovvero tramite affidamento alle imprese ad essi consorziate, indicate in sede di gara, in possesso dei prescritti requisiti generali di partecipazione. Tale affidamento non costituisce subappalto. Resta ferma la responsabilità solidale dei consorzi.
8. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, di cui al comma 1, lettera d), ovvero di consorzi di concorrenti di cui alle lettere b) ed e), l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro pubblico. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui al comma 1, lettere d) ed e), ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di cui al comma 1, lettere b) e c), non possono avvalersi dell'affidamento in subappalto in favore dei propri consorziati e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
9. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, la responsabilità del consorzio e delle cooperative ad esso consorziate e le forme di partecipazione alla gara sono disciplinate dalla normativa statale vigente.
10. Le associazioni temporanee di concorrenti possono essere strutturate:
a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;
b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;
c) in forma combinata o mista, ove sia possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme di cui alle lettere a) e b).
11. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi debbono essere posseduti nel modo seguente:
a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera a), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti con riferimento:
1) alla sola categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori;
2) sia alla categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente sia alla totalità delle opere scorporabili per i relativi importi;
3) sia alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione orizzontale non è specificamente qualificata e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento della predetta somma sia ai singoli importi delle categorie scorporabili per le quali l'associazione è specificamente qualificata;
b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera b), dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente;
c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 10, lettera c), dalla mandataria e dalla o dalle mandanti assuntrici delle lavorazioni della categoria prevalente con riferimento alla medesima categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente oppure della somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione mista non è specificamente qualificata, dalla o dalle mandanti assuntrici di lavorazioni delle categorie scorporabili con riferimento alle medesime categorie scorporabili e per i corrispondenti importi.
12. Nelle associazioni temporanee di cui al comma 10, ciascuna opera scorporabile deve essere assunta ed eseguita per intero da un'unica impresa, salvo il caso in cui il bando di gara individui interi sistemi o subsistemi di impianti ciascuno assumibile ed eseguibile, nella sua interezza, dalla mandataria o da un'unica impresa mandante in possesso della relativa qualificazione.
13. Le associazioni temporanee di cui al comma 10 devono, in ogni caso, possedere il 100 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando di gara.
14. La responsabilità solidale nei casi di cui al comma 8 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale per l'esecuzione di lavori omogenei ovvero, nell'ambito della forma di cui al comma 10, lettera c), per l'esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili nell'ambito delle forme di cui al comma 10, lettere b) e c), la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o capogruppo.
15. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui agli articoli 26 e 27, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti in forma singola individuati ai sensi del precedente periodo possono, nelle procedure ristrette, presentare offerta anche in qualità di mandatari di raggruppamento ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
16. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea verticale oppure combinata o mista, salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola.
17. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla gara previsti, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), gli ulteriori requisiti oggettivi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria possono essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di forme verticali o combinate o miste, i requisiti devono essere connessi all'esecuzione delle singole tipologie dei lavori.
18. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle associazioni temporanee e ai consorzi di cui al comma 1, lettere d) ed e), non può essere superiore alla rispettiva capacità esecutiva accertata nella fase concorsuale. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria prescritti per la partecipazione alla gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che:
a) i lavori da queste eseguiti non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori;
b) l'ammontare complessivo delle qualificazioni comunque possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori ad essa affidati;
c) le opere appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria da queste eseguite non eccedano l'importo della qualificazione posseduta ovvero, in assenza di specifica qualificazione, non eccedano l'importo per la cui assunzione è richiesta l'attestazione SOA con classifica I;
d) le lavorazioni da queste eseguite non riguardino le opere di cui all'articolo 13, comma 7, della l. 109/1994.
CAPO V
CONTENUTO DEI CONTRATTI RELATIVI AL CICLO DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(Capitolati d'oneri per i servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura)
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, gli schemi-tipo di capitolato d'oneri, predisposti dalla commissione di cui all'art. 19, comma 11, per ciascuna tipologia dei servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura previsti nel ciclo di realizzazione dei lavori pubblici. In assenza della proposta, la Giunta regionale individua gli esperti ai quali affidare la redazione degli schemi-tipo di capitolato d'oneri.
2. I capitolati d'oneri, di cui al comma 1, devono rispettare i seguenti principi:
a) descrizione dettagliata delle prestazioni richieste in relazione alle loro tipologie ed ai relativi tempi di esecuzione;
b) definizione del numero minimo degli elaborati progettuali richiesti;
c) previsione delle modalità di redazione degli elaborati in relazione al grado di specificità richiesto per il singolo livello di progettazione di cui agli art. 11, 12, 13 e 14, nonché alla ricognizione ed al rispetto delle normative applicabili alla prestazione del servizio;
d) previsione di relazioni sullo stato di avanzamento nell'espletamento del servizio in relazione al livello di specificità del servizio stesso;
e) modalità di approvazione degli elaborati progettuali da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
f) indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo, fermo restando che qualora il soggetto appaltante decida di interrompere il ciclo di realizzazione dopo uno dei tre livelli di progettazione, le prestazioni professionali eseguite devono essere liquidate entro sei mesi dalla data dell'avvenuta consegna degli elaborati (98);
g) indicazione delle modalità di escussione delle polizze assicurative;
h) indicazione delle penali applicabili in caso di ritardo nella consegna degli elaborati previsti;
i) indicazione delle cause di risoluzione dell'incarico;
l) indicazione delle prestazioni accessorie che l'amministrazione aggiudicatrice intende richiedere nel corso delle successive fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, per i quali non devono essere previste maggiorazioni rispetto al corrispettivo pattuito;
m) indicazione del contenuto minimo della polizza assicurativa prevista per le responsabilità professionali;
n) modalità di integrazione delle prestazioni nel caso di servizi aventi natura multidisciplinare e individuazione della persona fisica responsabile della predetta integrazione;
o) indicazione delle sanzioni a fronte dell'inosservanza del divieto di cui all'art. 19, comma 3.
obis) indicazione del termine eventuale di consegna del servizio (99);
oter) indicazione delle ipotesi eventuali di sospensione dei tempi di esecuzione delle prestazioni richieste (100).
(Capitolati generali e speciali per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici)
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato dal Consiglio regionale, in forma di regolamento, il capitolato generale per i lavori pubblici di competenza della Regione. Tale capitolato generale è articolato in norme cogenti, applicabili a tutte le amministrazioni aggiudicatrici, nonché a tutti gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, e in norme derogabili per i soggetti diversi dalla Regione.
2. Il capitolato generale di cui al comma 1 si applica automaticamente agli appalti aggiudicati dai soggetti diversi dalla Regione che siano privi del loro capitolato generale e per quanto ivi non espressamente derogato nei limiti consentiti dal comma 1.
3. Per la realizzazione di ciascun lavoro pubblico, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, devono procedere alla predisposizione di un capitolato speciale che deve contenere i seguenti elementi (101):
a) descrizione dell'intervento nel suo complesso;
b) designazione delle diverse categorie di lavori con il relativo importo;
c) definizione specifica dell'oggetto contrattuale, con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere, al presidio della sicurezza ed alla tempistica di esecuzione dei lavori;
d) identificazione di tutti i documenti progettuali relativi alle opere oggetto del contratto;
e) definizione dei ruoli e dei rapporti intercorrenti tra il coordinatore del ciclo, il progettista, l'appaltatore, la direzione lavori ed il collaudatore o la commissione di collaudo, con l'indicazione dei legali rappresentanti;
f) indicazione della periodicità e delle modalità con le quali devono essere fornite, al coordinatore del ciclo, le informazioni inerenti all'avanzamento tecnico delle attività di cantiere e delle forniture, alle eventuali variazioni della data di ultimazione finale, nonché dei termini intermedi ed eventuali variazioni del costo complessivo dell'appalto, alla presentazione di riserve, nonché ad ogni altro mutamento delle originarie pattuizioni contrattuali;
g) identificazione delle specifiche competenze del coordinatore e della direzione lavori in relazione all'esame delle varianti in corso d'opera ed alla tutela dei contenuti funzionali, tecnici ed economici del lavoro pubblico oggetto dell'appalto;
h) elencazione della documentazione che l'appaltatore è tenuto a predisporre in sede di presentazione dell'offerta ovvero in sede di aggiudicazione, con particolare riferimento al programma dettagliato dei lavori, alla logistica di cantiere, ai sistemi di controllo della qualità, ai sistemi di controllo della sicurezza, ai sistemi di calcolo degli avanzamenti, alla manodopera necessaria, con il grado di esaustività e di dettaglio compatibile con la particolare natura del singolo appalto;
i) periodicità e modalità delle relazioni sull'avanzamento lavori, che devono contenere dati sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere;
l) definizione delle modalità di collaudo ed accettazione delle opere con la puntuale indicazione dei casi nei quali sono ammessi i collaudi in corso d'opera;
m) definizione delle garanzie fideiussorie e delle coperture assicurative, ad integrazione delle vigenti normative di legge;
n) previsione delle modalità di fatturazione, di pagamento e di contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, anche al fine del versamento degli acconti, favorendo l'introduzione di sistemi di supporto informatici alternativi rispetto ai sistemi manuali;
o) indicazione delle cause di sospensione dei lavori imputabili all'appaltatore;
obis) indicazione, nei casi di inottemperanza agli ordini di ripresa dei lavori e di abbandono del cantiere, dell'ammontare delle penali e delle ulteriori sanzioni a carico dell'appaltatore (102);
p) modalità di valutazione dei costi di fermo cantiere, ivi comprese le spese generali;
q) previsione di penali, con puntuale indicazione dei criteri di computo, per un valore complessivo non superiore al dieci per cento del valore di contratto, con un termine massimo ammissibile per il ritardo con l'indicazione specifica delle relative sanzioni. Il valore giornaliero della penale non può in ogni caso superare l'uno per mille del valore di contratto;
r) puntualizzazione delle modalità di approvazione dei contratti di subappalto e di cottimo, nonché dei requisiti tecnico-organizzativi dei relativi affidatari, in attuazione del precetto generale di cui all'art. 33;
s) modalità dell'eventuale aggiornamento dei prezzi ammessi dalle vigenti disposizioni statali e regionali;
t) modalità di valutazione delle eventuali varianti, laddove ammissibili ai sensi dell'art. 32;
u) specificazione degli elementi previsti nell'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3;
v) modalità della corresponsione al subappaltatore o cottimista nell'ipotesi di cui all'art. 33, commi 7 e 8 (103);
z) (104)
4. Nei capitolati speciali di cui al comma 3 è vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili o allorquando ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo proprie dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. E' altresì vietato introdurre la generica dicitura "a scelta della direzione lavori" in sostituzione dell'identificazione di un prodotto in sede di gara, quando tale dicitura rende del tutto indeterminato l'oggetto della prestazione (105).
(Piani di sicurezza)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti ad uniformarsi alle misure dettate dalla normativa statale vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in materia di contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Le violazioni, da parte dell'appaltatore, del concessionario, dei subappaltatori o cottimisti, dei piani di sicurezza previsti dalla normativa statale vigente costituiscono, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto di appalto o di concessione. Gli oneri previsti per l'attuazione delle misure di sicurezza imposte dal piano di sicurezza e coordinamento sono indicati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta(106).
1bis. Le imprese appaltatrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. 494/1996, proposte di modificazioni o integrazioni ai piani di sicurezza e coordinamento e all'eventuale piano generale di sicurezza, al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, alle scelte autonome e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, senza il diritto ad alcun compenso aggiuntivo, nonché per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori eventualmente disattese nei piani stessi. In tale ultima ipotesi, valutata e confermata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, le imprese appaltatrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi. I titolari degli incarichi di progettazione dei piani per la sicurezza sono ritenuti responsabili dei maggiori oneri sostenuti dal committente (107).
2. I capitolati di cui all'art. 30 devono prevedere:
a) l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile della Regione;
b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lettera a) da parte dei subappaltatori, cottimisti o dei prestatori a questi assimilati nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto (108);
c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'ente aggiudicatore o realizzatore per le prestazioni oggetto del contratto di appalto o di concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'appaltatore ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e verificabile dall'amministrazione presso le autorità competenti, ivi compresa la cassa edile della Regione per consentire il pagamento del saldo finale. Qualora, a seguito delle verifiche condotte, il soggetto appaltante riscontri difformità rispetto alle dichiarazioni rilasciate dall'impresa concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, il soggetto medesimo trattiene sui corrispettivi maturati successivamente alla riscontrata inadempienza e fintanto che la stessa perduri una somma pari al 10 per cento dell'importo della rata di acconto o di saldo, in caso di inadempimento dell'appaltatore, ovvero pari al 10 per cento dell'importo del contratto di subappalto o di cottimo, in caso di inadempimento del subappaltatore o cottimista. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono autorizzati ad incamerare definitivamente le somme a detto titolo trattenute qualora le riscontrate inadempienze persistano all'atto dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione (109);
d) l'obbligo per l'appaltatore di consegna al soggetto appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto dalla normativa statale vigente, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la risoluzione del contratto. In tal caso, l'ente appaltante escute la cauzione provvisoria di cui all'art. 34 ed affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria (110);
dbis) l'obbligo per l'appaltatore di consegna al soggetto appaltante, tramite il coordinatore del ciclo, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto, di un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo sia previsto dalla normativa statale vigente, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera d). Nel caso in cui tale obbligo non sia rispettato, si applicano le disposizioni di cui alla lettera d) (111);
e) l'obbligo di indicare sul cartello di cantiere il nominativo del direttore tecnico responsabile della vigilanza dei piani di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, e/o responsabile del rispetto del piano di cui all'art. 18, comma 8, della l. 55/1990 (112);
f) l'obbligo di indicare, congiuntamente alla presentazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, il nominativo del direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 8, della l. 55/1990;
g) la previsione della dimensione numerica richiesta per la determinazione delle rappresentanze sindacali ai fini dell'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), calcolata sulla base del programma di lavoro con riferimento al complessivo numero dei dipendenti dell'appaltatore e dei subappaltatori presenti contemporaneamente nel cantiere, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva, nel quadro delle disposizioni sulle rappresentanze sindacali.
2bis. La Regione promuove intese con gli enti previdenziali, assicurativi e con la cassa edile finalizzate all'introduzione di un documento unico sulla regolarità contributiva delle imprese esecutrici, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione dei lavori, la regolarità contributiva delle imprese esecutrici in relazione al rapporto di lavoro e agli obblighi previdenziali e assicurativi (113).
(Varianti in corso d'opera)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamento;
abis) per cause impreviste e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili al soggetto appaltante (114);
b) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale (115);
bbis) per la presenza di eventi, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (116);
c) per il manifestarsi di errori o omissioni della progettazione esecutiva che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione;
d) in casi previsti dall'art. 1664, comma secondo, del codice civile.
2. Ferma restando l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:
a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento delle somme previste per ogni gruppo di lavorazioni ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale e purché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi siano disposti dal soggetto appaltante, per proprie sopravvenute esigenze, il predetto limite non trova applicazione nel rispetto dell'importo del contratto stipulato;
b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse del soggetto appaltante. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera (117).
3. Qualora si renda necessaria una variante di cui al comma 1, il direttore dei lavori è tenuto a darne tempestiva comunicazione al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3 che, a sua volta, provvede a darne immediata comunicazione al progettista.
4. Il coordinatore provvede a far adeguare la progettazione, determinarne il costo, in base ai criteri di calcolo fissati dal capitolato generale, e, sentito il direttore dei lavori, le modalità di esecuzione.
5. Le motivazioni, i contenuti funzionali, tecnici, temporali ed economici degli adempimenti di cui al comma 4, sono trasmessi, previo accertamento della copertura finanziaria, dal coordinatore all'organo competente per l'autorizzazione alla spesa.
6. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 5, il coordinatore stipula con l'appaltatore un atto aggiuntivo per gli adempimenti di cui al comma 4 e ne dà comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 per il conseguente aggiornamento degli atti programmatori e delle informazioni da trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), i titolari degli incarichi di progettazione sono ritenuti responsabili dei danni arrecati alla committenza in relazione sia al danno emergente che al lucro cessante. Il coordinatore predispone una relazione illustrativa delle motivazioni che hanno impedito la rilevazione degli errori o delle omissioni, sia in sede di approvazione della progettazione esecutiva sia in sede di presentazione dell'offerta, e la trasmette all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore che avvia le azioni di rivalsa e di escussione della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 7. La responsabilità patrimoniale dei progettisti, nei limiti della garanzia prestata, si estende ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione delle varianti.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 è trasmesso, a cura del coordinatore, alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 che provvede a darne comunicazione alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41, nonché all'ordine o collegio professionale di appartenenza.
9. Ove l'importo dei lavori resisi necessari per porre rimedio agli errori od omissioni di cui al comma 1, lett. c), ecceda l'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore può escludere i professionisti ritenuti responsabili dall'affidamento degli appalti di servizi fino ad un massimo di due anni. Qualora la progettazione sia stata eseguita da una società, la causa di esclusione si estende anche alla persona giuridica (118).
10. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera c), si considerano errori di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (119).
11. Qualora la relazione del coordinatore del ciclo redatta ai sensi del comma 7 ponga in evidenza la possibilità di riscontrare da parte dell'appaltatore, già in sede di presentazione dell'offerta, l'errore o l'omissione di cui al comma 1, lettera c), l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori variati, anche per la parte eccedente il quinto dell'importo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità (120).
12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, impongono all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originari. Ove i lavori suppletivi necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante può, su proposta del coordinatore del ciclo, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento, alle condizioni contrattuali originarie, del corrispettivo dei lavori eseguiti, dei materiali utili in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti ovvero, in alternativa, procedere all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tal caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere (121).
12bis. Nelle ipotesi di varianti conseguenti a cause impreviste e imprevedibili di cui al comma 1, lettera abis), ove i lavori suppletivi necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda i tre decimi dell'importo originario del contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono procedere, secondo quanto stabilito al comma 12, alla risoluzione del contratto ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto (122).
(Subappalto) (123)
1. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria prevalente e quelle per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica ai sensi dell'articolo 28, comma 16, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3, definiscono la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle lavorazioni medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del 30 per cento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente o nelle categorie di cui all'articolo 28, comma 16. Laddove, peraltro, il soggetto appaltante ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendono opportuno escludere il ricorso al subappalto, in una o più lavorazioni riconducibili alle predette categorie, inserisce tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito, su proposta motivata del coordinatore del ciclo.
2. Per esigenze di semplificazione ed accelerazione dell'azione amministrativa, non è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'affidamento in subappalto o in cottimo di lavorazioni di importo inferiore a 15.000 euro, a condizione che l'affidatario del subappalto o del cottimo risulti iscritto nel registro delle imprese per attività inerenti all'oggetto dei lavori e produca attestazione di regolarità relativamente agli adempimenti contributivi e che l'appaltatore apporti le opportune integrazioni ai piani della sicurezza e comunichi al soggetto appaltante, che può esprimere motivato diniego, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, il nominativo del subappaltatore o cottimista, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato, con dichiarazione prodotta prima della sottoscrizione del contratto ed allegata al medesimo, i lavori o le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l'appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista ovvero almeno quaranta giorni prima della predetta data in ipotesi di subappalto o cottimo di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro;
c) che il contratto di subappalto o cottimo contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto o cottimo, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi e alle misure per la sicurezza dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'appaltatore;
d) che l'appaltatore sia in grado di dimostrare al soggetto appaltante la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del subappaltatore o cottimista, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o cottimo;
e) che il subappaltatore o cottimista sia in possesso dei richiesti requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto o cottimo;
f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni, ovvero una delle cause di esclusione di cui all'articolo 23bis;
g) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore o cottimista, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo al coordinatore del ciclo, corredata della dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 31, comma 2, lettera c);
h) che l'appaltatore garantisca l'adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi e di adempimenti per la sicurezza.
4. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, accertano le condizioni di cui al comma 3 e provvedono al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende concessa.
5. È vietato l'artificioso frazionamento degli affidamenti in subappalto o cottimo allo scopo di sottrarli alla disciplina dettata in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ed al regime dell'autorizzazione da parte del soggetto appaltante.
6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, corrispondono all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista da parte dell'appaltatore, comprovato dall'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono senza indugio al pagamento diretto, al subappaltatore o cottimista che ne faccia richiesta, dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo.
8. In deroga a quanto previsto al comma 6, l'appaltatore ed il subappaltatore o cottimista, all'atto della richiesta di autorizzazione, possono convenire che il soggetto appaltante provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. In tale ipotesi, la corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell'appaltatore e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. Le modalità di espletamento di tale procedura sono stabilite nel capitolato speciale d'appalto di cui all'articolo 30, comma 3.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
(Cauzioni e coperture assicurative)
1. Al fine di garantire la serietà dell'offerta e di tutelare il soggetto appaltante dai danni che potrebbero derivargli dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta. Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appalto-concorso ai sensi dell'articolo 24, comma 2, tale cauzione è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva (124).
1bis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte (125).
2. L'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva pari al 10 per cento del valore del contratto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale, la cauzione definitiva è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; l'ammontare residuo è svincolato al termine della sua efficacia. La mancata costituzione della cauzione determina l'affidamento dell'appalto o della concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1 prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La cauzione copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimi e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere di cui all'articolo 17 ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che il soggetto appaltante abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. La cessazione degli effetti, nel caso di garanzie prestate mediante fideiussioni assicurative o bancarie, opera automaticamente anche nei confronti dell'istituto emittente, indipendentemente dalla restituzione dei certificati da parte del soggetto appaltante. Nell'appalto-concorso di cui all'articolo 24, comma 2, la cauzione definitiva deve essere costituita entro dieci giorni dalla avvenuta approvazione della progettazione esecutiva (126).
2bis. Le imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) le cauzioni previste ai commi 1 e 2 sono ridotte del cinquanta per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 4 dell'art. 25 (127).
3. Nei casi di accettazione parziale delle opere, la cauzione di cui al comma 2 può essere proporzionalmente diminuita.
4. (128).
5. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede d'offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo con esito positivo ovvero nei termini di cui al comma 2. Il capitolato speciale d'appalto definisce entità e caratteristiche della polizza assicurativa in funzione del valore economico dell'opera nonché delle caratteristiche e dei rischi connessi alle modalità di esecuzione dei lavori. Nei casi in cui è previsto un periodo di garanzia, tale polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza equivalente, che tenga indenni i soggetti di cui al presente comma da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi relativi alla loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione del lavoro pubblico, fatti salvi gli effetti stabiliti nel comma 2 (129).
6. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare fissato dalla Giunta regionale, l'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di accettazione, una polizza indennitaria secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle vigenti norme nazionali ed a partire dalla data di entrata in vigore di tali norme (130).
6bis. Per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20, il bando di gara indica le modalità di costituzione e l'ammontare della cauzione provvisoria e di quella definitiva poste a garanzia, rispettivamente, della serietà dell'offerta e della corretta esecuzione del servizio (131).
7. Secondo quanto disposto dagli art. 19, 20 e 21, il progettista o i progettisti, a far data dall'affidamento del servizio relativo alla progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, devono produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, con decorrenza dall'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro progettato ed oggetto delle procedure di gara medesime. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per varianti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 1.000.000 di euro, per lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo superiore a 5.000.000 di euro, IVA esclusa, e deve essere mantenuta sino all'accettazione delle opere eseguite; il coordinatore, in caso di interruzione del ciclo di realizzazione dei lavori per cause non imputabili al progettista, deve autorizzare la sospensione della polizza. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale (132).
8. La mancata presentazione da parte dei progettisti della dichiarazione di cui al comma 7 impedisce alle amministrazioni la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario.
8bis. L'obbligo di presentazione della polizza, o della sua eventuale riattivazione successiva alla sospensione di cui al comma 7 cessa nel caso in cui il tempo intercorrente tra la consegna del progetto esecutivo all'amministrazione committente e l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, ovvero di ciascun lotto di lavori nel caso di esecuzione per fasi distinte, sia superiore al quinquennio (133).
CAPO VI
REGIMI SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
(Concessioni di lavori pubblici)
1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere affidati in concessione. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere. La controprestazione a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità e tipologia del servizio da prestare, anche mediante un prezzo il cui pagamento a saldo avviene contestualmente all'attestazione di cui al comma 10. A titolo di prezzo, il soggetto concedente può altresì attribuire al concessionario la proprietà o il godimento di beni immobili nella propria disponibilità, ancorché da realizzarsi nell'ambito della concessione medesima (134).
2. Nel caso di affidamento in concessione le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute alla redazione della progettazione preliminare di cui all'art. 12, che costituisce riferimento per lo svolgimento della procedura ristretta di cui al comma 5.
3. La redazione della progettazione definitiva di cui all'art. 13 è svolta dai concorrenti nell'ambito della predetta gara, contribuisce alla scelta del concessionario e costituisce riferimento per la stipulazione della convenzione di concessione.
4. La redazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14, unitamente alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, avviene a cura e spese del concessionario che, ai fini della disciplina in materia di sicurezza nei cantieri, assume la veste di committente. La progettazione esecutiva è trasmessa a cura del concessionario al coordinatore del ciclo per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione e con il contenuto della convenzione di concessione. Tale verifica costituisce il presupposto per lo svolgimento delle eventuali gare di appalto di cui al comma 8 e, comunque, per l'inizio dei lavori (135).
5. Le concessioni di lavori pubblici sono affidate esclusivamente mediante procedura ristretta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) il valore economico e finanziario della controprestazione;
b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
c) il tempo di esecuzione dei lavori;
d) gli ulteriori elementi di cui all'articolo 25, comma 3 (136);
e) la durata della concessione;
f) la qualità del servizio in gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'utenza.
6. Alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici si applicano, se compatibili, le disposizioni in tema di appalto-concorso di cui all'art. 25.
7. I concessionari di lavori pubblici, i soggetti da loro controllati o loro collegati possono eseguire direttamente i lavori rientranti nell'oggetto della concessione nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e statale vigente, purché in possesso dei requisiti prescritti in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici (137).
8. L'affidamento in appalto dei lavori che il concessionario intende far eseguire a terzi avviene sulla base della vigente normativa comunitaria e nazionale e della presente legge.
9. Le opere oggetto di concessione devono essere sottoposte al collaudo di cui all'articolo 17. Il collaudo deve altresì verificare il rispetto del contenuto della convenzione di concessione. Il collaudatore è nominato e remunerato dal soggetto concedente (138).
10. In ogni caso, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, anche avvalendosi di strutture interne ed esterne all'amministrazione, deve attestare la rispondenza delle opere collaudate al contenuto della convenzione. Tale attestazione costituisce condizione per l'inizio della gestione dell'opera oggetto della concessione.
11. All'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, nonché all'eventuale affidamento di appalti ad imprese terze si applicano le disposizioni previste dall'art. 41 per la trasmissione dei dati alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici.
12. Le amministrazioni aggiudicatrici restano comunque estranee a tutti i rapporti del concessionario con appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che sia configurabile alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, dell'amministrazione concedente.
(Società a partecipazione pubblica)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 35, comma 1, possono altresì utilizzare, in alternativa alla concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, le forme di società a partecipazione pubblica previste dalla normativa statale e regionale. Tali società non possono realizzare direttamente i lavori pubblici rientranti nella sfera di competenza degli enti pubblici che ne siano soci o che esercitino comunque su di essa un'influenza dominante ai sensi della vigente normativa statale.
2. I lavori pubblici necessari per l'espletamento dell'oggetto sociale delle società di cui al comma 1 sono sempre affidati in appalto secondo le procedure disciplinate dalla presente legge. Ai cicli di realizzazione di detti lavori pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, con l'avvertenza che al concessionario si sostituisce la società di cui al comma 1.
(Realizzazione di lavori pubblici con capitale di rischio privato)
1. Il soggetto promotore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, ancorché non inserite negli strumenti di programmazione approvati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 36 (139).
1bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono procedere alla individuazione del soggetto promotore mediante avviso da pubblicarsi con le modalità di cui all'articolo 24, comma 6. L'avviso deve indicare i contenuti dell'offerta da produrre a corredo delle candidature, in conformità a quanto previsto dal comma 2, e i criteri per la selezione del promotore (140).
2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva già nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico-finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo, soggetto ad accettazione da parte del soggetto appaltante, è comprensivo anche dei diritti di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile e non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario (141).
3. Il soggetto appaltante valuta l'ammissibilità formale della proposta, anche sotto il profilo urbanistico ed ambientale (142).
4. Entro trenta giorni dalla conclusione, con esito positivo, delle valutazioni di cui al comma 3, il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione della proposta per estratto, secondo le modalità previste per i bandi di gara di importo corrispondente in base alla presente legge e alla normativa comunitaria e statale vigente. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al presente comma, chiunque può presentare osservazioni sulla proposta e sull'eventuale progettazione ad essa acclusa (143).
5. Nel caso di più proposte fra loro incompatibili, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad assicurare la preferenza alla proposta che assicuri il maggior vantaggio patrimoniale per l'amministrazione aggiudicatrice, il miglior contributo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed il minor impatto sull'ambiente, secondo parametri obiettivi e trasparenti (144).
6. Laddove l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto delle osservazioni presentate in base al comma 4, ritenga di accogliere la proposta presentata dal soggetto promotore, eventualmente prescelto in base al comma 5, essa procede all'indizione di una pubblica gara per l'affidamento della concessione di lavori pubblici ovvero per la selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica, nel rispetto della disciplina generale dettata dalla presente legge nonché dalle ulteriori disposizioni, comunitarie e nazionali, di volta in volta applicabili, così come integrate dai commi 7, 8, 9 e 10.
7. I partecipanti alla pubblica gara, ad eccezione del soggetto promotore, devono versare, in aggiunta ad ogni altra prescrizione, una cauzione, in una delle forme previste dalla presente legge, in misura pari alle spese quantificate in base al comma 2.
8. Nell'ambito della pubblica gara, il soggetto promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione di lavori pubblici o sulla selezione dei soci privati in seno alla società a partecipazione pubblica nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente. Le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando di gara.
9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 8, il soggetto promotore ha diritto al pagamento, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'importo quantificato in base al comma 2.
10. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 8, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al cinquanta per cento del medesimo importo quantificato in base al comma 2, a titolo di rimborso forfetario per le spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.
10.1. Il soggetto promotore selezionato ai sensi del comma 1bis la cui proposta, tenuto conto delle osservazioni presentate, non sia stata ritenuta meritevole di accoglimento ha diritto alla corresponsione, a titolo di rimborso spese, di una somma pari al 50 per cento delle spese sostenute per la redazione della progettazione, quantificate ai sensi del comma 2 (145).
10bis. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione la normativa contenuta negli artt. 37bis e seguenti della l. 109/1994, introdotti dalla l. 415/1998 (146).
(Realizzazione da parte della Regione di lavori in economia di competenza degli enti locali)
1. I lavori pubblici di competenza degli enti locali di importo superiore a 20.000 euro, finalizzati a garantire la sicurezza e la continuità funzionale dell'opera, aventi caratteristica di urgenza ovvero di frammentarietà, possono, data la loro natura, essere eseguiti in economia direttamente dalla Regione.
2. (147).
3. Sono esclusi dalla possibilità di cui al comma 1 i lavori di pronto intervento.
3bis.L'Amministrazione regionale, su richiesta degli enti locali, può utilizzare il proprio personale ed i propri mezzi, qualora disponibili, per l'esecuzione di lavori, che rivestano carattere di urgenza e frammentarietà, su beni di proprietà degli enti stessi (148).
CAPO VII
ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
(Competenze degli organi regionali)
1. Per quanto attiene alla Regione, l'attività connessa all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale, di cui alla presente legge, è attribuita alla competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori regionali e dei dirigenti della Regione.
2. Spetta al Consiglio regionale:
a) (149);
b) (150);
c) l'approvazione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7;
d) l'approvazione del capitolato generale per l'esecuzione di appalti di lavori pubblici di cui all'art. 30, commi 1 e 2.
3. Spetta alla Giunta regionale:
a) l'adozione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7 (151);
b) l'adozione e l'approvazione del piano regionale operativo di cui all'art. 8 (152);
c) l'approvazione delle progettazioni, di altri elaborati tecnici, nonché dei capitolati d'oneri tipo e dei capitolati speciali tipo;
d) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso (153);
e) (154);
f) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32, che esulano dalla competenza dei dirigenti (155);
g) l'istituzione dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'art. 17 (156);
h) l'istituzione della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40;
i) l'istituzione e l'organizzazione della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;
l) (157);
m) l'adozione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42;
n) l'assunzione di ogni altro provvedimento previsto dalla presente legge e non attribuito esplicitamente ad altri organi della Regione o ai dirigenti.
4. Spetta agli assessori regionali competenti:
a) formulare le proposte da inoltrare alla Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, per la redazione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7 e del piano regionale operativo di cui all'art. 8 (158);
b) sovraintendere alla redazione degli studi di cui all'art. 6, comma 4 (159);
c) predisporre gli schemi di settore, di sviluppo e di previsione, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40;
d) istruire i provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32 e ogni altro provvedimento proposto alla Giunta regionale.
5. Spetta al Presidente della Giunta regionale stipulare e sottoscrivere i contratti di appalto pubblico di lavori e di appalto pubblico di servizi. Tale compito può essere delegato, in via generale o con riferimento ai singoli contratti, ai dirigenti regionali preposti ai singoli lavori pubblici.
6. Spetta ai dirigenti della Regione:
a) l'adozione dei bandi di gara dei capitolati speciali d'appalto, nonché l'invito alle procedure concorsuali previste dalla presente legge;
b) la presidenza alle procedure di gara con l'assunzione della veste di ufficiale rogante o di presidente del seggio di gara nelle procedure di gara di carattere automatico di cui all'art. 25, comma 12;
c) l'adozione degli atti relativi ai lavori pubblici da eseguirsi in economia;
d) lo svolgimento delle altre attribuzioni ad essi espressamente demandate da disposizioni della presente legge, fermo restando quanto disposto dalla l.r. 45/1995.
(Struttura centrale di coordinamento)
1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 45/1995, presso l'Assessorato competente in materia di opere pubbliche, una struttura centrale di coordinamento per il supporto ai singoli coordinatori del ciclo di realizzazione di lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 3 (160):
2. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1 svolge funzioni di assistenza all'attività degli assessorati della Regione autonoma Valle d'Aosta preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di comportamento tramite procedure standardizzate conformi ai principi ed alle disposizioni della presente legge.
3. Compete alla struttura centrale di coordinamento, di cui al comma 1, organizzare l'attività necessaria per:
a) la raccolta e la composizione degli schemi di settore, di sviluppo e di previsione, e di tutta la documentazione utile alla redazione del programma regionale di previsione di cui all'art. 7, e del piano regionale operativo di cui all'art. 8 (161).
b) il coordinamento delle proposte dei vari assessorati e la segnalazione agli stessi delle eventuali incompatibilità al fine di ricercare le necessarie soluzioni;
c) l'invio delle informazioni inerenti ai singoli atti pianificatori alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;
d) la verifica prevista dalla disciplina di valutazione degli interventi di cui all'art. 10;
e) (162);
f) il funzionamento e l'aggiornamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, di cui all'art. 41;
g) l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42;
h) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori (163);
4. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1, si avvale di personale dipendente della Regione secondo la pianta organica stabilita dalla Giunta regionale, nel rispetto della l.r. 45/1995, con la deliberazione di cui al comma 1.
5. La struttura centrale di coordinamento di cui al comma 1, anche al fine della valorizzazione delle strutture interne all'amministrazione regionale e della loro crescita professionale, può comunque avvalersi della collaborazione delle unità interdisciplinari previste dall'art. 4, commi 7, 9 e 10.
6. Il dirigente responsabile della struttura centrale di coordinamento, di cui al comma 1, assume le funzioni attribuite al coordinatore unico di cui all'art. 7, comma 1, della l. 109/1994 e successive modificazioni.
7. (164).
8. (165):
9. (166).
10. (167).]
(Consulta regionale per i lavori pubblici) (168)
1. Con decreto del Presidente della Regione, è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche la Consulta regionale per i lavori pubblici, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata istituita ed è composta:
a) dall'assessore regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato, che la presiede;
b) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;
c) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato;
d) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
e) da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali;
f) da un rappresentante, designato d'intesa dagli ordini professionali interessati;
g) da un rappresentante, designato d'intesa dai collegi professionali interessati;
h) da due rappresentanti, designati d'intesa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore edile;
i) da un rappresentante, designato d'intesa tra le associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore edile.
3. La Consulta è integrata dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di programmazione e bilancio, o suo delegato, quando gli argomenti in discussione abbiano riflessi sulla programmazione finanziaria.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato nell'ambito della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche.
5. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno due volte l'anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; deve inoltre essere convocata entro il termine di quindici giorni dalla richiesta avanzata per iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni della Consulta sono assunte con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le modalità ulteriori di funzionamento della Consulta sono stabilite nel regolamento interno di organizzazione, adottato dalla Consulta medesima, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
7. Spetta alla Consulta:
a) avanzare proposte sulle politiche regionali afferenti alla materia delle opere e dei lavori pubblici;
b) esprimere pareri sui disegni di legge regionale relativi alla materia delle opere pubbliche;
c) esprimere pareri su argomenti in relazione ai quali sia avanzata espressa richiesta da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;
d) proporre i criteri di elaborazione e di aggiornamento periodico dell'elenco prezzi di cui all'articolo 42;
e) designare i componenti del Comitato ristretto e disporne la convocazione ai sensi dell'articolo 40ter.
8. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto è gratuita.
(Comitato ristretto) (169)
1. Il Comitato ristretto è organo ausiliario della Consulta ed è composto:
a) dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di opere pubbliche, o suo delegato;
b) dal rappresentante degli enti locali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera e);
c) da uno dei rappresentanti degli ordini e collegi professionali individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettere f) e g);
d) da uno dei rappresentanti delle associazioni di categoria individuato, nel decreto di cui al comma 2, tra quelli designati in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera h);
e) dal rappresentante delle associazioni sindacali, designato in seno alla Consulta ai sensi dell'articolo 40bis, comma 2, lettera i).
2. I componenti il Comitato ristretto sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica sino alla scadenza della Consulta.
3. Le riunioni del Comitato ristretto avvengono con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
4. Spetta al Comitato ristretto:
a) procedere, su richiesta della Consulta, all'esame preliminare delle materie sulle quali la stessa, ai sensi dell'articolo 40bis, comma 6, è chiamata a deliberare;
b) effettuare, su richiesta della Consulta, indagini, studi ed approfondimenti su specifici argomenti afferenti alla materia delle opere pubbliche, anche mediante l'eventuale ricorso a consulenze esterne.
(Banca dati - osservatorio dei lavori pubblici)
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, è istituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, organizzata su base informatica.
2. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici, sulla base dei dati acquisiti dai singoli cicli di realizzazione dei lavori pubblici, determina:
a) l'incidenza del costo dei vari livelli di progettazione sul valore finale delle opere;
b) il rapporto tra il valore posto a base d'asta ed il valore di aggiudicazione rispetto al costo complessivo dell'opera;
c) i tempi impiegati per il compimento delle singole fasi rispetto al tempo complessivo di realizzazione dell'intero ciclo;
d) i costi parametrici per tipologie di opere, tenuto conto del disposto dell'art. 42;
e) i prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e di materiali, tenuto conto dell'art. 42;
f) (170).
3. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici deve costituire archivi per la standardizzazione di specifiche tecniche di documenti progettuali e di documenti di gara. Essa inoltre costituisce repertori della normativa applicabile, nonché di dati sullo stato di fatto.
4. In relazione agli archivi di cui al comma 3 promuove altresì la standardizzazione delle caratteristiche funzionali e costruttive delle singole categorie di lavori pubblici di cui all'allegato A e le trasmette alla Giunta regionale che, con propria deliberazione, può recepirle alla stregua di linee guida di riferimento per la redazione degli studi e delle progettazioni.
5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a trasmettere alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono inoltre definite le modalità di trasmissione e gli eventuali provvedimenti sanzionatori conseguenti all'omessa o incompleta trasmissione (171).
6. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici procede alle necessarie interconnessioni con altri sistemi regionali e statali di raccolta dati uniformandosi alla normativa di indirizzo di fonte statale.
7. Le funzioni dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche di cui alla legge regionale 23 febbraio 1993, n. 9 (Istituzione dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni pubbliche) sono svolte dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1.
8. La banca dati - osservatorio dei lavori pubblici svolge altresì le seguenti funzioni:
a) raccolta dei dati sui lavori e sulle eventuali connesse forniture, affidati dai soggetti di cui all'art. 3 (172);
b) organizzazione sistematica delle informazioni sugli appalti e le concessioni in una banca dati - osservatorio dei lavori pubblici informatica;
c) redazione e pubblicazione semestrale di un notiziario regionale degli appalti e delle concessioni di cui all'art. 3.
9. Il notiziario di cui al comma 8, lett. c), pubblicato semestralmente ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 (Norme straordinarie per l'accelerazione della esecuzione di opere pubbliche), deve riportare i dati relativi:
a) alle gare d'appalto esperite nei sei mesi precedenti la sua pubblicazione, il cui importo a base d'asta non risulti inferiore ai 150.000 euro, IVA esclusa; il numero dei partecipanti a ciascuna gara, le modalità di aggiudicazione dei lavori, gli aggiudicatari, la durata dei lavori;
b) alle concessioni affidate nei sei mesi precedenti la pubblicazione con l'indicazione delle loro caratteristiche;
c) agli appalti, agli eventuali subappalti e concessioni ultimati nei sei mesi precedenti la pubblicazione indicando, per ciascun lavoro, l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti (173).
10. Con la stessa delibera di cui al comma 1, la Giunta regionale deve stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni da trasferire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici e di quelle utili per la redazione del notiziario.
11. Il notiziario regionale, redatto ai sensi del comma 10, è inviato a tutti gli enti locali ed altri enti pubblici appaltanti, i quali provvedono ad esporlo pubblicamente nei propri uffici; esso viene inoltre inviato a tutte le categorie interessate.
12. Al fine di raccogliere e catalogare sistematicamente i dati relativi agli appalti e concessioni di lavori pubblici, la banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 1, è collegata in rete con tutti gli uffici dell'Amministrazione regionale che espletano procedure di appalto e concessione e prioritariamente con i servizi competenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
(Elenco prezzi)
1. Ai fini della trasparenza e del coordinamento dell'attività tecnico-amministrativa nel settore dei lavori pubblici, la Giunta regionale approva, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, tenuto conto delle risultanze desumibili dalla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41.
2. L'elenco prezzi è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato con cadenza annuale o infrannuale, ove necessario, su proposta della struttura centrale di coordinamento di cui all'articolo 40 (174).
2bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla Giunta regionale dalla Consulta (175).
3. L'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.
4. (176).
5. L'elenco dei prezzi, di cui al comma 1, comprende altresì l'elenco dei prezzi parametrici desumibili dalle risultanze della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, sia per tipologia di lavori che per localizzazione geografica, calcolati su base statistica con riferimento all'ultimo triennio.
6. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità di diffusione dell'elenco prezzi.
[CAPO VIII
FORMAZIONE PROFESSIONALE E CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'
(Formazione degli addetti nel settore dei lavori pubblici)
1. Al fine di favorire la qualificazione degli addetti nei settori delle costruzioni, dell'ingegneria e dell'architettura, anche con specifico riferimento al recupero ed allo sviluppo del patrimonio architettonico e dell'artigianato della Valle d'Aosta nell'ambito dei lavori pubblici, la Regione promuove la valorizzazione degli addetti ai settori dei lavori pubblici nonché al cantiere quali: addetto alla sicurezza in cantiere, addetto alla qualità, assistente di cantiere, caposquadra, tecnico installatore, elettricista, idraulico, manovratore di mezzi, muratore, manovale, stuccatore, decoratore nonché rilevatori, topografi, tecnici del territorio, disegnatori e ogni altra figura professionale prevista dalla normativa vigente.
2. La formazione professionale deve assumere un carattere eminentemente pratico e deve concludersi con il rilascio di un attestato di professionalità basato sul risultato di una prova pratica specifica.
3. La Regione promuove la valorizzazione e l'utilizzo, nelle opere pubbliche, di materiali locali (177).
4. (178).
(Sistema di certificazione della qualità)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, la Regione promuove e sostiene la diffusione della qualità tra i soggetti affidatari di lavori pubblici i quali devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza (179).
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di controllo della qualità delle opere pubbliche nelle fasi di esecuzione e di collaudo.
3. (180).
4. (181).
5. (182).
CAPO VIIIBIS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI CONCERNENTI I BENI CULTURALI (183)
(Ambito di applicazione. Definizioni)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavori pubblici relativi ai beni mobili ed immobili ed agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale e agli scavi archeologici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente capo si configurano in:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
3. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali, con metodo stratigrafico, si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.
4. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
5. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche, periodicamente ripetibili, volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto, garantendone la conservazione.
(Attività di progettazione, di direzione dei lavori, di collaudo ed accessorie)
1. L'attività di progettazione, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, si articola, secondo tre successivi livelli di approfondimento tecnico, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. L'avvio dell'attività di progettazione può essere preceduto da uno studio di fattibilità relativo principalmente alle analisi propedeutiche, alle alternative di progetto e alla fattibilità tecnica.
3. Per i lavori di scavo archeologico e di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
4. Per i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 euro, la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
5. I progetti sono costituiti dagli elaborati grafici e descrittivi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14, in quanto compatibili in relazione alla specificità dei beni sui quali si interviene.
6. Nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e alla direzione dei lavori possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.
7. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, la direzione dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente, in possesso di specifiche competenze coerenti con la tipologia di intervento.
8. Per i lavori di scavo archeologico e di restauro, la direzione dei lavori può essere integrata da un direttore operativo con funzioni di direttore scientifico dei lavori.
9. Per gli interventi su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, l'organo incaricato delle operazioni di collaudo finale può comprendere un restauratore con esperienza almeno quinquennale o in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente.
10. Per gli scavi archeologici e i lavori di restauro di beni mobili ed immobili, qualora sia stabilito nel capitolato speciale di appalto, è previsto il collaudo interno della documentazione grafica, fotografica e dei reperti, con l'emissione, da parte del direttore scientifico, in collaborazione con gli uffici competenti, degli attestati di regolare esecuzione facenti parte integrante delle contabilità e necessari per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e del pagamento della rata di saldo.
11. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono avvalersi, per tutta la durata dei lavori, di personale tecnico esterno per il controllo degli interventi, scelto sulla base del proprio curriculum.
(Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo)
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, e dei metodi di intervento; alla relazione programmatica sono allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire la fattibilità amministrativa e tecnica, che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo e per la stima del costo dell'intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l'analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi del degrado e dei dissesti;
f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere le ricerche e le indagini strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
6. Il soggetto appaltante, per interventi di particolare complessità o specificità, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
7. La scheda tecnica di cui al comma 6 è redatta e sottoscritta da professionisti o da soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente ed è finalizzata alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da realizzare.
8. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui il bene è inserito, approfondisce gli apporti disciplinari necessari, definisce i collegamenti interdisciplinari, gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto, configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento, con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l'esigenza di tutela e i fattori di degrado.
9. Il progetto esecutivo definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso, prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche, indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
10. Il progettista, in collaborazione con il direttore dei lavori, adegua il progetto esecutivo nel corso dei lavori sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti; il progettista propone al coordinatore del ciclo gli adeguamenti progettuali necessari al fine della loro approvazione da parte degli organi competenti.
(Progettazione dello scavo archeologico)
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l'impianto di un cantiere di ricerche e l'individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine, il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settore di indagini, alla quale sono allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell'intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti sia, infine, al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.
4. Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali e le indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono nel progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di ciascuna di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) scavo archeologico:
1) scavo;
2) documentazione grafica;
3) documentazione fotografica;
b) restauro di reperti mobili ed immobili:
1) restauro;
2) schedatura dei reperti e delle azioni;
3) immagazzinamento e protezione dei reperti e dei campioni.
8. Il progetto definitivo specifica altresì i costi relativi:
a) alle opere provvisionali;
b) alle opere in economia;
c) agli oneri per la sicurezza;
d) alle opere suscettibili di non esatta valutazione;
e) a studi e pubblicazioni;
f) alle possibili forme di fruizione, anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;
g) alla manutenzione programmata.
9. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici.
10. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
(Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza)
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nell'organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e devono tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione.
2. La progettazione di cui al comma 1 comprende altresì i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione, con l'indicazione delle scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.
(Lavori di manutenzione)
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste per i livelli di progettazione preliminare e definitiva e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene, corredata di eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale, con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
(Consuntivo scientifico)
1. Al termine del lavoro, il direttore dei lavori predispone una relazione finale tecnico-scientifica quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, esplicitando i risultati culturali e scientifici raggiunti, allegando la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento ed indicando l'esito delle ricerche e delle analisi compiute e i problemi riscontrati per i futuri interventi.
2. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso il soggetto appaltante ed è trasmessa in copia alla struttura regionale competente in materia di beni culturali.
(Qualificazione)
1. I lavori disciplinati dal presente capo, di qualunque importo, possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della normativa statale vigente.
(Limiti all'affidamento congiunto e all'affidamento unitario)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal coordinatore del ciclo, non rendano necessario l'affidamento congiunto.
2. E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del coordinatore del ciclo che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
(Affidamento dei lavori)
1. Gli appalti di importo inferiore a 1.500.000 euro, IVA esclusa, possono essere affidati, oltre che con le procedure indicate nella presente legge, mediante licitazione privata semplificata. A tal fine, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, invitano a presentare offerta almeno dieci concorrenti scelti, a rotazione, fra quelli di cui al comma 2, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto.
2. I soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1, possono presentare apposita domanda. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. La domanda deve essere corredata di copia in forma autentica dell'attestazione di qualificazione SOA e di dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto.
3. L'affidamento mediante procedura negoziata è ammesso, nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità, garantiti mediante comunicazione alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 41, nei seguenti casi:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto; la lettera di invito e l'elenco delle imprese invitate sono trasmessi preventivamente alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a curarne un'adeguata pubblicizzazione;
b) per lavori di importo complessivo anche superiore a 500.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora per motivata urgenza, attestata dal coordinatore del ciclo, si rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento ovvero qualora il contratto d'appalto sia stato oggetto di rescissione ai sensi dell'articolo 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta dello stesso;
c) per lavori di importo complessivo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, scelti dal soggetto appaltante, che deve comunque verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e motivare l'individuazione del contraente in relazione alle prestazioni da affidare;
d) per lavori relativi a lotti successivi di progetti generali approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto precedente sia stato aggiudicato con procedura aperta o ristretta e che negli atti di gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale procedura e sia stato considerato anche l'importo successivo al fine dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo all'ultimazione del lavoro dell'appalto iniziale.
4. E' consentito l'affidamento a trattativa privata al soggetto esecutore di un appalto di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, i quali siano diventati, a seguito di circostanze imprevedibili, necessari alla realizzazione dell'intervento complessivo, sempre che tali lavori non possano essere separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti tecnici o economici per il soggetto appaltante, oppure, anche se separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo di detti lavori complementari non può comunque complessivamente superare il 50 per cento di quello dell'appalto principale.
5. L'affidamento mediante appalto-concorso è consentito per i soli lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentita la struttura regionale competente in materia di beni culturali.
6. Sono eseguibili in economia, nei limiti di importo e con le modalità di cui agli articoli 15bis e 15ter, le seguenti tipologie di lavori:
a) lavori di restauro, recupero e manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di interesse architettonico e storico-artistico;
b) lavori di scavo archeologico e di restauro dei beni mobili ed immobili;
c) lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni architettonici;
d) lavori di indagine e di conoscenza propedeutici e necessari alla redazione di studi e progetti;
e) lavori di completamento, di integrazione ovvero di modifica parziale di interventi precedenti.
(Criteri di aggiudicazione)
1. I contratti di appalto dei lavori disciplinati dal presente capo possono essere stipulati a misura, a corpo ovvero a corpo e a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1 può avvenire:
a) con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
b) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'aggiudicazione dei lavori relativi a beni mobili o superfici decorate di beni architettonici, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro, può essere disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi, il prezzo e l'apprezzamento del curriculum dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 44quater, comma 6.
4. Nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale con le modalità di cui all'articolo 25, comma 6.
(Varianti)
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 32, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, se giustificate dall'evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20 per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il coordinatore del ciclo può, altresì, disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del 10 per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione del soggetto appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del sesto quinto dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, in relazione alla natura e alla specificità dei beni oggetto di intervento, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale o per adeguare l'impostazione progettuale, qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il coordinatore del ciclo può chiedere apposita relazione sulla proposta al collaudatore, qualora nominato.
(Contratti di sponsorizzazione e contratti misti)
1. Per i lavori disciplinati dal presente capo realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura e spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori. In tal caso, la struttura regionale competente in materia di beni culturali impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.
2. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, si applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
3. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 2 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dalla normativa statale vigente.
4. Negli appalti di cui al comma 2, il soggetto appaltante è obbligato a specificare, nel bando di gara o nella lettera di invito, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara. Nei casi di trattativa privata senza pubblicazione di bando, il soggetto appaltante è tenuto a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.
Art. 44quindecies
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente capo, trovano applicazione le disposizioni della presente legge.
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINANZIARIE INERENTI AI SERVIZI CONNESSI ALLO SVILUPPO DEL CICLO DI REALIZZAZIONE
(Finanziamento dei servizi)
1. I costi relativi alle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo concorrono alla determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto (184).
2. Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di architettura, ivi compresi le prove e le indagini, gli studi di fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori, le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti servizi e dei lavori, le spese relative agli atti pianificatori di cui agli articoli 6 e 7 e le somme di cui al comma 7 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dei soggetti appaltanti (185).
3. Le somme eventualmente occorrenti ai fini di cui al comma 7 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della stessa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. Le spese relative al funzionamento della commissione di aggiudicazione previste dall'articolo 25, nonché le spese relative ai collaudi di cui all'art. 17, devono essere ricomprese negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori (186).
5. Gli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, graveranno sul capitolo n. 49035 del bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta, che assume la seguente nuova denominazione "Spese per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici".
6. Alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, e previsti per l'organizzazione e la redazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, nonché per dare attuazione a quanto disposto dalla presente legge, la Regione Valle d'Aosta provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 recante (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
7. Tra il personale dipendente del soggetto appaltante incaricato della progettazione, della funzione di direzione dei lavori, del coordinamento in materia di sicurezza, della conduzione dei lavori in economia ovvero nominato collaudatore o coordinatore del ciclo di realizzazione, i loro collaboratori incaricati di funzioni tecniche e il personale preposto direttamente alla gestione delle procedure di affidamento e subaffidamento dei lavori e dei connessi servizi di ingegneria e di architettura è ripartita una somma, con le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, non superiore al 2 per cento, al lordo degli oneri previdenziali, dell'importo a base di gara. Il soggetto appaltante assume a proprio totale carico gli oneri finanziari connessi alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale in favore dei predetti dipendenti (187).
CAPO X
NORME FINALI E TRANSITORIE
(Applicazione della legge)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione per i cicli di realizzazione da avviare di cui all'art. 4, comma 1.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai lavori pubblici di interesse regionale per i quali il provvedimento di indizione della gara sia stato adottato dall'organo competente prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) alle prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura, affidate prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle relative procedure di selezione del prestatore di servizio per le quali sia già stato adottato il provvedimento di indizione della gara prima della data di entrata in vigore della presente legge;
c) ai lavori pubblici già previsti in atti pianificatori approvati e le cui progettazioni esecutive sono state affidate prima della data di entrata in vigore della presente legge (188).
3. La presente legge sostituisce tutte le altre norme regionali regolanti la materia degli appalti di lavori pubblici, con l'esclusione del regolam. reg. 2/1994, come modificato dal regolam. reg. 8/1995, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 6.
4. Le norme di cui alla presente legge concernenti l'affidamento di incarichi per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura di cui agli art. 20 e 21, comma 1, prevalgono sulla normativa regionale in materia di incarichi professionali di cui alla l.r. 47/1994 (189).
5. (190).
(Norme transitorie)
1. Nelle more dell'approvazione dei capitolati generali di cui all'art. 30 continua a trovare applicazione il capitolato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori pubblici), in quanto compatibile con le nuove disposizioni statali e regionali in materia di lavori pubblici.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone il censimento degli studi e delle progettazioni già acquisite o comunque affidate a soggetti esterni, verificandone l'attualità e la corrispondenza dei contenuti rispetto a quanto stabilito dagli art. 10, 11, 12, 13 e 14. Laddove la verifica si concluda col riconoscimento dell'attualità, gli studi e le progettazioni sono classificati sulla base dei requisiti necessari per l'inserimento nelle rispettive fasi del ciclo di realizzazione di cui all'art. 4, comma 1. Rilevando l'incompletezza degli studi o progettazioni, la Giunta regionale dispone l'integrazione dell'attività di redazione degli studi o progettazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29 ed indicando il relativo onere finanziario previo accertamento della sua copertura (191).
3. (192).
4. (193).
5. (194).
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regionali direttamente attinenti alle varie fasi dei cicli di realizzazione dei lavori pubblici, nonché tutte le altre norme regionali incidenti sull'identificazione dei bisogni che richiedono la realizzazione di lavori pubblici per il loro soddisfacimento, limitatamente alle parti direttamente connesse con la materia dei lavori pubblici.
2. La l.r. 9/1993 è abrogata.
3. L'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6 (Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali) è abrogato.
ALLEGATO A
TABELLA DELLE CATEGORIE DI LAVORI PUBBLICI
Territorio ed ambiente:
1. sistema idrico integrato identificato nelle sue componenti principali: captazione, stoccaggio, adduzione, distribuzione, restituzione in fogna delle acque ad uso civile ed industriale, trattamento acque reflue, loro restituzione e riutilizzo;
2. opere per garantire il corretto regime delle acque;
3. opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo;
4. recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica.
Turismo, beni culturali ambientali:
1. strutture per l'ospitalità;
2. strutture per il turismo, sport e tempo libero;
3. strutture per la cultura e lo spettacolo;
4. beni culturali.
Infrastrutture:
1. viabilità e trasporti:
a) viabilità extraurbana;
b) viabilità e sosta in città;
c) trasporto pubblico.
2. servizi sociali:
a) edilizia scolastica;
b) edilizia residenziale pubblica e convenzionata;
c) strutture socio-sanitarie.
3. attività produttive:
a) strutture per l'agricoltura, l'industria, l'artigianato ed il commercio;
b) raccolta e smaltimento rifiuti solidi;
c) produzione e distribuzione dell'energia.
4. luoghi di culto ed altri edifici pubblici.]
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NOTE
(*) L'art. 44 della L.R. 5 agosto 2005, n. 19 dispone la sostituzione della parola "ECU", ovunque ricorra nella legge, con la parola "euro".
(1) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:
"a) per appalti pubblici di lavori si intendono i contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, tra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 2, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, o di un'opera costituente un insieme di lavori edilizi esplicanti una funzione economica o tecnica, oppure l'esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;".
(2) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:
"b) si considerano lavori pubblici di interesse regionale gli oggetti dei contratti di cui alla lett. a) rientranti nella competenza legislativa regionale e richiamati nell'art. 3, commi 1, 2 e 3;".
(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:
"d) per ciclo di realizzazione del lavoro pubblico si intende l'intero processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera dalla sua concezione alla sua accettazione [dopo l'esecuzione fisica];".
(4) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:
"e) per esecuzione si intende lo sviluppo, fino al suo compimento, di una particolare attività di cui si compone il ciclo di realizzazione dei lavori pubblici;".
(4a) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera d), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:
"f) per procedure di affidamento dei lavori si intende il sistema di appalto o di concessione di lavori pubblici;".
(5) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera e), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
La lettera g), del comma 1, dell'articolo 2 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 1, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"g) per soggetto promotore si intende un soggetto di diritto privato, avente i requisiti previsti dalla presente legge nonché dalla vigente normativa comunitaria e statale, per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di un'opera in grado di soddisfare un bisogno collettivo mediante capitale di rischio di fonte privata, o in parte pubblica nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 37;".
Nella formulazione originaria, la lettera g), del comma 1, dell'articolo 2 recitava:
"g) per soggetto promotore si intende un soggetto di diritto privato, avente i requisiti previsti dalla presente legge nonché dalla vigente normativa comunitaria e statale, per accedere, in qualità di concessionario, ad una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero, in qualità di socio privato, ad una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36, il quale si impegni a finanziare la realizzazione di un'opera in grado di soddisfare un bisogno collettivo [esclusivamente] mediante capitale di rischio di fonte privata, nel rispetto della disciplina prevista nell'art. 37;".
(6) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 era stata sostituita nel modo seguente dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"b) i soggetti, enti e società privati relativamente ai lavori, opere ed impianti di cui all'allegato A della presente legge, pubblici o di interesse pubblico, per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale e in conto interessi delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 500.000 ECU, IVA esclusa. Ai fini dell'applicabilità della presente legge si intendono per lavori, opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico quelli relativi a beni di proprietà pubblica o destinati a divenire di proprietà pubblica o comunque destinati ad una gestione pubblica sotto qualsiasi forma. Restano viceversa esclusi i lavori, opere ed impianti relativi a beni destinati a rimanere in proprietà privata e nella disponibilità dei soggetti privati destinatari del contributo o sovvenzione;".
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 era stata sostituita nel modo seguente dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"c) I consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorterie e le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, qualora il contributo erogato dalle amministrazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; nei confronti di tali soggetti trovano applicazione esclusivamente l'art. 15, commi 4, 5 e 6, con il limite di 50.000 ECU, IVA esclusa, per opere da eseguire in economia o mediante cottimo fiduciario, nonché gli artt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33, con l'avvertenza che nei loro confronti debbano intendersi inoperanti i rinvii ad altre disposizioni dettate dalla presente legge e ad essi non applicabili.".
Il comma 4 dell'articolo 3, era stato sostituito nel modo seguente dall'art. 2 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
4. La presente legge disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La presente legge disciplina inoltre i lavori pubblici di interesse regionale di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi di cui alla presente legge è quello determinato dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento all'importo di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'art. 8, comma 10. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificata, da ultimo, dalla legge 18 novembre 1998, n. 415".
Nella formulazione originaria, l'articolo 3 recitava:
"(Ambito di applicazione della legge)
1. Le norme della presente legge si applicano ai lavori pubblici di interesse regionale relativi alla realizzazione di nuove opere, alla manutenzione ordinaria programmata, nonché agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi delle opere esistenti, alle bonifiche e al recupero di aree.
2. Ai fini della presente legge sono considerati lavori pubblici di interesse regionale i lavori aggiudicati dalle seguenti amministrazioni aggiudicatrici:
a) la Regione autonoma Valle d'Aosta;
b) i Comuni;
c) le Comunità montane;
d) gli organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, o di cui un organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito, in misura non inferiore alla metà, da componenti designati dai medesimi soggetti;
e) i consorzi aventi personalità giuridica di diritto pubblico fra i soggetti di cui al presente comma.
3. Le stesse norme, in quanto espressamente richiamate, si applicano altresì agli altri enti aggiudicatori o realizzatori intendendosi per tali:
a) i concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, i concessionari in esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio, le società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, nonché, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di servizi pubblici ed i soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, nonché successive modificazioni ed integrazioni;
b) i soggetti, enti e società privati relativamente ai lavori, opere ed impianti di cui all'allegato A della presente legge, pubblici o di interesse pubblico, per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione specifici in conto capitale e in conto interessi delle amministrazioni aggiudicatrici, di cui al comma 2, che complessivamente superino il cinquanta per cento dell'importo complessivo, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore superiore a 300.000 ECU, IVA esclusa. Ai fini dell'applicabilità della presente legge si intendono per lavori, opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico quelli relativi a beni di proprietà pubblica o destinati a divenire di proprietà pubblica o comunque destinati ad una fruizione pubblica sotto qualsiasi forma. Restano viceversa esclusi i lavori, opere ed impianti relativi a beni destinati a rimanere in proprietà privata e nell'uso esclusivo dei soggetti privati destinatari del contributo o sovvenzione;
c) i consorzi di miglioramento fondiario, le cooperative agricole, le consorterie e le associazioni di produttori agricoli legalmente costituite, qualora il contributo erogato dalle amministrazioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c), superi il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile; nei confronti di tali soggetti trovano applicazione esclusivamente l'art. 15, commi 4 e 5, con il limite di 30.000 ECU, IVA esclusa, per opere da eseguire in economia o mediante cottimo fiduciario, nonché gli art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 e 33, con l'avvertenza che nei loro confronti debbono intendersi inoperanti i rinvii ad altre disposizioni dettate dalla presente legge e ad essi non applicabili.
4. La presente legge disciplina in via esclusiva i lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria. La presente legge disciplina inoltre i lavori pubblici di interesse regionale di importo pari o superiore a tale limite relativamente agli aspetti non disciplinati dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione degli importi di cui alla presente legge è quello determinato dalla normativa statale di adeguamento al diritto comunitario in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine di sottrarli all'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria. Quando un'opera è ripartita in lotti funzionali, le disposizioni della presente legge si applicano per l'affidamento di ciascuno di essi, avuto riguardo a quanto stabilito nell'art. 8, comma 10. Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori disciplinati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione aggiudicatrice.".
(7) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 4 recitava:
"1. La Regione e gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 2, provvedono a strutturare il ciclo di realizzazione di tutti i lavori pubblici in relazione alle fasi di identificazione dei bisogni, di progettazione e programmazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari per il soddisfacimento dei bisogni identificati.".
(8) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 4 recitava:
"2. Alle fasi di cui al comma 1 devono corrispondere gli studi ed i livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di cui agli art. 9, 12, 13 e 14.".
(9) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 3 dell'articolo 4 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 3, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, che deve essere nominato o identificato contestualmente all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, della l. 109/1994 e successive modificazioni.".
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 4 recitava:
"3. Alla tutela degli interessi pubblici nelle varie fasi, nonché alla loro rispondenza ad una unitarietà di indirizzo, provvede il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, che deve essere nominato o identificato contestualmente all'avvio della progettazione preliminare di cui all'art. 12. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a nominare od identificare il coordinatore all'interno della propria struttura. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico assume le funzioni attribuite al responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni.".
(10) Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 4 recitava:
"4. Il coordinatore interviene in tutte le fasi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del singolo lavoro pubblico, nonché di esecuzione, di collaudo e di accettazione delle opere.".
(11) Lettera inserita dall'art. 3, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(12) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 5, dell'articolo 4 recitava:
"c) vigila, in particolare, sull'osservanza delle disposizioni normative in materia di contenuto dei documenti di gara;".
(13) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 6, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 5, dell'articolo 4 recitava:
"d) certifica la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione esecutiva, ne verifica l'eseguibilità evidenziando le lavorazioni che costituiscono la componente a misura del contratto di cui all'art. 15, comma 4, e provvede, altresì, alla certificazione di cui all'art. 14, comma 4;".
(14) Comma così modificato dall'art. 3, comma 3, lettera e), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 7 dell'articolo 4 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 3, comma 7, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"7. Al momento dell'affidamento della progettazione preliminare e quindi dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne al soggetto di appartenenza, provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla investitura di cui al comma 9. Tali collaborazioni si devono riferire a compiti specialistici inerenti alla gestione, alla verifica ed al controllo delle varie fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e devono garantire l'integrazione dei vari profili professionali necessari. Resta ferma la possibilità del coordinatore di richiedere, con proposta motivata supporto di professionisti esterni anche durante lo svolgimento del ciclo, nel caso in cui non vi abbia provveduto al momento dell'avvio del ciclo o per sopravvenute esigenze.".
Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 4 recitava:
"7. Al momento dell'affidamento della progettazione preliminare e quindi dell'avvio del ciclo di realizzazione di ogni singolo lavoro pubblico, il coordinatore, laddove ritenga necessaria la collaborazione di risorse professionali esterne al soggetto di appartenenza, provvede ad individuarle per l'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e, con proposta motivata, richiede al competente organo deliberativo di procedere alla investitura di cui al comma 9. Tali collaborazioni si devono riferire a compiti specialistici inerenti alla gestione, alla verifica ed al controllo delle varie fasi del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e devono garantire l'integrazione dei vari profili professionali necessari. Resta ferma la possibilità del coordinatore di ricorrere al supporto di professionisti esterni anche durante lo svolgimento del ciclo, nel caso in cui non vi abbia provveduto al momento dell'avvio del ciclo o per sopravvenute esigenze.".
(15) Comma così modificato dall'art. 3, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 8 dell'articolo 4 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 3, comma 8, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è nominato, con ordine di servizio, dal dirigente della struttura regionale preposta alla realizzazione del lavoro pubblico, il quale può anche riservarsi questa funzione. Possono essere nominati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica, inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore all'ottava, ai sensi della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 45. Nell'atto di nomina il dirigente competente può, inoltre, stabilire quali funzioni riserva a se stesso e quali attribuisce direttamente al soggetto nominato, tra quelle di cui al comma 5 nonché tra le ulteriori funzioni che la presente legge attribuisce alla competenza del coordinatore del ciclo. Qualora alcune funzioni, all'interno delle fasi del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, siano svolte da strutture specialistiche interne all'ente, il dirigente competente può nominare, in base alla vigente normativa regionale, uno o più soggetti ai quali affidare le predette funzioni, fermo restando in capo al coordinatore del ciclo l'onere di mantenersi informato sullo svolgimento delle funzioni predette. Per i lavori di competenza di amministrazioni aggiudicatrici e di enti aggiudicatori o realizzatori diversi dalla Regione, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente.[ I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), con apposito regolamento, stabiliscono i compiti e le funzioni del coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico, fermo restando l'onere, in capo al coordinatore del ciclo, di vigilare sullo svolgimento dell'intero]"
Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 4 recitava:
"8. Per i lavori direttamente eseguiti dalla Regione, il coordinatore del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico è individuato con ordine di servizio del dirigente del servizio regionale preposto alla realizzazione del lavoro pubblico. A tal fine possono essere identificati soltanto funzionari regionali appartenenti alla carriera tecnica o amministrativa inquadrati in una qualifica funzionale non inferiore alla carriera direttiva, nel rispetto della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale). Per i lavori di competenza delle altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, il coordinatore è individuato in conformità ai rispettivi ordinamenti statutari e regolamentari; in difetto è designato dal segretario generale dell'ente o dalla figura corrispondente.".
(16) Comma inserito dall'art. 3, comma 5, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(17) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'articolo 4 recitava:
"9. Anche con riferimento agli obiettivi di formazione e di valorizzazione delle strutture interne delle amministrazioni aggiudicatrici, la collaborazione delle figure professionali esterne di cui al comma 7 deve avvenire soltanto a tempo determinato ed in favore di società di servizi o di professionisti aventi competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale necessarie per supportare il coordinatore nello sviluppo del ciclo di realizzazione di uno o più lavori pubblici. La predetta attività di supporto è esercitata da società di servizi o da unità interdisciplinari che devono preferibilmente assumere la forma di associazioni professionali. Gli organi deliberativi di cui al comma 7 procedono all'investitura previo accertamento del possesso di adeguati requisiti di capacità tecnica e professionale, desumibili dall'indicazione di idonee referenze da parte dei singoli professionisti utilizzati e con particolare riferimento allo svolgimento di attività professionali svolte nei settori connessi ai lavori pubblici. Deve altresì essere accertata la capacità di integrazione delle risorse specialistiche offerte con l'indicazione esplicita del soggetto responsabile dell'organizzazione e della coordinazione. L'atto di investitura è altresì subordinato alla prestazione di un'adeguata polizza da parte di una compagnia di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità professionale. Qualora l'importo complessivo dell'incarico sia superiore alla soglia comunitaria, le procedure d'affidamento sono quelle previste dall'art. 20.".
(18) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 7, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 10 dell'articolo 4 recitava:
"10. I professionisti, appartenenti alle società di servizi o alle unità interdisciplinari di cui al comma 9, per tutta la durata del loro incarico di supporto al coordinatore, non possono assumere altri incarichi inerenti al ciclo di realizzazione dei lavori pubblici a cui sono preposti, né altri incarichi che siano obiettivamente incompatibili secondo le regole deontologiche comunemente seguite dagli ordinamenti professionali.".
(19) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19
Il comma 3 dell'articolo 5, era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"3. L'ente prescelto di cui al comma 1 deve essere individuato sulla base dei requisiti necessari per l'espletamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all'art. 4 e delle capacità tecnico-organizzative richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La convenzione di cui al comma 2 deve specificare quali funzioni, proprie del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, sono trasferite alla corrispondente figura dell'organo delegato.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 5 recitava:
"(Forme di cooperazione fra enti locali)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), per l'esercizio dei compiti previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, soprattutto con riferimento alla realizzazione di cicli di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, IVA esclusa, possono prevedere forme di cooperazione individuando l'ente che, in quanto prescelto, svolga funzione di coordinamento.
2. I rapporti tra l'ente prescelto per il coordinamento di cui al comma 1 e l'ente delegante sono regolamentati da una convenzione stipulata dai rispettivi organi competenti. Le funzioni e le responsabilità inerenti alla tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico restano in capo ai singoli enti.
3. L'ente prescelto di cui al comma 1 deve essere individuato sulla base dei requisiti necessari per l'espletamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico di cui all'art. 4 e delle capacità tecnico-organizzative richieste per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.".
(20) Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Il comma 2 dell'articolo 6 è stato successivamente così modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.
Il comma 2 dell'articolo 6 era già stato modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21 nel modo seguente:
"2. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.
All'individuazione dei bisogni procedono le strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso.".
Nella formulazione precedente, introdotta dall'art. 5, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, il comma 2 dell'articolo 6 recitava:
"2. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico-sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.".
Il comma 4 dell'articolo 6 è stato successivamente così modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.
Il comma 4 dell'articolo 6 era già stato sostituito dall'articolo 7, comma 2, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21 nel modo seguente:
"4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei predetti studi spetta alle strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della l.r. 18/1998.".
Il comma 4 dell'articolo 6 era già stato sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19 nel modo seguente:
"4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei predetti studi spetta alle strutture tecniche delle singole amministrazioni competenti; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso.";
Nella formulazione precedente, introdotta dall'art. 5, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, il comma 4 dell'articolo 6 recitava:
"4. I bisogni di cui al comma 2 possono essere oggetto di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione dei lavori strumentali al loro soddisfacimento. La redazione dei suddetti studi fa capo alle strutture tecniche dei singoli assessorati competenti. Qualora le strutture tecniche risultino inadeguate possono essere supportate da risorse specialistiche esterne scelte ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).".
Il comma 4bis dell'articolo 6 è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 15 marzo 2011, n. 5.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 7, comma 3, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21, il comma 4bis recitava:
"4bis. Nel caso di incarichi a strutture specialistiche esterne conferiti con le modalità di cui ai commi 2 e 4, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 2 e 3, della l.r. 18/1998, i soggetti incaricati possono essere titolari contemporaneamente di più di un incarico e la durata dell'incarico, in relazione alle specifiche esigenze dello studio da svolgere, può avere durata superiore agli undici mesi.".
Il comma 5bis dell'articolo 6 è stato aggiunto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria l'articolo 6 recitava:
(Piano regionale dei lavori pubblici)
1. Il Consiglio regionale, con apposita deliberazione programmatica, identifica, nel rispetto degli indirizzi dell'attività di pianificazione della Regione e con riferimento agli obiettivi di carattere economico e sociale, i bisogni connessi con la conservazione dell'ambiente, con la difesa e con lo sviluppo del territorio e del patrimonio culturale della Regione, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici. Per il raggiungimento dei predetti obiettivi, la Giunta regionale, sentiti gli enti locali, promuove la redazione di studi per l'identificazione dei bisogni secondo le modalità stabilite nell'art. 9.
2. La deliberazione programmatica, di cui al comma 1, costituisce il piano regionale dei lavori pubblici.
3. Il piano regionale dei lavori pubblici è redatto in conformità al contenuto desumibile dagli atti pianificatori di carattere urbanistico, ambientale, paesaggistico, economico-sociale, produttivo, energetico, previsti dalla normativa vigente, salve le ipotesi eccezionali in cui ricorrano i presupposti previsti dal comma 9. Lo stesso piano deve in ogni caso rispettare come priorità assolute la realizzazione degli interventi volti alla conservazione e riqualificazione del patrimonio esistente e, per quel che concerne la realizzazione di nuove opere, gli interventi suscettibili di autofinanziamento.
4. La struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, sulla base dei risultati degli studi per l'identificazione dei bisogni, organizza la redazione del piano regionale dei lavori pubblici.
5. Il piano regionale dei lavori pubblici è adottato dalla Giunta regionale e dalla stessa proposto al Consiglio regionale, che l'approva con deliberazione costituente atto di indirizzo. Tale piano ha efficacia quinquennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale in funzione del grado di raggiungimento delle finalità del piano stesso o in presenza di nuove esigenze, ai sensi del comma 10.
6. La redazione degli studi di cui al comma 1 compete ai servizi tecnici dei singoli assessorati proponenti, sulla base delle indicazioni organizzative fornite dalla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40. Qualora le strutture tecniche risultino inadeguate possono essere integrate da risorse specialistiche esterne scelte ai sensi degli art. 19, 20, 21.
7. I lavori pubblici ricompresi nel piano regionale dei lavori pubblici sono raggruppati con riferimento alle categorie di lavori di cui all'allegato A, nonché alle reciproche interconnessioni.
8. Il piano regionale dei lavori pubblici si compone di una relazione di sintesi sulle finalità dei lavori pubblici inclusi, sulla loro coerenza con gli atti pianificatori di cui al comma 3, nonché sull'individuazione di eventuali ipotesi di variante o modificazione degli stessi atti pianificatori e delle procedure occorrenti, che devono successivamente essere trasmesse alle amministrazioni competenti all'avvio delle relative procedure. Il piano regionale dei lavori pubblici deve altresì riportare un'indicazione logica di priorità tra le categorie di lavori pubblici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
9. Nel dare attuazione ai lavori pubblici previsti dal piano regionale dei lavori pubblici, i soggetti competenti devono considerare le priorità ivi indicate, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
10. L'aggiornamento annuale del piano regionale dei lavori pubblici di cui al comma 5 è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale che, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, accerta l'attualità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale.
(21) Articolo sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Il comma 5 dell'articolo 7 è stato successivamente così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, il comma 5 dell'articolo 7 recitava:
" 5. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi:
a) i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, nonché i lavori pubblici di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al conseguimento dei bisogni individuati dagli atti programmatori di cui all'art. 6, comma 3 o che siano a completamento di lavori già iniziati dall'Amministrazione regionale;
b) il programma relativo alla manutenzione di cui all'art. 18;
c) l'indicazione del periodo di tempo di utilizzo dell'opera pubblica trascorso il quale l'ente destinatario finale è tenuto ad eseguire la verifica di cui all'art. 10, comma 1.".
Il comma 5bis dell'articolo 7 è stato aggiunto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 7 recitava:
"(Programma regionale di previsione)
1. La Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, delibera i lavori pubblici da realizzare nell'ambito degli indirizzi del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6. Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale individua i lavori per i quali avviare il ciclo di realizzazione e, a tal fine, dispone che la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 provveda all'acquisizione della progettazione preliminare nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12. Nel programma regionale di previsione sono altresì ricompresi i lavori pubblici finanziati con capitale di rischio sottoscritto anche da soggetti privati, nonché i lavori pubblici di competenza degli enti locali che concorrono in modo rilevante al conseguimento degli obiettivi fissati dal piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6 o che siano a completamento di lavori già iniziati dall'Amministrazione regionale.
2. La conclusione della progettazione preliminare consente l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale di previsione di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, con riferimento alle proprie determinazioni di carattere economico-finanziario, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, individua, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, i lavori pubblici che concorrono alla redazione del programma regionale di previsione di spesa per i lavori pubblici, dando priorità agli interventi relativi all'immediato completamento funzionale di opere realizzate dall'Amministrazione regionale.
4. Il programma regionale di previsione con l'indicazione delle priorità da rispettare per lo sviluppo delle successive fasi di progettazione è adottato dalla Giunta regionale e dalla stessa proposto al Consiglio regionale che l'approva con propria deliberazione. Tale programma ha efficacia triennale, soggetta a verifica finanziaria annuale per l'individuazione dei lavori pubblici da attuare nel corso dell'esercizio, fatte comunque salve le ipotesi eccezionali di cui all'art. 6, comma 9.
5. Il programma regionale di previsione si compone:
a) di una tabella riepilogativa degli interventi inclusi, raggruppati con le stesse modalità previste dall'art. 6, comma 7, con l'indicazione di un ordine di priorità dei lavori pubblici ricompresi in ciascuna categoria, ai fini dell'avvio della progettazione definitiva;
b) di un'ulteriore tabella riepilogativa di lavori pubblici raggruppati in interventi di manutenzione ordinaria, interventi di adeguamento strutturale, funzionale e normativo delle opere esistenti, nonché in interventi di nuova realizzazione;
c) degli schemi contenenti le risultanze delle progettazioni preliminari dei lavori pubblici inseriti, corredate delle rispettive certificazioni di conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12, attestate dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico ai sensi dell'art. 4, comma 3, predisposte da ciascun assessorato proponente;
d) di una scheda per la codificazione di ciascun lavoro pubblico, contenente una relazione in ordine all'opportunità e necessità dell'intervento con riferimento agli schemi di cui alla lett. c), alla correlazione funzionale con gli altri interventi già realizzati o in corso di realizzazione. La stessa scheda deve inoltre contenere la previsione dei tempi stimati per la realizzazione, l'indicazione delle eventuali interferenze con altri interventi previsti o in esecuzione nella stessa area, la previsione del fabbisogno finanziario e dell'eventuale concorso di forme di finanziamento di natura privata, l'individuazione delle procedure amministrative necessarie per il completamento del ciclo di realizzazione, nonché l'analisi della disponibilità delle aree e del profilo di rischio per la realizzazione delle opere pubbliche.
6. Nel programma regionale di previsione è altresì ricompreso il programma relativo alla manutenzione di cui all'art. 18, nonché il periodo di cui all'art. 10, comma 1.".
(22) Articolo sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Il comma 2 dell'articolo 8 è stato successivamente così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, il comma 2 dell'articolo 8 recitava:
"2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 13, si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel piano regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici. Peraltro, qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, recepite in una congrua motivazione, restano salve le speciali procedure di variante previste dall'art. 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), come modificati, da ultimo, dalla l. 415/1998, e agli artt. 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".
Il comma 6 dell'articolo 8 è stato abrogato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, il comma 6 dell'articolo 8 recitava:
"6. I lavori pubblici non ricompresi nel programma regionale operativo di cui al comma 2 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, con esclusione dei lavori di cui all'art. 38.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 8 recitava:
"(Programma regionale operativo)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, comma 3, dispone che la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 provveda all'avvio delle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva tenuto conto del disposto degli art. 19, 20, 21.
2. La progettazione definitiva, redatta ai sensi dell'art. 13, si conclude con l'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7, ovvero con la sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al medesimo comma 7, ovvero con la sottoscrizione del verbale d'intesa di cui al comma 8. La conclusione della progettazione definitiva consente l'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale operativo. A tal fine la progettazione definitiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici. Peraltro, qualora sopravvengano particolari esigenze di interesse pubblico, recepite in una congrua motivazione, restano salve le speciali procedure di variante previste dall'art. 1, commi 4 e 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), dall'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e dall'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 44 (Modificazioni di norme regionali in materia urbanistica).
3. La Giunta regionale, entro il mese di gennaio, approva con propria deliberazione il programma regionale operativo con efficacia annuale, predisposto dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, previa verifica, da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, delle fattibilità tecnica e finanziaria degli interventi ivi ricompresi.
4. Il programma operativo può essere integrato o modificato nel corso dell'esercizio annuale, con provvedimento motivato della Giunta regionale, in relazione a sopravvenute modificazioni di carattere amministrativo, gestionale, economico e finanziario.
5. Il programma regionale operativo si compone:
a) delle schede di codificazione dei lavori pubblici inseriti, di cui all'art. 7, comma 5, lett. d), aggiornate con la puntuale indicazione dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione, maggiorati di una percentuale convenzionale pari al cinque per cento ed accompagnate dall'attestazione della disponibilità dell'area, nonché dall'acquisizione dei titoli abilitativi di cui al comma 7;
b) dell'indicazione per ciascun lavoro pubblico dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dell'Unione europea, dello Stato o di altri enti pubblici. Nel programma regionale operativo sono altresì ricompresi i lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato, e da attuare attraverso la concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero attraverso le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36;
c) delle progettazioni definitive dei lavori pubblici inclusi;
d) dell'elenco delle manutenzioni ordinarie e degli interventi relativi agli adeguamenti strutturali, funzionali e normativi, anche in relazione al contenuto dell'art. 18.
6. I lavori pubblici non ricompresi nel programma regionale operativo di cui al comma 2 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, con esclusione dei lavori di cui all'art. 38.
7. Ai fini dell'acquisizione di tutte le concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta, assensi comunque denominati di carattere urbanistico, edilizio, ambientale, paesaggistico, igienico-sanitario ed altro, richiesti in base alla vigente normativa, onde assicurare celerità ed efficacia all'azione amministrativa, il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, formula le occorrenti istanze e richieste alle autorità competenti. Ove, per l'attuazione del lavoro pubblico, si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, il coordinatore può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della l. 142/1990.
8. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, richiede al Presidente della Giunta regionale la convocazione, entro i successivi trenta giorni, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) per accelerare l'acquisizione degli assensi di cui al comma 7, dandone comunicazione alla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40. La conferenza di servizi si esprime sulla progettazione definitiva, e si conclude con un verbale di intesa sottoscritto dai rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Qualora un'amministrazione sia assente ha l'obbligo di far pervenire le eventuali opposizioni entro i successivi dieci giorni dalla data della riunione; in caso contrario, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, della l.r. 59/1991, si ritiene la stessa consenziente.
9. L'inserimento di un lavoro pubblico nel programma regionale operativo determina, ove ciò non si sia ancora verificato, gli effetti automatici della dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza, già previsti dall'art. 1 della l. 1/1978.
10. Qualora la realizzazione di un lavoro pubblico sia prevista in lotti, il singolo lotto può essere inserito nel programma operativo purché la progettazione definitiva sia riferita ad un lotto funzionalmente compiuto e che per l'intero lavoro sia stata eseguita la progettazione preliminare con l'inserimento nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7, comma 3.
11. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma regionale operativo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. I lavori pubblici previsti nel programma operativo di cui al comma 2, devono essere pubblicati quale bando di preinformazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, della dir. 93/37/CEE.".
(23) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:
"(Contenuto degli studi di identificazione dei bisogni)
1. Gli studi necessari per la formulazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6 si compongono di una relazione che identifica le finalità perseguite dal soggetto destinatario finale del lavoro pubblico e le modalità con cui si intende raggiungere tale obiettivo, i criteri adottati per l'indagine conoscitiva con particolare riferimento alla raccolta ed all'elaborazione dei dati utilizzati, di una ricognizione della destinazione urbanistica dell'area interessata alla realizzazione del lavoro pubblico e degli ulteriori vincoli normativi gravanti su di essa, della quantificazione dei bisogni evidenziati, nonché di ogni altra informazione necessaria per la descrizione dello stato di fatto nelle sue componenti tecnica, amministrativa, sociale ed economico-finanziaria.
2. L'inserimento dei lavori pubblici nel piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6 costituisce il presupposto per l'avvio della progettazione, che si articola, secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed esecutiva.".
(24) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera a), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 1, dell'articolo 11 recitava:
"a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche prestabilite dal soggetto committente in sede di ordine di servizio o di capitolato d'oneri;"
(25) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lettera b), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 recitava:
"e) previsione, da parte dell'ordine di servizio e del capitolato d'oneri, dell'elenco degli elaborati progettuali da prodursi in relazione al livello o ai livelli di progettazione interessati, nonché dei termini stabiliti per la consegna.".
(26) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
(27) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
(28) Comma inserito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(29) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 11 recitava:
"3. Il rispetto dei principi generali fissati nel comma 1, nonché delle specifiche disposizioni contenute negli art. 12, 13 e 14, è verificato ed accertato a cura del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Nelle ipotesi di affidamento della progettazione a soggetti esterni, ai sensi degli art. 19, 20 e 21, le certificazioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. d), da parte del coordinatore, costituiscono condizione per la liquidazione del saldo dei relativi corrispettivi. In ogni caso tale attestazione costituisce il presupposto per l'approvazione della progettazione stessa per il conseguente avvio dell'eventuale successivo livello di progettazione.".
(30) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
(31) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 1 dell'articolo 12 era già stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate. negli atti programmatori di cui all'art. 6, comma 3. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento ed alle condizioni geologiche e geotecniche. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi impegnati, su base parametrica, con riferimento ai requisiti stabiliti nel capitolato d'oneri. Inoltre deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie, nonché identificare gli atti ed i procedimenti amministrativi richiesti per il completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.".
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 12 recitava:
"1. La progettazione preliminare è redatta allo scopo di definire i lavori pubblici necessari a soddisfare le esigenze evidenziate nel piano regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 6, verificandone la fattibilità per il conseguente inserimento nel programma regionale di previsione di cui all'art. 7. La progettazione preliminare deve identificare le caratteristiche funzionali, tipologiche e tecnologiche del lavoro pubblico, accertandone la rispondenza alle norme vigenti, alle condizioni logistiche dell'area di intervento ed alle condizioni geologiche e geotecniche. La progettazione preliminare deve altresì valutare le implicazioni costruttive al fine di stimare i costi impegnati, su base parametrica, con riferimento ai requisiti stabiliti nel capitolato d'oneri. Inoltre deve contenere una stima sommaria dei tempi di esecuzione, dei costi dell'intervento e delle risorse finanziarie necessarie, nonché identificare gli atti ed i procedimenti amministrativi richiesti per il completamento del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.".
(32) Comma così sostituito dall'art. 96, comma 6, della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 12 recitava:
"3. La progettazione preliminare deve essere corredata altresì di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere urbanistico, ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario, nonché con tutti gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione. La progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento.".
(33) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 12 recitava:
"4. Nel caso di lavori sul patrimonio pubblico esistente, la progettazione preliminare dev'essere corredata di un adeguato rilievo dello stato di fatto, al fine di verificarne la compatibilità con i contenuti progettuali dell'intervento proposto.".
(34) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 13 recitava:
"1. La progettazione definitiva è eseguita allo scopo di acquisire le definizioni progettuali necessarie all'inserimento del lavoro pubblico nel programma regionale operativo di cui all'art. 8.".
(35) Lettera abrogata dall'art. 10, comma 1, lettera a), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 3, dell'articolo 13 recitava:
"a) le relazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), e successive modificazioni, corredate di indagini sulle condizioni dell'area oggetto dell'intervento;".
(36) Lettera così sostituita dall'art. 11, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 3, dell'articolo 13 recitava:
"d) la descrizione delle opere impiantistiche;"
(37) Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, lettera b), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(38) Comma inserito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(39) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 4 dell'articolo 13 era già stato sostituito dall'art. 11, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"4. La fase relativa alla progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assensi e delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo art. 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'art. 8, comma 8, ove non già acquisiti nella progettazione preliminare.".
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 13 recitava:
"4. La progettazione definitiva si conclude con il rilascio degli assensi di cui all'art. 8, comma 7, ovvero con la conclusione dell'accordo di programma di cui al medesimo art. 8, comma 7, o con la sottoscrizione del verbale di intesa di cui all'art. 8, comma 8.".
(40) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
La lettera a), del comma 3, dell'articolo 14 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 12 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
a) le planimetrie, le sezioni, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico estimativo. Il predetto computo deve altresì contenere l'esatta identificazione delle forniture ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche i documenti devono contenere altresì gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;
La lettera b), del comma 3, dell'articolo 14 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 12 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
b) l'elenco dei prezzi unitari ed elementari e delle opere compiute ovvero la lista delle voci elementari di lavorazione e delle forniture, con riferimento ai computi metrico-estimativi, nonché l'elenco delle lavorazioni costituenti la parte a misura del contratto di cui all'art. 15, comma 4;
La lettera d), del comma 3, dell'articolo 14 era già stata sostituita nel modo seguente dall'art. 12 della L.R. 9 settembre 1999, n.29:
"d) l'analisi di eseguibilità dei lavori, con riferimento alle tecniche costruttive, in coerenza con il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano generale di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);".
Il comma 4 dell'articolo 14, era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 12 della L.R. 9 settembre 1999, n.29:
4. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, accerta la conformità della progettazione alle prescrizioni di cui al presente articolo. Provvede altresì all'integrazione degli elaborati tecnici di cui al comma 3, con un programma finanziario attualizzato in modo puntiforme con le indicazioni finali relative ai costi ed ai tempi di esecuzione delle opere, nonché alle modalità ed ai tempi di erogazione del finanziamento.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 14 recitava:
"(Contenuto della progettazione esecutiva)
1. La progettazione esecutiva è eseguita allo scopo di avviare le gare d'appalto, consentire alle imprese di redigere le offerte ed organizzare, secondo la regola dell'arte, l'esecuzione in cantiere del lavoro pubblico. La progettazione esecutiva, pertanto, deve sviluppare, in modo puntuale e completo, tutte le voci elementari di lavorazione che compongono le opere, identificate nella progettazione definitiva, le relative dimensioni, quantità e caratteristiche tecnico-costruttive, attraverso l'elaborazione dei documenti progettuali di dettaglio di cui al comma 3.
2. La progettazione esecutiva sviluppa in dettaglio la progettazione definitiva senza alterarne i contenuti, tranne i casi in cui:
a) siano apportabili migliorie qualitative non influenti sul costo e sulle soluzioni progettuali già definite;
b) siano riscontrati errori od omissioni delle precedenti fasi di progettazione;
c) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, applicabili all'intervenuto oggetto di progettazione.
3. La progettazione esecutiva deve in particolare contenere:
a) i documenti di gara contenenti le planimetrie e le sezioni, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i particolari architettonici e strutturali, le specifiche tecniche dei materiali ed il computo metrico estimativo. Il predetto computo deve altresì contenere l'esatta identificazione delle forniture ai fini della puntuale evidenziazione delle categorie di opere oggetto di subappalto. Per le componenti impiantistiche i documenti devono contenere altresì gli elaborati progettuali di dettaglio relativi alla dimensione, ubicazione e percorso degli impianti, le specifiche tecniche dei materiali, i calcoli del loro dimensionamento, nonché la quantificazione dei relativi costi;
b) la lista delle voci elementari di lavorazione e delle forniture, con riferimento ai computi metrico-estimativi, nonché l'elenco delle lavorazioni costituenti la parte a misura del contratto di cui all'art. 15, comma 4;
c) il programma sommario di esecuzione dei lavori in cantiere;
d) l'analisi di eseguibilità dei lavori con riferimento alle tecniche costruttive ed in particolare alle misure necessarie per la tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori in cantiere;
e) l'analisi delle problematiche di manutenzione delle opere comprensive della relativa componente impiantistica;
f) una dichiarazione di conformità con quanto prescritto dai pareri espressi secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di tutela ambientale.
4. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, provvede alla certificazione di conformità della progettazione alle prescrizioni di cui al presente articolo. Provvede altresì all'integrazione degli elaborati tecnici di cui al comma 3, con un programma finanziario attualizzato in modo puntiforme con le indicazioni finali relative ai costi ed ai tempi di esecuzione delle opere, nonché alle modalità ed ai tempi di erogazione del finanziamento.".
(41) Articolo così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 1 dell'articolo 15 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 13 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata e accertata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, espressamente accettata, in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con l'esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'art. 18 e dei casi di cui all'art. 24, commi 2 e 3.
L'alinea del comma 2 dell'articolo 15 era stata così modificata dall'art. 13 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
2. L'avvio della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:
Il comma 4 dell'articolo 15 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 13 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"4. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), a misura, ai sensi dell'art. 326, comma 3, della l. 2248/1865, all. F, ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'art. 329 della l. 2248/1865, all. F. I contratti stipulabili interamente a misura sono esclusivamente quelli relativi agli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, programmata e periodica.".
Il comma 5 dell'articolo 15 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 13 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, si può procedere anche in economia, con il sistema dell'amministrazione, delle convenzioni o del cottimo fiduciario. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora, per negligenza dell'appaltatore, non sia possibile assicurare il compimento del lavoro nel termine prefissato dal contratto, ai sensi dell'art. 341 della l. 2248/1865, all. F, ovvero qualora il contratto di appalto sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'art. 340 della l. 2248/1865, all. F, oppure si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tale caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 15 recitava:
"(Disciplina dell'esecuzione di lavori pubblici)
1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di una progettazione esecutiva verificata e certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, espressamente accettata, in sede di presentazione dell'offerta come eseguibile secondo regola d'arte, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, e comunque con l'esclusione dei lavori riguardanti la manutenzione periodica di cui all'art. 18 e dei casi di cui all'art. 24, commi 2 e 3.
2. L'avvio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è comunque subordinato alla verifica da parte del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, dell'avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:
a) redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14;
b) redazione del capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30;
c) verifica del piano finanziario;
d) verifica della persistenza dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi richiesti per la realizzazione del lavoro pubblico;
e) conseguimento della disponibilità delle aree occorrenti per l'intervento.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione esclusivamente i lavori pubblici realizzati con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, e ove la concessione abbia ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere, secondo quanto previsto dall'art. 35.
4. I contratti d'appalto di cui al comma 1 sono stipulati a corpo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), ovvero in forma mista, a corpo ed a misura, ai sensi dell'art. 329 della legge stessa. Le lavorazioni valutate a misura devono essere richiamate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con l'indicazione di una motivazione di carattere tecnico, nonché dell'importo sommario del loro valore presunto e della sua incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
5. Per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, di importo non superiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, può procedersi anche in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta. Nello stesso modo si può procedere, indipendentemente dal limite di importo, anche per il completamento della fase di esecuzione dei cicli di lavori pubblici qualora il relativo appalto, aggiudicato conformemente alla vigente normativa, sia stato oggetto di rescissione, ai sensi dell'art. 340 della l. 2248/1865, all. F, ovvero si sciolga per effetto del sopravvenuto fallimento dell'appaltatore o della liquidazione coatta amministrativa dello stesso. Il limite di importo di cui al presente comma può altresì essere superato solo nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale. In tal caso i lavori dichiarati di imperiosa urgenza sono oggetto di deroga a qualsiasi atto autorizzativo e/o nullaosta.
6. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, per i lavori pubblici ivi contemplati continua a trovare applicazione il regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 (Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia), come modificato dal regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8, fintanto che il Consiglio regionale non provveda altrimenti in sede regolamentare. Tale regolamento è applicabile altresì alle altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 2, fintanto che le stesse amministrazioni non provvedano a modificare od integrare le disposizioni di dettaglio in conformità ai rispettivi ordinamenti.
7. Per la revisione dei prezzi, il subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 33, il cottimo, le prestazioni di garanzia, salvo quanto previsto dall'art. 34, le coperture assicurative, le anticipazioni alle imprese aggiudicatarie, gli acconti, la cessione di credito, le proroghe del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, le riserve delle imprese esecutrici, salvo quanto previsto dall'art. 17, si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici.
8. Fermo restando il disposto dell'art. 5, le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici.
9. La consegna dei lavori, una volta completate le procedure di aggiudicazione, avviene secondo le modalità stabilite dal capitolato generale e dal capitolato speciale di cui all'art. 30, con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi occorrenti per l'apertura del cantiere, nonché alla documentazione di cui all'art. 30, comma 3, lett. g).".
(42) Articolo inserito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(43) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 13, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19, il comma 2 dell'articolo 15bis recitava:
"2. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di opere esistenti;
b) interventi di messa in sicurezza;
c) interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d) interventi di nuova realizzazione finalizzati a garantire la sicurezza;
e) lavori ed indagini necessari per la redazione di progetti;
f) altri interventi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), di importo non superiore a 20.000 euro.".
(44) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(45) L'art. 8, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30 ha così modificato il comma 1, lettera d) ed i commi 2 e 9 dell'articolo 15ter:
le parole: "20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro".
(46) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 2 dell'articolo 16 era già stato sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare la funzione di direzione dei lavori, per carenza delle necessarie risorse tecniche specialistiche, accertata, per l'Amministrazione regionale, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'esecuzione dell'opera, detta funzione è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dagli artt. 19, 20 e 21. Detta priorità non opera quando il costo stimato del servizio di direzione lavori, sommato al costo del servizio di progettazione, al netto delle maggiorazioni per incarico parziale, supera il limite di 200.000 ECU.".
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 16 recitava:
"2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la funzione di cui al comma 1 è affidata, in via prioritaria, al progettista incaricato ai sensi degli art. 19, 20, 21, nonché ad altri soggetti scelti con le procedure previste dai medesimi articoli.".
(47) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 16 recitava:
"5. I tecnici incaricati di funzioni di direzione lavori rispondono di eventuali manchevolezze, errori e ritardi nella propria attività e sono tenuti a stipulare in favore dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore apposita polizza assicurativa per responsabilità professionale, nei limiti di cui all'art. 34, comma 7. Qualora i tecnici incaricati siano interni all'amministrazione il costo della polizza è a carico dell'amministrazione stessa.".
(48) Comma aggiunto dall'art. 15, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(49) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 17 recitava:
"1. Le operazioni di collaudo sono obbligatorie per tutti i lavori pubblici oggetto della presente legge e sono finalizzate ad accertare la stabilità, la corretta funzionalità tecnica, nonché la conformità alle norme vigenti ed alle specifiche tecniche stabilite nel contratto del lavoro pubblico eseguito.".
(50) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 17 recitava:
"3. Le operazioni di collaudo di cui al comma 1 devono compiersi entro sei mesi dalla data del loro avvio e si concludono con il collaudo amministrativo.".
(51) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 17 recitava:
"4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, su motivata proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, possono, in considerazione della particolare localizzazione dell'opera, prevedere nel capitolato speciale d'appalto termini diversi di avvio e di completamento delle operazioni di collaudo laddove non sostituito dal certificato di regolare esecuzione, di cui al comma 5, in relazione alla natura tecnica delle opere oggetto del collaudo medesimo. In ogni caso, il termine massimo dell'ultimazione del collaudo non deve superare i nove mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2. L'ultimazione di tali operazioni dev'essere approvata dall'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice entro i due mesi successivi a tale data.".
(52) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19
Il comma 5 dell'articolo 17 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 15, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"5. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, l'espletamento delle operazioni di collaudo, di cui ai commi 2 e 3, è sostituito dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto a cura del direttore dei lavori di cui all'art. 16, comma 1, e vistato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Se il direttore dei lavori è esterno all'amministrazione aggiudicatrice, al rilascio del suddetto certificato provvede direttamente il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La sostituzione al collaudo può avvenire altresì per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 ECU e un milione ECU, IVA esclusa, ove prevista da apposita deliberazione della Giunta regionale o dall'organo deliberativo competente per le altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori In ogni caso il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della vigente normativa. Tale certificato di regolare esecuzione dev'essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2, ed approvata entro i due mesi successivi a tale data.".
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 17 recitava:
"5. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, l'espletamento delle operazioni di collaudo, di cui ai commi 2 e 3, è sostituito dal rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto a cura del direttore dei lavori di cui all'art. 16, comma 1, e vistato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Se il direttore dei lavori è esterno all'amministrazione aggiudicatrice, al rilascio del suddetto certificato provvede direttamente il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. La sostituzione al collaudo può avvenire altresì per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 ECU e 800.000 ECU, IVA esclusa, ove prevista da apposita deliberazione della Giunta regionale o dall'organo deliberativo competente per le altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori [all'atto dell'approvazione della progettazione definitiva]. In ogni caso il certificato di regolare esecuzione deve contenere l'indicazione degli elementi comprovanti l'avvenuto collaudo statico, con esito positivo, nel rispetto della vigente normativa. Tale certificato di regolare esecuzione dev'essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi del comma 2, ed approvata entro i due mesi successivi a tale data.".
(53) Comma così modificato dall'art. 16, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19:
Il comma 6 dell'articolo 17 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 15, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono interrotti qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità. Gli oneri derivanti da errori di progettazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai sensi dell'art. 32, comma 7."
Si applica, in ogni caso, il comma 10 dell'art. 28 della l. 109/1994".
Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 17 recitava:
"6. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono interrotti qualora il collaudatore contesti l'esistenza di errori di progettazione o di esecuzione che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell'opera e la sua corretta funzionalità. Gli oneri derivanti da errori di progettazione sono imputabili al progettista, che ne risponde ai sensi dell'art. 32, comma 7."
(54) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 5, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 15, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, il comma 7bis dell'articolo 17 recitava:
"7bis. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'ultimazione delle operazioni di collaudo ovvero dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.".
(55) Alinea così sostituito dall'art. 16, comma 6, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 8 dell'articolo 17 recitava:
"8. Il collaudo in corso d'opera può avvenire su richiesta del direttore dei lavori o dell'appaltatore per l'accertamento delle condizioni di fatto impossibili da riscontrare al termine dei lavori. In ogni caso il collaudo in corso d'opera è obbligatorio nei seguenti casi:".
(56) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 7, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 12 dell'articolo 17 recitava:
"12. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano uno o più collaudatori in relazione alle specializzazioni professionali necessarie. Se il numero dei collaudatori è plurimo, dev'essere costituita una commissione di collaudo con l'indicazione del soggetto responsabile del raccordo. I collaudatori sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, ovvero scelti all'esterno [sulla base di una selezione incentrata sulla verifica dei requisiti di cui al comma 11, certificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.]".
(57) Comma così modificato dall'art. 16, comma 8, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 14 dell'articolo 17 recitava:
"14. La Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, approva con propria deliberazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori cui affidare, nell'ambito delle competenze previste dai rispettivi ordinamenti professionali, il collaudo di opere e lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 2. [Non possono essere affidati incarichi di collaudo a soggetti non iscritti all'elenco regionale dei collaudatori.] L'elenco è tenuto ed aggiornato a cura del servizio competente dell'Assessorato dei lavori pubblici.".
(58) Comma così modificato dall'art. 16, comma 9, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 15 dell'articolo 17 recitava:
"15. Ai fini dell'iscrizione all'elenco, i soggetti di cui al comma 14 devono presentare alla struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, i documenti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo comma 14.".
(59) Comma così modificato dall'art. 15, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 17 dell'articolo 17 recitava:
"17. L'accoglimento o la reiezione della domanda di iscrizione all'elenco sono disposti, tenuto conto dell'attività professionale svolta e documentata a norma del comma 15, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentita una commissione tecnica composta da cinque esperti nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli ordini professionali.".
(60) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 10, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 18 dell'articolo 17 recitava:
"a) titolari, amministratori o dipendenti di imprese [iscritte all'Albo nazionale dei costruttori o comunque] esercenti appalti pubblici di lavori;".
(61) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 18 recitava:
"1. La Regione, con la presente legge, promuove ed attua la prevenzione del degrado delle opere pubbliche di interesse regionale, nonché la salvaguardia del territorio regionale ed il mantenimento dei valori patrimoniali dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, secondo specifici programmi di manutenzione.".
(62) Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19:
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 18 recitava:
"2. Tutte le opere pubbliche, di cui all'art. 3 e di cui all'allegato A, devono essere sottoposte a manutenzione programmata. A tal fine, tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a redigere i programmi di manutenzione di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Gli stessi soggetti devono altresì istituire, con i propri rispettivi atti [regolamentari], appositi registri delle manutenzioni, corredati di schede tecniche relative ai diversi componenti, di un elenco delle verifiche periodiche eseguite, delle sostituzioni o rifacimenti effettuati con le specifiche tecniche relative, nonché di analisi periodiche sullo stato di fatto con un intervallo non inferiore al biennio. Tali analisi si concludono con una relazione che identifica le proposte di intervento necessarie al mantenimento o al ripristino del corretto stato d'uso.".
(63) Comma così modificato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19:
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 18 recitava:
"3. Gli atti [regolamentari] di cui al comma 2 devono disciplinare le modalità con cui viene assicurata la programmazione delle attività di manutenzione nel caso di affidamento in appalto a risorse esterne, fermo restando il mantenimento di compiti di sorveglianza in capo alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli altri enti aggiudicatori o realizzatori.".
(64) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 4 dell'articolo 18 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 16, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono affidare lo svolgimento dell'intera attività di manutenzione, anche per singole opere o beni o categorie di essi, ad un unico soggetto, di cui all'art. 28, con unica pubblica gara che preveda l'aggiudicazione del relativo contratto, con efficacia da uno a tre anni, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi indicato nel capitolato speciale.".
Nella formulazione originaria il comma 4 dell'articolo 18 recitava:
"4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori affidano lo svolgimento dell'intera attività di manutenzione, anche per singole opere o beni o categorie di essi, ad un unico soggetto, di cui all'art. 28, con unica pubblica gara che preveda l'aggiudicazione del relativo contratto, con efficacia da uno a tre anni, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi indicato nel capitolato speciale.".
(65) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, il comma 1bis dell'articolo19, inserito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, recitava:
"1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi di cui all'allegato 1A della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, denominati servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, comprendenti altresì i servizi inerenti agli studi di impatto ambientale relativi ai lavori pubblici.".
(66) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 2 dell'articolo 19 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 17, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"2. Ai fini dell'individuazione del regime applicabile all'affidamento degli appalti di tutti i servizi di cui al presente articolo, la prestazione oggetto dell'incarico non può essere scissa in parti, neppure se corrispondenti all'attività di diverse risorse specialistiche. In tal caso, trattandosi di servizi interdisciplinari, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 4ter.".
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 19 recitava:
"2. Ai fini dell'individuazione del regime applicabile all'affidamento degli appalti di tutti i servizi di cui al presente articolo, la prestazione oggetto dell'incarico non può essere scissa in parti, neppure se corrispondenti all'attività di diverse risorse specialistiche. In tal caso, trattandosi di servizi interdisciplinari, trovano applicazione le disposizioni contenute nel comma 4.".
(67) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 3 dell'articolo 19 era già stato sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 494/1996, nonché per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni, alle picchettazioni e alla mera redazione grafica degli elaborati progettuali, anche a mezzo di supporti informatici. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.".
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 19 recitava:
"3. In tutti gli appalti di servizi di cui al presente articolo, l'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, nonché per la mera redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità diretta del prestatore principale dei servizi.".
(68) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 19 recitava:
"4. Negli appalti pubblici di servizi di cui al presente articolo, le offerte possono essere presentate:
a) da professionisti singoli od associati, nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), e successive modificazioni;
b) da società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, aventi nel proprio oggetto sociale l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, secondo le modalità stabilite dalle vigenti leggi comunitarie e nazionali;
c) da raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lett. a) e b).".
(69) Lettera così sostituita dall'art. 18, comma 4, lettera a) della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera f) del comma 4 dell'articolo 19 recitava:
"f) dai raggruppamenti temporanei tra i soggetti, anche eterogenei fra loro, di cui alle lett. c), d) ed e), con l'obbligo, nel solo caso di affidamenti dei servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, che tale raggruppamento sia già formato nel momento dell'offerta.".
(70) Lettera aggiunta dall'art. 18, comma 4, lettera b), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(71) Comma abrogato dall'art. 18, comma 5, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, il comma 4bis dell'articolo 19, inserito dall'art. 17, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, recitava:
"4bis. Per l'attività di progettazione svolta dai soggetti di cui al comma 4, lett. a) e b), le amministrazioni provvedono alla regolamentazione degli incentivi di cui all'art. 18 della l. 109/1994, così come modificato, da ultimo, dalla l. 415/1998, nonché alla definizione dei limiti e delle modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.".
(72) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 6, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, il comma 4ter dell'articolo 19, inserito dall'art. 17, comma 6, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, recitava:
"4ter. La redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, può essere affidata ai soggetti di cui al comma 4, lett. c), d), e) ed f), in caso di indisponibilità o carenza delle necessarie risorse tecniche e specialistiche, nelle amministrazioni e negli enti aggiudicatori, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, oppure in caso di lavori di particolare complessità, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze. La sussistenza delle cause di impedimento di cui sopra è attestata, per la Regione, dal dirigente del dipartimento del quale fa parte la struttura dirigenziale preposta all'affidamento dell'incarico e, per le altre amministrazioni, dal proprio legale rappresentante. Le società di cui al comma 4, lett. e), singole o raggruppate ai sensi del comma 4, lett. f), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.".
(73) Comma così modificato dall'art. 18, comma 7, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 5 dell'articolo 19 era stato così modificato dall'art. 17, comma 7, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"5. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, l'attività di ingegneria o di architettura deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre in sede di offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche [, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice]. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'art. 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/50/CEE per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea.".
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 19 recitava:
"5. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, l'attività di ingegneria o di architettura deve far capo ad uno o più professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre in sede di offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche [, che assume la qualifica di unico mandatario nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice]. Resta ferma l'equiparazione sancita dall'art. 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/50/CEE [del Consiglio, del 18 giugno 1992], per i professionisti iscritti nei registri professionali degli Stati membri dell'Unione europea.".
(74) Comma così modificato dall'art. 18, comma 8, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 19 recitava:
"6. Gli affidatari degli appalti di servizi di cui al presente articolo non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori da loro progettati, nonché agli eventuali subappalti o cottimi. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, come integrato dal comma 7. [A tal fine i bandi prevedono la presentazione di appositi atti notori ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), fermo restando l'obbligo di verifica nei confronti dell'aggiudicatario.]".
(75) Comma inserito dall'art. 18, comma 9, della L.R5 agosto 2005, n. 19.
(76) Comma così modificato dall'art. 18, comma 10, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 19 recitava:
"8. Le progettazioni preliminari, definitive ed esecutive devono essere firmate dal progettista inteso come persona fisica. Se i progettisti sono più di uno, ciascuno di essi sottoscrive la parte di progettazione da lui eseguita e per la quale assume specifica e diretta responsabilità. L'intera progettazione è comunque sempre sottoscritta dal mandatario di cui al comma 5, che si assume la responsabilità dell'integrazione delle diverse prestazioni specialistiche.".
(77) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 8, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 11 dell'articolo 19 recitava:
"11. Fino a quando le tariffe professionali attualmente in vigore non saranno aggiornate dalle disposizioni statali per il computo della parzializzazione dei corrispettivi relativamente alle singole fasi di progettazione previste dalla presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori si atterranno alle disposizioni stabilite di comune accordo dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi e forestali, dei geologi e dei collegi professionali dei geometri e dei periti della regione. Con deliberazione della Giunta regionale è istituita una commissione composta da dieci membri da scegliersi in modo paritetico tra funzionari regionali e liberi professionisti, designati dai rispettivi ordini e collegi professionali al fine di proporre il contenuto dei bandi-tipo di cui all'art. 20, comma 6, nonché del capitolato d'oneri tipo di cui all'art. 29. Nello stesso modo possono essere suggerite linee guida per l'individuazione dei criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 25, comma 5, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi). Le proposte sono inoltrate alla Giunta regionale ai fini dell'assunzione delle definitive deliberazioni.".
(78) Comma così modificato dall'art. 18, comma 11, lettera a) della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 12 dell'articolo 19 era già stato sostituito dall'art. 17, comma 9, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dagli artt. 20 e 21.".
Nella formulazione originaria, il comma 12 dell'articolo 19 recitava:
"12. L'aggiudicazione e la stipulazione dei contratti relativi agli appalti pubblici di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria avviene secondo le modalità previste dall'art. 25.".
(79) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 20 recitava:
"1. L'affidamento di incarichi professionali per l'espletamento di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato I A della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, avviene sulla base dei principi stabiliti nella presente legge. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a pubblicare, all'inizio di ogni esercizio finanziario, nel Bollettino ufficiale della Regione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, anche per estratto, su almeno un quotidiano a carattere nazionale ed un quotidiano avente specifica diffusione regionale, l'avviso indicativo degli appalti di servizi di ingegneria e di architettura da aggiudicare nell'arco dei dodici mesi, quando l'importo complessivo presunto sia pari o superiore a 750.000 ECU, IVA esclusa.".
(80) Lettera così modificata dall'art. 19, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 2 dell'articolo 20 recitava:
"d) alla procedura aperta, cioè al pubblico incanto, limitatamente agli appalti di servizi che prevedano esclusivamente lo sviluppo a livello esecutivo di precedenti studi o progetti relativi ad opere di non rilevante complessità. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura accelerata come previsto dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995, in caso di urgenza, cioè di una situazione determinata da avvenimenti imprevisti o imprevedibili, ovvero quando abbiano provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.".
(81) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 20 recitava:
"3. In particolare, la prova della capacità tecnica dei prestatori di servizi dev'essere accertata sulla base dei requisiti previsti dalla dir. 92/50/CEE e dal d.lgs. 157/1995. In ogni caso dev'essere acquisita la dimostrazione di aver svolto nel triennio precedente prestazioni di servizi nell'ambito della specifica competenza professionale richiesta dal bando. I predetti requisiti devono essere dimostrati in capo alle singole persone fisiche che assumono la responsabilità della prestazione del servizio o di parte di esso, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che intende presentare l'offerta. Nel caso di prestazioni multidisciplinari l'accertamento delle referenze avviene in relazione a ciascuna componente della prestazione e tenuto conto della tipologia e del valore economico della componente medesima. Tali componenti devono esplicitamente essere indicate per tipologia ed importo nel bando.".
(82) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 20 recitava:
"4. Gli appalti di cui al comma 2 sono normalmente affidati con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, con l'obbligo della rigorosa indicazione nel bando o nella lettera di invito del punteggio da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio. L'ordine di importanza di tali parametri deve risultare da una proposta motivata dal coordinatore del ciclo, che dev'essere approvata dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente all'indizione della gara, e basarsi:
a) sulle qualità progettuali tecniche, estetiche e funzionali;
b) sull'economicità dell'opera, fermo restando la qualità progettuale;
c) sull'affidabilità tecnica del prestatore del servizio e della sua organizzazione professionale;
d) sui termini di consegna delle varie fasi progettuali;
e) su altri elementi tecnici di valutazione inseriti nel bando.".
(83) Comma così modificato dall'art. 19, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 20 recitava:
"5. Qualora, nel rispetto delle vigenti leggi tariffarie, le amministrazioni aggiudicatrici intendano ricorrere all'affidamento di appalti di servizi mediante il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 36, comma 1, lett. b), della dir. 92/50/CEE e al d.lgs. 157/1995, sono tenute a verificare l'anormalità delle offerte. [Tale accertamento è obbligatorio per le offerte che presentano un prezzo inferiore alla media dei prezzi delle offerte accettate. Il calcolo del prezzo medio è fatto non tenendo conto delle offerte in aumento. Lo svolgimento della verifica avviene secondo le modalità dell'art. 37 della dir. 92/50/CEE e del d.lgs. 157/1995. In caso di parità di offerte valide si procede con sorteggio, in sede di gara, all'individuazione dell'aggiudicatario. Le offerte giudicate anormalmente basse e, pertanto, non accettabili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o realizzatori sono comunicate al competente ordine professionale.]".
(84) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 5, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 20 recitava:
"6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i bandi-tipo predisposti dalla commissione di cui all'art. 19, comma 11, da utilizzare per l'appalto dei servizi di cui al comma 2; in assenza, si utilizzano gli schemi allegati al d.lgs. 157/1995. I bandi relativi ai pubblici concorsi di progettazione di cui al comma 2, lett. b), devono riportare l'ammontare del premio che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori intendono riconoscere al vincitore per acquisire la proprietà della progettazione vincente. Lo stesso bando deve indicare altresì la somma da attribuire ai concorrenti ritenuti meritevoli dalla commissione di giudicazione a titolo di rimborso spese. Tale somma non deve essere inferiore al cinquanta per cento del premio fissato in favore del vincitore. In tale ipotesi il bando deve precisare che ai vincitori del concorso possono essere affidati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione dei bandi di gara, tutti i conseguenti appalti pubblici di servizi inerenti al medesimo lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c), della dir. 92/50/CEE e del d.lgs. 157/1995.".
(85) Comma così modificato dall'art. 18, comma 11, lettera a), della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 1 dell'articolo 21 era già stato sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"1. Per l'affidamento dei servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori individuano, nell'avviso di cui al comma 2, ovvero nel bando o in un atto regolamentare emanato anteriormente all'atto di affidamento, i requisiti minimi di esperienza professionale, desumibili dal curriculum, richiesti in considerazione della complessità e del valore economico dell'oggetto dell'incarico. Allo stesso modo, i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, individuano gli eventuali ulteriori elementi preferenziali, oltre a quelli riscontrabili nella valutazione dei curricula, nel rispetto dei principi di logicità e di parità di trattamento dei candidati. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori che affidano servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per un ammontare annuo pari o superiore a 750.000 ECU, adottano, inoltre, criteri di rotazione.";
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 21 recitava:
"1. Per l'affidamento degli appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento sulla base del curriculum ed in considerazione della complessità, nonché del valore economico dell'oggetto dell'incarico.".
(86) Comma abrogato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 21 recitava:
"3. Per gli appalti di servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria l'avviso di cui all'art. 20, comma 1, costituisce una forma di pubblicità sufficiente per tutti i servizi che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori intendono affidare nei dodici mesi successivi prendendo in considerazione i curricula pervenuti nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso.".
(87) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 19, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, il comma 3bis dell'articolo 21 recitava:
"3bis. Per gli appalti di servizi di ingegneria e di architettura non richiedenti specifica esperienza professionale e di importo inferiore a 40.000 ECU, al fine anche di agevolare l'accesso alla professione ai tecnici neo-abilitati, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui all'art. 19, comma 4, lett. c) e d) di loro fiducia, previa pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 21, comma 2.".
(88) Articolo così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 25, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34, il comma 3 dell'articolo 21bis recitava:
"3. Per gli affidamenti dei servizi di ingegneria o di architettura il cui importo non sia superiore a 20.000 euro, nei casi di urgenza attestata dal dirigente competente e negli altri casi indicati negli atti di cui al comma 4, i relativi incarichi possono essere affidati direttamente, assicurando la non ripetitività dell'affidamento".
(89) Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 22 recitava:
"(Qualificazione degli appalti di lavori pubblici superiori alla soglia comunitaria)
1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati sulla base della vigente normativa. Dall'entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici nei casi contemplati dall'art. 24 della dir. 93/37/CEE, nonché dalla vigente normativa statale. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione, nonché quanto previsto dalla vigente normativa statale in tema di sospensione delle imprese dall'Albo nazionale dei costruttori.".
(90) Articolo abrogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'articolo 23 recitava:
"(Qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori esclusi)
1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati con apposita deliberazione dalla Giunta regionale in coincidenza dell'aggiornamento dell'unità di cambio fissata dal Ministero del tesoro e pubblicata dalla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la Regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3.
2. La Regione, nonché le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'art. 3, commi 2 e 3, per gli appalti di lavori pubblici rientranti negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il cui contenuto tecnico è direttamente condizionato dalle specificità proprie dei settori di cui alla citata direttiva, possono istituire propri sistemi di qualificazione, in attuazione dell'art. 30 della direttiva medesima nonché della normativa nazionale di recepimento e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, in quanto applicabili.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione di cui al comma 1 tenendo in considerazione i criteri elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del Presidente della Giunta. La consulta è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati. Le categorie interessate devono indicare il nominativo del loro rappresentante effettivo e del suo supplente. Ogni modifica dei predetti criteri dev'essere tempestivamente comunicata a tutte le imprese già iscritte, assicurandone altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. In relazione ai criteri di cui al comma 3 e, comunque, anche in loro assenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce l'albo regionale di preselezione per la qualificazione dei candidati all'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di cui ai commi 1 e 2. L'albo è diviso per tipologie di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione ed è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori o realizzatori. Tale albo è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, che provvede altresì all'aggiornamento sulla base dei criteri predisposti dalla consulta di cui al comma 3. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere cancellate dall'albo di cui al comma 4 soltanto in relazione alla perdita di uno dei requisiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. La cancellazione è disposta, con deliberazione motivata della Giunta regionale, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Contro la deliberazione di cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo in opposizione alla Giunta regionale da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità della predetta deliberazione. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. E' fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo che è accettata con presa d'atto dalla Giunta regionale.
6. Entro i sei mesi precedenti alla data di decorso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso per gli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo regionale ed alle rispettive prescrizioni dettate dai criteri di cui al comma 3.
7. L'aggiornamento semestrale dell'albo avviene con le modalità specificate negli avvisi di cui al comma 6. E' fatto salvo l'onere delle imprese iscritte all'albo di presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della Regione.
8. Sulla base delle procedure di cui ai commi 6 e 7, l'iscrizione all'albo è disposta con deliberazione della Giunta regionale, conformemente al contenuto dei criteri di cui al comma 3, nonché agli avvisi di cui al comma 6.
9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui ai comma 1. Ai fini di ammissione alle procedure non possono essere richiesti ulteriori requisiti di carattere amministrativo, tecnico, economico e finanziario, né essere pretesi documenti che siano già stati depositati ai fini dell'iscrizione all'albo.
10. I criteri di cui al comma 3 prevedono le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria, nonché alla vigente disciplina nazionale antimafia ed in materia di prevenzione. Gli stessi criteri disciplinano altresì l'ammissione alle pubbliche gare delle imprese riunite in associazione temporanea o in consorzi, nonché per gli altri soggetti attualmente previsti dall'art. 10 della l. 109/1994.".
(91) Articolo inserito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(92) Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19
Il comma 1bis dell'articolo 24, inserito dall'art. 21 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, recitava:
"1bis. Nella procedura aperta e nella procedura ristretta, per l'affidamento degli appalti di cui al comma 1, si procede, quanto alle forme di pubblicità degli avvisi di gara, in conformità all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione privata), come modificato dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, e, quanto ai termini, ai sensi della vigente normativa nazionale. Nella procedura aperta, relativa agli appalti di cui al comma 4, il bando di gara è pubblicato, con l'osservanza dei termini fissati dalla normativa nazionale vigente, negli appositi albi presso la stazione appaltante e il Comune sede dell'intervento, e, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), anche per estratto presso l'Amministrazione regionale.".
Il comma 2 dell'articolo 24 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 21 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso soltanto in seguito a motivata decisione delle amministrazioni aggiudicatrici, sentito il parere del dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche, la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato su una progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 12, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni delle condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.
Il comma 3 dell'articolo 24 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 21 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
3. Gli appalti che abbiano per oggetto impianti speciali possono essere affidati anche sulla base della progettazione definitiva qualora il dirigente della struttura preposta all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori con relazione motivata, accerti che la progettazione esecutiva comporterebbe l'identificazione di un numero ristretto di candidati. In tal caso, la redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori. Nell'ipotesi di applicazione del presente comma, il capitolato speciale di cui all'art. 30, commi 3 e 4, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica delle rispondenze della progettazione esecutiva con i precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro correzione a cura e a spese dell'appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione di cui all'art. 34, comma 1, in caso di persistenza degli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, debbono, in ogni caso, essere stipulati a corpo, ai sensi dell'art. 326 della l. 2248/1865, all. F.
Il comma 4 dell'articolo 24, era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 21 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
4. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, aventi importo inferiore al limite fissato ai sensi dell'art. 23, comma 1, fatte salve le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 27, o di ricorso all'appalto-concorso di cui all'art. 25, comma 4, sono sempre affidati, sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23, mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta di cui all'art. 26, sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23.
Nella formulazione originaria, l'articolo 24 recitava:
"(Procedure di scelta del contraente negli appalti di lavori pubblici di interesse regionale)
1. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo superiore al limite di cui all'art. 23, comma 1, sono affidati mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica, ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta, cioè con licitazione privata, ove soltanto i concorrenti invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare offerta. Il ricorso alla procedura negoziata, cioè alla trattativa privata, preceduta o meno dalla pubblicazione di un bando di gara, è consentito soltanto nelle ipotesi eccezionali tassativamente previste dall'art. 27, ove le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse le condizioni del contratto.
2. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso soltanto in seguito a motivata decisione delle amministrazioni aggiudicatrici, sentito il parere, per la realizzazione di opere complesse ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze specifiche o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate e specialistiche, la cui manutenzione richieda un periodo medio-lungo di attività. Lo svolgimento della gara è effettuato su una progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art. 12, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni delle condizioni funzionali, economiche e tecniche inderogabili.
3. Gli appalti che abbiano per oggetto impianti speciali possono essere affidati anche sulla base della progettazione definitiva qualora il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, con relazione motivata, accerti che la progettazione esecutiva comporterebbe l'identificazione di un numero ristretto di candidati. In tal caso, la redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese dell'appaltatore che provvede alla trasmissione della medesima, entro i termini e con le modalità indicate nel capitolato speciale, al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione. Tale verifica costituisce il presupposto per l'inizio dei lavori. Nell'ipotesi di applicazione del presente comma, il capitolato speciale di cui all'art. 30, commi 3 e 4, deve obbligatoriamente stabilire i criteri di calcolo delle penali per il ritardo, le specifiche tecniche per la verifica delle rispondenze della progettazione esecutiva con i precedenti livelli di progettazione, le modalità di contestazione di eventuali inadempimenti e della loro correzione a cura e a spese dell'appaltatore, nonché i presupposti per la risoluzione del contratto e per l'incameramento della cauzione di cui all'art. 34, comma 1, in caso di persistenza degli inadempimenti. Gli appalti di cui al presente comma, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 4, debbono, in ogni caso, essere stipulati a corpo, ai sensi dell'art. 326 della l. 2248/1865, all. F.
4. Gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale, aventi importo inferiore al limite fissato ai sensi dell'art. 23, comma 1, fatte salve le ipotesi di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 27, o di ricorso all'appalto-concorso di cui all'art. 25, comma 4, sono sempre affidati mediante procedura aperta, cioè con l'asta pubblica ove ciascun concorrente può presentare direttamente l'offerta, ovvero mediante procedura ristretta di cui all'art. 26, [sulla base del sistema di qualificazione di cui all'art. 23.].
5. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori o realizzatori, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di procedure aperte prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedura ristretta, di appalto-concorso o di gara informale che precede la procedura negoziata, prima della comunicazione ufficiale, da parte del soggetto appaltante o concedente, dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.".
(93) Articolo così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 2 dell'articolo 25 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 22, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29
"2. Per l'identificazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, l'offerta è formulata:
a) per i contratti da stipulare a misura mediante l'indicazione di un ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5 della l. 14/1973, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo mediante l'indicazione del prezzo a corpo offerto risultante dalla somma dei prodotti dei prezzi unitari indicati dal concorrente per le quantità riportate per le corrispondenti voci nella lista delle categorie di lavori e forniture definite nei documenti di gara, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo posto a base di gara;
c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura mediante l'offerta a prezzi unitari di cui alla lett. a), per la parte a misura, e l'indicazione dei prezzi a corpo offerti, con le modalità di cui alla lett. b), per la parte a corpo, ovvero mediante ribasso sull'importo a corpo e a misura posto a base di gara.".
Il comma 7 dell'articolo 25 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 22, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"7. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della dir. 93/37/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte, esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al settantacinque per cento di quello posto a base d'asta.".
Il comma 8 dell'articolo 25 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 22, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"8. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, e superiore al limite di cui all'art. 23, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del comma 7. Quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazione aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono comunque chiedere le giustificazioni di cui al comma 7.";
Il comma 9 dell'articolo 25 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 22, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"9. Nelle gare per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 23, comma 1, ad intervenuta operatività dell'albo regionale di preselezione, nonché dell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e, in ogni caso, quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, le amministrazioni aggiudicatrici, e gli enti aggiudicatori o realizzatori, possono stabilire, nel bando di gara, quale procedura adottare, tra quelle previste nei commi 7 e 8. Nel caso in cui il bando preveda la procedura di valutazione dell'anomalia delle offerte, sulla base della normativa comunitaria, la verifica è effettuata confrontando l'offerta espressa in termini di offerta prezzi, per le opere a misura, con i prezzi minimi di riferimento riscontrabili nell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e valutando le giustificazioni, prodotte dall'offerente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione, relativamente alle sole voci di prezzo che si discostano per difetto dal minimo di riferimento. Il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, verificata l'offerta con esito positivo, autorizza l'aggiudicazione definitiva, mentre, in caso di esito negativo, sottopone ad analoga verifica l'offerta che segue in graduatoria fino ad individuare l'offerta non anomala.";
Il comma 11 dell'articolo 25 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 22, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"11. Nelle procedure aperta e ristretta, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lett. a), l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dall'amministrazione aggiudicatrice provvedono nel verbale di gara all'aggiudicazione provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente ai sensi dell'art. 5 della l.r. 45/1995, o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo.";
Il comma 12 dell'articolo 25 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 22, comma 6, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"12. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione dell'amministrazione circa l'intervenuta aggiudicazione definitiva, il soggetto aggiudicatario produce al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto, completa di garanzie cauzionali e assicurative. Nel caso in cui l'aggiudicatario, in assenza di motivi oggettivamente indipendenti dalla propria volontà, non adempia nel termine predetto, l'amministrazione incamera la cauzione provvisoria ed ha facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 25 recitava:
"(Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici)
1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, salvo le tassative ipotesi previste dall'art. 27, può avvenire:
a) col criterio del prezzo più basso, nel caso di ricorso a procedura aperta, cioè ad asta pubblica, ovvero di ricorso a procedura ristretta mediante licitazione privata;
b) col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dalla valutazione comparata di cui al comma 3, nel caso di ricorso alla procedura dell'appalto concorso.
2. Al fine dell'identificazione del prezzo più basso, ai sensi del comma 1, lett. a), nei contratti da stipulare a misura l'offerta deve essere formulata sulla base dei prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici. Il prezzo complessivo offerto è rappresentato dalla somma dei prezzi unitari indicati per ciascuna voce corrispondente alla lista delle categorie dei lavori e forniture, definita nei documenti di gara e corredata dalla dichiarazione di accettazione della progettazione esecutiva prevista dall'art. 15, comma 1. Nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato sulla base dell'indicazione del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara, sempre corredata dalla dichiarazione di accettazione della progettazione esecutiva prevista dall'art. 15, comma 1. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, secondo quanto stabilito dall'art. 326, comma 2, della l. 2248/1865, all. F.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lett. b), prende in considerazione, congiuntamente al prezzo computato in base al comma 2, le proposte migliorative offerte dai concorrenti con riferimento ai tempi di ultimazione dei lavori, alle cauzioni e coperture assicurative, nonché al periodo di garanzia per le componenti impiantistiche e alla struttura organizzativa prevista per l'esecuzione del lavoro pubblico.
4. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene sempre con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
c) gli ulteriori requisiti previsti dal comma 3;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il bando di gara ovvero la lettera d'invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto devono indicare le modalità di attribuzione del punteggio in forma percentuale da attribuire a ciascun elemento di giudizio e la formula numerica con la quale individuare l'offerta più vantaggiosa. L'ordine di importanza degli elementi di giudizio deve risultare da una proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, che deve essere approvata dall'amministrazione aggiudicatrice contestualmente alla progettazione preliminare o esecutiva, a seconda che si tratti di appalto-concorso ovvero di procedura aperta o ristretta aggiudicate con il criterio di cui al comma 1, lett. b). Tale proposta deve altresì contenere una puntuale indicazione delle ragioni eccezionali che possono eventualmente indurre a non attribuire la prevalenza di punteggio alla valutazione della componente economica.
6. Negli stessi casi di cui ai commi 3 e 4, l'aggiudicazione è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall'organo competente nel rispetto dei criteri di imparzialità e di competenza che, sulla base della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, sono puntualizzati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Nel caso di affidamento di appalti mediante il criterio del prezzo più basso, di cui al comma 1, lett. a), l'accertamento dell'anormalità delle offerte avviene secondo le modalità di cui all'art. 30 della dir. 93/37/CEE. Tale accertamento è obbligatorio per tutti gli appalti pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e con riferimento a tutte le offerte ammesse. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici, nonché gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, possono prendere in considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, che complessivamente rappresentino almeno il settantacinque per cento dell'importo posto a base d'asta nel bando di gara.
8. Per i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori, ai fini dell'accertamento dell'anormalità delle offerte, sono tenuti a verificare prima dell'aggiudicazione definitiva l'offerta che ha presentato il prezzo più basso. La verifica è effettuata confrontando l'offerta con i prezzi minimi di riferimento riscontrabili nell'elenco prezzi di cui all'art. 42 e valutando le giustificazioni prodotte dall'offerente relativamente alle sole voci di prezzo che si discostano per difetto dal minimo di riferimento. Il coordinatore, verificata l'offerta con esito positivo, autorizza l'aggiudicazione definitiva, mentre, in caso di esito negativo, sottopone ad analoga verifica l'offerta che segue in graduatoria fino ad individuare l'offerta non anomala.
9. Entro un mese dall'entrata in vigore dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina le modalità di applicazione della procedura di valutazione delle offerte anomale ai sensi del comma 8.
10. La procedura di valutazione dell'anormalità delle offerte deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data dell'esperimento della gara a cura del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.
11. Ai fini della verifica dell'anormalità delle offerte di cui ai commi 7 e 8, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori assumono come criterio di riferimento l'elenco prezzi approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 42, comma 1.
12. Nelle procedure aperta e ristretta, ove sia previsto il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, lett. a), l'ufficiale rogante o il seggio di gara investiti dall'amministrazione aggiudicatrice provvedono direttamente all'aggiudicazione definitiva del contratto dopo aver verificato la regolarità e la completezza della documentazione e dopo aver espletato le procedure di valutazione dell'anormalità dell'offerta. Il provvedimento di aggiudicazione vincola direttamente l'aggiudicatario e vincola l'amministrazione aggiudicatrice solo in seguito al provvedimento assunto dal dirigente competente ai sensi dell'art. 5 della l.r. 45/1995 o, per gli enti diversi dalla Regione, dal competente organo deliberativo che interviene nei successivi trenta giorni. Entro quindici giorni dall'esecutività del provvedimento, l'organo competente alla stipulazione del contratto invita l'aggiudicatario per la sottoscrizione del testo che riproduce le condizioni contrattuali.
13. Nella procedura aperta o ristretta, ove sia previsto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 1, lett. b), nonché nell'appalto-concorso, nella procedura negoziata e nella concessione di lavori pubblici, l'aggiudicazione definitiva avviene sempre con provvedimento del dirigente competente o del competente organo deliberativo su proposta della commissione giudicatrice che deve pronunciarsi entro trenta giorni. Entro quindici giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione l'organo competente invita l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto.".
(94) Articolo così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
L'articolo 26 era già stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25 mediante l'inserimento dei commi 4bis e 4ter:
"4bis. Per l'aggiudicazione di lavori pubblici di importo inferiore ad euro 1.500.000 può trovare applicazione la licitazione privata semplificata, come definita dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione stabilito in base a quanto previsto dall'articolo 25, comma 9.".
"4ter. I criteri e le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 4bis sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.".
L'articolo 26 era già stato sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"(Procedura ristretta)
1. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo di candidati che si intendono invitare. In tal caso il numero massimo e il numero minimo non possono essere inferiori, rispettivamente, a trentuno e a sei. In carenza di domande di partecipazione il numero minimo può essere raggiunto attraverso la diramazione diretta di invito a soggetti aventi i requisiti. Qualora il numero dei candidati sia superiore al massimo prefissato, prima di avviare l'esame dei requisiti di prequalificazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati.
2. Per l'affidamento dei lavori pubblici, rientranti nell'ambito di operatività dell'albo regionale di preselezione, ovvero ricompresi negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il soggetto appaltante, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), provvede alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso gli appositi albi della stazione appaltante, del Comune sede dell'intervento e presso l'Assessorato regionale competente in materia di opere pubbliche, di apposito bando. I soggetti appaltanti, di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) e c), provvedono alla pubblicazione, per venti giorni consecutivi, presso i propri albi pretori e, per estratto, presso l'albo pretorio dell'Amministrazione regionale, di apposito bando. Le lettere di invito, fatto salvo quanto previsto al comma 1, sono inviate a tutti i soggetti in possesso dei requisiti che abbiano inoltrato domanda, corredata dalle prescritte dichiarazioni, nei termini previsti dal bando di gara.
3. Nella procedura di cui al comma 2, il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di invio della lettera stessa. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni nel caso in cui il coordinatore del ciclo, di cui all'art. 4, comma 3, attesti la sussistenza di una situazione di urgenza.
4. Qualora il numero delle imprese iscritte all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, aventi singolarmente i requisiti di iscrizione richiesti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori possono ricorrere alla procedura ristretta. In questi casi, qualora il numero di domande di partecipazione ammissibili di concorrenti, sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono alla pubblicazione di apposito bando al fine di consentire la partecipazione alla gara anche alle imprese non iscritte all'albo regionale di preselezione. In tal caso, il numero dei candidati da invitare dev'essere ricompreso tra un minimo di sei ed un massimo di ventuno. Qualora il numero di candidati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta secondo le modalità di cui al comma 1, ferma restando la validità delle domande pervenute in esito al primo bando.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 26 recitava:
"(Procedura ristretta)
1. Per l'affidamento con la procedura ristretta di lavori pubblici di importo superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 23, comma 1, il bando di gara può fissare il numero minimo e quello massimo entro cui collocare il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In tal caso il numero minimo non può essere inferiore a cinque e quello massimo è pari a trentuno. Qualora il numero dei candidati sia superiore a trentuno, prima di procedere all'esame dei requisiti di prequalificazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori procedono alla scelta mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli interessati.
2. Per l'affidamento di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore al limite stabilito per l'iscrizione all'albo di preselezione di cui all'art. 23, comma 1, ovvero ricompresi negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori redigono esclusivamente la lettera di invito che dev'essere inviata a tutte le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione in relazione alla specifica tipologia dei lavori, nonché all'importo dei medesimi. Al fine di garantire la corretta concorrenzialità, il numero dei candidati invitati alla singola gara non dev'essere inferiore a sei. Qualora il numero delle imprese iscritte all'albo di cui all'art. 23 aventi i requisiti sia inferiore a sei, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori integrano il bando di preinformazione di cui all'art. 8, comma 12, con la pubblicazione di uno specifico avviso al fine di consentire la partecipazione alla gara anche alle imprese non iscritte all'albo regionale. In tal caso, il numero dei candidati da invitare dev'essere ricompreso tra un minimo di sei ed un massimo di ventuno. Qualora il numero di candidati sia superiore a ventuno, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla scelta secondo le modalità di cui al comma 1, fatto salvo l'invito delle imprese risultanti iscritte all'albo di cui all'art. 23.
3. Nella procedura di cui al comma 2, il termine previsto dalla lettera di invito per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio della stessa lettera di invito. Tale termine può essere ridotto a quindici giorni nel caso in cui il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, certifichi la sussistenza di una situazione di urgenza che renda impossibile utilizzare il predetto termine di quaranta giorni.".
(95) La lettera c) del comma 2 dell'articolo 26, aggiunta dall'art. 25, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 6-22 dicembre 2006, n. 440 (G.U. n. 51 del 27 dicembre 2006, prima serie speciale).
(96) Articolo così modificato dall'art.8, comma 2, della L.R. 13 dicembre 2011, n.30.
L'articolo 27 era già stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23 luglio 2010, n. 24 nel modo seguente:
"(Procedura negoziata)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o senza previa pubblicazione di un bando di gara, nelle ipotesi e secondo le procedure previste dalla normativa statale vigente.
2. La procedura negoziata è inoltre ammessa per i lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, a cura del coordinatore del ciclo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con invito contenente gli elementi della prestazione richiesta. L'invito è rivolto ad almeno cinque operatori, se sussistono soggetti idonei in tale numero. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, scelgono l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previa pubblicazione di bando.".
L'articolo 27 era già stato sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19 nel modo seguente:
"(Procedura negoziata)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, possono affidare gli appalti di lavori pubblici mediante procedura negoziata, preceduta o meno dalla pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi di cui all'articolo 7 della dir. 93/37/CEE.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, l'affidamento a procedura negoziata è ammesso esclusivamente per gli appalti di lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro.
3. L'affidamento di appalti di lavori pubblici a procedura negoziata senza preliminare pubblicazione del bando di gara è preceduto, ove possibile, da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti, fatta salva la possibilità di motivato affidamento diretto ai subappaltatori per il completamento dei lavori dagli stessi precedentemente intrapresi. L'eventuale verifica di anomalia è effettuata con le procedure di cui all'articolo 25, comma 6, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, e con le procedure di cui all'articolo 25, comma 8, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti con procedura negoziata devono possedere i requisiti di qualificazione prescritti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette e non debbono versare nelle cause di esclusione di cui all'articolo 23bis.
5. Salvi i casi di affidamento diretto ai subappaltatori ai sensi del comma 3, nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine di eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.".
Il comma 2 dell'articolo 27 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 24, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"2. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, con particolare riferimento al caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 5.".
Il comma 3 dell'articolo 27 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 24, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"3. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale inferiori all'importo di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. 109/1994, così come modificata, da ultimo, dalla l. 415/1998, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato).".
Il comma 4 dell'articolo 27 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 24, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"4. L'affidamento di appalti di lavori pubblici a procedura negoziata, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, è preceduto da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti con precedenza assoluta per le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23, fatta salva la possibilità di motivato affidamento diretto ai subappaltatori per il completamento dei lavori dagli stessi precedentemente intrapresi. L'eventuale verifica di anomalia è effettuata utilizzando il criterio di cui all'art. 25, comma 9.".
Il comma 7 dell'articolo 27 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 24, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"7. Nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 27 recitava:
"(Procedura negoziata)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nonché gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, possono affidare gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale superiori alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata, preceduta o meno dalla pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 7 della dir. 93/37/CEE.
2. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria e superiore a 150.000 ECU, IVA esclusa, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, ovvero nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 5. Tale affidamento è preceduto da una gara informale alla quale devono essere invitati almeno sei concorrenti con precedenza assoluta per le imprese iscritte all'albo di preselezione di cui all'art. 23.
3. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale inferiori a 150.000 ECU, IVA esclusa, l'affidamento a procedura negoziata può avvenire nelle ipotesi previste dalla normativa sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). Tale affidamento è preceduto dalla gara informale di cui al comma 2.
4. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui all'art. 41 del r.d. 827/1924. Qualora il lavoro in corso risultasse sostanzialmente modificato, il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti.
5. Gli affidamenti di appalti mediante procedure negoziate di cui al comma 1 possono essere deliberati dalle amministrazioni aggiudicatrici soltanto sulla base di una motivata proposta o di un motivato parere del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. I relativi atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
6. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti con procedura negoziata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette. Per altro, laddove le imprese iscritte nell'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23 non siano in numero sufficiente ad integrare il numero minimo stabilito nel comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad invitare imprese non iscritte purché in possesso dei requisiti necessari per una pronta e sollecita esecuzione del lavoro pubblico.
7. Nessun lavoro pubblico può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo.".
(97) Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 28, era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 25, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lett. a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;".
L'articolo 25, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 inseriva il comma 1bis all'articolo 28:
"1bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.";
Il comma 3 dell'articolo 28, era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 25, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"3. E' vietata la contestuale partecipazione delle imprese consorziate di cui al comma 1, lett. c), alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici, in qualunque forma diversa rispetto al consorzio stabile costituito. E' vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire, tra loro, o con terzi, consorzi e associazioni temporanee ai sensi del comma 1, lett. b), d) ed e), nonché più di un consorzio stabile.".
La lettera c) del comma 9 dell'articolo 28 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 25, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"c) in forma combinata, o mista ove la complessità dei lavori renda possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme.".
L'articolo 25, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 inseriva il comma 9bis all'articolo 28:
"9bis. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, ovvero all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, sono i seguenti:
a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. a), la somma delle classifiche di iscrizione delle imprese associate nella o nelle categorie prevalenti deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta e ciascuna impresa deve possedere una classifica di iscrizione pari al venti per cento dell'importo a base d'asta;
b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. b), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti, per la mandataria, e nelle categorie scorporabili richieste, per le mandanti, deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta. L'impresa mandataria non può assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili salvo che possieda un'iscrizione nella categoria prevalente pari o superiore all'importo a base d'asta, ovvero nelle categorie specializzate scorporabili per i singoli importi, nonché i requisiti tecnico-finanziari richiesti per l'impresa singola. Ciascuna opera scorporabile deve essere assunta per intero da un'unica impresa mandante;
c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. c), la somma delle classifiche di iscrizione nella o nelle categorie prevalenti delle imprese associate in senso orizzontale deve essere almeno pari all'importo dei lavori a base d'asta, dedotto dell'ammontare complessivo delle opere scorporabili, la cui esecuzione è assunta da imprese mandanti, associate in senso verticale, in possesso di adeguate iscrizioni nelle relative categorie. L'impresa mandataria e le mandanti associate in senso orizzontale non possono assumere l'esecuzione di opere definite scorporabili, salvo che la somma delle iscrizioni possedute dalle stesse nella categoria prevalente sia pari o superiore all'importo a base d'asta oppure, nelle categorie specializzate scorporabili, le medesime posseggano iscrizioni adeguate per i singoli importi."
L'articolo 25, comma 6, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 inseriva il comma 9ter all'articolo 28:
"9ter. I requisiti tecnico-finanziari, previsti dalla normativa nazionale vigente per l'impresa singola, sempre che frazionabili, devono essere posseduti dalle imprese associate nel modo seguente:
a) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. a), nella misura variabile tra il quaranta per cento e il sessanta per cento dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile tra un minimo del dieci per cento ed il massimo del venti per cento di quanto richiesto cumulativamente;
b) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. b), nella stessa misura prevista per l'impresa singola dall'impresa capogruppo nella categoria prevalente. Per le opere scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;
c) per le associazioni temporanee di imprese di cui al comma 9, lett. c), devono sussistere le condizioni di cui alla lett. a), per le imprese associate in senso orizzontale, e le condizioni di cui alla lett. b), per le imprese mandanti che assumono le opere scorporabili."
All'articolo 28, comma 10, l'articolo 25, comma 7, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, aggiungeva, in fine, il seguente periodo:
"L'amministrazione indica nel bando di gara le opere scorporabili, tra le tipologie non appartenenti alla categoria prevalente ed eseguibili in forma sostanzialmente autonoma, con particolare riferimento a quelle di importo non inferiore alla classifica uno dell'Albo nazionale dei costruttori ovvero al venti per cento dell'importo a base d'asta.".
Il comma 11 dell'articolo 28, era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 25, comma 8, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"11. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui all'art. 24, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti, qualificatisi congiuntamente o separatamente in relazione all'integrale possesso di tali requisiti, possono tuttavia presentare un'offerta in forma congiunta.Resta altresì ferma la possibilità di presentare un'offerta in forma congiunta per i concorrenti qualificatisi separatamente nell'albo di cui all'art. 23.".
L'art. 25, comma 9, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 abrogava i commi 12, 13 e 14 dell'articolo 28.
Il comma 15 dell'articolo 28 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 25, comma 10, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"15. Qualora nell'oggetto dell'appalto, o della concessione, rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea di forma verticale oppure combinata o mista, di cui al comma 9, lett. b) e c), salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola. In questi casi non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo regionale di preselezione, di cui all'art. 23, delle imprese mandanti associate in senso verticale.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 28 recitava:
"(Soggetti ammessi alle gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 (Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici), e successive modificazioni, e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato);
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lett. a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile;
f) altri soggetti consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e statali.
2. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di lavori ai soggetti di cui al comma 1, lett. b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate. I requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché dell'organico medio annuo, sono computati cumulativamente con riferimento alla totalità delle imprese consorziate.
3. E' vietata la contestuale partecipazione delle imprese consorziate di cui al comma 1, lett. c), alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici, in qualunque forma diversa rispetto al consorzio stabile costituito. E' vietato ai singoli consorzi stabili costituire, tra loro, o con terzi, consorzi e associazioni temporanee ai sensi del comma 1, lett. b), d) ed e), nonché più di un consorzio stabile.
4. Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, non sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici le società aventi una struttura finalizzata alla prestazione di servizi di ingegneria o di architettura e comunque inerenti a qualunque fase del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico.
5. La Regione, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, promuove la costituzione di consorzi stabili fra le imprese iscritte all'albo di cui all'art. 23, al fine di favorire la realizzazione di strutture comuni di impresa destinate all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale. E' in ogni caso facoltà dei consorzi stabili fare eseguire i lavori anche tramite affidamento ad imprese ad essi consorziate munite della necessaria capacità tecnica, che deve essere verificata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3. Tale affidamento non costituisce subappalto. Resta ferma la responsabilità solidale degli stessi associati nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore o realizzatore, nonché nei confronti del soggetto destinatario finale del lavoro pubblico.
6. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 23, i consorzi stabili possono presentare la somma dei requisiti posseduti dalle singole imprese associate.
7. Nel caso di associazioni temporanee di concorrenti, di cui al comma 1, lett. d), ovvero di consorzi di concorrenti di cui alle lett. b) ed e), l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro pubblico. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
8. Nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro la responsabilità del consorzio medesimo e delle cooperative ad esso consorziate, nonché le forme di partecipazione alla gara sono disciplinate in conformità alla vigente normativa nazionale.
9. Le associazioni temporanee possono essere strutturate:
a) in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;
b) in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;
c) in forma combinata, ove la complessità dei lavori renda possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme.
10. La responsabilità solidale di cui al comma 7 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale per l'esecuzione di lavori omogenei ovvero, nell'ambito della forma combinata di cui al comma 9, lett. c), per l'esecuzione delle tipologie dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili, come definiti dall'art. 13, comma 8, della l. 109/1994, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale all'interno della medesima tipologia di lavori, nel caso di ricorso alla forma combinata di cui al comma 9, lett. c).
11. Nelle procedure ristrette e negoziate di cui all'art. 24, i concorrenti debbono essere rigorosamente individuati nella fase di prequalificazione sulla base del possesso dei requisiti fissati dal bando di gara. I concorrenti, qualificatisi congiuntamente o separatamente in relazione all'integrale possesso di tali requisiti, possono tuttavia presentare un'offerta in forma congiunta,[ con le stesse modalità di cui al comma 12.] Resta altresì ferma la possibilità di presentare un'offerta in forma congiunta per i concorrenti qualificatisi separatamente nell'albo di cui all'art. 23.
12. In ogni caso i concorrenti che intendano presentare la loro offerta nelle forme riunite di cui al comma 1, lett. d) ed e), e che abbiano superato la fase di prequalificazione debbono accompagnarla con la presentazione di un atto pubblico avente ad oggetto il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente che assume la qualifica di capogruppo, esprimendo l'offerta in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti.
13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, sono vietati le associazioni in partecipazione, le associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1, concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.
14. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione dalle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
15. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali e nei casi di cui all'art. 13, comma 7, della l. 109/1994, è obbligatoria un'associazione temporanea di forma verticale o combinata, di cui al comma 9, salva l'ipotesi del possesso integrale dei requisiti in capo ad un concorrente in forma singola.
16. Fatti salvi i requisiti soggettivi di ammissione alla gara previsti, a pena di esclusione, dagli art. 22 e 23, che devono essere posseduti da ciascun concorrente, nel caso di associazioni temporanee o di consorzi di cui al comma 1, le cauzioni e le garanzie, nonché gli ulteriori requisiti oggettivi di capacità tecnica ed economico-finanziaria possono essere soddisfatti cumulativamente, fermo restando che, nel caso di forme verticali o combinate di cui al comma 9, lett. b) e c), i requisiti devono essere connessi all'esecuzione delle singole tipologie dei lavori.
17. La quota di partecipazione dei singoli soggetti alle associazioni temporanee ed ai consorzi, di cui al comma 1, lett. d) ed e), non può essere superiore alla rispettiva capacità esecutiva accertata nella fase di prequalificazione. Il soggetto che partecipa alla gara in riunione di imprese e che non possiede l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le classifiche o categorie richieste dal bando non può eseguire lavori in misura superiore alla quota del venti per cento.".
(98) Lettera così sostituita dall'art. 28, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera f) del comma 2 dell'articolo 29 recitava:
"f) indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo, fermo restando che qualora l'amministrazione decida di interrompere il ciclo di realizzazione dopo uno dei tre livelli di progettazione, le prestazioni professionali eseguite devono essere liquidate entro sei mesi dalla data dell'avvenuta consegna degli elaborati. [In ogni caso, tali corrispettivi devono essere liquidati entro diciotto mesi dalla suddetta data;]".
(99) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(100) Lettera aggiunta dall'art. 28, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(101) Alinea così modificato dall'art. 29, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 3 dell'articolo 30 recitava:
"3. Per la realizzazione di ciascun lavoro pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori devono procedere alla predisposizione di un capitolato speciale che deve contenere i seguenti elementi:"
(102) Lettera inserita dall'art. 29, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(103) Lettera così modificata dall'art. 29, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera v) del comma 3 dell'articolo 30 recitava:
"v) modalità della corresponsione al subappaltatore o cottimista nell'ipotesi di cui all'art. 33, comma 5;".
(104) Lettera abrogata dall'art. 29, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera z) del comma 3 dell'articolo 30 recitava:
"z) dichiarazione della natura sperimentale di cui all'art. 43, comma 4.".
(105) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 5, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 30 recitava:
"4. Nei capitolati speciali di cui al comma 3 è vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre, ovvero che indichino marchi e brevetti. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili, nonché allorquando ricorrano specifiche, puntuali e comprovate esigenze di ordine tecnico, economico od organizzativo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o realizzatore. E' pure vietato introdurre la generica dicitura "a scelta della direzione lavori" in sostituzione dell'identificazione di un prodotto in sede di gara.".
(106) Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 1 dell'articolo 31 era già stato sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del d.lgs. 494/1996, formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore e del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto di appalto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vari piani di sicurezza. Nei casi in cui il committente non è obbligato alla nomina del coordinatore per la progettazione, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è redatto ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale). La stima dei costi relativi al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è oggetto di specifico compenso a corpo, fisso ed invariabile, non soggetto a ribasso d'asta.".
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 31 recitava:
"1. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori forma parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, del concessionario, nonché dei subappaltatori o cottimisti, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza. Il suddetto piano dev'essere conforme alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), alla direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento ed all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).".
(107) Comma inserito dall'art. 26, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
(108) Lettera così sostituita dall'art. 30, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 2, dell'articolo 31 recitava:
"b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla lett. a) da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;".
(109) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.art. 26.
La lettera c), del comma 2, dell'articolo 31 era già stata modificata dall'art. 26, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'ente aggiudicatore o realizzatore per le prestazioni oggetto del contratto di appalto o di concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'appaltatore ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e verificabile dall'amministrazione presso le autorità competenti, ivi compresa la cassa edile della Regione per consentire il pagamento del saldo finale. Qualora, a seguito delle verifiche condotte, l'amministrazione riscontri difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'impresa concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, l'ente aggiudicatore o realizzatore trattiene la quota parte dei corrispettivi dovuti nella misura e con le modalità previste nel capitolato speciale fino al riscontro dell'avvenuta regolarizzazione;".
Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 2, dell'articolo 31 recitava:
"c) la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi in conto lavori da parte dell'ente aggiudicatore o realizzatore per le prestazioni oggetto del contratto di appalto o di concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità amministrativa, contributiva e retributiva, rilasciata dall'appaltatore ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e verificabile dall'amministrazione presso le autorità competenti, ivi compresa la cassa edile della Regione per consentire il pagamento del saldo finale. Qualora, a seguito delle verifiche condotte, l'amministrazione riscontri difformità dalle dichiarazioni rilasciate dall'impresa concessionaria, appaltatrice o subappaltatrice, l'ente aggiudicatore o realizzatore sospende il pagamento dei corrispettivi ancora dovuti fino al riscontro dell'avvenuta regolarizzazione;".
(110) Lettera così modificata dall'art. 30, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19. comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
La lettera d), del comma 2, dell'articolo 31 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 26, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"d) l'obbligo per l'appaltatore di consegna all'ente appaltante, tramite il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, di un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del d.lgs. 494/1996, prima della consegna dei lavori o della sottoscrizione del contratto". Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la risoluzione del contratto. In tal caso, l'ente appaltante escute la cauzione provvisoria di cui all'art. 34 ed affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;".
Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 31 recitava:
"d) l'obbligo per l'appaltatore di consegna all'ente appaltante, tramite il coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della consegna dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato, il coordinatore del ciclo non procede alla consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tale obbligo entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni continui e di calendario, trascorso inutilmente il quale propone all'organo competente la risoluzione del contratto. In tal caso, l'ente appaltante escute la cauzione provvisoria di cui all'art. 34 ed affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;".
(111) Lettera inserita dall'art. 30, comma 5, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(112) Lettera così sostituita dall'art. 26, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 2, dell'articolo 31 recitava:
"e) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto di cui all'art. 337, comma secondo, della l. 2248/1865, all. F, di presentazione del piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori non oltre trenta giorni continui e di calendario dalla data di consegna dei lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti tale obbligo, il coordinatore del ciclo provvede ai medesimi adempimenti di cui alla lett. a);".
(113) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 6, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(114) Lettera inserita dall'art. 31, comma 1, lettera a) della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(115) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, lettera b) della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
La lettera b), del comma 1, dell'articolo 32 era già stata sostituita dall'art. 27, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"b) [per cause impreviste e imprevedibili, non rilevabili al momento della redazione del progetto e non imputabili alla stazione appaltante, o] per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;".
Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1. dell'articolo 32 recitava:
"b) per sopravvenute esigenze non comportanti alcun aumento dell'importo previsto in contratto, né alcun pregiudizio, diretto o indiretto, per la committenza;".
(116) Lettera inserita dall'art. 27, comma 2, lettera a) della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
(117) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Le lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 32 erano già state precedentemente così sostituite dall'art. 27, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29
"a) disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento, per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento, per tutti gli altri lavori, delle somme previste per ogni categoria di lavoro dell'appalto e non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Qualora gli interventi siano disposti dall'Amministrazione, per proprie sopravvenute esigenze, il limite di cui sopra non trova applicazione nel rispetto dell'importo del contratto stipulato;";
"b) disposti dal dirigente competente e finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto, non devono comunque comportare una spesa superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.".
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 32 recitava:
"2. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi:
a) disposti dal direttore dei lavori, purché siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle somme previste per ogni categoria di lavoro dell'appalto e non comportino un aumento della spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'opera;
b) finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione. Tali varianti, in aumento o in diminuzione, non prevedibili al momento della stipula del contratto non devono comunque comportare una spesa superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto e devono trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e disponibile dopo l'applicazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 1995/1997).".
(118) Comma così modificato dall'art. 31, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'articolo 32 recitava:
"9. Ove l'importo dei lavori resisi necessari per porre rimedio agli errori od omissioni di cui al comma 1, lett. c), ecceda [complessivamente] l'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore può escludere i professionisti ritenuti responsabili dall'affidamento degli appalti di servizi fino ad un massimo di due anni. Qualora la progettazione sia stata eseguita da una società, la causa di esclusione si estende anche alla persona giuridica.".
(119) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 10 dell'articolo 32 recitava:
"10. Ai fini del comma 1, lett. c), si considerano errori di progettazione la cattiva valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica ed urbanistico-edilizia vincolante per la progettazione del lavoro pubblico e la violazione delle comuni norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.".
(120) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 5, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 11 dell'articolo 32 recitava:
"11. Qualora la relazione, di cui al comma 7, del coordinatore ponesse in evidenza la possibilità di riscontrare, in sede di presentazione dell'offerta, l'errore o l'omissione di cui al comma 1, lett. c), da parte dell'appaltatore, quest'ultimo è ritenuto corresponsabile dei danni provocati all'amministrazione che, di conseguenza, provvede all'escussione anche della polizza assicurativa di cui all'art. 34, comma 5.".
(121) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 6, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 12 dell'articolo 32 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 27, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. c), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore impone all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originali. Ove i lavori necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, o l'ente aggiudicatore o realizzatore, può, su proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto; in tale caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere. All'eventuale gara successiva non è invitato l'appaltatore del contratto oggetto della risoluzione, qualora sussista l'ipotesi di cui al comma 11.".
Nella formulazione originaria, il comma 12 dell'articolo 32 recitava:
"12. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore impone all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suppletivi ai prezzi contrattuali originari. Ove i lavori necessari per il completamento dell'appalto ammontino complessivamente ad un importo che ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice, o l'ente aggiudicatore o realizzatore, può, su proposta del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, procedere alla risoluzione del contratto limitandosi al pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili in cantiere, ovvero all'esecuzione in variante dei lavori fino alla concorrenza dell'importo previsto in contratto. All'eventuale gara successiva non è invitato l'appaltatore titolare del contratto oggetto della risoluzione, qualora sussista l'ipotesi di cui al comma 11; in tale caso, nessun compenso è dovuto all'appaltatore quale indennità di fermo cantiere.".
(122) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 7, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(123) Articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 5 dell'articolo 33 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 32, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21:
"5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori indicano nel bando di gara che provvederanno a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti. La corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista avviene sulla base delle comunicazioni dell'aggiudicatario e, in assenza di queste, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o di cottimo. Il capitolato d'appalto di cui all'art. 30 deve prevedere le modalità di espletamento di tale procedura.";
Le partizioni interne dell'articolo 33 erano già state così modificate dall'art. 28 della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
- il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad indicare nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, anch'esse con il relativo importo e già individuate ed esplicitate in sede di redazione della progettazione esecutiva. Tutte le lavorazioni, comprese le opere scorporabili, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30, definiscono la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del trenta per cento, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo. Laddove, peraltro, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendano opportuno escludere totalmente il ricorso al subappalto, in una o più lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente, su proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, può inserire tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito.";
- all'articolo 33, comma 2, lettera b), le parole "entro i trenta giorni precedenti alla" sono sostituite dalle parole "almeno sessanta giorni prima della".
- all'articolo 33, comma 2, lettera e), dopo le parole "che l'affidatario del subappalto o del cottimo" sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto all'art. 23, comma 4,".
- all'articolo 33, comma 2, la lettera g) è sostituta dalla seguente:
"g) che l'appaltatore provveda, almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo al coordinatore del ciclo, di cui all'art. 4, comma 3, corredata dalla dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lett. c);";
- all'articolo 33, comma 3, le parole "provvedono all'esclusione" sono sostituite dalle parole "possono stabilire, nel bando di gara, l'esclusione".
- il comma 4 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"4. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'art. 4, comma 3, accerta le condizioni di cui al comma 2 e provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, previa verifica dell'eventuale anormalità dei prezzi di subappalto ai sensi dell'art. 25, comma 9; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.".
Nella formulazione originaria, l'articolo 33 recitava:
"(Subappalto)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad indicare nel bando di gara la tipologia o le tipologie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori tipologie relative a tutte le altre lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, anch'esse con il relativo importo e già individuate ed esplicitate in sede di redazione della progettazione esecutiva. Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili ed affidabili in cottimo. Per quanto riguarda la tipologia o le tipologie prevalenti, il bando di gara o la lettera di invito e, comunque, il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 30, definiscono la quota parte subappaltabile in misura eventualmente diversificata a seconda delle tipologie medesime, ma in ogni caso fino ad un massimo del trenta per cento. Laddove, peraltro, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o realizzatore ravvisi la sussistenza di particolari ragioni che rendano opportuno escludere totalmente il ricorso al subappalto nella tipologia o nelle tipologie prevalenti, su proposta motivata del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, possono inserire tale divieto nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di lavoro che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l'appaltatore provveda ad inoltrare al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, la richiesta di autorizzazione e la bozza di contratto entro i trenta giorni precedenti alla data prevista per l'inizio della prestazione del subappaltatore;
c) che il contratto di subappalto contenga riferimenti espliciti alle prescrizioni normative e contrattuali dei lavori oggetto del subappalto, con particolare riferimento alla qualità, ai tempi ed alle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nonché allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dell'appaltatore;
d) che l'appaltatore sia in grado di dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o realizzatore la disponibilità di sistemi e di strutture di supervisione, di supporto e di controllo dell'attività del subappaltatore, idonei al soddisfacimento del contenuto del contratto principale in relazione alle specifiche tipologie dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo;
e) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso degli stessi requisiti richiesti per la qualificazione dell'appaltatore, limitatamente ai lavori oggetto del contratto di subappalto o di cottimo;
f) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), e successive modificazioni;
g) che l'appaltatore provveda, entro il termine di venti giorni dalla stipulazione del contratto di subappalto o di cottimo, e comunque entro e non oltre novanta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto di lavoro pubblico, alla consegna di copia autentica del contratto di subappalto o di cottimo al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, corredata dalla dichiarazione di regolarità contributiva di cui all'art. 31, comma 2, lett. c);
h) che l'appaltatore garantisca l'adempimento, da parte di tutti i subappaltatori o cottimisti, degli obblighi ai quali gli stessi sono tenuti in materia di osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in vigore, in materia di denuncia e versamenti contributivi di cui all'art. 18 della l. 55/1990 ed in materia di adempimenti per la sicurezza di cui all'art. 18, comma 8 della l. 55/1990 e all'art. 31 della presente legge.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che prevedono lavori in subappalto superiori a quanto stabilito nel comma 1.
4. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all'art. 4, comma 3, accerta le condizioni di cui al comma 2 e provvede, con atto motivato, ad autorizzare il subappalto, previa verifica dell'eventuale anormalità dei prezzi di subappalto ai sensi dell'art. 25, commi 8 e 9, fermo restando quanto disposto dall'art. 47, comma 5.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, in caso di comprovata inadempienza dell'appaltatore verso il subappaltatore o il cottimista, provvedono alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o di cottimo. Il capitolato d'appalto di cui all'art. 30 deve prevedere le modalità di espletamento della suddetta corresponsione. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento che dev'essere vistata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ulteriori attività equiparate al subappalto dalla normativa statale.".
(124) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 1 dell'articolo 34 era stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 27 dicembre 2001, n. 40:
al comma 1 dell'articolo 34 le parole ", fino a 300.000 ECU ed al cinque per cento per importi superiori" sono soppresse.
Il comma 1 dell'articolo 34 comma 1, era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 29, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"1. Fermo restando il rinvio alla normativa statale di cui all'art. 15, comma 7, al fine di tutelare l'amministrazione aggiudicatrice dai danni che potrebbero derivarle dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'art. 3 provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al due per cento dell'importo posto a base d'asta, IVA esclusa, [fino a 300.000 ECU ed al cinque per cento per importi superiori]. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva. o dalla scadenza del termine di validità dell'offerta Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appalto-concorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, tale cauzione è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo articolo.".
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 34 recitava:
"1. Fermo restando il rinvio alla normativa statale di cui all'art. 15, comma 7, al fine di tutelare l'amministrazione aggiudicatrice dai danni che potrebbero derivarle dalla mancata sottoscrizione del contratto d'appalto di lavori pubblici, per fatto e colpa dell'aggiudicatario, i soggetti di cui all'art. 3 provvedono a richiedere ai concorrenti, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la costituzione di una cauzione pari al due per cento dell'importo posto a base d'asta, IVA esclusa, [fino a 300.000 ECU ed al cinque per cento per importi superiori]. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a restituire tale cauzione ai concorrenti che non risultano aggiudicatari, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva. Per l'aggiudicatario tale cauzione risulta automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di aggiudicazione mediante appalto-concorso ai sensi dell'art. 25, comma 4, tale cauzione è mantenuta sino all'approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo articolo.".
(125) Comma così modificato dall'art. 33, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 29, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, il comma 1bis dell'articolo 34 recitava:
"1bis. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.".
(126) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 34 recitava:
"2. L'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva di importo conforme alle previsioni della vigente normativa statale e comunque non inferiore al dieci per cento del valore del contratto, IVA esclusa. La mancata costituzione di tale cauzione determina l'affidamento dell'appalto o della concessione in favore del concorrente che segue nella graduatoria, nonché l'incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma 1 prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La cauzione copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere di cui all'art. 17, ovvero trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'amministrazione aggiudicatrice abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. La cessazione degli effetti, nel caso di garanzie prestate mediante fideiussioni assicurative o bancarie, opera automaticamente anche nei confronti dell'istituto emittente, indipendentemente dalla restituzione dei certificati da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Nell'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, la cauzione definitiva deve essere costituita entro dieci giorni dalla avvenuta approvazione della progettazione esecutiva ai sensi del medesimo art. 25.".
(127) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 29, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, la lettera a), del comma 2bis, dell'articolo 34 recitava:
"a) le cauzioni previste ai commi 1 e 2 sono ridotte [, per le imprese certificate,] del cinquanta per cento;".
(128) Comma abrogato dall'art. 29, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 34 recitava:
"4. L'esecutore dei lavori è tenuto altresì a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pari importo. Tale garanzia è ridotta proporzionalmente all'assorbimento dell'anticipazione con i pagamenti in acconto corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.".
(129) Comma così modificato dall'art. 29, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 34, recitava:
"5. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede d'offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo con esito positivo ovvero nei termini di cui al comma 2. Nei casi in cui è previsto un periodo di garanzia, tale polizza assicurativa deve essere sostituita da una polizza equivalente, che tenga indenni i soggetti di cui al presente comma da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi relativi alla loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione del lavoro pubblico, fatti salvi gli effetti stabiliti nel comma 2.".
(130) Comma così modificato dall'art. 29, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 34, recitava:
"6. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare fissato dalla Giunta regionale [con la stessa deliberazione di cui all'art. 23, comma 1], l'appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di accettazione, una polizza indennitaria secondo le modalità e le condizioni stabilite dalle vigenti norme nazionali ed a partire dalla data di entrata in vigore di tali norme.".
(131) Comma inserito dall'art. 33, comma 6, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(132) Comma così modificato dall'art. 33, comma 7, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 7 dell'articolo 34 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 29, comma 6, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29:
"7. Secondo quanto disposto dagli art. 19, 20 e 21, il progettista o i progettisti, a far data dall'affidamento del servizio relativo alla progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, devono produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, con decorrenza dall'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro progettato ed oggetto delle procedure di gara medesime. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per varianti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.".
Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 34, recitava:
"7. Secondo quanto disposto dagli art. 19, 20 e 21, il progettista o i progettisti, a far data dall'affidamento del servizio relativo alla progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, devono produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, con decorrenza dall'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento al lavoro progettato ed oggetto delle procedure di gara medesime. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per varianti di cui all'art. 32, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.".
(133) Comma così modificato dall'art. 33, comma 8, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 29, comma 7, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, il comma 8bis dell'articolo 34, recitava:
"8bis. L'obbligo di presentazione della polizza, o della sua eventuale riattivazione nei casi di cui all'art. 11, comma 4, cessa nel caso in cui il tempo intercorrente tra la consegna del progetto esecutivo all'amministrazione committente e l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, ovvero di ciascun lotto di lavori nel caso di esecuzione per fasi distinte, sia superiore al quinquennio.".
(134) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 35, recitava:
"1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere altresì affidati in concessione. La concessione deve avere ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche la gestione delle opere. La controprestazione a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'opera. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il cinquanta per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene contestualmente all'attestazione di cui al comma 10.".
(135) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 35, recitava:
"4. La redazione della progettazione esecutiva di cui all'art. 14 avviene a cura e a spese del concessionario, che ne cura la trasmissione al coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione, nonché col contenuto della convenzione di concessione. Tale verifica costituisce il presupposto per lo svolgimento delle eventuali gare di appalto di cui al comma 8 e, comunque, per l'inizio dei lavori.".
(136) Lettera così sostituita dall'art. 34, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 5, dell'articolo 35, recitava:
"d) gli ulteriori requisiti di cui all'art. 25, comma 4;".
(137) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 35, recitava:
"7. I concessionari di lavori pubblici, che siano in possesso dei requisiti di cui agli art. 22 e 23, possono eseguire direttamente i lavori rientranti nell'oggetto della concessione, nei limiti in cui ciò è ammesso dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.".
(138) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 5, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'articolo 35, recitava:
"9. Le opere oggetto di concessione devono essere sottoposte al collaudo di cui all'art. 17 a cura e a spese del concessionario. Il collaudo deve altresì verificare il rispetto del contenuto della convenzione di concessione. A tal fine, l'amministrazione aggiudicatrice, anche in assenza di espresse previsioni della convenzione, deve comunque poter nominare uno o più collaudatori di sua fiducia.".
(139) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 1 dell'articolo 37 era già stato sostituito dall'art. 30, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"1. Al fine della realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, il soggetto promotore di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), può promuovere, con l'assunzione parziale o totale a proprio carico degli oneri finanziari, la realizzazione dell'opera, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36.".
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 37, recitava:
"1. Al fine della realizzazione di infrastrutture pubbliche idonee a soddisfare un bisogno collettivo, senza oneri finanziari diretti a carico della Regione ovvero di altra amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 2, il soggetto promotore di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), può promuovere la realizzazione dell'opera interamente a proprie spese, mediante l'affidamento di una concessione di lavori pubblici di cui all'art. 35, ovvero la costituzione di una società a partecipazione pubblica di cui all'art. 36."
(140) Comma inserito dall'art. 30, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(141) Comma così modificato dall'art. 35, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 37, recitava:
"2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un'opera mediante l'integrazione o lo sviluppo di una progettazione definitiva o esecutiva già nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero può concernere la realizzazione di un'opera sulla base di una nuova progettazione, a cominciare dal livello preliminare. In entrambi i casi, la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione della progettazione medesima, corredata di un piano economico-finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di ingegno di cui agli art. 2578 e seguenti del codice civile.".
(142) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 37, recitava:
"3. L'offerta è inammissibile qualora il suo contenuto non risulti conforme agli strumenti urbanistici vigenti, approvati e adottati, nonché agli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge.".
(143) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 5, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 37, recitava:
"4. Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta per estratto, secondo le modalità previste per i bandi di gara di importo corrispondente in base alla presente legge, nonché alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al presente comma, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sull'eventuale progettazione ad essa acclusa.".
(144) Comma così modificato dall'art. 35, comma 6, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 37, recitava:
"5. Nel caso di più proposte fra loro incompatibili, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad assicurare la preferenza alla proposta che assicuri il maggior vantaggio patrimoniale per l'amministrazione aggiudicatrice, il miglior contributo allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali ed il minor impatto sull'ambiente, secondo parametri obiettivi e trasparenti [desumibili dagli atti pianificatori in tema di lavori pubblici di cui alla presente legge]".
(145) Comma inserito dall'art. 35, comma 7, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(146) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
(147) Comma abrogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 38, recitava:
"2. Qualora sussistano i presupposti di cui al comma 1, verificati tramite la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, la Giunta regionale delibera la realizzazione dei suddetti lavori.".
(148) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.
(149) Lettera abrogata dall'art. 32, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 2, dell'articolo 39, recitava:
"a) l'approvazione della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 1;".
(150) Lettera abrogata dall'art. 32, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 2, dell'articolo 39, recitava:
"b) l'approvazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6, comma 2;".
(151) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.:
Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 3, dell'articolo 39, recitava:
"a) l'adozione [della delibera programmatica di cui all'art. 6, comma 2, e] del programma regionale di previsione di cui all'art. 7;".
(152) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 3, dell'articolo 39, recitava:
"b) l'adozione e l'approvazione del programma regionale operativo di cui all'art. 8;".
(153) Lettera così sostituita dall'art. 32, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera d), del comma 3, dell'articolo 39, recitava:
"d) l'assunzione delle deliberazioni a contrarre indicanti il fine, l'oggetto, la forma del contratto, le modalità di scelta del contraente e la copertura della relativa spesa;".
(154) Lettera abrogata dall'art. 45, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 3, dell'articolo 39, recitava:
"e) l'istituzione dell'albo regionale di preselezione, nonché la determinazione dei limiti dell'importo dei lavori di interesse regionale relativi al funzionamento dell'albo di cui all'art. 23, comma 1;".
(155) Lettera così sostituita dall'art. 32, comma 5, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria la lettera f), del comma 3, dell'articolo 39, recitava:
"f) l'assunzione dei provvedimenti per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 32;".
(156) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 6, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29
Nella formulazione originaria la lettera g), del comma 3, dell'articolo 39, recitava:
"g) l'istituzione [e la tenuta] dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'art. 17;".
(157) Lettera abrogata dall'art. 32, comma 7, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera l), del comma 3, dell'articolo 39, recitava:
"l) l'istituzione del sistema di certificazione della qualità di cui all'art. 44;".
(158) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 8, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 4, dell'articolo 39, recitava:
"a) formulare le proposte da inoltrare alla Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, per la redazione del [piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6,] del programma regionale di previsione di cui all'art. 7 e del programma regionale operativo di cui all'art. 8;".
(159) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 9, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 4, dell'articolo 39, recitava:
"b) sovraintendere alla redazione degli studi di cui all'art. 6, nonché delle progettazioni di cui agli art. 7 e 8;".
(160) Comma così modificato dall'art. 33, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 40, recitava:
"1. Con deliberazione della Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita, nel rispetto delle procedure previste dalla l.r. 45/1995, presso l'Assessorato dei lavori pubblici, una struttura centrale di coordinamento per il supporto ai singoli coordinatori del ciclo di realizzazione di lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 3.".
(161) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 3, dell'articolo 40, recitava:
"a) la raccolta e la composizione degli schemi di settore, di sviluppo e di previsione, e di tutta la documentazione utile alla redazione del piano regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 6, del programma regionale di previsione di cui all'art. 7, e del programma regionale operativo di cui all'art. 8;".
(162) Lettera abrogata dall'art. 45, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 3, dell'articolo 40, recitava:
"e) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale di preselezione di cui all'art. 23;".
(163) Lettera così sostituita dall'art. 33, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera h), del comma 3, dell'articolo 40, recitava:
"h) la conservazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 44, comma 5.".
(164) Comma abrogato dall'art. 33, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 40 recitava:
"7. Nel caso delle forme di cooperazione di cui all'art. 5, una struttura centrale di coordinamento deve essere istituita presso l'ente delegato sulla base di una convenzione tra gli enti locali interessati. Tale convenzione deve specificare quali funzioni, proprie del coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3, sono trasferite alla corrispondente figura della struttura centrale di coordinamento.".
(165) Comma abrogato dall'art. 33, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 40 recitava:
"8. La stipulazione della convenzione di cui al comma 7, è comunque subordinata alla previa acquisizione della progettazione preliminare redatta ai sensi dell'art. 12.".
(166) Comma abrogato dall'art. 33, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'articolo 40 recitava:
"9. La convenzione di cui al comma 7, non può comunque prescindere dall'obbligo dell'ente destinatario finale dell'opera di approvare esplicitamente i contenuti funzionali ed economici delle progettazioni, i tempi di esecuzione, lo schema di finanziamento, i capitolati d'oneri di cui all'art. 29, i capitolati speciali d'appalto di cui all'art. 30, le eventuali modifiche dei fatti contrattuali, nonché di proporre istanze per il rilascio di assensi amministrativi e di procedere all'accettazione finale dell'opera.".
(167) Comma abrogato dall'art. 33, comma 4, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 10 dell'articolo 40 recitava:
"10. La convenzione di cui al comma 7 può stabilire le modalità di rimborso delle spese nel limite massimo di quelle effettivamente sostenute e documentate dalla struttura centrale di coordinamento.".]
(168) Articolo inserito dall'art. 36, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(169) Articolo inserito dall'art. 37, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(170) Lettera abrogata dall'art. 34, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera f), del comma 2, dell'articolo 41, recitava:
"f) un coefficiente medio di rivalutazione dei prezzi su base annuale e per ciascun elenco prezzi, di cui all'art. 42, pubblicato negli anni precedenti.".
(171) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
Il comma 5 dell'articolo 41 era già stato sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19 nel modo seguente:
"5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, sono tenuti a fornire alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici le informazioni indicate in apposita deliberazione della Giunta regionale che definisce altresì le modalità di trasmissione. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), forniscono le informazioni richieste all'assessorato regionale competente in materia di agricoltura che ne cura direttamente la trasmissione alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici. L'erogazione di contributi o sovvenzioni regionali destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici può essere sospesa, sino ad avvenuta regolarizzazione, nei confronti dei soggetti appaltanti che omettano, senza giustificato motivo, di comunicare alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici le prescritte informazioni.".
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 41 recitava:
"5. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a fornire alla banca dati - osservatorio dei lavori pubblici le informazioni di competenza."
(172) Lettera così sostituita dall'art. 34, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera a), del comma 8, dell'articolo 41, recitava:
"a) raccolta da tutti i soggetti di cui all'art. 3, dei dati sulle forniture e sui lavori da essi affidati;".
(173) Lettera così sostituita dall'art. 34, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 9, dell'articolo 41, recitava:
"c) agli appalti, gli eventuali subappalti e le concessioni ultimate nei sei mesi precedenti la pubblicazione, indicando per ciascun lavoro e fornitura l'importo contrattuale, l'ammontare delle perizie di variante e suppletive, l'importo revisionale liquidato, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze; i premi di accelerazione corrisposti.".
(174) Comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 42 recitava:
"2. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è aggiornato annualmente con scadenza alla data del 31 marzo di ogni anno, sulla base di una proposta formulata dalla struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40.".
(175) Comma così modificato dall'art. 39, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 35, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29, il comma 2bis dell'articolo 42 recitava:
"2bis. I principi e la metodologia di elaborazione dell'elenco prezzi, e del suo periodico aggiornamento, sono proposti alla Giunta regionale dalla Consulta [, di cui all'art. 23, comma 3, integrata da un rappresentante degli ordini professionali]".
(176) Comma abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 42 recitava:
"4. L'adozione di prezzi relativi a voci non previste nell'elenco prezzi, di cui al comma 2, nonché l'adozione di prezzi diversi da quelli previsti nell'elenco prezzi può avvenire soltanto sulla base di un atto motivato dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.".
[(177) Comma così sostituito dall'art. 40, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 43 recitava:
"3. Il programma regionale di previsione di cui all'art. 7 indica i programmi di formazione di cui al comma 1 e le rispettive risorse finanziarie da realizzarsi nel triennio ed identifica i cantieri sperimentali, con preferenza per quelli relativi agli interventi sul patrimonio esistente.".
(178) Comma abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 43 recitava:
"4. La natura sperimentale del cantiere dev'essere indicata, per ogni singolo lavoro, nel programma regionale operativo di cui all'art. 8, comma 3, e riportata nel capitolato d'appalto, di cui all'art. 30, in quanto costituisce un elemento delle pattuizioni di contratto.".
(179) Comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 44 recitava:
"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti affidatari di lavori pubblici devono improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.".
(180) Comma abrogato dall'art. 27, comma 3, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 44 recitava:
"3. L'attività di certificazione di cui al comma 2 dev'essere prioritariamente rivolta ad accertare l'esistenza di:
a) manuali di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN/ISO 9000;
b) sistemi di controllo dei processi costruttivi, che siano fondati sul rispetto dei manuali di cui alla lett. a);
c) manuali di sicurezza del lavoro e conseguente articolazione dell'organizzazione dei cantieri;
d) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, articolati secondo importi e tipologie di lavoro. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa deve essere accertata:
1) sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa;
2) sulla base dei lavori eseguiti negli ultimi tre anni con l'indicazione dei relativi importi, della tipologia e della buona esecuzione;
3) sulla base delle attrezzature e dei mezzi d'opera;
4) sulla base dell'organico medio annuo, calcolato sull'ultimo triennio, dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati e manodopera, specializzata e no, integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi tre anni rilasciate dagli enti e per gli adempimenti di cui all'art. 18, comma 7, della l. 55/1990, nonché sulla base di ogni altro elemento utile, tra cui la documentazione attestante il corretto adempimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 8, della l. 55/1990 e dell'art. 28 della presente legge;
e) ulteriori requisiti economico-finanziari. In particolare la capacità economico-finanziaria deve essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile, quali referenze bancarie, accesso documentato al credito, disponibilità di fideiussioni ed altre garanzie;
f) qualità della formazione.".
(181) Comma abrogato dall'art. 27, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 44 recitava:
"4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) i requisiti di professionalità ai quali devono rispondere gli organismi di certificazione riconosciuti ai sensi del comma 2;
b) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui al comma 3, lett. a), nel rispetto della normativa vigente;
c) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di cui al comma 3, lett. b) e c).".
(182) Comma abrogato dall'art. 27, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 44 recitava:
"5. La deliberazione di cui al comma 4 stabilisce la formazione di elenchi, su base regionale, degli esecutori di lavori pubblici che hanno conseguito la certificazione di cui al comma 3. Tali elenchi sono redatti e conservati presso la struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40 che ne assicura la pubblicità per il tramite della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41. Gli stessi elenchi debbono essere aggiornati su base annua ed abilitano al rilascio di forme probatorie semplificate attestanti il mantenimento del possesso dei requisiti certificati ai fini della qualificazione di cui agli art. 24 e 25.".
(183) Capo inserito dall'art. 42, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
(184) Comma così sostituito dall'art. 43, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 45 recitava:
"1. I costi relativi alla progettazione preliminare e definitiva, insieme ai costi della progettazione esecutiva, concorrono alla determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto.".
(185) Comma così sostituito dall'art. 43, comma 2, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 2 dell'articolo 45 era già stato sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:
"2. Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di architettura, ivi comprese le prove e le indagini, gli studi di fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori, le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti servizi e dei lavori, nonché le spese relative agli atti pianificatori di cui agli articoli 7 e 8 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.".
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 45 recitava:
"2. Gli oneri inerenti alla progettazione esecutiva, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi nonché agli atti pianificatori di cui agli art. 7 e 8, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, in una percentuale che non deve comunque superare il dieci per cento dell'importo previsto per ogni singolo lavoro, con eventuali deroghe per particolari lavori ad elevato contenuto tecnologico, espressamente stabilite con deliberazione della Giunta regionale su proposta motivata dal coordinatore del ciclo di cui all'art. 4, comma 3.".
(186) Comma così modificato dall'art. 43, comma 3, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 45 recitava:
"4. Le spese relative al funzionamento della commissione di aggiudicazione previste dagli art. 25 e 26, nonché le spese relative ai collaudi di cui all'art. 17, devono essere ricomprese negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.".
(187) Comma così sostituito dall'art. 43, comma 4, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Il comma 7 dell'articolo 45 era già stato sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29 nel modo seguente:
"7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della funzione di direzione lavori, del coordinamento in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta, o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della l.r. 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio.".
Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 45 recitava:
"7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della direzione lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della l.r. 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio.".
(188) Lettera così sostituita dall'art. 39, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, la lettera c), del comma 2, dell'articolo 46, recitava:
"c) alle progettazioni esecutive già affidate dall'organo competente, prima della data di entrata in vigore della presente legge.".
(189) Comma così modificato dall'art. 39, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 46 recitava:
"4. Le norme di cui alla presente legge concernenti l'affidamento di incarichi per prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura di cui agli art. 20 e 21, comma 1, prevalgono sulla normativa regionale in materia di incarichi professionali di cui alla legge regionale 16 agosto 1994, n. 47 (Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni).".
(190) Comma abrogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 46 recitava:
"5. Con separata legge la Regione procede ad uniformare ai principi della presente legge la disciplina prevista per la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali.".
(191) Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 47 recitava:
"2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, avvalendosi della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, dispone il censimento degli studi e delle progettazioni già acquisite o comunque affidate a soggetti esterni, verificandone l'attualità e la corrispondenza dei contenuti rispetto a quanto stabilito dagli art. [9], 10, 11, 12, 13 e 14. Laddove la verifica si concluda col riconoscimento dell'attualità, gli studi e le progettazioni sono classificati sulla base dei requisiti necessari per l'inserimento nelle rispettive fasi del ciclo di realizzazione di cui all'art. 4, comma 1. Rilevando l'incompletezza degli studi o progettazioni, la Giunta regionale dispone l'integrazione dell'attività di redazione degli studi o progettazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29 ed indicando il relativo onere finanziario previo accertamento della sua copertura.".
(192) Comma abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 47 recitava:
"3. I risultati di cui al comma 2 contribuiscono alla prima predisposizione degli atti pianificatori di cui agli art. 6, 7 e 8.".
(193) Comma abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 47 recitava:
"4. Nelle more della redazione dell'elenco prezzi unitari di cui all'art. 42, trova applicazione un elenco prezzi elementare predisposto dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed approvato con deliberazione della Giunta regionale entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.".
(194) Comma abrogato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 9 settembre 1999, n. 29.
Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 47 recitava:
"5. Nelle more della predisposizione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, la verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 25, comma 8, avviene secondo le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.".]