Legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 - Testo storico

Legge regionale 20 novembre 2006, n. 26

Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1.

(B.U. 12 dicembre 2006, n. 51)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni ed ambito di applicazione

CAPO II

CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Art. 3 - Classificazione delle strade regionali

Art. 4 - Declassificazione delle strade regionali

Art. 5 - Efficacia dei provvedimenti

Art. 6 - Trasferimento di funzioni

Art. 7 - Catasto stradale

CAPO III

GESTIONE E MANUTENZIONE

Art. 8 - Funzioni della Regione

Art. 9 - Ordinanze

Art. 10 - Personale adibito alla manutenzione e alla sorveglianza delle strade regionali

CAPO IV

TUTELA E CONTROLLO

Art. 11 - Divieti

Art. 12 - Fasce di rispetto stradale al di fuori dei centri abitati

Art. 13 - Concessioni ed autorizzazioni

Art. 14 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

Art. 15 - Obblighi dei concessionari di determinati servizi

Art. 16 - Revoca

Art. 17 - Controlli

CAPO V

COMITATO TECNICO

Art. 18 - Comitato tecnico

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 19 - Rinvio

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Disposizioni finanziarie

Art. 22 - Disposizioni transitorie

Art. 23 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma primo, lettere f) e g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale della Valle d'Aosta), dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), la presente legge detta norme in materia di classificazione e declassificazione delle strade regionali e definisce le modalità e le procedure per l'espletamento delle attività di gestione, manutenzione, controllo e tutela, anche con riferimento ai beni ad esse connessi.

Art. 2

(Definizioni ed ambito di applicazione)

1. Sono strade regionali quelle che:

a) collegano al capoluogo della Regione i capoluoghi di Comuni;

b) allacciano a strade statali o regionali capoluoghi di Comuni o centri di riconosciuta importanza turistica;

c) costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali ovvero tra strade regionali ovvero tra strade statali e regionali;

d) presentano rilevante interesse per le relazioni industriali, commerciali, turistiche e socio-economiche della Regione;

e) costituiscono grandi direttrici del traffico regionale.

2. Tutte le strade regionali sono a precedenza, salvo che incrocino strade statali.

3. Sono beni connessi alle strade regionali:

a) le opere e i manufatti facenti parte della struttura funzionale del corpo stradale;

b) le aree e gli edifici che costituiscono pertinenze di servizio e di esercizio delle strade regionali ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Le strade regionali già classificate come tali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono oggetto di nuova classificazione ai sensi della medesima.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Art. 3

(Classificazione delle strade regionali)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i Comuni territorialmente interessati, provvede con propria deliberazione alla classificazione delle strade regionali.

2. La classificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, in conformità alla deliberazione di cui al comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 4

(Declassificazione delle strade regionali)

1. Alla declassificazione delle strade regionali o di tronchi di esse si provvede con le modalità di cui all'articolo 3, al venir meno delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, o sulla base di appositi accordi tra la Regione e il Comune territorialmente interessato. Il provvedimento che dispone la declassificazione determina la diversa destinazione del suolo stradale.

2. I tratti di strade regionali dismessi a seguito di varianti o rettifiche che non alterano i capisaldi del tracciato della strada sono automaticamente declassificati.

Art. 5

(Efficacia dei provvedimenti)

1. I decreti di classificazione e di declassificazione producono efficacia dall'inizio del secondo mese successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6

(Trasferimento di funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative inerenti alla classificazione e declassificazione delle strade aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 6, lettera D), e 7, del d.lgs. 285/1992.

2. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al comma 1 continuano ad essere esercitate dalla Regione per il tramite della struttura competente in materia di viabilità, di seguito denominata struttura competente.

Art. 7

(Catasto stradale)

1. La Regione provvede alla redazione e all'aggiornamento della cartografia del catasto delle strade regionali e dei beni ad esse connessi, con le modalità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° giugno 2001 (Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

CAPO III

GESTIONE E MANUTENZIONE

Art. 8

(Funzioni della Regione)

1. La Regione provvede alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade regionali e dei beni ad esse connessi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono di competenza dei Comuni territorialmente interessati quando hanno ad oggetto i beni di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 33), 34) e 36), del d.lgs. 285/1992 o i sistemi di rallentamento della velocità di cui all'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in considerazione del rilevante interesse locale che detti beni rivestono.

3. Quando la manutenzione delle strade regionali e dei beni ad esse connessi abbia ad oggetto gli interventi e le relative varianti di cui all'articolo 61, comma 1, lettere a), c), l), e n), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), la denuncia di inizio attività è sostituita da una comunicazione preventiva al Comune territorialmente competente attestante la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici e, ove necessario, alle disposizioni vigenti in materia di tutela del paesaggio.

4. La Regione provvede, inoltre:

a) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade regionali e delle relative pertinenze;

b) alla conservazione e manutenzione delle opere con funzione di protezione, sostegno e contenimento delle scarpate situate lungo le strade regionali costruite dalla Regione su proprietà demaniale;

c) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sulle strade regionali, compresi i tratti correnti all'interno dei centri abitati;

d) all'apposizione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale prescritta sulle strade regionali al di fuori dei centri abitati;

e) alla manutenzione della segnaletica orizzontale, concernente le strisce longitudinali di delimitazione della carreggiata e delle corsie di marcia, delle strade regionali, nei tratti correnti all'interno dei centri abitati;

f) all'apposizione e manutenzione della segnaletica concernente le caratteristiche strutturali e geometriche delle strade regionali, nei tratti correnti all'interno dei centri abitati, ad eccezione della segnaletica complementare di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 285/1992, di competenza dei Comuni territorialmente interessati.

Art. 9

(Ordinanze)

1. Le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 4, lettere b), e) e f), del d.lgs. 285/1992, anche quando riguardino tratti di strade regionali correnti all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, possono essere adottate dal dirigente della struttura competente.

Art. 10

(Personale adibito alla manutenzione e alla sorveglianza delle strade regionali)

1. Al fine di assicurare in modo adeguato la sicurezza pubblica connessa alla manutenzione e alla sorveglianza delle strade regionali, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, provvede, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione dei compiti spettanti al personale addetto al servizio di manutenzione e sorveglianza delle predette strade.

CAPO IV

TUTELA E CONTROLLO

Art. 11

(Divieti)

1. Sulle strade regionali è vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo la strada, le opere, le piantagioni e la segnaletica, alterarne la forma, invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare stati di pericolo per la circolazione;

b) impedire il libero e regolare deflusso delle acque ed ostruire fossi laterali di scolo;

c) scaricare nei fossi o nelle cunette stradali liquami di qualsiasi natura;

d) condurre materiale a strascico di qualunque sorta o dimensione;

e) transitare con macchine operatrici cingolate senza le preventive opere di protezione della sede viabile;

f) gettare o depositare rifiuti;

g) fare circolare bestiame in violazione delle norme sulla conduzione degli animali.

Art. 12

(Fasce di rispetto stradale al di fuori dei centri abitati)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con la sede stradale regionale, al di fuori dei centri abitati, è fatto divieto di:

a) aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade regionali;

b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade regionali, edificazioni di qualsiasi tipo;

c) impiantare, lateralmente alle strade regionali, alberi, siepi vive, piantagioni o recinzioni.

Art. 13

(Concessioni ed autorizzazioni)

1. Sono soggetti a concessione gli interventi e le occupazioni che riguardano il corpo stradale regionale.

2. Sono soggetti ad autorizzazione gli interventi e le occupazioni realizzati nell'ambito della fascia di rispetto stradale, esterna al confine delle strade regionali, come definita dall'articolo 3, comma 1, numero 22), del d.lgs. 285/1992.

3. Sono, in particolare, subordinati a concessione o autorizzazione i seguenti interventi:

a) depositi, anche temporanei, sulle strade, salvo i casi di carico e scarico temporanei di merci;

b) apertura di canali e fossi o escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, misurata dal confine stradale;

c) costruzione di attraversamenti o percorrenze aeree e sotterranee per condutture di qualsiasi genere, trasporti funicolari, ponti, manufatti per sovrappassi o sottopassi stradali;

d) costruzione di accessi e diramazioni, innesti e passi carrabili;

e) edificazione e realizzazione di opere di protezione che interessano la sede o le pertinenze stradali;

f) costruzione o ampliamento di strutture, recinzioni e muri di cinta e piantumazione di alberi, siepi vive o piantagioni di qualsiasi tipo;

g) collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari;

h) installazione di segnaletica richiesta da soggetti pubblici o privati;

i) occupazione temporanea di suolo, sottosuolo o soprassuolo stradale;

j) occupazione per lavori.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, fatto salvo quanto prescritto dagli strumenti urbanistici generali, le larghezze minime delle fasce di rispetto stradale, le distanze per le opere di cui al comma 3, lettera d), le prescrizioni amministrative, tecniche, strutturali e di sicurezza comuni alle opere e agli interventi oggetto di concessione o autorizzazione, l'ammontare delle spese di istruttoria e sopralluogo, nonché dell'eventuale deposito cauzionale, le modalità di deposito e i tempi di svincolo del medesimo in relazione all'importanza delle opere da eseguire e all'entità della manomissione del corpo stradale. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale stabilisce, inoltre, l'importo del canone concessorio, le eventuali esenzioni e, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), l'ammontare dell'indennità dovuta.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

(Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni)

1. Le domande volte all'ottenimento delle concessioni ed autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono dirette alla struttura competente, che ne cura l'istruttoria.

2. Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica necessaria e dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di sopralluogo ed istruttoria.

3. Le concessioni e le autorizzazioni, la cui durata non può eccedere i quindici anni, sono rilasciate con provvedimento del dirigente della struttura competente e sono assentite:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con obbligo del concessionario di risarcire i danni eventualmente arrecati a terzi e all'Amministrazione regionale, derivanti dall'esecuzione degli interventi o dai depositi autorizzati o concessi;

c) con facoltà per l'Amministrazione regionale di imporre nuove condizioni o prescrizioni per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione, rinnovabili alla scadenza e trasferibili ad istanza degli interessati, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico, amministrativo ed economico alle quali gli interventi autorizzati o concessi sono assoggettati.

Art. 15

(Obblighi dei concessionari di determinati servizi)

1. I concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del d.lgs. 285/1992 devono osservare gli obblighi e le prescrizioni imposte dall'Amministrazione regionale per la conservazione delle strade regionali e la sicurezza della circolazione.

2. Nei casi previsti dall'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 285/1992, l'Amministrazione regionale indica ai concessionari la nuova ubicazione delle opere e degli impianti dai medesimi eserciti, nonché i termini e le modalità per l'esecuzione dei relativi lavori; gli oneri e le spese conseguenti allo spostamento delle opere e degli impianti sono a carico dei concessionari.

Art. 16

(Revoca)

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono revocate dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

a) inadempimento o violazione delle condizioni e delle prescrizioni imposte;

b) danni alla proprietà regionale;

c) mancata occupazione o realizzazione delle opere e degli interventi entro i termini stabiliti;

d) uso diverso da quello prescritto;

e) mancato pagamento del canone concessorio.

2. In caso di revoca, l'interessato deve rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la strada e i beni ad essa connessi nei termini e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione regionale. Le somme eventualmente versate, determinate ai sensi dell'articolo 13, comma 4, non sono rimborsate.

3. Nei casi di scadenza, decadenza o revoca, qualora si renda necessaria la rimessione in pristino e l'interessato non ottemperi nel termine assegnatogli, l'Amministrazione regionale procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 17

(Controlli)

1. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni devono esibire i relativi provvedimenti ad ogni richiesta da parte dei soggetti di cui all'articolo 12 del d.lgs. 285/1992.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del d.lgs. 285/1992, il controllo e la tutela sull'uso delle strade regionali, nei casi previsti dal capo I del titolo II del d.lgs. 285/1992 medesimo, sono affidati al personale dipendente della struttura competente.

3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad individuare le professionalità e i percorsi formativi finalizzati all'adempimento dei compiti di cui al comma 2, nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO V

COMITATO TECNICO

Art. 18

(Comitato tecnico)

1. Presso la struttura competente, è istituito un Comitato tecnico, composto da cinque membri, di cui due dirigenti regionali, o loro delegati, e tre esperti, esterni all'Amministrazione regionale, in discipline ingegneristiche della sicurezza stradale e tutela del territorio, scelti dalla Giunta regionale tra professionisti di comprovata esperienza.

2. Spetta al Comitato tecnico formulare pareri e proposte alla Giunta regionale in materia di:

a) classificazione e declassificazione delle strade regionali;

b) prescrizioni tecniche e di sicurezza delle strade.

3. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, lettera a), il Comitato è integrato da un rappresentante degli enti locali, designato dal Consiglio permanente degli enti locali.

4. Il Comitato è nominato con deliberazione della Giunta regionale e dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di adozione della deliberazione di nomina. In sede di prima applicazione, il Comitato è nominato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale provvede, inoltre, con propria deliberazione:

a) a definire le modalità di funzionamento del Comitato tecnico;

b) a stabilire gli eventuali compensi per i componenti del Comitato tecnico, esterni all'Amministrazione regionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 19

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992, e successive modificazioni.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1;

b) il regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1;

c) il comma 3bis dell'articolo 6 della l.r. 12/1997;

d) il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

2. A far data dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 4:

a) cessano di trovare applicazione, per le strade regionali, le disposizioni relative alle distanze minime di cui all'articolo 99 della l.r. 11/1998;

b) è abrogato il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1.

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 18, comma 5, lettera b), è determinato in euro 1.000 per l'anno 2006 e annui euro 6.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 1.3.2. (Comitati e commissioni) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi), al capitolo 21836 (Spese per incarichi di collaborazione tecnica).

3. I proventi derivanti dal versamento del canone concessorio determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 4, sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 3, è istituito nel bilancio di previsione della Regione, per l'anno 2006, il capitolo n. 8950 (Canone per concessione stradale), Programma regionale 3.09, codificazione 3.2.5.2.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. Le domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano presentate al fine dell'ottenimento degli atti abilitativi di cui all'articolo 13 conservano validità sulla base dei requisiti stabiliti ai sensi del regolam. reg. 1/1981.

2. Le concessioni assentite antecedentemente la data di entrata in vigore della presente legge e non ancora scadute conservano validità ed efficacia a condizione che siano poste in regola, a far data dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 4, con il pagamento del canone concessorio secondo gli importi ivi stabiliti.

Art. 23

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.