Legge regionale 21 luglio 2016, n. 10 - Testo storico
Legge regionale 21 luglio 2016, n. 10
Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici).
(B.U. del 2 agosto 2016, n. 33)
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1994, N. 64
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:
"2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale ed è aggiornato, se necessario, con periodicità quinquennale.".
2. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 64/1994, le parole: "nei comprensori alpini di caccia" sono sostituite dalle seguenti: "nel territorio regionale".
(Sostituzione dell'articolo 11)
1. L'articolo 11 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
(Comprensorio alpino di caccia)
1. Ai fini faunistico-venatori, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è costituito in un unico comprensorio alpino di caccia, alla cui gestione amministrativa provvede il Comitato regionale per la gestione venatoria di cui all'articolo 15.".
(Modificazioni all'articolo 14)
1. Alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 64/1994, le parole: "dall'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio permanente degli enti locali".
2. Alla lettera o) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 64/1994, le parole: "un rappresentante designato dalle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta".
(Modificazioni all'articolo 15)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994 è sostituita dalla seguente:
"c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo delegato;".
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994 è sostituita dalla seguente:
"d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo delegato;".
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994, è inserita la seguente:
"ebis) un rappresentante dei cacciatori di lagomorfi e di galliformi alpini, nonché dei conduttori di cani da traccia, eletto dagli stessi.".
4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994, le parole: "dalle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio permanente degli enti locali".
5. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994, come modificata dal comma 4, è aggiunta la seguente:
"hbis) il Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta, o suo delegato.".
6. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta giornaliera e il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.".
7. Al comma 5bis dell'articolo 15 della l.r. 64/1994, le parole: "di importo non superiore al venti per cento dell'indennità mensile dei consiglieri regionali" sono sostituite dalle seguenti: "entro i limiti di importo fissati dalla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi".
8. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994 è sostituita dalla seguente:
"a) provvedere al rilascio del tesserino regionale e dei permessi giornalieri di caccia di cui all'articolo 33;".
9. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994 è sostituita dalla seguente:
"b) regolamentare l'attività delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori di cui all'articolo 17 e le procedure per l'elezione dei relativi rappresentanti;".
10. La lettera e) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994 è sostituita dalla seguente:
"e) distribuire i cacciatori nel territorio regionale sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettere e) e g);".
11. Dopo la lettera f) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994, sono inserite le seguenti:
"fbis) curare l'organizzazione e il coordinamento del prelievo venatorio e l'acquisto dei sigilli inamovibili da applicare ai capi abbattuti, ove previsti;
fter) promuovere l'organizzazione di mostre trofeistiche, di manifestazioni legate alla pratica venatoria, di eventi formativi e divulgativi;
fquater) vigilare sul buon funzionamento delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori di cui all'articolo 17 e sul rispetto dei regolamenti;".
12. Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"7. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato regionale per la gestione venatoria può avvalersi, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione dei soggetti o degli enti di cui all'articolo 12, comma 2.".
(Inserimento dell'articolo 15bis)
1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 64/1994, come modificato dall'articolo 4, è inserito il seguente:
"Art. 15bis
(Entrate e patrimonio del Comitato regionale
per la gestione venatoria)
1. Le entrate e il patrimonio del Comitato regionale per la gestione venatoria sono costituiti:
a) dai proventi di cui all'articolo 39, comma 6, lettera b);
b) dalle quote di partecipazione di cui al comma 2;
c) da eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione;
d) da eventuali contributi di associazioni, enti pubblici e privati, società e imprese;
e) da eventuali ulteriori entrate, correlate alle attività di cui all'articolo 15, comma 6, lettera fter);
f) dai beni immobili e mobili di proprietà del Comitato stesso.
2. I cacciatori sono tenuti a versare al Comitato regionale per la gestione venatoria una quota di partecipazione alle spese di gestione del comprensorio alpino di caccia, il cui importo è stabilito dal Comitato stesso, sulla base del bilancio preventivo. L'importo è determinato in misura proporzionale alla tipologia e al numero dei capi assegnati e, con riferimento alla circoscrizione venatoria di appartenenza, alla dimensione territoriale, alla densità venatoria e all'ammontare dei danni causati dalla fauna selvatica, tenuto conto dei criteri, delle modalità e dei limiti minimi e massimi fissati con deliberazione della Giunta regionale.".
(Modificazioni all'articolo 17)
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994, le parole: "Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito del comprensorio alpino di caccia, in relazione alle caratteristiche ambientali, naturali, faunistiche e sociali".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Le circoscrizioni venatorie, quali unità territoriali sub-comprensoriali, rappresentano le unità di riferimento per la distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale e per l'attuazione delle attività di gestione faunistico-venatoria. Per una migliore gestione delle singole specie, possono essere individuati, all'interno delle circoscrizioni venatorie, ulteriori settori sub-circoscrizionali.".
3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 17 della l.r. 64/1994, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:
"1ter. Il territorio di competenza delle circoscrizioni venatorie può essere variato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, qualora intervengano modificazioni territoriali nell'ambito delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).".
4. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"3. Nel rispetto del limite numerico massimo di cui al comma 2, i cacciatori sono assegnati dal Comitato regionale per la gestione venatoria alla sezione comunale cacciatori del Comune di residenza, in qualità di cacciatori di diritto; a richiesta, essi possono essere assegnati ad altra sezione comunale cacciatori, in qualità di cacciatori ospiti. In ogni caso, le assegnazioni sono effettuate in base ai posti disponibili in ogni circoscrizione venatoria, secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lettere e) e g). Dopo cinque anni consecutivi di permanenza in una stessa sezione, i cacciatori ospiti acquisiscono la condizione di cacciatori di diritto.".
5. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora il numero dei cacciatori di diritto non raggiunga il limite numerico minimo di cui al comma 2, possono costituirsi sezioni con cacciatori di Comuni contermini e appartenenti alla medesima circoscrizione venatoria.".
6. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994, è aggiunta la seguente:
"bbis) partecipare alle attività di gestione faunistico-venatoria e di protezione e incremento del patrimonio faunistico regionale.".
7. Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 64/1994, dopo le parole: "Il funzionamento" sono inserite le seguenti: "delle circoscrizioni venatorie e".
(Sostituzione dell'articolo 24)
1. L'articolo 24 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 24
(Detenzione e allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale)
1. La detenzione e l'allevamento di esemplari di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. I criteri e le modalità di detenzione e allevamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.
4. Sono fatti salvi gli ulteriori adempimenti e obblighi derivanti dalla normativa statale e regionale vigente in materia di igiene e sanità degli allevamenti e di detenzione di animali selvatici.".
(Modificazione all'articolo 29)
1. L'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 64/1994, è sostituito dal seguente: "I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e, nel caso di caccia al cinghiale, non più di cinque cartucce".
(Modificazione all'articolo 31)
1. Il comma 2bis dell'articolo 31 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"2bis. Al fine di assicurare il legame cacciatore-territorio, per gli ungulati cacciabili soggetti ad assegnazione nominativa, i capi prelevabili in una determinata circoscrizione venatoria sono assegnati ai cacciatori appartenenti alla stessa e sono ripartiti, prioritariamente, nelle sezioni comunali cacciatori nel cui territorio ricade il settore gestionale sub-circoscrizionale di riferimento. Il prelievo della specie cinghiale, in forme diverse dalla braccata, è esercitato nell'ambito della circoscrizione di appartenenza. Il prelievo delle altre specie cacciabili è esercitato nell'ambito dell'intero comprensorio alpino di caccia.".
(Modificazioni all'articolo 33)
1. Alla rubrica dell'articolo 33 della l.r. 64/1994, dopo le parole: "Tesserino regionale" sono inserite le seguenti: "e permessi giornalieri di caccia".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994, le parole: "Carnet de chasse, predisposto e rilasciato" sono sostituite dalle seguenti: "Carnet de chasse o del permesso giornaliero di caccia, predisposti e rilasciati".
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994, è inserita la seguente:
"bbis) all'avvenuto versamento della quota di partecipazione di cui all'articolo 15bis, comma 2;".
4. Dopo il comma 7bis dell'articolo 33 della l.r. 64/1994, è aggiunto il seguente:
"7ter. Il numero massimo annuale e le modalità di rilascio e di utilizzo dei permessi giornalieri di caccia sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato regionale per la gestione venatoria. In ogni caso, il permesso giornaliero di caccia non può essere rilasciato a chi sia incorso nelle violazioni di cui all'articolo 33ter.".
5. Dopo il comma 7ter dell'articolo 33 della l.r. 64/1994, introdotto dal comma 4, è aggiunto il seguente:
"7quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli ulteriori criteri e modalità per il rilascio del tesserino venatorio.".
(Sostituzione dell'articolo 33ter)
1. L'articolo 33ter della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 33ter
(Divieto di rilascio del tesserino regionale)
1. Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone il divieto di rilascio del tesserino regionale a chi abbia riportato condanna definitiva per le violazioni di cui all'articolo 30 della l. 157/1992:
a) per cinque stagioni venatorie consecutive, per le violazioni punite con l'arresto e l'ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è di tre stagioni venatorie consecutive;
b) per tre stagioni venatorie consecutive, per le violazioni punite con l'arresto o l'ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è di due stagioni venatorie consecutive;
c) per due stagioni venatorie consecutive, per le violazioni in cui è prevista la sola ammenda; in caso di oblazione o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il periodo di divieto di rilascio è di una stagione venatoria.
2. Il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria dispone, inoltre, il divieto di rilascio del tesserino regionale:
a) per due stagioni venatorie consecutive, a chi sia incorso nelle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettere f), h) e l), della l. 157/1992, e di cui all'articolo 46, comma 1, lettere e), i), ibis), m), ster) e ssexies); nel caso di pagamento in misura ridotta, il periodo di divieto di rilascio è di una stagione venatoria;
b) per una stagione venatoria, a chi sia incorso nelle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera g), della l. 157/1992, e di cui all'articolo 46, comma 1, lettere c), d), iter), iquater), o), p), q) e s); nel caso di pagamento in misura ridotta, il periodo di divieto di rilascio è di quaranta giorni consecutivi.
3. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale decorrono dall'inizio della stagione venatoria successiva a quella in cui sono stati definiti i relativi procedimenti penali o amministrativi, decurtati degli eventuali periodi di sospensione del medesimo tesserino regionale, determinati a seguito della sospensione del porto d'armi per uso caccia per la violazione commessa. Nel caso in cui con un'azione od omissione siano violate diverse disposizioni per le quali il presente articolo prevede il divieto di rilascio del tesserino regionale, si applica il periodo di divieto di durata maggiore.
4. I periodi di divieto di rilascio del tesserino regionale, qualora siano inferiori ad un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.".
(Modificazioni all'articolo 39)
1. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 64/1994, le parole: "il cinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il quindici per cento".
2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 64/1994, le parole: "l'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "il quaranta per cento, quale concorso".
3. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 64/1994, le parole: "il dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il quaranta per cento".
4. La lettera d) del comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 64/1994 è sostituita dalla seguente:
"d) il cinque per cento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli, secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e prevengano danni alle colture; tale contributo è erogato ai proprietari o ai conduttori dei fondi, secondo le modalità di cui all'articolo 41.".
(Sostituzione dell'articolo 40)
1. L'articolo 40 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 40
(Danni da fauna selvatica)
1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti risarcibili, è utilizzato il fondo regionale costituito ai sensi dell'articolo 39, comma 6, lettera c).
2. Sono risarcibili i danni alle produzioni e ai terreni agricoli, ai prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee e arboree, al patrimonio ittico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, entro i limiti di disponibilità del fondo di cui al comma 1. L'ammontare onnicomprensivo del risarcimento dovuto per ogni richiedente è calcolato nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e dell'ammontare complessivo dei danni accertati. Il risarcimento di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi, anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso.
3. I risarcimenti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità per la concessione dei risarcimenti di cui al presente articolo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi.".
(Sostituzione dell'articolo 41)
1. L'articolo 41 della l.r. 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 41
(Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica)
1. Per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica, è concesso un contributo, a valere sulle risorse del fondo regionale costituito ai sensi dell'articolo 39, comma 6, lettera d). Il contributo può essere concesso anche al fine di prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.
2. In particolare, il contributo di cui al presente articolo può essere concesso ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento o ai conduttori dei fondi che:
a) utilizzano accorgimenti per la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali;
b) effettuano semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina;
c) adottano misure di prevenzione ecologica per la difesa delle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
3. Per misure di prevenzione ecologica ai sensi del comma 2, lettera c), si intendono le strutture o azioni finalizzate alla riduzione dell'impatto su colture agricole da parte di specie animali selvatiche, senza prevedere la cattura o la soppressione di soggetti appartenenti alla specie responsabile del danno.
4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 e non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa vigente per le medesime finalità e per i medesimi costi ammissibili.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, stabilisce gli ulteriori criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla concessione dei medesimi.".
(Modificazioni all'articolo 46)
1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "nelle giornate non prescelte o" sono sostituite dalle seguenti: "per più di tre giorni a settimana o nelle giornate".
2. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, sono inserite le seguenti:
"ibis) abbattimento di specie cacciabile non contemplata dal proprio tesserino regionale: da euro 320 a euro 1.920;
iter) abbattimento di specie cacciabile contemplata dal proprio tesserino regionale, senza avere titolo per il prelievo: da euro 250 a euro 1.500;
iquater) abbattimento di specie cacciabile in un settore diverso da quello di assegnazione: da euro 150 a euro 900;".
3. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "in battuta, come disciplinato" sono sostituite dalle seguenti: "collettiva, come disciplinata".
4. Alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, le parole: "o riportante cancellature od annotazioni sovrapposte" sono soppresse.
5. Dopo la lettera sbis) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 64/1994, sono aggiunte le seguenti:
"ster) omessa registrazione sul tesserino regionale del capo abbattuto e contestuale mancata applicazione allo stesso o applicazione in maniera non inamovibile del sigillo di prelievo, ove previsto: da euro 320 a euro 1.920;
squater) omessa annotazione sul tesserino regionale dell'inizio dell'attività venatoria nei giorni in cui è consentito l'esercizio della caccia: da euro 320 a euro 1.920;
squinquies) disturbo, effettuazione di fotografie o riprese cinematografiche, senza preventiva autorizzazione, alle specie di cui all'articolo 4, durante le fasi di cova e della dipendenza dei giovani dagli adulti: da euro 450 a euro 2.700;
ssexies) violazione del divieto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d): da euro 400 a euro 2.400.".
CAPO II
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2006, N. 34
(Modificazione all'articolo 8)
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici), è sostituito dal seguente:
"2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d), ed e), è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 9.000.".
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di approvazione del nuovo piano regionale faunistico-venatorio di cui all'articolo 5 della l.r. 64/1994, continua ad applicarsi il piano regionale faunistico-venatorio vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle disposizioni compatibili con la stessa.
2. Ai fini dell'acquisizione della condizione di cacciatori di diritto dopo cinque anni consecutivi di permanenza in una stessa sezione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della l.r. 64/1994, come sostituito dall'articolo 6, comma 4, della presente legge, sono conteggiati anche gli anni di permanenza in qualità di cacciatori non residenti, acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011.
3. Le disposizioni di cui al comma 2bis dell'articolo 31 della l.r. 64/1994, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, si applicano a far data dal 1° gennaio 2018. Sino al 31 dicembre 2017, per le specie soggette ad assegnazione nominativa, i capi prelevabili in una determinata circoscrizione venatoria sono prioritariamente assegnati ai cacciatori ad essa appartenenti, sino al raggiungimento della media di prelievo pro capite regionale, e sono ripartiti nelle sezioni comunali cacciatori nel cui territorio ricade il settore sub-circoscrizionale di riferimento; i capi eccedenti sono assegnati a cacciatori di altre circoscrizioni venatorie, al fine di garantire una quota media di prelievo pro capite omogenea in tutte le circoscrizioni venatorie e un'equilibrata distribuzione dei cacciatori nel territorio regionale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della l.r. 64/1994, come modificato dall'articolo 12 della presente legge, si applicano a far data dal 1° gennaio 2016.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la lettera h) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 64/1994;
b) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 64/1994;
c) l'articolo 33bis della l.r. 64/1994;
d) il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 33;
e) l'articolo 5 della legge regionale 12 aprile 2013, n. 9.
2. A far data dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 40, comma 4, della l.r. 64/1994, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, è abrogato il regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 7.