Legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 30 dicembre 2014, n. 52)

INDICE

CAPO I

AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Art. 1 - Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali

Art. 2 - Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione

Art. 3 - Costituzione di un Fondo regionale per il sostegno all'inclusione sociale

Art. 4 - Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 5 - Patto di stabilità interno

Art. 6 - Rimodulazione orizzontale degli obiettivi di patto di stabilità interno

Art. 7 - Possibilità di rinuncia all'indennità di carica e all'indennità di funzione dei consiglieri regionali

Art. 8 - Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale regionale

Art. 9 - Riduzione dei compensi degli organi delle società partecipate e limitazione al cumulo degli incarichi

Art. 10 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

Art. 11 - Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali

Art. 12 - Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni

Art. 13 - Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 14 - Disposizioni in materia di personale regionale

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 15 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 16 - Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI

Art. 17 - Interventi in materia di politiche sociali

Art. 18 - OMISSIS

Art. 19 - Interventi per la cantieristica forestale. Legge regionale 27 luglio 1989, n. 44, e l.r. 30/2011

Art. 20 - Interventi per la valorizzazione dell'ambiente forestale. Legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3

Art. 21 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 22 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

CAPO VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 23 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 24 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 25 - Programma di sviluppo rurale

Art. 26 - Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari

Art. 27 - Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

Art. 28 - Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7

Art. 29 - Proroga del Piano di cui alla legge regionale 5 giugno 2014, n. 1

Art. 30 - (Omissis)

Art. 31 - Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata

Art. 32 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 33 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

Art. 34 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35 - (Omissis)

Art. 36 - Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29

Art. 37 - Piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

Art. 38 - Modificazioni alla l.r. 6/2014

Art. 39 - Accesso ai disabili

Art. 40 - Abrogazioni

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 42 - Entrata in vigore

CAPO I

AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Art. 1

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati, per l'anno 2015 e non oltre, alle condizioni ivi previste, per le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 2, limitatamente alla prima rata per i mutui agevolati con rate semestrali, alle prime due rate per i mutui con rate trimestrali, alle prime tre rate per i mutui con rate bimestrali e a un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali, con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, per i mutui agevolati a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), di cui al capo I e al capo II;

b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

j) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

k) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

l) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

m) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

n) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

o) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

p) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);

q) 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2013 in scadenza dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016.

3. I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei mutui a valere sulle leggi regionali di cui al comma 1 non possono contrarre, durante il periodo 1° marzo 2015 / 29 febbraio 2016, nuovi mutui a valere sulle medesime leggi regionali, fatta salva la possibilità di rinunciare ai benefici derivanti dalla sospensione.

4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 27 febbraio 2015 per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2015 ed entro il 30 aprile 2015 per le rate con scadenza successiva.

5. Limitatamente ai mutui agevolati a valere sulla l.r. 46/1985, sulla l.r. 8/1998, sul capo II della l.r. 33/1973 e sulla l.r. 19/2001, la sospensione si applica esclusivamente nel caso in cui gli utili di ciascuno degli ultimi tre esercizi approvati siano inferiori all'importo delle rate di mutuo da corrispondere per l'anno di riferimento.

Art. 2

(Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali sui mutui con contributo in conto interessi della Regione sono prorogate, alle condizioni ivi previste, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2 per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive.

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui in scadenza dal 1° marzo 2015 al 29 febbraio 2016.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2015/2017 in complessivi euro 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 3

(Costituzione di un Fondo regionale per il sostegno all'inclusione sociale)

1. Per l'anno 2015 è istituito, nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, un Fondo straordinario regionale destinato ad interventi finalizzati al sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti, ivi compresi gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico). (1)

2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), stabilisce le condizioni soggettive e reddituali e ogni altra modalità di accesso al Fondo di cui al comma l.

3. A decorrere dall'anno 2015, è sospesa l'applicazione delle leggi regionali 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico), 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2), e 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese).

4. Gli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 9.000.000 per il 2015, sono finanziati con le disponibilità a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 4

(Modificazione alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9)

1. Dopo l'articolo 62 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è inserito il seguente:

"Art. 62bis

(Esenzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, costituite da almeno tre anni, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietarie negli archivi del PRA.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata da copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 460/1997, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati dall'articolo 10, comma 8, del medesimo d.lgs. 460/1997.

3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza.

4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.".

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA REGIONALE

Art. 5

(Patto di stabilità interno) (1a)

Art. 6

(Rimodulazione orizzontale degli obiettivi di patto di stabilità interno)

1. I Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dal patto di stabilità interno comunicano alla Regione e al CPEL, entro il 30 settembre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere ad altri Comuni nell'esercizio finanziario in corso e le modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo.

2. I Comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dal patto di stabilità interno comunicano alla Regione e al CPEL, entro il 30 settembre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio finanziario in corso e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo.

3. I Comuni che non comunicano nei termini previsti dai commi 1 e 2 le richieste di rimodulazione dell'obiettivo sono esclusi dalla compensazione orizzontale.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del CPEL, gli obiettivi del patto di stabilità interno dei Comuni che effettuano le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, a parità di saldo complessivo, sono rideterminati privilegiando le spese in conto capitale e le spese inderogabili. E' fatto divieto di finanziare spese correnti di carattere discrezionale con i maggiori spazi finanziari derivanti dalla compensazione orizzontale.

5. I Comuni che risultano inadempimenti rispetto agli obiettivi del patto di stabilità interno non possono beneficiare, nell'anno successivo, dei benefici della compensazione orizzontale di cui al presente articolo.

6. Le modalità applicative del presente articolo sono definite con deliberazione della Giunta regionale previo parere del CPEL.

Art. 7

(Possibilità di rinuncia all'indennità di carica e all'indennità di funzione dei consiglieri regionali)

1. I consiglieri regionali possono rinunciare all'indennità di carica e all'indennità di funzione ovvero indicare un importo delle stesse inferiore a quello previsto dagli articoli 2 e 5 della l.r. 33/1995, con apposita dichiarazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale. (1b)

Art. 8

(Disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale regionale)

1. Per l'anno 2015, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 10 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2015 e non oltre il 10 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2015.

2. Resta escluso dall'applicazione del limite di cui al comma 1 il reclutamento di personale amministrativo tecnico ausiliario regionale (ATAR) dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

3. Per l'anno 2015, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa dirette alla riduzione delle strutture organizzative in misura non inferiore a dieci dei posti dirigenziali esistenti, favorendo, in particolare, la concentrazione delle funzioni ripartite tra le diverse strutture organizzative e la soppressione delle strutture organizzative temporanee o di progetto e quelle preposte allo svolgimento di incarichi di studio, ricerca e collaborazione.

4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, indice un tavolo di concertazione con la finalità di sospendere, per il 2016, l'erogazione del salario di risultato dei dirigenti del comparto unico e dell'Azienda U.S.L., al fine di ridurre la spesa complessiva del personale e creare un fondo da utilizzare per incentivare la mobilità e il distacco del personale di comparto verso l'Azienda U.S.L. e le società partecipate e controllate.

5. La Regione, all'esito della ricognizione annuale per il 2015 del fabbisogno di personale, verificata la sussistenza di eventuali eccedenze di personale, adotta, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, prioritariamente, oltre alle misure previste dall'articolo 44 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), anche quelle di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ivi previsti. Analogamente provvedono, ciascuno secondo i propri ordinamenti interni, gli enti locali e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, ivi compresa l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta.

5bis. Nel caso in cui ai processi di riorganizzazione consegua la riduzione dei posti dirigenziali esistenti, l'ammontare delle risorse per la determinazione della retribuzione di posizione dei dirigenti resta confermato nella misura risultante al 31 dicembre dell'anno precedente all'intervenuta riduzione. (2)

Art. 9

(Riduzione dei compensi degli organi delle società partecipate e limitazione al cumulo degli incarichi)

1. (2a)

2. (2b)

3. (2c)

4. (2d)

5. (2e)

5bis. Il divieto di conferimento di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, si applica anche alle cariche in organi di governo di enti o società partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Regione. (3)

Art. 10

(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali indicati agli articoli 16 e 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), e alla definizione dei relativi fabbisogni di personale, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale. Sono consentiti trasferimenti per mobilità tra gli enti del comparto unico regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali assicurano, dall'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, progressivi risparmi sulla spesa del personale, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni.

3. Per l'anno 2015, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, nel limite della spesa massima sostenuta per tali finalità nell'anno 2010, fatta salva la possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e per quelle afferenti al settore sociale.

Art. 11

(Indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali)

1. Nelle more della revisione della disciplina in materia di status degli amministratori degli enti locali di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2014, fatti salvi la possibilità di raddoppiare o l'obbligo di dimezzare l'importo dell'indennità di funzione determinata per l'anno 2014 per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 23/2001, in relazione all'eventuale mutamento della posizione lavorativa dell'amministratore interessato rispetto a quella del soggetto che ricopriva la medesima carica nell'anno 2014.

Art. 12

(Centralizzazione delle funzioni di committenza da parte dei Comuni)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), è sostituita dalla seguente:

"b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).".

2. (3a)

3. (3b)

4. (4)

5. (4a)

6. (5)

Art. 13

(Istituzione della stazione unica appaltante SUA VdA)

1. E' istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, la stazione unica appaltante per la Regione Valle d'Aosta, denominata SUA VdA.

2. (5a)

2bis. (5a1)

3. La SUA VdA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del d.lgs. 163/2006 e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

4. La SUA VdA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro e del servizio alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora con l'ente aderente nella redazione dei capitolati d'oneri e dei capitolati generali e speciali;

d) collabora con l'ente aderente alla definizione del criterio di aggiudicazione e, nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte e delle loro specificazioni;

e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

g) nomina, d'intesa con l'ente aderente, la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

h) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, anche avvalendosi dell'Avvocatura regionale, fornendo gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

i) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

j) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali e, in particolare, per l'obiettivo di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici.

5. Le attività di cui al comma 4 possono essere ulteriormente dettagliate con deliberazione della Giunta regionale.

6. (5b)

6bis. Le modalità di obbligatorio avvalimento della SUA VdA, anche in relazione alle soglie di importo dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria oggetto di affidamento, sono definite, quanto alle strutture regionali, dal programma triennale dei lavori pubblici. (5b1)

7. La Giunta regionale individua le risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività attribuite alla SUA VdA mediante l'attivazione di procedure di mobilità di dipendenti regionali, dei Comuni e delle loro forme associative e degli altri enti aderenti alla SUA VdA appartenenti al comparto unico regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal contratto collettivo regionale di lavoro, anche in deroga ai limiti assunzionali di cui all'articolo 8.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 14

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2010, la dotazione organica della struttura regionale è definita in 84 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale, di cui 9 unità con qualifica di dirigente, e 2865 unità di personale, di cui 141 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;

b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all'organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l'anno 2015 per euro 807.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per euro 94.000 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2bis, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 126.297.550 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

a) euro 122.458.100 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale - parz.), suddivisi in euro 121.744.100 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale ed euro 713.400 per il personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale;

b) euro 3.839.450 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi con le modalità di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

6. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l'anno 2015, per euro 265.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) a carico dell'Amministrazione regionale e per euro 230.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

7. Per le finalità di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010, è autorizzata la spesa per l'importo di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).

8. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro 195.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.03.01.11 - Comitati e commissioni - parz.).

9. Per le finalità di cui all'articolo 56 della l.r. 22/2010, è autorizzata la spesa di euro 180.000 a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz).

10. Al terzo periodo del comma 2bis dell'articolo 11 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "a dipendenti regionali" sono aggiunte le seguenti: "appartenenti alle categorie".

11. L'articolo 11, comma 2bis, della l.r. 22/2010, come modificato dal comma 10, si applica anche agli incarichi in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, i collocamenti in aspettativa del personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, in essere alla medesima data, sono revocati dalla data del conferimento.

12. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

"1bis. Nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, la mobilità mediante comando o distacco è possibile, per il personale del comparto unico regionale, anche verso l'Azienda U.S.L. e le società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, per il tramite di Finaosta spa.".

13. Dopo il comma 6bis dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:

"6ter. Per le esigenze derivanti dall'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali e con le modalità di cui al comma 6, può inoltre essere disposto, d'intesa tra gli enti interessati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale, il distacco, anche a tempo parziale di tipo verticale, di personale da e verso gli enti locali, per un periodo di tempo non inferiore alla durata delle relative convenzioni.".

14. Il personale non docente inquadrato nell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta-Conservatoire de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 (Interventi regionali in materia di promozione, sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8), ritransita, a domanda da presentare entro il 28 febbraio 2015, nella Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale per garantire lo svolgimento delle attività amministrative anche a supporto del predetto Istituto musicale sulla base di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il personale non docente acquisito dall'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta-Conservatoire de la Vallée d'Aoste successivamente al 1° gennaio 2013 conserva il diritto a transitare nei ruoli dell'Amministrazione regionale, prioritariamente rispetto alle procedure concorsuali o ad altre procedure di reclutamento, per la copertura di posti vacanti nell'organico delle istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione.

15. Al comma 2 dell'articolo 71 della l.r. 22/2010, la parola: "autonomo" è soppressa.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 15

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 224.099.639 per l'anno 2015.

2. Per l'anno 2015, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla l.r. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

3. Per l'anno 2015, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 90.120.000 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di finanza locale senza vincolo di destinazione);

b) interventi per programmi di investimento, euro 5.063.913 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

1) quanto ad euro 2.668.887 per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995;

2) quanto ad euro 2.395.026 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 128.915.726 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale ad esclusione dell'Area omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi - parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

4. Per l'anno 2015, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.678.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 2.000.000, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2015, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), pari a euro 2.120.000, è destinata a spese di investimento.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I Comuni concorrono al finanziamento delle forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

9. (5c)

10. Ai commi 11 e 12 dell'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015".

11. Al comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Legge finanziaria per gli anni 2013/2015), le parole "per il finanziamento delle sole spese correnti correlate all'esercizio in forma associata delle funzioni comunali in ambito socio-assistenziale per gli anziani e i minori" sono sostituite dalle seguenti "anche per il finanziamento di tutte le spese correnti".

12. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 entro il 31 marzo 2015. Fino alla predetta data, è autorizzato l'esercizio provvisorio durante il quale gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel secondo anno dell'ultimo bilancio approvato e con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

13. In applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014, l'onere a carico degli enti locali correlato alla gestione in forma associata delle procedure selettive per il reclutamento del personale, determinato in euro 10.000 per l'anno 2015, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.10 Servizi generali e dello sviluppo economico - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

14. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 40/1997, gli enti locali approvano il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014 entro il 30 aprile 2015.

Art. 16

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - FoSPI)

1. Ai fini del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2011/2013, la spesa complessiva già determinata in euro 36.868.721 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 31/2012 (UPB 1.4.3.20 Trasferimento agli enti locali per speciali programmi di investimento), è rideterminata in euro 33.032.323, di cui euro 2.668.887 nell'anno 2015.

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva già rideterminata in euro 16.314.051 ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), (UPB 1.4.3.20 Trasferimento agli enti locali per speciali programmi di investimento), è ulteriormente rideterminata negli anni 2012/2017 in euro 8.713.800, di cui euro 3.500.000 nell'anno 2016 e euro 4.150.000 nell'anno 2017. Sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli interventi inseriti nel programma FoSPI 2012/2014 da finanziare nel biennio 2016/2017, sulla base dell'ordine di priorità risultante dalla graduatoria di cui alla tabella 3, allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 1129/2011, di approvazione del programma FoSPI per il triennio 2012/2014, al netto dei contributi per le progettazioni preliminari ed esecutive relative a tutti gli interventi inclusi nel predetto programma, per un importo complessivo di euro 1.021.827 a valere sull'annualità 2016.

3. Per le opere inserite nel programma FoSPI 2013/2015, i cui progetti preliminari sono già stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 988/2012, è autorizzata la sola concessione dei contributi per le progettazioni preliminari e il finanziamento delle sole opere concernenti gli interventi di edilizia scolastica, negli importi e con le modalità stabilite con successiva legge finanziaria.

Art. 17

(Interventi in materia di politiche sociali)

1. Per l'insieme degli interventi regionali in materia di politiche sociali è autorizzata, per l'anno 2015, la spesa complessiva di euro 72.176.374 (F.O. 1.8 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi di finanza locale, ad esclusione dell'Area omogenea 1.8.11 Altri interventi di assistenza sociale finanziati con entrate con vincolo di destinazione).

2. Per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della l.r. 30/2009, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alla l.r. 48/1995, ad apportare con proprie deliberazioni le occorrenti variazioni al bilancio fra unità previsionali di base nell'ambito della funzione obiettivo di cui al comma 1.

3. (5c1)

4. (5c1)

5. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 (Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)), la Regione è autorizzata, in deroga alla l.r. 48/1995, a trasferire le risorse al Comune di Aosta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione della Cittadella dei giovani con sede nel Comune di Aosta. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il finanziamento. (5c2)

6. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 5, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, è determinato in euro 275.000 per l'anno 2015 (UPB 1.8.1.10 Infanzia, minori e asili nido - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

7. (5c3)

8. (5c4)

9. La Giunta regionale può stipulare apposite polizze assicurative, ad integrazione di quelle obbligatorie per legge, finalizzate alla copertura degli infortuni dei minori inseriti in progetti di affidamento familiare, di accoglienza volontaria di minori, di affiancamento tra famiglie e di altri servizi promossi dalla Regione aventi finalità analoghe. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in annui euro 21.000, a decorrere dall'anno 2015 (UPB 1.3.2.10 - Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali).

10. I contributi in conto capitale per il finanziamento degli interventi sulle strutture destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane inabili e handicappate), possono essere ulteriormente finanziati mediante l'utilizzo di assegnazioni di fondi regionali, statali e europei.

Art. 18

(Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7) (5c5)

Art. 19

(Interventi per la cantieristica forestale. Legge regionale 27 luglio 1989, n. 44, e l.r. 30/2011)

1. In considerazione della rilevanza che, per le comunità locali, assumono la manutenzione e la valorizzazione dei propri territori, a decorrere dall'anno 2015, gli interventi di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), gestiti mediante esternalizzazione ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 30/2011, sono finanziati anche mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea e di conseguire economie di spesa, i lavori e i servizi relativi ai predetti interventi sono affidati in appalto dalla Regione, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge 48/1995.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 44/1989, dopo le parole: "previo parere" sono inserite le seguenti: "del Consiglio permanente degli enti locali e".

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 3.500.000 per l'anno 2015. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.23 Assetto e la tutela del territorio - interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

Art. 20

(Interventi per la valorizzazione dell'ambiente forestale. Legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3)

1. In considerazione della rilevanza che, per le comunità locali, assumono la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente forestale dei propri territori, a decorrere dall'anno 2015, gli interventi di cui alla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), diversi dagli aiuti, sono finanziati anche mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Al fine di garantire una gestione coordinata e omogenea e di conseguire economie di spesa, i lavori e servizi relativi ai predetti interventi sono affidati in appalto dalla Regione, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 3/2010, dopo le parole: "La Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e".

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 1.274.800 per l'anno 2015. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.23 Assetto e la tutela del territorio - interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

Art. 21

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è rideterminata per il biennio 2015/2016 in euro 1.428.614 per l'anno 2015 ed in euro 1.370.634 per l'anno 2016 (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 22

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2015/2017 in euro 250.310.000 per l'anno 2015, in euro 243.310.000 per l'anno 2016 e in euro 242.579.500 per l'anno 2017 ed è ripartita in: (5d)

a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 249.190.500 per l'anno 2015, in euro 242.190.500 per l'anno 2016 e in euro 241.460.000 per l'anno 2017, di cui euro 5.500.000 per l'anno 2015, euro 4.000.000 annui per il 2016 e 2017 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back). (5e)

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.119.500 per il triennio 2015/2017 (UPB 1.9.2.10 Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. In relazione all'ulteriore riduzione, rispetto all'anno 2014, del finanziamento della spesa sanitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio tra le UPB 1.9.1.10 e 1.9.2.10. Al fine di verificare l'effetto, nel medio periodo, delle misure di contenimento della spesa sanitaria di cui al presente articolo e di quelle stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), la Giunta regionale valuta, entro il 30 giugno 2015, la situazione finanziaria dell'Azienda USL per mettere in atto ulteriori azioni di contenimento della spesa o, eventualmente, per proporre al Consiglio regionale la rideterminazione del finanziamento.

5. Gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2.

6. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il contenimento della spesa per il personale di cui all'articolo 46, comma 5, della l.r. 30/2011 è incrementato di euro 2.000.000 per l'anno 2015. A tal fine, l'Azienda USL, ad eccezione delle deroghe autorizzate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 5/2000, non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresa la somministrazione di lavoro, fatte salve le procedure già avviate alla data del 15 novembre 2014 mediante pubblicazione del bando o del relativo avviso pubblico.

8. Le risorse aggiuntive regionali ricomprese nel finanziamento di cui al comma 2, destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL, rideterminate in euro 1.800.000 per gli anni 2015, 2016 e 2017 sono distribuite, mediante istituzione di due fondi separati, tra la dirigenza e il comparto in pari misura.

9. Le modalità di corresponsione delle risorse di cui al comma 8 sono concordate a livello di contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto delle linee generali di indirizzo adottate dalla Giunta regionale, dall'Azienda USL con le organizzazioni sindacali di categoria, tenuto conto degli obiettivi regionali e aziendali e delle attività da svolgere, in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle già individuate nella contrattazione di budget.

10. Per il periodo 1° luglio / 31 dicembre 2014, le risorse aggiuntive regionali, nell'importo determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della l.r. 18/2013, al netto delle risorse erogate nel primo semestre 2014 con le modalità vigenti alla data del 31 dicembre 2013, sono destinate per il 60 per cento alla dirigenza e per il 40 per cento al personale del comparto.

11. Il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 18/2013 è abrogato.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere effetto le disposizioni e gli accordi sindacali vigenti alla medesima data, sia regionali che aziendali, in materia di assegnazione e di ripartizione delle risorse aggiuntive regionali.

13. (5f)

14. (5g)

15. (5g)

16. Al fine di ottimizzare i meccanismi di spesa e di conseguire eventuali risparmi, l'Azienda USL non può ammettere rendiconti di spese provenienti da fornitori, soggetti convenzionati e da qualsiasi altro erogatore di beni e servizi che non rispondano ai seguenti requisiti:

a) essere strettamente connessi alle attività previste dalla convenzione o dal contratto;

b) non risultare sostenute da altri contributi;

c) soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di rapporto costi/benefici;

d) essere effettuata nel periodo di eleggibilità del contratto o della convenzione;

e) corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti con modalità di pagamento che permettano di ricondurre la spesa al contratto o alla convenzione. Devono risultare l'uscita monetaria e l'iscrizione in bilancio, senza possibilità di recupero;

f) essere registrata nella contabilità del beneficiario ed essere chiaramente identificabile con tenuta di contabilità separata della convenzione o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità della convenzione o della prestazione;

g) essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di contabilità del beneficiario;

h) essere pagata unicamente con bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno non trasferibile;

i) essere rendicontata utilizzando gli appositi supporti cartacei ed informatici predisposti.

17. L'Azienda USL provvede, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a emanare un apposito regolamento interno, attuativo del comma 16 che fissi nel dettaglio le procedure di rendicontazione, le spese ammesse e ogni altra modalità necessaria al buon funzionamento del sistema.

18. Al fine di conseguire minori spese e un migliore coordinamento dell'attività di gestione dei presidi sanitari di primo soccorso delle sedi di lavoro dell'amministrazione regionale e delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, a far data dal 1° marzo 2015 tale attività di gestione è espletata dall'Azienda USL attraverso personale già assunto presso i suoi organici, opportunamente formato o per il tramite delle singole organizzazioni di volontariato, territorialmente competenti, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5). Le convenzioni in essere sono risolte a far data dal 28 febbraio 2015. (6)

19. Al fine di razionalizzare l'attività svolta e ridurre gli accessi inappropriati, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, è autorizzata a rideterminare, con propria deliberazione, le modalità di compartecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero.

20. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata, per gli anni 2015 e 2016 in annui euro 4.000.000 secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 13, della l.r. 18/2013. Per l'anno 2017 la spesa è autorizzata in euro 4.000.000 (UPB 01.09.05.20 Spesa per investimenti in ambito sanitario). Tali somme sono trasferite annualmente all'Azienda USL, che deve predisporre un piano di interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 7 della l.r. 5/2000.

CAPO VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 23

(Interventi in materia di politiche del lavoro) (7)

Art. 24

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa, a carico della Regione, di euro 12.652.643, così suddivisa:

a) euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, di cui euro 222.000 già autorizzati nell'annualità 2014 e euro 5.129.364 per il triennio 2015/2017, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 2.400.658;

anno 2016 euro 1.350.836;

anno 2017 euro 1.377.870;

b) euro 3.000.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 0;

anno 2016 euro 0;

anno 2017 euro 3.000.000.

(UPB 01.11.09.27 Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR).

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2017, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/13 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate FAS).

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2017, la spesa, a carico della Regione, di euro 38.894.371, così suddivisa:

a) euro 21.401.469, quale quota di cofinanziamento che viene determinata complessivamente, per il triennio 2015/2017, in euro 2.013.012, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 17.700;

anno 2016 euro 1.995.312;

anno 2017 euro 0;

b) euro 17.492.902, quale quota complessiva aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2015/2017, viene determinata in euro 8.174.928, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 0;

anno 2016 euro 3.174.928;

anno 2017 euro 5.000.000.

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/13 oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione -FSC).

6. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti da definire nell'ambito del Programma attuativo regionale 2014/2020, cofinanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

7. Per le finalità di cui al comma 6, allo scopo di consentire l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, per il periodo 2015/2017, la spesa di euro 4.210.000, quale quota parziale di cofinanziamento, a carico della Regione, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 1.070.000;

anno 2016 euro 1.570.000;

anno 2017 euro 1.570.000.

(UPB 01.11.09.25 Programma Valle d'Aosta 2014/2020 oggetto di cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione -FSC).

8. Gli oneri a carico della Regione, nel periodo 2007/2016, per l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, e per il cofinanziamento regionale dei progetti finanziati dal Programma Interreg III C, previsto dalla l. 183/1987 e dalla deliberazione Cipe 67/2000, sono determinati, per il periodo 2015/2017, in complessivi euro 98.850, annualmente così suddivisi:

anno 2015 euro 85.850;

anno 2016 euro 13.000;

anno 2017 euro 0;

(UPB 01.11.09.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007/13 e precedenti - parz.).

9. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2014/2020, dei Programmi di cooperazione territoriale 2014/20, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale e previsti dai regolamenti (UE) n. 1299/2013, n. 1301/2013 e n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sull'obiettivo Cooperazione territoriale europea, sono determinati, per il periodo 2015/2017, in complessivi euro 130.000, annualmente così suddivisi:

anno 2015 euro 50.000;

anno 2016 euro 40.000;

anno 2017 euro 40.000.

(UPB 01.11.09.26 Programmi di cooperazione territoriale 2014/20).

10. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di unità previsionali di base diverse da quelle indicate dall'articolo stesso, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

11. La Regione attua, nel periodo 2014/2020, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FSE), cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di rotazione statale e previsto dai regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recanti, fra l'altro, disposizioni comuni e specifiche sul Fondo sociale europeo e sull'obiettivo Investimenti per la crescita e l'occupazione.

12. Gli investimenti di cui al comma 11 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della l. 183/1987. (8)

13. Per le finalità di cui al comma 11, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa, a carico della Regione, di euro 7.835.730, di cui euro 1.000.000 già autorizzati nell'annualità 2014 e euro 3.285.415 per il triennio 2015/2017, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 1.033.114;

anno 2016 euro 1.114.993;

anno 2017 euro 1.137.308;

(UPB 01.11.09.14 Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 FSE). (9)

Art. 25

(Programma di sviluppo rurale)

1. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2008) 734 del 18 febbraio 2008 e con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è rideterminata per l'anno 2015 in euro 270.000

(UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti).

2. La Regione attua, durante il periodo 2014/2020, gli interventi da definire nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 in applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2014/2020.

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 è determinata, per il triennio 2015/2017, in euro 400.000, (UPB 1.11.9.13 Programma sviluppo rurale 2014/2020 - spese correnti) annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 100.000;

anno 2016 euro 150.000;

anno 2017 euro 150.000.

Art. 26

(Finanziamento dei contributi per i riordini fondiari)

1. Le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, commi 2 e 3, della l.r. 18/2013, relativamente ai contributi concedibili ai sensi del capo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), rese disponibili nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, sono destinate, anche per l'anno 2015, al finanziamento delle domande di concessione dei contributi per i riordini fondiari di cui all'articolo 66 della l.r. 32/2007. (10)

Art. 27

(Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40)

1. Dopo la lettera hquinquies) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è aggiunta la seguente:

"hsexies) la nuova sede degli archivi regionali di cui all'articolo 53, comma 1, della l.r. 30/2011.".

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono autorizzati nella misura massima dei risparmi conseguenti alla rimodulazione degli interventi di cui all'articolo 40, comma 2, lettere da a) a hquinquies), della l.r. 40/2010.

3. Gli impegni contabili relativi agli interventi di cui all'articolo 53 della l.r. 30/2011, già costituiti sul bilancio della Regione per le annualità 2015 e seguenti, sono revocati e trovano copertura a valere sul fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 28

(Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Area VdA)), è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il revisore dei conti.".

2. L'articolo 4 della l.r. 7/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Revisore dei conti)

1. Al revisore spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Agenzia.

2. Il revisore dei conti è nominato tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il revisore dura in carica quattro anni. Il compenso spettante al revisore è determinato con la deliberazione di incarico, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 3bis, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).".

Art. 29

(Proroga del Piano di cui alla legge regionale 5 giugno 2014, n. 1)

1. Il Piano finalizzato alla realizzazione di interventi in amministrazione diretta in ambito agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità di cui alla legge regionale 5 giugno 2014, n. 1 (Finanziamento di un Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Modificazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016)), è prorogato anche per l'anno 2015, alle medesime condizioni di accesso ivi previste, ad eccezione del requisito anagrafico riferito agli uomini, che viene ridefinito in un'età non inferiore a cinquanta anni.

2. Nel caso di mancato utilizzo di tutte le risorse previste per il finanziamento del Piano di cui al comma l, e in ogni caso nei limiti di queste, si può procedere all'occupazione di soggetti con invalidità certificata anche se non in possesso del requisito anagrafico di cui al medesimo comma.

3. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione di tale piano è determinata in complessivi euro 2.315.000, per l'anno 2015, con stanziamento iscritto nelle seguenti UPB:

a) 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per euro 1.535.000;

b) 1.2.3.11 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dell'agricoltura) per euro 250.000;

c) 1.10.1.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 5.000;

d) 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 35.000;

e) 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) per euro 20.000;

f) 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per euro 80.000;

g) 1.14.6.20 (Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento) per euro 90.000;

h) 1.2.3.12 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dei lavori pubblici) per euro 260.000;

i) 1.13.1.20 (Investimenti per la viabilità) per euro 40.000.

4. Gli interventi in amministrazione diretta in ambito agricolo-forestale, inclusi nel piano di cui al comma 1, possono essere ulteriormente finanziati nella misura massima di 600.000 euro a valere sugli stanziamenti previsti per l'anno 2015 per le finalità di cui alla l.r. 44/1989 e all'articolo 56 della l.r. 30/2011 (UPB 1.4.2.23 Assetto e la tutela del territorio - interventi d'investimento di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, in deroga alla l.r. 48/1995, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio tra le UPB interessate.

Art. 30

(Fondi di rotazione regionali) (10a)

Art. 31

(Agevolazioni per il rilancio dell'edilizia privata)

1. Per sostenere la realizzazione degli interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, eseguiti negli anni 2015, 2016 e 2017 sugli immobili destinati a prima abitazione, è autorizzata la concessione di mutui a tasso agevolato, di importo non superiore a quello teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i medesimi interventi. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con i mutui concessi ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), per i medesimi interventi. (11)

2. I mutui di cui al comma 1, di durata decennale e a tasso di interesse pari all'uno per cento, sono concessi nel limite massimo di euro 6.000.000, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 68 della 1.r. 3/2013.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 32

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), è autorizzato, per ciascuna annualità del triennio 2015/2017, un nuovo limite di impegno di euro 950 (UPB 1.6.2.10 Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario - parte corrente. - parz.).

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 33

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2015, in euro 5.200.000 (UPB 01.14.01.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2017 ed è rideterminata in annui euro 40.000 per il triennio 2015/2017 (UPB 01.14.01.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della l.r. 30/2011.

Art. 34

(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2015, in euro 900.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2015/2017 in 15.000 euro annui (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35

(Modificazione all'articolo 32 della l.r. 30/2011) (12)

Art. 36

(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29)

1. Il contributo straordinario al Comune di Brusson, già autorizzato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 29 (Proroga, per l'anno 2011, degli aiuti temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre imprese operanti nel comparto agroalimentare. Contributi per la realizzazione di interventi in materia sociale e per il sostegno economico delle famiglie. Autorizzazione di spesa per il Corpo valdostano dei vigili del fuoco), può essere utilizzato per la realizzazione dell'autorimessa e dei locali sottostanti il costruendo consultorio.

2. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un apposito accordo di programma con il Comune di Brusson, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici, per definire le modalità e i tempi di erogazione del contributo.

Art. 37

(Piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

1. La Giunta regionale adotta, entro il 31 marzo 2015, linee di indirizzo per avviare il monitoraggio delle attuali condizioni di sicurezza, funzionalità e agibilità degli edifici e dei locali adibiti ad uso scolastico, diretto alla definizione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, delle priorità degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza da porre in essere, anche tenuto conto della dislocazione dell'offerta formativa sul territorio regionale.

Art. 38

(Modificazioni alla l.r. 6/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 dopo le parole "pari ad almeno 1.000 abitanti, calcolata come previsto all'articolo 9, comma 3" sono inserite le seguenti "o da almeno tre Comuni".

Art. 39

(Accesso ai disabili)

1. Le sedi degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché degli enti e delle fondazioni finanziate dalla Regione, locate da privati, devono essere prive di ostacoli alla mobilità di coloro che, per qualsiasi causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

2. Nei confronti dei soggetti privati che non adempiano all'obbligo di cui al comma 1 entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede alla risoluzione del relativo contratto di locazione.

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Il comma 3bis dell'articolo 4 della l.r. 26/2012 è abrogato.

2. Il capo IV della l.r. 19/2001 è abrogato.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

2. L'autorizzazione di spesa per gli anni 2015 e 2016 di cui all'articolo 36 della l.r. 18/2013, per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali), è revocata.

3. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2015/2017.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

_____________________________________________

(1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. Per l'anno 2015 è istituito, nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, un Fondo straordinario regionale per il sostegno all'inclusione sociale dei soggetti meno abbienti.".

(1a) Articolo abrogato dall'art. 5, comma 9, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Patto di stabilità interno)

1. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile, è prudenzialmente determinata per lo stesso anno in euro 640.076.000, al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dal capo III del titolo III del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con propria deliberazione, le occorrenti misure di contenimento della spesa sia in termini di impegni che in termini di pagamenti. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata ad incrementare, con propria deliberazione, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, al fine di adeguarla all'obiettivo eurocompatibile definitivamente stabilito mediante il raggiungimento dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 454, della l. 228/2012.

3. Nelle more della definizione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione per il patto di stabilità interno, per l'anno 2014, la spesa autorizzata in termini di obiettivo eurocompatibile, già determinata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), in euro 745.000.000 è calcolata al netto delle spese già escluse ai sensi della legislazione vigente e degli importi corrispondenti ai pagamenti in conto residui in esecuzione di impegni regolarmente assunti negli esercizi finanziari precedenti in conformità al limite di spesa concordato per ciascun esercizio finanziario, anche ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti, secondo quanto stabilito dalla normativa statale richiamata al comma l.".

(1b) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 21 aprile 2020, n. 5.

L'articolo 7 era già stato modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19, nel modo seguente:

"1. I consiglieri regionali possono rinunciare all'indennità di carica e all'indennità di funzione ovvero indicare un importo delle stesse inferiore a quello previsto dagli articoli 2 e 5 della l.r. 33/1995, con apposita dichiarazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale. Le economie conseguenti alla rinuncia o alla riduzione sono destinate all'incremento del fondo per il contrasto alla povertà e per il sostegno all'economia locale di cui all'articolo 3.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

Art. 7

(Possibilità di rinuncia all'indennità di carica e all'indennità di funzione dei consiglieri regionali)

1. I consiglieri regionali possono rinunciare all'indennità di carica e all'indennità di funzione ovvero indicare un importo delle stesse inferiore a quello previsto dagli articoli 2 e 5 della l.r. 33/1995, con apposita dichiarazione da trasmettere alla Presidenza del Consiglio regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

(2a) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 14 novembre 2016, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai singoli componenti di organi di amministrazione e di controllo di società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può essere determinato in misura superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione.".

(2b) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 14 novembre 2016, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 9 recitava:

"2. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i fringe benefit riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione non possono superare il 10 per cento del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. Il predetto limite si applica anche ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle medesime società in quanto compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.".

(2c) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 14 novembre 2016, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 9 recitava:

"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli amministratori delle società controllate direttamente e indirettamente dalla Regione possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato miglioramento della situazione economico-finanziaria rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo.".

(2d) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 14 novembre 2016, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 9 recitava:

"4. Gli incarichi negli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione, esclusi quelli di supplenza, sono tra loro cumulabili, se compatibili in applicazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e di incompatibilità, in misura non superiore a due. Il limite di cui al periodo precedente si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

(2e) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 14 novembre 2016, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 9 recitava:

"5. Gli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione, esclusi quelli di supplenza, non sono tra loro cumulabili. Il limite di cui al periodo precedente si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.".

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 8 maggio 2015, n. 11.

(3a) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Il comma 2 dell'articolo 12 era già stato modificato dall'art. 36, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19, nel modo seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), tutti i Comuni valdostani si avvalgono, per l'acquisizione di beni e servizi, della società INVA S.p.A. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e, per l'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, della Regione Valle d'Aosta nella sua qualità di stazione unica appaltante (SUA VdA), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 12 recitava:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), i Comuni valdostani e, facoltativamente, il Comune di Aosta si avvalgono, per l'acquisizione di beni e servizi, della società INVA S.p.A. nella sua qualità di centrale unica di committenza istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e, per l'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, della Regione Valle d'Aosta nella sua qualità di stazione unica appaltante (SUA VdA), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13."

(3b) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 12 recitava:

"3. I Comuni possono acquisire beni e servizi anche attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A., da INVA S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, conformemente a quanto previsto dell'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006.".

(4) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Il comma 4 dell'articolo 12 era già stato modificato dall'art. 36, comma 2, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19, nel modo seguente:

"4. Dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono esclusi le acquisizioni di lavori, servizi e forniture contenute nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente e gli appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").".

E, precedentemente, dall'art. 5, comma 5, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, nel modo seguente:

"4. Dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono esclusi gli appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 12 recitava:

"4. Dagli obblighi di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006 sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000, nonché gli appalti di lavori di somma urgenza ai sensi dell'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE").".

(4a) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Il comma 5 dell'articolo 12 era già stato modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, nel modo seguente:

"5. In considerazione dell'implementazione delle funzioni attribuite alla società INVA S.p.A. ai sensi dei commi 1 e 2, la Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile di ulteriori due anni, di personale da essi dipendente, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco. Alla compartecipazione alle spese di funzionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, da parte dei Comuni si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, in deroga a quanto previsto dalla medesima legge. I rapporti tra INVA S.p.A. e gli enti interessati sono disciplinati da apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con INVA S.p.A. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 12 recitava:

"5. In considerazione dell'implementazione delle funzioni attribuite alla società INVA S.p.A. ai sensi dei commi 1 e 2, la Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative possono procedere al distacco, per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabile di ulteriori due anni, di personale da essi dipendente, previo assenso dei dipendenti interessati e con salvaguardia del trattamento economico complessivo in godimento al momento del distacco. La compartecipazione alle spese di funzionamento di INVA S.p.A., nella sua qualità di centrale unica di committenza, da parte degli enti interessati è determinata, anche tenuto conto degli oneri derivanti dall'eventuale distacco di personale dipendente, in apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con INVA S.p.A. e il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).".

(5) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Il comma 6 dell'articolo 12 era già stato modificato dall'art. 5, comma 6, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16, nel modo seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° novembre 2015, o da successiva data eventualmente stabilita dalla disciplina statale vigente, quanto all'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 12 recitava:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e a decorrere dal 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.".

(5a) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Il comma 2 dell'articolo 13 era già stato modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 2 agosto 2016, n. 16, nel modo seguente:

"2. La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA. fatta salva la possibilità, per i Comuni e le loro forme associative, di procedere autonomamente all'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e all'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria qualora la programmazione della SUA VdA non consenta il rispetto di scadenze procedimentali cui è subordinato il conseguimento di finanziamenti necessari alla realizzazione dell'intervento.".

E, precedentemente, dall'art. 36, comma 3, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19, nel modo seguente:

"2. La Regione, i Comuni valdostani e le loro forme associative sono tenuti ad avvalersi della SUA VdA.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. Possono avvalersi della SUA VdA, oltre alla Regione e ai Comuni valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essi costituiti."

(5a1) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Il comma 2bis dell'articolo 13 era già stato sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 13 dicembre 2017, n. 20, nel modo seguente:

"2bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da questa controllate direttamente o indirettamente, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.".

E, precedentemente, dall'art. 10, comma 2, della L.R. 2 agosto 2016, n. 16, nel modo seguente:

"2bis. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 36, comma 4, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19, il testo del comma 2bis dell'articolo 13 recitava:

"2bis. Gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le associazioni, le fondazioni e i consorzi, comunque denominati, da essa costituiti, possono avvalersi della SUA VdA, previa sottoscrizione di apposita convenzione.".

(5b) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 13 recitava:

"6. I rapporti tra SUA VdA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni, redatte sulla base di uno schema di convenzione-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale. Nel caso dei Comuni e delle loro forme associative, la convenzione è stipulata tra la SUA VdA e il CPEL nella sua qualità di organismo di rappresentanza degli enti locali valdostani. La convenzione prevede, in particolare:

a) l'ambito di operatività della SUA VdA, da determinarsi anche con riguardo agli importi a base d'asta delle procedure di gara;

b) le modalità di determinazione delle quote di adesione poste a carico dei singoli enti;

c) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA VdA l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA VdA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti.".

(5b1) Comma inserito dal comma 5 dell'art. 13 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

(5c) Comma abrogato dall'art. 4, comma 5, lettera f), della L.R. 29 settembre 2015, n. 17.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 9 dell'articolo 15 recitava:

"9. Per l'anno 2015, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono riversate dal BIM alla Regione per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria anche diretti al sostegno all'occupazione e all'inclusione sociale.".

(5c1) Comma abrogato dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 24.

Nella formulazione originaria, i commi 3 e 4 dell'articolo 17 recitavano:

"3. In attuazione delle leggi 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), e della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), la Regione è autorizzata alla stipula di convenzioni rinnovabili periodicamente con l'Istituto salesiano Don Bosco di Châtillon per l'accoglienza, in regime residenziale, semiresidenziale e diurno, di minori in stato di disagio accertato e con difficoltà di apprendimento.

4. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, è determinato in euro 3.000.000 per l'anno 2015 (UPB 1.8.1.10 Infanzia, minori e asili nido - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).".

(5c2) Comma modificato dal comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 17 recitava:

"5. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 (Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)), la Regione è autorizzata, in deroga alla l.r. 48/1995, a trasferire le risorse al Comune di Aosta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e ai progetti non ordinari di carattere culturale attuati nell'ambito della gestione della Cittadella dei giovani con sede nel Comune di Aosta. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il finanziamento.".

(5c3) Comma abrogato, a partire dal 1° gennaio 2019, dall'art. 10, commi 2 e 5, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'articolo 17 recitava:

"7. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 6/2014, il trasferimento al Comune di Aosta per la gestione del Piano di zona e dello sportello sociale, determinato in euro 200.000 per l'anno 2015, è finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.8.7.10 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).".

(5c4) Comma abrogato dall'art. 10, comma 8, della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 8 dell'articolo 17 recitava:

"8. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014), le parole: "del Centro comunale immigrati extracomunitari di Aosta (CCIE)," sono sostituite con le seguenti: "dei servizi ai migranti e del servizio di accoglienza notturna,".

(5c5) Articolo abrogato dall'articolo 34, comma 1, lettera k), della L.R. 16 luglio 2024, n. 11.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 18 recitava:

Art. 18

(Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali di lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), le parole: "sentito il parere del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e sentito il".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 7/2003, è inserita la seguente:

"bbis) con le risorse derivanti dai trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, anche in deroga a quanto disposto dalla medesima legge, in relazione ai benefici derivanti agli enti locali.".

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2015. Per gli anni successivi, gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995 (UPB 1.4.2.16 Opere di pubblica utilità - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).".

(5d) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma 1 dell'articolo 22 recitava:

"1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda USL è determinata per il triennio 2015/2017 in euro 243.810.000 per l'anno 2015, in euro 243.310.000 per l'anno 2016 e in euro 242.579.500 per l'anno 2017 ed è ripartita in:".

(5e) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 3, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 22 recitava:

"2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 243.690.500 per l'anno 2015, in euro 243.190.500 per l'anno 2016 e in euro 242.460.000 per l'anno 2017, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2015, euro 4.000.000 annui per il 2016 e 2017 per il saldo di mobilità sanitaria (UPB 1.9.1.10 Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).".

(5f) Comma abrogato dall'art. 12, comma 14, lettera a), della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 13 dell'articolo 22 recitava:

"13. Al fine di concorrere al contenimento della spesa sanitaria, le risorse destinate al rinnovo dei prossimi accordi integrativi regionali, previsto dalle convenzioni statali in materia per il personale convenzionato, sono ridotte nella misura del 13 per cento.".

(5g) Commi abrogati dal comma 2 dell'art. 14 della L.r. 21 dicembre 2020, n. 12

Nella formulazione originaria, il testo dei commi 14 e 15 dell'articolo 22 recitava:

"14. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della l.r. 18/2013 è sostituito dal seguente: "Il ticket non è applicato qualora il valore della ricetta sia inferiore a 20 euro.".

15. Al fine di concorrere, in conformità alle disposizioni statali vigenti, al perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di controllo dell'appropriatezza delle prestazioni, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, a più alto costo o a più elevato impatto tecnologico o organizzativo che hanno maggior rischio di inappropriatezza rispetto a protocolli terapeutici o all'evidenza scientifica; su tali prestazioni è dovuta, a decorrere dalla data di adozione della predetta deliberazione, a carico degli assistiti non esenti, e in aggiunta al ticket di cui all'articolo 21, comma 9, della l.r. 18/2013, una quota fissa di 15 euro per prestazione.".

(6) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 14 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 18 dell'art. 22 recitava:

"18. Al fine di conseguire minori spese e un migliore coordinamento dell'attività di gestione dei presidi sanitari di primo soccorso delle sedi di lavoro dell'amministrazione regionale e delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, a far data dal 1° marzo 2015 tale attività di gestione è espletata dall'Azienda USL attraverso personale già assunto presso i suoi organici, opportunamente formato. Le convenzioni in essere sono risolte a far data dal 28 febbraio 2015.".

(7) Articolo abrogato dal comma 8 dell'art. 10 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Il comma 1bis dell'articolo 23 era stato inserito dall'art. 78, comma 1, lettera a), della L.R. 25 maggio 2015, n. 13, nel modo seguente:

"1bis. Nell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, ogni riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), o a disposizioni del medesimo regolamento, deve intendersi al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, e alle corrispondenti disposizioni.".

e il comma 4bis era stato inserito dall'art. 78, comma 1, lettera b), della L.R. 25 maggio 2015, n. 13, nel modo seguente:

"4bis. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 4/2014, le parole: "riferito al target over 29, " sono soppresse.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 23 recitava:

" (Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 7/2003 del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, restano valide ed efficaci le indicazioni del piano degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, nonché le disposizioni contenute nelle Istruzioni per la gestione dei benefici previsti dal medesimo piano.

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è rideterminata per il triennio 2015/2017 in complessivi euro 3.843.278, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 1.643.278;

anno 2016 euro 1.100.000;

anno 2017 euro 1.100.000.

(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e della formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro; UPB 1.4.2.16 Opere di pubblica utilità - interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.).

3. Gli interventi del piano di cui al comma 1 possono essere rendicontati a valere sul programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013 e sul programma operativo cofinanziato dal FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, della l.r. 18/2013 e dell'articolo 7 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 4 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014, modifiche a disposizioni legislative e variazione al bilancio di previsione per il triennio 2014/2016), sono prorogate per l'anno 2015 con riferimento alle domande volte alla concessione di incentivi per le assunzioni presentate nel periodo 1° gennaio / 4 ottobre 2013 la cui istruttoria non si sia conclusa entro il 31 dicembre 2014.".

(8) Comma così modificato dall'art. 5, comma 7, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 12 dell'articolo 24 recitava:

"12. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della l. 183/1987.".

(9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 7, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 13 dell'articolo 24 recitava:

"13. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa, a carico della Regione, di euro 7.835.730, di cui euro 1.000.000 già autorizzati nell'annualità 2014 e euro 3.285.415 per il triennio 2015/2017, annualmente così suddivisa:

anno 2015 euro 1.033.114;

anno 2016 euro 1.114.993;

anno 2017 euro 1.137.308;

(UPB 01.11.09.14 Programma investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 FSE).".

(10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 8, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 26 recitava:

"1. Le economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, commi 2 e 3, della l.r. 18/2013, relativamente ai contributi concedibili ai sensi del capo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), rese disponibili nell'ambito del fondo di dotazione della gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, sono destinate, anche per l'anno 2015, al finanziamento delle domande di concessione dei contributi per i riordini fondiari di cui all'articolo 66, comma 2, della l.r. 32/2007.".

(10a) Articolo abrogato dall'articolo 8 della L.R. 24 giugno 2024, n. 9.

Nella formulazione originaria l'art. 30 recitava:

Art. 30

(Fondi di rotazione regionali)

1. Per il finanziamento degli investimenti a valere su fondi di rotazione regionali, istituiti o da istituire con legge regionale, è autorizzato per il triennio 2015/2017, un indebitamento sotto forma di linea di credito, di durata massima quindicennale, presso il fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, per un importo massimo di euro 100.000.000.

2. A garanzia del corretto adempimento del rimborso dell'operazione di finanziamento di cui al comma 1 e del pagamento dei relativi interessi e di qualsiasi altro importo che abbia titolo nella predetta operazione, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a utilizzare il flusso finanziario dei rientri delle operazioni già contratte e da contrarre a valere sui fondi di rotazione regionali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tassi di interesse applicati ai nuovi finanziamenti concessi a valere sui fondi di rotazione regionali, ad esclusione del fondo di cui alla l.r. 3/2013, sono determinati in misura non superiore al 2,5 per cento su base annua.

4. Per assicurare le finalità di cui al comma 2, la sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali di cui all'articolo 1 non può essere prorogata oltre l'annualità 2015.".

(11) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 25 della L.R. 21 dicembre 2016, n. 24.

Il comma 1 dell'art. 31 era già stato modificato dall'art. 43, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19 nel modo seguente:

"1. Per sostenere la realizzazione degli interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, eseguiti nell'anno 2015 e 2016 sugli immobili destinati a prima abitazione, è autorizzata la concessione di mutui a tasso agevolato, di importo non superiore a quello teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i medesimi interventi. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con i mutui concessi ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), per i medesimi interventi.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 31 recitava:

"1. Per sostenere la realizzazione degli interventi di recupero edilizio privato e per interventi di risanamento energetico, eseguiti nell'anno 2015 sugli immobili destinati a prima abitazione, è autorizzata la concessione di mutui a tasso agevolato, di importo non superiore a quello teorico totale delle detrazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente per i medesimi interventi. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con i mutui concessi ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), per i medesimi interventi.".

(12) Articolo abrogato, a decorrere dal 1° maggio 2024, dal comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 18 luglio 2023, n. 10.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 35 recitava:

Art. 35

(Modificazione all'articolo 32 della l.r. 30/2011)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 30/2011, è aggiunto il seguente:

"2bis. Ai soli fini della verifica della correttezza nell'applicazione dell'imposta di cui al comma 1, i Comuni possono utilizzare i dati, riferiti alle presenze anche di una singola struttura ricettiva ubicata nel proprio territorio, delle rilevazioni sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte, ai sensi del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio, e del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).".