Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 - Testo storico

Legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015).

(B.U. del 9 giugno 2015, n. 23)

INDICE

TITOLO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

CAPO I

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1

Art. 1 - Modificazione all'articolo 1

Art. 2 - Modificazioni all'articolo 3

Art. 3 - Modificazioni all'articolo 4

Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 5

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 6

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7

Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 8

Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 9

Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 10

Art. 10 - Modificazione all'articolo 11

Art. 11 - Modificazione all'articolo 12

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 12bis

Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 13

Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 14

Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 17

Art. 16 - Modificazioni all'articolo 20

Art. 17 - Disposizioni finali e abrogazioni

CAPO II

PROFESSIONI TURISTICHE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 1

Art. 18 - Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1

TITOLO II

AGRICOLTURA

CAPO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE

Art. 19 - Disposizioni in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari

CAPO II

ALTRE MODIFICAZIONI

Art. 20 - Modificazione alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 18

Art. 21 - Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17

Art. 22 - Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Abrogazioni

Art. 24 - Disposizioni finanziarie

TITOLO III

ENERGIA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Oggetto e finalità

Art. 26 - Definizioni

Art. 27 - Pianificazione energetica regionale

Art. 28 - Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia

Art. 29 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta

CAPO II

EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Art. 30 - Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo

Art. 31 - Promozione dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico

Art. 32 - Contenimento dei consumi energetici

Art. 33 - Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche

Art. 34 - Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia

Art. 35 - Relazione tecnica e dichiarazione di conformità

Art. 36 - Disposizioni generali sulla certificazione energetica

Art. 37 - Obbligo di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica

Art. 38 - Definizione delle classi energetiche

Art. 39 - Attestato di prestazione energetica

Art. 40 - Targa energetica

Art. 41 - Certificatori energetici

Art. 42 - Impianti termici

Art. 43 - Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

CAPO III

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 44 - Interventi finanziabili

Art. 45 - Soggetti beneficiari

Art. 46 - Mutui

Art. 47 - Fondo di rotazione

Art. 48 - Concessione dei mutui

Art. 49 - Revoca dei mutui

CAPO IV

MISURE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI REGIONALI DA FONTE FOSSILE

Art. 50 - Ambito di applicazione

Art. 51 - Regimi di autorizzazione

Art. 52 - Autorizzazione unica

Art. 53 - Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica

Art. 54 - Regime giuridico dell'autorizzazione unica

Art. 55 - Aree non idonee

Art. 56 - Misure compensative

Art. 57 - Termine di vita utile dell'impianto e dismissione

Art. 58 - Esenzione dal contributo di costruzione

Art. 59 - Trasparenza amministrativa

Art. 60 - Sviluppo della mobilità sostenibile

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 61 - Controlli

Art. 62 - Sanzioni

Art. 63 - Pubblicità

Art. 64 - Rinvio

Art. 65 - Disposizioni transitorie

Art. 66 - Abrogazioni

Art. 67 - Disposizioni finanziarie

TITOLO IV

AMBIENTE

CAPO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/92/UE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, n. 12

Art. 68 - Modificazione all'articolo 1

Art. 69 - Modificazioni all'articolo 15

Art. 70 - Sostituzione dell'articolo 17

Art. 71 - Modificazione all'articolo 29

Art. 72 - Disposizioni finali

TITOLO V

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

CAPO I

TURISMO E COMMERCIO MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19

Art. 73 - Sostituzione dell'articolo 2

Art. 74 - Modificazioni all'articolo 3

Art. 75 - Modificazione all'articolo 5

Art. 76 - Modificazioni all'articolo 8

Art. 77 - Modificazione all'articolo 10

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 13

Art. 78 - Modificazioni all'articolo 23

ALLEGATI TITOLO IV

Allegato A Progetti da assoggettare a procedura di VIA (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

Allegato B Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità (articoli 6, 15 e 17 della l.r. 12/2009)

Allegato F Criteri per la verifica di assoggettabilità (articolo 17 della l.r. 12/2009)

TITOLO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE

CAPO I

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), è sostituita dalla seguente:

"f) il libero esercizio dell'attività dell'imprenditore.".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006, le parole: "locale cui si riferisce l'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "locale cui si riferisce il titolo abilitativo".

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2006, le parole: "dell'autorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in un'unica tipologia definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolciumi e generi di pasticceria e gelateria.".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006, le parole "comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1, lettera a)".

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque intenda gestire un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare allo sportello unico competente per territorio tutte le attività che intende esercitare nel proprio esercizio.".

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), e 2, del d.lgs. 59/2010, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalle altre persone preposte all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

5. In caso di impresa individuale, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante, in caso di società, associazioni o organismi collettivi, ovvero, in alternativa, all'eventuale persona preposta all'attività, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010.

2. I requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda o, nei casi di cui agli articoli 9, commi 3 e 4, 11, comma 1, e 12bis, commi 1 e 2, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico competente per territorio.

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità organizzative, la durata e le materie del corso professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, e le modalità di svolgimento delle relative prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Disposizioni per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Lo sportello unico competente per territorio accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 nei confronti dei:

a) cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione o il centro dell'attività principale all'interno dell'Unione europea;

b) cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.".

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Determinazione dei criteri per l'esercizio delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare funzionalità, produttività e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo un adeguato bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo sviluppo organico e controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, culturale e artistico, nonché dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, individua, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese della somministrazione più rappresentative a livello regionale e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di esercizi;

b) le direttive di carattere generale per l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela in conformità a quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del d. lgs. 59/2010;

c) le direttive di carattere generale volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche;

d) le disposizioni applicative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 3 e alla presentazione dei titoli abilitativi temporanei di cui all'articolo 10.

2. Entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i Comuni, sulla base delle direttive e delle disposizioni dalla stessa stabilite, determinano i criteri per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altre strutture ricettive, legittimati a somministrare esclusivamente alle persone alloggiate;

c) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

d) a servizio delle piste da sci e negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, funiviarie e di mezzi pubblici di trasporto, nonché negli impianti sportivi ed altri esercizi similari;

e) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione di carburanti e il titolo abilitativo sia rilasciato esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41);

f) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo e locali notturni. L'attività di intrattenimento e svago deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

g) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere statale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

h) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

i) in scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parrocchie, oratori, comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, purché l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente in modo strumentale all'esercizio dell'attività istituzionale;

j) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili;

k) nei mezzi di trasporto pubblico;

l) in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'articolo 10.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Procedimenti abilitativi)

1. Nelle zone soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, l'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono soggetti, previa presentazione di apposita domanda da presentare allo sportello unico, ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico accerta:

a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6;

b) l'osservanza delle disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), e comma 2;

c) l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell'inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione degli incendi e di sorvegliabilità.

3. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nelle zone non soggette a tutela ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, sono soggetti a SCIA, contenente le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al comma 2, da presentare allo sportello unico competente per territorio.

4. Sono soggette a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio, le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all'articolo 8, comma 3. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

5. Nei casi di cui al comma 1, il Comune decide in merito alla domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

6. In tutti i casi in cui è richiesta la SCIA, lo sportello unico verifica, entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007.

7. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio, che provvede con le modalità di cui al comma 6.".

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Titolo abilitativo per attività temporanee)

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari è soggetta a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio o, nel caso in cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese, al Comune, priva delle dichiarazioni asseverate di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 19/2007.

2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza; può essere esercitata per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o aree cui si riferisce, purché il richiedente, o suo delegato, risulti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, degli edifici e delle aree.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"1. Il trasferimento della titolarità o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA da presentare, da parte del nuovo titolare o del nuovo gestore, allo sportello unico competente per territorio, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3. In tali casi, il subentrante può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2006, le parole: "Le autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "I titoli abilitativi".

Art. 12

(Inserimento dell'articolo 12bis)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 1/2006, come modificato dall'articolo 11, è inserito il seguente:

"Art. 12bis

(Disposizioni per l'esercizio dell'attività mediante distributori automatici)

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici installati in locali adibiti in modo esclusivo a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, effettuata in modo non esclusivo, è soggetta a SCIA da presentare allo sportello unico competente per territorio, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6.

3. La somministrazione e il commercio di bevande alcoliche effettuata mediante distributori automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.".

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Revoca, sospensione e decadenza dei titoli abilitativi)

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 sono revocati nei seguenti casi:

a) qualora il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;

b) qualora, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro un anno dalla data di cessazione comunicata dalla precedente gestione, salvo causa di forza maggiore;

c) qualora il titolare non osservi il provvedimento di sospensione del titolo medesimo o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

d) qualora il titolare violi l'obbligo di cui all'articolo 12, comma 2;

e) nel caso venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non sia richiesto, da parte del proprietario dell'attività, il titolo abilitativo al trasferimento in una nuova sede nel termine di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda.

2. La revoca e la sospensione hanno efficacia con la comunicazione al destinatario del relativo provvedimento.

3. I titoli abilitativi di cui all'articolo 9 decadono nei seguenti casi:

a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;

b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata domanda;

c) nel caso venga meno la rispondenza dello stato dei locali alle disposizioni vigenti nelle materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c). In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;

d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata domanda.".

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 14)

1. L'articolo 14 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi)

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

2. Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

3. I Comuni, con l'atto di cui all'articolo 8, comma 2, possono porre limitazioni agli orari di esercizio dell'attività nei limiti di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Per i soggetti abilitati alla somministrazione congiunta di alimenti e bevande è ammessa la facoltà di esercitare l'attività in orari differenziati, nell'ambito della stessa giornata, per la sola somministrazione di alimenti e per la sola somministrazione di bevande.

5. Gli orari di apertura e di chiusura, la loro articolazione e le chiusure temporanee superiori a trenta giorni consecutivi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere comunicati preventivamente al Comune competente per territorio e resi noti al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.

6. In caso di chiusure temporanee superiori a trenta giorni da parte degli esercizi di cui all'articolo 8, comma 3, e dei circoli privati di cui al d.P.R. 235/2001, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano.".

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza il prescritto titolo abilitativo, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.500 a euro 15.000, nonché alla chiusura dell'esercizio. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in violazione dell'articolo 9, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3, 14, commi 3 e 5, e 15 comporta, a carico dei contravventori, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000.

4. Qualora siano accertate le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

5. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

6. In caso di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo, il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione provvede all'applicazione delle relative sanzioni, secondo le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ed introita i relativi proventi.".

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 20)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 1/2006, le parole: "e per le medesime tipologie di esercizi previste dall'articolo 5 della l. 287/1991" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 1/2006 è sostituito dal seguente:

"2. Coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991 e rientrante nelle tipologie di cui alle lettere b), c) e d), di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, possono esercitare esclusivamente l'attività di cui all'autorizzazione igienico-sanitaria e hanno diritto ad estendere la propria attività, secondo quanto previsto dall'articolo 4, senza alcun obbligo di conversione del titolo abilitativo, previo adeguamento alle disposizioni del regolamento regionale di cui al comma 5.".

Art. 17

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 1/2006, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del presente capo, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche), è sostituito dal seguente: "L'istanza è inoltrata mediante strumenti telematici".

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 1/2006:

a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;

b) l'articolo 16.

CAPO II

PROFESSIONI TURISTICHE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2003, N. 1

Art. 18

(Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34 e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è inserito il seguente:

"1bis. In conformità a quanto previsto dagli articoli 14, paragrafo 1, n. 6 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e 18, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), gli operatori concorrenti non possono partecipare alle commissioni esaminatrici nominate ai sensi del comma 4.".

2. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 1/2003, le parole: "e all'articolo 12, comma 1," sono soppresse.

TITOLO II

AGRICOLTURA

CAPO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/128/CE

Art. 19

(Disposizioni in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari)

1. In attuazione della direttiva 2009/128/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), e dal decreto interministeriale 22 gennaio 2014 (Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150), la Regione promuove l'uso sostenibile dei pesticidi, al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, nonché l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali i metodi non chimici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente:

a) ad istituire un sistema di formazione e di rilascio delle abilitazioni, dando attuazione al sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del d.lgs 150/2012;

b) ad istituire e ad organizzare, nel rispetto delle modalità stabilite all'articolo 12, comma 3, del d.lgs 150/2012, sistemi di controllo e di verifica delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari;

c) ad attuare ogni altra competenza regionale prevista dalla suddetta normativa statale in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), possono essere ricomprese, in quanto compatibili, nell'ambito degli specifici strumenti normativi di attuazione della politica regionale di sviluppo rurale e di sviluppo delle risorse umane.

4. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che parte degli oneri derivanti dalle attività di cui alla lettera a) del medesimo comma siano posti a carico dei destinatari delle attività stesse.

CAPO II

ALTRE MODIFICAZIONI

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 18 (Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".

Art. 21

(Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2010, n. 17)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 337 del 21 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".

Art. 22

(Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione), le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352".

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Al comma 4bis dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)), le parole: "per il periodo 2007/2013" sono soppresse.

2. Il regolamento regionale 21 maggio 1998, n. 6 (Autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari in applicazione degli articoli 23 e 24 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255), è abrogato.

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del capo I del presente titolo è determinato in euro 6.000 a decorrere dall'anno 2015.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.10.3.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017.

4. I proventi derivanti dall'articolo 19, comma 4, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono destinate al finanziamento delle attività di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a).

5. Per l'applicazione del capo I del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

ENERGIA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25

(Oggetto e finalità)

1. Con il presente titolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le modalità per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili, in conformità alla normativa europea e statale vigente in materia di energia e di cambiamenti climatici.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione:

a) disciplina gli strumenti di pianificazione energetica;

b) promuove l'efficienza energetica nell'edilizia, anche attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio esistente sul territorio regionale;

c) prevede forme di incentivazione economica;

d) disciplina la certificazione energetica degli edifici;

e) istituisce un sistema di riconoscimento dei soggetti cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici;

f) disciplina le procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

g) promuove la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile nel settore dei trasporti;

h) disciplina le modalità di esercizio, di controllo e di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari sul territorio regionale;

i) istituisce sistemi di controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici;

j) promuove iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;

k) realizza e gestisce i necessari sistemi informatici.

Art. 26

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si applicano le definizioni contenute nelle disposizioni europee e statali vigenti in materia di energia, integrate dalle definizioni approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 27

(Pianificazione energetica regionale)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 25, la Regione adotta specifici strumenti di pianificazione energetica.

2. La pianificazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico ambientale regionale (PEAR) che comprende:

a) i bilanci energetici regionali (BER) in cui sono riassunti i flussi relativi alle produzioni, importazioni ed esportazioni di energia e i consumi interni suddivisi per settore e vettore energetico;

b) l'analisi delle tendenze evolutive del sistema energetico regionale;

c) la definizione degli obiettivi regionali di risparmio energetico e di efficienza energetica, con l'indicazione delle principali azioni volte al loro raggiungimento.

3. Il PEAR è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano il sistema energetico regionale.

4. La struttura regionale competente per la predisposizione del PEAR è titolare dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale ed è autorizzata alla raccolta e alla diffusione degli stessi. A tal fine, i Comuni e le strutture regionali, per quanto di competenza, nonché i soggetti pubblici e privati, sono tenuti a trasmettere, con modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i dati necessari per la predisposizione e l'aggiornamento degli strumenti di cui al comma 5.

5. Sulla base dei dati di cui al comma 4, la struttura regionale competente per la predisposizione del PEAR, in collaborazione con la struttura regionale competente per la sua attuazione:

a) aggiorna periodicamente la banca dati del sistema energetico regionale, denominata catasto energetico regionale (CER), nel quale confluiscono anche gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 39 e i dati relativi ai controlli sugli impianti termici di cui all'articolo 43, nonché i dati necessari alla valutazione dei consumi energetici reali;

b) aggiorna periodicamente i BER;

c) effettua il monitoraggio biennale del PEAR, in coerenza con gli obiettivi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2012 (Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)).

Art. 28

(Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia)

1. Per le finalità di cui al presente titolo, la Regione si avvale della Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) che, attraverso la propria struttura denominata Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia), svolge funzioni di natura tecnica e amministrativa. In particolare, il COA energia svolge, in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di energia, le seguenti funzioni:

a) organizza le attività di rilevazione, elaborazione e analisi dei dati relativi al sistema energetico regionale;

b) fornisce supporto tecnico alle attività di predisposizione, monitoraggio e aggiornamento del PEAR, dei documenti di programmazione, della normativa regionale nel settore energetico e dei relativi strumenti di attuazione, nonché alla predisposizione e attuazione delle connesse misure di intervento;

c) redige studi specialistici e sviluppa azioni e progetti in tema di risparmio energetico, efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;

d) organizza e gestisce lo sportello informativo rivolto alla comunicazione e alla consulenza tecnica in tema di energia;

e) realizza iniziative di formazione e di informazione nel settore energetico;

f) fornisce agli enti locali, anche in collaborazione con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), l'assistenza necessaria per l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico e per lo sviluppo di specifici progetti in materia di energia;

g) fornisce supporto per la promozione dell'efficienza energetica e l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico negli edifici di proprietà pubblica, la raccolta ed analisi dei dati relativi ai consumi energetici di tali edifici e la redazione del piano di cui all'articolo 31;

h) organizza e gestisce le attività relative all'attuazione degli articoli da 30 a 35 in materia di efficienza energetica nell'edilizia;

i) gestisce il sistema di certificazione energetica regionale di cui agli articoli da 36 a 41;

j) svolge le funzioni di ente di riconoscimento dei certificatori energetici di cui all'articolo 41;

k) fornisce supporto tecnico nella valutazione degli interventi di cui all'articolo 48, comma 1;

l) fornisce supporto tecnico nell'organizzazione e nella gestione del sistema dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, ivi inclusa la realizzazione degli accertamenti documentali, ove previsti.

2. I rapporti tra la Regione e FINAOSTA S.p.A. sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia.

3. FINAOSTA S.p.A. può avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano a livello scientifico o economico nel settore energetico o in quelli ad esso correlati.

Art. 29

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta)

1. Per le finalità di cui al presente titolo, FINAOSTA S.p.A. si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

a) elaborazione dei dati climatici di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b);

b) effettuazione delle verifiche tecniche e delle ispezioni relative all'articolo 61, comma 1, lettere c) e d), tramite espressione di un parere tecnico vincolante da rendere a FINAOSTA S.p.A.

2. I rapporti tra FINAOSTA S.p.A. e ARPA e le modalità di svolgimento delle rispettive attività sono definiti con apposita convenzione.

CAPO II

EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA

Art. 30

(Prestazione energetica globale e metodologie di calcolo)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, coerentemente ai principi individuati dall'allegato I alla direttiva 2010/31/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia:

a) le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, comprensive delle differenziazioni necessarie per le diverse destinazioni d'uso e delle eventuali semplificazioni per gli edifici esistenti;

b) i dati climatici a supporto delle metodologie di calcolo di cui alla lettera a).

2. La prestazione energetica di un edificio è correlata alla quantità di energia primaria annualmente necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso a un uso standard dell'edificio, comprensivo della climatizzazione invernale ed estiva, della ventilazione, della produzione di acqua calda per usi igienici sanitari e, per il settore non residenziale, dell'illuminazione, degli impianti ascensori e delle scale mobili.

Art. 31

(Promozione dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva periodicamente un piano volto a promuovere l'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua specifici obiettivi di risparmio energetico da conseguire anche avvalendosi di imprese o società di gestione energetica (ESCO) e di contratti di rendimento energetico, come definiti dalla normativa statale vigente in materia.

Art. 32

(Contenimento dei consumi energetici)

1. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 si applicano a:

a) edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione;

b) edifici esistenti soggetti ad interventi di trasformazione edilizia ai sensi della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio;

c) altri edifici non ricadenti nei casi di cui alle lettere a) e b), come definiti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 33, 34 e 35:

a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio;

d) gli edifici il cui utilizzo standard non preveda l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione;

e) gli edifici rurali non residenziali;

f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;

g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni.

3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati dai piani regolatori generali comunali (PRG) come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale, qualora dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo possa derivare un'alterazione dei medesimi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le medesime disposizioni possono non essere applicate o essere applicate parzialmente, compatibilmente con le esigenze di tutela, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

4. Sulla base dei dati contenuti nel CER, relativi ai consumi reali degli edifici, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, un sistema di catalogazione dei medesimi, confrontabile, laddove i dati siano disponibili, con il sistema di certificazione energetica.

Art. 33

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e prescrizioni specifiche)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti e aggiornati periodicamente, con cadenza almeno quinquennale, i requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche che devono possedere gli edifici di cui all'articolo 32, comma 1.

2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici sono differenziati a seconda del tipo di intervento e sono volti al raggiungimento di livelli di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede inoltre a:

a) determinare i requisiti e le prescrizioni più restrittivi per gli edifici di proprietà pubblica;

b) determinare le caratteristiche degli edifici ad energia quasi zero, ovvero edifici ad altissima prestazione energetica calcolata secondo le metodologie di calcolo di cui all'articolo 30;

c) promuovere la realizzazione di programmi formativi per le imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica, al fine di diffondere la realizzazione di edifici ad elevate prestazioni energetiche.

4. Al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

5. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione di proprietà delle pubbliche amministrazioni e occupati da queste ultime devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Art. 34

(Misure per promuovere l'efficienza energetica nell'edilizia)

1. Nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura di progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione che raggiungono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, non sono considerati gli spessori delle murature esterne, delle tamponature, dei muri portanti, delle coperture, degli elementi orizzontali di chiusura inferiori e degli elementi orizzontali intermedi, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per gli elementi verticali, per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 1 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 1, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

3. I progetti di edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33 beneficiano, in sede di rilascio del titolo abilitativo, di un ulteriore bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando quanto previsto al comma 2.

4. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia di edifici esistenti che raggiungano prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, i maggiori spessori delle murature esterne, delle coperture e degli elementi orizzontali di chiusura inferiori, necessari ad ottenere tale miglioramento, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, nella misura massima di 25 centimetri per gli elementi verticali e di 30 centimetri per le coperture e per gli elementi orizzontali di chiusura inferiori.

5. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica e le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni del codice civile, nei casi di cui al comma 4 è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, entro i limiti previsti al medesimo comma 4, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dagli strumenti urbanistici comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione dal nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In tali casi, il maggior spessore non è calcolato ai fini del computo del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

6. Gli interventi di trasformazione edilizia che interessino l'involucro e l'impianto di interi edifici esistenti non ricadenti in zone di tipo A che assicurino una copertura del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, beneficiano, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59 della l.r. 11/1998, di un bonus volumetrico pari al 5 per cento del volume esistente, come definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione, fermo restando quanto previsto al comma 5.

7. I bonus volumetrici di cui ai commi 1, 3, 4 e 6 non sono cumulabili con quanto previsto agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18), ferme restando le deroghe previste ai commi 2 e 5.

8. Gli interventi sul patrimonio edilizio ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 24/2009, qualora siano previsti interventi di isolamento termico dell'involucro della parte ampliata che comportino prestazioni energetiche migliorative del 20 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 33, beneficiano di un ulteriore incremento volumetrico del 5 per cento, calcolato secondo quanto stabilito dalle disposizioni attuative della medesima l.r. 24/2009.

Art. 35

(Relazione tecnica e dichiarazione di conformità)

1. Il progettista o i progettisti redigono, nei casi e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, una relazione tecnica contenente i calcoli e le verifiche attestanti il rispetto dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 33 e, ove prevista, la valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza.

2. La relazione tecnica di cui al comma 1 è depositata dal proprietario dell'edificio o da chi ne ha titolo presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, non oltre la comunicazione di inizio dei lavori.

3. Il direttore dei lavori deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, una dichiarazione, corredata di idonea documentazione, sottoscritta dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o, in sua assenza, dal legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, la relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformità di cui al comma 3 sono predisposte in formato elettronico e depositate, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011).

5. La relazione tecnica di cui al comma 1 e la dichiarazione di conformità di cui al comma 3 sono rese in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 36

(Disposizioni generali sulla certificazione energetica)

1. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione artificiale, riferita ad un uso standardizzato, con attribuzione di una determinata classe energetica, riportati in un attestato di prestazione energetica.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si applicano a tutti gli edifici, fatta eccezione per quelli elencati all'articolo 32, comma 2.

Art. 37

(Obbligo di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia o ad altri interventi di trasformazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, che coinvolgano più del 25 per cento dell'involucro edilizio dell'intero edificio, è dotato, a cura del proprietario, di un attestato di prestazione energetica.

2. Nei casi di cui al comma 1, una copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere depositata nel Comune del luogo in cui è ubicato l'edificio, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.

3. Nel caso di interventi relativi ad edifici adibiti ad uso di impresa, l'attestato di cui al comma 1 è depositato, con modalità telematica, allo sportello unico competente per territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 12/2011, unitamente alla documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del certificato di agibilità dell'edificio, ove previsto.

4. Nei casi di trasferimento di immobili a titolo oneroso o a titolo gratuito, di nuova locazione, nonché di offerta di vendita e di locazione, in relazione agli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell'attestato di prestazione energetica, si applica la normativa statale vigente in materia.

5. Gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi una superficie utile di oltre 250 metri quadrati devono essere dotati di attestato di prestazione energetica.

6. Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 250 metri quadrati, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato o, in alternativa, la targa di cui all'articolo 40, all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1, 4 e 5, può essere dotato di attestato di prestazione energetica.

8. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato di certificazione energetica in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

9. La Giunta regionale può, con propria deliberazione:

a) specificare casi particolari per i quali non si applica l'obbligo di dotazione dell'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1;

b) stabilire casi ulteriori per i quali è necessario l'attestato di prestazione energetica.

Art. 38

(Definizione delle classi energetiche)

1. La classe energetica dell'edificio è definita sulla base del valore della prestazione energetica globale, calcolato secondo le metodologie di calcolo di cui all'articolo 30.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici, differenziate a seconda delle diverse destinazioni d'uso e gli opportuni indici di prestazione energetica parziali, ai fini di fornire un'informazione completa e facilmente comprensibile.

Art. 39

(Attestato di prestazione energetica)

1. Per attestato di prestazione energetica si intende il documento che riepiloga i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio.

2. L'attestato di prestazione energetica è rilasciato esclusivamente da un certificatore energetico abilitato ai sensi dell'articolo 41.

3. L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio, secondo quanto definito dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. La validità temporale dell'attestato di prestazione energetica è inoltre subordinata al rispetto delle prescrizioni relative alle operazioni di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici di cui all'articolo 43. Qualora le predette prescrizioni non siano rispettate, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la scadenza non rispettata.

5. L'attestato di prestazione energetica è reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità e gli strumenti per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, stabilendo inoltre gli importi del contributo da richiedere, in misura non inferiore a 5 euro per ogni attestato, in fase di redazione del medesimo, al fine di concorrere alla copertura dei costi per la gestione del CER e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 40

(Targa energetica)

1. Il conseguimento dell'attestato di prestazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, negli edifici interessati, di apposite targhe. La targa può essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile.

2. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo.

Art. 41

(Certificatori energetici)

1. Possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica le persone fisiche che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui al comma 1, nonché le caratteristiche e i contenuti minimi dei corsi di formazione ed aggiornamento degli stessi.

3. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica, i certificatori energetici devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e, per gli edifici di cui all'articolo 37, comma 1, non devono aver partecipato alla progettazione, alla direzione dei lavori e alla realizzazione delle opere.

Art. 42

(Impianti termici)

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sulla base di criteri relativi alla tipologia di impianto, alla tipologia di combustibile e alla potenza, gli impianti termici posti al servizio di edifici situati nel territorio regionale cui si applicano gli adempimenti previsti dall'articolo 43.

Art. 43

(Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici)

1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti termici e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni vigenti in materia.

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti svolge le prescritte attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa statale vigente.

3. L'operatore incaricato, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 31 della l.r. 19/2007, il rapporto di controllo tecnico da rilasciare al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo, ivi inclusi:

a) i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia dell'impianto;

b) gli importi del contributo da richiedere in fase di redazione del rapporto di controllo tecnico di cui al comma 3, nonché delle eventuali ispezioni con addebito, in misura non inferiore a 2 euro per impianto, al fine di concorrere ai costi per la gestione del CER e per l'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 61, comma 1, lettera d).

5. Gli importi dei contributi di cui al comma 4, lettera b), sono articolati in base alla potenza degli impianti e secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di una più efficace implementazione del CER, può prevedere:

a) sistemi di trasmissione dei dati riguardanti l'ubicazione e le caratteristiche degli impianti da parte dei soggetti di cui al comma 1;

b) sistemi di raccolta dei dati presso le aziende di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, relativamente all'ubicazione e alla titolarità delle utenze da esse fornite al 31 dicembre di ogni anno.

CAPO III

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 44

(Interventi finanziabili)

1. La Regione concede mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell'edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica, anche mediante l'eventuale utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

2. Ai sensi del presente capo, sono finanziabili esclusivamente interventi su edifici esistenti, ubicati nel territorio regionale.

3. Non sono finanziabili gli interventi eseguiti da imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita su edifici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

4. L'intervento deve essere avviato successivamente alla presentazione della domanda e deve essere ultimato entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del mutuo. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere casi particolari di estensione di tale termine.

5. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia degli interventi di cui al comma 1, le modalità per la presentazione delle domande, i criteri per la valutazione degli interventi e per la determinazione della percentuale di finanziabilità, della durata e del tasso di interesse, le modalità per la concessione e la revoca dei mutui nonché per la formazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Art. 45

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei mutui di cui al presente capo gli enti locali e i soggetti privati, proprietari o titolari di altro diritto reale sugli immobili oggetto di intervento, nonché le imprese o società di gestione energetica (ESCO), come definite dalla normativa statale vigente, che effettuano gli interventi per conto dei predetti enti e soggetti.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere requisiti ulteriori in capo ai soggetti beneficiari.

Art. 46

(Mutui)

1. L'ammontare complessivo delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 44 è considerato al netto degli oneri fiscali e deve essere compreso tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 400.000. L'eventuale eccedenza non è computata ai fini del calcolo dell'importo del mutuo.

2. I mutui possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare di cui al comma 1.

3. Le spese e gli oneri fiscali dei mutui sono a carico della parte mutuataria.

4. Nel caso in cui i beneficiari siano soggetti aventi natura di impresa, i mutui, ove previsti in forma agevolata, sono concessi in regime de minimis, nel rispetto della normativa europea vigente relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore.

5. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, non superiore a ventiquattro mesi.

6. I mutui non sono cumulabili con altri contributi o finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione degli stessi interventi.

Art. 47

(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 46.

2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

a) stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2015, di euro 5.500.000 per l'anno 2016 e di euro 4.500.000 per l'anno 2017;

b) appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui;

d) rimborso anticipato dei mutui;

e) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

f) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di revoca dei mutui di cui all'articolo 49;

g) eventuali somme disponibili sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), da trasferirsi con le modalità di cui all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016).

3. L'importo annuale massimo di mutui concedibili alle ESCO è determinato in euro 500.000 per l'anno 2015 e in euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2016 a valere, e nei limiti, delle risorse rese disponibili dall'indebitamento già autorizzato dall'articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

4. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di rotazione.

5. Le modalità di gestione del fondo di rotazione e di erogazione dei mutui sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione degli oneri sostenuti, comprese le modalità di gestione delle perdite.

Art. 48

(Concessione dei mutui)

1. Le domande di mutuo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 44 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili che ne verifica la regolarità e la completezza, effettua, in collaborazione con il COA energia, la valutazione degli interventi sulla base dei criteri di cui all'articolo 44, comma 5, e ne trasmette le risultanze a FINAOSTA S.p.A.

2. FINAOSTA S.p.A. effettua la valutazione della situazione economico-finanziaria dei singoli richiedenti, comunicandone l'esito alla struttura regionale competente di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le graduatorie e concede i mutui sulla base dei criteri di cui all'articolo 44, comma 5. L'erogazione è effettuata da FINAOSTA S.p.A., a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 47.

4. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 4, la struttura regionale competente di cui al comma 1 può richiedere ai soggetti beneficiari, per i tre anni successivi alla realizzazione degli interventi finanziati, i dati relativi all'effettivo risparmio energetico conseguito.

Art. 49

(Revoca dei mutui)

1. La revoca dei mutui è disposta, anche in misura parziale, con deliberazione della Giunta regionale, qualora dai controlli effettuati:

a) emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del mutuo;

b) non sia rispettato il termine di cui all'articolo 44, comma 4;

c) la realizzazione delle opere risulti sostanzialmente difforme rispetto all'intervento oggetto del provvedimento di concessione.

2. La revoca del mutuo comporta l'obbligo di restituire a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, il capitale residuo maggiorato di una somma pari alla differenza tra gli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento e gli interessi corrisposti nel periodo ricompreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del mutuo. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

3. La mancata restituzione degli importi di cui al comma 2, nei termini ivi previsti, comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di altri mutui previsti dal presente capo. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

CAPO IV

MISURE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI REGIONALI DA FONTE FOSSILE

Art. 50

(Ambito di applicazione)

1. Il presente capo disciplina le procedure amministrative semplificate per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché per le opere e le infrastrutture connesse.

2. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli impianti ibridi qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 50 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione. Per impianti ibridi, si intendono gli impianti che producono energia mediante l'utilizzo di fonti energetiche convenzionali di origine fossile o di fonti rinnovabili.

Art. 51

(Regimi di autorizzazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 5 e 7, la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 50 sono autorizzati a seguito di un procedimento unico che si svolge in sede di conferenza di servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 52.

2. Agli impianti indicati ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998, ad eccezione dei casi in cui i paragrafi 11 e 12 delle medesime linee guida prevedano la preventiva comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune competente per territorio.

3. Gli impianti solari termici di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune competente per territorio. Agli impianti solari termici non compresi nel predetto articolo 7, comma 1, del d.lgs. 28/2011, si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998.

4. Nel caso di impianti che utilizzano risorse geotermiche, il procedimento di cui al comma 1 si applica, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), per impianti con potenza installata superiore a 1 MegaWatt (MW).

5. Agli interventi di realizzazione di impianti con potenza inferiore alla soglia di cui al comma 4, si applica l'articolo 61 della l.r. 11/1998. Per gli impianti con potenza compresa tra 1 MW e 50 KiloWatt (kW), la presentazione della SCIA edilizia è subordinata al parere preventivo vincolante della struttura regionale competente in materia di attività geologiche. Per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW, la SCIA edilizia è corredata di perizia geologica asseverata.

6. Nel caso di impianti per la produzione di energia termica alimentati da biomasse, il procedimento di cui al comma 1 si applica per impianti con potenza installata superiore a 3 MW.

7. Per gli impianti idroelettrici e geotermici a circuito aperto, soggetti ad autorizzazione unica, il procedimento di cui al comma 1 è avviato previo rilascio della subconcessione per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

8. Non sono soggetti al procedimento di cui al comma 1 gli impianti alimentati da rifiuti.

9. Non sono sottoposti alla disciplina di cui al presente capo i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.

Art. 52

(Autorizzazione unica)

1. Il procedimento di cui all'articolo 51 si conclude con un'autorizzazione unica rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

2. L'autorizzazione unica è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale sono invitate le strutture regionali, le amministrazioni pubbliche e gli enti interessati con le modalità di cui al capo VI, sezione II, della l.r. 19/2007.

3. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), nonché di tutti gli atti autorizzativi comunque denominati in materia ambientale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi. I lavori della medesima conferenza rimangono sospesi fino al termine previsto per la conclusione delle predette procedure.

4. Il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento verifica la completezza formale della documentazione. In caso di carenza della documentazione prescritta, il responsabile del procedimento comunica al proponente, entro lo stesso termine, l'improcedibilità dell'istanza. In tal caso, il procedimento può essere avviato solo dalla data di ricevimento dell'istanza completa.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che sia stata comunicata al proponente l'improcedibilità dell'istanza, il procedimento si intende avviato.

7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile su cui è ubicato l'impianto. Nel caso in cui il titolo giuridico sia diverso dalla piena proprietà, l'effettiva disponibilità del sito o dell'immobile è documentata mediante contratto registrato, corredato dell'assenso del proprietario all'esecuzione dei lavori.

Art. 53

(Contenuti essenziali dell'autorizzazione unica)

1. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto e a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione può includere le eventuali prescrizioni alle quali sono subordinati la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto o, se del caso, per l'ottemperanza all'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Per l'adempimento ai suddetti obblighi, l'autorizzazione unica prevede apposita garanzia economica a favore del Comune competente per territorio, definita sulla base di un piano di dismissione e di una stima particolareggiata dei costi presentati dal proponente.

2. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione assunta dalla conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, permesso, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. L'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, previa pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 11/1998. Per le zone destinate dai piani regolatori vigenti ad usi agro-silvo-pastorali, l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 50, comma 1, deve tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità delle installazioni con l'esercizio delle attività agricole.

Art. 54

(Regime giuridico dell'autorizzazione unica)

1. L'autorizzazione unica deve prevedere dei termini per l'avvio e la conclusione dei lavori, decorsi i quali la stessa perde efficacia. I suddetti termini devono essere congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l'autorizzazione recepisce. Resta fermo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

2. I termini stabiliti dal comma 1 possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

3. L'autorizzazione unica non trasferisce in capo alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili le competenze previste dalle diverse discipline di settore, ivi comprese le attività di vigilanza sul rispetto delle diverse discipline di settore in ordine alla realizzazione, al corretto funzionamento e alla dismissione degli impianti, nonché delle opere e delle infrastrutture connesse, le quali restano in capo ai Comuni competenti per territorio, alle amministrazioni e alle strutture coinvolte.

Art. 55

(Aree non idonee)

1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, la Giunta regionale, sentiti i Comuni competenti per territorio, può individuare le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003.

Art. 56

(Misure compensative)

1. L'autorizzazione unica non può prevedere misure compensative a favore della Regione.

2. Le misure compensative a favore dei Comuni competenti per territorio possono essere individuate in sede di conferenza di servizi sulla base dei criteri previsti dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003. Le misure compensative non hanno natura patrimoniale o economica e riguardano azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati.

3. L'autorizzazione unica prevede l'entità delle eventuali misure compensative e le modalità con cui il proponente provvede alla loro attuazione, pena la decadenza della stessa autorizzazione.

Art. 57

(Termine di vita utile dell'impianto e dismissione)

1. Al termine di vita utile dell'impianto, il proponente procede alla dismissione dello stesso e al ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario.

2. Il proponente, comunque, provvede alla dismissione qualora l'impianto risulti non operativo da più di dodici mesi, come risultante da apposita attestazione del Comune competente per territorio, ad eccezione di specifiche situazioni determinate da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il proponente corrisponde a favore del Comune competente per territorio, all'atto di avvio dei lavori, una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e di ripristino del sito, proporzionata al valore dei medesimi interventi.

4. La cauzione può assumere sia la forma di fideiussione bancaria o assicurativa, sia quella di cauzione reale, tramite deposito in denaro versato presso il Comune.

Art. 58

(Esenzione dal contributo di costruzione)

1. In conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del d.lgs. 387/2003, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia.

Art. 59

(Trasparenza amministrativa)

1. La Regione rende pubbliche, anche tramite il proprio sito istituzionale, le informazioni utili afferenti al regime autorizzatorio di cui al presente capo, nonché l'elenco aggiornato dei provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. I Comuni, entro il mese di febbraio di ogni anno, forniscono alla Regione tutte le informazioni inerenti agli impianti che, nell'anno precedente, hanno conseguito il titolo abilitativo alla costruzione in base alle procedure indicate all'articolo 51, commi 2, 3 e 5.

Art. 60

(Sviluppo della mobilità sostenibile)

1. Al fine di ridurre i consumi regionali derivanti da fonte fossile nel settore dei trasporti, la Regione promuove lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso misure volte a favorire la diffusione di veicoli a basse emissioni complessive e la realizzazione delle necessarie reti infrastrutturali per la ricarica degli stessi.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le misure di cui al comma 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 61

(Controlli)

1. Il rispetto delle disposizioni del presente titolo è verificato tramite controlli, anche a campione, riguardanti:

a) l'osservanza dei requisiti minimi e delle prescrizioni di cui all'articolo 33;

b) la completezza e la regolarità delle relazioni tecniche e delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 35 e l'osservanza degli adempimenti ad esse correlati;

c) la regolarità formale e la correttezza tecnica degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 39 e l'osservanza degli adempimenti ad essi correlati;

d) l'osservanza delle disposizioni relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti termici di cui agli articoli 42 e 43, ad eccezione delle verifiche in materia di sicurezza di competenza dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e delle ispezioni relative alle emissioni in atmosfera;

e) il rispetto degli obblighi previsti ai fini della concessione dei mutui di cui al capo III del presente titolo, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari.

2. I controlli di cui al comma 1 possono comprendere accertamenti documentali, verifiche tecniche e ispezioni, eseguibili anche in corso d'opera.

3. I controlli di cui al comma 1, lettera e), sono disposti dalla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

4. Le modalità di effettuazione dei controlli sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 62

(Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 35, comma 1, non corretta è tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, il professionista è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.

2. Il certificatore energetico che rilascia l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 39 non corretto dal punto di vista formale o sostanziale è tenuto a redigere un nuovo documento entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della contestazione, con oneri a proprio carico. Qualora non ottemperi entro tale termine, e comunque al secondo attestato di prestazione energetica non corretto dal punto di vista sostanziale, il certificatore energetico è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i casi di non correttezza formale o sostanziale che comportano l'invalidità della relazione tecnica o dell'attestato di prestazione energetica.

4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune competente per territorio la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 35, comma 3, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 1.500.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese incaricate della realizzazione dell'involucro edilizio, che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 35, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 35, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la contestazione è comunicata all'ordine o al collegio professionale competente.

7. Il proprietario che non ottemperi agli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1, è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro dodici mesi dalla data di notifica dell'infrazione. Qualora non ottemperi entro tale termine, il medesimo soggetto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 15.000.

8. In caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 1, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 3.000.

9. In relazione ai procedimenti disciplinati dal capo IV del presente titolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del d.lgs. 28/2011.

10. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 600.

11. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione di cui all'articolo 43, comma 2, che non ottemperi a quanto stabilito al comma 3 del medesimo articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a euro 1.200.

12. Nei casi di cui al comma 11, la contestazione è comunicata alla camera di commercio competente.

13. Le violazioni di cui ai commi 2, 8, 10 e 11 sono accertate e contestate dalla struttura regionale competente in materia di energia ed irrogate dal Presidente della Regione. Le violazioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 7 sono accertate e contestate dai Comuni che provvedono, altresì, all'irrogazione delle relative sanzioni e al loro introito.

14. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 63

(Pubblicità)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi del presente titolo sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 64

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione del presente titolo.

Art. 65

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti già abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione o di prestazione energetica ai sensi delle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), e 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), sono di diritto inseriti nel sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 41, comma 2.

2. In sede di prima applicazione del presente titolo, la Giunta regionale può stabilire, in via transitoria, che i contributi di cui agli articoli 39, comma 6, e 43, comma 4, lettera b), non siano richiesti, in attesa della realizzazione dei necessari strumenti informatici di introito e gestione dei medesimi.

3. In sede di prima applicazione del presente titolo, la Giunta regionale può prevedere, inoltre, periodi di sperimentazione dei controlli di cui all'articolo 61, in cui non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 62, anche in relazione ai controlli disposti in applicazione del titolo V della l.r. 26/2012.

4. Le iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), per le quali la domanda di agevolazione è stata presentata entro il 31 dicembre 2009, devono essere ultimate inderogabilmente entro il 30 giugno 2016, pena la revoca dell'agevolazione concessa.

5. Le iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 3/2006, per le quali la domanda di agevolazione è stata presentata dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, devono essere ultimate inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, pena la revoca dell'agevolazione concessa.

6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati, per comprovati motivi, i termini stabiliti per la realizzazione degli impianti dimostrativi di cui all'articolo 6 della l.r. 3/2006. La proroga non può superare il limite temporale del 31 dicembre 2018 ed è consentita nei casi in cui il soggetto beneficiario non abbia avviato o completato l'iniziativa oggetto di agevolazione per sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'interessato.

7. Fino alla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative del presente titolo, si applicano le deliberazioni attuative delle leggi regionali previgenti in materia.

8. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della previgente normativa.

Art. 66

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 5bis dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale);

b) la legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei);

c) la legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 (Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11);

d) l'articolo 32 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009);

e) la l.r. 26/2012.

Art. 67

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 1.113.000 per l'anno 2015 e annui euro 1.248.000 a decorrere dall'anno 2016.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/2017 nell'unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione delle disposizioni regionali in materia di pianificazione energetico-ambientale, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili) 1.13.5.10 (Spese di gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche), 1.13.5.20 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico - parte investimento).

3. La maggiore entrata derivante dall'introito dei proventi di cui all'articolo 39, comma 6, e 43, comma 4, lettera b), è determinata in euro 13.000 per l'anno 2015 e annui euro 48.000 a decorrere dal 2016 e fa carico nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015/17 nell'unità previsionale di base 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari).

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante:

a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base:

1) 1.11.7.10, per euro 1.020.000 nel 2015 e annui euro 1.120.000 per gli anni 2016 e 2017;

2) 1.13.5.20, per annui euro 80.000 per gli anni 2015, 2016 e 2017;

b) l'iscrizione della maggiore entrata di cui al comma 3 per euro 13.000 per il 2015 ed euro 48.000 annui per gli anni 2016 e 2017.

5. L'onere di cui all'articolo 47 è determinato in euro 2.000.000 per l'anno 2015, 5.500.000 per l'anno 2016 e 4.500.000 per l'anno 2017 ed è finanziato:

a) per euro 1.500.000 per il 2015, euro 4.000.000 per il 2016 ed euro 3.000.000 per il 2017 sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006;

b) per euro 500.000 per il 2015, euro 1.500.000 per il 2016 ed euro 1.500.000 per il 2017 sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 a valere sulle risorse rese disponibili a seguito dell'operazione di indebitamento già autorizzato dall'articolo 30 della l.r. 13/2014.

6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, commi 2, 8, 10 e 11, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

7. Gli interventi di cui agli articoli 31, 33 e 60 sono attuati anche mediante utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili.

8. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO IV

AMBIENTE

CAPO I

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/92/UE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, n. 12

Art. 68

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione, in conformità alla normativa europea e ai principi della normativa statale vigenti in materia, con particolare riferimento alle direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), per piani e programmi, e di valutazione di impatto ambientale (VIA), per i progetti in ambito regionale.".

Art. 69

(Modificazioni all'articolo 15)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2009, è aggiunta la seguente:

"bbis) i progetti di cui all'allegato B ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).".

2. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"2. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette, individuate ai sensi della l. 394/1991, e dalla l.r. 30/1991, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.".

Art. 70

(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Verifica di assoggettabilità)

1. Sono soggetti a verifica di assoggettabilità:

a) i progetti di cui all'allegato B e le loro modifiche sostanziali;

b) i progetti, non compresi nella lettera a), la cui verifica sia richiesta dal proponente o dal Comune territorialmente interessato.

2. Le soglie dei progetti di cui all'allegato B, laddove previste, sono ridotte in considerazione delle percentuali e dei criteri di selezione individuati nell'allegato F, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del d.lgs. 152/2006.

3. Il proponente trasmette alla struttura competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale redatto ai sensi dell'allegato G su supporto informatico e, nei casi di necessità di ordine tecnico, su supporto cartaceo.

4. La struttura competente, entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 3, ne verifica la completezza e richiede eventuali integrazioni, indicando i termini per la presentazione delle stesse.

5. Conclusa la fase di cui al comma 4, la struttura competente pubblica, nel sito web della Regione:

a) un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 3;

b) il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale.

6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, lettera a), chiunque può prendere visione del progetto e del relativo studio preliminare ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

7. La struttura competente, entro trentacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, sulla base degli elementi di cui all'allegato F e delle osservazioni pervenute, verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del progetto ed esprime conseguentemente un provvedimento di assoggettabilità. La struttura competente può sospendere la procedura e richiedere integrazioni o chiarimenti al proponente, in un'unica soluzione, anche alla luce delle eventuali osservazioni pervenute, entro il sopracitato termine di tempo. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione entro trenta giorni dalla richiesta.

8. Se il progetto non ha impatti negativi significativi sull'ambiente, la struttura competente esclude il medesimo dalla procedura di VIA, impartendo, ove ritenuto opportuno, le necessarie prescrizioni. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 26.

9. L'esito della verifica di assoggettabilità, compresi i riferimenti all'atto che contiene le motivazioni, è reso pubblico mediante integrale diffusione nel sito web della Regione e sintetico avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.".

Art. 71

(Modificazione all'articolo 29)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 12/2009, è aggiunto il seguente:

"3bis. Gli allegati al titolo I della presente legge possono essere modificati e integrati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.".

Art. 72

(Disposizioni finali)

1. Al titolo e ovunque ricorrano nel testo della legge l.r. 12/2009, le parole: "85/337/CEE" sono sostituite dalle seguenti: "2011/92/UE".

2. Gli allegati A, B e F al titolo I della l.r. 12/2009 sono sostituiti dagli allegati A, B e F al titolo IV della presente legge.

TITOLO V

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

CAPO I

TURISMO E COMMERCIO MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 19

Art. 73

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato)

1. I mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.".

Art. 74

(Modificazioni all'articolo 3)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, le parole: "nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa europea vigente".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

"b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture alberghiere e di ricezione turistica all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso;".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/2001, le parole: "nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa europea vigente".

Art. 75

(Modificazione all'articolo 5)

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.".

Art. 76

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2001, le parole: "nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa europea vigente".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

"b) le persone fisiche o le piccole e medie imprese, come definite dalla normativa europea vigente, proprietarie di strutture commerciali e di pubblici esercizi che intendano mantenerne la destinazione d'uso;".

Art. 77

(Modificazione all'articolo 10)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.".

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 13

Art. 78

(Modificazioni all'articolo 23)

1. All'articolo 23 della l.r. 13/2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Nell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, ogni riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), o a disposizioni del medesimo regolamento, deve intendersi al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, e alle corrispondenti disposizioni.";

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4bis. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/2014, le parole: "riferito al target over 29, " sono soppresse.".