Legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 - Testo storico

Legge regionale 28 luglio 2000, n. 21

Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29.

(B.U. 4 agosto 2000, n.34)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Dotazioni organiche

CAPO II

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3 - Accesso all'impiego

Art. 4 - Rinvio alla contrattazione collettiva. Orario di lavoro

Art. 5 - Esercizio della potestà disciplinare

Art. 6 - Sostituzioni del personale ATAR appartenente all'area amministrativa

Art. 7 - Sostituzioni del personale ATAR appartenente alle aree ausiliaria e tecnica

Art. 8 - Congedo ordinario e limiti di spesa

Art. 9 - Trattamento economico

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 - Disposizione finanziaria

Art. 11 - Norma di coordinamento

Art. 12 - Abrogazione di norme

Art. 13 - Norma transitoria

Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta norme in materia di personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che assume la denominazione di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario regionale (ATAR).

2. Al personale ATAR sono assicurati l'acquisizione e il consolidamento delle conoscenze e delle abilità professionali necessarie a garantire supporti idonei all'esercizio delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche autonome, attraverso il raggiungimento di livelli ottimali di dimensionamento delle dotazioni organiche e l'adeguamento del rapporto di lavoro, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Ammini-strazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

Art. 2

(Dotazioni organiche)

1. Il personale ATAR appartiene al ruolo unico regionale ed è inquadrato nell'organico di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d), della l.r. 45/1995.

2. La Giunta regionale definisce, con cadenza annuale sulla base della programmazione triennale e nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, la dotazione organica complessiva e per ogni istituzione scolastica, compresi i consigli scolastici distrettuali, del personale ATAR e l'articolazione dello stesso in profili professionali, secondo i criteri stabiliti con propria deliberazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche autonome e delle compatibilità finanziarie.

3. La Giunta regionale può istituire, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nuovi posti, in via provvisoria e in eccedenza alla dotazione organica complessiva definita ai sensi del comma 2, nel caso in cui istituzioni scolastiche o reti di scuole intendano realizzare progetti innovativi di particolare rilevanza, nonché in ogni altro caso in cui presso la sede dell'istituzione scolastica debbano essere effettuati corsi e attività extracurricolari, parascolastiche o extrascolastiche, compresa l'utilizzazione delle palestre in orario extrascolastico, previa autorizzazione degli organi collegiali competenti.

CAPO II

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3

(Accesso all'impiego)

1. Salvo quanto disposto nel comma 2, le modalità di accesso all'impiego del personale ATAR sono disciplinate dalle disposizioni di legge e di regolamento dettate per il restante personale del ruolo unico regionale.

2. La graduatoria dei concorsi per posti di bidello è unica e permanente ed è aggiornata in occasione dei successivi concorsi con l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi medesimi e la rideterminazione del punteggio dei candidati già inseriti i quali, a tal fine, presentano apposita domanda, nei termini perentori fissati dal bando di concorso, corredata dei titoli valutabili, pena la cancellazione dalla graduatoria medesima. Resta ferma la validità della graduatoria unica e permanente vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Rinvio alla contrattazione collettiva. Orario di lavoro)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dalle norme concernenti il restante personale appartenente al ruolo unico regionale, il rapporto di lavoro e il trattamento economico del personale ATAR sono disciplinati dai contratti collettivi regionali, ai sensi degli articoli 37, comma 1, come modificato dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 9/2000, e 45 della l.r. 45/1995.

2. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), della l.r. 45/1995, il dirigente scolastico determina la programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro del personale ATAR, nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli 6, comma 1, lettera f) e 55 della l.r. 45/1995, nonché delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

3. Fermo restando il rispetto dell'orario settimanale obbligatorio, le istituzioni scolastiche possono stabilire la chiusura degli uffici di segreteria per un'intera giornata nell'arco della settimana, nel caso in cui le lezioni si articolino su cinque giorni, nonché nei periodi di interruzione delle attività didattiche, sempre che non siano in corso operazioni d'esame.

Art. 5

(Esercizio della potestà disciplinare)

1. Nei confronti del personale ATAR, le funzioni relative all'esercizio della potestà disciplinare spettano al dirigente scolastico, nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli 5 e 13 della l.r. 45/1995.

2. Sino all'entrata in vigore del contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, le infrazioni, le sanzioni e i procedimenti disciplinari per il personale ATAR sono quelli previsti dalle norme vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale.

Art. 6

(Sostituzioni del personale ATAR appartenente all'area amministrativa)

1. Nei casi di assenza o di vacanza del posto in organico di durata superiore a due mesi, il personale ATAR appartenente all'area amministrativa può essere sostituito, sino al termine dell'assenza o sino alla copertura del posto, con una delle seguenti modalità, prescelta dal dirigente scolastico:

a) utilizzazione di graduatorie di concorso o di selezione o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego;

b) conferimento di incarico a un dipendente dell'area amministrativa in servizio nella medesima istituzione scolastica appartenente alla categoria immediatamente inferiore, che può a sua volta essere sostituito.

2. Nei casi di assenza o di vacanza del posto in organico di durata inferiore a due mesi, il personale ATAR appartenente all'area amministrativa può essere sostituito, sino al termine dell'assenza o sino alla copertura del posto, da un dipendente dell'area amministrativa in servizio nella medesima istituzione scolastica appartenente alla categoria immediatamente inferiore, individuato dal dirigente scolastico, che non può essere a sua volta sostituito. Nel caso di più assenze contemporanee che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, le eventuali sostituzioni sono disposte, su richiesta motivata del dirigente scolastico, con le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).

Art. 7

(Sostituzioni del personale ATAR appartenente alle aree ausiliaria e tecnica)

1. Il personale ATAR appartenente all'area ausiliaria è sostituito, su richiesta motivata del dirigente scolastico, qualora l'assenza o la vacanza del posto in organico siano superiori a quarantacinque giorni e sempre che la sostituzione sia necessaria per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica.

2. Nei casi di assenza e di vacanza del posto in organico, limitatamente ai posti di aiutante tecnico, di cuoco, di capo cuoco, di custode e di magazziniere, le sostituzioni possono essere disposte, se l'assenza si protrae oltre i venti giorni, su richiesta motivata del dirigente scolastico, e sempre che le stesse si rendano necessarie per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica.

3. Nel caso di più assenze contemporanee che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, le eventuali sostituzioni sono disposte, anche in deroga al limite temporale di cui ai commi 1 e 2, su richiesta motivata del dirigente scolastico.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale appartenente alle aree ausiliaria e tecnica dell'Istituto regionale "Adolfo Gervasone".

Art. 8

(Congedo ordinario e limiti di spesa)

1. Gli articoli 6 e 7 non si applicano nel caso di assenza del personale ATAR dovuta alla fruizione del congedo ordinario.

2. Le sostituzioni previste dagli articoli 6 e 7 sono disposte nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 9

(Trattamento economico)

1. Ai soggetti ai quali sono affidati gli incarichi di sostituzione ai sensi degli articoli 6 e 7 compete, per l'intero periodo, il trattamento economico di base e accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per il quale l'incarico è conferito.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 10

(Disposizione finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 720.000.000 (euro 371.848,97) per l'anno 2000, in lire 2.150.000.000 (euro 1.110.382,33) per l'anno 2001 e in euro 1.110.382,33 per l'anno 2002, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2000 e di quello pluriennale 2000/2002:

a) capitolo 30500 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi)

anno 2000: 510.000.000

anno 2001: 1.530.000.000

anno 2002: 1.530.000.000;

b) capitolo 30501 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Contributi diversi a carico dell'ente)

anno 2000: 210.000.000

anno 2001: 620.000.000

anno 2002: 620.000.000.

Art. 11

(Norma di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni di legge o di regolamento regionali in cui è fatto riferimento al "personale non docente", il riferimento deve intendersi effettuato al "personale amministrativo, tecnico ed ausiliario regionale (ATAR)".

Art. 12

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 27 dicembre 1979, n. 81;

b) 10 maggio 1985, n. 31;

c) 11 maggio 1998, n. 29.

2. Sono di conseguenza abrogati tutti i riferimenti alle leggi regionali, o loro parti, di cui al comma 1.

Art. 13

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, da adottarsi nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, stabilisce i criteri e le modalità per assegnare il personale ATAR in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle istituzioni scolastiche autonome, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle medesime, ed eventualmente trasferirlo all'organico del ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.