Legge regionale 2 marzo 2010, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 2 marzo 2010, n. 6

Disposizioni in materia di provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati, di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di interventi di edilizia abitativa convenzionata e di edilizia residenziale. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 16 marzo 2010, n. 11)

Art. 1

(Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), dopo le parole: "per una durata" sono inserite le seguenti: "di ammortamento".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

"2. Il tasso di interesse annuo è pari al 40 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto, arrotondato al mezzo punto inferiore.".

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 18 della l.r. 33/1973 sono abrogati.

4. L'articolo 19 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto delle determinazioni espresse nella conferenza di servizi di cui all'articolo 18, approva gli interventi oggetto delle richieste di finanziamento, fissando l'importo e la durata del finanziamento medesimo.

2. A seguito della presentazione della documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 25, il dirigente della struttura regionale competente, con proprio provvedimento, concede il mutuo, fatta salva la ratifica da parte di Finaosta S.p.A. o degli istituti di credito convenzionati sulla base delle garanzie offerte.".

5. Il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di violazione dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, il mutuatario deve rimborsare il mutuo e versare, a titolo di penale, una somma pari al 15 per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all'estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo al momento del versamento delle somme, utili all'estinzione stessa, di cui all'articolo 15, quarto comma. Per i mutui concessi per il recupero della prima abitazione del mutuatario e del suo nucleo familiare, la somma da versare a titolo di penale è pari a due semestralità comprensive di capitale e interessi.".

6. Al comma 5 dell'articolo 22 della l.r. 33/1973 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di alienazione tra parenti di primo grado, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2 può essere autorizzato, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, l'accollo del mutuo in capo all'acquirente, previo parere favorevole rilasciato dall'istituto di credito mutuante convenzionato in relazione all'affidabilità finanziaria del nuovo intestatario dell'immobile.".

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo di acquisto è aumentato in base alle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.".

2. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 40/1995 dopo le parole: "si estingue" sono aggiunte le seguenti: ", decorsi trent'anni dall'acquisto,".

Art. 3

(Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è sostituito dal seguente:

"3. La convenzione può essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio o, comunque, non oltre il termine dei lavori ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari ad ultimazione dei lavori.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2003 è inserito il seguente:

"3bis. Nel caso in cui a seguito della sottoscrizione della convenzione il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all'articolo 10, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 3.".

3. Dopo il comma 3bis dell'articolo 5 della l.r. 5/2003, introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"3ter. Qualora la domanda di contributo di cui all'articolo 10 non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto.".

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:

"1bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora la convenzione di cui all'articolo 5, comma 3, sia sottoscritta successivamente al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio.".

5. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"1. Il conduttore degli alloggi convenzionati deve possedere, alla data della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), e), f) e g) della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).".

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003, è inserito il seguente:

"1bis. Il limite di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati è stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 39/1995.".

7. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è abrogato.

8. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, sono finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall'ordine attribuito in graduatoria. In ogni caso è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente.".

Art. 4

(Modificazioni alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), è sostituito dal seguente:

"1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.".

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 28/2007 è abrogato.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 28/2007 è aggiunto il seguente:

"5bis. Gli stanziamenti iscritti nel Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), non impegnati entro il termine dell'esercizio, possono essere attribuiti alla competenza dell'esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2009.".

Art. 5

(Disposizione di coordinamento)

1. Le parole: "programmi operativi triennali (POT)", o il relativo acronimo, ovunque ricorrano nella l.r. 28/2007, sono sostituite dalle seguenti: "programmi operativi annuali (POA)", o dal relativo acronimo, comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

Art. 6

(Retroattività)

1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 3 e 4, agli articoli 18 e 19 della l.r. 33/1973 si applicano alle domande presentate a decorrere dal 16 dicembre 2009.

2. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, commi 5 e 6, all'articolo 22, commi 3 e 5, della l.r. 33/1973 si applicano anche ai mutui già concessi e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Disposizione transitoria)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 5 della l.r. 5/2003 stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti qualora il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo di cui all'articolo 10 della l.r. 5/2003 stessa.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.