Legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 5

Modificazioni alle leggi regionali 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), e 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).

(B.U. del 29 marzo 2011, n. 13)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 18

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), le parole: ", con esclusione degli incarichi professionali disciplinati dal Capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) e fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi)" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 18/1998, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"1bis. Gli enti locali di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione disciplinano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, la materia relativa al conferimento degli incarichi a soggetti esterni nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge. A tal fine restano valide, se non in contrasto con la presente legge, le norme vigenti. In assenza di specifiche disposizioni si applicano quelle della presente legge.".

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Presupposti per il conferimento di incarichi)

1. Al fine di soddisfare esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione regionale può conferire incarichi individuali di natura professionale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali della Regione, ad obiettivi, programmi o progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della medesima;

b) l'Amministrazione regionale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

2. Per incarichi individuali si intendono quelli conferiti a persone fisiche, a società semplici o ad associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività oggetto dell'incarico.

3. Si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti ad albi o ad elenchi professionali o da soggetti che operino nel campo delle arti, anche grafiche, dello spettacolo o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico.".

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3)

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 18/1998 è sostituita dalla seguente: "Natura degli incarichi".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/1998, è inserito il seguente:

"1bis. Gli incarichi sono conferiti con contratti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile.".

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) gli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione regionale;

b) gli incarichi relativi ad arbitrati e ad adempimenti notarili;

c) gli incarichi per relazioni in convegni, conferenze o eventi similari;

d) le prestazioni professionali consistenti nella resa di adempimenti obbligatori per legge;

e) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione regionale;

f) gli incarichi professionali disciplinati dal capo IV della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e della parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della 1.r. 18/1998, è inserito il seguente:

"3bis. In considerazione della natura professionale dei relativi incarichi, gli organi di revisione, anche monocratici, degli enti che ricevono in via ordinaria contributi a carico del bilancio della Regione, fatte salve le eccezioni già previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno diritto ad un compenso determinato con riguardo agli onorari minimi stabiliti dalla tariffa professionale vigente.".

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/1998, le parole: ", con motivato provvedimento della Giunta regionale, a soggetti, dotati di specifica e comprovata competenza in materia, che forniscono adeguate garanzie sullo svolgimento dei compiti da affidare" sono sostituite dalle seguenti: "ad esperti individuati all'esito delle procedure di cui all'articolo 7, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7bis".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni incarico non può eccedere, di norma, la durata di mesi undici.".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Procedura di valutazione comparativa)

1. Al fine di conferire gli incarichi di cui alla presente legge, il dirigente della struttura regionale competente per materia provvede a pubblicare nel sito istituzionale della Regione apposito avviso, approvato con deliberazione della Giunta regionale, assegnando un termine per la presentazione delle domande non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.

2. L'avviso deve indicare:

a) l'oggetto e il compenso dell'incarico, determinato dal dirigente competente in base a valutazioni di congruità, anche sulla scorta di indagini di mercato;

b) i titoli e i requisiti richiesti per il conferimento;

c) la documentazione da allegare alla domanda, con particolare riguardo al curriculum dettagliato e a quella comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se richiesta, nonché l'insussistenza delle incompatibilità o delle cause di esclusione previste dall'articolo 8;

d) i criteri per la valutazione comparativa delle domande, nonché il termine e le modalità per la presentazione delle stesse.

3. Non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente per materia procede alla valutazione comparativa delle stesse mediante esame dei curricula, nonché a seguito di specifico colloquio, qualora previsto nell'avviso di conferimento. Il dirigente può, a tal fine, essere coadiuvato da una commissione di valutazione composta da dirigenti dell'Amministrazione regionale, in relazione alle competenze richieste ai fini della valutazione comparativa delle domande. La partecipazione alla commissione di valutazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) esame dei titoli posseduti, delle esperienze e delle abilità professionali maturate in relazione all'attività oggetto dell'incarico;

b) ulteriori elementi, anche correlati alle caratteristiche qualitative ed economiche dell'incarico, se necessari in relazione alla tipologia dell'incarico stesso.

5. Gli incarichi sono conferiti, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, all'esito della procedura di valutazione comparativa, della quale è redatto apposito verbale.

6. In relazione alla ripetitività di attività necessarie al funzionamento dell'Amministrazione regionale e per esigenze di razionalizzazione dell'attività dell'ente o di maggior celerità nel conferimento degli incarichi, la Giunta regionale può istituire elenchi aperti di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, suddivisi per tipologie di settori di attività, dai quali attingere per il conferimento degli incarichi stessi. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di istituzione, di tenuta e di aggiornamento periodico degli elenchi dai quali attingere, secondo criteri che garantiscano la rotazione nel conferimento degli incarichi, compatibilmente con le specializzazioni richieste.".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 7bis)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 18/1998, come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente:

"Art. 7bis

(Esclusioni dal ricorso alla procedura di valutazione comparativa)

1. Possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure di valutazione comparativa, per:

a) incarichi che comportino una spesa non superiore a 1.000 euro al netto dell'IVA e oneri di legge;

b) mancata presentazione di domande ammissibili, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 7, a condizione che non siano modificati gli elementi contenuti nell'avviso di conferimento;

c) comprovata urgenza non imputabile all'ente, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'articolo 7;

d) attività comportanti prestazioni di natura tecnica o scientifica, artistica o intellettuale non comparabili o assimilabili ad altre, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

e) attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti e imprevedibili siano diventate necessarie per il completamento dell'incarico stesso, a condizione che tali attività non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e per il tempo strettamente necessario al completamento delle stesse.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

"1. Non possono essere conferiti incarichi a dipendenti di enti pubblici impiegati a tempo pieno, se non previamente autorizzati dall'ente di appartenenza, ai membri del Consiglio regionale, ai parlamentari eletti in Valle d'Aosta e a coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'Amministrazione regionale.".

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 18/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Contenuto degli atti di conferimento)

1. I provvedimenti di incarico devono contenere:

a) il nominativo, la qualifica e i dati anagrafici e fiscali del soggetto incaricato;

b) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;

c) la previsione del compenso e il relativo impegno di spesa, con l'indicazione delle modalità di liquidazione.

2. I provvedimenti di incarico devono approvare anche lo schema di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale, fra le quali le penali per eventuali ritardi nella resa delle prestazioni, la facoltà di recesso disciplinata dagli articoli 2227 e 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione. Il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento, a pena di decadenza dello stesso. L'efficacia dell'incarico è comunque subordinata alla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/1998, le parole: "nonché di quelli conferiti ai sensi della l.r. 12/1996," sono soppresse.

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 11bis)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 18/1998, è inserito il seguente:

"Art. 11bis

(Convenzionamento con istituti pubblici di alta specializzazione)

1. Per gli incarichi di studio e di ricerca, l'Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti pubblici di alta specializzazione, anche universitaria; le predette convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 13)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 18/1998, è inserito il seguente:

"2bis. Le azioni di cui al presente articolo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale. All'affidamento degli incarichi e dei servizi afferenti a tali azioni si procede in conformità, rispettivamente, alle disposizioni di cui al capo I o alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi.".

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 18/1998:

a) il comma 4 dell'articolo 3;

b) l'articolo 4;

c) l'articolo 6;

d) il comma 2 dell'articolo 8;

e) i commi 3 e 4 dell'articolo 13.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1996, N. 12

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), le parole: "; è tuttavia consentito il ricorso a strutture specialistiche esterne individuate ai sensi della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso", sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 12/1996, le parole: "individuate ai sensi della l.r. 18/1998 in mancanza della competente struttura tecnica o nell'ipotesi di sua inadeguatezza o temporanea indisponibilità in relazione alle attività in corso" sono sostituite dalle seguenti: "individuate in conformità agli articoli 20, 21 e 21bis".

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 4bis dell'articolo 6 della l.r. 12/1996;

b) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 21.