Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Testo vigente

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.

(B.U. 16 aprile 1998, n.16)

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 - Principi fondamentali

TITOLO II

PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 2 - Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico

Art. 3 - Impianto normativo del PTP

Art. 4 - Contenuto del PTP

Art. 5 - Varianti al PTP

Art. 6 - Riconsiderazione del PTP

Art. 7 - Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e relative deroghe

Art. 8 - Deroghe alle determinazioni del PTP

Art. 9 - Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa

Art. 10 - Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica

TITOLO III

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 11 - Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico

Art. 12 - Contenuti ed elaborati del PRG

Art. 12bis - Valutazione ambientale strategica

Art. 13 - Adeguamento dei PRG

Art. 14 - Modifiche e varianti al PRG

Art. 14bis - Conferenza di pianificazione

Art. 15 - Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG

Art. 15bis - Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali parziali al PRG

Art. 16 - Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG

Art. 17 - Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG

Art. 18 - Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore

Art. 19 - Riconsiderazione del PRG

Art. 20 - Misure di salvaguardia

Art. 21 - Mezzi di conoscenza e di informazione

Art. 22 - Zone territoriali

Art. 23 - Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza

Art. 24 - Indici urbanistici

Art. 25 - Azione delle Unités des Communes valdôtaines

TITOLO IV

ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE - STRUTTURE PER RADIOTELECOMUNICAZIONI-IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA

Art. 26 - Accordi di programma

Art. 27 - Procedura di formazione degli accordi di programma

Art. 28 - Pubblicazione degli accordi di programma

Art. 29 - Intesa per le opere di interesse regionale

Art. 30 - Intesa per le opere pubbliche di interesse statale

Art. 31 - Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines

Art. 31bis - Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali

[Art. 32 - Strutture per le radiotelecomunicazioni]

[Art. 32bis - Disposizioni relative agli impianti di energia eolica]

TITOLO V

AMBITI INEDIFICABILI

CAPO I

AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E LAGHI, TERRENI SEDI DI FRANE, A RISCHIO DI INONDAZIONI, DI VALANGHE O SLAVINE

Art. 33 - Aree boscate

Art. 34 - Zone umide e laghi

Art. 35 - Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso

Art. 36 - Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni

Art. 37 - Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso

Art. 38 - Compiti dei Comuni

CAPO II

FASCE DI RISPETTO

Art. 39 - Disposizioni comuni

Art. 40 - Fasce di rispetto stradali

Art. 41 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico

Art. 42 - Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano

Art. 43 - Ulteriori fasce di rispetto

TITOLO VI

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATIVI

CAPO I

PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP

Art. 44 - Progetti e programmi integrati

Art. 45 - Progetti operativi integrati

Art. 46 - Programmi integrati

Art. 47 - Programmi di sviluppo turistico

CAPO II

PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG

Art. 48 - Piani urbanistici di dettaglio

Art. 49 - PUD di iniziativa privata

Art. 50 - PUD di iniziativa pubblica

Art. 51 - Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio

Art. 52 - Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A

Art. 52bis - Normativa di attuazione

Art. 52ter - PUD nelle zone territoriali di tipo A

Art. 52quater - Classificazione degli edifici e delle aree libere

TITOLO VII

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I

REGOLAMENTO EDILIZIO E COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 53 - Regolamento edilizio

Art. 54 - Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio

Art. 55 - Commissione edilizia

Art. 56 - Colore e arredo urbano

Art. 57 - Poteri del Sindaco per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni

Art. 58 - Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni

CAPO II

LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art. 59 - Titoli abilitativi

Art. 59bis - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili

Art. 60 - Permesso di costruire

Art. 60bis - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

Art. 61 - SCIA edilizia

Art. 61bis - Varianti in corso d'opera

Art. 62 - Opere dei Comuni

Art. 63 - Certificato urbanistico

Art. 63bis - Agibilità

Art. 63ter - Procedimento per la segnalazione certificata di agibilità

Art. 63quater - Controlli

Art. 63quinquies - Dichiarazione di inagibilità

CAPO III

ONEROSITA' DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Art. 64 - Contributo per il rilascio della concessione

Art. 65 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione

Art. 66 - Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale

Art. 67 - Edilizia convenzionata

Art. 68 - Concessione gratuita

Art. 69 - Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza

Art. 70 - Versamento del contributo afferente alla concessione

Art. 71 - Destinazione dei proventi delle concessioni

Art. 72 - Ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione

CAPO IV

DESTINAZIONE D'USO

Art. 73 - Destinazioni d'uso e relative categorie

Art. 74 - Mutamento della destinazione d'uso

TITOLO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 75 - Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o edilizie

Art. 76 - Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza

Art. 77 - Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali

Art. 78 - Definizione delle trasformazioni in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali

Art. 79 - Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione

Art. 80 - Provvedimenti conseguenti a difformità parziali

Art. 80bis - Tolleranze costruttive

Art. 81 - Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Unités des Communes valdôtaines

Art. 82 - Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera

Art. 83 - Annullamento della concessione

Art. 84 - Sanatoria

Art. 85 - Lottizzazione abusiva

Art. 86 - Soggetti responsabili

Art. 87 - Procedura per la riduzione in pristino e poteri sostitutivi

TITOLO IX

POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO

Art. 88 - Poteri di deroga

Art. 88bis - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

Art. 89 - Annullamento di provvedimenti comunali

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 90 - Disposizioni relative al piano regolatore della conca di Pila

Art. 90bis - Ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di affittacamere

Art. 90ter - Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive

Art. 90quater - Case e appartamenti per vacanze

Art. 90quinquies - Monitoraggio degli interventi di ampliamento

Art. 90sexies - Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata

Art. 90septies - Albergo diffuso

Art. 91 - Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità

Art. 92 - Opere costruite su aree soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più vigenti

Art. 93 - Pubblicità stradale

Art. 94 - Servitù militari

Art. 95 - Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione

Art. 95bis - Disciplina del trattamento dei dati e delle informazioni territoriali

Art. 96 - Modificazioni

Art. 97 - Applicazione di disposizioni statali in materia edilizia e urbanistica

Art. 98 - Abrogazioni

Art. 99 - Disposizioni transitorie

Art. 100 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1

(Principi fondamentali)

1. Con la presente legge, la Regione determina le condizioni giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo.

2. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della Regione.

3. La pianificazione territoriale-paesistica, urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l'ambiente, tutelando il paesaggio e i beni culturali, riservando all'agricoltura le buone terre coltivabili, perseguendo il pieno recupero del patrimonio edilizio, qualificando le zone a destinazione artigianale e industriale e riservando aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico, evitando l'edificazione sparsa e favorendo una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.

4. Le trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio, ivi inclusi i mutamenti delle destinazioni d'uso ancorché non accompagnati da opere edilizie, incidenti sui pesi insediativi o sull'ambiente, devono rispettare le norme della presente legge, nonché quelle delle altre leggi, dei regolamenti e dei piani di volta in volta applicabili.

5. Al fine di garantire tale rispetto, le trasformazioni di cui al comma 4 sono soggette al controllo, esercitato dai competenti organi pubblici, di cui alle disposizioni normative in materia.

5bis. La Regione attua, altresì, ogni attività per la comunicazione, la promozione, l'educazione e la formazione in materia ambientale, utile al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo (obiettivo programmatico 2.2.1.09, capitoli 67390 parz., 67460 parz.).(1)

TITOLO II

PIANIFICAZIONE REGIONALE

Art. 2

(Natura e obiettivi del piano territorialepaesistico)

1. L'attività della Regione e dei Comuni per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze, nonché l'azione di tutela e valorizzazione dei beni immobili di interesse artistico e storico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e dei beni paesistici e ambientali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dei beni di interesse storico, artistico e paesistico di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali), sono orientate dal piano territoriale paesistico (PTP). Per quanto riguarda l'azione di tutela e di valorizzazione dei beni anzidetti, l'orientamento dettato dal PTP opera ai fini sia delle determinazioni riguardanti le richieste di autorizzazione sia della formazione di nuovi vincoli ai sensi delle leggi citate.

2. Restano salve le determinazioni specifiche e puntuali recate dai provvedimenti di vincolo emanati ai sensi delle leggi di cui al comma 1.

3. Il PTP è il piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1bis della l. 431/1985.

4. Il PTP assolve altresì le funzioni di cui all'art. 15, comma 2, della legge statale 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

5. Il PTP considera l'intero territorio regionale, al quale si applica senza esclusioni; il PTP stesso persegue gli obiettivi di assicurare uno sviluppo sostenibile, di tutelare e valorizzare il paesaggio, di renderne evidenti e fruibili i valori e di garantire la stabilità ecologica.

6. La Regione è dotata di PTP, avente la natura e gli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 3

(Impianto normativo del PTP)

1. Il PTP reca determinazioni che si articolano in:

a) prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti. Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio della Regione, senza necessità di previa ricezione per mezzo di strumenti o atti sottordinati; tali prescrizioni, ove contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con i progetti o i programmi o i piani di settore, prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi; gli strumenti di pianificazione locale e i regolamenti devono comunque essere adeguati alle prescrizioni di cui alla presente lettera, nel termine stabilito dalla presente legge;

b) prescrizioni mediate. Le prescrizioni mediate hanno quali destinatari i soggetti autori di strumenti di pianificazione, di regolamenti, di progetti o di programmi che incidono sul territorio; tali prescrizioni sono recepite, nel termine stabilito dalla presente legge, negli strumenti ed atti predetti; le prescrizioni stesse si applicano sul territorio in seguito a tale ricezione;

c) indirizzi. Gli indirizzi hanno quali destinatari i soggetti di cui alla lett. b). Gli strumenti di pianificazione urbanistica e i regolamenti, ove del caso adeguati nel termine stabilito dalla presente legge, traducono gli indirizzi nella realtà oggetto della loro disciplina, attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e la precisazione che risultano necessari; parimenti operano i progetti, i programmi, i piani di settore, che incidono sul territorio, per quanto non è disciplinato dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dai regolamenti adeguati agli indirizzi espressi dal PTP. Lo scostamento dagli indirizzi ad opera degli strumenti e degli atti sopra indicati richiede idonea motivazione.

Art. 4

(Contenuto del PTP)

1. Il PTP reca le indicazioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), b), c) e d), della l. 142/1990.

2. Il PTP definisce:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e disciplina;

b) gli indirizzi per i sistemi di trasporto e di viabilità nonché per le reti infrastrutturali e i criteri localizzativi degli impianti, delle attrezzature e dei servizi di rilievo territoriale;

c) gli indirizzi e i criteri da osservare per la distribuzione territoriale delle attività e della popolazione;

d) i vincoli, le cautele e, in genere, le prescrizioni da applicare per la disciplina di uso e di trasformazione delle diverse aree e delle diverse risorse, con particolare riguardo per la tutela del suolo e delle risorse primarie, dell'ambiente naturale, del patrimonio storico, artistico e culturale e del paesaggio;

e) le condizioni da rispettare nell'attuazione di esso.

3. Il PTP reca altresì norme generali di tutela con riguardo ai beni di rilievo archeologico, architettonico, storico e ambientale.

Art. 5

(Varianti al PTP)

1. La struttura regionale competente in materia di urbanistica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di variante al PTP mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione; provvede quindi alla redazione di un progetto preliminare di variante.

2. Formato il progetto preliminare di variante, la struttura regionale competente in materia di urbanistica lo trasmette ai Comuni.

3. I Comuni esprimono parere sul progetto di variante di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla ricezione; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

4. Il parere dei Comuni deve contenere valutazioni di carattere urbanistico, ambientale e socio-economico di interesse locale, tenuto anche conto dei rispettivi piani regolatori generali.

5. La valutazione ambientale della variante avviene con le procedure stabilite dalla legislazione regionale in materia.(2)

6. La struttura regionale competente in materia di urbanistica acquisisce altresì i pareri degli organi consultivi regionali competenti; provvede quindi a formare il progetto definitivo della variante tenendo conto dei pareri acquisiti; rimette infine il progetto definitivo di variante alla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale acquisisce il parere della commissione consiliare permanente, competente per materia, e quindi adotta la variante, dando avviso dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale della Regione; notizia dell'adozione è data, altresì, nella stampa a maggiore diffusione locale.

8. La consultazione pubblica sulla variante adottata dalla Giunta avviene nel corso di un periodo di sessanta giorni a far data dalla pubblicazione di cui al comma 7 nel Bollettino ufficiale della Regione; gli enti, i cittadini e comunque tutti i soggetti pubblici e privati possono presentare, presso la struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo utile per le consultazioni, osservazioni scritte, ove del caso munite di documenti integrativi, nel pubblico interesse ed ai fini della miglior rispondenza della variante all'interesse predetto.

9. La Giunta regionale assume, sulle osservazioni, determinazioni motivate; coordina quindi il testo della variante adottata con le determinazioni anzidette e presenta la variante al Consiglio regionale per l'approvazione, unitamente alle osservazioni raccolte e alle determinazioni assunte in proposito dalla Giunta stessa.

10. Il Consiglio regionale provvede, con legge, all'approvazione della variante; questa assume efficacia con l'entrata in vigore della legge che la approva.

Art. 6

(Riconsiderazione del PTP)

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto efficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la Regione provvede comunque a riconsiderarne i contenuti anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto; la disamina anzidetta è effettuata dalla Giunta regionale che riferisce al riguardo al Consiglio, formulando, ove del caso, proposte di variante.

2. Il Consiglio regionale promuove le varianti che, in esito alla riconsiderazione effettuata, reputa opportune.

Art. 7

(Misure di salvaguardia riguardanti le variantial PTP e relative deroghe)

1. Dal giorno successivo a quello della ricezione da parte dei singoli enti locali del testo della variante adottata dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sui titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante adottata dalla Giunta regionale; i provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati.

2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche ed interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, ancorché non soggetti alle procedure di assenso edilizio, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia della variante adottata.

3. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è consentita l'approvazione dei progetti di opere pubbliche che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale.

4. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, non è consentita l'adozione né l'approvazione di strumenti urbanistici generali e di loro varianti, di piani urbanistici di dettaglio sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata e di loro varianti, di strumenti, programmi, intese e concertazioni attuativi dei piani regolatori generali comunali, di regolamenti, di programmi e di piani di settore, che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante al PTP adottata dalla Giunta regionale.

5. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite la conferenza di pianificazione, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'esclusione dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 per opere di interesse generale e per specifici lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga. (3)

Art. 8

(Deroghe alle determinazioni del PTP)

1. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare, in deroga alle determinazioni del PTP, l'approvazione dei progetti di opere d'interesse generale e di lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga.

Art. 9

(Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa)

1. Il PTP si attua applicando le sue determinazioni secondo l'articolazione di cui all'art. 3, con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della Regione.

2. L'attuazione del PTP è realizzata anche con l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e locale, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano nei suoi vari aspetti la pubblica spesa; l'impiego delle risorse predette interviene coerentemente con le determinazioni del PTP, anche per quanto concerne l'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, favoriscono la tutela del paesaggio e la riqualificazione dell'ambiente, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi del PTP, anche mediante misure perequative atte a compensare le penalizzazioni e i maggiori costi che ne possono derivare a carico di singoli soggetti.

4. La Regione assicura il continuo monitoraggio e la permanente conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni attraverso l'integrazione dei sistemi informativi territoriali locali e di quello regionale, attivando, anche mediante intese con i soggetti pubblici e gli operatori privati interessati, sistemi conoscitivi continui, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) pericolosità idrogeologica;

b) rischio di valanghe;

c) inquinamento del suolo, idrico, atmosferico, acustico;

d) degrado paesaggistico ed ambientale delle aree più sensibili;

e) aggravamento dei rischi ambientali nelle aree più critiche;

f) sovraccarico ambientale prodotto dai flussi turistici nelle aree che esercitano maggior attrazione e presentano nel contempo particolare sensibilità;

g) compromissione dei beni culturali;

h) distribuzione territoriale della popolazione residente;

i) distribuzione territoriale dell'attività edilizia;

l) flussi dei mezzi di trasporto;

m) distribuzione delle presenze turistiche nel territorio.

5. La coerenza e l'adattamento continuo del processo d'attuazione del PTP alle condizioni reali d'intervento sono assicurati anche mediante il controllo continuo e la permanente conoscenza degli aspetti di cui al comma 4. I sistemi conoscitivi di cui al comma 4 assicurano a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio la costante conoscenza del territorio stesso e dell'ambiente anche ai fini della gestione integrata delle risorse. Le precisazioni e le specificazioni operate dai Comuni, dalle strutture regionali e dai soggetti ed organi pubblici competenti in applicazione delle determinazioni del PTP concorrono a formare e aggiornare i sistemi conoscitivi sovra indicati.

Art. 10

(Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica)

1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o procedimenti attuativi della pianificazione medesima sono approvati con atti amministrativi.

2. La Giunta regionale cura che piani, o atti consimili, estranei al PTP ma aventi comunque attinenza con esso, vengano adottati e/o sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale corredati di puntuali norme di coordinamento con il PTP medesimo.

3. Ove i piani o gli atti di cui al comma 2, che siano approvati con legge regionale, determinino l'abrogazione, o la modificazione, di parti del PTP questa deve essere espressamente prevista.

TITOLO III

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 11

(Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico)

1. Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge, di cui tutti i Comuni sono dotati.

2. Il PRG di cui al comma 1, per mezzo delle varianti di cui all'art. 13, comma 2, dà applicazione ai principi enunciati nell'art. 1.

3. Il PRG, ridelineato ai sensi del comma 2, definisce l'organizzazione dell'intero territorio del Comune cui fa riferimento, stabilendo gli usi propri dello stesso, nonché le forme e le modalità per il suo corretto impiego a soddisfare le esigenze delle comunità e degli individui, nella consapevolezza e nel rispetto della storia di quelle comunità.

Art. 12

(Contenuti ed elaborati del PRG)

1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso:

a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;

b) il contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti;

c) l'individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

d) la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, gli effetti e la necessità di tali scelte. (3a)

1bis. Oltre a quanto disposto dal comma 1, il PRG:

a) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento;

b) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;

c) dispone in merito al sistema di verde pubblico;

d) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;

e) individua le aree di proprietà pubblica;

f) stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse;

g) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico, all'uso delle risorse ambientali e all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione, anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni. (3b)

2. Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzino gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale in coerenza con il PTP; ai fini anzidetti le norme di attuazione del PRG definiscono le condizioni ed eventualmente le successioni temporali per la realizzazione degli interventi, in relazione alle destinazioni di uso da essi previste e alle infrastrutture esistenti e programmate; in ogni caso, le previsioni spaziali dei piani, tenuto conto delle diverse situazioni locali anche in ordine all'utilizzazione turistica del territorio, devono riferirsi alla prevista evoluzione dell'entità e della composizione della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non superiore al decennio.

3. Ove specifici servizi pubblici o di interesse pubblico siano, in forza di un formale accordo, concentrati in un Comune ma destinati a soddisfare il fabbisogno di più Comuni vicini, il PRG del Comune designato come sede del servizio deve garantire la quantità di spazi a ciò destinati corrispondente al fabbisogno complessivo; in presenza di tale condizione, i PRG dei Comuni in cui il servizio non ha sede sono esonerati dall'obbligo di assicurare la corrispondente dotazione di spazi.

4. Il PRG è dotato di relazione illustrativa, di idonea cartografia, di norme di attuazione e degli elaborati relativi al processo di valutazione ambientale strategica; la Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa: (3c)

a) la cartografia di base su cui rappresentare lo strumento urbanistico;

b) le scale di rappresentazione grafica in relazione all'oggetto della pianificazione;

c) i formati degli elaborati, in relazione alla scala di rappresentazione e di analisi;

d) le rappresentazioni grafiche necessarie in relazione alle zone territoriali e alle relative infrastrutture ed attrezzature, ai sistemi ambientali e agli ambiti inedificabili;

e) le norme intese a garantire l'uniformità e la possibilità di informatizzazione degli elementi espressivi del PRG, delle varianti e delle modifiche allo stesso;

f) la natura, prescrittiva o motivazionale, dei singoli elaborati del PRG.

5. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 4, le procedure di formazione, adozione ed approvazione delle varianti e delle modifiche al PRG sono comunque esperibili sulla base di idonei elaborati tecnici.

Art. 12bis

(Valutazione ambientale strategica) (3d)

1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue varianti ha la finalità di:

a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute;

b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile;

c) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG e delle sue varianti;

d) assicurare tempestiva e completa informazione ai cittadini per garantirne il processo partecipativo.

2. In conformità alla normativa europea, statale e regionale vigente, il processo di VAS è connesso a quello della redazione del PRG e delle sue varianti e valuta gli effetti ambientali producibili dalla loro attuazione, per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso l'individuazione di opportune misure correttive in corso di redazione e attraverso il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione.

3. La VAS costituisce per il PRG e le sue varianti parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. La VAS è avviata dal Comune e si articola, in modo integrato con la valutazione del PRG, nelle seguenti fasi:

a) svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui al comma 4, limitatamente alle varianti sostanziali parziali di cui all'articolo 15bis;

b) redazione del documento programmatico e della relazione metodologica preliminare;

c) concertazione con i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale;

d) redazione del rapporto ambientale completo del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;

e) adozione del testo preliminare della variante al PRG, completo del rapporto ambientale;

f) pubblicazione della documentazione completa del testo preliminare adottato;

g) espressione del parere di VAS, da rendere prima dell'adozione del testo definitivo;

h) redazione della dichiarazione di sintesi;

i) adozione del testo definitivo della variante al PRG;

j) valutazione del testo definitivo della variante da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14bis;

k) approvazione e informazione sull'approvazione della variante al PRG;

l) monitoraggio degli impatti ambientali conseguenti all'attuazione del PRG.

[4. I piani urbanistici di dettaglio interessanti aree già sottoposte a VAS in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti al PRG vigente, non sono sottoposti né a VAS né alla verifica di assoggettabilità. Negli altri casi, la VAS e la verifica di assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono comunque limitate agli aspetti che non siano già stati oggetto di valutazione nelle procedure effettuate sulle varianti al PRG sovraordinate.] (3e)

5. Per la verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali il rapporto preliminare. Tale struttura, sentito il Comune interessato:

a) individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale da consultare, sulla base delle competenze e delle responsabilità ambientali connesse all'argomento trattato dalla variante, con particolare riferimento agli effetti della variante medesima;

b) trasmette ai soggetti di cui alla lettera a) il rapporto preliminare per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

c) verifica se la variante possa avere effetti significativi sull'ambiente;

d) esprime, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare, il proprio parere sulla verifica, assoggettando o escludendo la variante dal processo di VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

6. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato nel sito istituzionale della Regione a cura della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del rapporto preliminare, del documento programmatico, della relazione metodologica preliminare e del rapporto ambientale, individua i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale ai fini dell'espressione del parere di VAS nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessari all'applicazione del presente articolo.

Art. 13

(Adeguamento dei PRG)

1. I PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP.

2. I Comuni provvedono all'adeguamento di cui al comma 1 contestualmente all'adozione della prima variante sostanziale al PRG, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2005; l'obbligo si intende ottemperato con la trasmissione da parte del Comune della variante, recante l'adeguamento, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'approvazione. L'approvazione della variante al PRG, nonché l'approvazione degli strumenti attuativi in variante al PRG la cui bozza e relativo studio di impatto ambientale siano pervenuti, completi, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non comporta l'applicazione delle disposizioni della legge medesima, eccezion fatta per quelle di carattere procedurale che non aggravino il procedimento di approvazione.(4)

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì all'adeguamento del PRG alle prescrizioni ed indirizzi della variante al PTP, restando sostituita all'entrata in vigore della presente legge l'entrata in vigore della legge di approvazione della variante al PTP.

4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e per la classificazione degli edifici. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante. (5)

4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i Comuni possono approvare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG: (5a)

a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante; (5b)

b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6;

c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52bis. (6)

4.2 (7)

4.3 (8)

4.4 (9)

4.5 (10)

4bis.(11)

4ter. In caso di mancata trasmissione della bozza di variante sostanziale entro il 31 dicembre 2012, i Comuni, sino all'avvenuta trasmissione della medesima bozza, non possono adottare varianti al PRG, incluse quelle necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, anche ai sensi dell'articolo 31, comma 2, né richiedere finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).(12)

Art. 14

(Modifiche e varianti al PRG) (13)

1. I PRG vigenti già adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP, possono essere modificati, in coerenza con il PTP, oltre che con le procedure eccezionali di cui al titolo IV, attraverso quattro ordini di atti:

a) varianti sostanziali generali;

b) varianti sostanziali parziali;

c) modifiche non costituenti variante;

d) varianti non sostanziali, intendendosi per tali le modifiche al PRG non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c).

2. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che:

a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente;

b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi;

c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g).

3. Sono varianti sostanziali parziali al PRG le modifiche che:

a) incrementano, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica o di condizioni di sviluppo economico, l'indice di edificabilità delle destinazioni d'uso ammesse nelle zone territoriali, in misura superiore al 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

b) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica, la superficie territoriale delle zone di tipo Ba o Ca, come definite con deliberazione della Giunta regionale, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona territoriale interessata;

c) incrementano, tramite ampliamento o individuazione di nuove zone, tenuto conto di nuove condizioni di sviluppo economico, la superficie territoriale delle zone di tipo B o C, diverse da quelle di cui alla lettera b), nonché delle zone territoriali di tipo D o F, valutata sull'intero territorio comunale, in misura compresa tra l'1 per cento e il 10 per cento dei valori definiti all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale al PRG di cui all'articolo 13, e quantificata per tipologia di zona interessata;

d) comportano, per le zone territoriali di tipo Eb, Ec e Eg qualificate di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato:

1) aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, con esclusione di quelle di cui alle lettere a), b) e c);

2) relativamente alle destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), e fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti, la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 unità bovine adulte (UBA);

e) comportano, per le zone territoriali di tipo Ee e Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato, nei limiti stabiliti dagli articoli 38 e 40 delle norme di attuazione del PTP;

f) comportano, per le zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, riduzioni della perimetrazione, in ogni caso non superiori al 10 per cento della superficie territoriale, ad esclusione di quelle che derivano:

1) dall'ampliamento di altre zone territoriali di tipo E, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;

2) dall'ampliamento di zone territoriali di tipo A;

3) dall'ampliamento delle altre zone territoriali, derivanti dalle modifiche di cui alle lettere b) e c);

g) comportano, per le zone territoriali di tipo Eh, come definite con deliberazione della Giunta regionale, la previsione di nuova edificazione fuori terra o in interrato per la realizzazione di nuovi complessi aziendali zootecnici di tipo bovino, suinicolo e ovi-caprino, nonché per altri tipi di allevamento avente consistenza equivalente superiore a 10 UBA, fatta eccezione per gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti;

h) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 7, lettera d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al 10 per cento;

i) individuano nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri;

j) attengono alle modificazioni introdotte ai sensi dell'articolo 15, comma 16, relativamente alla zonizzazione del piano, ad esclusione dei terreni per i quali, a seguito della revisione della cartografia degli ambiti inedificabili, la classe di rischio idrogeologico sia stata ridotta al valore di bassa pericolosità.

4. Gli incrementi di cui al comma 3, lettere b) e c), sono consentiti ad avvenuta attuazione, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio, di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento.

5. Le percentuali di incremento di cui al comma 3, lettere b) e c), si intendono riferite alle superfici territoriali individuate dal PRG all'atto dell'approvazione della variante sostanziale generale di cui all'articolo 13 e sono riferite all'intero arco di validità temporale dello stesso.

6. L'individuazione di nuove zone territoriali, oggetto di variante sostanziale parziale, deve interessare aree contigue a zone insediate o insediabili, già dotate di opere di urbanizzazione primaria, definendo analoghi parametri edificatori.

7. Le modifiche non costituenti variante sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;

b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale;

c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi, senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'articolo 23;

d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo;

e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio;

f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità;

g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG;

h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i procedimenti di cui agli articoli 15, 15bis e 16, nonché quelli che determinano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.

Art. 14bis

(Conferenza di pianificazione) (14)

1. La conferenza di pianificazione, convocata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, valuta le varianti sostanziali generali e parziali ai PRG, le deroghe agli strumenti urbanistici, nonché le varianti e le deroghe al PTP, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, assicurando la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge, del PTP e delle leggi e dei piani e programmi di settore condizionanti lo strumento urbanistico e con la VAS, qualora prevista.

2. Alla conferenza di pianificazione partecipano:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, o suo delegato;

e) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, o loro delegati;

f) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di difesa del suolo, o loro delegati;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree protette, o suo delegato;

h) i rappresentanti delle altre strutture regionali o dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, eventualmente individuati dal responsabile del procedimento, in relazione ai contenuti delle varianti sostanziali generali e parziali ai PRG e delle deroghe agli strumenti urbanistici.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro criterio e modalità, anche procedimentale, per il funzionamento della conferenza di pianificazione.

Art. 15

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG) (15)

1. Le varianti sostanziali generali al PRG sono sottoposte al processo di VAS, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo.

2. Al fine di avviare la procedura di formazione delle varianti sostanziali generali al PRG e di concertazione di avvio del processo di VAS, il Comune interessato elabora il documento programmatico e la relazione metodologica preliminare e li trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali.

3. La struttura regionale competente in materia di urbanistica esamina la documentazione trasmessa e concerta con il Comune interessato i contenuti del documento programmatico in ordine alla coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP. Il documento di concertazione con il Comune interessato è trasmesso anche alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali ai fini di cui al comma 4.

4. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali esamina la documentazione trasmessa dal Comune interessato, individua gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per l'espressione di eventuali osservazioni, da rendersi entro sessanta giorni, ed esprime il parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale.

5. Le strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali concludono i procedimenti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente, entro ottanta e novanta giorni dalla trasmissione della documentazione completa da parte del Comune.

6. Nel rispetto degli esiti dei procedimenti di cui ai commi 3 e 4, il Comune predispone e adotta il testo preliminare della variante sostanziale generale, completo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso.

7. Il Comune invia il testo preliminare della variante sostanziale generale adottata, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali. Tale documentazione è pubblicata nell'albo pretorio on-line del Comune interessato, nei siti web della Regione e del medesimo Comune e depositata in pubblica visione presso il Comune e presso la struttura regionale competente. Tale struttura provvede contestualmente a individuare gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, per l'espressione di eventuali osservazioni, e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, per l'espressione del parere di competenza, da formulare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune interessato.

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune interessato, ai sensi del comma 7, chiunque può formulare osservazioni e proposte, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. Le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione.

9. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali le osservazioni pervenute; la medesima struttura esprime il parere di VAS entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione di cui al comma 7, sulla base delle osservazioni formulate ai sensi dei commi 4, 7 e 8.

10. Entro centoventi giorni dal ricevimento del parere di VAS, comprensivo del parere delle strutture competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Comune, tenuto conto delle relative risultanze, si pronuncia sulle osservazioni pervenute in esito alla pubblicazione e concernenti gli aspetti urbanistici, adegua conseguentemente gli elaborati della variante sostanziale generale e adotta il testo definitivo della medesima variante, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio.

11. Il Comune trasmette il testo definitivo della variante sostanziale generale adottata ai sensi del comma 10, comprensivo della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali competenti in materia territoriale, ambientale e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, in particolare, valuta la coerenza del testo definitivo della variante sostanziale generale adottata con i contenuti del parere di VAS espresso sul testo preliminare della variante stessa.

12. Sulla base degli esiti istruttori, il testo definitivo della variante sostanziale generale è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14bis, anche tenuto conto delle indicazioni contenute nel parere di VAS. Ai lavori della conferenza di pianificazione partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato.

13. Le attività di cui ai commi 11 e 12 sono compiute nel termine di novanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale generale adottata e della relativa documentazione.

14. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza stessa e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:

a) approva la variante sostanziale generale;

b) non approva la variante sostanziale generale;

c) propone modificazioni al Comune.

15. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne l'accoglimento oppure presentare proprie controdeduzioni, su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

16. La deliberazione della Giunta regionale di approvazione o la deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa contengono, oltre alla documentazione relativa alla variante sostanziale generale approvata:

a) il parere di VAS;

b) la dichiarazione di sintesi;

c) il piano di monitoraggio.

17. La variante sostanziale generale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante. La pubblicazione, completa dell'indicazione della sede ove prendere visione della variante approvata, costituisce anche informazione ai fini della VAS ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

18. Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale generale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.

Art. 15bis

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali parziali al PRG) (16)

1. Il Comune predispone la variante sostanziale parziale, definendone i criteri e i contenuti fondamentali che devono essere coerenti con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP. La variante sostanziale parziale al PRG è sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, nei tempi e nei modi di cui all'articolo 12bis, comma 5.

2. In caso di variante sostanziale parziale che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessiti di VAS, si applicano le procedure di cui all'articolo 15. In caso contrario, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale parziale e procede ai sensi del presente articolo.

3. Il testo preliminare è pubblicato nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune interessato e contestualmente depositato in pubblica visione presso il medesimo Comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale. Le modifiche introdotte a seguito del recepimento delle osservazioni formulate non sono soggette a nuova pubblicazione.

4. Entro sessanta giorni dal termine di pubblicazione di cui al comma 3, il Comune si pronuncia sulle osservazioni pervenute e adotta il testo definitivo della variante sostanziale parziale.

5. Il testo preliminare e il testo definitivo della variante sostanziale parziale adottata sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che cura l'istruttoria, acquisendo anche i pareri e le osservazioni delle strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale parziale e dei soggetti gestori di reti e infrastrutture pubbliche, qualora interessati dal contenuto della variante stessa.

6. Sulla base degli esiti istruttori, il testo definitivo della variante sostanziale parziale è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 14bis. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato.

7. Le attività di cui ai commi 5 e 6 sono compiute nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, della variante sostanziale parziale adottata e della relativa documentazione.

8. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di pianificazione, la Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza stessa e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:

a) approva la variante sostanziale parziale;

b) non approva la variante sostanziale parziale;

c) propone modificazioni al Comune.

9. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne l'accoglimento oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

10. La variante sostanziale parziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione o della deliberazione del Comune che accoglie le proposte di modificazione della Giunta stessa e costituisce approvazione della medesima variante.

11. Entro sessanta giorni dall'approvazione della variante sostanziale parziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante approvata, adeguata alle modificazioni eventualmente introdotte in sede di approvazione, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.

Art. 16

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG) (16a)

[1. Le varianti non sostanziali al PRG non sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS.] (16b)

2. Il Comune adotta la variante non sostanziale, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora la variante stessa incida su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983.

3. Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata, nonché una copia su supporto cartaceo conforme all'originale.

Art. 17

(Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG) (16c)

1. Il Comune approva le modifiche non costituenti variante al PRG, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, qualora le modifiche stesse incidano su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983. La deliberazione di approvazione è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica ed è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

Art. 18

(Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)(17)

1. In caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

Art. 19

(Riconsiderazione del PRG)

1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il Comune provvede a riconsiderare i contenuti della propria pianificazione urbanistica generale, anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione medesima all'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 20

(Misure di salvaguardia)

1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata; il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è notificato tempestivamente agli interessati.

2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche che risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia.

3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore dei lavori, può ordinare la sospensione di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione della variante adottata.

4. Decorsi sei mesi dalla data di adozione delle varianti non sostanziali senza che sia intervenuta l'approvazione, esse decadono a tutti gli effetti. (17a)

4bis. Decorsi i termini del procedimento di cui agli articoli 15 e 15bis relativi alle varianti sostanziali generali e alle varianti sostanziali parziali, qualora il Comune non abbia trasmesso entro ulteriori sei mesi i testi definitivi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, esse decadono a tutti gli effetti. (17b)

Art. 21

(Mezzi di conoscenza e di informazione)

1. La Regione, con la collaborazione dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines, raccoglie i dati e gli elementi significativi per la conoscenza continua del territorio regionale, utilizzando le tecnologie più idonee. (*)

2. Ai fini di cui al comma 1, i piani, i programmi e gli atti urbanistici sono formulati con tecniche idonee a consentire rapida ed efficace attuazione delle disposizioni del comma stesso e recano forme espressive uniformi.

3. I soggetti che vi abbiano interesse possono accedere ai dati ed agli elementi raccolti dalla Regione.

4. La Giunta regionale delibera in merito all'attuazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, prescrivendo che le tecniche di disegno e in genere le forme espressive degli strumenti urbanistici siano uniformi in tutto il territorio regionale; a tal fine, esse devono corrispondere a quelle indicate dal provvedimento di cui al presente comma.

5. Le forme espressive degli strumenti urbanistici devono mirare:

a) alla trasparenza degli atti e pertanto a rendere il più possibile agevole la loro lettura e la loro comprensione;

b) alla semplicità delle loro rappresentazioni;

c) a rendere immediatamente confrontabili i vari strumenti urbanistici;

d) a rendere utilizzabili sistemi informatici per la conoscenza del territorio e dei piani e per la gestione degli stessi.

Art. 22

(Zone territoriali)

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG le zone territoriali sono articolate in conformità ai seguenti criteri:

a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi;

b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla lett. a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate;

c) zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari;

d) zone di tipo D: sono le parti del territorio comunale destinate ad attività industriali;

e) zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili come tali definiti dal provvedimento di cui al comma 2;

f) zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i criteri di cui al comma 1, al fine di:

a) agevolare il recepimento e la traduzione in norme urbanistiche delle determinazioni del PTP;

b) differenziare le determinazioni urbanistiche ed edilizie, ivi comprese quelle attinenti alle modalità attuative, in relazione ai valori naturali, colturali o culturali espressi da determinate parti dei diversi tipi di zone, al loro grado di infrastrutturazione e di conservazione, alle specifiche destinazioni di uso in atto e previste, alla sovrapposizione, in determinate aree, di usi e attività stagionali diverse;

c) fornire elementi univoci di differenziazione tra le zone di tipo B e le zone di tipo C;

d) assicurare l'omogeneizzazione della struttura dei PRG, anche ai fini della loro informatizzazione;

e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi in merito al dimensionamento plano-volumetrico e alla validità temporale. Tale valutazione non è richiesta per:

1) la realizzazione delle seguenti strutture, per le quali può essere stabilita specifica disciplina nell'ambito dei singoli PRG:

1.1) locali per lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza prevalentemente extraziendale;

1.2) edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche di fondovalle senza terra e di quelle per le quali il rapporto tra il carico animale e la superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio. Si ha disequilibrio in caso di allevamenti bovini di fondovalle che presentano un carico UBA/ettaro superiore a sei o di altri allevamenti di fondovalle che superano il rapporto di 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno asservito all'allevamento per la produzione degli alimenti;

1.3) serre aventi superficie coperta superiore a 50 metri quadrati;

2) i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, limitatamente al primo intervento, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione; (18)

3) i bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera esexies), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); (18a)

ebis) individuare particolari condizioni e tipologie costruttive per l'edificazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti aventi le destinazioni d'uso di cui all'articolo 73, comma 2, lettere d) e dbis).(19)

eter) individuare particolari condizioni, criteri di localizzazione e tipologie costruttive per l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera esexies), del d.P.R. 380/2001. (19a)

2bis. Nelle zone territoriali di tipo E è ammessa l'edificazione delle strutture pertinenziali aventi le caratteristiche individuate ai sensi del comma 2, lettera ebis). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette strutture pertinenziali.(20)

2ter. Ad esclusione delle zone territoriali di tipo Ea, Ec, Ef, come definite con deliberazione della Giunta regionale, è sempre ammessa l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione nel rispetto di quanto definito dal comma 2, lettera eter). Tale disposizione prevale sulle norme dei PRG e le sostituisce. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, ambientale e agricolo, non sia ammessa la realizzazione delle predette opere. (20a1)

Art. 23

(Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza)

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale definisce, con propria deliberazione (20a), adeguati rapporti qualitativi o quantitativi tra gli abitanti insediati e da insediare, ivi compresi quelli fluttuanti per ragioni di turismo, e gli spazi da riservare ai servizi locali, tenuto conto degli indirizzi forniti dal PTP.

2. Sono servizi locali le attrezzature e gli impianti per la sanità e la sicurezza, l'istruzione e la formazione, la cultura, la ricreazione, lo sport, il commercio, l'amministrazione, i trasporti, i parcheggi, il verde attrezzato o di rispetto, il credito e altri assimilabili, con esclusione dei servizi qualificati dal PTP di rilevanza regionale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono altresì definiti:

a) i rapporti minimi e/o massimi tra gli spazi destinati ad attività produttive, commerciali e direzionali, in atto e previste, e gli spazi pubblici destinati o da destinare a parcheggi e a verde attrezzato o di rispetto;

b) i limiti di densità edilizia dei diversi tipi di insediamento;

c) i limiti di altezza dei diversi tipi di fabbricato;

d) i limiti di distanza tra i fabbricati, dei fabbricati dai confini e, ove occorra, ad integrazione della disciplina in materia di sicurezza stradale, dei fabbricati dalle strade pubbliche.

Art. 24

(Indici urbanistici)

1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'art. 23, comma 1 (20a), provvede altresì alle definizioni degli enti geometrici e degli indici, in particolare con riferimento a:

a) superficie territoriale;

b) superficie fondiaria;

c) superficie coperta;

d) superficie lorda abitabile;

e) superficie netta abitabile;

f) volume complessivo;

g) volume fuori terra;

h) densità fondiaria;

i) rapporto di copertura.

Art. 25

(Azione delle Unités des Communes valdôtaines)

1. Le Unités des Communes valdôtaines possono assumere le iniziative e porre in essere i mezzi e le strutture più idonei a fornire ai Comuni adeguati supporti per l'esercizio delle funzioni comunali in materia urbanistica e in materia edilizia. (*)

TITOLO IV

ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE - STRUTTURE PER RADIOTELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA(21)

Art. 26

(Accordi di programma)

1. La disciplina del presente articolo e degli art. 27 e 28 si applica agli accordi di programma di cui all'art. 27 della l. 142/1990, promossi dalla Regione o ai quali comunque la Regione partecipi.

2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni le convenzioni, i protocolli di intesa e gli altri atti di concertazione, comunque denominati, il cui oggetto sia costituito da dichiarazioni di intenti o programmatiche prive di efficacia giuridica vincolante per i sottoscrittori.

3. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri soggetti pubblici, nel caso in cui:

a) debbano essere definiti o realizzati opere, interventi o programmi di intervento, di carattere pubblico o di interesse pubblico;

b) la definizione o la realizzazione delle opere, interventi o programmi di intervento di cui alla lett. a) rientri per qualche aspetto nella competenza della Regione o dei Comuni, o di più di uno fra tali enti;

c) la definizione o le realizzazioni di cui alla lett. b) comportino una pluralità di atti amministrativi o di azioni rientranti nella competenza di enti e di amministrazioni pubbliche diverse, o rendano comunque opportuno il coinvolgimento di più soggetti pubblici ed eventualmente di soggetti privati;

d) si renda necessario, o opportuno, il coordinamento delle azioni degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti di cui alla lett. c), al fine di renderle contestuali ed integrate, evitando la loro scomposizione in momenti e sedi distinte;

e) si giustifichi, in relazione al suo oggetto, la formazione e la stipulazione di un accordo, giuridicamente vincolante per i soggetti pubblici che ne sono parte, nel quale siano configurati e coordinati gli obblighi di ciascun soggetto, i tempi, le modalità, eventualmente i finanziamenti, e comunque quanto occorra per la completa definizione o realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento.

4. Ai fini della determinazione del possibile contenuto degli accordi di programma, per interventi si intendono gli insiemi sistematici di opere o di azioni concrete; per programmi di intervento si intendono gli atti che, considerando un insieme sistematico di interventi, coordinano gli stessi anche nel tempo, prevedono le fonti di finanziamento e i mezzi di attuazione ed in genere predispongono quanto occorre operativamente per la realizzazione degli interventi medesimi.

5. Gli accordi di programma configurano e disciplinano gli obblighi di ciascun soggetto partecipante, i tempi e le modalità di definizione e realizzazione ed indicano i tempi e le modalità di finanziamento; la completa realizzazione delle opere o degli interventi può essere perseguita anche con più accordi di programma, riferiti ciascuno ad una o più fasi della definizione e della realizzazione.

6. Ove l'accordo di programma riguardi opere, interventi o programmi di intervento alla cui realizzazione debbano concorrere, o sia opportuno che concorrano, soggetti privati, l'accordo dà atto di tale circostanza e prevede gli atti successivi attraverso i quali vengono disciplinati il concorso e gli obblighi dei soggetti privati e quelli correlativi dei soggetti pubblici.

7. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che hanno stipulato l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti attuativi e applicativi dell'accordo stesso.

Art. 27

(Procedura di formazione degli accordi di programma)

1. Gli accordi di programma sono formati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) l'iniziativa che prospetta il ricorso all'accordo di programma può essere assunta da qualsiasi soggetto pubblico o privato; l'effettiva promozione dell'accordo di programma, invece, è di competenza del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco;

b) la verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma è condotta da una conferenza di programma, convocata dal promotore, fra i rappresentanti di tutti gli enti ed amministrazioni interessate;

c) alla conferenza sono convocati:

1) i partecipanti necessari all'accordo, consistenti nei soggetti che dovranno esprimere il consenso costituente l'accordo di programma;

2) i partecipanti eventuali, la cui partecipazione all'accordo non è ammessa o non è necessaria, ma la cui presenza alla conferenza di programma e alla preparazione dell'accordo è opportuna, ivi compresi i soggetti privati;

d) i soggetti diversi dalle singole persone fisiche esercitano la partecipazione alla conferenza di programma mediante il proprio legale rappresentante o mediante uno o più delegati dal medesimo o mediante altri soggetti legittimati dalle disposizioni sull'ordinamento interno di ciascun ente o amministrazione;

e) una volta verificata la possibilità di pervenire all'accordo di programma il promotore nomina un responsabile del procedimento;

f) il responsabile del procedimento assume le iniziative più efficaci al fine di pervenire alla formulazione del testo definitivo dell'accordo, alla cui redazione provvede, in termini idonei a far sì che tale testo sia condiviso da tutti gli enti e le amministrazioni il cui consenso è necessario;

g) il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i pareri degli organi collegiali, nonché, tramite conferenza di servizi, i pareri, le autorizzazioni e gli assensi a qualsiasi titolo dovuti dalla pubblica amministrazione;

h) l'accordo di programma è approvato dagli enti e dalle pubbliche amministrazioni partecipanti all'accordo tramite gli organi competenti secondo il proprio ordinamento; in tale sede è formulata l'autorizzazione al legale rappresentante dell'ente o dell'amministrazione pubblica a sottoscrivere l'atto.

2. L'accordo di programma può determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, compresi quelli derivanti dalla modifica degli ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, fermo restando che in nessun caso l'accordo di programma può derogare alla pianificazione paesaggistica regionale. In tal caso: (21a)

a) all'accordo devono essere allegati, come parte integrante dello stesso, gli atti tecnici che definiscono le varianti medesime; tali atti devono rendere evidente ed inequivoco l'oggetto di ciascuna variante;

b) devono essere depositati in pubblica visione presso la segreteria dei Comuni competenti, per venti giorni consecutivi, gli atti dell'accordo costituiti dal testo del medesimo, da sottoscrivere, nonché dagli atti tecnici che definiscono la modifica o la variante;

c) del deposito di cui alla lett. b) è data pubblicità; nei successivi venti giorni, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni; le osservazioni stesse sono esaminate e valutate dalla conferenza di servizi ai fini della redazione del testo definitivo dell'accordo.

3. La disciplina di cui al comma 2 si applica anche nei casi in cui l'accordo di programma comporti l'adeguamento di atti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie; in tal caso, il deposito degli atti interviene anche presso l'amministrazione titolare dell'atto di programmazione o di pianificazione interessato dall'adeguamento.

4. Ove l'accordo produca varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, esso deve essere ratificato dal Consiglio comunale competente e quindi adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Qualora l'accordo di programma comporti l'adeguamento di atti di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni firmatarie, l'accordo deve essere approvato anche dagli organi competenti delle amministrazioni stesse.

6. L'accordo di programma può sostituire le concessioni edilizie; in tal caso la sostituzione deve essere espressamente dichiarata nella deliberazione del Consiglio comunale con la quale è formato il consenso del Comune; gli allegati dell'accordo stesso devono contenere tutti gli elaborati tecnici necessari per il rilascio delle concessioni medesime, nonché, ove necessario, la documentazione atta a consentire il corretto adempimento delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza.

7. Le modifiche degli accordi di programma sono effettuate con le procedure previste per la formazione degli stessi.

8. L'accordo di programma contiene disposizioni istitutive della commissione di vigilanza sull'attuazione dell'accordo. Tale commissione è costituita da rappresentanti degli enti e delle amministrazioni stipulanti l'accordo di programma ed è presieduta dal legale rappresentante dell'ente che ha deliberato l'atto finale dell'accordo. La commissione vigila sulla corretta applicazione dell'accordo, può acquisire documenti e informazioni presso i soggetti stipulanti, può disporre ispezioni ed accertamenti; può diffidare il soggetto inadempiente ad adempiere entro un preciso termine, decorso il quale la commissione può richiedere la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti e delle attività sui quali si è verificata inerzia o ritardo.

9. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può definire in modo più dettagliato la procedura di formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione, gli elaborati da allegare, nonché le condizioni della sua partecipazione ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.

Art. 28

(Pubblicazione degli accordi di programma)

1. Dell'avvio del procedimento dell'accordo di programma viene data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione all'atto della convocazione della conferenza di programma da parte del promotore.

2. L'accordo di programma approvato deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione insieme con l'atto finale di approvazione; la pubblicazione conferisce efficacia all'accordo.

3. L'atto finale di approvazione dell'accordo di programma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere pubbliche in esso previste, ove tali opere siano comprese nei programmi dell'amministrazione competente e siano utilizzabili i relativi finanziamenti; la dichiarazione anzidetta perde efficacia se le opere non sono iniziate entro tre anni dalla data della dichiarazione stessa.

Art. 29

(Intesa per le opere di interesse regionale) (22)

1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale difformi, incoerenti o contrastanti con le determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzate mediante un'intesa tra la Regione ed il Comune territorialmente competente, secondo la procedura di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata dalla struttura regionale competente per materia, completa della documentazione tecnico-descrittiva idonea a definire le caratteristiche, i parametri fisico-geometrici dell'opera ed i contenuti delle varianti da apportare alle determinazioni dello strumento urbanistico, individuando la struttura regionale responsabile del procedimento finalizzato al conseguimento dell'intesa.

3. La struttura regionale responsabile del procedimento inoltra la proposta di intesa, completa della documentazione di cui al comma 2, al Comune interessato, che provvede all'immediato deposito, in libera visione, degli atti pervenuti per trenta giorni consecutivi; durante il periodo di deposito, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.

4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle eventuali osservazioni, presentate ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa.

5. L'atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle determinazioni dello strumento urbanistico e indica altresì il termine previsto per l'avvio dell'opera.

6. Nel caso in cui l'inerzia del Comune si protragga oltre il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale decide in via definitiva approvando, con propria deliberazione, le eventuali modifiche alle previsioni progettuali in accoglimento, anche parziale, delle proposte del Comune e le varianti alle determinazioni dello strumento urbanistico comunale.

7. Raggiunta l'intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al comma 6, il soggetto preposto all'esecuzione dell'opera dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede all'acquisizione, ove richiesta, della valutazione ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Il progetto definitivo dell'opera è approvato con decreto del Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia ed equivale a variante del PRGC nonché a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, mediante apposizione, se necessario, del vincolo preordinato all'esproprio. Il decreto definisce, inoltre, i termini massimi entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori.

9. Le eventuali varianti in corso d'opera aventi rilevanza urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo strumento urbanistico sostanzialmente difformi da quelle oggetto dell'intesa sono approvate, previa comunicazione al Comune interessato, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 30

(Intesa per le opere pubbliche di interesse statale)

1. Alle opere pubbliche di interesse statale si applica, ove occorra, l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641).

Art. 31

(Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines)

1. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines, riguardanti aree che il PRG destina genericamente a servizi pubblici o la cui destinazione specifica non coincide con quella delle opere progettate, costituisce anche approvazione delle modifiche non costituenti varianti al PRG; si applicano le procedure di cui all'art. 17. (22a)

2. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines, riguardanti aree che il PRG non destina in tutto o in parte a servizi pubblici, costituisce adozione di variante non sostanziale al PRG; si applicano le procedure di cui all'art. 16. (22b)

3. Gli atti di approvazione delle modifiche di cui al comma 1 e delle varianti non sostanziali di cui al comma 2 costituiscono dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici. (*)

Art. 31bis

(Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali) (23)

1. Al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è allegato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'inserimento degli immobili nel piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale, e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica costituisca variante al PRG, questa si configura come variante non sostanziale e segue le procedure di cui all'articolo 16. In tal caso, le osservazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica sono vincolanti ai fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione del Comune di approvazione del piano di cui al comma 1 costituisce anche approvazione della variante non sostanziale. (23a)

4. La variante di cui al comma 3 può avere i seguenti contenuti:

a) in tutte le zone territoriali, l'eliminazione del vincolo a servizio sull'immobile;

b) nelle zone territoriali di tipo E e F, la definizione delle nuove destinazioni d'uso e della relativa disciplina degli interventi ammessi.

Art. 32

(Strutture per le radiotelecomunicazioni)(24)

[Art. 32bis

(Disposizioni relative agli impianti di energia eolica)

1. I Comuni individuano, in sede di adeguamento del PRG ai sensi dell'articolo 13, gli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica, sulla base delle linee-guida approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. I Comuni che hanno già provveduto all'adeguamento del PRG ai sensi dell'articolo 13 individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 con variante da adottarsi con le modalità e le procedure di cui all'articolo 16, entro dodici mesi dall'approvazione delle linee-guida da parte della Giunta regionale.](25)

TITOLO V

AMBITI INEDIFICABILI

CAPO I

AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E LAGHI, TERRENI SEDI DI FRANE, A RISCHIO DI INONDAZIONI, DI VALANGHE O SLAVINE

Art. 33

(Aree boscate)(26)

1. E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate individuate dai Comuni nelle apposite cartografie sono ammessi i seguenti interventi:

a) l'esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali;

b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente;

c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati diroccati consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza;

d) gli interventi infrastrutturali, anche di natura temporanea, per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi e la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie;

e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono, indipendentemente dalla loro attuale designazione catastale, purché la loro passata coltivazione sia comprovata da documentazione fotografica o scritta;

f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e le relative opere infrastrutturali.

4. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli ambiti di cui al comma 1. Le cartografie delle aree boscate e le eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal Comune, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi. L'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG.

5. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei criteri e delle modalità procedimentali per l'applicazione di quanto previsto al comma 3 e per l'approvazione, da parte del Comune, delle cartografie di cui al comma 4.

6. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate. Tale fascia è fissata in metri trenta ed esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti. Il vincolo di inedificabilità, fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso né alle opere di cui al comma 3, lettere d) ed e).

7. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 34

(Zone umide e laghi)(27)

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, le attività edificatorie nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide, i laghi naturali, per una profondità di 100 metri dalle sponde, e i laghi artificiali sono disciplinate dal presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, e fatti comunque salvi i laghi elencati nella "Appendice 4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario - Aree di pertinenza di laghi - L" della relazione illustrativa del PTP, si intende:

a) per zona umida, uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzato dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa;

b) per lago naturale, una massa d'acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;

c) per lago artificiale, una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale.

3. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, i Comuni, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, individuano e delimitano in apposita cartografia catastale, in base alle definizioni di cui al comma 2, gli ambiti di cui al comma 1, perimetrando eventuali fasce di salvaguardia e disciplinando gli interventi in esse consentiti.

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive previste dalla pianificazione regionale o locale, negli ambiti territoriali di cui al comma 1, con esclusione dei laghi artificiali per i quali provvede il Comune secondo le procedure di cui al comma 3, sono ammessi:

a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti dall'articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;

b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività connessi alla pianificazione urbanistica, definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa regionale e statale vigente;

c) in ogni caso, gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista.

5. In caso di motivata necessità e fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa regionale e statale vigente, nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali, come perimetrate ai sensi del comma 3, la Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, previa acquisizione, tramite conferenza di servizi, dei pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare, in deroga a quanto previsto nel comma 4, l'approvazione di progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica a livello sia locale sia regionale.

6. Per le zone umide e i laghi naturali, la disciplina di cui al comma 5 è ricompresa, ove necessario, in quella di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP.

7. I progetti relativi agli interventi ammissibili negli ambiti di cui al comma 1 devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con le condizioni idrogeologiche e ambientali dell'area.

Art. 35

(Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso)(28)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in classi di alta, media e bassa pericolosità.

2. Le aree interessate dalle colate detritiche sono distinte, in funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad elevata, media e bassa pericolosità.

3. La perimetrazione dei terreni e delle aree di cui ai commi 1 e 2 avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

4. Per i terreni e le aree di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.

5. I progetti relativi agli interventi ammissibili nei terreni e nelle aree di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredati, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.

6.

Art. 36

(Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)(29)

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al Piano dell'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po, di seguito denominato PAI.

2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali di cui al comma 1 dalle tavole grafiche del PAI alla cartografia comunale e la delimitazione delle aree a rischio di inondazioni per i corsi d'acqua dei quali il PAI non definisce le fasce fluviali avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e in coerenza con le prescrizioni del PAI medesimo.

3. Per i terreni a rischio di inondazione di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce, con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.

4. I progetti relativi agli interventi ammissibili nei terreni di cui ai commi 1 e 2 devono essere corredati, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di pericolo di inondazione esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio.

5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le prescrizioni riguardanti i terreni ricadenti nelle fasce C del PAI e in quelle analoghe di cui al comma 2.

Art. 37

(Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)(30)

1 I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in classi di elevata, media e debole pericolosità.

2. La delimitazione delle aree di cui al comma 1 avviene con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

3. Per le aree di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.

4. Nelle aree di cui al comma 1 sono ammissibili gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse, gli interventi finalizzati alla difesa, stabilizzazione e consolidamento dei terreni e al miglioramento della tutela della pubblica incolumità dai dissesti, nonché gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture esistenti.

5. I progetti relativi agli interventi ammissibili devono basarsi, qualora previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

Art. 38

(Compiti dei Comuni)(31)

1. I Comuni individuano le aree di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale. In caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella su base catastale.

2. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 1 si applicano le specifiche discipline d'uso di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, salvo il caso in cui il Comune non adotti limitazioni d'uso maggiormente restrittive.

3. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali. Ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.

4. La cartografia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato, con le procedure di cui ai commi 1 e 3, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:

a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;

b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;

c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate.

5. Nel caso in cui il Comune acquisisca uno studio di valutazione dello stato di pericolosità idrogeologica di parti del proprio territorio, compete al Comune medesimo valutare il nuovo quadro di pericolo e apportare le eventuali modifiche alla cartografia di cui agli articoli 35, 36 e 37, con le procedure di cui ai commi 1 e 3.

6. In attesa della revisione o delle modifiche alle cartografie ai sensi dei commi 4 e 5 e con riferimento alle aree o porzioni di aree per le quali è rappresentato un aumento della pericolosità, il Comune può valutare, sulla base di una specifica relazione tecnica asseverata prodotta dal proprietario del bene o dell'area interessati, la compatibilità dell'intervento con il nuovo quadro di pericolo, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione del medesimo e di riduzione della vulnerabilità del bene stesso o di modifica della destinazione d'uso.

7. Se nel corso della valutazione di cui al comma 6 emergono condizioni tali da non rendere più sufficientemente sicura la fruizione del bene, il Comune provvede, per gli interventi già dotati di idoneo titolo abilitativo e ancora in corso di realizzazione o non ancora avviati, alla revoca del titolo medesimo.

8. Nei casi di domande di intervento in zone già destinate all'edificazione ai sensi del PRG, pervenute al massimo entro tre mesi dalla data di acquisizione del nuovo quadro di pericolo, e comunque prima dell'adeguamento della cartografia di cui al comma 5, il Comune può autorizzare la realizzazione dell'intervento una volta accertata la compatibilità del medesimo con il nuovo quadro di pericolo.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di svolgimento del procedimento di approvazione delle cartografie di cui al comma 1 e di revisione o modifica delle stesse di cui ai commi 4 e 5. La revisione delle cartografie per errori formali o per discordanze tra lo stato dei luoghi e la loro rappresentazione cartografica di tipo formale o per l'integrazione o la modifica della disciplina d'uso comunale, nonché la sola trasposizione dei limiti delle perimetrazioni di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 dalla carta tecnica alla carta catastale o sue variazioni, sono approvate con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

10. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37 sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe e varianti del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d'uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente.

11. Nelle aree di cui agli articoli 35, 36 e 37 gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale.

12. In caso di motivata necessità, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta del Comune interessato, può autorizzare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali. In tali casi, i progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie.

12bis. Le deliberazioni conclusive della Giunta regionale relative alle procedure di cui agli articoli 26, 27, 29 e 30 ricomprendono l'autorizzazione di cui al comma 12. (31a)

13. Il Comune può autorizzare in aree o su edifici isolati, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e verificata la conformità al PRG, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, relativi ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali e alla pratica delle attività escursionistiche, altrimenti non consentiti ai sensi degli articoli 35, 36 e 37, a condizione che sia assicurata dal promotore dell'iniziativa la riduzione della vulnerabilità degli edifici stessi e del rischio dell'area attraverso la realizzazione degli interventi idonei. (31b)

13bis. Il Comune può autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e anche in deroga a quanto previsto dal PRG in merito alle tipologie di intervento edilizio ammesse, gli interventi per la riparazione di edifici e infrastrutture esistenti danneggiati da dissesti idraulici, geologici o valanghivi o da incendi non attribuibili al dolo degli interessati, compresa, ove non sia possibile la loro delocalizzazione, la ricostruzione, nel limite massimo dei volumi preesistenti, delle parti danneggiate o dell'intero fabbricato, anche su sedime diverso se funzionale a garantire condizioni di minore vulnerabilità del fabbricato stesso. (31c)

14. Per gli interventi di protezione di cui al comma 13, non è comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli enti pubblici.

CAPO II

FASCE DI RISPETTO

Art. 39

(Disposizioni comuni)

1. Nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo, sono ammessi, fatte salve le disposizioni relative a ciascun tipo di fascia, gli interventi seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle costruzioni esistenti; sono ammessi altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non comportino la sostituzione della costruzione esistente, né, fatti salvi gli interventi di cui alla lett. b), la realizzazione di ampliamenti;

b) interventi di sopraelevazione delle costruzioni esistenti nella misura minima sufficiente per consentire a ciascun piano abitabile di raggiungere l'altezza interna minima netta stabilita dall'art. 95;

c) impianti tecnici connessi con le strutture o infrastrutture per la cui salvaguardia è prevista la fascia di rispetto;

d) impianti per il trasporto e la trasformazione dell'energia e quelli per la fornitura di pubblici servizi.

2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse, ove ammesso dal PRG e nei limiti e con le modalità stabiliti dal PRG medesimo.

3. Le larghezze minime delle fasce di rispetto di cui al presente Capo sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 40

(Fasce di rispetto stradali)

1. Il PRG indica le fasce di rispetto, a tutela delle strade carrabili, di larghezza non inferiore alle misure stabilite dalle disposizioni applicabili in materia di sicurezza stradale.

2. Il PRG stabilisce, ove non disciplinato dalle disposizioni in materia di sicurezza stradale, le distanze minime dall'asse delle strade carrabili nonché le distanze minime delle costruzioni, dei muri di cinta e degli altri manufatti dall'asse delle strade pedonali in misura non inferiore ai valori stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 39, comma 3.

3. Le larghezze delle fasce di rispetto stradali, oltreché nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono definite dal PRG tenuto conto delle esigenze riguardanti la visibilità dalle strade, la ragionevole probabilità di ampliamenti della carreggiata, di inserimenti di allacciamenti e di insediamenti di impianti accessori.

4. Anche nelle more dell'adeguamento del PRG alla presente legge, gli interventi edilizi devono rispettare sia le disposizioni degli strumenti urbanistici sia le disposizioni in materia di sicurezza stradale in quanto applicabili.

5. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'articolo 39, comma 1, i seguenti interventi:

a) ristrutturazione edilizia che comporti anche la sostituzione della costruzione esistente e la realizzazione di ampliamenti, purché sia mantenuta la distanza preesistente dalla strada e fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra le costruzioni, come definite dagli strumenti urbanistici;

b) nuova costruzione nel sottosuolo sino al confine stradale, purché la soletta abbia caratteristiche statiche tali da poter sostenere un eventuale allargamento della strada medesima;

c) percorsi ciclabili e pedonali;

d) parcheggi;

e) impianti per la distribuzione del carburante;

f) servizi agli utenti della strada;

g) installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 metri cubi, fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia.(32)

5bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e all'articolo 39, comma 1, prevalgono sulle norme del PRG e le sostituiscono. I Comuni possono individuare, con le procedure di cui all'articolo 16, i casi in cui le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.(33)

Art. 41

(Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico)(34)

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione di normative di settore, le varianti di adeguamento del PRG indicano le fasce di rispetto dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quote di campagna, aventi larghezze non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'articolo 39, comma 3.

2. Ferme restando le limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, deve essere garantita una fascia di rispetto dei corsi d'acqua naturali di ampiezza pari a 10 metri nella quale è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti e l'esecuzione di scavi o riporti di terreno, al fine di assicurare la tutela delle acque e la distanza delle costruzioni dagli argini e dalle sponde dei corsi d'acqua per consentirne la manutenzione.

3. Nella fascia di rispetto di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di idraulica può autorizzare, in casi eccezionali, quando non è tecnicamente possibile rispettare la distanza minima stabilita dal medesimo comma 2, la realizzazione di interventi non consentiti in relazione alle peculiari condizioni degli argini, delle sponde e delle dinamiche del corso d'acqua, avendo sempre riguardo alla loro tutela e manutenzione.

Art. 42

(Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano)

1. Le varianti di adeguamento del PRG devono definire ed evidenziare zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, sia con riferimento alle captazioni, sia con riguardo alle opere di stoccaggio dell'acqua, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Le zone di tutela assoluta sono adibite esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio; esse devono essere recintate e provviste di canalizzazione per le acque meteoriche e devono avere un'estensione di raggio non inferiore a dieci metri, ogni qualvolta sia possibile; l'estensione della zona di tutela assoluta è adeguatamente ampliata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa.

3. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e devono comunque avere un'estensione di raggio non inferiore a duecento metri rispetto al punto di captazione; tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.

4. Le varianti di adeguamento del PRG definiscono l'ampiezza delle zone di protezione e stabiliscono le destinazioni e gli interventi che vi sono ammessi, ove del caso limitandoli ed imponendo misure a tutela della captazione o dello stoccaggio.

5. Nell'adempiere a quanto disposto dal comma 4, le varianti di adeguamento del PRG applicano altresì le prescrizioni del PTP.

6. Nelle more dell'adeguamento del PRG, trovano comunque applicazione le disposizioni di legge in materia, con le relative norme di attuazione, nonché le prescrizioni direttamente prevalenti e cogenti del PTP.

Art. 43

(Ulteriori fasce di rispetto)

1. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere ed evidenziare fasce di rispetto dalle linee ferroviarie e tramviarie, dalle officine e dagli impianti strumentali connessi con le linee predette, di ampiezza non inferiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle relative norme di attuazione; le fasce predette sono misurate in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia o dal limite esterno dell'officina o dell'impianto, in coerenza con le disposizioni statali richiamate.

2. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere ed evidenziare, in coerenza con le disposizioni di legge in materia:

a) le servitù aeronautiche per gli impianti aeroportuali;

b) le fasce di rispetto degli impianti di risalita e funiviari, nonché delle attrezzature complementari;

c) le fasce di rispetto dei cimiteri.

3. Le varianti di adeguamento del PRG, nel rispetto delle determinazioni della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 39, comma 3, devono disporre in merito:

a) alle distanze minime delle stalle e delle relative concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree di cui è prevista l'urbanizzazione;

b) alla costituzione, in forma di ecosistemi-filtro o di tamponi ecologici, di fasce di rispetto, di idonea larghezza, attorno agli impianti industriali le cui lavorazioni siano pericolose o insalubri, ai depositi di materiali nocivi o che determinano impatti negativi sul paesaggio, alle discariche e agli impianti di depurazione delle acque reflue.

4. Il PRG può determinare ulteriori misure protettive inerenti all'uso e alla sistemazione del territorio circostante alle strutture e alle aree di cui al comma 3.

TITOLO VI

PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATIVI

CAPO I

PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP

Art. 44

(Progetti e programmi integrati)

1. Per l'attuazione del PTP, oltre agli strumenti urbanistici comunali generali e di dettaglio, ai piani e programmi settoriali ai sensi di legge e ai programmi di sviluppo turistico di cui all'art. 47, sono utilizzabili gli strumenti seguenti:

a) progetti operativi integrati di rilievo regionale (PTIR);

b) progetti operativi integrati di rilievo sub-regionale (PTIL);

c) programmi integrati di interesse regionale (PMIR).

2. I progetti e i programmi integrati riguardano gli ambiti individuati dal PTP nonché altri ambiti che siano individuati, motivatamente, dal Consiglio regionale di propria iniziativa o per iniziativa della Giunta regionale o su richiesta di Comuni.

3. Alla formazione dei progetti e programmi integrati provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei Comuni territorialmente interessati, applicando le procedure di cui agli art. 27 e 28.

Art. 45

(Progetti operativi integrati)

1. I progetti operativi integrati, sia di rilevanza regionale sia di rilevanza subregionale, provvedono:

a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del progetto, mediante indicazioni cartografiche, descrizione degli elementi funzionali e altre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo;

b) a precisare i campi di applicazione degli indirizzi del PTP;

c) ad integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP attinenti all'ambito considerato dal progetto;

d) a dare attuazione agli indirizzi del PTP, modificando, eventualmente, le previsioni e le prescrizioni del PRG;

e) ad effettuare, alla scala urbanistica, le indagini ritenute necessarie per la corretta definizione dei diversi interventi previsti;

f) a definire, alla scala urbanistica o di dettaglio, in relazione alla dimensione dell'ambito di riferimento e alle problematiche progettuali, gli interventi da effettuare e le azioni da intraprendere, indicando il periodo di riferimento e specificando:

1) i soggetti pubblici e privati coinvolti;

2) gli immobili interessati dagli interventi e le modalità per acquisirne la disponibilità;

3) le autorizzazioni necessarie;

4) l'entità della spesa globale, ivi comprese le spese tecniche e fiscali, ripartita nei diversi esercizi finanziari, per l'esecuzione degli interventi progettati, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati;

5) le fonti di finanziamento;

6) il programma temporale degli interventi;

7) il programma di manutenzione delle opere, dei manufatti e degli impianti relativi ai progetti preliminari di cui alla lett. g), con la quantificazione della relativa spesa annuale, distinguendo le quote a carico dei soggetti pubblici da quelle a carico dei soggetti privati;

g) a definire, ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, i progetti preliminari degli interventi, la cui esecuzione è ritenuta essenziale per l'avvio dell'attuazione dell'intero progetto.

Art. 46

(Programmi integrati)

1. I programmi integrati provvedono:

a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del programma, mediante indicazioni cartografiche, descrizioni degli elementi funzionali ed altre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo;

b) a integrare, ove ritenuto opportuno, motivatamente sulla base degli esiti di nuovi studi o indagini, gli indirizzi del PTP attinenti agli ambiti considerati dal programma;

c) a definire, con riferimento a insiemi più o meno complessi di interventi, alla cui progettazione si provvede con i progetti integrati di cui all'art. 45 o con altri strumenti operativi di tipo urbanistico o settoriale:

1) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni che competono a ciascuno di essi;

2) le risorse disponibili, distinguendo quelle di provenienza pubblica da quelle di provenienza di privati;

3) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai diversi interventi considerati e alle loro concatenazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

Art. 47

(Programmi di sviluppo turistico)(35)

1. I programmi di sviluppo turistico (PST), redatti in attuazione degli indirizzi del PTP e in coerenza con le scelte operate nel PRG, provvedono alla valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche mediante la programmazione di azioni e di attività tra loro coordinate di competenza pubblica e privata.

2. I PST devono essere redatti e approvati dalle grandi stazioni turistiche e dalle stazioni atipiche, come individuate dal PTP, nell'ambito delle procedure di adeguamento dei PRG ai sensi dell'articolo 13, nonché dalle stazioni turistiche minori e dalle località turistiche per le quali l'approvazione sia richiesta dalla conferenza di pianificazione, nell'ambito delle medesime procedure.

3. I PST sono costituiti da una relazione recante le motivazioni e l'illustrazione delle scelte generali e degli specifici interventi previsti, con gli allegati grafici ritenuti opportuni per completare la rappresentazione degli interventi medesimi secondo le indicazioni contenute nell'articolo 27 delle norme di attuazione del PTP.

4. I PST sono predisposti dai Comuni, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti e, per i casi in cui incidano su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 56/1983, limitatamente alle parti incidenti sui beni stessi, in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio e sono adottati e approvati secondo le procedure di cui all'articolo 16.

5. I PST, definiti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 13, sono adottati contestualmente all'adozione del testo preliminare della variante generale al PRG e approvati contestualmente all'adozione del testo definitivo della predetta variante, secondo le procedure di cui all'articolo 15.

6. Copia dei PST approvati è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti, nonché all'Unité des Communes valdôtaines competente per territorio. (*)

7. I PST sono modificati secondo le procedure di cui all'articolo 16, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di urbanistica, di turismo e di trasporti.

CAPO II

PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG

Art. 48

(Piani urbanistici di dettaglio)

1. Le norme del presente Capo disciplinano gli strumenti, i programmi, le intese e le concertazioni attuative del PRG; le disposizioni della legge statale in tema di autorizzazione a lottizzare non si applicano nel territorio della Regione.

2. Lo strumento urbanistico attuativo del PRG è il piano urbanistico di dettaglio (PUD).

3. Il PUD può essere formato ad iniziativa e cura di privati, PUD di iniziativa privata, o ad iniziativa e cura del Comune, PUD di iniziativa pubblica.

4. Il PUD ha la funzione di esplicitare, negli ambiti considerati, le indicazioni del PRG e, eventualmente, di proporre soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, sia puntuali, sia a rete.

5. Ove il PUD comporti variante al PRG, la variante medesima è adottata e approvata con le procedure e la disciplina delle varianti non sostanziali al PRG; le soluzioni alternative in ordine alla localizzazione dei servizi pubblici, di cui al comma 4, non costituiscono variante al PRG.

6. Le varianti al PUD di iniziativa privata e al PUD di iniziativa pubblica sono approvate con i procedimenti disciplinati, rispettivamente, dall'art. 49 e dall'art. 50.

7. Il termine di attuazione del PUD è fissato in dieci anni. Tale termine può essere prorogato dal Comune, anteriormente alla scadenza, per una sola volta e per non più di cinque anni. In caso di PUD di iniziativa privata di cui all'articolo 49, il Comune approva una nuova convenzione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), che tiene conto dello stato di attuazione del medesimo PUD.(36)

7bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, non sono più ammessi interventi di nuova edificazione fino a quando il Comune non provvede mediante variante non sostanziale a definire le norme tecniche di attuazione dell'intera area interessata dal PUD decaduto e, per la parte attuata, a verificare gli equilibri funzionali dell'intero territorio comunale, qualora presenti.(37)

Art. 49

(PUD di iniziativa privata)

1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari dei terreni che rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità dei terreni, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche o di interesse pubblico. A tal fine, il PUD deve fornire indicazioni specifiche anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito sottoposto a PUD ma non interessati dal PUD medesimo. L'attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il rilascio di singolo permesso di costruire, purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche.(38)

2. Il PUD di iniziativa privata è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa concernente:

1) la descrizione dei luoghi, con rappresentazione, tenuto conto delle determinazioni del PRG, dei valori culturali che caratterizzano gli immobili considerati e con elencazione degli eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano su tutti o parte degli immobili considerati;

2) la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti prioritari;

3) la verifica delle determinazioni del PUD che risultano conformi con il PRG e l'illustrazione di quelle eventuali che costituiscono varianti al PRG medesimo;

4) la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere infrastrutturali;

5) il computo di massima dei contributi da versare al Comune, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio;

b) elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi;

c) elaborati grafici in numero e scala adeguati, contenenti indicazioni di dettaglio in ordine:

1) alla rappresentazione delle determinazioni che risultano conformi con il PRG e di quelle eventuali che costituiscono proposte di variante al PRG medesimo; tali rappresentazioni devono essere effettuate utilizzando le basi cartografiche, le simbologie e le scale che sono proprie degli strumenti di riferimento anzidetti;

2) alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle esistenti;

3) alla configurazione spaziale degli insediamenti;

4) alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi liberi;

5) alla simulazione fotografica dell'intervento;

d) bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti medesimi, e i loro successori o aventi causa, e il Comune in ordine all'attuazione del PUD ed in particolare alla realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della quota di contributo, afferente alla concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.

2bis. Nel caso in cui lo strumento attuativo preveda la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazioni d'uso diverse, la convenzione, di cui al comma 2, lettera d), deve inoltre stabilire la successione temporale della realizzazione degli interventi, anche sotto forma di equilibrio funzionale.(39)

3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente all'ammissibilità, alla completezza degli elaborati e alla conformità al PRG, il responsabile della struttura comunale competente in materia di urbanistica, sentita la commissione edilizia, qualora costituita, e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove il PUD incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi, entro il termine di sessanta giorni. Il PUD ritenuto ammissibile è depositato in pubblica visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso all'albo pretorio. Entro il predetto termine chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Il Comune decide in ordine alle eventuali osservazioni e approva il PUD entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il Comune ritenga di apportare modificazioni al PUD adottato, la deliberazione contenente le modifiche è comunicata ai soggetti interessati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie osservazioni. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.(40)

4. Il Comune trasmette, in formato cartaceo e digitale, copia del PUD di iniziativa privata approvato alla struttura regionale competente in materia di urbanistica entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.(41)

Art. 50

(PUD di iniziativa pubblica)

1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge costituiscono PUD di iniziativa pubblica.

2. Il PUD di iniziativa pubblica è dotato di relazione illustrativa, di idonei elaborati grafici in relazione agli scopi ed alle finalità del PUD medesimo, di norme per la loro attuazione e di relazione finanziaria integrata con gli elenchi catastali degli immobili preordinati all'esproprio; la Giunta regionale precisa, con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 4, i contenuti di tali elaborati per le finalità specificate dall'art. 21.

3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato dal Comune, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in pubblica visione presso il Comune per quarantacinque giorni e del deposito è pubblicato avviso all'albo pretorio. Entro il predetto termine i proprietari degli immobili interessati possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Entro i successivi trenta giorni, il Comune decide in ordine alle opposizioni, alle osservazioni e alle proposte e approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.(42)

4. La deliberazione di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nel PUD.

5. Il Comune trasmette, in formato cartaceo e digitale, copia del PUD di iniziativa pubblica approvato alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 3.(43)

Art. 51

(Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio)

1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente, intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG.

2. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni possono promuovere la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private; soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.

3. I programmi integrati possono avere ad oggetto interventi da realizzare:

a) nella aree qualificate come zone territoriali di tipo A, ai fini del loro recupero urbano ed edilizio, della valorizzazione e della qualificazione ambientale e paesaggistica e della tutela del tessuto sociale preesistente;

b) nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per il completamento delle aree inedificate e per la ristrutturazione edilizia dell'esistente, ai fini di recuperare identità urbana e di integrare alle residenze i servizi, il verde, le attività produttive e terziarie;

c) nelle restanti aree urbane, per ristrutturazioni urbanistiche, in particolare ove esistono aree produttive e terziarie obsolete o irrazionalmente dislocate o dismesse; i programmi integrati possono avere più oggetti fra quelli individuati nelle lett. a), b) e nella presente lettera; essi non possono interessare le zone territoriali di tipo E.

4. Il programma integrato è dotato degli elaborati prescritti per i PUD di iniziativa privata nonché di quegli altri atti ed elaborati che il suo contenuto renda necessari, in particolare qualora partecipino anche soggetti privati; in tal caso esso è munito dello schema di convenzione contenente i rapporti attuativi tra i soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione, le fasi attuative, l'entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, la definizione delle eventuali cessioni di aree e delle opere di urbanizzazione da realizzare, la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. Il programma integrato può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati.

5. I programmi integrati sono formati e approvati mediante accordi di programma.

6. Eventuali altri programmi, intese e concertazioni ai sensi del comma 1 sono formati ed approvati con le procedure stabilite dalle specifiche norme che li disciplinano e, in difetto, mediante accordi di programma; essi sono dotati degli elaborati richiesti dalle norme medesime o, in difetto, dalle disposizioni relative agli accordi di programma.

7. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della sua efficacia, copia del programma, intesa o concertazione di cui al presente articolo.

Art. 52

(Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A) (44)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3:

a) mediante i PUD di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52ter;

b) mediante la normativa di attuazione del PRG di cui all'articolo 52bis;

c) mediante i programmi integrati, le intese e le concertazioni per la riqualificazione del territorio di cui all'articolo 51.

2. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983, sono consentiti:

a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati al di sotto del livello naturale del terreno delle aree libere; le aree libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone;

b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia su edifici non classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale; tali interventi:

1) devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

2) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime;

3) possono consistere anche nella totale demolizione e ricostruzione su diverso sedime, alle condizioni stabilite dall'articolo 88bis, limitatamente ai fabbricati classificati nelle categorie E2 e E4 e ubicati al di fuori delle aree classificate nelle categorie F1 e F2 ai sensi dell'articolo 52quater, comma 2; (44a)

d) gli interventi di ricostruzione di fabbricati classificati rudere mediante un insieme sistematico di opere, tra cui anche la demolizione delle parti irrecuperabili, che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari desumibili dallo stato attuale, da documentazione fotografica o storica, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali, volumetrici originari e non esista, in merito, documentazione fotografica o storica, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lettera a);

e) gli interventi di ripristino sui fabbricati classificati diroccati mediante un insieme sistematico di opere che rispettino i relativi elementi volumetrici, tipologici e formali originari, desumibili dallo stato attuale o da documentazione fotografica. Tra gli interventi di ripristino dei fabbricati diroccati assimilabili a edifici documento o di pregio, previa perizia statica redatta da professionista abilitato che attesti l'impossibilità del recupero strutturale, è altresì ammessa la demolizione parziale con sostituzione delle parti irrecuperabili, sempre nel rispetto degli elementi volumetrici, tipologici e formali originari;(44b)

f) gli interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione degli edifici classificati monumento o documento e di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, esclusivamente per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche o, previa motivata deliberazione del Consiglio comunale, per consentire l'accesso e la fruizione degli spazi di vita esterni di un immobile in cui è residente una persona disabile; (44c)

g) gli interventi di demolizione di bassi fabbricati in contrasto con l'ambiente;

h) gli interventi di ampliamento e sopraelevazione degli edifici pubblici, a prescindere dalla classificazione, giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio alla normativa vigente in materia di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

i) la realizzazione di strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

j) gli interventi sulle aree libere pertinenziali agli edifici esistenti e relativi a:

1) accessi, pavimentazioni e arredi;

2) muri e recinzioni;

3) parcheggi a raso.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera i), prevalgono sulle norme dei PRG e le sostituiscono. I Comuni, attraverso le procedure di cui all'articolo 16, possono individuare le zone o le sottozone in cui, per particolari motivi di ordine paesaggistico, non è ammessa la realizzazione delle strutture pertinenziali di cui al medesimo comma 2, lettera i).

Art. 52bis

(Normativa di attuazione) (45)

1. La normativa di attuazione è uno strumento attuativo del PRG di iniziativa pubblica che indirizza la riqualificazione e il recupero organico dei nuclei storici, ricadenti in qualsiasi zona del piano regolatore, con particolare riferimento ai fabbricati esistenti nonché alle relative aree di interrelazione. La normativa di attuazione contiene uno studio approfondito del tessuto storico-urbanistico relativo alle specifiche tipologie urbanistiche e architettoniche, particolari o ricorrenti. Sulla base di tali conoscenze, la normativa di attuazione definisce gli interventi urbanistici e edilizi ammessi.

2. La normativa di attuazione è costituita dall'insieme organico di determinazioni conoscitive, normative e cartografiche riguardanti aspetti storici, urbanistici ed edilizi, composto da:

a) relazione descrittiva;

b) elaborati cartografici;

c) schedatura motivazionale dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi;

d) schedatura prescrittiva dei singoli fabbricati, delle aree e dei percorsi;

e) norme tecniche attuative.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i contenuti della normativa di attuazione di cui ai commi 1 e 2.

4. La normativa di attuazione è estesa all'intero nucleo storico per i centri minori, quali hameaux e villages, mentre per i bourgs e le villes può essere suddivisa in due comparti di estensione non inferiore al 40 per cento della superficie della sottozona.

5. Il Comune elabora e adotta la normativa di attuazione, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. La medesima normativa è pubblicata nell'albo pretorio on-line e nel sito web del Comune interessato e contestualmente depositata in pubblica visione presso il medesimo Comune per quarantacinque giorni consecutivi. Chiunque può formulare osservazioni, fino allo scadere del termine predetto. Entro i successivi trenta giorni, il Comune decide in ordine alle osservazioni formulate e, se coerenti con i contenuti del parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, approva la normativa di attuazione; in caso contrario si rende necessario acquisire un nuovo parere. La normativa di attuazione acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione del Comune che l'ha approvata.

6. Il Comune trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 5, copia della normativa di attuazione approvata, su supporto informatico firmato digitalmente, nonché su copia cartacea conforme all'originale.

7. La normativa di attuazione può comportare variante non sostanziale al PRG o modifica non costituente variante. Nel caso di variante non sostanziale, le procedure di cui all'articolo 16 sono contestuali alla procedura di adozione e approvazione di cui al comma 5. Nel caso di modifica non costituente variante, la deliberazione di adozione della normativa di attuazione costituisce approvazione della modifica ai sensi dell'articolo 17.

8. La normativa di attuazione richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie; tale adeguamento non costituisce né variante né modifica al PRG.

9. La normativa di attuazione ha durata decennale. In caso di varianti sostanziali al PRG, tale normativa deve essere coerente ai contenuti delle varianti stesse.

10. Gli interventi consentiti negli agglomerati storici dotati di normativa di attuazione eccedenti quelli ammessi dall'articolo 52, comma 2, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della l.r. 56/1983, sono i seguenti:

a) ristrutturazione edilizia per gli edifici classificati documento, ad esclusione della totale demolizione e ricostruzione, solo qualora gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo e restauro non siano in grado di garantire la tutela del bene, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati;

b) ristrutturazione edilizia per gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, ad esclusione della demolizione e ricostruzione, con le limitazioni contenute nelle schede prescrittive dei singoli fabbricati;

c) demolizione e ricostruzione di bassi fabbricati anche su diverso sedime, qualora se ne ravvisi la necessità per liberare visuali e spazi di relazione;

d) interventi sulle aree libere non pertinenziali agli edifici esistenti e che riguardino la nuova costruzione di:

1) pavimentazioni e arredi;

2) muri e recinzioni;

3) parcheggi a raso;

4) percorsi stradali.

Art. 52ter

(PUD nelle zone territoriali di tipo A) (46)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, il PUD è sottoposto al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

2. Il PUD indirizza la riqualificazione e il recupero organico del nucleo storico, anche attraverso interventi di completamento, mediante la nuova costruzione, o di trasformazione, attraverso la ristrutturazione urbanistica. La nuova costruzione è consentita solo ove ammessa e individuata cartograficamente dal PRG.

3. Il PUD, esteso all'intero nucleo storico o a singoli comparti, qualora individuati dal PRG, richiede l'adeguamento della classificazione degli edifici con la definizione delle sottocategorie. Tale adeguamento non costituisce né variante né modifica al PRG.

Art. 52quater

(Classificazione degli edifici e delle aree libere) (47)

1. Le zone territoriali di tipo A devono essere dotate di apposita classificazione degli edifici e delle aree libere al fine di individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici ed etnografici degli immobili presenti sul territorio. La stessa classificazione può essere estesa agli edifici e alle aree libere non ricompresi nelle zone territoriali di tipo A.

2. La classificazione si articola nelle seguenti categorie:

a) A - Monumento;

b) B - Documento;

c) C - Edificio di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;

d) D - Rudere;

e) DB, DC, DE1, DE2, DE3 - Diroccato;

f) E1 - Edificio inserito nell'ambiente;

g) E2 - Edificio in contrasto con l'ambiente;

h) E3 - Basso fabbricato inserito nell'ambiente;

i) E4 - Basso fabbricato in contrasto con l'ambiente;

j) F1 - Aree archeologiche e aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;

k) F2 - Aree di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce e disciplina le categorie di cui al comma 2 e le relative sottocategorie.

4. Le modifiche della classificazione costituiscono variante non sostanziale al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 16, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

5. Le modifiche della classificazione che derivano da provvedimenti adottati dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali costituiscono variante al PRG e sono approvate con le procedure di cui all'articolo 18. Copia degli elaborati cartografici modificati è trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

TITOLO VII

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I

REGOLAMENTO EDILIZIO E COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 53

(Regolamento edilizio)

1. Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edilizio.

2. Il regolamento edilizio comunale disciplina, in armonia con le disposizioni di legge:

a) la composizione, la durata, la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia, nel rispetto del criterio secondo cui l'istruttoria tecnico-giuridica delle pratiche è compito del responsabile del procedimento, mentre compete alla commissione la valutazione di merito sul progetto;

b) gli adempimenti inerenti ai titoli abilitativi edilizi e comunque alla legittimazione delle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio;

c) i parametri e gli indici edilizi, i tipi di intervento edilizio o urbanistico;

cbis) le caratteristiche del prodotto edilizio(49)

d) (50)

e) (51)

3. (52)

Art. 54

(Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio)(53)

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni.

2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui quali il Comune può prevedere una disciplina diversa rispetto a quanto ivi indicato senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale.

3. Il regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è approvato con deliberazione del Consiglio comunale, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Tale deliberazione deve prevedere la coerenza del regolamento edilizio con il PRG, il PTP e le leggi di settore. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il testo del nuovo regolamento edilizio è trasmesso, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

4. Nel caso di regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo, con sole integrazioni di commi o di articoli, il testo è adottato dal Consiglio comunale e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'espressione del parere relativo alla coerenza con le leggi di settore e la disciplina urbanistica, da rilasciare entro sessanta giorni. In caso di parere favorevole condizionato con proposta di modificazioni, il Comune provvede in conformità alle medesime.

5. I Comuni che non intendono avvalersi del regolamento edilizio tipo predispongono autonomamente un testo di regolamento edilizio, lo adottano con deliberazione del Consiglio comunale e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'espressione del parere di cui al comma 4, da rilasciare entro novanta giorni. In caso di parere favorevole condizionato con proposta di modificazioni, il Comune provvede in conformità alle medesime.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il Comune recepisce le eventuali modificazioni richieste dalla struttura regionale competente in materia di urbanistica, approva il regolamento edilizio e provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione, nonché alla sua trasmissione, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

7. In caso di parere negativo della struttura regionale competente in materia di urbanistica, il regolamento redatto ai sensi dei commi 4 e 5 è restituito al Comune, che provvede alle modificazioni o alla rielaborazione richiesta, nonché alla trasmissione del regolamento corretto alla medesima struttura regionale. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica esprime il parere nei successivi trenta giorni. In caso di parere positivo, il Comune approva il regolamento edilizio recependo le eventuali ulteriori modificazioni richieste e provvede alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione trasmettendolo inoltre, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

8. Il regolamento edilizio comunale assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio comunale che lo ha approvato.

9. Le modificazioni dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure di cui al presente articolo.

10. I Comuni adeguano il regolamento edilizio alle disposizioni di cui al presente capo entro dodici mesi dall'adeguamento del PRG al PTP ai sensi dell'articolo 13. Per i Comuni che non rispettano il termine di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 4.

Art. 55

(Commissione edilizia)

1. Ogni Comune può istituire, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della l.r. 54/1998, una commissione edilizia per l'espressione di pareri preventivi obbligatori non vincolanti sulle proposte di PUD di iniziativa privata, di programmi, di intese e di concertazioni attuativi del PRG e delle relative varianti nonché sulle istanze per il rilascio del permesso di costruire e delle relative varianti.(54)

2. La Giunta comunale, il Sindaco ed i responsabili dei procedimenti edilizi hanno comunque facoltà di richiedere pareri non vincolanti alla commissione edilizia su qualsiasi questione attinente all'uso e alle trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio comunale.

3. La commissione edilizia ha facoltà di formulare proposte all'amministrazione comunale e agli uffici in materia edilizia o urbanistica e in tema di organizzazione e di procedimenti amministrativi riguardanti le materie predette; la commissione può inoltre individuare criteri interpretativi e regole di comportamento che intende seguire nella propria attività e richiedere all'amministrazione comunale di renderli noti pubblicamente.

4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. La commissione è formata dal numero di componenti definito dal regolamento edilizio, in misura non inferiore a tre e non superiore a sette.(55)

5. La commissione edilizia elegge, nel suo ambito, il presidente e un vice-presidente; essa è tempestivamente convocata, in relazione alle richieste di pareri formulate, dal presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice-presidente.

6. Le sedute della commissione edilizia non sono pubbliche; quando la commissione sia chiamata a trattare argomenti specifici sui quali uno dei suoi componenti abbia interesse di carattere privato, questi deve astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula.

Art. 56

(Colore e arredo urbano)

1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano ed altre analoghe materie, nei Comuni che si dotano di tale disciplina, sono approvate dal Consiglio comunale e inserite nel regolamento edilizio.

Art. 57

(Poteri del Sindaco per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni)

1. Il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento edilizio comunale è assicurato dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei contravventori.

2. La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio è inoltre perseguita con sanzione amministrativa pecuniaria, restando impregiudicata l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.

3. Chiunque violi le disposizioni del regolamento edilizio comunale è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni.

4. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il limite minimo e il limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all'incidenza della stessa sull'ambiente, alla misura del pericolo creato, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dannose.

5. Il rapporto che ha accertato la violazione è presentato al Sindaco, autorità competente a irrogare la sanzione.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in tema di sanzioni pecuniarie amministrative.

Art. 58

(Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni)

1. Il Sindaco ha il potere di ordinare ai proprietari degli immobili le opere di manutenzione degli stessi, ivi comprese le tinteggiature, necessarie e sufficienti ad assicurare la sicurezza, la circolazione delle persone e dei veicoli, il decoro.

2. Nei casi di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 57; l'osservanza dei provvedimenti di cui al comma 1 è curata dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei proprietari.

CAPO II

LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art. 59

(Titoli abilitativi)(56)

01. Per trasformazioni urbanistiche o edilizie di cui al presente capo, si intendono le attività che producono una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti, attuabili attraverso un titolo abilitativo, una comunicazione oppure senza titolo abilitativo né comunicazione, nel solo caso di attività di edilizia libera. Gli interventi implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004. (56a)

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

a) dal permesso di costruire;

b) dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia) e dalla comunicazione di varianti in corso d'opera;

c) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

2. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, dell'impegno a realizzarle o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.

3. Le attività di cui al comma 1 comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia e per le varianti in corso d'opera. (56b)

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie, ivi comprese quelle riconducibili all'edilizia libera ai sensi del comma 01, nelle zone territoriali del PRG. (56c)

5. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 60, 60bis, 61, 61bis e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.

Art. 59bis

(56d)

(Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili)

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, le amministrazioni competenti sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle amministrazioni stesse e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

2. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Art. 60

(Permesso di costruire) (57)

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

2. Il permesso di costruire è trasferibile, mediante voltura, insieme all'immobile, ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto del permesso stesso.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti dei terzi.

4. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni dei PRG, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori, che decorre dalla data di comunicazione all'interessato di cui all'articolo 60bis, comma 19, non può essere superiore a due anni. Le opere devono essere concluse nei termini seguenti, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, articolati in relazione all'altitudine:

a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto;

b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno;

c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro;

d) oltre i 1.500 metri: mesi sessanta.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, il permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita, salvo che, anteriormente alla scadenza, sia richiesta una proroga. La proroga può essere accordata con provvedimento motivato per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per cause indipendenti dalla volontà del titolare del permesso di costruire che abbiano ritardato i lavori in corso di esecuzione.

7. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il titolare del permesso di costruire deve richiedere un nuovo permesso per la parte di intervento non ultimata, salvo che gli interventi necessari non rientrino tra quelli che possono essere realizzati mediante SCIA edilizia ai sensi dell'articolo 61, comma 1. In caso di rilascio di un nuovo permesso di costruire, si procede altresì al ricalcolo del contributo di costruzione relativamente alla parte ancora da realizzare.

8. Ogni permesso di costruire deve enunciare espressamente la destinazione o le destinazioni d'uso in atto e in progetto nell'immobile oggetto del permesso medesimo.

9. Ove del caso, per l'incidenza che l'intervento ha sulla situazione infrastrutturale, sull'ambiente circostante, sulla necessità di coordinare azioni pubbliche e private o per altre oggettive ragioni, il Comune può, con adeguata motivazione, subordinare il rilascio del permesso di costruire alla stipulazione di una convenzione o alla formazione di un atto unilaterale d'obbligo, con i quali il titolare del permesso assume specifici obblighi riguardanti modalità e tempi di realizzazione, requisiti dell'opera, attuazione di opere o di interventi integrativi o altri aspetti di interesse pubblico.

Art. 60bis

(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) (58)

1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera richiedenti nuovo permesso di costruire che comportano la sospensione dei relativi lavori.

2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, richiesto nell'ambito dei procedimenti relativi alle attività produttive e di servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), è presentata allo sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo, secondo le procedure di cui alla legge medesima.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata, su supporto informatico firmato digitalmente, all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti nonché della valutazione di impatto ambientale, qualora prevista. La domanda è accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che attesta la conformità del progetto al PRG, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. La domanda è accompagnata anche dalla dichiarazione del progettista abilitato che quanto progettato è strutturalmente realizzabile nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3, l'ufficio competente del Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e l'esito della verifica della completezza della documentazione presentata.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di novanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato. Nel caso in cui il responsabile del procedimento ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di inserire modeste modifiche per l'adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, mediante apposito verbale, le modalità e i termini di modifica del progetto. In tali casi, il termine del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta o del progetto adeguato.

6. Il responsabile del procedimento o, qualora individuato, il responsabile dell'istruttoria, cura l'istruttoria, comprendente una relazione di valutazione tecnica di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e alle altre normative di settore vigenti. Qualora la valutazione di conformità dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.

7. Contestualmente all'avvio, il responsabile del procedimento comunica al richiedente la modalità prevista per la conclusione del procedimento stesso, in forma diretta ai sensi del comma 8 ovvero attraverso la conferenza per il rilascio del permesso di costruire. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica ulteriori autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, da acquisire.

8. Nei casi in cui non sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, l'iter per il rilascio del permesso di costruire si svolge in forma diretta. Il responsabile del procedimento, ultimata la fase istruttoria, richiede alla commissione edilizia, ove costituita, il parere di cui all'articolo 55, comma 1. La commissione edilizia si pronuncia entro quindici giorni dalla data di ricevimento degli atti istruttori. Nel caso in cui la stessa non si esprima nei tempi previsti, si prescinde dal parere medesimo. Il responsabile del procedimento, entro il termine di cui al comma 1, predispone il provvedimento conclusivo e ne dà comunicazione al richiedente. Qualora gli atti presentati dall'interessato contengano condizioni o prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 15 e 17.

9. Qualora sia necessario acquisire atti di assenso rilasciati da amministrazioni diverse da quella comunale, nonché il parere della commissione edilizia, ove costituita, il responsabile del procedimento indice, in forma asincrona, la conferenza semplificata, trasmettendo contestualmente la documentazione necessaria al rilascio delle determinazioni o le credenziali all'accesso telematico della stessa. La commissione edilizia esprime il proprio parere con le modalità di cui al comma 8.

10. Il termine per il rilascio degli atti di assenso di cui al comma 9 non può essere superiore a quarantacinque giorni e decorre dalla data della convocazione della conferenza semplificata. In tal caso, il procedimento è sospeso. Decorso il termine senza che siano stati trasmessi gli atti di assenso e il parere della commissione edilizia, il responsabile del procedimento ne prescinde.

11. Entro quindici giorni dalla data della convocazione della conferenza semplificata, le amministrazioni coinvolte possono richiedere all'interessato integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso, il procedimento è sospeso. Qualora gli atti integrativi non pervengano nel termine di sessanta giorni successivi alla richiesta, la domanda si intende ritirata e ne è data comunicazione all'interessato.

12. Le determinazioni espresse dalle amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata devono essere congruamente motivate, formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

13. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui al comma 10, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 12, equivalgono ad assenso senza condizioni, ad eccezione delle determinazioni assunte in via di autotutela.

14. Decorso il termine di cui al comma 10, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, il responsabile del procedimento redige la determinazione motivata di conclusione della conferenza semplificata, adotta il provvedimento conclusivo e procede ai sensi del comma 19.

15. Qualora le amministrazioni coinvolte nella conferenza semplificata abbiano espresso condizioni e prescrizioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso, il responsabile del procedimento, sentito l'interessato e le amministrazioni coinvolte, verifica la possibilità di contemperare le diverse prescrizioni e condizioni senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla determinazione espressa dalla conferenza stessa.

16. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso non superabili, il responsabile del procedimento adotta, entro cinque giorni dalla comunicazione dei predetti atti di dissenso, la determinazione di conclusione negativa della conferenza semplificata che produce l'effetto del rigetto della domanda. In tal caso, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007, trasmettendo alle amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate dall'interessato nel termine di cui al predetto articolo. La conferenza semplificata è nuovamente indetta entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni dell'interessato; il responsabile del procedimento, in esito ai lavori della conferenza semplificata, predispone il provvedimento conclusivo. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato è data motivazione nella determinazione di conclusione della conferenza semplificata.

17. Nel caso in cui sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento o nel caso siano state indicate condizioni o richieste modifiche progettuali, che rendono necessaria una nuova valutazione da parte delle amministrazioni, il responsabile del procedimento indice, in forma sincrona, la conferenza simultanea entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza semplificata, indicando il termine di conclusione dei lavori della stessa, comunque non superiore a quindici giorni. Alla conferenza simultanea partecipa l'interessato, qualora ne faccia richiesta. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine previsto. Il termine per la conclusione del procedimento si considera sospeso fino alla chiusura dei lavori della conferenza simultanea.

18. Qualora la conclusione della conferenza simultanea dia esito negativo, il responsabile del procedimento comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.

19. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza semplificata o della conferenza simultanea è, ad ogni effetto, titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori delle conferenze, a predisporre il provvedimento conclusivo e a darne comunicazione all'interessato.

20. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.

21. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 19/2007. Su istanza dell'interessato, il responsabile del procedimento rilascia entro quindici giorni, anche in via telematica, l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine. (58a)

Art. 61

(SCIA edilizia)(59)

1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3; (59a)

abis) opere di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; (59b)

ater) opere di restauro e risanamento conservativo, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3; (59c)

aquater) interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3, né modifiche del sedime e della volumetria complessiva degli edifici; (59d)

aquinquies) mutamenti urbanisticamente non rilevanti delle destinazioni d'uso di cui all'articolo 74, comma 3, in assenza di opere; (59e)

b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) (59f)

f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;

g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti e di arredi fissi da giardino, come tali privi di funzioni autonome e destinati invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, i quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;

ibis) realizzazione di pavimentazioni di giardini, di aree cortilizie e di passaggi destinati al servizio esclusivo di edifici esistenti o di loro parti;

j) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano a bonifiche agrarie interessanti superfici superiori a 2000 metri quadrati di terreno né alla coltivazione di cave;

k) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

l) manufatti temporanei per la loro natura e per la loro funzione;

m) beni strumentali di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);

n) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici, ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;

o) interventi di manutenzione delle piste da sci esistenti;

p) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua;

q) (59f1)

r) piccoli impianti di irrigazione a servizio di aree verdi;

rbis) bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera esexies), del d.P.R. 380/2001; (59f2)

s) realizzazione di muri di contenimento per terrazzamenti pertinenti ad abitazioni;

t) realizzazione di serre a struttura fissa di superficie coperta inferiore a 50 metri quadrati.

tbis) palorci e piccoli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato di animali e cose che non attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico;

tter) impianti a fune temporanei per cantieri e per trasporto di legname che attraversano strade pubbliche, edifici abitati, opere pubbliche accessibili al pubblico.

2. Nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 siano correlati ai procedimenti di cui all'articolo 3 della l.r. 12/2011, la SCIA edilizia è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la SCIA edilizia è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, attestanti l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ove richieste. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.

4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere iniziati dalla data della presentazione della SCIA edilizia all'ufficio competente. La documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalla ricevuta della ricezione della stessa da parte del medesimo ufficio.

5. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività edilizia e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda, ove ciò sia possibile, a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli, comunque non inferiore a trenta giorni. E' fatto salvo il potere dell'ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà false o mendaci, l'ufficio competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 5, all'ufficio competente è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza pubblica e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare tali interessi mediante adeguamento dell'attività dei privati alla normativa vigente.

7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 si applicano solo ove concorrano le seguenti condizioni:

a) siano stati rilasciati gli assensi, le autorizzazioni o i pareri dovuti, nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, della l.r. 56/1983 nonché della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e delle leggi regionali 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e 21 maggio 2007, n. 8 (Legge comunitaria 2007);

b) gli interventi oggetto della SCIA edilizia siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;

c) gli interventi oggetto della SCIA edilizia rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.

8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di tre anni; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima. (59g)

9. Il ricorso alla SCIA edilizia non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.

Art. 61bis

(Varianti in corso d'opera)(60)

1. Non sono soggette ad approvazione espressa ma a comunicazione, da depositare presso l'ufficio competente prima dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i seguenti requisiti:

a) rispondano alle condizioni di cui all'articolo 61, comma 7;

b) non contrastino con le prescrizioni espresse nel permesso di costruire;

c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite, con esclusione delle superfici derivanti dalla riduzione delle tramezze interne;

d) non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;

e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;

f) non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.

2. Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 61, comma 9 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a SCIA edilizia.

Art. 62

(Opere dei Comuni)(61)

1. Le deliberazioni con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle concessioni edilizie; i relativi progetti devono peraltro essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

Art. 63

(Certificato urbanistico)

1. I Comuni sono tenuti a rilasciare, a istanza di chi abbia titolo a compiere trasformazioni urbanistiche o edilizie, un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli immobili interessati; tale certificato deve indicare altresì se gli immobili medesimi ricadano o meno negli ambiti in cui è vietata l'edificazione e comunque quali siano i vincoli riguardanti quegli immobili. (61a1)

1bis. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza e conserva validità finché non intervengono modificazioni agli strumenti urbanistici o ai vincoli riportati nel certificato stesso. (61a2)

1ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i contenuti del certificato di cui al comma 1 e le relative modalità di rilascio. La stessa deliberazione precisa, inoltre, i contenuti del certificato di destinazione urbanistica rilasciato ai sensi del d.P.R. 380/2001. (61a3)

Art. 63bis

(Agibilità) (61a)

1. L'agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente.

2. L'agibilità presuppone che l'opera realizzata sia conforme al progetto presentato, ad eventuali varianti in corso d'opera e alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate.

3. L'agibilità è riferita ai seguenti interventi edilizi:

a) nuove costruzioni di edifici;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, di edifici;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

4. In caso di interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), il titolo abilitativo stabilisce se l'intervento necessita di segnalazione certificata di agibilità. In caso di interventi per i quali è necessario il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), i soggetti aventi titolo dichiarano se gli interventi necessitano di segnalazione certificata di agibilità.

5. L'agibilità può essere riferita anche in assenza di opere a costruzioni esistenti prive del certificato di agibilità o abitabilità, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 95. Per le costruzioni esistenti o assentite alla data dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione) sono fatte salve le dimensioni legittimamente acquisite. (61b)

6. L'agibilità può riguardare l'intero intervento edilizio, come individuato nel titolo abilitativo, o parti del medesimo intervento, nei seguenti casi:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le parti strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni ulteriore criterio e modalità per l'applicazione del presente articolo.

Art. 63ter

(Procedimento per la segnalazione certificata di agibilità) (61c)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, presentano all'ufficio competente una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione di cui al comma 3.

2. Nel caso in cui l'agibilità riguardi parti dell'intervento edilizio ai sensi dell'articolo 63bis, comma 6, lettere a) e b), i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, possono presentare all'ufficio competente, prima dell'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione di cui al comma 3. In tal caso, la conformità di cui all'articolo 63bis, comma 2, è riferita alla sola parte di intervento oggetto della segnalazione certificata di agibilità.

3. Alla segnalazione certificata di agibilità è allegata l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, circa la conformità dell'opera al progetto presentato nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutata secondo quanto dispone la normativa statale e regionale vigente. All'attestazione sono allegati, se non già in possesso dell'ufficio competente:

a) anche per le finalità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), il certificato di collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. 380/2001, o la dichiarazione di regolare esecuzione per le riparazioni o gli interventi locali, come definiti dal paragrafo 8.4.3. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). In assenza del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione deve essere prodotto il certificato di idoneità strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

b) la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa statale vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001;

c) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

d) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alla normativa statale e regionale vigente;

e) l'attestato di prestazione energetica, redatto nei casi e con le modalità previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

4. L'uso delle costruzioni oggetto degli interventi di cui all'articolo 63bis, comma 3, può essere iniziato dalla data di presentazione all'ufficio competente della segnalazione certificata di agibilità, corredata della documentazione di cui al comma 3, fatto salvo l'obbligo di conformarsi alle eventuali prescrizioni stabilite all'esito dei controlli di cui all'articolo 63quater. L'agibilità decorre dalla data di presentazione della segnalazione certificata di agibilità.

5. La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità entro i termini previsti dal comma 1 comporta, oltre all'obbligo di presentazione all'ufficio competente della documentazione di cui al comma 3, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 77 ad euro 464.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, introitati dai Comuni che irrogano le sanzioni, sono destinati alle finalità di cui all'articolo 71.

8. Nei casi di cui all'articolo 63bis, comma 5, i soggetti aventi titolo possono presentare all'ufficio competente la segnalazione certificata di agibilità corredata dell'attestazione di un professionista abilitato circa la conformità della costruzione al titolo abilitativo, qualora previsto, nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutata secondo quanto dispone la normativa statale e regionale vigente. All'attestazione sono allegati, se non già in possesso del medesimo ufficio:

a) il progetto relativo alla costruzione oggetto di certificazione di agibilità, se esistente, o il rilievo architettonico della stessa;

b) anche per le finalità di cui all'articolo 62 del d.P.R. 380/2001, ove applicabile, il certificato di collaudo statico ai sensi dell'articolo 67 del d.P.R. 380/2001, se esistente, o il certificato di idoneità strutturale, i cui contenuti sono individuati dalla Giunta regionale, con propria deliberazione;

c) se dovuta, la dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa statale vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, secondo quanto previsto dagli articoli 77 e 82 del d.P.R. 380/2001;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) la dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alla normativa statale e regionale vigente o, in assenza, la dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

9. Nei casi di cui all'articolo 63bis, comma 5, se il certificato di agibilità o abitabilità era già previsto all'epoca della realizzazione dell'ultimo intervento edilizio nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), si applicano le sanzioni di cui al comma 5.

Art. 63quater

(Controlli) (61d)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di agibilità, spetta all'ufficio competente verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto d'uso delle costruzioni oggetto della segnalazione e le prescrizioni necessarie per conformare l'opera alla normativa vigente.

Art. 63quinquies

(Dichiarazione di inagibilità) (61e)

1. La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).

CAPO III

ONEROSITA' DELLE CONCESSIONI EDILIZIE

Art. 64

(Contributo per il rilascio della concessione)

1. Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

2. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico, valutato secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione. (61f)

2bis. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1.(62)

3. Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a disciplinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Art. 65

(Determinazione degli oneri di urbanizzazione)

1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita, ai fini del contributo per il rilascio della concessione, con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche a loro volta definite con deliberazione del Consiglio regionale, per classi di Comuni, in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei Comuni;

b) alle caratteristiche geografiche degli stessi;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

d) agli spazi da riservare per i servizi locali e ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza definiti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 23.

2. La misura degli oneri di urbanizzazione è ridotta per gli interventi di recupero dell'esistente.

Art. 66

(Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale)

1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale è determinato, ai fini della definizione e dell'applicazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia, con deliberazione del Consiglio regionale, in misura pari ai costi massimi ammissibili definiti per l'edilizia agevolata.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Consiglio regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per cento.

3. Il contributo per il rilascio della concessione comprende una quota del costo di costruzione, determinata con la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

4. La misura del costo di costruzione è ridotta per gli interventi di recupero dell'esistente.

Art. 67

(Edilizia convenzionata)

1. Per gli interventi relativi alle abitazioni permanenti o principali, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, la parte di contributo per il rilascio della concessione edilizia commisurata al costo di costruzione è ridotta in misura pari al cinquanta per cento.

2. La riduzione del contributo è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune, o al rilascio da parte del concessionario al Comune di un atto unilaterale di obbligo, recante l'impegno a mantenere, per almeno venti anni dalla data di ultimazione dei lavori, la destinazione ad abitazione permanente o principale; la convenzione o l'atto unilaterale di obbligo sono trascritti a cura del Comune e a spese del concessionario.

Art. 68

(Concessione gratuita)(63)

1. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto:

a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; i terreni costituenti la superficie agraria utilizzata dall'azienda devono essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di altro diritto reale o personale di godimento;

b) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita. Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo, nel limite dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;

c) per le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen e per i dormitori del personale asserviti alle strutture di fondovalle. Tali edifici con destinazione d'uso residenziale sono funzionali alle esigenze di conduzione della struttura rurale annessa, nei limiti dei metri quadrati massimi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5. Qualora le previsioni progettuali eventualmente assentite dai PRG superino il limite anzidetto, il contributo è dovuto per la parte eccedente;

d) per gli edifici funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche;

e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, ancorché eseguite da privati;

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

2. La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo è accertata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

3. Il trasferimento della proprietà o dell'uso degli edifici di cui al comma 1 a soggetti privi dei requisiti aziendali richiesti ovvero effettuato indipendentemente dalla vendita del fondo nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori costituisce mutamento della destinazione d'uso.

4. L'entità aziendale utile ai fini della gratuità della concessione edilizia, deve essere mantenuta per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso in cui tale obbligo sia violato, il contributo per il rilascio della concessione edilizia è dovuto nella misura massima determinata con riferimento al momento dell'avvenuta variazione. Non si procede al recupero del contributo nel caso in cui la variazione consegua a forza maggiore o sia occasionale e temporanea e l'interessato provveda a riportare la dimensione aziendale ad un livello equivalente a quello minimo richiesto ai fini della gratuità.

5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 69

(Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza)

1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche; l'incidenza di tali opere è stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 65 in base a parametri che il Consiglio regionale definisce, con deliberazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 65, comma 1, lett. a) e b), nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

2. Il contributo afferente alle concessioni relative alla ristrutturazione e alla riconversione di fabbricati o impianti destinati ad attività industriali ed artigianali dirette alla trasformazione di beni è ridotto, rispettivamente, ad un decimo e ad un quinto di quello stabilito per i nuovi insediamenti industriali e artigianali ai sensi del comma 1.

3. Ai fini delle disposizioni del comma 2 sono:

a) di ristrutturazione, i progetti funzionali alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico, la sostituzione di fabbricati e di impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione;

b) di riconversione, i progetti funzionali all'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi e la sostituzione di fabbricati e di impianti esistenti nell'ambito dell'area occupata dall'impresa alla data dell'istanza di concessione.

4. Costituisce inoltre ristrutturazione o riconversione ai sensi del comma 3 la riutilizzazione di fabbricati industriali abbandonati che vengono destinati a nuovi insediamenti industriali e artigianali.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai progetti di costruzione di nuovi fabbricati o impianti destinati ad attività industriali e artigianali in sostituzione di fabbricati e impianti da riordinare ai sensi di determinazioni del PTP recepite nel PRG.

6. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione determinata ai sensi dell'art. 65 e costituito altresì da una quota, non superiore al dieci per cento, del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale.

7. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nel presente articolo, nonché di quelle previste dall'art. 68, comma 1, lettere a), b), c) e d),venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo della concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.(64)

Art. 70

(Versamento del contributo afferente alla concessione)

1. La quota di contributo per oneri di urbanizzazione è rateizzata in non più di quattro rate semestrali; i concessionari sono tenuti a prestare ai Comuni idonee garanzie.

2. A scomputo totale o parziale della quota di contributo per oneri di urbanizzazione dovuta, il concessionario può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.

3. La quota di contributo commisurata al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori.

Art. 71

(Destinazione dei proventi delle concessioni)(65)

1. I proventi dei contributi per le concessioni e delle sanzioni ad essi relative sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché a spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.

Art. 72

(Ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione)

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo per il rilascio della concessione, o di parte di esso, comporta:

a) l'aumento del contributo, o della parte di esso non versata, in misura pari al venti per cento qualora il versamento sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) l'aumento in misura pari al cinquanta per cento quando, superato il termine di cui alla lett. a), il ritardo si protragga non oltre i successivi sessanta giorni;

c) l'aumento in misura pari al cento per cento quando, superato il termine di cui alla lett. b), il ritardo si protragga ulteriormente.

2. Le misure di cui alle singole lettere del comma 1 non si cumulano.

3. Nel caso di pagamento rateizzato, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, lett. c), il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito con apposita ingiunzione.

CAPO IV

DESTINAZIONE D'USO

Art. 73

(Destinazioni d'uso e relative categorie)

1. L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso, costituisce la destinazione d'uso.

2. Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle seguenti categorie:

a) destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico;

b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale;

c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;

d) destinazione ad abitazione permanente o principale;

dbis) destinazione ad abitazione temporanea;(66)

e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale;

f) destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale;

g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive;

h) destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi;

i) destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi;

ibis) destinazione ad attività direzionali o espositive non collocabili in contesti urbano-abitativi; (65a)

l) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture;

m) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse.

3. All'interno di ogni categoria di destinazioni d'uso, opera la presunzione che gli usi e le attività diano luogo allo stesso peso insediativo; di contro, si presume che il passaggio dall'una all'altra categoria dia luogo a pesi insediativi diversi, e richieda pertanto standard potenzialmente diversi.

Art. 74

(Mutamento della destinazione d'uso)

1. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate all'art. 73, comma 2, diversa da quella in atto.

2. Il mutamento della destinazione d'uso, come disciplinato dal presente articolo, sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali.

3. Il mutamento della destinazione d'uso si configura come urbanisticamente rilevante qualora lo stesso implichi incremento del carico urbanistico inteso come necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici; tale mutamento costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a permesso di costruire; la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, fatto salvo quanto stabilito nel comma 4, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie. (65b)

4. Gli immobili, o loro parti, di fatto impiegati per usi diversi da quelli ammessi dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, permanendo la destinazione esclusa, possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico.

5. L'indicazione delle destinazioni d'uso, in atto e previste, che deve essere contenuta nei progetti delle trasformazioni edilizie o urbanistiche, nei PUD e nei programmi, nelle intese e nelle concertazioni attuativi del PRG, deve risultare idonea ad individuare univocamente la categoria di destinazioni d'uso di appartenenza. Le convenzioni degli strumenti urbanistici esecutivi e gli atti dei programmi, delle intese e delle concertazioni attuativi del PRG, nonché le convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo che eventualmente accompagnino le concessioni edilizie devono contenere l'obbligazione, assunta anche per gli aventi causa, a non mutare le destinazioni d'uso, neppure parzialmente, senza concessione.

6. I provvedimenti che dispongono o che attuano il ripristino dello stato dei luoghi in presenza di violazioni edilizie o urbanistiche, ove la violazione attenga al mutamento della destinazione d'uso, contengono le prescrizioni idonee ad assicurare in concreto l'esclusione delle destinazioni d'uso non ammesse in quell'area o per quell'immobile.

TITOLO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 75

(Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o edilizie)

1. Il Sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione edilizia o urbanistica ed del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle disposizioni di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e degli atti equipollenti, ai titoli abilitativi edilizi e alle modalità esecutive prescritte.

2. Il territorio della Regione è assoggettato a controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, da parte della Regione; l'esito del controllo è comunicato ai Comuni interessati, che dispongono gli atti conseguenti.

3. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti gli abusi edilizi o urbanistici rilevati, nonché delle relative ordinanze di sospensione, e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale e all'autorità giudiziaria competente.

Art. 76

(Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza)

1. Il Sindaco, quando accerti l'inizio, senza titolo, di trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, dispone il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, dandone notizia, nei casi di cui alle lett. a) e c), alle strutture regionali competenti, quando tali trasformazioni interessino immobili assoggettati da norme di legge o prescrizioni di piani a:

a) vincolo di inedificabilità;

b) destinazione per opere, impianti o spazi pubblici;

c) tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali.

2. Fermo restando quanto stabilito nel comma 1, qualora sia constatata l'inosservanza delle disposizioni, prescrizioni e modalità esecutive di cui all'art. 75, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori e, ove questa sia disattesa, l'apposizione dei sigilli al cantiere; tali provvedimenti hanno effetto fino all'adozione degli atti definitivi, anche in via sostitutiva; nei successivi quarantacinque giorni il Sindaco adotta e notifica i provvedimenti definitivi.

3. Per le opere eseguite da amministrazioni statali o insistenti su aree del demanio o del patrimonio statale, il Sindaco informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale, il quale provvede a darne comunicazione al Ministro per i lavori pubblici, ai fini dell'adozione degli atti in conformità alla procedura indicata nell'art. 51 del d.p.r. 182/1982.

Art. 77

(Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali)

1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con variazioni essenziali, previa diffida a provvedere entro congruo termine, ordina la demolizione delle opere e comunque il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Ove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e, in ogni caso, al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, l'immobile oggetto dell'abuso e l'area di pertinenza dello stesso, determinata sulla base delle norme urbanistiche vigenti, e comunque non superiore a dieci volte l'area di sedime, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune.

3. L'accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione o ripristino nel termine prescritto, previa notifica all'interessato, costituisce titolo di acquisto della proprietà e titolo per l'immissione nel possesso, nonché per la trascrizione nei registri immobiliari.

4. Acquisita la proprietà, lo stato dei luoghi viene ripristinato su ordinanza del Sindaco e a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che il Consiglio comunale non dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici che ostino al ripristino, in assenza di rilevanti interessi urbanistici o ambientali allo stesso.

5. Nel caso di trasformazioni abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione si verifica di diritto e gratuitamente a favore del Comune, salvo che si tratti di trasformazioni eseguite su aree vincolate ai fini della difesa dello Stato o di servizi di carattere nazionale, nel qual caso l'acquisizione, previo espletamento della procedura di cui al presente articolo, ha luogo a favore dell'amministrazione statale cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Il Sindaco, qualora accerti l'esecuzione di trasformazioni abusive su tali terreni, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione statale competente e alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.(67)

6. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4 e 5 non trovano applicazione nel caso in cui le trasformazioni eseguite in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con variazioni essenziali interessino entità immobiliari non indipendenti; in tal caso, ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, la demolizione, o comunque il ripristino, è eseguita a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

7. Nel caso di cui al comma 6, qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, la demolizione o il ripristino non risultino possibili, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

Art. 78

(Definizione delle trasformazioni in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali)

1. Sono trasformazioni eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, localizzative o di utilizzazione, dall'organismo oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In particolare, danno luogo a totale difformità:

a) il mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, in misura superiore al cinquanta per cento della superficie abitabile o utilizzabile indicata in progetto; (67a)

b) l'aumento della superficie utile abitabile o utilizzabile in misura superiore al trenta per cento di quella indicata in progetto;

c) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta della copertura, in misura superiore al venti per cento di quella indicata in progetto;

d) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più elevato della copertura, in misura superiore al venti per cento di quella indicata in progetto;

e) l'esecuzione di un edificio su di un lotto di terreno diverso da quello indicato in progetto;

f) l'aumento del numero delle unità immobiliari in misura superiore al cinquanta per cento di quello indicato in progetto.

2. Sussiste variazione essenziale rispetto al progetto approvato quando si verifica anche una sola delle condizioni seguenti:

a) il mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento della superficie utile abitabile o utilizzabile indicata in progetto; (67b)

b) l'aumento della superficie utile abitabile o utilizzabile in misura compresa tra il venti e il trenta per cento di quella indicata in progetto;

c) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;

d) l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più alto della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;

e) l'esecuzione di un edificio in posizione sostanzialmente diversa da quella indicata in progetto, ancorché nello stesso lotto di terreno;

f) l'aumento del numero delle unità immobiliari in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento di quello indicato in progetto;

g) il mutamento del tipo di intervento edilizio rispetto a quello assentito, in relazione alla classificazione dei tipi di intervento sull'edificazione esistente contenuta nel PRG o, in difetto, nelle norme regionali o statali;

h) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Art. 79

(Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione)

1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di ristrutturazioni edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione e comunque la riduzione dell'opera in conformità alle prescrizioni edilizie o urbanistiche e alla concessione ove esistente.

2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino di cui al comma 1 non risulti possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della l.r. 56/1983, l'assessore regionale competente in materia di beni culturali o di tutela del paesaggio, in relazione alla natura del vincolo, salva restando l'applicazione di misure e sanzioni previste da altre norme, può ordinare, qualora lo ritenga necessario, la totale o parziale restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, indicando i criteri e le modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, o disporre l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 600 e non superiore a euro 6.000.(68)

5. Qualora le violazioni riguardino immobili, non vincolati, compresi nelle zone territoriali di tipo A, il Sindaco richiede alle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio apposito parere vincolante circa la riduzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria; se il parere non viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.

Art. 80

(Provvedimenti conseguenti a difformità parziali)

1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni in parziale difformità dalla concessione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o comunque l'eliminazione delle difformità.

2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme alla concessione, il Sindaco irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

3bis.(69)

Art. 80bis

(Tolleranze costruttive) (69a)

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, costituiscono, inoltre, tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge, nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei limiti e condizioni ivi previste.

3bis. La disciplina di cui al comma 3 si applica limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. (69a1)

4. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. (69b)

4bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per l'applicazione degli adempimenti di cui al presente articolo. (69c)

Art. 81

(Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Unités des Communes valdôtaines)

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione o in totale o parziale difformità dalla medesima, ovvero con variazioni essenziali, in immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Unités des Communes valdôtaines, il Sindaco dispone, previa diffida a provvedere entro un congruo termine e sentito l'ente proprietario dell'immobile ove questi sia la Regione o una Unité des Communes valdôtaines, l'eliminazione della trasformazione abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi, da effettuare entro novanta giorni. (*)

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la riduzione in pristino è eseguita a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

Art. 82

(Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera)

1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell'attività in assenza della denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, qualora la trasformazione riguardi immobili tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 o 1497/1939 o della l.r. 56/1983 o siti in fasce di rispetto o soggetti ad allineamenti imposti, o dia luogo a lesione ambientale per specifica disposizione di piano o di regolamento, o causi situazione di pericolo, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o comunque l'eliminazione delle opere abusive.

2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.

3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino anzidetto non risulti possibile senza pregiudizio di ciò che risulta conforme alla concessione, il Sindaco irroga, in luogo dei provvedimenti di cui al comma 1, una sanzione pari al doppio del valore venale dell'opera abusiva o, se questo non è determinabile, dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione dell'opera stessa, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l'esecuzione di trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell'attività in assenza della denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, comporta l'irrogazione, da parte del Sindaco, di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dall'ufficio tecnico del Comune, con il minimo di un milione di lire; in caso di denuncia di inizio dell'attività effettuata quando le opere sono in corso di esecuzione, la sanzione predetta è applicata nella misura minima; nel caso in cui non sia determinabile un aumento del valore venale dell'immobile, la sanzione medesima è irrogata in un importo compreso fra un milione e dieci milioni di lire, in dipendenza della gravità del fatto. Non sussiste difformità della SCIA edilizia in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali.(70)

5. Alla mancata tempestiva denuncia di avvenuta esecuzione delle varianti in corso d'opera si applicano le sole sanzioni pecuniarie di cui al comma 4, anche nel caso in cui la variante incida su opere dotate di concessione edilizia.

Art. 83

(Annullamento della concessione)

1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 produce gli effetti della concessione in sanatoria.

Art. 84

(Sanatoria)

1. Fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini del Sindaco di ripristino, e fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, i responsabili dell'abuso dotati di idoneo titolo possono richiedere la concessione in sanatoria quando l'intervento è conforme agli strumenti di pianificazione nonché ai piani, programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG e non contrasta con quelle dei piani medesimi, adottate, sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di concessione in sanatoria.

2. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria dev'essere concluso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, salvo il maggior tempo che risultasse indispensabile per disporre dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi dovuti, o per consentire l'integrazione della pratica con documenti necessari, non allegati alla domanda.

3. La decisione sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria è comunicata agli interessati entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, l'interessato inoltra istanza al Presidente della Giunta regionale, affinché eserciti i poteri sostitutivi; il Presidente della Giunta regionale nomina, nei quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia; gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario sono a carico del Comune interessato.

5. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria irrogata dal Sindaco, sanzione che si aggiunge al contributo per il rilascio della concessione ove dovuto; la sanzione è di importo pari al contributo anzidetto, con il minimo di un milione di lire.

6. In caso di parziale difformità, la sanzione è calcolata con riferimento alla parte di intervento difforme dalla concessione.

7. Nei casi in cui non sia determinabile il contributo per il rilascio della concessione, la sanzione è irrogata in un importo compreso fra un milione e dieci milioni di lire, in dipendenza della gravità del fatto.

Art. 85

(Lottizzazione abusiva)

1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando viene predisposta o attuata la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi, sia mediante la realizzazione di opere, sia mediante qualsiasi attività diretta alla suddivisione dei terreni a scopo edificatorio.

2. Nel caso in cui il Sindaco accerti l'attività di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza di PUD o di altri equipollenti piani, programmi, intese o concertazioni, ne dispone la sospensione con ordinanza notificata ai proprietari delle aree e agli altri soggetti responsabili.

3. Trascorsi novanta giorni senza che sia intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, le aree lottizzate sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune, che provvede, mediante ordinanza del Sindaco, alla demolizione delle opere eventualmente eseguite.

4. Qualora una lottizzazione sia iniziata prima dell'approvazione del relativo PUD od altro atto equipollente, ma sia comunque conforme al PRG vigente al momento di presentazione della domanda di approvazione del PUD o dell'equipollente programma, intesa o concertazione, gli interessati possono conseguirne l'approvazione in sanatoria previa stipulazione di una convenzione col Comune che preveda:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere infrastrutturali, sia puntuali, sia a rete, in base alle indicazioni e alle prescrizioni del PRG;

b) la quantificazione e l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di cui alla lett. a) anche mediante l'esecuzione diretta delle opere stesse;

c) i termini, non superiori a dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del PUD o dell'equipollente programma, intesa o concertazione, entro i quali devono essere ultimate le opere anzidette;

d) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

5. Al Comune deve essere, comunque, corrisposta, a titolo di sanzione pecuniaria, una somma pari alla maggior somma tra quella complessivamente dovuta per contributi per il rilascio delle concessioni e quella pari agli oneri di cui al comma 4, lett. b). La convenzione è approvata con deliberazione del Consiglio comunale contestualmente all'approvazione del PUD, o dell'equipollente programma, intesa o concertazione.

Art. 86

(Soggetti responsabili)

1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini del presente Titolo, della conformità delle trasformazioni alla disciplina urbanistica, ivi comprese le previsioni di piano, nonché, unitamente al direttore dei lavori, al titolo abilitativo edilizio e alle modalità esecutive prescritte; essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di riduzione in pristino, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, fornendo al Comune contemporanea motivata comunicazione della violazione stessa; nei casi di totale difformità dalla concessione, o di variazioni essenziali, il direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione predetta; in caso contrario, il Comune segnala al consiglio del competente ordine o collegio professionale la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori.

Art. 87

(Procedura per la riduzione in pristino e poteri sostitutivi)

1. In tutti i casi in cui la riduzione in pristino deve avvenire a cura del Comune, essa è disposta dal Sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla Giunta comunale; i relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.

2. (71)

3. In caso di inerzia comunale in ordine agli obblighi di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni di cui al presente Titolo, che si protragga per più di tre mesi dal momento in cui avrebbero dovuto essere compiuti gli atti del caso, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario ad acta; questi adotta i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla nomina; le spese per l'attività del commissario sono a carico del Comune.

TITOLO IX

POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO

Art. 88

(Poteri di deroga)

1. I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

2. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

3. Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione. (71a)

4. Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.

Art. 88bis

(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) (71b)

1. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone territoriali di tipo A, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti in assenza di strumento attuativo nei limiti stabiliti dall'articolo 52, comma 2.

Art. 89

(Annullamento di provvedimenti comunali)

1. Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni o gli altri provvedimenti comunali in materia di urbanistica e di edilizia non conformi a disposizioni di legge, a prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP, a norme e prescrizioni di regolamenti, di strumenti urbanistici e di altri atti equipollenti, quali programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG, possono essere annullati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni al titolare della concessione, al proprietario della costruzione e al progettista, nonché all'amministrazione comunale, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.

3. In pendenza delle procedure di annullamento riguardanti atti che autorizzano opere, l'assessore regionale competente in materia di urbanistica può ordinare la sospensione dei lavori; il provvedimento è comunicato all'amministrazione comunale; l'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non è stato emesso il decreto di annullamento.

4. I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento sono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo comunale.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 90

(Disposizioni relative al piano regolatore della conca di Pila)

1. Il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della conca di Pila, in Comune di Gressan, approvato, ai sensi della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan), e successive modificazioni, con deliberazione della Giunta regionale n. 1742 del 17 aprile 1968, forma parte integrante del PRG del Comune di Gressan.

2. Il PRG del Comune di Gressan è integrato con gli elaborati costituenti gli allegati A, B, C e D della l.r. 9/1968, come successivamente modificati.

3. Le eventuali modifiche e varianti al PRG del Comune di Gressan, ivi comprese quelle concernenti gli elaborati indicati nel comma 2, sono adottate e approvate con gli atti e le procedure di cui alla presente legge.

4. Ai progetti di utilizzazione previsti nell'allegato D richiamato nel comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'art. 49.

Art. 90bis(72)

(Ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di affittacamere)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia. Gli esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), o in affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). Tali disposizioni si applicano anche:

a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione;

b) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato.

2. Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Gli esercizi di affittacamere oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984. Gli ampliamenti degli esercizi di affittacamere assentiti ai sensi del presente comma possono altresì essere destinati alla realizzazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006. Tali disposizioni si applicano anche:

a) alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato, entro un anno dalla conclusione dei lavori, un piano di ripresa dell'attività alla struttura regionale competente in materia di turismo;

abis)

b) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta segnalazione certificata di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;

c) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione ad azienda alberghiera o di affittacamere, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il volume concessionato.

2bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati anche mediante più interventi purché l'ampliamento complessivo non superi, per ogni unità immobiliare, il 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010 calcolato al netto degli eventuali ampliamenti già assentiti dai Comuni ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

b) commi 1 e 2 nel testo introdotto dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta));

c) commi 1 e 2 nel testo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18);

d) articolo 1, comma 2, della l.r. 24/2009, nel testo antecedente la modificazione recata dall'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali).

2ter. Concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dei commi 1 e 2, gli eventuali ampliamenti già assentiti dai Comuni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2bis, lettere a), b), c) e d), e ai sensi dei commi 1 e 2 nel testo modificato dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della l.r. 19/2010.

2quater. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo le aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, che siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attività turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023. (72a1)

3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento, purché di durata residua non inferiore a dieci anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di agibilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a dieci anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di destinazione di durata pari a dieci anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario. (72a2)

4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 e della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A. (72a)

5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d'intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi.

6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.

Art. 90ter

(Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive)(73)

1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, negli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio. (73a)

1bis. Sono escluse dai benefici di cui al presente articolo le aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, che siano oggetto di interventi di riduzione del volume o della superficie complessiva utile destinati ad attività turistico-ricettiva la cui richiesta di titolo abilitativo sia presentata dopo il 30 giugno 2023. (73b)

1ter. Per gli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, e per gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, la superficie massima assentibile ai sensi del presente articolo non può superare il 50 per cento della superficie utile agibile dell'albergo o dell'affittacamere. Per le residenze turistico-alberghiere, come definite dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, la superficie massima assentibile ai sensi del presente articolo non può superare il 40 per cento della superficie utile agibile della residenza turistico-alberghiera. (73c)

2. Nelle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, la proprietà del centro benessere non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'immobile interessato. Il vincolo di non frazionabilità è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese dell'interessato, entro la data di ultimazione dei lavori.

2bis. Alle superfici e ai relativi volumi da destinare a centro benessere realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento, purché di durata residua non inferiore a dieci anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di agibilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a dieci anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di destinazione di durata pari a dieci anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario. (73d)

2ter. Le superfici e i volumi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati esclusivamente alle attività consentite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e per le durate di cui al comma 2bis. (73e)

3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996 e della disciplina dei complessi ricettivi all'aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A. Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all'aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all'intero complesso ricettivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.

Art. 90quater

(Disposizioni in materia di strutture turistico-ricettive extralberghiere) (74) (74a)

1. È consentita la realizzazione di ostelli per la gioventù, di posti tappa escursionistici (dortoirs) nonché di case e appartamenti per vacanze, di cui rispettivamente ai capi III, V e VII della l.r. 11/1996, esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti. (74b)

2. I Comuni possono individuare le destinazioni d'uso che non possono essere mutate in ostelli per la gioventù, posti tappa escursionistici (dortoirs) o case e appartamenti per vacanze. In tal caso, la deliberazione del Comune costituisce modifica non costituente variante al PRG. (74c)

3. I mutamenti di destinazione d'uso assentiti ai sensi del presente articolo non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.

Art. 90quinquies

(Monitoraggio degli interventi di ampliamento)(75)

1. Gli interventi previsti dagli articoli 90bis, commi 1 e 2, e 90ter, comma 1, sono censiti nella banca dati immobiliare informatizzata di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), secondo le modalità stabilite per gli interventi effettuati ai sensi di tale legge.

Art. 90sexies

(Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata)(76)

1. La costruzione di nuovi villaggi albergo o residenze turistico-alberghiere a proprietà frazionata ai sensi dell'articolo 7bis della l.r. 33/1984 non concorre alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.

Art. 90septies

(Albergo diffuso) (76a)

1. La realizzazione di camere o unità abitative per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 33/1984, è consentita esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti.

Art. 91 (77)

(Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità)

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro cinque anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG o i progetti, qualora non richiedano la preliminare predisposizione di uno strumento attuativo. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dell'eventuale strumento attuativo.(78)

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. g), prima della scadenza del vincolo stesso. (79)

Art. 92

(Opere costruite su aree soggette al divieto diattività edificatoria ai sensi di norme regionali non più vigenti)

1. Possono essere sanate, se conformi alle norme di legge e dei piani vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria e, nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, le opere realizzate su aree già soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge, in base a concessioni o autorizzazioni annullate o illegittimamente rilasciate.

Art. 93

(Pubblicità stradale)

1. Restano ferme le norme di legge regionale in tema di limitazione e disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio.

Art. 94

(Servitù militari)

1. Sono fatte salve le servitù concernenti le esigenze di difesa nazionale ai sensi delle leggi recanti norme in tema di servitù militari.

Art. 95

(Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione)

1. Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.

2. Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile, alla superficie minima delle stanze da letto e di soggiorno e degli alloggi monostanza.(80)

2bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d'uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali non utilizzati a scopo abitativo limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile e alla superficie minima dei vani.(81)

3. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 2bis, nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A, si applicano i limiti seguenti: (82)

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti:

1) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;

2) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;

3) nei volumi esistenti aventi destinazione non abitativa possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima interna pari a metri 2,20, anziché con altezza pari a quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei fabbricati esistenti lo consentano; (82a)

b) superficie minima delle stanze da letto:

1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50;

2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50;

c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/32 della superficie di pavimento.

3bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2bis e 3, nell'effettuazione di opere di ristrutturazione di fabbricati esterni alle zone di tipo A, realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione), si applicano i limiti seguenti: (82b1)

a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri 2,20; il limite dell'altezza minima interna utile dei locali di abitazione in metri 2,20 dev'essere inteso nei termini seguenti:

1) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna inferiore a metri 2,20 devono, in sede di recupero, essere sopraelevati al fine di raggiungere tale altezza minima e possono mantenere tale altezza minima, qualora già esistente;

2) i piani aventi locali di abitazione con altezza minima interna maggiore di metri 2,20 non possono, in sede di recupero, essere abbassati fino a tale altezza minima;

b) superficie minima delle stanze da letto:

1) stanze per una persona: metri quadrati 7,50;

2) stanze per due persone: metri quadrati 11,50;

c) superficie finestrata apribile pari a quella esistente purché non inferiore a 1/16 della superficie di pavimento. (82b)

3ter. Per i fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati monumento e documento dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2bis è ammessa, previo parere della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, la deroga ai limiti di cui ai commi 3 e 3bis. Per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, nel caso in cui non sia mantenuta la situazione di fatto dei locali di cui ai commi 2 e 2bis, trova applicazione quanto previsto dal comma 3. (82c)

4. In caso di locali adibiti ad abitazione aventi altezza non uniforme, le altezze minime interne utili di cui ai commi 1 e 3 devono essere intese come riferite all'altezza media dei locali abitabili.

5. (82d)

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali in materia igienico-sanitaria relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

7. (82e)

Art. 95bis

(Disciplina del trattamento dei dati e delle informazioni territoriali)(83)

1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Regione e i Comuni assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dei dati e delle informazioni, in formato digitale, derivanti dall'applicazione dei titoli II, III, IV e V.

2. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della l.r. 54/1998, rendono disponibili tramite il sito istituzionale i dati e le informazioni di cui al comma 1 in proprio possesso, secondo i livelli di protezione previsti dalla normativa vigente.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, disciplina le modalità di trasmissione in formato digitale dei dati e delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 96

(Modificazioni)

1. Il comma quarto dell'art. 5 della l.r. 56/1983 è sostituito dal seguente:

"Gli elenchi di cui al comma primo costituiscono integrazione e, qualora in contrasto, variante al piano regolatore generale comunale del Comune cui si riferiscono. In ordine a tali integrazioni e varianti, la Giunta regionale sente il parere del Comune interessato il quale, con deliberazione consiliare, deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione dell'invito della Giunta regionale, decorsi inutilmente i quali si prescinde dal parere medesimo."

2.(84)

3.(85)

4. La lett. a) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 18/1994 è sostituita dalla seguente:

"a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo, che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici;".

5. Dopo la lett. g) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 18/1994 è aggiunta la seguente:

"gbis) per gli interventi diretti al ripristino dell'efficienza di opere e di strutture esistenti danneggiate in tutto o in parte a causa di eventi eccezionali.".

6. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) è sostituito dal seguente:

"3. La progettazione preliminare deve essere corredata, altresì, di una relazione sulla compatibilità del lavoro pubblico con i vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, storico-artistico, igienico-sanitario nonché con gli ulteriori vincoli gravanti sull'area di localizzazione e con quelli derivanti dal piano territoriale paesistico (PTP) e dagli strumenti urbanistici; relativamente a questi ultimi vincoli è ammesso che la relazione indichi che la compatibilità dovrà derivare dalla favorevole conclusione di procedimenti derogatori o modificativi di determinate prescrizioni del PTP e/o di strumenti urbanistici. La progettazione preliminare deve inoltre essere corredata di una verifica di fattibilità in relazione alle opere preesistenti. In tutti i casi in cui la vigente normativa comunitaria, statale o regionale richieda la valutazione dell'impatto ambientale, la progettazione preliminare deve contenere una specifica relazione sulla compatibilità ambientale dell'intervento."

Art. 97

(Applicazione di disposizioni statali in materia edilizia e urbanistica)

1. Solo per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali hanno applicazione le norme statali in materia edilizia e urbanistica.

Art. 98

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta);

b) 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan);

c) 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione);

d) 16 marzo 1976, n. 12 (Modificazioni della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Unités des Communes valdôtaines, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli enti locali); (*)

e) 16 maggio 1977, n. 33 (Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11);

f) 4 aprile 1978, n. 6 (Modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9 concernente l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in comune di Gressan);

g) 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale);

h) 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica);

i) 31 maggio 1979, n. 32 (Ulteriori norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta);

l) 30 ottobre 1979, n. 63 (Ulteriore modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila in comune di Gressan);

m) 7 dicembre 1979, n. 74 (Provvedimenti in materia di edificabilità dei suoli);

n) 16 gennaio 1980, n. 1 (Sostituzione della tabella di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 63, recante ulteriore modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila, in comune di Gressan);

o) 6 giugno 1980, n. 25 (Disciplina integrativa alle attuali disposizioni statali per l'altezza minima e le condizioni igienico-sanitarie dei locali uso di abitazione);

p) 9 giugno 1981, n. 32 (Ulteriori modificazioni della L.R. 15 giugno 1978, n. 14: norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e modificazioni dell'articolo 3 della L.R. 22 luglio 1980, n. 34: disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto);

q) 24 agosto 1982, n. 50 (Ulteriori modificazioni della L.R. 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della conca di Pila, in Comune di Gressan);

r) 1° aprile 1987, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, concernente "norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale" e successive modificazioni);

s) 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta);

t) 18 maggio 1993, n. 34 (Modificazioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta));

u) 7 aprile 1994, n. 9 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta));

v) 9 agosto 1994, n. 44 (Modificazioni di norme regionali in materia urbanistica: legge regionale 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta); legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale); legge regionale 2 marzo 1979, n. 11 (Disciplina concernente l'edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta e ulteriori norme in materia urbanistica); legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali)) ;

z) 2 dicembre 1994, n. 73 (Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione));

aa) 2 settembre 1996, n. 32 (Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) e 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta). Norme di coordinamento e in materia di autorizzazione paesistica).

2. (86)

3. Il comma primo dell'art. 8 l.r. 56/1983 è abrogato.

4. L'art. 17 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane) è abrogato.

5. Sono comunque abrogate le disposizioni che contrastano con le norme della presente legge.

Art. 99

(Disposizioni transitorie)(87)

1. Fino all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di sicurezza della circolazione, nell'edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali, si devono osservare le seguenti distanze minime:

a) all'interno degli insediamenti previsti dai PRG: metri 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 5,00; metri 9,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa fra i metri 5,01 e metri 8,00; metri 15,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00;

b) nelle altri parti del territorio: metri 14,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a metri 8,00; metri 27,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a metri 8,00.

2. Si definisce carreggiata la parte di piattaforma stradale destinata al transito dei veicoli con esclusione delle aree di sosta e di parcheggio, delle piste ciclabili, dei marciapiedi nonché delle strutture non transitabili, come cunette, arginelle, parapetti e simili; fino all'approvazione del provvedimento di cui all'art. 39 la distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade pedonali comunali è fissata in cinque metri da misurare dall'asse delle strade stesse.

3. Nelle zone territoriali di tipo E dei PRG possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista dal comma 1, lettera a):

a) i fabbricati agricoli in possesso del parere favorevole di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e);

b) i fabbricati realizzati per finalità di interesse generale o sociale.(88)

3bis. Per gli interventi di cui al comma 3, il titolo abilitativo può essere rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale interessato che attesti la necessità di realizzare il fabbricato nel rispetto delle distanze minime di cui al comma 1, lettera a), e, nel caso dei fabbricati di cui al comma 3, lettera b), la finalità di interesse generale e sociale.(89)

Art. 100

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

___________________

NOTE

(*) Il comma 1 dell'art. 42 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5, dispone che "Le parole: "Comunità montana" o "Comunità montane", ovunque ricorrano nella l.r. 11/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Unité des Communes valdôtaines" o "Unités des Communes valdôtaines", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto".

(1) Comma inserito dall'art. 34, comma 1, della L.R. 3 dicembre 2004, n.30.

(2) Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, lettera a), della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 5 recitava:

"5. La valutazione [dell'impatto] ambientale della variante avviene con le procedure stabilite dalla legislazione regionale in materia.".

(3) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Il comma 5 dell'art. 7 era già stato modificato dall'art. 34, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17 nel modo seguente:

"5. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 5, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'esclusione dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 per opere di interesse generale e per specifici lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 7 recitava:

"5. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti per la specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'esclusione dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 per opere di interesse generale e per specifici lavori ed interventi aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga.".

(3a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 12 recitava:

"1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assolve le seguenti funzioni:

a) provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;

b) individua gli insediamenti abitativi esistenti da conservare e riqualificare e, compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia di cui alla lett. a), individua le parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento;

d) individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;

e) dispone in merito al sistema di verde pubblico;

f) evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;

g) individua le aree di proprietà pubblica;

h) stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse;

i) individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socio-economico, all'uso delle risorse ambientali, all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.".

(3b) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(3c) Alinea modificato dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 4 dell'art. 12 recitava:

"4. Il PRG è dotato di relazione illustrativa, di idonea cartografia, di norme di attuazione; la Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa:".

(3d) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(3e) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 19/03- 16/05 2019.

(4) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 13 recitava:

"2. I Comuni provvedono all'adeguamento di cui al comma 1 contestualmente all'adozione della prima variante sostanziale al PRG, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa; l'obbligo si intende ottemperato con la trasmissione da parte del Comune della variante, recante l'adeguamento, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'approvazione. L'approvazione della variante al PRG, nonché l'approvazione degli strumenti attuativi in variante al PRG la cui bozza e relativo studio di impatto ambientale siano pervenuti, completi, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non comporta l'applicazione delle disposizioni della legge medesima, eccezion fatta per quelle di carattere procedurale che non aggravino il procedimento di approvazione.".

(5) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Il comma 4 dell'art. 13 era stato modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, nel modo seguente:

"4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche e per la classificazione degli edifici. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).".

e dall'art. 1, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, nel modo seguente:

"4. I Comuni che, entro il 31 dicembre 2005, non hanno provveduto all'adeguamento di cui al comma 1 non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).";

e precedentemente dall'art. 30, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21, nel modo seguente:

"4. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo esclude l'adottabilità di varianti al PRG.".

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 13 recitava:

"4. L'inottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo esclude l'adottabilità di varianti al PRG e dà luogo alla facoltà della Giunta regionale di esercitare i poteri sostitutivi al riguardo, previa diffida ad adempiere in un termine non superiore a sei mesi e mediante la nomina di un commissario ad acta ove la diffida non dia esito.".

(5a) Comma modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Il comma 4.1 dell'art. 13 è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, nel modo seguente:

"4.1 Dalla data di trasmissione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica della bozza di variante sostanziale al PRG, i Comuni possono adottare, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, quelle di seguito elencate, sempre che le stesse siano coerenti con la bozza di variante al PRG:

a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);

b) le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa privata o di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6;

c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3.".

(5b) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 4.1 dell'art. 13 recitava:

"a) le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);".

(6) Lettera modificata dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 4.1 dell'art. 13 recitava:

"c) le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3.".

(7) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 4.2 dell'articolo 13 era stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, e recitava:

"4.2 Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per la valutazione della bozza di variante sostanziale al PRG da parte della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, i Comuni adottano il testo preliminare della variante; nell'ipotesi di mancato rispetto del predetto termine, i Comuni non possono adottare varianti al PRG, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).".

(8) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 4.3 dell'articolo 13 era stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, e recitava:

"4.3 I Comuni definiscono con la Regione i tempi e le modalità mediante i quali procedere all'adeguamento dei PRG, attraverso apposito accordo da stipularsi in sede di conferenza di pianificazione, il cui schema generale è definito dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".

(9) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma era stato modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34, nel modo seguente:

"4.4 I Comuni possono approvare le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, se dimostrano, in sede di approvazione dell'accordo di cui al comma 4.3 da parte della Regione:

a) di avere avviato le attività necessarie per la redazione della bozza di variante sostanziale al PRG, come definite nello schema generale di accordo di cui al comma 4.3;

b) di disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorché in forma di bozza.".

Nella formulazione originaria, il comma 4.4 dell'articolo 13, inserito dall'art. 1, comma 5, della L.R. 16 ottobre 2006, n.22, recitava:

"4.4 I Comuni possono adottare le varianti non sostanziali al PRG e le modifiche non costituenti variante di cui, rispettivamente, all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), le varianti al PRG determinate dai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica di cui all'articolo 48, commi 5 e 6, le varianti al PRG nelle zone territoriali di tipo A determinate dalla normativa di attuazione di cui all'articolo 52, comma 3, oltre alle varianti che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e alle varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche, se dimostrano, in sede di approvazione dell'accordo di cui al comma 4.3 da parte della Regione:

a) di avere avviato le attività necessarie per la redazione della bozza di variante sostanziale al PRG, come definite nello schema generale di accordo di cui al comma 4.3;

b) di disporre delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37, ancorché in forma di bozza.".

(10) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 4.5 dell'articolo 13 era stato inserito dall'art. 1, comma 6, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, e recitava:

"4.5 Il mancato rispetto degli accordi e dei termini stabiliti nell'accordo di cui al comma 4.3, accertato secondo le procedure definite nell'accordo stesso, comporta per il Comune il divieto di adottare qualunque variante al PRG fino alla presentazione della bozza di variante sostanziale, fatte salve quelle che derivano dall'attuazione delle procedure eccezionali di cui al titolo IV e le varianti rese necessarie per la realizzazione di opere pubbliche. I Comuni possono, in ogni caso, adottare le modifiche non costituenti variante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).".

(11) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 4bis dell'articolo 13 era stato inserito dall'art. 30, comma 3, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 e recitava:

"4bis. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, definisce le forme di collaborazione fra Regione e Comuni e gli eventuali strumenti di sostegno e di coordinamento per agevolare l'iter di definizione ed approvazione dell'adeguamento dei PRG al PTP. A tale scopo, i finanziamenti disponibili per la costituzione del Sistema informativo territoriale regionale (SITR) sono destinabili in via prioritaria ai progetti connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati per l'adeguamento dei PRG di cui al comma 1.".

(12) Comma inserito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

(13) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 14 recitava:

"(Modifiche e varianti al PRG)

1. Salva restando la disciplina di cui all'art. 13 sull'adeguamento dei PRG alla presente legge e al PTP, i PRG vigenti possono essere modificati, oltre che con le procedure eccezionali di cui al Titolo IV, attraverso tre ordini di atti:

a) varianti sostanziali, eventualmente generali;

b) varianti non sostanziali;

c) modifiche non costituenti variante.

2. Costituiscono varianti sostanziali le modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG e che in particolare:

a) adeguano, ai sensi dell'art. 13, comma 1, il PRG alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP;

b) comportano una riduzione della perimetrazione delle zone territoriali di tipo A;

c) introducono una normativa che consente, all'interno delle zone territoriali di tipo A, interventi di nuova costruzione;

d) comportano, all'interno della zona territoriale di tipo E, una modificazione alle parti di territorio qualificato di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale;

e) incrementano gli indici di edificabilità, la volumetria complessiva ammessa o la superficie delle zone territoriali di tipo B, C e D, o più d'uno tra tali parametri, in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) apportano modificazioni alle modalità di attuazione del PRG, per quanto concerne le aree la cui attuazione è demandata all'approvazione di piani urbanistici di dettaglio, con l'eccezione degli adeguamenti di limitata entità di cui al comma 5, lett. d), e delle modificazioni alla delimitazione di tali aree in misura non superiore al dieci per cento;

g) individuano nuove zone territoriali o nuovi collegamenti stradali di lunghezza superiore a 500 metri.

3. Le varianti sostanziali sono denominate generali quando considerano il PRG nella sua interezza e lo sostituiscono o lo modificano organicamente nel suo complesso.

4. Sono varianti non sostanziali le modificazioni del PRG che non rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2, né in quelle di cui al comma 5.

5. Le modifiche non costituenti varianti sono costituite:

a) dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;

b) dagli adeguamenti di limitata entità, imposti da esigenze tecniche, della localizzazione delle infrastrutture, degli spazi e delle opere destinate a servizi pubblici o di interesse generale;

c) dalla modifica della localizzazione degli spazi per i servizi locali, all'interno di singole aree già destinate a tali servizi, senza riduzione della loro superficie complessiva e nel rispetto degli standard definiti ai sensi dell'art. 23;

d) dagli adeguamenti di limitata entità, che non incidano sui pesi insediativi e sulle quantità di spazi pubblici dovuti, dei perimetri delle aree assoggettate a strumento urbanistico esecutivo;

e) dalle determinazioni volte ad assoggettare porzioni di territorio a strumento urbanistico esecutivo e a delimitare tali porzioni di territorio;

f) dalle modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, le quali non riguardino edifici compresi in zone territoriali di tipo A o edifici anche esterni a tali zone territoriali, ma classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, non conducano alla ristrutturazione urbanistica e non riguardino edifici o aree per i quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità;

g) dalla riconferma dei vincoli per servizi pubblici o di interesse generale previsti dal PRG;

h) dalla destinazione a specifiche opere pubbliche o servizi pubblici di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opere o di servizi pubblici.

6. Le modifiche non costituenti variante e le varianti al PRG devono risultare coerenti con il PTP; le valutazioni della conferenza di pianificazione, di cui all'art. 15, comma 3, sono in primo luogo indirizzate ad assicurare la coerenza delle varianti al PTP.

7. Sono soggette alla valutazione di impatto ambientale esclusivamente le varianti sostanziali al PRG; il PTP costituisce l'insieme organico delle determinazioni con le quali, in primo luogo, sono da confrontare le varianti sostanziali al PRG al fine della valutazione di impatto ambientale; la valutazione di impatto ambientale delle varianti medesime comporta pertanto in primo luogo il confronto della variante con le analisi, le valutazioni e le determinazioni del PTP, ove del caso operando approfondimenti delle analisi stesse e della ricognizione dello stato di fatto, per motivare eventuali scelte che si discostassero da indirizzi del PTP medesimo.

8. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, specifica la disciplina relativa ai procedimenti di cui agli art. 15 e 16 nonché agli ulteriori procedimenti che determinano varianti o deroghe agli strumenti urbanistici.".

La lettera d), del comma 2, dell'articolo 14 è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17:

"d) comportano le seguenti modificazioni alle zone territoriali di tipo E qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale:

1) nuova edificazione fuori terra e in interrato, avente qualsiasi destinazione d'uso, ad esclusione di quella di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), che non riguardi la realizzazione di nuove aziende agricole zootecniche;

2) riduzione della perimetrazione non derivante dall'ampliamento delle zone territoriali di tipo A né dall'incremento dei parametri di cui alla lettera e), in misura non superiore al 10 per cento della superficie territoriale; ".

La lettera e), del comma 2, dell'articolo 14 è stata così sostituita dall'art. 2, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17:

"e) incrementano gli indici di edificabilità, la volumetria complessiva ammessa o la superficie delle zone territoriali di tipo B, C e D, o più d'uno tra tali parametri, in misura superiore al dieci per cento dei valori vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di efficacia della variante sostanziale generale di cui al comma 1, lettera a);".

Il comma 7 dell'articolo 14 è stato abrogato dall'art. 30, comma 2, lettera b9, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

(14) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(15) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

L'articolo 15 era già stato sostituito dall'articolo 30, comma 3, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12, nel modo seguente:

" (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG)

1. Le varianti sostanziali al PRG sono sottoposte a verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale vigente in materia di VAS.

2. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessitano di VAS e, in ogni caso, per le varianti sostanziali aventi carattere generale, la formazione e l'adozione avvengono secondo le procedure di cui alla normativa regionale vigente in materia di VAS.

3. Per le varianti sostanziali che, a seguito della verifica di cui al comma 1, non necessitano di VAS, il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene una relazione idonea a evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.

4. La bozza di variante di cui al comma 3 è sottoposta a una valutazione preliminare, nei tempi e nei modi di cui ai commi 5 e 6, ed è contestualmente e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.

5. Al fine di garantire un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione, le cui modalità di funzionamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, convocata dal responsabile del procedimento e alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante sostanziale. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante.

6. Le attività di cui al comma 5 sono compiute nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza di variante di cui al comma 3; decorso tale termine senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al comma 5, il Comune ne prescinde. La conferenza di pianificazione conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 4.

7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale entro centottanta giorni dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui al comma 4. In caso di mancata adozione del testo preliminare della variante sostanziale nei termini previsti, il Comune, sino all'adozione della medesima, non è legittimato a rilasciare titoli abilitativi ai sensi degli articoli 90bis, 90ter e 90quater, nonché della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).

8. La variante sostanziale adottata è pubblicata mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti presso il Comune interessato per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere regionale o locale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.

9. Entro i successivi novanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione di cui al comma 8, il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte, disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.

10. Il provvedimento mediante il quale il Comune ha adottato il testo definitivo della variante sostanziale e i relativi elaborati sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che li esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, la medesima struttura cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante sostanziale; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 5.

11. Le attività di cui al comma 10 e quelle di cui al comma 12 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante sostanziale adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate e, comunque, per l'applicazione di quelle altre disposizioni che ne prevedono la vigenza.

12. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco del Comune interessato, con propria deliberazione:

a) approva la variante sostanziale;

b) non approva la variante sostanziale;

c) propone al Comune delle modificazioni.

13. Nel caso di proposte di modificazione da parte della Giunta regionale, il Comune può disporne l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti sostanziali, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.

14. La variante sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il Comune interessato attesta l'accoglimento delle proposte di modificazione della Giunta stessa.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

"(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali al PRG)

1. Il Comune elabora la bozza di variante sostanziale al PRG, definendo i criteri e i contenuti fondamentali della variante stessa; la bozza contiene uno studio di impatto ambientale, ai sensi della normativa regionale in materia, idoneo ad accertare la compatibilità ambientale della proposta stessa ed evidenziare la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione.

2. La bozza di variante, con lo studio di impatto ambientale che ne è parte integrante, è sottoposta alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa regionale in materia, nei tempi e nei modi di cui al comma 3 ed è contestualmente, e con procedimenti coordinati, fatta oggetto di concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o della l.r. 56/1983.

3. Al fine di un'organica consultazione preventiva, la struttura regionale competente in materia di urbanistica individua il responsabile del procedimento il quale cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali interessate al contenuto della variante; il risultato di tale istruttoria è valutato da una conferenza di pianificazione convocata dal responsabile del procedimento alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, urbanistica, tutela del paesaggio, beni culturali, programmazione regionale, vincoli idrogeologici, protezione dell'ambiente ed altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della variante. Ai lavori della conferenza partecipa il Sindaco, o suo delegato, del Comune che ha adottato la variante. La valutazione della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, il parere del Comitato scientifico per l'ambiente previsto dalla legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale); l'attività di cui al presente comma è compiuta nel termine di centocinquanta giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della bozza; decorso tale termine, senza che la struttura stessa abbia concluso le attività di cui al presente comma, il Comune ne prescinde.

4. Tenuto conto dell'esito dell'attività di cui ai commi 1, 2 e 3 il Consiglio comunale, con apposita motivata deliberazione, adotta il testo preliminare della variante sostanziale.

5. La variante adottata ed il relativo studio di impatto ambientale sono pubblicati mediante deposito in pubblica visione dei relativi atti e delle deliberazioni che li riguardano presso la segreteria del Comune interessato, per quarantacinque giorni consecutivi; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale. Chiunque ha facoltà di produrre osservazioni, nel pubblico interesse, fino allo scadere del termine predetto.

6. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino tematiche di cui all'art. 14, comma 2. Con la stessa deliberazione, il Consiglio comunale adotta, quindi, il testo definitivo della variante.

7. La deliberazione di cui al comma 6, con gli atti della variante adottata ai sensi del comma medesimo, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che la esamina per valutarne la coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e della pianificazione territoriale e paesaggistica della Regione; a tal fine, il responsabile del procedimento, individuato dalla struttura regionale competente in materia di urbanistica, cura l'istruttoria acquisendo i pareri e le osservazioni di tutte le strutture regionali e, ove del caso, degli enti pubblici interessati dal contenuto della variante; il risultato di tale istruttoria è valutato dalla conferenza di pianificazione di cui al comma 3, convocata dal responsabile del procedimento; l'attività di cui al presente comma e quelle di cui al comma 8 sono compiute nel termine di centoventi giorni dalla ricezione, da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, degli atti completi della variante adottata. Decorso tale termine, il PRG si applica con effetti equivalenti a quelli dello strumento approvato, ai fini delle decisioni sulle domande di concessione edilizia, della formazione dei piani urbanistici di dettaglio, del rispetto delle distanze a protezione delle strade, delle eccezioni ai vincoli di inedificabilità, degli accordi di programma, delle intese e delle procedure accelerate, e comunque per l'applicazione di quelle altre norme che ne prevedono la vigenza.

8. La Giunta regionale, sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione e sentite le valutazioni del Sindaco, approva, con propria deliberazione, la variante oppure non la approva oppure propone al Comune delle modificazioni.

9. Nel caso di proposte di modificazioni da parte della Giunta regionale, il Comune può deliberarne l'accoglimento, che comporta l'approvazione definitiva delle varianti, oppure presentare proprie controdeduzioni su cui la Giunta stessa, sentito il parere della conferenza di pianificazione, deve pronunciarsi in via definitiva entro novanta giorni dal loro ricevimento.

10. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale che l'approva o della dichiarazione con la quale il segretario del Comune interessato attesta l'accoglimento, da parte del Consiglio comunale, delle proposte di modificazioni della Giunta stessa.

11. Alla conferenza di pianificazione di cui al comma 3 si applicano le disposizioni relative alla conferenza di servizi di cui alla legislazione regionale in materia di procedimento amministrativo.".

Il comma 3 dell'articolo 15 è stato modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, nel modo seguente:

"al comma 3 dell'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

""La conferenza di pianificazione di cui al presente comma costituisce anche conferenza di servizi ai fini della definizione del procedimento di concertazione di cui al comma 2."".

Tale periodo fu sostituito dall'art. 26, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34, nel modo seguente:

"La conferenza di pianificazione di cui al presente comma conclude il procedimento di concertazione di cui al comma 2.".

Il comma 7 dell'articolo 15 è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17 nel modo seguente:

"7. Tenuto conto dell'esito delle attività di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale entro centottanta giorni dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui al comma 4. In caso di mancata adozione del testo preliminare della variante sostanziale nei termini previsti, il Comune, sino all'adozione della medesima, non è legittimato a rilasciare titoli abilitativi ai sensi degli articoli 90bis, 90ter e 90quater, nonché della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18).".

Nella formulazione precedente, sostituita dall'articolo 30, comma 3, della L.R. 26 maggio 2009, n.12, il comma 7 dell'articolo 15 recitava:

"Tenuto conto dell'esito delle attività di cui al comma 3, 4, 5, e 6 il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale.".

Il comma 9 dell'articolo 15 è stato sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17 nel modo seguente:

"9. Entro i successivi novanta giorni dalla conclusione del periodo di pubblicazione di cui al comma 8, il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte, disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.".

Nella formulazione precedente, sostituita dall'articolo 30, comma 3, della L.R. 26 maggio 2009, n.12, il comma 9 dell'articolo 15 recitava:

"9. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni eventualmente prodotte ai sensi del comma 8 disponendo, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variazione sostanziale; questi non comportano una nuova pubblicazione ove non riguardino modifiche che attengono all'impostazione generale del PRG di cui all'articolo 14, comma 2. Il Comune adotta, infine, il testo definitivo della variante sostanziale.".

Il comma 11 dell'articolo 15 è stato sostituito dall'art. 26, comma 3, della L.R. 24 dicembre 2007, n.34 nel modo seguente:

"11. Le modalità di funzionamento della conferenza di pianificazione di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

(16) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 8 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(16a) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 16 recitava:

"(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG)

1. Previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove incidano su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o della l.r. 56/1983, le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; questa è pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente all'avvio della pubblicazione copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto.

2. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione.

3. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva. La deliberazione medesima, con gli atti della variante, è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.".

(16b) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 19/03- 16/05 2019.

(16c) Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 17 recitava:

" (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG)

1. Le modifiche non costituenti variante al PRG, di cui all'art. 14, sono introdotte nel PRG con deliberazione motivata del Consiglio comunale, previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove la modifica incida su beni tutelati ai sensi delle l. 1497/1939 e/o 431/1985 o 1089/1939, o della l.r. 56/1983, limitatamente alle modifiche riguardanti i beni stessi; la deliberazione medesima è trasmessa immediatamente alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, munita degli allegati tecnici.".

(17) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.

L'articolo 18 era stato precedentemente così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17:

"(Pubblicazioni di varianti previste da leggi di settore)

1. In caso di varianti al PRG previste da leggi di settore, per le quali non sia espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, l'amministrazione competente trasmette gli atti autorizzativi e gli elaborati rappresentanti le modificazioni allo strumento urbanistico vigente al Comune, che provvede ad apportare agli elaborati del PRG le conseguenti variazioni, dandone pubblicazione per trenta giorni consecutivi e trasmettendone copia, in formato cartaceo e digitale, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 18 recitava:

"(Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)

1. Tutte le varianti al PRG, previste da leggi di settore, per le quali non è espressamente disciplinata la fase di pubblicazione, sono pubblicate nei modi e nei termini previsti per le varianti non sostanziali.".

(17a) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 20 recitava:

"4. Decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o del testo preliminare di variante senza che sia intervenuta l'approvazione o che la variante, ove previsto, sia stata trasmessa per l'approvazione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, essa decade a tutti gli effetti.".

(17b) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 11 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(18) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

La lettera e) del comma 2 dell'art. 22 era già stata sostituita dall'art. 5, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, nel modo seguente:

"e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi. Limitatamente al primo intervento, tale valutazione non è richiesta per i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;".

ed era già stata modificata dall'art. 27, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 nel modo seguente:

"e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente al rispetto degli standard così definiti, è effettuata, laddove prevista dai PRG, dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 recitava:

"e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale.".

(18a) Numero modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

Il numero 3) della lettera e) del comma 2 era stato inserito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5, nel modo seguente:

"3) i bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;"

(19) Lettera aggiunta dall'art. 5, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

(19a) Lettera modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

La lettera eter) del comma 2 era stata aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5, nel modo seguente:

"eter) individuare particolari condizioni, criteri di localizzazione e tipologie costruttive per l'edificazione di piccoli bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione;".

(20) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

(20a) Si veda l'oggetto del Consiglio regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999.

(20a1) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

(21) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n.18.

La rubrica del Titolo era già stata modificata dall'art. 20, comma 4, della L.R. 4 novembre 2005, n. 25, che ha disposto la sostituzione dell'espressione "impianti per le telecomunicazioni", ovunque ricorra nella legge, con l'espressione "strutture per radiotelecomunicazioni"

La rubrica del Titolo IV, nella formulazione originaria, così recitava:

"ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE - IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI"

(21a) Alinea modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

L'alinea del comma 2 dell'articolo 27 era già stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6, nel modo seguente:

"2. L'accordo di programma può determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici, compresi quelli derivanti dalla modifica degli ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I. In tal caso:".

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 27 recitava:

"2. L'accordo di programma può determinare varianti o modifiche degli strumenti urbanistici. In tal caso:".

(22) Articolo sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Il comma 7 dell'art. 29 è stato successivamente così modificato dall'art. 30, comma 2, lettera c) della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Tale comma era stato inserito dall'art. 22 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4, e, nella formulazione precedente, recitava:

"7. Raggiunta l'intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al comma 6, il soggetto preposto all'esecuzione dell'opera dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede all'acquisizione, ove richiesta, della valutazione [di impatto] ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 29 recitava:

"(Intesa per le opere pubbliche di interesse regionale)

1. La progettazione di opere pubbliche di iniziativa della Regione, qualora incoerenti, contrastanti o difformi rispetto alle determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, è effettuata dalla Regione d'intesa con i Comuni interessati dall'intervento.

2. La Giunta regionale, ultimato il progetto preliminare dell'opera, individua il responsabile del procedimento e delibera l'avvio del procedimento per il raggiungimento dell'intesa; in caso di inerzia del Comune che si protragga per oltre novanta giorni dalla ricezione della richiesta della Regione, il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti di competenza del Comune.

3. Raggiunta l'intesa e predisposto il progetto definitivo, l'acquisizione degli assensi, delle autorizzazioni, dei pareri, dei nullaosta e in genere degli atti dovuti ai sensi di legge, nonché della valutazione di impatto ambientale ove dovuta, è effettuata dal responsabile del procedimento, con l'impiego, per quanto possibile, della conferenza di servizi; l'approvazione del progetto definitivo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

4. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 3 equivale a variante del PRG nonché a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere e sostituisce ad ogni effetto la concessione edilizia.".

(22a) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 31 recitava:

"1. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane, riguardanti aree che il PRG destina genericamente a servizi pubblici o la cui destinazione specifica non coincide con quella delle opere progettate, costituisce approvazione di modifica al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c); si applicano le procedure di cui all'art. 17.".

(22b) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 31 recitava:

"2. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Comunità montane, riguardanti aree che il PRG non destina in tutto o in parte a servizi pubblici, costituisce adozione di variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b); si applicano le procedure di cui all'art. 16.".

(23) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

(23a) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 31bis recitava:

"3. Qualora la determinazione della destinazione urbanistica costituisca variante al PRG, questa si configura come variante non sostanziale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), e secondo la procedura di cui all'articolo 16. In tal caso, le osservazioni della struttura regionale competente in materia di urbanistica, di cui all'articolo 16, comma 1, sono vincolanti ai fini dell'approvazione della variante medesima. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano di cui al comma 1 costituisce anche approvazione della variante non sostanziale.".

(24) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.

L'articolo 32 era stato precedentemente sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 4 novembre 2005, n. 25 nel modo seguente:

"(Strutture per le radiotelecomunicazioni)

1. Le strutture per le radiotelecomunicazioni sono definite dalla vigente normativa di settore.

2. La realizzazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni di cui al comma 1 costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

3. Le strutture per le radiotelecomunicazioni devono essere localizzate in modo da non incidere negativamente:

a) sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone;

b) sulle componenti strutturali del paesaggio qualificate come meritevoli di tutela dal PTP;

c) sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP;

d) sulle aree naturali protette.

4. Le Comunità montane ed il Comune di Aosta, d'intesa con i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, formano piani preordinati:

a) ad assicurare concreta attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 e comunque ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nel comma stesso;

b) ad evitare la proliferazione delle strutture per le radiotelecomunicazioni sul territorio;

c) a concentrare per quanto possibile le strutture per le radiotelecomunicazioni mediante l'associazione delle stesse sia quanto a localizzazione, sia quanto a postazioni impiegate;

d) a localizzare le strutture per le radiotelecomunicazioni nel modo più idoneo, tenuto conto di quanto previsto al presente articolo;

e) a dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale delle strutture per le radiotelecomunicazioni.

5. Ai piani di cui al comma 4 si applicano le procedure di cui agli articoli 27 e 28.

6. L'installazione di strutture per le radiotelecomunicazioni deve rispettare il piano di cui al comma 4.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 32 recitava:

"(Impianti per le telecomunicazioni)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli impianti di telecomunicazione costituiti da antenne, tralicci, ripetitori, stazioni, postazioni e in genere da qualsiasi struttura per la telecomunicazione che impegni il territorio.

2. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 costituisce trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

3. Gli impianti medesimi devono essere localizzati in modo da non incidere negativamente:

a) sull'incolumità fisica e sulla salute delle persone;

b) sulle componenti strutturali del paesaggio qualificate come meritevoli di tutela dal PTP;

c) sui siti, beni e aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico, definiti dal PTP;

d) sulle aree naturali protette.

4. Le Comunità montane, d'intesa con i Comuni interessati e sentiti i soggetti concessionari presenti sul territorio, formano piani preordinati:

a) ad assicurare concreta attuazione alle disposizioni del comma 3 e comunque ad evitare o contenere al massimo i possibili pregiudizi ai beni indicati nel comma stesso;

b) ad evitare la proliferazione degli impianti di telecomunicazione sul territorio;

c) a concentrare per quanto possibile gli impianti mediante l'associazione degli stessi sia quanto a localizzazione, sia quanto a strutture impiegate;

d) a localizzare gli impianti nel modo più idoneo, tenuto conto di quanto previsto al presente articolo;

e) a dettare la disciplina urbanistico-edilizia per un corretto inserimento ambientale degli impianti.

5. Ai piani di cui al comma 4 si applicano le procedure di cui agli art. 27 e 28.

6. L'installazione di impianti di telecomunicazione deve rispettare il piano di cui al comma 4.".

(25) Articolo, inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 18, di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 28/04-6/05 2010.

(26) Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 18.

L'alinea del comma 3 dell'articolo 33 è stato successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione precedente, l'alinea del comma 3 dell'articolo 33 recitava:

"3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, sono ammessi i seguenti interventi:".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 33 recitava:

"(Aree boscate)

1. E' vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia che non comportino la sostituzione delle strutture esistenti e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, di ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso.

4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza.

5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l'esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso.

6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.

7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.

8. L'esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.

9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.

10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all'approvazione dell'individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7.

11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione della l. 431/1985.".

(27) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 1 dell'articolo 34 era stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22 nel modo seguente:

"1. E' vietata l'edificazione nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali [e artificiali] per un profondità di metri cento dalle sponde, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.".

Dopo il comma 1 dell'articolo 34 era stato inserito, dall'art. 3, comma 2, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, il comma 1bis che così recitava:

"1bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i Comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite.".

Il comma 1bis dell'articolo 34 era stato poi modificato dall'art. 26, comma 4, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34 nel modo seguente:

"1bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i Comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente.".

L'alinea del comma 2 dell'articolo 34 era stato sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 nel modo seguente:

"2. Ai fini della presente legge e fatti comunque salvi i laghi elencati nell'Appendice "4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario - Aree di pertinenza di laghi - L" della Relazione illustrativa del PTP.".

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 era stata abrogata dall'art. 16, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Dopo il comma 2 dell'articolo 34 era stato aggiunto, dall'art. 16, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, il comma 2bis che così recitava:

"2bis. I Comuni, per i laghi artificiali, intesi come una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia e disciplinano le destinazioni d'uso consentite in esse nell'ambito dei Piani regolatori comunali.".

Tale comma era stato successivamente abrogato dall'art. 3, comma 3, lettere a) e b), della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

Il comma 3 dell'articolo 34 era stato sostituito dall'art. 16, comma 4, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 nel modo seguente:

"3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi:

a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti all'articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;

b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna. E' altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di laghi e zone umide.".

La lettera b) del comma 3 dell'articolo 34 era stata modificata dall'art. 3, comma 4, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22 nel modo seguente:

b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna. E' altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di laghi e zone umide.".

Il comma 4 dell'articolo 34 era stato modificato dall'art. 3, comma 5, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22 nel modo seguente:

"4. In caso di motivata necessità, nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'approvazione dei progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga; i progetti devono essere corredati di specifiche valutazioni idrogeologiche e ambientali e devono essere coerenti con la tutela e valorizzazione delle zone umide e dei laghi naturali o artificiali.".

e precedentemente sostituito dall'art. 16, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 nel modo seguente:

"4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali [o artificiali] di cui al comma 3, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'approvazione dei progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga; i progetti devono essere corredati di specifiche valutazioni idrogeologiche e ambientali e devono essere coerenti con la tutela e valorizzazione delle zone umide e dei laghi naturali o artificiali.".

Nella formulazione originaria il comma 4 dell'articolo 34 recitava:

"4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, previo parere vincolante della Giunta regionale.".

Il comma 4bis dell'articolo 34 è stato modificato dall'art. 3, comma 6, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22 nel modo seguente:

"4bis. Per le zone umide e i laghi, la procedura di deroga di cui al comma 4, ove necessario, è ricompresa in quella di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 16, comma 6, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, il comma 4bis dell'articolo 34, così recitava:

"4bis. Per le zone umide e i laghi, la procedura di deroga di cui al comma 4 è ricompresa in quella di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP.".

Il comma 5 dell'articolo 34 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 7, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22:

"5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni di cui al comma 2, e quelli di cui al comma 1bis, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti in sede di conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui ai commi 1 e 1bis, come deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

Nella formulazione precedente, come modificata dall'art. 16, comma 7, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, il comma 5 dell'articolo 34 recitava:

"5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dai commi 2 e 2bis , con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge."

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 34 recitava:

"(Zone umide e laghi)

1. È vietata l'edificazione nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali per una profondità di metri cento dalle sponde, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge e fatti comunque salvi i laghi ufficialmente censiti o classificati:

a) per zona umida si intende uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzata dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa;

b) per lago naturale si intende una massa d'acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;

c) per lago artificiale si intende una massa d'acqua avente superficie potenziale non inferiore a metri quadrati 5.000 ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in tema di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in tema di altezza minima libera interna. E' altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse interrate strettamente connesse con gli edifici esistenti.

4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali è ammessa l'esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, previo parere vincolante della Giunta regionale.

5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.".

(28) Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 2 dell'articolo 35 era stato sostituito dall'art.16, comma 8, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 nel modo seguente:

"2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale ad eccezione:

a) degli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

c) degli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) degli interventi di consolidamento, risanamento e restauro conservativo di beni di interesse storico, compatibili con la normativa di tutela, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

e) delle opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei dissesti;

f) delle opere di regimazione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché di sistemazione agraria, comprensive di ogni intervento infrastrutturale necessario, nel rispetto degli equilibri statici e idrodinamici delle aree, della ristrutturazione e della realizzazione di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di quelle viarie, e a rete non altrimenti localizzabili; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valutato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.".

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 era stata così sostituita dall'art. 54, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22:

"b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente; sono, altresì, consentiti nello specifico gli interventi o varianti ai progetti relativi a:

1) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

2) recinzioni e cancellate;

3) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

4) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;

5) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

6) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

7) opere di demolizione;

8) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

9) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici.".

Il comma 2bis dell'articolo 35 era stato inserito dall'articolo 16, comma 9, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 e così recitava:

"2bis. Gli interventi di cui al comma 2 devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Il Comune può deliberare l'eventuale aumento del carico insediativo per gli interventi di cui al comma 2 realizzati all'interno delle zone A di cui all'articolo 22, sulla base delle indicazioni derivanti da uno specifico studio della situazione di pericolosità del bacino che individui le possibili misure di mitigazione del rischio.".

Il comma 3 dell'articolo 35 era stato così sostituito dall'art. 16, comma 10, della L.R. 20 gennaio 2005, n.1:

"3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici e delle infrastrutture esistenti, senza aumento di superficie, di volume e del carico insediativo. All'interno dei centri edificati, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti e con le norme del piano regolatore, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna, il mutamento della destinazione d'uso senza aumento del carico insediativo, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti. I relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.".

Il comma 4 dell'articolo 35 è stato così modificato dall'art. 16, comma 11, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1:

"4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che comportino la realizzazione di nuove strutture abitative e produttive, previa verifica, tramite specifica valutazione geologica e geotecnica, dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.".

Il comma 6 dell'articolo 35 è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 35 recitava:

"6. Per i terreni già vincolati ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di vincolo idrogeologico e ricompresi nell'ambito di applicazione dei commi 1 e 2 e dell'articolo 36, le attività ammissibili e le cautele da adottare per gli interventi che comportano modifiche permanenti dell'assetto dei suoli e dei terreni in area non boscata sono disciplinate dal presente articolo e le relative funzioni sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.".

L'art. 26, comma 9, della L.R. 24 dicembre 2007, n.34 disponeva che, nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 35, comma 7, della l.r. 11/1998, come modificato dall'art.26, comma 5, della L.R. 34/2007, continuassero a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 35 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 34/2007.

L'articolo 35 era stato precedentemente così sostituito dall'art. 26, comma 5, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34:

"(Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, nelle classi alta, media e bassa.

2. La delimitazione delle aree alluvionabili dalle colate detritiche avviene, in funzione di tre diversi gradi di intensità del fenomeno, in aree ad elevata, media e bassa pericolosità, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 38, sulla base di idonei studi realizzati secondo specifiche metodiche di valutazione della pericolosità, definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili gli interventi compatibili con un adeguato livello di sicurezza delle aree stesse, gli interventi finalizzati alla difesa, stabilizzazione e consolidamento dei terreni e al miglioramento della tutela della pubblica incolumità dai dissesti e gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti.

4. I progetti relativi agli interventi ammissibili devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie.

5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all'articolo 36, sono consentiti gli interventi conseguenti a proroghe, varianti e rinnovi del titolo abilitativo che non comportino la modifica sostanziale dell'opera come originariamente prevista e, in particolare, che non aumentino il numero di unità immobiliari o che non mutino la destinazione d'uso e che non siano incompatibili con lo stato di dissesto esistente.

6. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2, e per quelle di cui all'articolo 36, gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. In caso di motivata necessità:

a) la Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi economici e sociali; tali progetti devono essere corredati di uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sull'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di mitigazione del rischio necessarie;

b) il Comune può autorizzare, per le aree e gli edifici isolati o per le infrastrutture e gli edifici danneggiati o distrutti in caso di dissesti idraulici, geologici o valanghivi, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, altrimenti non consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a carico del promotore dell'iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all'uso dell'area. Nel caso di aree isolate sono ammissibili gli interventi di nuova edificazione relativa ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali, a strutture connesse alla pratica delle attività escursionistica ed alpinistica o alla ristorazione a diretto servizio delle piste da sci. Per gli interventi di protezione non è comunque ammesso alcun finanziamento pubblico, salvo che per gli interventi diretti alla salvaguardia di edifici di proprietà degli enti pubblici.

7. Per le aree a diversa pericolosità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione, le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività consentiti, connessi alla pianificazione urbanistica.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 35 recitava:

"(Classificazione dei terreni sedi di frane e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in:

a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici;

b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate;

c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici.

2. Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la messa in sicurezza, la bonifica dei dissesti e la manutenzione straordinaria; sono altresì vietate alterazioni del reticolo idrografico superficiale, restrizioni dei corsi d'acqua e ogni altro intervento suscettibile di pregiudicare gli equilibri statici e idrodinamici. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di cui al comma 1, lett. b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione edilizia ed ampliamento degli edifici e delle infrastrutture esistenti; sono ammessi altresì gli interventi di tipo puntuale e lineare, quali prese d'acqua, acquedotti, elettrodotti, fognature, impianti di risalita, piste antincendio, forestali e poderali, ampliamenti stradali e piazzole, reti telematiche, ed altri similari, purché i relativi progetti si fondino su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.

4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che comportino la realizzazione di nuove strutture abitative e produttive, previa verifica, tramite specifiche indagini geognostiche, dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.".

(29) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 2 dell'articolo 36 era stato così modificato dall'art. 16, comma 12, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1:

"2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla cartografia comunale è effettuato con le procedure di cui all'art. 38, comma 4"

Il comma 4 dell'articolo 36 era stato così modificato dall'art. 16, comma 13, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1:

"4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale che disciplinano le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 36 recitava:

"(Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po, di seguito denominato piano stralcio, ai sensi dell'art. 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modificazioni.

2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla cartografia comunale è effettuato con le procedure di cui all'art. 38.

3. Per i corsi d'acqua naturali dei quali il piano stralcio non delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inondazioni sono delimitati, con le modalità di cui all'art. 38, dai Comuni; la Giunta regionale delibera i criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio di inondazioni, in coerenza con le prescrizioni del piano stralcio.

4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, rispettivamente, le disposizioni del piano stralcio e della deliberazione della Giunta regionale che disciplinano le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica.

5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le prescrizioni riguardanti i territori ricadenti nelle fasce C del piano stralcio, ed in quelle analoghe di cui al comma 3, con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive.".

(30) Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 2 dell'articolo 37 era stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22:

"2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo degli edifici e delle infrastrutture, compreso l'eventuale mutamento della destinazione d'uso degli immobili, purché la destinazione d'uso sia relativa allo svolgimento di attività circoscritte alla stagione estiva. Ogni intervento strutturalmente e staticamente rilevante comporta l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

d) la realizzazione di opere di protezione attiva e passiva e di riduzione del rischio idrogeologico;

e) la nuova costruzione di infrastrutture:

1) di tipo puntuale, quali opere di captazione, prese d'acqua e impianti di telecomunicazioni;

2) di tipo lineare o a rete, quali acquedotti, fognature, reti irrigue, elettrodotti, reti telematiche, impianti di risalita, piste di sci, piste tagliafuoco e forestali, sistemazioni ed adeguamenti stradali, piste di servizio temporanee ad uso esclusivamente stagionale e rete sentieristica;

3) di tipo areale, quali sistemazioni di terreni, bonifiche agrarie ed aree ludico-sportive ad uso esclusivamente estivo;

f) gli interventi di nuova costruzione di strade poderali di servizio ad alpeggi e mayen fruibili solo nella stagione estiva, nonché gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per le attività agro-pastorali durante il periodo estivo, a condizione che gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.".

Il comma 2bis dell'articolo 37, introdotto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22, così recitava:

"2bis. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere e) ed f), devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.".

Il comma 3 dell'articolo 37 era stato così sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22:

"3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), ferma restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste, sono consentite la nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici ed infrastrutture, a condizione che le stesse presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree. I relativi progetti devono fondarsi su specifiche analisi di interferenza valanghiva e sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto o di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nelle aree di cui al comma 1, lettera c), in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.".

Il comma 4 dell'articolo 37 è stato abrogato dall'art. 5, comma 4, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22.

Il comma 6 dell'articolo 37 era stato così sostituito dall'art. 5, comma 5, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22:

"6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1, ad eccezione degli interventi da realizzare su manufatti esistenti che non comportano la diretta esposizione ai fenomeni valanghivi, e le modifiche strutturali staticamente rilevanti dei manufatti stessi sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di rischio valanghivo.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 37 recitava:

"(Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in:

a) aree ad elevato rischio;

b) aree a medio rischio;

c) aree a debole rischio.

2. Nelle aree di cui al comma 1, lett. a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale eccedente la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria. Ogni intervento di manutenzione straordinaria deve comportare l'adeguamento delle strutture e l'esecuzione di specifiche opere di protezione, atti a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree; è comunque consentita l'esecuzione di opere infrastrutturali interrate direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali, purché dette opere non siano localizzabili altrimenti o siano assistite da opportuni accorgimenti o interventi di bonifica. Sono altresì consentiti gli interventi di costruzione di strade poderali di servizio agli alpeggi e ai mayen fruibili solo in stagioni caratterizzate da assoluta sicurezza, nonché interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento di fabbricati rurali utilizzati esclusivamente per la monticazione del bestiame durante il periodo estivo, solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.

3. Fatto salvo il rispetto delle determinazioni più restrittive del PTP e dei PRG, nelle aree di cui al comma 1, lett. b), ferme restando l'eseguibilità degli interventi di cui al comma 2 con le cautele tecniche, le limitazioni e la procedura ivi previste:

a) sono consentiti la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici solo ove gli stessi presentino orientamento, struttura, altezza o morfologia idonei a resistere ai massimi effetti attesi in tali aree;

b) sono consentiti gli interventi di recupero eccedenti l'ordinaria manutenzione solo ove si accompagnino all'adeguamento delle strutture e all'esecuzione di specifiche opere di protezione, ove necessarie, atte a garantire la resistenza ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree;

c) sono comunque consentiti gli interventi di consolidamento, risanamento conservativo, ristrutturazione, ricostruzione di alpeggi e mayen utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva del bestiame, nonché gli interventi di risanamento, consolidamento, ricostruzione, ampliamento, realizzazione di canali interrati o a cielo aperto e di piccole strutture tecniche agricole; in questi casi, la concessione edificatoria è subordinata al rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, del parere favorevole in ordine alla tipologia costruttiva adottata.

4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), si applicano le disposizioni di cui al comma 3, in relazione ai massimi effetti degli eventi attesi in tali aree.

5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina:

a) i criteri e i parametri per la delimitazione delle classi di aree soggette al rischio di valanghe o slavine;

b) i coefficienti relativi ai massimi effetti degli eventi attesi in ciascuna classe di aree;

c) i criteri per la progettazione degli interventi ammissibili.

6. I progetti relativi agli interventi nelle aree di cui al comma 1 sono sottoposti al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.".

(31) Articolo sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 2 dell'articolo 38 era stato così modificato dall'art. 26, comma 6, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34:

"2. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, riunite nella conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, alla quale partecipano altresì i tecnici incaricati della redazione della cartografia, entro centoventi giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali; ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata."

Il comma 4 dell'articolo 38 era stato così sostituito dall'art. 16, comma 14, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1:

"4. La cartografia di cui al comma 1 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato o della Giunta regionale, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:

a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;

b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;

c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate.".

Il comma 4bis dell'articolo 38 era stato così sostituito dall'art. 26, comma 7, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34:

"4bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato oppure da parte della Giunta regionale, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto sviluppate dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, che richiede l'attivazione della procedura di revisione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, che a sua volta provvede, nei successivi sessanta giorni, alla convocazione della conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 3, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo e vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni ed altri soggetti eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica.".

Il comma 4bis dell'articolo 38, introdotto dall'art. 16, comma 15, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nella formulazione precedente recitava:

"4bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato, oppure da parte della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di urbanistica, sulla base del parere espresso dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo, vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni e altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica, entro sessanta giorni dalla richiesta, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 38 recitava:

"(Compiti dei Comuni)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano, con deliberazione del Consiglio comunale, i terreni di cui agli art. 35, 36, comma 3, e 37, in conformità alle disposizioni degli articoli medesimi ed ai criteri, parametri e coefficienti individuati dalla Giunta regionale ai sensi degli art. 36, comma 3, e 37, comma 5, e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000; in caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella a base catastale.

2. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, riunite in una conferenza di servizi, alla quale partecipano altresì i tecnici incaricati della redazione della cartografia, entro centoventi giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali; ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.

3. Qualora i Comuni non provvedano all'individuazione degli ambiti di cui agli art. 33, 34, 35, 36 e 37 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'individuazione, delimitazione ed approvazione di tali ambiti.

4. La cartografia di cui al comma 1 può essere sottoposta a revisione, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, recependo le modificazioni verificatesi."

(31a) Comma sostituito dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Il comma 12bis dell'articolo 38 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6, nel modo seguente:

"12bis. La procedura di autorizzazione di cui al comma 12 è ricompresa in quella di cui all'articolo 26, quando è attivata la procedura di accordo di programma prevista dal medesimo articolo.".

(31b) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 12, comma 1 della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, il testo del comma 13 dell'art. 38 recitava:

"13. Il Comune può autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, altrimenti non consentiti, che presuppongono preventivi interventi di protezione a carico del promotore dell'iniziativa e che assicurano un grado di protezione adeguato all'uso dell'area nei seguenti casi:

a) infrastrutture e edifici danneggiati o distrutti in caso di dissesti idraulici, geologici o valanghivi;

b) aree o edifici isolati, limitatamente agli interventi relativi ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali e alla pratica delle attività escursionistica, alpinistica e sciistica.".

(31c) Comma modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Il comma 13bis dell'articolo 38 è stato inserito dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:

"13bis. Il Comune può autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e anche in deroga a quanto previsto dal PRG in merito alle tipologie di intervento edilizio ammesse, gli interventi per la riparazione di edifici e infrastrutture esistenti danneggiati da dissesti idraulici, geologici o valanghivi, compresa, ove non sia possibile la loro delocalizzazione, la ricostruzione, nel limite massimo dei volumi preesistenti, delle parti danneggiate o dell'intero fabbricato, anche su sedime diverso se funzionale a garantire condizioni di minore vulnerabilità del fabbricato stesso.".

(32) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 5 dell'articolo 40 era già stato così modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24:

"5. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa l'esecuzione, oltreché degli interventi di cui all'art. 39, comma 1, di percorsi ciclabili e pedonali, di parcheggi, di impianti per la distribuzione del carburante e connesse altre attività di servizio agli utenti della strada, nonché l'installazione in interrati di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc, fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia".

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 40 recitava:

"5. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa l'esecuzione, oltreché degli interventi di cui all'art. 39, comma 1, di percorsi ciclabili e pedonali, di parcheggi, di impianti per la distribuzione del carburante e connesse altre attività di servizio agli utenti della strada.".

(33) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

(34) Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 41 recitava:

"(Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e delle vasche di carico)

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 36, le varianti di adeguamento al PRG devono indicare fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali pubblici contenuti negli appositi elenchi e, ove del caso, dei canali artificiali a cielo libero, delle vasche di carico a cielo libero e a quote di campagna, aventi larghezze non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'art. 39, comma 3.".

(35) Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 2 dell'art. 47 è stato modificato nel modo seguente dall'art.15, comma 1, della L.R. 29 marzo 2018, n. 5:

"2. I PST devono essere redatti e approvati dalle grandi stazioni turistiche e dalle stazioni atipiche, come individuate dal PTP, nell'ambito delle procedure di adeguamento dei PRG ai sensi dell'articolo 13, nonché dalle stazioni turistiche minori e dalle località turistiche per le quali l'approvazione sia richiesta dalla conferenza di pianificazione [di cui all'articolo 15, comma 5], nell'ambito delle medesime procedure.".

Nella formulazione precedente, modificata dall'art. 15, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, il testo del comma 2 dell'art. 47 recitava:

"2. I PST devono essere redatti e approvati dalle grandi stazioni turistiche e dalle stazioni atipiche, come individuate dal PTP, nell'ambito delle procedure di adeguamento dei PRG ai sensi dell'articolo 13, nonché dalle stazioni turistiche minori e dalle località turistiche per le quali l'approvazione sia richiesta dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, comma 5, nell'ambito delle medesime procedure.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 47 recitava:

"(Programmi di sviluppo turistico)

1. I programmi di sviluppo turistico attengono all'attuazione degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche considerate, mediante la programmazione di azioni e interventi tra loro coordinati sia di competenza pubblica sia di competenza di privati.

2. I programmi di sviluppo turistico sono costituiti da una relazione motivazionale e illustrativa delle scelte generali e degli specifici interventi previsti, con gli allegati grafici ritenuti opportuni per completare la rappresentazione degli interventi medesimi; essi definiscono:

a) le azioni e gli interventi previsti e le aree direttamente interessate;

b) i soggetti pubblici e privati coinvolti e le azioni e gli interventi che competono a ciascuno di essi;

c) le risorse disponibili, distinguendo quelle di provenienza pubblica da quelle di provenienza di privati;

d) le priorità temporali in ordine alle diverse azioni e ai diversi interventi considerati e alle loro concatenazioni, tenuto conto delle risorse disponibili.

3. I programmi di sviluppo turistico che riguardano il territorio di un solo Comune sono predisposti dalla Giunta comunale, di concerto con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio per i casi in cui incidano su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, limitatamente alle parti incidenti sui beni stessi e sono adottati, su proposta della Giunta stessa, dal Consiglio comunale.

4. I programmi di sviluppo turistico adottati sono depositati nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi; del deposito è dato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla data di inizio del deposito chiunque può presentare osservazioni scritte. I programmi di sviluppo turistico sono approvati dal Consiglio comunale, che contestualmente decide sulle osservazioni presentate, ed acquistano efficacia con l'esecutività della deliberazione che li ha approvati.

5. I programmi di sviluppo turistico che riguardano il territorio di più Comuni sono formati con le procedure di cui agli art. 27 e 28; la competenza alla promozione dei relativi accordi di programma appartiene al Sindaco del Comune nel cui territorio sono prevalenti gli interventi considerati dal programma.

6. Copia dei programmi di sviluppo turistico approvati è trasmessa, per conoscenza, alle strutture regionali competenti in materia di turismo e di urbanistica nonché alla Comunità montana competente per territorio.".

(36) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 48 recitava:

"7. Il termine di attuazione del PUD non può essere superiore a dieci anni.".

(37) Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Il comma 7bis dell'art. 48, aggiunto dall'art. 16, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, nella formulazione precedente recitava:

"7bis. Decorsi i termini di cui al comma 7, non sono più ammessi interventi di nuova edificazione fino a quando il Comune non provvede mediante variante non sostanziale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), a definire le norme tecniche di attuazione dell'intera area interessata dal PUD decaduto e, per la parte attuata, a verificare gli equilibri funzionali dell'intero territorio comunale, qualora presenti.".

(38) Comma così sostituito dall'articolo 17, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 49 recitava:

"1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati; nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità degli immobili, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione od altre opere pubbliche o di interesse pubblico; a tal fine il PUD deve fornire indicazioni specifiche anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito sottoposto a PUD, ma non interessati dal PUD medesimo; l'attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il rilascio di concessione singola purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche.".

(39) Comma inserito dall'art. 17, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

(40) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 49 recitava:

"3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente ad ammissibilità, completezza di elaborati e conformità al PRG, il Sindaco, sentita la commissione edilizia e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD ritenuto ammissibile è depositato in pubblica visione presso la segreteria del Comune per quindici giorni; del deposito è pubblicato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla pubblicazione anzidetta chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte; il Consiglio comunale decide in ordine alle osservazioni ed approva il PUD. Nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di apportare modificazioni al PUD adottato, la deliberazione contenente le modifiche viene comunicata ai soggetti interessati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie deduzioni; il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.".

(41) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 4, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 49 recitava:

"4. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica copia del PUD di iniziativa privata approvato entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.".

(42) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 50 recitava:

"3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, sentita la commissione edilizia e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in pubblica visione presso la segreteria del Comune per quindici giorni; del deposito è pubblicato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla pubblicazione anzidetta i proprietari di immobili possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Il Consiglio comunale decide in ordine alle opposizioni e alle osservazioni ed approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.".

(43) Comma così sostituito dall'art. 18, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 50 recitava:

"5. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 4, copia del PUD di iniziativa pubblica approvato.".

(44) Articolo sostituito dall'art. 17, comma 1, della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

La lettera b), del comma 4, dell'art. 52 è stata modificata dall'art. 17, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17 nel modo seguente:

"b) l'esecuzione di interventi di manutenzione [ordinaria e] straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;".

La lettera g), del comma 4, dell'art. 52 è stata modificata dall'art. 6, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22 nel modo seguente:

"g) l'esecuzione di interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione di quegli edifici classificati monumento o documento nonché di quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche. Nei casi di demolizione parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di interventi di ristrutturazione o, qualora si tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristino alle condizioni di cui alla lettera e);".

I commi 4bis e 4ter dell'art. 52 sono stati inseriti dagli articoli 19 e 20 della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 5 dell'art. 52 è stato modificato dall'art. 19, comma 4, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17 nel modo seguente:

"5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può precisare ed articolare in modo più dettagliato [gli interventi di cui al comma 4 nonché precisare] i contenuti della apposita normativa di attuazione di cui al comma 2.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 52 recitava:

"(Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene, nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, e all'art. 23, comma 3:

a) mediante i piani o i programmi di cui agli art. 49, 50 e 51;

b) mediante apposita normativa di attuazione del PRG di cui al comma 2.

2. Per apposita normativa di attuazione, di cui al comma 1, lett. b), si intende un insieme organico di determinazioni normative e cartografiche riguardanti essenzialmente gli aspetti edilizi, precisamente:

a) determinazioni in merito al tipo, alla dimensione degli interventi ammessi per i singoli edifici o per gruppi di edifici, nonché alle interrelazioni funzionali tra gli edifici medesimi e le aree libere private e pubbliche e alle loro sistemazioni;

b) norme da osservare per la progettazione ed esecuzione degli interventi ammessi, al fine di garantire la valorizzazione dei valori storici, artistici ed ambientali delle zone di riferimento.

3. L'apposita normativa di attuazione è formata ed approvata con la procedura di cui all'art. 50, comma 3, ovvero, nel caso in cui comporti variante al PRG, con la procedura di cui all'art. 48, comma 5.

4. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o dalla l.r. 56/1983, sono comunque consentiti:

a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere; le aree libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone;

b) l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;

c) l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, nei Comuni il cui PRG abbia classificato i singoli edifici; tali interventi non possono riguardare edifici classificati monumento o documento, nonché quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale; tali interventi devono, inoltre, essere tesi all'eliminazione degli elementi di contrasto ed all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;

d) l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quelle minime stabilite dalle vigenti disposizioni, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti;

e) l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lett. a). Detti interventi sono sempre ammessi sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico;

f) l'esecuzione di piccole demolizioni funzionali agli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e);

g) l'esecuzione di interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione di quegli edifici classificati monumento o documento nonché di quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche;

h) gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, per gli interventi di recupero di edifici pubblici, qualora giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio a specifiche leggi in tema di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio;

i) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio e in materia di turismo; i fabbricati alberghieri per i quali siano rilasciate concessioni ai sensi della presente lettera non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori; tale vincolo di destinazione è trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e a spese degli interessati. Gli ampliamenti volumetrici devono rispettare le disposizioni seguenti:

1) il volume aggiunto non può superare la misura del venti per cento del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge computato escludendo gli ampliamenti volumetrici già realizzati in deroga; in assenza del provvedimento di cui all'art. 24 il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, con la possibilità di interporre, tra le falde e il solaio, una trave o dormiente di altezza non superiore a centimetri quaranta; nel caso in cui le falde di copertura non siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, il sottotetto deve essere conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume; è altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso residenziale, uffici e negozi, con l'esclusione dei volumi tecnici;

2) in ordine alle distanze degli edifici vicini il volume aggiunto deve rispettare le disposizioni del codice civile.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può precisare ed articolare in modo più dettagliato gli interventi di cui al comma 4 nonché precisare i contenuti della apposita normativa di attuazione di cui al comma 2.".

(44a) Lettera sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 52 recitava:

"c) gli interventi di ristrutturazione edilizia; tali interventi non possono riguardare edifici classificati monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. Tali interventi, inoltre, devono essere tesi al mantenimento degli elementi di pregio, all'eliminazione di quelli in contrasto e all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;".

(44b) Lettera modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 2 dell'articolo 52 recitava:

"e) gli interventi di ripristino sui fabbricati classificati diroccati mediante un insieme sistematico di opere che rispettino i relativi elementi volumetrici, tipologici e formali originari, desumibili dallo stato attuale o da documentazione fotografica. Tra gli interventi di ripristino dei fabbricati diroccati, previa perizia statica redatta da professionista abilitato che attesti l'impossibilità del recupero strutturale, è altresì ammessa la demolizione parziale con sostituzione delle parti irrecuperabili, sempre nel rispetto degli elementi volumetrici, tipologici e formali originari;".

(44c) Lettera modificata dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera f) del comma 2 dell'articolo 52 recitava:

"f) gli interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione degli edifici classificati monumento o documento e di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, esclusivamente per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche;".

(45) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(46) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(47) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 20 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5

(49) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.

(50) Lettera abrogata dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53 recitava:

"d) l'inserimento ambientale, le tipologie, i requisiti prestazionali, la qualità del prodotto edilizio;".

(51) Lettera abrogata dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 2 dell'articolo 53 recitava:

"e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti, secondo criteri rispettosi delle esigenze di tutela dell'ambiente e di contenimento dei consumi energetici.".

(52) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 53 recitava:

"3. Le prescrizioni del regolamento riguardanti il prodotto edilizio elencano le esigenze alle quali debbono corrispondere i requisiti prestazionali che il prodotto stesso deve possedere, senza necessità di vincolarlo a specifiche soluzioni tecniche, quantitative o formali precostituite. Il regolamento edilizio dà applicazione alle disposizioni regionali in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.".

(53) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 54 recitava:

"(Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio)

1. Il Consiglio regionale approva un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni; esso è integralmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; il regolamento edilizio tipo può essere modificato o integrato con deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui quali il testo approvato dal Consiglio comunale può scostarsi da quello del regolamento tipo, senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale tipo.

3. L'approvazione del regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal Consiglio comunale e il regolamento stesso è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.

4. I Comuni che non intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 predispongono autonomamente un testo di regolamento edilizio, lo adottano con deliberazione del Consiglio comunale e lo trasmettono alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'approvazione.

5. Nei casi di cui al comma 4, il regolamento è approvato, entro centottanta giorni dal ricevimento, dalla Giunta regionale, che può introdurre modifiche d'ufficio solo per correggere errori, chiarire prescrizioni ed operare adeguamenti a norme di legge; decorso il termine anzidetto senza che la Giunta stessa si sia pronunciata, il regolamento si intende approvato.

6. Il regolamento che richieda modifiche o rielaborazioni è restituito al Comune, con provvedimento motivato della Giunta regionale; il Comune provvede alle modifiche o alla rielaborazione richiesta e invia il regolamento alla struttura regionale competente in materia di urbanistica. La Giunta regionale assume le proprie determinazioni nei successivi novanta giorni; decorso tale termine senza che la Giunta stessa si sia pronunciata, il regolamento si intende approvato.

7. Il regolamento edilizio comunale assume efficacia con la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione che lo ha approvato o della dichiarazione con la quale il segretario comunale attesta l'avvenuta decorrenza del termine che costituisce approvazione.

8. Le modifiche dei regolamenti edilizi comunali sono approvate con le procedure di cui al presente articolo; le modifiche conformi alle corrispondenti disposizioni del regolamento edilizio tipo sono approvate dal Consiglio comunale.

9. Nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del regolamento edilizio tipo, i regolamenti edilizi comunali sono adottati e approvati con la procedura di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.".

(54) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 55 recitava:

"1. In ogni Comune è costituita la commissione edilizia, nominata dalla Giunta comunale per quanto riguarda i componenti elettivi; essa esprime pareri preventivi obbligatori non vincolanti sul merito delle proposte di PUD, di programmi, di intese e di concertazioni, attuativi del PRG, e delle relative varianti nonché sul merito delle istanze per il rilascio delle concessioni edilizie e delle relative varianti ed altresì sul merito delle eventuali istanze per pareri preventivi e sugli atti di annullamento di concessioni edilizie.".

(55) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 4 dell'articolo 55 era stato sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21, nel modo seguente:

"4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente. La commissione è formata dal numero di componenti eletti definito dal regolamento edilizio in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi compreso l'esperto in materia di tutela del paesaggio individuato ai sensi della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e, in qualità di componente di diritto, da un rappresentante del servizio igienico-sanitario dell'Azienda sanitaria regionale.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 55 recitava:

"4. I componenti della commissione edilizia sono scelti fra soggetti competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l'edilizia, l'urbanistica e l'ambiente; la commissione è formata dal numero di componenti eletti definito dal regolamento edilizio in misura non inferiore a tre e non superiore a sette, ivi compreso l'esperto in materia di tutela del paesaggio, di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e dai componenti di diritto. Sono componenti di diritto della commissione edilizia un rappresentante del servizio igienico-sanitario dell'Unità sanitaria locale (USL) e un rappresentante del servizio prevenzione incendi.".

(56) Articolo sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

La lettera bbis) del comma 1 dell'articolo 59 era stata così sostituita dall'art. 26, comma 8, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34:

"bbis) da qualsiasi altro titolo abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico, a condizione che gli interventi siano conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.".

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 20, comma 2 della L.R. 4 novembre 2005, n. 25, il testo della lettera bbis) del comma 1 dell'articolo 59 recitava:

"bbis) da qualsiasi altro atto abilitativo, comunque denominato, previsto da leggi di settore o in materia di procedimento unico".

Il comma 3 dell'articolo 59 era stato successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.

Nella formulazione precedente, il testo del comma 3 dell'articolo 59 recitava:

"3. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 59 recitava:

"(Titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:

a) dalla concessione edilizia;

b) dalla denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera.

2. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti; l'esecuzione delle relative opere è obbligatoriamente subordinata a concessione rilasciata dal Comune; peraltro, le opere di cui all'art. 61 sono obbligatoriamente subordinate a denuncia di inizio di attività o a denuncia di avvenuta esecuzione.

3. Le trasformazioni urbanistiche o edilizie sono consentite in presenza delle opere di urbanizzazione occorrenti, o dell'impegno a realizzarle, o della previsione della loro prossima realizzazione risultante dagli atti di programmazione comunale.

4. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli art. 60, 61 e 62 prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".

(56a) Comma inserito dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n.14.

(56b) Comma modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n.14.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'art. 59 recitava:

"3. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti di cui al capo III del presente titolo, fatta eccezione per quelle assoggettate a SCIA edilizia e per le varianti in corso d'opera.".

(56c) Comma modificato dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n.14.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'art. 59 recitava:

"4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie e le caratteristiche delle trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle zone territoriali del PRG.".

(56d) Articolo inserito dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n.14.

(57) Articolo sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 5 dell'articolo 60 è stato successivamente così sostituito dall'art.21, comma 1, della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione precedente, come sostituita dall'art. 23, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, il testo del comma 5 dell'articolo 60 recitava:

"5. Il permesso di costruire deve stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici e assimilati e ad un anno in ogni altro caso. Il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali e orizzontali dell'edificio, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. L'intervento deve essere concluso nei termini seguenti, articolati in relazione all'altitudine:

a) fino a 500 metri di quota: mesi quarantotto;

b) da 501 a 1.000 metri: mesi cinquantuno;

c) da 1.001 a 1.500 metri: mesi cinquantaquattro;

d) sopra i 1.500 metri: mesi sessanta.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 60 recitava:

"(Concessione edilizia)

1. Non appena pervenuta la domanda di concessione edilizia all'ufficio competente per il rilascio della stessa, il Comune segnala all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento; questi cura l'istruttoria verificando la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

2. Il responsabile del procedimento richiede altresì il parere della commissione edilizia assegnando a tal fine un congruo termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quaranta giorni; ove tale parere non sia espresso nel termine assegnato, il responsabile del procedimento conclude comunque il procedimento stesso.

3. La tempestiva acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi preventivamente dovuti può essere effettuata dal responsabile del procedimento anche ricorrendo ad apposita conferenza di servizi.

4. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia deve essere concluso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, salvo il maggior tempo che risultasse indispensabile per disporre dei pareri, delle autorizzazioni e degli assensi di cui al comma 3 o per consentire l'integrazione della pratica con documenti necessari, non allegati alla domanda.

5. La decisione sulla domanda di concessione edilizia è comunicata agli interessati entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 4 e 5, l'interessato inoltra istanza al Presidente della Giunta regionale, affinché eserciti i poteri sostitutivi. Il Presidente della Giunta regionale nomina, entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia; gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario sono a carico del Comune interessato.

7. Le concessioni edilizie devono stabilire i termini di inizio e di ultimazione dei lavori; il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a due anni per i lavori pubblici ed assimilati e ad un anno in ogni altro caso; il termine per l'ultimazione delle strutture portanti verticali ed orizzontali, ivi comprese quelle attinenti alla copertura, non può essere superiore a tre anni. L'edificio deve essere utilizzabile o abitabile nei termini seguenti, articolati in relazione all'altitudine:

a) fino a m. 500 di quota: mesi 48;

b) da m. 501 a m. 1.000: mesi 51;

c) da m. 1.001 a m. 1.500: mesi 54;

d) sopra i 1500 m: mesi 60.

8. Il termine di ultimazione può essere prorogato, per cause indipendenti dalla volontà del concessionario che abbiano ritardato i lavori in corso di esecuzione; il provvedimento comunale che concede la proroga deve essere motivato.

9. Qualora i lavori non siano ultimati nei termini stabiliti, il concessionario deve richiedere una nuova concessione, per la parte di intervento non ultimata.

10. La concessione è trasferibile, mediante voltura, ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

11. Ogni concessione edilizia deve enunciare espressamente la destinazione, o le destinazioni, d'uso in atto e in progetto nell'immobile oggetto della concessione medesima.

12. Ove del caso, per l'incidenza che l'intervento ha sulla situazione infrastrutturale, sull'ambiente circostante, sulla necessità di coordinare azioni pubbliche e private, o per altre oggettive ragioni, il Comune può, con adeguata motivazione, subordinare il rilascio della concessione edilizia alla stipulazione di una convenzione o alla formazione di un atto unilaterale d'obbligo, con i quali il titolare della concessione assume specifici obblighi, riguardanti modalità e tempi di realizzazione, requisiti dell'opera, attuazione di opere o interventi integrativi, od altri aspetti di interesse pubblico.".

(58) Articolo sostituito dall'art. 22, comma 1 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 24, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17 .il testo dell'art. 60bis recitava:

"(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)

1. Nel caso in cui il permesso di costruire sia richiesto nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12(Legge comunitaria regionale 2011), la domanda per il rilascio del permesso è presentata allo sportello unico competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e degli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio nonché della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione paesaggistica e archeologica, ove previste. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che attesti la conformità del progetto ai PRG, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento il quale provvede, entro il medesimo termine, alla richiesta di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati alle amministrazioni competenti, nel caso in cui non siano già allegati alla domanda stessa. Con la predetta comunicazione il responsabile del procedimento segnala inoltre i termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi atti di assenso. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto per una sola volta dal responsabile del procedimento esclusivamente per richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. Qualora gli atti integrativi richiesti non pervengano nel termine di trenta giorni successivi alla richiesta, il procedimento è concluso e il permesso si intende negato.

5. Al fine dell'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3, la conferenza di servizi è sempre indetta, oltre a quanto disposto dall'articolo 24, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19(Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire i predetti atti di assenso abbiano una durata superiore a novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle normative di settore.

6. Gli atti di assenso di cui al comma 3 sono rilasciati dalle amministrazioni competenti entro i termini previsti dalle normative di settore. Decorsi i predetti termini, il responsabile del procedimento procede ai sensi dei commi 7 e 8. In tal caso, salva l'ipotesi di omessa richiesta dell'atto di assenso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei medesimi atti di assenso.

7. Entro quindici giorni dall'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3 o dalla scadenza dei termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi, il responsabile del procedimento trasmette alla commissione edilizia, ove costituita, l'esito dell'istruttoria condotta. La commissione si pronuncia entro quindici giorni dalla ricezione degli atti. Entro i successivi quindici giorni, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento conclusivo.

8. Nel caso in cui la commissione edilizia non sia costituita, il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dall'acquisizione degli atti di assenso di cui al comma 3 o dalla scadenza dei termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi, adotta il provvedimento conclusivo.

9. Il termine di quindici giorni per adottare il provvedimento conclusivo di cui ai commi 7 o 8 è aumentato di dieci giorni qualora il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 19/2007.

10. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato il provvedimento conclusivo entro dieci giorni dalla sua adozione.

11. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 7, ultimo periodo, 8 e 9 per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso.".

Il comma 3 dell'articolo 60bis è stato successivamente così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6:

3. Entro venti giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento il quale provvede, entro il medesimo termine, alla richiesta di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati alle amministrazioni competenti, nel caso in cui non siano già allegati alla domanda stessa. Con la predetta comunicazione il responsabile del procedimento segnala inoltre i termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi atti di assenso. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 24, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, il testo del comma 3 dell'articolo 60bis recitava:

"3. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento il quale provvede, entro il medesimo termine, alla richiesta di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati alle amministrazioni competenti, nel caso in cui non siano già allegati alla domanda stessa. Con la predetta comunicazione il responsabile del procedimento segnala inoltre i termini previsti dalle normative di settore per il rilascio dei medesimi atti di assenso. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.".

(58a) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, il comma 21 dell'art. 60bis recitava:

"21. Decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 19/2007. Su istanza dell'interessato, il responsabile del procedimento rilascia l'attestazione dell'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.".

(59) Articolo sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 è stata successivamente così sostituita dall'art. 7, comma 1, della L.R. 14 aprile 2015, n. 8.

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 era stata precedentemente così modificata dall'art.4, comma 1, della L.R. 30 giugno 2014, n. 5:

"e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche sostanziali dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari né la superficie utile, a eccezione di quella eventualmente derivante dalla riduzione delle tramezze interne, e non mutino la destinazione d'uso;"

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 61 è stata successivamente così sostituita dall'art. 7, comma 2, della L.R. 14 aprile 2015, n.8.

La lettera ibis) del comma 1 dell'articolo 61 è stata inserita dall'art. 7, comma 3, della L.R. 14 aprile 2015, n.8.

La lettera q) del comma 1 dell'articolo 61 è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.

Le lettere tbis) e tter) del comma 1 dell'articolo 61 sono state aggiunte dall'art. 18, comma 1, della L.R. 8 febbraio 2016, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 61 recitava:

"(Denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera)

1. Non sono subordinati a concessione, e sono soggetti a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune, i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria; opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;

b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

d) opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;

f) realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;

g) devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;

h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

i) realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;

l) opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano alla coltivazione di cave né a bonifiche agrarie;

m) manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;

n) manufatti temporanei per la loro natura o per la loro funzione;

o) ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole dimensioni, funzionali all'attività agricola, ove ammesse dal regolamento edilizio e nei limiti imposti dal regolamento medesimo;

p) intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;

q) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;

r) interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua.

2. Le disposizioni del comma 1 sono applicabili solo ove concorrano le seguenti condizioni:

a) nel caso in cui gli immobili interessati siano assoggettati alle disposizioni delle l. 1089/1939, 1497/1939, 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ovvero alle disposizioni della l.r. 56/1983, siano state rilasciate le autorizzazioni, gli assensi o i pareri dovuti;

b) gli interventi oggetto della denuncia di inizio dell'attività siano conformi alle prescrizioni cogenti e prevalenti del PTP, alle prescrizioni dei piani di settore e dei progetti e programmi attuativi del PTP nonché a quelle degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi, dei programmi, delle intese e delle concertazioni approvati o adottati;

c) gli interventi medesimi rispettino le norme igienico-sanitarie e quelle relative alla sicurezza.

3. L'ultimazione dei lavori oggetto della denuncia di inizio dell'attività deve intervenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della denuncia medesima.

4. Il ricorso alla denuncia di inizio dell'attività non esonera i soggetti interessati dall'applicazione delle norme sul rischio idrogeologico, sulle opere di conglomerato cementizio, sul contenimento dei consumi energetici e delle altre disposizioni in materia edilizia.

5. In caso di denuncia di inizio dell'attività, la documentazione comprovante il titolo abilitativo è data dalle copie della denuncia recanti la data della ricezione della stessa in Comune e l'elenco degli allegati depositati presso il Comune stesso.

6. Non sono soggette ad approvazione espressa, ma a denuncia della loro esecuzione, da depositare presso il Comune prima dell'ultimazione dei lavori, le varianti realizzate in corso d'opera che presentino i seguenti requisiti:

a) rispondano alle condizioni di cui al comma 2;

b) non contrastino con prescrizioni espresse nella concessione edilizia;

c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici utili assentite;

d) non mutino la destinazione d'uso delle costruzioni o delle singole unità immobiliari;

e) non modifichino il numero delle unità immobiliari;

f) non alterino la sagoma né l'altezza della costruzione.

7. Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 6 si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a denuncia di inizio dell'attività; si applicano altresì le norme relative a tali opere riguardanti la documentazione da allegare alla denuncia.".

(59a) Lettera sostituita dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'art. 61 recitava:

"a) opere di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;".

(59b) Lettera inserita dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

(59c) Lettera inserita dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

(59d) Lettera inserita dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

(59e) Lettera inserita dal comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(59f) Lettera abrogata dalla lettera c) del comma 5 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera e) del comma 1 dell'art. 61 recitava:

"e) opere interne di singole unità immobiliari che non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non mutino la destinazione d'uso né modifichino la volumetria complessiva dell'edificio, anche consistenti in interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con eventuale esecuzione di opere che comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari;".

(59f1) Lettera abrogata dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.

Nella formulazione originaria, la lettera q) del comma 1 dell'articolo 61 recitava.

"q) varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;".]

(59f2) Lettera modificata dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24.

La lettera rbis) del comma 1 dell'articolo 61 era stata inserita dal comma 3 dell'art. 5 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5, nel modo seguente:

"rbis) bacini per lo stoccaggio delle acque destinate all'irrigazione di capacità inferiore o pari a 100 metri cubi;".

(59g) Comma modificato dall'art. 23, comma 1 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 dell'art. 61 recitava:

"8. L'ultimazione dei lavori oggetto della SCIA edilizia deve avvenire nel termine di un anno; decorso tale termine, cessano gli effetti abilitativi della medesima.".

(60) Articolo inserito dall'art. 26, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 61bis è stata così modificata dall'art. 4, comma 2, della L.R. 30 giugno 2014, n.5.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 26, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 61bis recitava:

"c) non comportino modifiche ai volumi e alle superfici assentite;"

Il comma 2 dell'articolo 61bis è stato successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 8 marzo 2013, n. 6.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 26, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17, il testo del comma 2 dell'articolo 61bis recitava:

"Alle varianti in corso d'opera di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 61, commi 4 e 9 e, ove del caso, le sanzioni in tema di opere soggette a SCIA edilizia.".

(61) Articolo così modificato dall'art. 27, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 62 recitava:

"(Opere dei Comuni)

1. Le deliberazioni con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle concessioni edilizie; i relativi progetti devono peraltro essere corredati da una relazione a firma di un tecnico abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche o edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche; i progetti stessi devono inoltre essere sottoposti all'esame della commissione edilizia del Comune.".

(61a) Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 1.

(61a1) Comma modificato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 5 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 63 recitava.

"1. I Comuni sono tenuti a rilasciare, a istanza di chi abbia titolo a compiere trasformazioni urbanistiche o edilizie, un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli immobili interessati; tale certificato deve indicare altresì se gli immobili medesimi ricadano o meno negli ambiti in cui è vietata l'edificazione e comunque quali siano i vincoli riguardanti quegli immobili; il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza; esso conserva validità finché non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici."

(61a2) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 5 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

(61a3) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 5 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

(61b) Comma sostituito dal comma 6 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 63bis recitava:

"5. L'agibilità può essere riferita anche a costruzioni esistenti, prive del certificato di agibilità o abitabilità, che non siano soggette agli interventi di cui al comma 3 e la cui altezza minima esistente dei locali abitabili non sia inferiore a metri 2,20, fatti salvi gli ulteriori requisiti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), come integrati dall'articolo 95.".

(61c) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 1.

(61d) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 1.

(61e) Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 30 gennaio 2017, n. 1.

(61f) Comma modificato dal comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Il comma 2 dell'art. 64 era già stato sostituito dal comma 7 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14, nel modo seguente:

"2. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità i mutamenti della destinazione d'uso, anche privi di opere edilizie con essi connesse, ove comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico, valutato secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.".

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'art. 64 recitava:

"2. Sono soggetti a contributo di onerosità anche i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove aggravino, secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione, il peso insediativo; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.".

(62) Comma così modificato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 20, comma 3, della L.R. 4 novembre 2005, n. 25, il testo del comma 2bis recitava:

"2bis. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera bbis), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1".

(63) Articolo così sostituito dall'art. 27, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 68 recitava:

"(Concessione gratuita)

1. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto:

a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; il fondo dev'essere di proprietà del richiedente la concessione oppure questi deve poterne disporre in forza di contratto d'affitto almeno sessennale;

b) per le residenze da realizzare in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 4, comma primo, lett. f), della legge regionale 28 luglio 1978, n. 49 (Attuazione della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 del Consiglio delle comunità europee per l'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate) e delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita. Gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale in quanto diretti ad assicurare al nucleo familiare dell'imprenditore stesso, quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione, un numero di vani, esclusi gli accessori, non superiore a quello dei componenti il nucleo familiare; le parti residenziali al servizio di alpeggi e mayen sono da considerare funzionali con riferimento alle esigenze di conduzione della struttura rurale annessa, prescindendo dal soggetto richiedente. Qualora le previsioni progettuali superino i limiti anzidetti, il contributo è dovuto per quanto eccede i limiti stessi. La funzionalità dei rustici in rapporto alla conduzione del fondo e la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale sono accertate, a richiesta dell'interessato e tenuto conto della documentazione da lui prodotta, dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il trasferimento della proprietà o dell'uso degli edifici, di cui alla presente lettera, realizzati con concessione gratuita ai sensi del presente articolo, a soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 4, comma primo, lett. f), della l.r. 49/1978, ovvero effettuato indipendentemente dalla vendita del fondo, nei dieci anni successivi alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, costituisce mutamento della destinazione d'uso;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, anche ove eseguite da privati;

d) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.".

(64) Comma così modificato dall'art. 27, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Trattasi di una modifica del rinvio interno che, originariamente, era effettuato unicamente all'art. 68, comma 1, lett. a) e b).

(65) Articolo così modificato dall'art. 30, comma 4, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 71 recitava:

"Destinazione dei proventi delle concessioni)

1. I proventi dei contributi per le concessioni e delle sanzioni ad essi relative sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, nonché, nel limite massimo del trenta per cento, a spese di manutenzione del patrimonio immobiliare comunale.".

(65a) Lettera inserita dal comma 1 dell'art. 24 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(65b) Comma modificato dal comma 8 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'art. 74 recitava:

"3. Il mutamento della destinazione d'uso da cui deriva la necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici costituisce trasformazione urbanistica ed è soggetto a concessione edilizia; la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, fatto salvo quanto stabilito nel comma 4, non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie.".

(66) Lettera aggiunta dall'art. 45, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

(67) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Le modificazioni si applicano, ai sensi dell'art. 35, comma 5, della L.R. 17/2012, ai procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 77 recitava:

"5. Nel caso di trasformazioni abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione si verifica di diritto e gratuitamente a favore della Regione, salvo che si tratti di trasformazioni eseguite su aree vincolate ai fini della difesa dello Stato o di servizi di carattere nazionale, nel qual caso l'acquisizione, previo l'espletamento della procedura di cui al presente articolo, ha luogo a favore dell'ente cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo; il Sindaco, qualora accerti l'esecuzione di trasformazioni abusive su tali terreni, è tenuto a darne immediata comunicazione, a seconda dei casi, al Presidente della Giunta regionale o all'amministrazione statale competente, cui spetta provvedere al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso; nell'ipotesi di concorso di vincoli soggetti alla vigilanza di differenti amministrazioni pubbliche, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.".

(67a) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'art. 78 recitava:

"a) il mutamento della destinazione d'uso in misura superiore al cinquanta per cento della superficie abitabile o utilizzabile indicata in progetto;".

(67b) Lettera modificata dalla lettera b) del comma 9 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 2 dell'art. 78 recitava:

"a) il mutamento della destinazione d'uso in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento della superficie utile abitabile o utilizzabile indicata in progetto;".

(68) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 16, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 79 recitava:

"4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai sensi delle l. 1089/1939, 1497/1939 o della l.r. 56/1983, l'assessore regionale competente in materia di beni culturali e/o di tutela del paesaggio, salva restando l'applicazione di misure e sanzioni previste da altre norme, ordina la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio ed irroga una sanzione pecuniaria di importo non inferiore a un milione di lire e non superiore a dieci milioni, nella misura determinata dalla commissione di cui all'art. 2 della l.r. 56/1983.".

(69) Comma abrogato dal comma 10 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Il comma 3bis dell'art. 80 era stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27, nel modo seguente:

"3bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non sussiste parziale difformità dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), in presenza di violazioni concernenti le altezze, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedono, per unità immobiliare, il 2 per cento delle misure progettuali."

(69a) Articolo inserito dal comma 11 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

(69a1) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

(69b) Comma modificato dal comma 5 dell'articolo 5 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 80bis recitava:

"4. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.".

(69c) Comma aggiunto dal comma 6 dell'articolo 5 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.

(70) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.R. 1° agosto 2012, n. 27.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 82 recitava:

"4. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, l'esecuzione di trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell'attività in assenza della denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, comporta l'irrogazione, da parte del Sindaco, di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dall'ufficio tecnico del Comune, con il minimo di un milione di lire; in caso di denuncia di inizio dell'attività effettuata quando le opere sono in corso di esecuzione, la sanzione predetta è applicata nella misura minima; nel caso in cui non sia determinabile un aumento del valore venale dell'immobile, la sanzione medesima è irrogata in un importo compreso fra un milione e dieci milioni di lire, in dipendenza della gravità del fatto.".

(71) Comma abrogato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria il testo del comma 2 dell'articolo 87 recitava:

"2. Qualora la procedura di affidamento di cui al comma 1 non abbia esito, il Sindaco ne dà notizia al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla riduzione in pristino con i mezzi a disposizione dell'amministrazione regionale ovvero tramite impresa se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta; il rifiuto ingiustificato da parte delle imprese di eseguire i lavori comporta le sanzioni previste dalla legislazione in materia.".

(71a) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 88 recitava:

"3. Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.".

(71b) Articolo inserito dal comma 12 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

(72) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 18.

La rubrica dell'articolo 90bis è stata così modificata dall'art. 3, comma 1, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 18, il testo della rubrica dell'articolo 90bis recitava:

"(Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei PRG)"

Il comma 1 dell'articolo 90bis è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

Il comma 1 dell'articolo 90bis era stato precedentemente così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1 che aggiungeva, in fine, il seguente periodo:

"Gli esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), o in affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).".

e precedentemente sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, nel modo seguente:

"1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 18, il testo del comma 1 dell'articolo 90bis recitava:

"1. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e quelli di cui alla lettera c) del medesimo comma che intendano acquisire i requisiti previsti per la tipologia di cui alla lettera d) possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nel rispetto dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.".

L'alinea del comma 2 dell'articolo 90bis è stato così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1

e precedentemente modificato dall'art.15, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24, nel modo seguente:

"2. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:"

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 18, il testo dell'alinea del comma 2 dell'articolo 90bis recitava:

"2. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:"

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis è stata così modificata dall'art. 2, comma 3, della L.R. 16 febbraio 2011, n.1:

"a) alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato, entro un anno dalla conclusione dei lavori, un piano di ripresa dell'attività alla struttura regionale competente in materia di turismo;".

La lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis era stata precedentemente così sostituita dall'art. 3, comma 3, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19:

"a) alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato, entro un anno dalla conclusione dei lavori, un piano di ripresa dell'attività alla struttura regionale competente in materia di turismo;"

e precedentemente così sostituita dall'art. 15, comma 2, della L.R. 4 agosto 2009, n.24:

"a) agli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori alla struttura regionale competente in materia di turismo;".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 18, il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis recitava:

"a) agli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;".

Una disposizione di coordinamento contenuta all'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 dispone che, dalla data di entrata in vigore della l.r. 12/2011, le espressioni "dichiarazioni di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrono nelle leggi o nei regolamenti regionali, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

La lettera abis) del comma 2 dell'articolo 90bis, inserita dall'art. 15, comma 3, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24, recitava::

"abis) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;".

L'art. 3, comma 3, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 90bis, ha trasformato il testo della lettera abis) nella nuova lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis (v.infra).

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis è stata così modificata dall'art. 2, comma 4, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1:

"b) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;"

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis era stata così sostituita dall'art. 3, comma 3, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19:

"b) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio o per le quali sia stata presentata la prescritta dichiarazione di inizio attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;"

e precedentemente così modificata dall'art. 15, comma 4, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24:

"b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, o di affittacamere ancorché eventualmente non ultimate.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 4, comma 1, della L.R. 17 giugno 2009, n. 18, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis recitava:

"b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.".

Una disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 dispone che, dalla data di entrata in vigore della l.r. 12/2011, le espressioni "dichiarazioni di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

Il comma 2bis dell'articolo 90bis è stato così sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 3, comma 4, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, il testo del comma 2bis dell'articolo 90bis recitava:

"2bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati una sola volta per ogni unità immobiliare.".

Il comma 2ter dell'articolo 90bis è stato inserito dall'art. 2, comma 6, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

(72a1) Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4.

(72a2) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 90bis recitava:

"3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento purché di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.".

Il comma 4 dell'articolo 90bis è stato così modificato dall'art. 28, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 4 dell'articolo 90bis era stato così sostituito dall'art. 15, comma 5, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24:

"4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, e della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996 quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).".

Nella formulazione originaria il comma 4 dell'articolo 90bis recitava:

"4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 90bis recitava:

"(Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei PRG)

1. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e quelli di cui alla lettera c) del medesimo comma che intendano acquisire i requisiti previsti per la tipologia di cui alla lettera d) possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nel rispetto dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purchè in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:

a) agli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;

b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.

3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento purché di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolodi destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.

4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).

5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d'intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi.

6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".

(72a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 26 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 90bis recitava:

"4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e c), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 e della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).".

(73) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 2009, n. 18.

Il comma 1 dell'articolo 90ter è stato così modificato dall'art.16, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24.

Il comma 2 dell'articolo 90ter è stato così sostituito dall'art. 3, comma 5, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Il comma 3 dell'articolo 90ter è stato così sostituito dall'art. 28, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 3 dell'articolo 90ter è stato così modificato dal comma 1 dell'art. 27 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Il comma 3 dell'articolo 90ter era già stato modificato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24 nel modo seguente:

"3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996 e della disciplina dei complessi ricettivi all'aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all'aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all'intero complesso ricettivo.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 2009, n. 18, il testo dell'articolo 90ter recitava:

"(Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive)

1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio.

2. Alle residenze turistico-alberghiere di cui all'articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7bis della medesima legge.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 e della disciplina dei complessi ricettivi all'aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all'aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all'intero complesso ricettivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.".

(73a) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24.

Il comma 1 dell'articolo 90ter era già stato modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4, nel modo seguente:

"1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, negli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici e parametri urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 90ter recitava:

"1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, negli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio.".

(73b) Comma inserito dal comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4.

(73c) Comma inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4.

(73d) Comma inserito dal comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4.

(73e) Comma inserito dal comma 5 dell'articolo 2 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4.

(74) Articolo inserito dall'art. 3, comma 6, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Il comma 1 dell'articolo 90quater è stato così modificato dall'art. 7, comma 3 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 3, comma 6, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, il testo del comma 1 dell'art. 90quater recitava:

"1. E' consentita la realizzazione di case e appartamenti per vacanze di cui al Capo VII della l.r. 11/1996, esclusivamente nei casi di riutilizzo di strutture edilizie esistenti.".

Il comma 2 dell'art. 90quater è stato così modificato dall' art. 28,comma 1 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 3, comma 6, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, il testo del comma 2 dell'art. 90quater recitava:

"2. I Comuni possono individuare le destinazioni d'uso che non possono essere mutate in case e appartamenti per vacanze. In tal caso, la deliberazione del Consiglio comunale costituisce modifica al PRG ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c).".

(74a) Rubrica sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4.

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 90quater recitava:

"Case e appartamenti per vacanze".

(74b) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 90quater recitava:

"1. È consentita la realizzazione di case e appartamenti per vacanze di cui al Capo VII della l.r. 11/1996, esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti.".

(74c) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 3 della L.R. 15 maggio 2023, n. 4.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 90quater recitava:

"2. I Comuni possono individuare le destinazioni d'uso che non possono essere mutate in ostelli per la gioventù, posti tappa escursionistici (dortoirs) o case e appartamenti per vacanze. In tal caso, la deliberazione.".

(75) Articolo inserito dall'art. 3, comma 7, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

(76) Articolo inserito dall'art. 3, comma 8, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

(76a) Articolo inserito dall'art. 7, comma 4, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(77) L'art. 27, comma 4, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 dispone che:

"4. In deroga a quanto previsto all'articolo 91, comma 1, della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11, i vincoli ivi contemplati, imposti non anteriormente alla data del 1° gennaio 1996, conservano efficacia sino al termine di adeguamento dei PRG di cui all'articolo 13, comma 2, della l.r. 11/1998.".

(78) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 1 dell'articolo 91 era già stato modificato dall'art. 35 della L.R. 2 luglio 2004, n. 11 nel modo seguente:

"1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro cinque anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 91 recitava:

"1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD.".

(79) Comma così modificato dall'art. 30, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Il comma 2 dell'articolo 91 era già stato modificato dall'art. 7 della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22 mediante la soppressione dell'ultimo periodo.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 91 recitava:

"2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. g). [Qualora il Comune, nei tre anni successivi alla riconferma, non avvii le procedure di acquisizione o non adotti i relativi PUD, tali vincoli non possono essere ulteriormente riconfermati.]".

(80) Comma così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 95 recitava:

"2. Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati soggetti alla disciplina della l. 1089/1939, è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie degli alloggi monostanza e delle stanze da letto e di soggiorno e alla superficie finestrata apribile.".

(81) Comma così modificato dall'art. 31, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 17, comma 1, della L.R. 4 agosto 2009, n. 24, il testo del comma 2bis dell'articolo 95 recitava:

"2bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di edifici non aventi destinazione abitativa e oggetto di notifica ai sensi del d.lgs. 42/2004, o classificate come monumento o documento dagli strumenti urbanistici generali, è consentito mantenere l'altezza interna utile esistente solo nel caso in cui siano comunque garantiti i requisiti igienico-sanitari e gli edifici siano destinati ad un uso esclusivamente abitativo a carattere temporaneo.".

(82) Alinea così modificato dall'art. 31, comma 3, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 3 dell'articolo 95 recitava:

"3. Nell'effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di fabbricati compresi nelle zone territoriali di tipo A, si applicano i limiti seguenti:".

(82a) Numero modificato dal comma 1 dell'art. 29 della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del numero 3 della lettera a) del comma 3 dell'art. 95 recitava:

"3) nei volumi esistenti aventi destinazione non abitativa possono essere ricavati locali ad uso abitazione con altezza minima interna pari a metri 2,20, anziché con altezza pari a quella prevista per i nuovi locali di abitazione, qualora le altezze dei volumi esistenti lo consentano;".

(82b) Comma inserito dall'art. 29, comma 2, della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(82b1) Alinea modificato dal comma 13 dell'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 3bis dell'art. 95 recitava:

"3bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2bis e 3, nell'effettuazione di opere di manutenzione e di risanamento conservativo di fabbricati esterni alle zone di tipo A, realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione), si applicano i limiti seguenti:".

(82c) Comma inserito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

(82d) Comma abrogato dall'art. 29, comma 4, della L.R. 29 marzo 2018, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 95 recitava:

"5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai fabbricati ubicati esternamente alle zone territoriali di tipo A purché classificati dal PRG di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale. ".

(82e) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 95 recitava:

"7. I fabbricati destinati ad abitazione e quelli destinati ad albergo, commercio o uffici devono essere serviti da canne fumarie per permettere il riscaldamento autonomo di tutti i vani. Per ogni 100 metri quadrati di superficie utile abitabile o, in ogni caso, per ogni unità d'immobile, vi è l'obbligo di installare una canna fumaria.".

(83) Articolo inserito dall'art. 32, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

(84) Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera d), della L.R. 18 giugno 1999, n. 14.

Nella formulazione originaria il testo del comma 2 dell'articolo 96 recitava:

"Il comma 1bis dell'art. 6 della l.r. 6/1991 è sostituito dal seguente:

"1bis. Per quanto concerne i piani regolatori comunali ed intercomunali non sono sottoposte a valutazione di impatto ambientale le varianti non sostanziali.".

(85) Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera d), della L.R. 18 giugno 1999, n. 14.

Nella formulazione originaria il testo del comma 3 dell'articolo 96 recitava:

"Il comma 1ter dell'art. 6 della l.r. 6/1991 è sostituito dal seguente:

"1ter. La procedura di valutazione di impatto ambientale delle varianti sostanziali dei piani regolatori generali comunali dev'essere espletata nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione regionale urbanistica."".

(86) Comma abrogato dall'art. 24, comma 1, lettera b), della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

Nella formulazione originaria il testo del comma 2 dell'articolo 98 recitava:

"I commi secondo e terzo dell'art. 3 della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34 (Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto) sono abrogati.".

(87) La L.R. 20 novembre 2006, n. 26 dispone che, a far data dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 4, della l.r. 26/2006, cessano di trovare applicazione per le strade regionali, le disposizioni relative alle distanze minime di cui all'articolo 99 della l.r. 11/19998.

(88) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 99 recitava:

"3. Ove motivazioni di interesse generale o sociale lo giustifichino, nelle zone territoriali di tipo E del PRG i fabbricati agricoli o di interesse generale possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista nel comma 1, lett. a); a seguito di concessione in deroga rilasciata dal Comune, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale e previo nullaosta della struttura regionale competente in materia di agricoltura, su parere della conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:

a) interesse generale o sociale dell'opera;

b) necessità di realizzazione della medesima.".

(89) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 2, della L.R. 12 giugno 2012, n. 17.