Regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1

Bollettino Ufficiale regionale 18 06 2002 n. 26

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Settori di intervento

Art. 3 - Nucleo familiare

Art. 4 - Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione

Art. 5 - Durata dei mutui

Art. 6 - Garanzie

Art. 7 - Criteri di revisione

CAPO II

DOTAZIONE FINANZIARIA

Art. 8 - Criteri di ripartizione

CAPO III

REQUISITI SOGGETTIVI E TASSI DI INTERESSE

Art. 9 - Requisiti soggettivi

Art. 10 - Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo

Art. 11 - Tassi di interesse

CAPO IV

REQUISITI OGGETTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

Art. 12 - Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto l'acquisto

Art. 13 - Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto la costruzione

Art. 14 - Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero

Art. 15 - Determinazione della superficie utile

Art. 16 - Interventi non ammissibili a mutuo

CAPO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 17 - Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

Art. 18 - Documentazione da allegare alle domande di mutuo

Art. 19 - Documentazione integrativa da allegare per interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero

Art. 20 - Documentazione integrativa da presentare per interventi aventi ad oggetto l'acquisto

Art. 21 - Formazione della graduatoria provvisoria

Art. 22 - Approvazione della graduatoria provvisoria

Art. 23 - Graduatoria definitiva

Art. 24 - Commissione regionale

Art. 25 - Vigilanza

CAPO VI

MODALITA' DI EROGAZIONE

Art. 26 - Termine per la stipulazione del contratto di mutuo

Art. 27 - Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto l'acquisto

Art. 28 - Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero

Art. 29 - Termine di presentazione della documentazione e revoca

CAPO VII

VINCOLI ED ESTINZIONE ANTICIPATA

Art. 30 - Vincolo di residenza

Art. 31 - Estinzione anticipata

Art. 32 - Alienazione

Art. 33 - Accollo

Art. 34 - Locazione e cessione in uso

Art. 35 - Casi di separazione dei coniugi e di divorzio

Art. 36 - Successione

CAPO VIII

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI

Art. 37 - Provvidenze a favore degli emigrati

CAPO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - Abrogazione di norme

Art. 39 - Norme transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità )

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione, a favore di persone fisiche, di mutui ad interesse agevolato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

Art. 2

(Settori di intervento)

1. Ai sensi del presente regolamento, sono finanziabili l'acquisto, la costruzione ed il recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.

Art. 3

(Nucleo familiare)

1. Ai fini del presente regolamento, costituiscono il nucleo familiare convenzionale del richiedente, tutti i soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda di mutuo, anche se non legati da vincoli di parentela.

Art. 4

(Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione)

1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima:

a) di euro 57.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) di euro 68.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

2. I mutui per il recupero possono essere concessi nella misura massima:

a) di euro 63.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) di euro 74.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, l'importo dei mutui non può essere superiore:

a) nel caso di acquisto, al prezzo di acquisto e al valore dell'immobile accertato con perizia redatta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale;

b) nel caso di costruzione e di recupero, all'ammontare del computo metrico allegato alla domanda ed al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale.

4. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi aventi ad oggetto immobili il cui valore o costo, determinato ai sensi del comma 3, risulti inferiore al 40 per cento degli importi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5

(Durata dei mutui)

1. I mutui sono ammortizzabili in venticinque anni.

2. Su richiesta del soggetto interessato, il periodo di ammortamento del mutuo può essere ridotto a venti anni, quindici anni o dieci anni.

3. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni è preceduto da un periodo di preammortamento ricompreso nei periodi indicati ai commi 1 e 2.

4. L'ammortamento dei mutui erogati in unica soluzione decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di erogazione; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di erogazione e l'inizio dell'ammortamento, la parte mutuataria deve corrispondere gli interessi maturati al tasso applicato al mutuo.

5. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di stipulazione del contratto definitivo; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data della prima erogazione e l'inizio dell'ammortamento, la parte mutuataria deve corrispondere gli interessi maturati al tasso applicato al mutuo.

Art. 6

(Garanzie)

1. I mutui sono garantiti da ipoteca iscritta sull'immobile oggetto dell'intervento, a favore dell'ente mutuante e, ove insufficiente, dalle ulteriori garanzie integrative richieste.

Art. 7

(Criteri di revisione)

1. Gli importi di mutuo di cui all'articolo 4 ed i limiti di reddito di cui all'articolo 10 possono, all'inizio di ogni biennio, essere oggetto di revisione da parte della Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento.

CAPO II

DOTAZIONE FINANZIARIA

Art. 8

(Criteri di ripartizione)

1. La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui è ripartita annualmente dalla Giunta regionale come segue:

a) il 30 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto;

b) il 20 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione;

c) il 50 per cento, per gli interventi aventi ad oggetto il recupero.

2. La Giunta regionale individua l'ammontare delle risorse annuali nei limiti delle disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 76/1984.

3. In caso di carenza di domande ammissibili a finanziamento in un settore di intervento di cui al comma 1, i fondi eccedenti sono destinati agli altri settori in parti uguali.

4. Nel caso di mutui a favore di emigrati di cui all'articolo 37, la disponibilità finanziaria è fissata nella misura massima del 2 per cento di quella totale, con destinazione prioritaria a favore dei richiedenti di cui all'articolo 37, comma 3, ed è assicurata mediante la riduzione delle quote percentuali in ciascun settore di intervento cui si riferiscono le domande, in misura proporzionale all'entità delle stesse.

CAPO III

REQUISITI SOGGETTIVI E TASSI DI INTERESSE

Art. 9

(Requisiti soggettivi)

1. I mutui sono concessi a favore dei soggetti aventi i seguenti requisiti, all'atto della presentazione della domanda:

a) età non inferiore a diciotto anni e non superiore a sessantacinque anni;

b) reddito proprio minimo di euro 5.000, indipendentemente dal reddito degli altri componenti del proprio nucleo familiare;

c) reddito complessivo del nucleo familiare compreso entro i limiti indicati all'articolo 10;

d) residenza per almeno cinque anni, anche non consecutivi, in uno o più comuni della regione;

e) non essere per intero proprietari o usufruttuari, essi stessi o i componenti del nucleo familiare, di un'abitazione ovunque ubicata;

f) non aver ottenuto contributi o finanziamenti pubblici per l'acquisto, la nuova costruzione o il recupero di un immobile destinato ad uso abitativo e non essere titolari di quote di comproprietà o di diritti di usufrutto sull'abitazione oggetto delle suddette agevolazioni.

2. Si prescinde dal limite minimo di cui al comma 1, lettera d), per i pubblici dipendenti trasferiti in Valle d'Aosta per cause di servizio, debitamente documentate, fermo restando l'obbligo della residenza in un comune della regione all'atto della presentazione della domanda di mutuo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera e), è ammessa:

a) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa sia impropria o antigienica ai sensi della normativa regionale vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale;

b) la proprietà o l'usufrutto di una sola abitazione, qualora la stessa non sia conforme alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche e le difformità dell'immobile siano eliminabili solo con interventi di tipo strutturale, nel caso in cui il richiedente o altre persone appartenenti al suo nucleo familiare siano portatori di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente;

c) la proprietà di un'abitazione gravata da diritti reali di godimento attribuiti ad altri soggetti non inseriti nel nucleo familiare del richiedente;

d) la comproprietà e l'usufrutto parziale di più abitazioni, qualora la somma delle quote della comproprietà e dell'usufrutto sia inferiore all'unità;

e) la proprietà di un'abitazione funzionale ad un'attività produttiva, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

4. Il requisito di cui al comma 1, lettera f), deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, fatto salvo quanto disposto agli articoli 34 e 35.

5. Qualora il richiedente intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo a persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità con il richiedente stesso, queste devono essere inserite nella famiglia anagrafica al momento della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il loro reddito concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10.

6. Qualora il richiedente contragga matrimonio dopo la presentazione della domanda ed intenda cointestare l'immobile oggetto di mutuo al coniuge, questi deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere e) ed f) ed il reddito del coniuge concorre alla formazione del reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 10. Se il limite massimo di cui all'articolo 10 è superato, la cointestazione non è ammessa. I requisiti del presente comma si intendono riferiti al momento della presentazione della domanda originaria del mutuo.

7. Nel caso in cui la domanda di mutuo sia presentata da un soggetto inserito nel nucleo familiare dei genitori, i requisiti soggettivi di cui al comma 1, previa richiesta del soggetto interessato, sono riferiti al solo richiedente. In tal caso, l'alloggio oggetto di mutuo dev'essere occupato direttamente dal richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare originario, proprietari o usufruttuari per intero di un'abitazione ovunque ubicata, salvo che gli stessi siano ultra sessantacinquenni o necessitino di assistenza sanitaria continuativa documentata, non possono trasferire la propria residenza nell'immobile finanziato per un periodo di cinque anni dalla data del contratto definitivo di mutuo, pena la revoca dello stesso con le modalità previste all'articolo 30, comma 2.

Art. 10

(Limiti di reddito e modalità per la determinazione del medesimo)

1. Per l'accesso ai mutui il reddito annuo complessivo del nucleo familiare:

a) non può essere inferiore a euro 10.000;

b) non può essere superiore a euro 34.000, calcolato tenendo conto delle riduzioni di cui ai commi 3 e 4.

2. Il reddito del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi imponibili assoggettati a tassazione ordinaria, conseguiti da ciascun componente il nucleo nell'anno precedente la data di presentazione della domanda di mutuo, con esclusione dei redditi a tassazione separata e dei sussidi, aventi carattere di continuità, concessi dagli enti pubblici a fini assistenziali; questi ultimi possono concorrere alla formazione del reddito, sommandosi al reddito del nucleo familiare ai soli fini del raggiungimento del limite minimo indicato al comma 1, lettera a).

3. Il reddito del nucleo familiare è diminuito di euro 1.700 per ogni componente del nucleo che risulta essere a carico del richiedente o che comunque non produce reddito proprio.

4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi sono calcolati nella misura del 60 per cento, con successiva eventuale detrazione delle somme di cui al comma 3.

Art. 11

(Tassi di interesse)

1. Il tasso di interesse annuo applicato ai mutui è pari:

a) per i redditi fino a euro 17.000, al 30 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;

b) per i redditi superiori a euro 17.000 e fino a euro 25.000, al 50 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio;

c) per i redditi superiori a euro 25.000 e fino a euro 34.000, al 70 per cento del tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio.

2. Nella determinazione del reddito ai fini della fissazione del tasso di interesse si applicano le riduzioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

3. Il tasso di riferimento di cui al comma 1 è quello in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto di mutuo, ed il tasso di interesse è arrotondato al mezzo punto inferiore.

CAPO IV

REQUISITI OGGETTIVI E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

Art. 12

(Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto l'acquisto)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti all'acquisto:

a) di un'abitazione in corso di costruzione o di recupero con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

b) di un'abitazione provvista di accatastamento e di certificato di agibilità con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

c) di quote di comproprietà finalizzate ad acquisire l'intera proprietà di un'abitazione, nei limiti di una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

d) di un'abitazione provvista di certificato di agibilità e occupata dal richiedente da almeno tre anni dalla data di presentazione della domanda, senza limiti di superficie; in tal caso, il prezzo d'acquisto non deve superare il quintuplo dell'importo del mutuo.

2. Non sono finanziabili gli interventi:

a) che prevedono atti di compravendita fra parenti ed affini di primo grado, fatto salvo quanto previsto al comma 3;

b) che prevedono atti di compravendita tra coniugi anche legalmente separati;

c) relativi ad acquisti di abitazioni di edilizia residenziale pubblica a prezzi convenzionati o agevolati;

d) relativi ad acquisti con atto di compravendita stipulato da oltre tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo.

3. Nell'ipotesi di acquisto da società in cui il richiedente o i componenti del nucleo familiare rivestano la qualità di soci, ovvero nell'ipotesi di acquisto da società con soci aventi vincoli di parentela di primo grado con il richiedente o i componenti il nucleo familiare, l'importo massimo del mutuo concedibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è determinato in proporzione all'ammontare delle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopracitati.

Art. 13

(Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto la costruzione)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla costruzione:

a) di un'abitazione unifamiliare, anche in comproprietà con altri soggetti inseriti nel nucleo familiare del richiedente, con una superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati;

b) di un'abitazione compresa in un edificio bifamiliare, purché la superficie utile residenziale di ogni singolo alloggio non superi i 120 metri quadrati;

c) di un'abitazione compresa in un edificio plurifamiliare, edificato su area posseduta in comproprietà con soggetti non appartenenti al nucleo familiare, a condizione che una sola abitazione, con superficie utile residenziale non superiore a 120 metri quadrati, sia di proprietà del nucleo familiare del richiedente.

Art. 14

(Caratteristiche degli interventi aventi ad oggetto il recupero)

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi finalizzati al recupero di un fabbricato di proprietà del richiedente anche in comproprietà con altri soggetti inseriti nel suo stesso nucleo familiare.

2. Sono finanziabili gli interventi concernenti:

a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle disposizioni attuative dell'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

b) il recupero ed il contestuale ampliamento di una abitazione;

c) l'adeguamento, mediante interventi edilizi, alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche, qualora il richiedente o un componente del suo nucleo familiare risulti, alla data della presentazione della domanda, portatore di handicap motorio o altra invalidità grave certificata dall'autorità competente come non compatibile con lo stato dell'abitazione e a condizione che l'importo del mutuo sia superiore al 20 per cento degli importi indicati all'articolo 4, comma 2.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c), il finanziamento non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.

4. Nell'ipotesi in cui l'intervento, oltre al recupero, comprenda anche un ampliamento volumetrico, la superficie utile residenziale dell'abitazione realizzata non può superare i 120 metri quadrati, con esclusione dei locali accessori non residenziali.

5. Nel caso in cui dal recupero di un edificio esistente si ricavino più unità abitative, è ammessa a finanziamento una sola unità abitativa.

6. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi per i quali il costo complessivo supera il quintuplo degli importi indicati all'articolo 4, comma 2.

Art. 15

(Determinazione della superficie utile)

1. Per superficie utile residenziale si intende quella interna all'abitazione, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzature interne e dei vani scala, misurati in proiezione orizzontale, con esclusione di tutti gli altri locali accessori non utilizzabili come residenziali o non aventi caratteristiche di abitabilità.

2. Nell'ipotesi di nuclei familiari con più di quattro persone, il limite di 120 metri quadrati di cui agli articoli 12, 13 e 14 è maggiorato di 15 metri quadrati per ogni componente eccedente le quattro unità.

3. Nell'ipotesi di nuclei familiari con portatori di handicap, il limite di 120 metri quadrati di cui agli articoli 12, 13 e 14 è aumentato di 15 metri quadrati per ogni portatore di handicap motorio o di altra invalidità grave certificata come non compatibile con le dimensioni dell'abitazione.

Art. 16

(Interventi non ammissibili a mutuo)

1. Non sono ammissibili a mutuo:

a) gli interventi di nuova costruzione e recupero le cui concessioni edilizie siano scadute alla data di presentazione della domanda;

b) gli interventi di acquisto, di costruzione e di recupero di abitazioni ubicate in zone D, E ed F dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici, realizzati sulla base di concessioni edilizie rilasciate in funzione della presenza di attività produttive di tipo artigianale, alberghiero, commerciale ed agricolo;

c) gli interventi di acquisto, di costruzione o di recupero di abitazioni aventi caratteristiche di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).

CAPO V

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Art. 17

(Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento)

1. Le domande per la concessione dei mutui, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nel periodo fissato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18

(Documentazione da allegare alle domande di mutuo)

1. Le domande per la concessione di mutui, redatte su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, devono essere corredate della seguente documentazione:

a) autocertificazione attestante:

1) luogo e data di nascita;

2) residenza anagrafica e situazione storica di residenza;

3) stato civile;

4) composizione del nucleo familiare;

b) copia della eventuale sentenza di separazione tra coniugi o di divorzio;

c) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) ed f);

d) dichiarazione sostitutiva attestante il reddito di ciascun componente del nucleo familiare;

e) ogni altra documentazione attestante le situazioni previste all'allegato A al presente regolamento, ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 21.

Art. 19

(Documentazione integrativa da allegare per interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero)

1. Per gli interventi aventi ad oggetto la costruzione e il recupero, oltre alla documentazione di cui all'articolo 18, il richiedente deve presentare, in duplice copia:

a) documentazione attestante la proprietà in capo al richiedente e ad eventuali componenti del nucleo familiare dell'area, nel caso di costruzione, o del fabbricato oggetto di recupero;

b) ultimo progetto concessionato autenticato, completo di tutti gli elaborati tecnici;

c) concessione edilizia e eventuali varianti concessionate autenticate, o dichiarazione del Sindaco attestante la presentazione presso l'ufficio tecnico comunale della denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della l.r. 11/1998;

d) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva;

e) documentazione catastale;

f) dichiarazione del richiedente attestante che al momento della presentazione della domanda di mutuo non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.

Art. 20

(Documentazione integrativa da presentare per interventi aventi ad oggetto l'acquisto)

1. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ultimati, oltre alla documentazione di cui all'articolo 18, il richiedente deve presentare, in duplice copia:

a) contratto preliminare di vendita registrato o atto di compravendita;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), tra venditore e acquirente, ovvero l'esistenza dei medesimi nei casi di cui all'articolo 12, comma 3;

c) documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;

d) certificato di agibilità o, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia reperibile, certificato dell'Ufficiale sanitario del Comune attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, nonché certificazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'idoneità statica dell'immobile.

2. Per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione o di recupero, oltre alla documentazione di cui all'articolo 18, il richiedente deve presentare, in duplice copia:

a) contratto preliminare di vendita registrato;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'inesistenza dei vincoli di parentela di cui all'articolo 12, comma 2, tra venditore ed acquirente, ovvero l'esistenza dei medesimi nei casi di cui all'articolo 12, comma 3;

c) pianta di progetto dell'abitazione oggetto di mutuo e relativa concessione edilizia;

d) documentazione attestante la proprietà dell'area in capo al venditore.

Art. 21

(Formazione della graduatoria provvisoria)

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale verifica l'ammissibilità formale delle domande e provvede all'istruttoria delle stesse, ai fini della formazione della graduatoria di cui al comma 2.

2. Ai fini della formazione della graduatoria si applicano i punteggi di cui all'Allegato A al presente regolamento, nell'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) l'occupazione dell'alloggio con contratto di locazione deve essere comprovata dalla presentazione di copia del contratto di locazione registrato, corredato della dichiarazione sostitutiva attestante la residenza e la data di decorrenza della stessa;

b) l'assoggettamento a provvedimento di sfratto esecutivo, non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali, deve essere comprovato dalla presentazione di copia della sentenza di sfratto esecutiva;

c) la presenza di un invalido nel nucleo familiare deve essere comprovata da idonea certificazione rilasciata dagli organi competenti;

d) il matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda di mutuo è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio;

e) lo stato improprio o antigienico dell'alloggio e la sua occupazione in condizione di sovraffollamento deve essere comprovato dalla presentazione di certificato rilasciato dal Comune, previo accertamento dei servizi comunali e dell'azienda USL;

f) il punteggio previsto in caso di ripresentazione della domanda precedentemente non finanziata per carenza delle risorse disponibili, è attribuito per due sole volte, indipendentemente dal numero delle ripresentazioni;

g) gli interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia devono essere documentati dal relativo progetto e da opportuna documentazione circa l'utilizzo di materiali e criteri costruttivi propri della bioedilizia, con particolare riferimento al risparmio delle risorse energetiche e naturali.

3. I punteggi sono attribuiti sulla base delle condizioni possedute alla data di presentazione della domanda di mutuo.

4. A parità di punteggio, sono privilegiate nell'ordine le seguenti situazioni:

a) condizioni improprie o antigieniche dell'abitazione occupata;

b) sovraffollamento dell'abitazione occupata;

c) nucleo familiare più numeroso;

d) assoggettamento a provvedimento esecutivo di sfratto;

e) matrimonio contratto nel biennio precedente la presentazione della domanda;

f) persone sole con minori;

g) acquisto di abitazione occupata in regime di locazione;

h) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap motorio o di soggetto affetto da grave invalidità;

i) costruzione e recupero dell'abitazione secondo criteri propri della bioedilizia;

j) collocazione nella fascia di reddito inferiore;

k) maggiore anzianità di residenza in uno o più comuni della regione;

l) presentazione della domanda in data antecedente.

Art. 22

(Approvazione della graduatoria provvisoria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della commissione di cui all'articolo 24, approva la graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro dieci giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni.

3. L'avvenuta affissione è comunicata per iscritto agli interessati entro cinque giorni dalla data di affissione; la comunicazione deve indicare:

a) il punteggio assegnato;

b) la posizione in graduatoria;

c) la fascia di reddito;

d) l'importo del mutuo;

e) nell'ipotesi di esclusione, le motivazioni che hanno determinato la stessa.

4. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di affissione, il richiedente può proporre ricorso in opposizione nei confronti del provvedimento.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, sentita la commissione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto dello stesso e nei dieci giorni successivi lo comunica all'interessato.

Art. 23

(Graduatoria definitiva)

1. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 22, comma 5.

2. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a finanziamento con provvedimento del dirigente della struttura di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento annuale disposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

3. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, entro trenta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2, ne comunica l'esito al richiedente.

Art. 24

(Commissione regionale)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale, è istituita la commissione di cui all'articolo 6 della l.r. 76/1984.

2. Fanno parte della Commissione:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio, o suo delegato;

c) un rappresentante di Finaosta s.p.a. designato dalla stessa, o suo delegato.

3. La commissione è presieduta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

4. I membri della commissione restano in carica per un periodo pari a quello dell'organo che li ha nominati e comunque fino a quando il nuovo organo non provvede alla nomina dei nuovi membri.

5. Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i membri della commissione.

7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 25

(Vigilanza)

1. La struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sugli interventi oggetto di finanziamento, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dal presente regolamento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del mutuo.

CAPO VI

MODALITA' DI EROGAZIONE

Art. 26

(Termine per la stipulazione del contratto di mutuo)

1. Il contratto di mutuo e il contratto preliminare di mutuo devono essere stipulati, pena la revoca del finanziamento, in caso di ritardo ascrivibile al beneficiario, entro il termine di sei mesi dalla data di trasmissione della documentazione all'ente mutuante, da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24, può concedere proroghe al termine di cui al comma 1 quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

Art. 27

(Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto l'acquisto)

1. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili provvisti di agibilità e accatastati, sono erogati in unica soluzione, subordinatamente:

a) al perfezionamento dell'atto di compravendita;

b) alla stipulazione del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;

c) alla presentazione di autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge.

2. I mutui aventi ad oggetto l'acquisto di immobili in corso di costruzione o recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;

b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:

1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;

2) del certificato di agibilità;

3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;

4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge;

5) di copia dell'atto notarile di compravendita.

3. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 7.

Art. 28

(Modalità di erogazione dei mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero)

1. I mutui aventi ad oggetto la costruzione e il recupero sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente al perfezionamento del contratto di mutuo e all'acquisizione delle garanzie;

b) 10 per cento subordinatamente alla presentazione:

1) delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni;

2) del certificato di agibilità;

3) della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano;

4) dell'autocertificazione attestante la residenza nell'abitazione finanziata, fatti salvi i casi in cui la residenza sia assunta altrove conseguentemente ad obblighi di legge;

5) di copia dell'atto di divisione nell'ipotesi prevista all'articolo 13, comma 1, lettera c).

2. Il mutuo è intestato al richiedente e agli eventuali soggetti titolari di quote di comproprietà inseriti nel nucleo familiare al momento della presentazione della domanda.

Art. 29

(Termine di presentazione della documentazione e revoca)

1. La documentazione di cui agli articoli 27, comma 2, lettera b), e 28, comma 1, lettera b), deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro quarantotto mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporta la revoca, con provvedimento del dirigente competente in materia di edilizia residenziale, delle somme ancora da erogare.

3. Nei casi di cui al comma 2, l'importo erogato è posto in ammortamento con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo della parte mutuataria di estinguere anticipatamente il mutuo alle condizioni previste all'articolo 31, comma 1, ove la documentazione non sia presentata entro ventiquattro mesi dall'inizio dell'ammortamento.

4. La Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24, può concedere proroghe al termine di cui al comma 3 quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi.

CAPO VII

VINCOLI ED ESTINZIONE ANTICIPATA

Art. 30

(Vincolo di residenza)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 5, il mutuatario deve occupare stabilmente l'abitazione finanziata e mantenervi la residenza per almeno cinque anni, decorrenti:

a) dalla data del contratto di mutuo, per i mutui erogati in unica soluzione;

b) dalla data del contratto definitivo di mutuo, per i mutui erogati in più soluzioni.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, comporta la revoca del finanziamento, con provvedimento del dirigente competente in materia di edilizia residenziale, la restituzione del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta nonché il pagamento di una somma, a titolo di penale, pari a due semestralità comprensive di capitale ed interessi.

3. Si prescinde dal vincolo della residenza quando la stessa sia determinata da obblighi di legge.

4. Il mutuatario che contragga matrimonio dopo la stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, può trasferire la propria residenza presso il coniuge anche prima della scadenza del termine previsto al comma 1. In tal caso, l'abitazione può essere locata a parenti o affini o a nuclei familiari aventi i requisiti per l'accesso ai benefici di cui alla l.r. 76/1984.

Art. 31

(Estinzione anticipata)

1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo previo pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, comporta il versamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta, maggiorato di una somma, a titolo di penale, pari a due semestralità comprensive di capitale ed interessi.

3. L'estinzione anticipata effettuata nel periodo di preammortamento, comporta il rimborso delle somme erogate e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta.

4. Nell'ipotesi di espropriazione immobiliare, la Giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata da effettuarsi secondo le modalità previste al comma 1, anche nel caso in cui l'alienazione dell'abitazione oggetto di finanziamento sia perfezionata in forma extra-giudiziale.

5. La Giunta regionale può autorizzare l'estinzione anticipata alle condizioni di cui al comma 1, l'alienazione e l'eventuale accollo del mutuo, anche prima della scadenza del termine indicato al comma 2, nel caso in cui il mutuatario attesti e documenti adeguatamente la necessità di trasferire la propria attività e la propria residenza fuori dal territorio regionale.

Art. 32

(Alienazione)

1. L'alienazione dell'abitazione finanziata è subordinata all'estinzione del mutuo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33.

2. L'alienazione in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del mutuo secondo le modalità indicate all'articolo 31, comma 2.

3. Qualora un componente del nucleo familiare sia colpito da handicap motorio o da invalidità grave e l'abitazione oggetto di finanziamento sia certificata come inadeguata dal Comune, sulla base dell'accertamento dei servizi competenti dell'azienda USL, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale può autorizzare, in alternativa, su richiesta del soggetto interessato:

a) l'alienazione dell'immobile finanziato e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e la concessione di un nuovo mutuo di importo pari al capitale residuo, finalizzato all'acquisto, alla costruzione o al recupero di un'altra abitazione idonea a soddisfare le esigenze sopravvenute;

b) l'alienazione dell'immobile finanziato e l'estinzione anticipata del mutuo alle condizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e l'ammissione di una nuova domanda di mutuo, in deroga all'articolo 9, comma 1, lettera f).

Art. 33

(Accollo)

1. Nell'ipotesi di alienazione effettuata dopo il decorso di cinque anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo, il mutuo può essere accollato in capo all'acquirente.

2. La richiesta di accollo, corredata del contratto preliminare di vendita registrato e della dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti indicati all'articolo 9, commi 1 e 6, è presentata alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

3. Ai fini dell'accollo, il reddito complessivo del nucleo familiare, calcolato secondo le modalità indicate all'articolo 10, è pari alla somma dei redditi conseguiti dal nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4. L'accollo è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale.

5. Il piano di ammortamento del mutuo è ricalcolato al tasso agevolato applicabile alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare dell'acquirente, in vigore alla data del provvedimento di cui al comma 4.

Art. 34

(Locazione e cessione in uso)

1. L'abitazione finanziata non può essere locata o ceduta in uso, anche gratuito, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o del contratto definitivo.

2. La locazione o cessione in uso, anche gratuito, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'estinzione anticipata del mutuo secondo le modalità indicate all'articolo 31, comma 2.

Art. 35

(Casi di separazione dei coniugi e di divorzio)

1. Nell'ipotesi di separazione dei coniugi o di divorzio, l'intera proprietà dell'immobile finanziato può essere alienata ad un coniuge, con conseguente accollo del mutuo.

2. Nel caso di cui al comma 1, il coniuge non accollatario può, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 1, lettera f), presentare domanda di mutuo dopo la sentenza di divorzio.

Art. 36

(Successione)

1. Nell'ipotesi di successione non trovano applicazione i vincoli e le penali previsti agli articoli 30, commi 1 e 2, 31, comma 2, e 34.

2. Nell'ipotesi di successione del coniuge o dei figli privi di reddito inseriti nel nucleo familiare, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, la Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 24, può autorizzare il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo sulla base del reddito imponibile del nucleo familiare riferito all'anno di apertura della successione.

CAPO VIII

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EMIGRATI

Art. 37

(Provvidenze a favore degli emigrati)

1. Possono accedere ai finanziamenti disciplinati dal presente regolamento gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 (Provvidenze in favore dei lavoratori emigrati), da ultimo modificata dal regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 3.

2. Agli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nella regione, possono essere concessi mutui per interventi di recupero parziale o totale di un'abitazione in proprietà; in tal caso l'importo massimo di mutuo concedibile è pari al 50 per cento dell'ammontare previsto all'articolo 4, comma 2, e il relativo tasso di interesse è fissato nella misura prevista all'articolo 11, comma 1, lettera b).

3. Gli emigrati che sono rientrati definitivamente dall'estero da non oltre cinque anni beneficiano delle agevolazioni previste all'articolo 2 alle condizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 9.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di cui all'articolo 8, comma 4.

CAPO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

(Abrogazione di norme)

1. Il regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3 è abrogato.

Art. 39

(Norme transitorie)

1. Ai fini dell'ammissione ai mutui, alle domande di mutuo presentate fino al 20 dicembre 2001, si applicano le disposizioni dei regolamenti vigenti al momento della presentazione della domanda.

2. Ai mutui concessi ai sensi dei regolamenti regionali, di seguito indicati, non erogati o erogati parzialmente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo:

a) 22 aprile 1985, n. 1;

b) 8 aprile 1986, n. 1;

c) 28 luglio 1987, n. 1;

d) 28 aprile 1988, n. 5;

e) 23 dicembre 1989, n. 2;

f) 23 agosto 1991, n. 2.

3. Il contratto di mutuo deve essere stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, pena la revoca del finanziamento concesso.

4. Per i mutui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino in fase di preammortamento, la parte mutuataria può optare per:

a) il rimborso delle somme erogate, maggiorate degli interessi, al tasso in vigore al momento dell'estinzione anticipata, maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta;

b) la stipulazione del contratto definitivo per un importo pari alle somme erogate, con conseguente revoca dell'importo residuo; al piano di ammortamento è applicato il tasso di interesse agevolato indicato nel contratto preliminare.

5. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata del preammortamento sia superiore a quarantotto mesi, l'estinzione anticipata o la stipulazione del contratto definitivo devono essere effettuate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la durata del preammortamento sia inferiore a quarantotto mesi, l'estinzione anticipata o la stipulazione del contratto definitivo devono essere effettuate entro sei mesi dalla data di scadenza dei quarantotto mesi.

7. La procedura di estinzione anticipata dei mutui concessi ai sensi dei previgenti regolamenti, qualora non sia ancora definita, è regolamentata ai sensi dell'articolo 31, comma 2.

ALLEGATO A

(Articolo 21, comma 2)

Determinazione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria

RESIDENZA

PUNTI

1) fino a cinque anni

2) per ogni anno successivo maturato con un massimo di dieci punti:

  1. oltre 5 e fino a 15 anni
  2. oltre 15 e fino a 25 anni
  3. oltre 25 e fino a 35 anni

0

0,5 per ogni anno

0,3 per ogni anno

0,2 per ogni anno

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1) per il coniuge

2) per ogni figlio

3) per ogni persona di oltre 65 anni

4) per ogni altra persona (compreso il richiedente)

  1. nucleo composto da persona singola con meno di 35 anni

6) presenza di un invalido nel nucleo familiare con invalidità:

a) dal 60 all'80 per cento di invalidità

b) oltre 80 e fino al 100 per cento di invalidità

7) persona sola con uno o più minori a carico

8) coppie che abbiano contratto matrimonio nel biennio precedente la

presentazione della domanda di mutuo

2

2

1

0,80

1,5

1

2

2

5

REGIME DI OCCUPAZIONE DI ALLOGGIO

1) richiedenti che acquistano l'alloggio occupato con contratto di locazione:

a) da oltre cinque anni

b) da tre a cinque anni

  1. richiedenti sottoposti, al momento della domanda di mutuo, a provvedimento di

sfratto esecutivo non dovuto a morosità o ad altre inadempienze contrattuali

  1. richiedenti che occupino in regime di locazione, con contratto registrato, da

almeno due anni un alloggio:

a) considerato improprio o antigienico

b) in condizione di sovraffollamento

5

3

5

5

3

REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE

1) fino a euro 17.000

2) oltre euro 17.000 e fino a euro 25.000

3) oltre euro 25.000

3

1,5

0

  • ripresentazione della domanda di finanziamento in seguito ad esclusione

dalla precedente graduatoria annuale per carenza di disponibilità finanziaria

  • interventi di nuova costruzione e recupero con criteri propri della bioedilizia

4

2