Legge regionale 18 marzo 2026, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 18 marzo 2026, n. 2

Disposizioni per l'organizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

(B.U. del 24 marzo 2026, n. 13)

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE, COMPITI E FUNZIONI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 1 - Istituzione dei servizi antincendi

Art. 2 - Corpo valdostano dei vigili del fuoco

Art. 3 - Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Organizzazione del Corpo valdostano

Art. 6 - Struttura Capo del Corpo valdostano

Art. 7 - Struttura Comando regionale

Art. 8 - Personale del Corpo valdostano

Art. 9 - Personale volontario

CAPO II

PREVENZIONE INCENDI

Art. 10 - Definizione e ambito di applicazione

Art. 11 - Competenza e attività

Art. 12 - Procedure di prevenzione incendi

Art. 13 - Servizi di vigilanza antincendio

Art. 14 - Vigilanza ispettiva

Art. 15 - Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi

Art. 16 - Commissione tecnica regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti

Art. 17 - Oneri per l'attività di prevenzione incendi

CAPO III

SOCCORSO PUBBLICO

Art. 18 - Interventi di soccorso pubblico

Art. 19 - Funzioni del Corpo valdostano nell'ambito del Servizio di protezione civile

Art. 20 - Requisizione di mezzi e materiali ausiliari

Art. 21 - Coordinamento con il servizio antincendi boschivo

Art. 22 - Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con altre analoghe organizzazioni

Art. 23 - Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti

Art. 24 - Reti di comunicazione, rilevamento e trasmissione dati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 25 - Competenze in ordine a strumenti urbanistici

Art. 26 - Competenze in ordine agli idranti stradali

Art. 27 - Oneri per i servizi di soccorso pubblico

CAPO IV

FORMAZIONE

Art. 28 - Formazione

Art. 29 - Scuola regionale antincendi

Art. 30 - Oneri per l'attività di formazione

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E RISORSE

Art. 31 - Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dall'attività di vigilanza

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Art. 32 - Sedi di servizio

Art. 33 - Mezzi materiali, attrezzature, Uniformi e equipaggiamenti

CAPO VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 34 - Ricompense e celebrazioni per Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco

Art. 35 - Mensa

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE OPERATIVO DI RUOLO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Art. 36 - Istituzione dei ruoli

Art. 37 - Funzioni di polizia giudiziaria

Art. 38 - Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco

Art. 39 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco

Art. 40 - Accesso al ruolo dei vigili del fuoco

Art. 41 - Corso di formazione per allievi vigili del fuoco

Art. 42 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

Art. 43 - Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale

Art. 44 - Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale

Art. 45 - Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 46 - Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 47 - Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 48 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale

Art. 49 - Promozione alla qualifica di capo squadra esperto

Art. 50 - Promozione alla qualifica di capo reparto

Art. 51 - Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto

Art. 52 - Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi

Art. 53 - Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi

Art. 54 - Accesso al ruolo degli ispettori antincendi

Art. 55 - Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi

Art. 56 - Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi

Art. 57 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

Art. 58 - Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi

Art. 59 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

Art. 60 - Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto

Art. 61 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti

Art. 62 - Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore

Art. 63 - Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori

Art. 64 - Conferimento delle promozioni per merito straordinario

Art. 65 - Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario

Art. 66 - Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori

Art. 67 - Ambito di applicazione

Art. 68 - Delegazioni negoziali

Art. 69 - Materie di negoziazione

Art. 70 - Procedura di negoziazione

CAPO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 71 - Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Art. 72 - Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

Art. 73 - Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative

Art. 74 - Corso di formazione e tirocinio per vice direttore

Art. 75 - Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

Art. 76 - Promozione alla qualifica di direttore

Art. 77 - Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente

Art. 78 - Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

Art. 79 - Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi

Art. 80 - Conferimento delle posizioni organizzative al personale del ruolo dei direttivi

Art. 81 - Individuazione e conferimento degli incarichi di livello dirigenziale

Art. 82 - Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti

Art. 83 - Disposizioni relative agli scrutini di promozione

Art. 84 - Commissione per la valutazione e la progressione in carriera

Art. 85 - Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale

Art. 86 - Collocamento in disponibilità

Art. 87 - Collocamento in disponibilità a domanda

Art. 88 - Trattamento economico

Art. 89 - Retribuzione di rischio e di posizione

Art. 90 - Retribuzione di risultato

Art. 91 - Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti

Art. 92 - Ambito di applicazione

Art. 93 - Delegazioni negoziali

Art. 94 - Materie di negoziazione

Art. 95 - Procedura di negoziazione

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 96 - Accesso al Corpo valdostano

Art. 97 - Mobilità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 98 - Comando e collocamento fuori ruolo

Art. 99 - Distacco

Art. 100 - Accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica del personale di ruolo

Art. 101 - Permanenza e perdita dell'idoneità psicofisica del personale di ruolo

Art. 102 - Mutamento di funzioni per sopravvenuta inidoneità psicofisica

Art. 103 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 104 - Cause di cessazione dal servizio

Art. 105 - Riammissione in servizio

Art. 106 - Sanzioni disciplinari

Art. 107 - Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni

Art. 108 - Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari

Art. 109 - Commissione regionale di disciplina

Art. 110 - Rimprovero orale

Art. 111 - Rimprovero scritto

Art. 112 - Sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione

Art. 113 - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni

Art. 114 - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi

Art. 115 - Destituzione con preavviso

Art. 116 - Destituzione senza preavviso

Art. 117 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare

Art. 118 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale

Art. 119 - Effetti della sospensione cautelare dal servizio

Art. 120 - Procedimento disciplinare

Art. 121 - Istruttoria

Art. 122 - Contestazione dell'addebito

Art. 123 - Convocazione

Art. 124 - Procedimenti dinanzi alla Commissione regionale di disciplina

Art. 125 - Conclusione del procedimento

Art. 126 - Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale

Art. 127 - Riapertura del procedimento disciplinare

Art. 128 - Riabilitazione

Art. 129 - Impugnazione

Art. 130 - Disposizioni transitorie inerenti ai procedimenti disciplinari già avviati

Art. 131 - Disposizioni finali inerenti ai procedimenti disciplinari

Art. 132 - Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio

Art. 133 - Diritti e doveri del personale del Corpo valdostano

Art. 134 - Regolamento di servizio del Corpo valdostano

Art. 135 - Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo valdostano

Art. 136 - Formazione del personale

Art. 137 - Disposizioni relative agli scrutini di promozione e ai concorsi

Art. 138 - Esonero dal richiamo alle armi

Art. 139 - Assicurazioni e tutela legale

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

Art. 140 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco

Art. 141 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

Art. 142 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi

Art. 143 - Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi

Art. 144 - Istituzione del ruolo a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative

Art. 145 - Clausola di salvaguardia retributiva

TITOLO III

PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 146 - Oggetto

Art. 147 - Compiti

Art. 148 - Organizzazione territoriale

Art. 149 - Attività di protezione civile

Art. 150 - Direzione delle attività di protezione civile

Art. 151 - Attività di soccorso pubblico

Art. 152 - Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendio e della protezione civile

Art. 153 - Attività di interesse locale

Art. 154 - Coordinamento locale dei distaccamenti comunali

Art. 155 - Dotazioni e formazione del personale volontario

Art. 156 - Finanziamenti

Art. 157 - Contributo regionale

Art. 158 - Esercizio di funzioni

Art. 159 - Personale volontario

Art. 160 - Personale volontario aspirante

Art. 161 - Personale volontario operativo

Art. 162 - Iscrizione nei ruoli del personale volontario

Art. 163 - Personale volontario istruttore

Art. 164 - Personale volontario di supporto

Art. 165 - Personale volontario dei gruppi giovanili

Art. 166 - Personale volontario onorario

Art. 167 - Vigili volontari operativi con qualifica di caposquadra

Art. 168 - Incarichi di capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari

CAPO II

PERSONALE

Art. 169 - Organico

Art. 170 - Reclutamento

Art. 171 - Avanzamento a vigile volontario operativo

Art. 172 - Accesso alla qualifica di caposquadra

Art. 173 - Accertamento dell'idoneità psicofisica specifica del personale volontario

Art. 174 - Corsi di formazione

Art. 175 - Corsi di specializzazione e aggiornamento

Art. 176 - Esercitazioni

Art. 177 - Attività dei vigili volontari

Art. 178 - Chiamata in servizio

Art. 179 - Assicurazioni

Art. 180 - Tessera di riconoscimento

Art. 181 - Esercitazioni Attività dei vigili volontari Chiamata in servizio Assicurazioni Tessera di riconoscimento Simboli distintivi di qualifica

CAPO III

ORGANI

Art. 182 - Organi rappresentativi del personale volontario

Art. 183 - Assemblea del distaccamento

Art. 184 - Consiglio del distaccamento

Art. 185 - Capodistaccamento e vicecapodistaccamento

Art. 186 - Ispettori e viceispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta

Art. 187 - Consiglio del personale volontario

Art. 188 - Presidente e vicepresidente del Consiglio del personale volontario

Art. 189 - Assemblea del personale volontario

Art. 190 - Elezione e durata in carica degli organi rappresentativi del personale volontario

CAPO IV

SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 191 - Esonero e sanzioni disciplinari

Art. 192 - Censura

Art. 193 - Sospensione

Art. 194 - Destituzione

Art. 195 - Commissione disciplinare

Art. 196 - Ricorsi amministrativi e giurisdizionali

CAPO V

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 197 - Cause di cessazione e limiti di età

Art. 198 - Perdita di idoneità al servizio

Art. 199 - Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio

Art. 200 - Codice di comportamento

TITOLO IV

GRUPPO SPORTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 201 - Gruppo sportivo

Art. 202 - Partecipazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco a gare e manifestazioni sportive

Art. 203 - Attività del gruppo sportivo

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Art. 204 - Disposizioni finali

Art. 205 - Ulteriori atti attuativi della legge

Art. 206 - Rinvio

Art. 207 - Disposizioni transitorie

Art. 208 - Modificazione all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010

Art. 209 - Modificazioni alla l.r. 7/2008

Art. 210 - Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 5

Art. 211 - Abrogazioni

Art. 212 - Disposizioni finanziarie

Art. 213 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE, COMPITI E FUNZIONI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 1

(Istituzione dei servizi antincendi)

1. La presente legge disciplina, anche per la difesa civile, le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi, attribuite alla Regione in sostituzione degli organi centrali e periferici dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera z), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dell'articolo 19 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta), nonché i servizi di soccorso pubblico, per quanto di competenza, e lo svolgimento delle altre attività assegnate al Corpo valdostano dei vigili del fuoco dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nella presente legge.

Art. 2

(Corpo valdostano dei vigili del fuoco)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, la Regione si avvale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo valdostano, struttura a ordinamento civile, incardinata nella Presidenza della Regione.

2. Il Corpo valdostano sostituisce, nel territorio regionale, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti.

3. Il Corpo valdostano, nello svolgimento delle funzioni di soccorso pubblico, di cui al capo III del titolo I, opera quale componente della Centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso, di seguito denominata CUS, istituita dalla legge regionale 2 aprile 2008, n. 7, (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso), nel rispetto delle finalità alla medesima attribuite assicurando l'integrazione con gli altri componenti.

4. Il Corpo valdostano svolge le proprie funzioni quale componente fondamentale di protezione civile, di cui alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), e ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 3

(Corrispondenza tra le strutture e gli organismi dello Stato e quelli della Regione in materia antincendi)

1. Le funzioni e le competenze in materia antincendi, facenti capo al Ministero dell'interno e al Ministro dell'interno sono attribuite, rispettivamente, all'Amministrazione regionale e al Presidente della Regione.

2. Le funzioni e le competenze del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Servizio tecnico centrale e delle direzioni regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei comandi provinciali e dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco, limitatamente al territorio regionale, sono esercitate dalle corrispondenti strutture regionali istituite ai sensi della presente legge, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dalle relative norme di attuazione.

3. Sono fatte salve eventuali intese tra la Regione e il Ministero dell'interno che disciplinino l'esercizio di talune funzioni a livello sovraregionale o nazionale.

Art. 4

(Competenze)

1. Le competenze del Corpo valdostano si articolano in:

a) prevenzione degli incendi, compresi i servizi di vigilanza antincendio, e la vigilanza ispettiva;

b) soccorso pubblico, anche in materia di difesa civile, limitatamente alle funzioni attribuite alla Regione;

c) formazione.

Art. 5

(Organizzazione del Corpo valdostano)

1. Il Corpo valdostano si articola in due strutture organizzative, al vertice delle quali è posto un dirigente appartenente al ruolo dirigenziale:

a) la struttura denominata Capo del Corpo valdostano;

b) la struttura denominata Comando regionale, posta in posizione sotto-ordinata alla Struttura Capo del Corpo valdostano di cui alla lettera a).

2. Il Comando regionale dei vigili del fuoco si articola in:

a) sede centrale;

b) distaccamenti permanenti, istituiti con deliberazione della Giunta regionale;

c) distaccamenti volontari, istituiti con deliberazione della Giunta regionale;

d) eventuali reparti e nuclei speciali, anche temporanei, per lo svolgimento di particolari attività operative che richiedano l'impiego di personale specificamente preparato, nonché l'ausilio di mezzi speciali o di animali, istituiti con deliberazione di Giunta regionale.

3. Nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, sono individuate le seguenti articolazioni organizzative a capo delle quali sono posti funzionari, appartenenti al ruolo dei direttivi del Corpo valdostano, cui è conferito l'incarico di posizione organizzativa di cui all'articolo 79:

a) la Scuola regionale antincendi, nell'ambito della struttura Capo del Corpo valdostano;

b) il Servizio Prevenzione degli incendi e vigilanza, nell'ambito del Comando regionale;

c) il Servizio di gestione amministrativo-contabile del personale volontario, nell'ambito del Comando regionale.

4. Alle dipendenze funzionali e di servizio dei dirigenti di cui al comma 1, e dei funzionari incaricati delle posizioni organizzative di cui al comma 3, è posto anche il personale appartenente all'area amministrativo-contabile e all'area tecnico-informatica, inquadrato nei ruoli del comparto unico regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), con rapporto di lavoro in regime privatistico di cui all'articolo 8, comma 4.

Art. 6

(Struttura Capo del Corpo valdostano)

1. Al vertice della struttura Capo del Corpo valdostano è posto un dirigente, in posizione funzionalmente sovraordinata rispetto al restante personale dirigente del Corpo valdostano, oltre che al personale appartenente al ruolo dei direttivi, al quale è conferito, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera a), l'incarico di Capo del Corpo.

2. Il Capo del Corpo svolge funzioni di direzione generale e funzioni ispettive e in particolare:

a) rappresenta il Corpo valdostano nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali;

b) attua tutte le forme di collaborazione con le altre strutture dell'Amministrazione regionale al fine di garantire l'unitarietà e la coerenza dell'azione amministrativa nel suo complesso;

c) cura i raccordi con i ministeri, le istituzioni nazionali e internazionali, le organizzazioni e i soggetti esterni con riferimento alle competenze del Corpo valdostano;

d) formula proposte per l'elaborazione di programmi, direttive, progetti di legge o altri atti di competenza della Giunta regionale;

e) garantisce l'attuazione dei programmi definiti dai competenti organi regionali e delle norme e disposizioni riguardanti il Corpo valdostano;

f) presiede la Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi;

g) è componente effettivo e permanente del Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 4 della l.r. 5/2001;

h) esercita la funzione di autorità competente per gli aspetti di sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ed eliporti aperti al trasporto aereo commerciale e del presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici, secondo le normative nazionali e internazionali vigenti in materia;

i) fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, assicura il collegamento con organismi eurounitari e internazionali;

j) sostiene il collegamento con il Centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno e l'utilizzazione dei risultati dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione condotta dal medesimo Centro;

k) dirige, per il tramite della Scuola regionale antincendi, la formazione del personale di ruolo e volontario del Corpo valdostano, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), nonché della formazione erogata a soggetti terzi;

l) risponde della disciplina del personale di ruolo del Corpo valdostano, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 106, nei limiti della competenza al medesimo attribuita ai sensi dell'articolo 108, comma 1;

m) relativamente ai luoghi di lavoro e alle aree operative riservate del Corpo valdostano, è titolare dell'ufficio di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 13, commi 1bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e del decreto del Ministro dell'interno 21 agosto 2019, n. 127 (Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica);

n) gestisce il gruppo sportivo di cui all'articolo 201;

o) propone la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esigenze attinenti al funzionamento della struttura Capo del Corpo valdostano;

p) svolge le altre funzioni al medesimo attribuite dalla presente legge.

3. Nell'ambito della struttura Capo del Corpo valdostano è istituita una posizione organizzativa, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), per la gestione della Scuola regionale antincendi, per la formazione del personale di ruolo e volontario del Corpo valdostano, nonché per la formazione erogata a soggetti terzi, di cui è responsabile un funzionario appartenente al ruolo dei direttivi, incaricato ai sensi dell'articolo 80.

Art. 7

(Struttura Comando regionale)

1. A capo del Comando regionale dei vigili del fuoco è posto un dirigente, al quale è conferito, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera b), l'incarico di Comandante regionale, che svolge le seguenti funzioni:

a) ha la responsabilità dell'espletamento del servizio di soccorso pubblico di cui all'articolo 18;

b) ha la responsabilità, per il tramite del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi preposto al Servizio di prevenzione degli incendi e vigilanza, delle procedure di prevenzione incendi di cui all'articolo 12 e dei compiti di vigilanza ispettiva di cui all'articolo 14;

c) ha la responsabilità dell'espletamento dei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 13 e degli altri servizi di cui all'articolo 17 effettuati a titolo oneroso;

d) è componente effettivo e permanente del Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 4 della l.r. 5/2001 nei casi in cui il Comitato assume le funzioni di Centro coordinamento soccorsi, come previsto all'articolo 5 della legge regionale medesima;

e) in caso di calamità o di gravi e urgenti necessità, informato il Presidente della Regione, provvede alla mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo valdostano, nell'ambito della colonna mobile regionale, fuori dal territorio regionale;

f) garantisce il collegamento con gli organi centrali dello Stato competenti per i servizi antincendi e, per gli aspetti di competenza, con gli organi preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) emana le linee guida di intervento, ai fini dell'espletamento del servizio di soccorso pubblico, tenendo conto delle dotazioni strumentali del Comando regionale;

h) collabora con le strutture competenti alla redazione dei piani di emergenza regionali;

i) quando ritenuto necessario ai fini del soccorso pubblico, dispone la requisizione di mezzi e materiali ausiliari secondo quanto previsto dall'articolo 20;

j) è responsabile della gestione del parco mezzi e delle dotazioni strumentali del Comando regionale e provvede alla predisposizione dei piani inerenti alla manutenzione e ai controlli, anche in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza, come previsto dall'articolo 33;

k) è responsabile della gestione delle sedi servizio di cui all'articolo 32;

l) è responsabile dell'addestramento del personale di ruolo;

m) definisce le necessità formative e l'aggiornamento professionale del personale del Corpo valdostano da attuare per il tramite della Scuola regionale antincendi;

n) provvede all'invio di personale di ruolo, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), specificatamente formato a svolgere, in via temporanea, attività didattica presso la Scuola regionale antincendi, ferme restando le prioritarie esigenze di soccorso;

o) su richiesta delle autorità competenti o in esecuzione di specifiche convenzioni o di accordi internazionali, provvede all'invio di personale di ruolo, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del Comando regionale al di fuori del territorio regionale, per la partecipazione ad attività di addestramento, nonché per lo svolgimento di attività formative e delle altre attività indicate all'articolo 4, comma 1;

p) propone la chiamata in servizio temporaneo del personale volontario, per esercitazioni o particolari necessità, presso le strutture operative del Comando regionale;

q) ferme restando le prioritarie esigenze di soccorso, quando ricorrono eccezionali circostanze, può destinare il personale di ruolo, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del Comando regionale, in via temporanea, a svolgere interventi di interesse pubblico, anche al di fuori dei compiti istituzionali, per i quali il personale interessato abbia particolare attitudine, nel rispetto delle linee di indirizzo, previste dagli accordi negoziali di cui all'art. 15quinquies della l.r. 22/2010;

r) ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 127/2019, è individuato quale datore di lavoro del personale di ruolo del Corpo valdostano di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nonché del personale amministrativo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c);

s) risponde della disciplina del personale di ruolo assegnato al Comando regionale e dell'applicazione nei confronti del medesimo delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 106, nei limiti della competenza al medesimo attribuita ai sensi dell'articolo 108, comma 2;

t) dispone l'assegnazione del personale del Corpo valdostano presso la centrale unica per il soccorso, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso);

u) svolge le altre funzioni al medesimo attribuite dalla presente legge.

2. Nell'ambito del Comando regionale sono individuate le seguenti articolazioni organizzative, a capo delle quali è preposto personale appartenente al ruolo dei direttivi incaricato ai sensi dell'articolo 80:

a) Servizio di gestione amministrativa e contabile del personale volontario del Corpo valdostano;

b) Servizio Prevenzione degli incendi e vigilanza.

Art. 8

(Personale del Corpo valdostano)

1. Il personale del Corpo valdostano si distingue in:

a) personale dell'area operativa-tecnica inquadrato nei ruoli del Corpo valdostano, di seguito denominato personale di ruolo;

b) personale volontario del Corpo valdostano, di seguito denominato personale volontario;

c) personale appartenente all'area amministrativo- contabile e all'area tecnico-informatica, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, ai sensi della l.r. 22/2010, di seguito denominato personale amministrativo.

2. Il personale volontario svolge l'attività di soccorso pubblico sotto la direzione del personale di ruolo.

3. Ai sensi dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, il rapporto di impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste dalla presente legge e dagli accordi negoziali stipulati nell'ambito del comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta".

4. Il rapporto di impiego del personale amministrativo è disciplinato in regime di diritto privato ai sensi della l.r. 22/2010 e del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale.

5. La dotazione organica iniziale del personale di cui al comma 1, lettera a), è stabilita nelle tabelle A e B allegate alla presente legge. Con legge di stabilità regionale sono apportate le successive modificazioni.

6. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di ruolo che espleta compiti operativi, con esclusione del Capo del Corpo e del Comandante regionale, svolge funzioni di polizia giudiziaria. Tale personale, ai fini dell'identificazione, è dotato di apposito tesserino di riconoscimento e distintivo metallico i cui requisiti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco sono attribuite le funzioni di agente di polizia giudiziaria; al personale appartenente agli altri ruoli della componente operativa del Corpo valdostano sono attribuite le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto al titolo II. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), al personale di cui al periodo precedente sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

7. Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti al Corpo valdostano di cui al comma 1, lettera a), sono agenti di pubblica sicurezza.

Art. 9

(Personale volontario)

1. Al personale volontario si applicano, in considerazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle relative peculiarità organizzative, le disposizioni di cui al titolo III.

CAPO II

PREVENZIONE INCENDI

Art. 10

(Definizione e ambito di applicazione)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti e organismi, la funzione di prevenzione degli incendi è espletata con riguardo a ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione nonché, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, ai settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, nonché con riferimento ai prodotti impiegati ai fini della sicurezza antincendio.

Art. 11

(Competenza e attività)

1. Sul territorio della Regione, la prevenzione incendi è affidata alla competenza dell'Amministrazione regionale che esercita le relative attività attraverso il Corpo valdostano.

2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 consistono in particolare:

a) nell'elaborazione di norme di prevenzione incendi, fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia;

b) nel rilascio di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali, apparecchiature e simili;

c) nel rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e autorizzazione, comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneità a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione incendi;

d) fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, nello studio, nella ricerca, nella sperimentazione e nelle prove su prodotti, materiali, strutture, impianti e apparecchiature, finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso di incendio, anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;

e) nello studio, nella ricerca e nell'analisi per la valutazione delle cause di incendio e di esplosione;

f) nella partecipazione, per gli aspetti connessi con la prevenzione incendi, fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, all'attività di produzione normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito statale;

g) fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, nella partecipazione alle attività di organismi collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni, l'Unione europea o le organizzazioni nazionali e internazionali, deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari, a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione amministrativa di organi dello Stato;

h) nell'informazione, nella consulenza e nell'assistenza;

i) nei servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico;

j) nella vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.

3. Previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno può essere disciplinata la partecipazione di rappresentanti del Corpo valdostano alle attività di cui al comma 2, lettere d), f) e g).

4. Previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno, gli atti abilitativi di cui al comma 2, lettera c), possono costituire oggetto di reciproco riconoscimento.

5. Il Corpo valdostano, oltre alle attività di cui al comma 2, programma, coordina e sviluppa le attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari, attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche e sperimentazioni, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attività concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza di opere, prodotti, materiali, macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni eurounitarie.

6. Le attività di prevenzione incendi sono esercitate in armonia con le disposizioni in tema di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia.

7. Per il conseguimento degli obiettivi del servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione è disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza e principi di economicità, efficacia ed efficienza. Si applicano le norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi adottate con decreti del Ministro dell'interno e le altre disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 12

(Procedure di prevenzione incendi)

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dal Comando regionale su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. Il Comando regionale provvede all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività, all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche, all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, nonché alle ulteriori verifiche ed esami previsti dalla normativa vigente.

2. La normativa statale vigente in materia individua i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione e all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni e in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione a insediamenti industriali e attività di tipo complesso, il Comando regionale può acquisire le valutazioni della Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 15, e avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dalla Commissione stessa.

4. Il Comando regionale acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 2 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati e iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando regionale adotta le misure urgenti, anche ripristinatorie, di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal Comando regionale sono atti definitivi.

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 13

(Servizi di vigilanza antincendio)

1. La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo valdostano con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell'attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso.

2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio, in conformità alla normativa vigente.

3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni metropolitane o durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplodenti, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative del Corpo valdostano. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale, mezzi e attrezzature del Corpo valdostano.

5. Il servizio di cui al comma 1 è svolto dal personale di ruolo con l'ausilio, se necessario, del personale volontario in possesso di adeguata formazione.

6. Al fine del conseguimento degli obiettivi dei servizi di cui al presente articolo, per garantire uniformi livelli di sicurezza, si osservano le disposizioni statali vigenti in materia.

7. Le modalità di espletamento dei servizi di vigilanza antincendio sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 14

(Vigilanza ispettiva)

1. Il Corpo valdostano esercita, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa statale in materia di prevenzione degli incendi in relazione alle attività, alle costruzioni, agli impianti, alle apparecchiature e ai prodotti a essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008. La vigilanza ispettiva è svolta attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti su iniziativa dello stesso Corpo valdostano, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, oppure nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva, il Corpo valdostano può avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e organismi aventi specifica competenza.

2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli è consentito:

a) l'accesso alle attività, costruzioni e agli impianti interessati, anche durante l'esercizio;

b) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;

c) l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;

d) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove;

e) ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza.

3. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa in materia di prevenzione degli incendi oppure l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività, il Corpo valdostano adotta, attraverso i propri organi, le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza delle opere e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 15

(Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi)

1. La Commissione tecnica regionale per la prevenzione incendi è l'organo tecnico consultivo territoriale in materia di prevenzione incendi.

2. La Commissione svolge le funzioni attribuite al Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi e al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), con i seguenti compiti:

a) su richiesta del Comando regionale, esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti per l'effettuazione delle visite tecniche, nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali e attività di tipo complesso;

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa in materia di prevenzione incendi inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le cui attività presentino caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa;

c) in caso di comprovata urgenza decretata dal Comando regionale, esprime il parere che, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 139/2009, è rilasciato dal Comitato tecnico regionale per la prevenzione degli incendi previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, come previsto dall'articolo 3, comma 3, può essere disciplinato anche da successive intese tra la Regione e il Ministero dell'interno.

4. Le modalità di funzionamento e organizzative della Commissione di cui al presente articolo sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

5. La Commissione tecnica regionale di cui al comma 1 è composta da:

a) il Capo del Corpo, con funzioni di Presidente;

b) il Comandante regionale;

c) un ingegnere designato dall'ordine degli ingegneri della Valle d'Aosta;

d) un esperto designato dal Dipartimento prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL).

6. La Commissione può essere integrata, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza, da un dirigente o da un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nonché da eventuali esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione regionale, la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per la trattazione di particolari tematiche.

7. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare è nominato un membro supplente.

8. Per la validità delle sedute della Commissione di cui al presente articolo, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. I componenti della Commissione di cui ai commi 5, lettera c), e 6 hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 16

(Commissione tecnica regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti)

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), la Regione si avvale della Commissione tecnica regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti, composta dai membri della Commissione di cui all'articolo 15, e dai seguenti soggetti:

a) un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);

b) un rappresentante della Regione, individuato nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di ambiente;

c) un rappresentante dell'Unità operativa territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della Valle d'Aosta;

d) un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro della Valle d'Aosta;

e) un rappresentante del Comune territorialmente competente.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 105/2015, la Regione si avvale della Commissione di cui al comma 1.

3. La Commissione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in carica per tutta la legislatura. Per ogni componente titolare è nominato un membro supplente.

4. Per la validità delle sedute della Commissione di cui al presente articolo è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Ai membri della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 17

(Oneri per l'attività di prevenzione incendi)

1. I servizi relativi alle attività di cui al presente capo sono effettuati dal Corpo valdostano a titolo oneroso, e in particolare:

a) le attività di polizia amministrativa, ai fini della prevenzione incendi;

b) i servizi di vigilanza antincendi, obbligatori o su richiesta;

c) le attività correlate alle funzioni previste dal d.lgs. 105/2015;

d) i servizi tecnici in cui non sussistono immediati pericoli per le persone o le cose, ferme restando le priorità riconosciute alle esigenze di soccorso pubblico.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di cui al comma 1 effettuati dal Corpo valdostano. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie e comunque nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa statale vigente.

CAPO III

SOCCORSO PUBBLICO

Art. 18

(Interventi di soccorso pubblico)

1. Il Corpo valdostano, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, compresi animali da reddito e di affezione, assicura in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico e idonee risorse strumentali. Al medesimo fine, fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia, effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.

2. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico consistono in particolare:

a) nell'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità di cui all'articolo 19, comma 1;

b) nell'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;

c) nell'opera tecnica finalizzata a porre in essere misure per garantire l'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare, fermo restando la competenza esclusiva del Ministero dell'interno relativa ai servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta);

d) nell'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo valdostano, di cui ai commi 1 e 2, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

4. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo valdostano possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico e attività esercitative in contesti nazionali e internazionali.

5. Il Corpo valdostano può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali, regionali e di protezione civile su istanza degli enti competenti.

6. Fermo restando la competenza esclusiva del Ministero dell'interno relativa ai servizi tecnici per la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e in caso di eventi bellici, il Corpo valdostano, in coordinamento con le analoghe strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze in materia di difesa civile:

a) fronteggia i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

b) concorre, laddove richiesto dalle competenti autorità, alla predisposizione dei piani regionali di difesa civile;

c) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

d) fornisce supporto, laddove richiesto dalle competenti autorità, agli organi competenti in materia di difesa civile.

7. Il servizio di soccorso pubblico comporta l'adozione dei provvedimenti all'uopo necessari ed è esercitato a giudizio e sotto la responsabilità del responsabile delle operazioni di soccorso. Le amministrazioni, le autorità, enti o associazioni, eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro, anche per mantenere l'ordine pubblico, devono agire in conformità alle disposizioni di carattere tecnico impartite dal responsabile medesimo.

8. Il Corpo valdostano dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per gli interventi di soccorso di cui al comma 1 e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di ogni altra risorsa tecnologica e organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.

Art. 19

(Funzioni del Corpo valdostano nell'ambito del Servizio di protezione civile)

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al d.lgs. 1/2018 e alla l.r. 5/2001, il Corpo valdostano, quale componente fondamentale del Servizio di protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del d.lgs. 1/2018 e dell'articolo 14 della l.r. 5/2001, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonché le attività di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

3. Il Corpo valdostano opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio di protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dalla presente legge e dalla l.r. 5/2001, limitatamente ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.

Art. 20

(Requisizione di mezzi e materiali ausiliari)

1. Limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo valdostano, in caso di gravi e urgenti necessità, il Comandante regionale o suo delegato può disporre, per il tempo strettamente necessario, la requisizione di mezzi e materiali ausiliari occorrenti ai fini di istituto, salvo corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennità ai proprietari, da determinarsi secondo i valori correnti di mercato.

Art. 21

(Coordinamento con il servizio antincendi boschivo)

1. Il Corpo valdostano concorre all'attività di estinzione degli incendi boschivi in ausilio al Corpo forestale della Valle d'Aosta.

2. Nel caso in cui l'incendio boschivo minacci l'incolumità delle persone o la sicurezza di edifici e di infrastrutture, la direzione delle operazioni di soccorso compete al personale preposto al comando delle squadre di soccorso del Corpo valdostano, con le quali i reparti degli organi forestali sono tenuti a collaborare. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti e i modelli organizzativi di intervento.

Art. 22

(Collaborazione con reparti di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con altre analoghe organizzazioni)

1. Il Corpo valdostano:

a) si accorda con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rendere possibile l'intervento immediato nel territorio regionale di squadre di soccorso provenienti dalle sedi più vicine del medesimo Corpo nazionale e, viceversa, l'intervento di unità operative di soccorso regionali in ambiti territoriali limitrofi;

b) previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato, assume le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali con le colonne mobili di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso di interventi per calamità naturali nel territorio regionale;

c) assume le iniziative necessarie per coordinare l'attività dei reparti di soccorso regionali con i reparti di soccorso di altre amministrazioni statali e di altri Stati.

Art. 23

(Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti)

1. Negli aeroporti aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo valdostano esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa eurounitaria e statale.

2. La Regione assicura, anche per il tramite del Comando regionale, presso l'aeroporto Corrado Gex di Aosta, il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, eurounitarie e statali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. In alternativa, il servizio può essere fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.

3. Il Presidente della Regione, laddove le disposizioni vigenti in materia lo richiedano:

a) stabilisce la classificazione degli aeroporti ai fini del servizio antincendi;

b) istituisce il servizio di salvataggio e antincendio aeroportuale, che deve essere assicurato ai sensi del comma 2.

4. Il Comandante regionale individua, nel rispetto delle disposizioni statali ed eurounitarie vigenti, la dotazione minima di personale nonché la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi nell'aeroporto.

5. Il Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi posto a capo della Scuola regionale antincendi, provvede al rilascio delle abilitazioni al personale incaricato per il servizio antincendi.

Art. 24

(Reti di comunicazione, rilevamento e trasmissione dati del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Corpo valdostano, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato, può provvedere direttamente:

a) alla manutenzione ordinaria e analisi dei dati delle stazioni appartenenti alla rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva ubicate nel territorio regionale;

b) alla manutenzione ordinaria dei ripetitori e di altre apparecchiature appartenenti alla rete radio di protezione civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ubicati nel territorio regionale.

Art. 25

(Competenze in ordine a strumenti urbanistici)

1. In occasione della predisposizione o della modificazione dei piani regolatori generali comunali urbanistici e paesaggistici (PRG), i Comuni sono tenuti ad acquisire il parere del Comandante regionale per le parti riguardanti la prevenzione degli incendi.

2. Il parere del Comandante regionale deve essere parimenti acquisito dalle strutture regionali competenti e dai Comuni, negli ambiti di rispettiva competenza, per questioni generali di viabilità, limitatamente all'individuazione delle caratteristiche minime da garantire per il transito dei veicoli di soccorso in funzione dell'utilizzazione delle aree servite dalla predetta viabilità.

Art. 26

(Competenze in ordine agli idranti stradali)

1. I Comuni sono tenuti a provvedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, all'installazione e alla manutenzione degli idranti stradali, secondo la capacità dei propri acquedotti e alla costituzione di riserve idriche antincendi.

2. La planimetria aggiornata con l'ubicazione degli idranti stradali deve essere elaborata a cura dei singoli Comuni e inviata al Comando regionale.

3. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano, l'uso degli idranti stradali è gratuito.

Art. 27

(Oneri per i servizi di soccorso pubblico)

1. I servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo valdostano sono forniti a titolo gratuito a favore del soggetto o dell'ente che ne beneficia.

2. Qualora non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose e ferma restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un corrispettivo secondo le modalità previste all'articolo 17, comma 2.

CAPO IV

FORMAZIONE

Art. 28

(Formazione)

1. Il Corpo valdostano promuove la formazione in materia di prevenzione degli incendi e di soccorso pubblico nonché la diffusione della cultura sulla sicurezza antincendi, anche attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, cicli di formazione, nonché collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo valdostano, in conformità alle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, definite dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, lettera l), della l.r. 22/2010.

3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 12, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa e addestrativa in materia.

4. Il Corpo valdostano assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32 del d.lgs. 81/2008, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, o del datore di lavoro che non abbia provveduto a indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.

5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo valdostano o da enti pubblici e privati, è rilasciato, da parte del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi preposto alla Scuola regionale antincendi, previo superamento di apposita prova tecnica, un attestato di idoneità, in conformità alla normativa vigente in materia.

6. Il Corpo valdostano svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza:

a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, compreso il rilascio delle relative attestazioni;

b) formazione di alta specializzazione.

7. Il Corpo valdostano assicura l'attività formativa attraverso la Scuola regionale antincendi.

Art. 29

(Scuola regionale antincendi)

1. Nell'ambito della struttura Capo del Corpo valdostano è istituita la Scuola regionale antincendi che provvede alla gestione delle attività formative di cui all'articolo 28.

2. La Scuola regionale antincendi organizza, anche in collaborazione con altri enti, organizzazioni o strutture similari, corsi di formazione, di specializzazione o di aggiornamento riservati al personale di ruolo e volontario del Corpo valdostano, provvedendo al rilascio delle relative attestazioni. Le spese relative a tali corsi sono poste a carico del bilancio della Regione.

3. La struttura di addestramento del Corpo valdostano per maxi emergenze in galleria, denominata Finestra di Sorreley - Meysattaz, costituisce parte integrante e qualificante della Scuola regionale antincendi e può essere messa a disposizione di soggetti pubblici o privati, oltre che per attività di formazione, anche per attività di studio, sperimentazione e ricerca scientifica, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Scuola regionale antincendi provvede, in armonia con le linee di indirizzo di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, lettera l), della l.r. 22/2010, e, nei casi in cui le medesime non siano emanate, alle disposizioni statali vigenti, alla definizione dei percorsi formativi, alla istituzione di appositi albi di istruttori e formatori e al coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale del Corpo valdostano. Previa intesa tra il Presidente dalla Regione e il Ministro dell'interno, gli atti abilitativi di cui al comma 2 e di cui all'articolo 28, comma 5, costituiscono oggetto di accordi finalizzati al reciproco riconoscimento.

5. Le modalità organizzative e gestionali della Scuola regionale antincendi sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 30

(Oneri per l'attività di formazione)

1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui agli articoli 28 e 29 sono effettuati dal Corpo valdostano a titolo oneroso.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e di verifica dell'idoneità previsti agli articoli 28 e 29, che possono essere differenziati per le attività rese a favore di altre amministrazioni pubbliche. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITÀ E RISORSE

Art. 31

(Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dall'attività di vigilanza)

1. Nei servizi a pagamento, gli introiti sono versati all'Amministrazione regionale, che provvede alla determinazione periodica delle relative tariffe con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni.

2. Le risorse introitate a titolo di corrispettivo per i servizi a pagamento resi dal personale di ruolo sono utilizzate, in sede di accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, per la corresponsione del trattamento accessorio del personale avente diritto e per il pagamento dei relativi oneri di legge.

3. Eventuali proventi non utilizzati secondo quanto previsto al comma 2 sono impiegati per incrementare corsi di formazione professionale e per il rinnovamento delle dotazioni del Corpo valdostano.

4. Le entrate derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza effettuate dal Corpo valdostano in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 81/2008, sono introitate al bilancio regionale e sono impiegate per la formazione professionale e per il rinnovamento delle dotazioni del Corpo valdostano.

5. In sede di bilancio di previsione la struttura regionale competente in materia di bilancio provvede a iscrivere le previsioni di stanziamento relativamente alle risorse di cui al presente articolo per il medesimo importo complessivo in parte entrata e in parte spesa. Nel corso dell'anno la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le necessarie variazioni al bilancio di previsione in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati. Eventuali scostamenti tra le previsioni iscritte in entrata e quelle riscontrate a rendiconto saranno oggetto di compensazione con legge.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Art. 32

(Sedi di servizio)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati il numero e le sedi di servizio del personale di ruolo del Corpo valdostano.

2. Ai progetti relativi alla costruzione e all'adattamento di immobili da destinare ai servizi d'istituto del Corpo valdostano, nonché agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono riconosciuti, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza e indifferibilità.

3. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria legati alle specifiche esigenze del Corpo valdostano, sono annualmente assegnate, con legge di bilancio, specifiche risorse finanziarie a valere sui capitoli di competenza del Corpo valdostano.

Art. 33

(Mezzi, materiali, attrezzature, uniformi e equipaggiamenti)

1. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio e al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà dell'Amministrazione regionale, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.

2. L'acquisizione degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione al Corpo valdostano è stabilita dal dirigente competente.

3. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 1, comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/2008, possono essere effettuate direttamente dal Corpo valdostano, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo valdostano all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008, possono essere effettuati direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

4. Il Corpo valdostano, ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), provvede all'immatricolazione degli autoveicoli e dei mezzi speciali comunque in uso al Corpo medesimo e al rilascio delle patenti di guida, anche per il tramite delle competenti strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno.

5. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui al comma 4 sono posti a carico della Regione.

6. Le uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al personale del Corpo valdostano per lo svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal Corpo medesimo e restano di proprietà dello stesso. La condotta di utilizzo degli stessi è disciplinata con il regolamento di servizio di cui all'articolo 134.

7. Il personale di ruolo del Corpo valdostano che espleta compiti operativi è munito di un distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni esercitate, da apporre sulle uniformi, nonché di un distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile.

8. Con il regolamento di servizio di cui all'articolo 134, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo valdostano. Fino all'adozione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

9. Previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno, il Corpo valdostano può utilizzare uniformi e equipaggiamenti individuali analoghi a quelli in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAPO VII

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 34

(Ricompense e celebrazioni per Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco)

1. Al personale del Corpo valdostano, oltre alle ricompense al valore e al merito civile, possono essere concessi, per meriti di servizio o per atti di coraggio compiuti nell'attività di soccorso pubblico, speciali segni di benemerenza e insegne.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino all'adozione di tale deliberazione continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.

3. Nel giorno dedicato a Santa Barbara secondo il calendario gregoriano, è istituita la celebrazione della patrona dei vigili del fuoco. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l'organizzazione della cerimonia.

Art. 35

(Mensa)

1. Presso la sede centrale e i distaccamenti permanenti del Comando regionale del Corpo valdostano è garantito il servizio mensa.

2. Può usufruire gratuitamente o a pagamento del servizio mensa il personale del Corpo valdostano secondo le modalità e alle condizioni previste nel regolamento di servizio di cui all'articolo 134.

3. Il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o ai corrispondenti Corpi delle Regioni o Province autonome che si trovi, per motivi di servizio, nel territorio della Regione può essere ammesso dal Comandante regionale a usufruire gratuitamente del servizio mensa.

4. Le modalità di esercizio del servizio mensa sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE OPERATIVO DI RUOLO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ORDINAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Art. 36

(Istituzione dei ruoli)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo valdostano, che espleta funzioni operative:

a) ruolo dei vigili del fuoco;

b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;

c) ruolo degli ispettori antincendi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal presente capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue:

a) ispettori antincendi;

b) capi reparto e capi squadra;

c) vigili del fuoco.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 37

(Funzioni di polizia giudiziaria)

1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 36, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

Art. 38

(Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco)

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vigile del fuoco;

b) vigile del fuoco esperto;

c) vigile del fuoco coordinatore.

Art. 39

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco:

a) svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione;

b) conduce automezzi e mezzi;

c) svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo;

d) redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato;

e) può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica.

2. Al vigile del fuoco coordinatore di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, assume la funzione di capo partenza.

Art. 40

(Accesso al ruolo dei vigili del fuoco)

1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, il cui superamento costituisce requisito per la successiva partecipazione alle prove d'esame e il cui punteggio non concorre alla formazione del voto finale del concorso.

2. Al concorso possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età è elevato a trentasette anni, con esclusione di qualsiasi ulteriore elevazione, per il personale volontario operativo di cui all'articolo 161, comma 1, lettere a) e c), che, da almeno un anno dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito la qualifica di appartenente al personale volontario operativo. Tale limite si applica, altresì, nel caso dell'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, a richiesta dell'interessato, di cui al comma 10;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166 (Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), da accertare con le modalità di cui al comma 11;

d) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), valida per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta per le quali è richiesto il titolo di studio di cui alla lettera g), accertata, ai sensi del comma 4bis dell'articolo 41 della l.r. 22/2010;

e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo;

g) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati disciplinarmente da un impiego presso una pubblica amministrazione o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati;

i) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

j) eventuali abilitazioni o requisiti professionali speciali stabiliti, di volta in volta, nel bando relativo alla procedura selettiva.

3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera b), fino alla data di assunzione in ruolo. I requisiti di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 devono essere posseduti al momento della sottoposizione agli accertamenti sanitari di cui al comma 11 e fino alla data di assunzione in ruolo.

4. Al concorso per il reclutamento dei vigili del fuoco di ruolo si applicano le seguenti riserve di posto:

a) il 35 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale volontario operativo del Corpo valdostano, di cui all'articolo 161, comma 1, lettere a) e c), che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito da almeno tre anni la predetta qualifica di appartenente al personale volontario operativo;

b) il 30 per cento dei posti messi a concorso pubblico è riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

5. I posti riservati ai sensi del comma 4 e non coperti sono attribuiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

6. Le prove d'esame consistono in prove motorio- attitudinali dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo di vigile del fuoco, disciplinate dagli articoli 25 e 26 del r.r. 1/2013. Ai fini della definizione della tipologia delle prove motorio-attitudinali, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali che regolano le medesime prove per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli. Costituisce titolo da valutare il possesso di patenti di guida, secondo quanto previsto dall'allegato B del decreto del Ministro dell'interno 5 ottobre 2021, n. 203 (Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.

8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria ufficiosa sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio- attitudinali e nella valutazione dei titoli. Gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della commissione esaminatrice alla struttura regionale competente in materia di concorsi per l'approvazione della graduatoria finale.

9. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del r.r. 1/2013, i vincitori del concorso di cui al presente articolo sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 41. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del r.r. 1/2013, i vincitori del concorso di cui al presente articolo, in servizio con la qualifica di vigile del fuoco alla data di presentazione della domanda di partecipazione al medesimo concorso, presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o in altri corpi regionali o provinciali, sono assunti a tempo indeterminato, direttamente con la qualifica di vigile del fuoco, e sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 41.

11. Possono essere nominati, a domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 41, il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo valdostano e al Corpo forestale della Valle d'Aosta deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

12. Gli accertamenti sanitari dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 2, lettera c), sono effettuati, preliminarmente all'assunzione in servizio dei vincitori, dalla struttura sanitaria competente dell'Azienda USL, oppure ricorrendo, se del caso, alle Commissioni mediche previste per i medesimi accertamenti sanitari del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 41

(Corso di formazione per allievi vigili del fuoco)

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso di formazione residenziale della durata di nove mesi, organizzato dalla Scuola regionale antincendi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.

2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il funzionario direttivo preposto alla direzione della Scuola regionale antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo.

4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario direttivo preposto alla direzione della Scuola regionale antincendi.

5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione o se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con provvedimento del Capo del Corpo sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.

Art. 42

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione)

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 41:

a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo all'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 40, comma 12;

c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 4;

e) gli allievi che per qualsiasi motivo siano stati assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvo i casi previsti alle lettere f) e g);

f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psicofisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dal funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;

g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.

2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. Non si fa luogo all'assunzione in ruolo qualora la sanzione disciplinare sia irrogata dopo la conclusione del corso.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con il Corpo valdostano.

Art. 43

(Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale)

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 41 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

3. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene con effetto retroattivo.

Art. 44

(Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale)

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene con effetto retroattivo.

Art. 45

(Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)

1. Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) capo squadra;

b) capo squadra esperto;

c) capo reparto.

Art. 46

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto:

a) provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla;

b) svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione;

c) svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'immissione in ruolo;

d) è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente;

e) in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonché l'impiego di risorse e mezzi;

f) su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza;

g) segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico;

h) nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento;

i) partecipa alle attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi;

j) redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati;

k) redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato;

l) assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilità dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto:

a) sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative;

b) assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi;

c) svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi;

d) sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche;

e) su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza;

f) seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico;

g) nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano;

h) partecipano all'attività di formazione e di vigilanza;

i) assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione;

j) in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza.

4. Tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, ai capo reparto possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento.

Art. 47

(Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)

1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata e articolazione previste dai decreti ministeriali che disciplinano il medesimo passaggio di ruolo nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. Per l'ammissione al concorso occorre essere in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, valida per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta per le quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, accertata ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010.

2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo oppure che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato approvato il fabbisogno di personale e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di superamento del corso medesimo.

5. Qualora, all'esito della procedura concorsuale di cui al presente articolo, permangano rilevanti carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso straordinario, per l'accesso alla predetta qualifica a cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale e dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale in armonia con quanto disciplinato dalla normativa statale.

Art. 48

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale)

1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 47, il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) non supera gli esami di fine corso;

c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure a infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

2. Il personale che sia stato assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, oppure per maternità, è promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 49

(Promozione alla qualifica di capo squadra esperto)

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.

Art. 50

(Promozione alla qualifica di capo reparto)

1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto;

b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati, nei contenuti e nella durata, con provvedimento del Comandante regionale.

Art. 51

(Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di capo reparto che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma restando la qualifica rivestita, assume contestualmente la denominazione di esperto.

Art. 52

(Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi)

1. Il ruolo degli ispettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) ispettore antincendi;

b) ispettore antincendi esperto;

c) ispettore antincendi coordinatore.

Art. 53

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi)

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi:

a) collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile nei casi in cui la partecipazione alla medesima sia richiesta dalle autorità competenti, e protezione civile;

b) nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato;

c) in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione;

d) partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta;

e) sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni;

f) in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico- ispettive;

g) partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato;

h) collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo;

i) partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione;

j) collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo valdostano e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame;

k) in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale;

l) nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1:

a) espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio;

b) seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività;

c) ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative.

3. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, può essere, inoltre, affidata dal Comandante regionale la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.

Art. 54

(Accesso al ruolo degli ispettori antincendi)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55 a esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo valdostano di cui all'articolo 159, comma 1, lettera b), che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 55. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non è ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo oppure che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori antincendi in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 56, il coniuge e i figli superstiti nonché i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, degli appartenenti al Corpo valdostano e al Corpo forestale della Valle d'Aosta deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 55, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2.

7. Per le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli ammessi a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali che regolano lo svolgimento del medesimo concorso pubblico e concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo valdostano, ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 56 e 58, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

9. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo valdostano, vincitore dei concorsi di cui al comma 1, conserva, a domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di ispettore antincendi e di ispettore antincendi esperto.

Art. 55

(Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore ad anni trenta da possedere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al bando;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo valdostano, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti dai decreti ministeriali per l'accesso alla medesima qualifica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), e del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie). Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 (Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi);

e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

f) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, valida per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta per le quali è richiesto il titolo di studio di cui alla lettera d), accertata ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010;

g) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo valdostano costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 56

(Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi)

1. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 55 sono nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi, di cui sei mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica organizzato dalla Scuola regionale antincendi e tre mesi di tirocinio tecnico- operativo presso strutture dei vigili del fuoco. Il corso è preordinato alla formazione tecnico- professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche previste ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico- operativo formulato dal funzionario direttivo preposto alla Scuola regionale antincendi. Gli ispettori antincendi in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 6. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, gli ispettori antincendi in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori antincendi. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo.

4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del Capo del Corpo, su motivata proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di corso non possono essere impiegati in servizio operativo; nel periodo successivo possono esserlo a fini di addestramento o per eccezionali esigenze di servizio. In tali casi rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. Con provvedimento del Capo del Corpo sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

7. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo valdostano, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

8. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del provvedimento di cui al comma 6, nell'ambito delle sedi indicate dal Corpo valdostano.

Art. 57

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio)

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 56 gli ispettori antincendi in prova che:

a) non superino gli esami del corso e non ottengano il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo;

b) non ottengano i giudizi di idoneità all'esito del tirocinio;

c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 4;

e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);

f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio oppure sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo valdostano. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento dell'idoneità psicofisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere, salvo che si tratti di personale a tempo indeterminato proveniente dai ruoli del Corpo valdostano.

Art. 58

(Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico-professionale, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali per l'accesso alla medesima qualifica nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attestazione della conoscenza della lingua francese, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, valida per l'accesso alle qualifiche della categoria D del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta è accertata ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010.

2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori antincendi in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di sei mesi presso la Scuola regionale antincendi. Il corso è preordinato alla formazione tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi, e conseguono la nomina a ispettori antincendi. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

4. Con provvedimento del Capo del Corpo, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità.

Art. 59

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione)

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 58 gli ispettori antincendi in prova che:

a) non superino gli esami del corso;

b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;

c) dichiarino di rinunciare al corso;

d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) e f);

e) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica;

f) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi.

4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 60

(Promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto)

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 56 e del corso di formazione di cui all'articolo 58, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 66.

Art. 61

(Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi esperti)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 62

(Promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore)

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 66 e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con provvedimento del Comandante regionale.

Art. 63

(Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi coordinatori)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene con effetto retroattivo.

Art. 64

(Conferimento delle promozioni per merito straordinario)

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui all'articolo 36 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita o, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.

2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

Art. 65

(Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario)

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e sono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche.

2. Le promozioni per merito straordinario sono conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.

3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal Comandante regionale ed è valutata da un'apposita commissione costituita con provvedimento del Capo del Corpo.

4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, senza oneri a carico del bilancio regionale, è presieduta dal Capo del Corpo ed è composta dal Comandante regionale e da tre funzionari del ruolo dei direttivi.

5. La promozione per merito straordinario è conferita dal Presidente della Regione, su proposta del Capo del Corpo.

Art. 66

(Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori)

1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori antincendi del Corpo valdostano è valutato annualmente.

2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.

3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.

4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato a una delle strutture organizzative, previste dall'articolo 5, comma 1, a cui è preposto, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.

5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dall'approvazione.

6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale da approvare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Capo del Corpo.

7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di personale e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.

8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione oppure la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo o distaccato, il dirigente approva il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.

Art. 67

(Ambito di applicazione)

1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo valdostano sono oggetto della procedura di negoziazione disciplinata dal medesimo articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta".

2. La disciplina derivante dall'accordo negoziale di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, sia per la parte economica sia per la parte normativa, ha durata triennale, fatta salva la diversa durata indicata dal medesimo accordo negoziale, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviino alla contrattazione collettiva e nel caso in cui si tratti di materie diverse da quelle indicate nell'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo valdostano da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3 della legge regionale 26 marzo 2024, n. 3 (Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta". Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22), con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 68

(Delegazioni negoziali)

1. Il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica, individuata ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, e la delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo valdostano, individuate ai sensi dell'articolo 15quinquies, commi 8 e 9, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024, con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 69

(Materie di negoziazione)

1. Formano oggetto del procedimento negoziale le materie indicate all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010.

2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta", fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, possono essere utilizzati, fatta eccezione per il personale dirigenziale, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, nei limiti spettanti a invarianza di costi per l'amministrazione.

Art. 70

(Procedura di negoziazione)

1. La procedura negoziale è avviata dal Presidente della Regione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 67, comma 2. Le trattative si svolgono tra le delegazioni di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Gli accordi negoziali sottoscritti dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sono recepiti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.

2. Ai fini dell'avvio della procedura negoziale triennale di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo valdostano, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l. r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, sono convocate presso la Presidenza della Regione in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e prima dell'approvazione del disegno di legge di stabilità, per essere consultate.

3. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 10, della l.r. 22/2010, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi di accordo rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe rilasciate.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere ai componenti della delegazione di parte pubblica di cui all'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010 le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

5. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti i limiti massimi di spesa autorizzati da leggi regionali e, a regime, stabiliti con la legge di stabilità regionale.

6. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'accordo, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010. Nel caso in cui non si addivenga alla sottoscrizione di un'ipotesi di accordo entro novanta giorni dall'inizio della procedura di negoziazione, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

7. A corredo degli accordi negoziali di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, la Regione redige una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, che devono essere certificate dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). La Regione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, gli accordi negoziali di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa.

CAPO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 71

(Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative:

a) ruolo dei direttivi;

b) ruolo dei dirigenti.

2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

a) vice direttore;

b) direttore;

c) direttore vicedirigente.

3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in un'unica qualifica dirigenziale.

4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue:

a) dirigenti;

b) direttivi.

5. La dotazione organica iniziale dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella B allegata alla presente legge. Le successive modificazioni sono stabilite con legge di stabilità regionale.

Art. 72

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti di cui all'articolo 71 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo valdostano, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi:

a) esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato coadiuvandolo per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale;

b) svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio a cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna;

c) svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti;

d) partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione;

e) nelle attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza;

f) in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso;

g) svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati;

h) può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione degli incendi;

i) svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;

j) predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi;

k) cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo;

l) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e attuazione dell'attività di istruzione e di formazione del personale del Corpo valdostano e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

3. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 81, il personale con qualifica di direttore vicedirigente assicura, altresì, le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente.

4. I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi individuati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 81:

a) adottano i provvedimenti relativi all'organizzazione interna degli uffici a cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi;

b) provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici a cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente;

c) adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici a cui sono preposti;

d) dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, di protezione civile e di difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi), dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), e dall'articolo 24 del d.lgs. 139/2006;

e) esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle varie articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze;

f) possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma;

g) formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo valdostano o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

Art. 73

(Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative)

1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore ad anni trenta da possedere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al bando;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti dai decreti ministeriali per l'accesso alla medesima qualifica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 270/2004, e del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione delle classi delle lauree universitarie. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 (Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi);

e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);

f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze del Corpo valdostano, sia richiesto il possesso dei medesimi dal bando di concorso;

g) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, valida per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta per le quali è richiesto il titolo di studio di cui alla lettera d), accertata, ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010;

h) altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni.

2. Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo valdostano in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, a esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i titoli preferenziali a parità di punteggio.

3. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo valdostano che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo valdostano costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

7. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.

Art. 74

(Corso di formazione e tirocinio per vice direttore)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 73 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica organizzato dalla Scuola regionale antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso strutture dei vigili del fuoco. Per i vincitori appartenenti alla riserva di cui all'articolo 73, comma 2, provenienti dal ruolo degli ispettori antincendi, il corso di formazione residenziale teorico- pratica è preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico- professionali già acquisite nel ruolo di ispettori antincendi e ha una durata ridotta a tre mesi, al termine dei quali è previsto l'esame finale.

2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale il Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi, approva il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto approvato dal Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi. I vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del Capo del Corpo, su motivata proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi a cui è attribuita la direzione della Scuola regionale antincendi, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo valdostano, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

6. Con provvedimento del Capo del Corpo sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso gli uffici del Corpo valdostano.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito degli uffici indicati dal Corpo valdostano.

9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo valdostano è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 75

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio)

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 74 i vice direttori in prova che:

a) non superino gli esami del corso;

b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;

c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 74, comma 2, terzo periodo;

e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio oppure sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo valdostano. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con provvedimento del Capo del Corpo, su proposta del funzionario appartenente al ruolo dei direttivi preposto alla direzione della Scuola regionale antincendi.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale a tempo indeterminato proveniente dai ruoli del Corpo valdostano o dai restanti ruoli dell'Amministrazione regionale.

Art. 76

(Promozione alla qualifica di direttore)

1. La promozione alla qualifica di direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83, comma 3.

2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 74 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 77

(Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente)

1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83, comma 3.

Art. 78

(Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative)

1. L'accesso al ruolo dirigenziale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione avente durata equivalente a quella prevista per i dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.

2. La nomina a dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale è organizzato dalla Scuola regionale antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate la composizione della Commissione deputata allo scrutinio per merito comparativo, i titoli da valutare, le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 2.

Art. 79

(Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi)

1. Con riferimento alle articolazioni organizzative indicate all'articolo 5, comma 3, sono individuate le posizioni organizzative di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 2, da conferire al personale del ruolo dei direttivi, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo valdostano e di razionalizzarne il modello organizzativo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i criteri generali attinenti alla graduazione delle posizioni organizzative di cui al comma 1, sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi.

3. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque alla scadenza degli incarichi, la Giunta regionale può provvedere alla rideterminazione o all'individuazione di ulteriori posizioni organizzative da conferire a funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi.

Art. 80

(Conferimento delle posizioni organizzative al personale del ruolo dei direttivi)

1. Le posizioni organizzative sono conferite, dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui sono incardinate, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Con il provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico, finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa, è determinata la durata dello stesso che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. Le posizioni organizzative oggetto di conferimento sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.

3. Al personale titolare di incarico di posizione organizzativa di cui al presente articolo spettano il potere di firma, l'adozione di atti a rilevanza esterna, l'esercizio dei poteri di spesa, nei limiti delle risorse assegnate, e la gestione del personale assegnato, con esclusione del potere disciplinare e della valutazione annuale di cui all'articolo 66.

4. Spettano ai dirigenti responsabili delle strutture presso cui sono incardinate le posizioni organizzative, la valutazione dell'attività svolta, la vigilanza, il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e la revoca dell'incarico in caso di valutazione negativa.

Art. 81

(Individuazione e conferimento degli incarichi di livello dirigenziale)

1. Nell'ambito del Corpo valdostano sono individuati due incarichi di funzione dirigenziale:

a) quello di Capo del Corpo;

b) quello di Comandante regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1 sono conferiti ai dirigenti appartenenti al ruolo di cui all'articolo 78 in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere altresì conferiti a chi ricopra, o abbia ricoperto per almeno un anno nell'ultimo quinquennio, un incarico corrispondente a quello di Comandante provinciale nel ruolo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

4. Il dirigente che assume l'incarico di Capo del Corpo è sovraordinato al dirigente con incarico di Comandante regionale. Gli accordi negoziali definiscono la misura della maggiorazione della retribuzione di posizione spettante al dirigente con incarico di Capo del Corpo valdostano in ragione del ruolo di sovraordinazione gerarchica.

5. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 1 hanno una durata di cinque anni e sono rinnovabili. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza in caso di valutazione negativa ai sensi dell'articolo 85.

6. Per gli incarichi di cui al comma 1, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate a un direttore vicedirigente, incardinato nella medesima struttura, in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 78.

7. In caso di collocamento in disponibilità ai sensi dell'articolo 86, di comando o collocamento fuori ruolo ai sensi dell'articolo 98 e di distacco ai sensi dell'articolo 99 di un dirigente di ruolo del Corpo valdostano, la Giunta regionale, non conferisce al dirigente collocato in disponibilità, comandato o in fuori ruolo o distaccato alcun incarico di funzione dirigenziale, tra quelli di cui al comma 1. In tali casi, l'incarico di funzione dirigenziale di cui al comma 1, lettera b), è conferito, per la durata della mancanza del dirigente di ruolo, a un direttore vicedirigente in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo della dirigenza di cui all'articolo 78, scelto sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 82

(Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti)

1. L'Amministrazione valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti e dei funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi del Corpo valdostano, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale direttivo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al dirigente di riferimento, che la correda del proprio giudizio valutativo e la trasmette alla Commissione di cui all'articolo 84, comma 1.

3. Entro la stessa data di cui al comma 2, il personale dirigente presenta la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente alla Commissione di cui all'articolo 84, comma 2.

4. Entro il successivo 30 aprile, la Commissione di cui all'articolo 84, comma 1, redige la scheda di valutazione di ciascun direttivo sulla base della relazione di cui al comma 2.

5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Capo del Corpo approva il giudizio valutativo finale di tutto il personale direttivo dell'area tecnico-operativa, con esclusione del personale dirigente, assegnato al Corpo valdostano, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento, e lo trasmette ai competenti uffici del personale dell'amministrazione regionale. Il giudizio valutativo finale del personale dirigente è approvato, entro lo stesso termine, dal Presidente della Regione sulla base della scheda di valutazione redatta dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 84.

6. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dall'approvazione.

7. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità e i criteri della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale da approvare sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale del ruolo dei direttivi e per quello dirigenziale, con deliberazione della Giunta regionale.

8. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai dirigenti.

Art. 83

(Disposizioni relative agli scrutini di promozione)

1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo valdostano, i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 84, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla Commissione di cui all'articolo 84, conferisce le promozioni alla qualifica di direttore vicedirigente e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente.

3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi che:

a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 82 un punteggio inferiore a ottanta;

b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Art. 84

(Commissione per la valutazione e la progressione in carriera)

1. La Commissione per la valutazione e la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo valdostano è composta dal Segretario generale della Regione, con funzioni di presidente, dal dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale e dal Capo del Corpo.

2. La Commissione per la valutazione dei dirigenti è la medesima Commissione indipendente di valutazione della performance, istituita presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 22/2010, per la valutazione del personale dirigente dell'Amministrazione regionale.

3. La Commissione di cui al comma 1 formula alla Giunta regionale la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso al ruolo della dirigenza, sulla base dei criteri di scrutinio determinati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 85

(Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale)

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo valdostano nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, anche rispetto all'osservanza delle direttive impartite dall'organo competente, è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 84.

2. L'esito negativo della verifica, riconosciuto imputabile al dirigente all'esito del procedimento di accertamento della responsabilità dirigenziale svolto con le modalità e garanzie di cui all'articolo 29 della l.r. 22/2010, comporta, in base al principio di proporzionalità e gradualità, l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

a) decurtazione della retribuzione di posizione nella misura del 10 per cento per tutta la durata residua dell'incarico;

b) temporanea esclusione dagli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 81 per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni, durante i quali al dirigente escluso dall'incarico dirigenziale compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita;

c) sospensione da ogni incarico per un periodo massimo di due anni, durante i quali il dirigente ha solamente diritto al 50 per cento del trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita.

3. Durante il periodo di esclusione dagli incarichi dirigenziali, di cui al comma 2, lettera b), il dirigente può essere collocato in strutture organizzative, anche non facenti parte del Corpo valdostano, anche per attività di studio e di supporto tecnico o amministrativo.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale, su conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'articolo 29, comma 3, della l.r. 22/2010, nell'ambito del quale l'esperto designato dal Consiglio permanente degli enti locali è sostituito da un dirigente, di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore, appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nominato con deliberazione della Giunta regionale previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Art. 86

(Collocamento in disponibilità)

1. I dirigenti del Corpo valdostano possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite di una unità della dotazione organica del Corpo valdostano e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

2. I dirigenti sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

3. I dirigenti del Corpo valdostano possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta.

4. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano temporaneamente posto nel ruolo cui appartengono. Nel rispettivo ruolo è reso indisponibile un posto per il dirigente collocato in disponibilità.

5. Il trattamento economico da riconoscere al dirigente collocato in posizione di disponibilità ai sensi del presente articolo è definito mediante il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

Art. 87

(Collocamento in disponibilità a domanda)

1. I dirigenti del Corpo valdostano, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 86 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite di cui al comma 1 del medesimo articolo 86, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa.

Art. 88

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo valdostano, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24 (Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.

3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo valdostano e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.

Art. 89

(Retribuzione di rischio e di posizione)

1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è determinata attraverso il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

2. La misura della retribuzione di rischio e di posizione è determinata attraverso il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

Art. 90

(Retribuzione di risultato)

1. La retribuzione di risultato è attribuita, secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, tenuto conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 84 ed è approvata annualmente dal Presidente della Regione.

Art. 91

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente al ruolo dei direttivi, che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche, è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.

2. Al personale appartenente alla qualifica di dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 82 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene con effetto retroattivo.

Art. 92

(Ambito di applicazione)

1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo valdostano sono oggetto della procedura di negoziazione disciplinata dall'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta".

2. La disciplina derivante dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa, fatta salva la diversa durata indicata dall'accordo negoziale, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviino alla contrattazione collettiva e si verta in materie diverse da quelle indicate dall'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010 e non disciplinate per il personale del ruolo dei direttivi e quello dirigenziale del Corpo valdostano da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 93

(Delegazioni negoziali)

1. Il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica, individuata ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, e la delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo valdostano, individuate ai sensi dell'articolo 15quinquies, commi 8 e 9, della l.r. 22/2010, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale.

Art. 94

(Materie di negoziazione)

1. Formano oggetto del procedimento negoziale le materie indicate all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010.

2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali, rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, nei limiti spettanti a invarianza di costi per l'amministrazione.

Art. 95

(Procedura di negoziazione)

1. La procedura negoziale è avviata dal Presidente della Regione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 92, comma 2. Le trattative si svolgono tra le delegazioni di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo.

2. Ai fini dell'avvio della procedura negoziale triennale di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo valdostano, ai sensi dall'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, sono convocate presso la Presidenza della Regione in occasione della predisposizione del DEFR e prima dell'approvazione del disegno di legge di stabilità per essere consultate.

3. Gli accordi negoziali sottoscritti dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sono recepiti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.

4. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 10, della l.r. 22/2010 che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali.

5. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti i limiti massimi di spesa autorizzati da leggi regionali e, a regime, stabiliti con la legge di stabilità regionale.

6. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'accordo, approva l'accordo, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010. Nel caso in cui l'ipotesi di accordo non sia sottoscritta entro novanta giorni dall'inizio della procedura, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

7. A corredo degli accordi negoziali di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, sono allegate una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, certificate dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della l.r. 14/2021. La Regione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, gli accordi negoziali di cui al comma 3 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 96

(Accesso al Corpo valdostano)

1. L'accesso al Corpo valdostano avviene con le seguenti modalità:

a) concorso pubblico;

b) assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo valdostano e al Corpo forestale della Valle d'Aosta deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali oppure delle missioni internazionali, in conformità agli articoli 40, comma 10 e 54, comma 6, per il personale di ruolo del Corpo valdostano, nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali;

c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dall'articolo 97.

2. È escluso l'accesso al Corpo valdostano in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare, è escluso l'accesso dall'esterno nel ruolo dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo valdostano, le disposizioni, statali o regionali, che prevedano il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psicofisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

Art. 97

(Mobilità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Alla copertura delle carenze organiche del Corpo valdostano si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale di ruolo, compresi quelli direttivi e dirigenziali, in possesso del prescritto titolo di studio. L'assenso dell'amministrazione di destinazione, nei limiti dei posti disponibili, non può essere negato nei casi di ricongiungimento al nucleo familiare.

2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli dalla presente legge, compresa l'attestazione della conoscenza della lingua francese, e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità, che conserva l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.

3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo organizzato dalla Scuola regionale antincendio del Corpo valdostano.

Art. 98

(Comando e collocamento fuori ruolo)

1. Il personale del Corpo valdostano, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici, in relazione anche a esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Corpo.

2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.

3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale di ruolo del Corpo valdostano presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 della l.r. 22/2010.

Art. 99

(Distacco)

1. Per ragioni di servizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre il distacco di personale appartenente al ruolo dirigenziale del Corpo valdostano presso una struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 22/2010, nel limite di una unità di personale e per un periodo fino a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

2. Il dirigente distaccato resta inquadrato, anche in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del distacco o del servizio per qualsiasi causa, nel ruolo della dirigenza del Corpo valdostano, conservando l'anzianità nel ruolo ricoperto, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Per l'intera durata del periodo di distacco il dirigente è sostituito dal personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo valdostano, in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo della dirigenza, a cui sia conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 81, comma 6.

3. Nel caso in cui il trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi per il posto dirigenziale di destinazione risulti superiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del distacco, l'eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio.

Art. 100

(Accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica del personale di ruolo)

1. In considerazione del particolare tipo di lavoro prestato e in conformità alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale di ruolo è sottoposto ad accertamenti sanitari preventivi e periodici presso la competente struttura dell'Azienda USL o presso altri centri specializzati o da parte del medico competente. Tali soggetti provvedono al rilascio di apposita attestazione di idoneità allo svolgimento del servizio.

2. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica preliminari sono effettuati per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi previsti dalla presente legge. I relativi requisiti psicofisici e attitudinali sono quelli stabiliti dai decreti ministeriali per le medesime qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il personale di ruolo deve comunque essere sottoposto agli accertamenti di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) dopo tre mesi di assenza dal servizio per motivi di salute, effettuata dal dipendente in uno o più periodi nell'arco dell'anno solare;

b) su motivata richiesta del dirigente competente.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di esecuzione degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, e la periodicità di svolgimento, ove questa non sia stabilita dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 101

(Permanenza e perdita dell'idoneità psicofisica del personale di ruolo)

1. La permanenza dell'idoneità psicofisica è verificata dalla competente struttura dell'Azienda USL, o dal medico competente nei casi previsti dall'articolo 103, comma 2.

2. Le verifiche dell'idoneità psicofisica sono effettuate:

a) periodicamente, con cadenza triennale fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e con cadenza biennale dopo il quarantacinquesimo anno di età;

b) occasionalmente, nei casi previsti dall'articolo 100, comma 3.

3. Gli esiti degli accertamenti preliminari e periodici sono registrati nell'apposita scheda sanitaria personale.

Art. 102

(Mutamento di funzioni per sopravvenuta inidoneità psicofisica)

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni operative proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, l'amministrazione regionale non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psicofisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche a domanda del dipendente, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative, per recuperarlo al servizio attivo, previo corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative e di quello appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dei requisiti di idoneità psicofisica, il Comandante regionale, nell'esercizio delle sue funzioni di datore di lavoro, invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psicofisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Comandante regionale individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliata con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, è riqualificato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, in mansioni tecnico-professionali non operative nel ruolo e qualifica di appartenenza, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo.

4. Il personale riqualificato ai sensi del comma 3 resta inquadrato, anche in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica dei ruoli del Corpo valdostano corrispondente a quella rivestita al momento della riqualificazione, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.

5. Il personale, riqualificato ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, è ricollocato, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psicofisica, in tale qualifica operativa.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova.

Art. 103

(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ai fini di cui al d.m. 127/2019:

a) per dirigenti si intendono i funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi titolari delle posizioni organizzative di cui all'articolo 79, il soggetto responsabile di un distaccamento permanente di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), e il soggetto responsabile di un reparto o di un nucleo speciale, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d);

b) per preposti si intendono i soggetti individuati con provvedimento del datore di lavoro;

c) il servizio di prevenzione e protezione è istituito e organizzato con provvedimento del datore di lavoro, che si avvale in via prioritaria di personale del Corpo valdostano;

d) l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Corpo valdostano, ai sensi dell'articolo 13, comma 1bis, del d.lgs. 81/2008, è svolta dal dirigente con incarico di Capo del Corpo;

e) per medici competenti si intendono quelli che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 81/2008, e individuati dal Corpo valdostano sulla base di apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati, operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro, svolgono le funzioni di cui al comma 3;

f) la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, escluse quelle di cui all'articolo 17, comma 2, del d.m. 127/2019, sono effettuate dal Comandante regionale in qualità di datore di lavoro per le sedi e le infrastrutture, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e d), e per la scelta e individuazione del vestiario, dei materiali, degli automezzi, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo valdostano;

g) non si intendono come luoghi di lavoro le aree indicate all'articolo 16, commi 3 e 4, del d.m. 127/2019;

h) la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, dei preposti e dei dipendenti del Corpo valdostano in materia di tutela della salute e della sicurezza sono espletati nell'ambito dei corsi di formazione teorico- pratica e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi per la progressione in carriera e di aggiornamento, nonché delle attività di addestramento, mantenimento e riqualificazione svolti dalla Scuola regionale antincendi, nonché, su specifica autorizzazione del Capo del Corpo, da enti pubblici e privati;

i) per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze si applicano i criteri previsti dall'articolo 14 del d.m. 127/2019.

2. In attuazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e sulla base della valutazione dei rischi, effettuata tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 81/2008, il personale del Corpo valdostano è sottoposto a sorveglianza sanitaria in attuazione dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.

3. Nel corso della sorveglianza di cui al comma 2 il medico competente verifica la permanenza dell'idoneità psicofisica del personale del Corpo valdostano e aggiorna la loro scheda sanitaria personale.

4. Gli accertamenti di cui al comma 3 sono sostitutivi di quelli periodici previsti dall'articolo 100.

5. L'attività di verifica dell'assenza di condizioni di alcol- dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti di cui all'articolo 41, comma 4, del d.lgs. 81/2008 è svolta nei confronti del personale del Corpo valdostano, in quanto compatibile, nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento del capo del Dipartimento nazionale dei vigili del fuoco, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del d.m. 127/2019 per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione medica composta da tre membri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 81/2008, individuati sulla base di apposite convenzioni con enti pubblici e privati accreditati, operanti in ambito sanitario.

Art. 104

(Cause di cessazione dal servizio)

1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo valdostano e i limiti di età per il collocamento a riposo del personale appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto oltre che del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi e ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sono gli stessi previsti dalla normativa statale vigente in materia per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 105

(Riammissione in servizio)

1. Il personale di ruolo il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. La Giunta regionale, sentito il Capo del Corpo, si pronuncia motivatamente, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo valdostano, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente, nonché al positivo accertamento dell'idoneità psicofisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.

4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

Art. 106

(Sanzioni disciplinari)

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dalla l.r. 22/2010, il personale di ruolo del Corpo valdostano che viola i doveri inerenti al servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento o conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) rimprovero orale;

b) rimprovero scritto;

c) sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;

f) destituzione con preavviso;

g) destituzione senza preavviso.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono graduate e proporzionate, nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 107.

3. Il provvedimento del dirigente competente con cui è irrogata la sanzione deve essere adeguatamente motivato.

Art. 107

(Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni)

1. Per l'individuazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare da comminare, gli organi competenti devono tener conto:

a) dell'intenzionalità del comportamento e della rilevanza della violazione di norme o disposizioni;

b) del grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;

c) dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;

d) delle responsabilità connesse alla qualifica rivestita, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte;

e) del concorso di più dipendenti in accordo tra loro, con particolare riguardo al ruolo di direzione e coordinamento;

f) della condotta complessiva del dipendente, anche verso gli utenti;

g) del danno recato all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza;

h) della reiterazione di comportamenti, che configurino infrazioni di analoga natura;

i) della recidiva, qualora nel biennio di riferimento, o nei due anni decorrenti dalla data del provvedimento di irrogazione della sanzione, siano realizzate condotte di analoga natura rispetto a quelle già sanzionate.

2. Al dipendente che commetta un'infrazione della stessa fattispecie di quelle già sanzionate nel biennio di riferimento, è comminata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità.

3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, riferibili anche a tempi diversi, tra loro connesse e accertate con un unico procedimento, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave se le stesse sono punite con sanzioni di diversa gravità.

4. Nel caso di concorso di più dipendenti nella stessa violazione, la sanzione è graduata in relazione alle responsabilità connesse alla qualifica e alle funzioni rivestite e all'anzianità di servizio.

5. Ogni sanzione, a esclusione del rimprovero orale, è comminata previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni del dipendente, nei modi previsti dalla presente legge.

6. Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il diritto di difesa con l'instaurazione di un contraddittorio con il dipendente o con chi lo rappresenta.

Art. 108

(Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari)

1. Il Capo del Corpo è competente a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 106, comma 1, al personale di ruolo del Corpo valdostano incardinato presso la struttura e le articolazioni organizzative di cui è responsabile, compreso quello appartenente al ruolo dei direttivi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Il Comandante regionale è competente a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 106, comma 1, al personale di ruolo incardinato presso la struttura e le articolazioni organizzative di cui è responsabile, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. I funzionari direttivi titolari delle posizioni organizzative di cui all'articolo 79 sono competenti a irrogare la sanzione prevista dall'articolo 106, comma 1, lettera a), al personale di ruolo del Corpo valdostano assegnato all'articolazione organizzativa di cui è responsabile.

4. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia avviato nei confronti di un dirigente del Corpo valdostano è competente a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 106, comma 1, il Segretario generale della Regione, previo parere vincolante della Commissione regionale di disciplina di cui all'articolo 109, fatta eccezione per la sanzione disciplinare di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a).

5. Il Capo del Corpo, nell'ambito della struttura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), individua l'ufficio e il soggetto responsabile preposto allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento disciplinare.

Art. 109

(Commissione regionale di disciplina)

1. La Commissione regionale di disciplina, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è competente a valutare le infrazioni disciplinari previste dalla presente legge, con esclusione di quelle punibili con la sanzione del rimprovero orale di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a).

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di tre membri effettivi e tre membri supplenti, interni all'Amministrazione regionale. Sono membri effettivi:

a) il dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale, che svolge le funzioni di Presidente;

b) un dirigente del Corpo valdostano;

c) il responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari del Comparto unico del pubblico impiego regionale.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Corpo valdostano, appartenente all'area operativa-tecnica o amministrativo-contabile.

4. Con la deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione sono nominati i componenti supplenti per le ipotesi di assenza, impedimento, incompatibilità del presidente o di uno o più componenti effettivi e sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione, le cause di incompatibilità e le modalità di astensione e ricusazione dei componenti.

5. Il dirigente, nominato in seno alla Commissione, che ha rilevato l'infrazione per cui si procede è sempre sostituito da un membro supplente, dirigente o funzionario appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo valdostano.

6. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti e sono vincolanti nell'ambito del procedimento disciplinare. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. I pareri resi dalla Commissione, nei casi previsti dalla presente legge, sono vincolanti per l'organo competente all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

8. Ai membri della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 110

(Rimprovero orale)

1. Il rimprovero orale consiste in un ammonimento comminato al dipendente con cui sono punite:

a) lievi trasgressioni o inosservanze di modesta gravità dovute a negligenza;

b) comportamenti non conformi al ruolo e alla qualifica rivestita dal dipendente, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte, che non abbiano comportato disservizi né pericolo per il personale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 134, comma 1.

2. Il dirigente o il funzionario dei ruoli direttivi o altro organo competente che rileva l'infrazione e produce il rapporto, lo trasmette al soggetto responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 108, comma 5. Il rimprovero orale è comminato dagli organi competenti, tenuto conto della relazione del soggetto responsabile dell'istruttoria e audito il dipendente, senza obbligo di contestazione scritta degli addebiti.

3. L'irrogazione della sanzione del rimprovero orale è comunicata contestualmente per iscritto al dipendente.

4. Il rimprovero orale rileva al fine della verifica della sussistenza della recidiva dei comportamenti.

Art. 111

(Rimprovero scritto)

1. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica per:

a) la recidiva di lievi trasgressioni o inosservanze per le quali è stato inflitto il rimprovero orale;

b) l'inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia e di orario di lavoro ove non siano previste sanzioni più gravi;

c) il contegno comunque scorretto verso i superiori, altri dipendenti o verso il pubblico;

d) la negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, deve espletare un'attività di vigilanza;

e) l'inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;

f) il disordine nell'uniforme di servizio e negli altri dispositivi di protezione individuale nonché la scarsa cura della persona;

g) lievi trasgressioni o inosservanze di modeste entità delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 134, comma 1;

h) l'insufficiente rendimento rispetto all'assolvimento dei compiti assegnati.

Art. 112

(Sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione)

1. La sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione si applica per:

a) la recidiva o l'intenzionalità di trasgressioni o violazioni per le quali è inflitto il rimprovero scritto, con l'evidente fine di creare disservizio o nocumento all'Amministrazione di appartenenza, ad altri dipendenti o agli utenti;

b) l'inosservanza ingiustificata delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di orario di lavoro e di reperibilità, che comporti un disservizio per l'Amministrazione di appartenenza;

c) l'esercizio occasionale di impieghi e incarichi, comunque autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza, in violazione delle disposizioni di cui al capo II del titolo IV della l.r. 22/2010;

d) il rifiuto ingiustificato di seguire i corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione, comunicati con idoneo preavviso, finalizzati a mantenere e aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico professionali, nonché a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 113

(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni)

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica per:

a) la recidiva o l'intenzionalità, con l'evidente fine di creare disservizio o nocumento all'Amministrazione di appartenenza, ad altri dipendenti o al pubblico, di trasgressioni o mancanze per le quali è inflitta la sanzione pecuniaria;

b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo fino a tre giorni;

c) il ritardo ingiustificato nell'assumere il servizio o l'allontanamento dal servizio senza la prescritta autorizzazione;

d) la denigrazione dell'Amministrazione o dei suoi appartenenti, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione;

e) il rifiuto immotivato di rendere testimonianza oppure la testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;

f) le minacce, le ingiurie gravi, le calunnie o le diffamazioni verso gli utenti o altri dipendenti, gli alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Amministrazione di appartenenza o a terzi, compresa la condanna, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti, da disposizioni normative e contrattuali vigenti, da codici di comportamento, da atti e provvedimenti dell'amministrazione;

h) l'utilizzo dei beni di proprietà dell'Amministrazione di appartenenza per ragioni che non siano di servizio;

i) il rifiuto ingiustificato a sottoporsi agli accertamenti preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute o l'idoneità psicofisica per l'assolvimento dei compiti istituzionali;

j) l'esercizio occasionale di impieghi e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, non autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza, se vi è stato adempimento alla diffida di cui all'articolo 72 della l.r. 22/2010.

2. Durante i periodi di sospensione dal servizio previsti dal comma 1, il dipendente è privato della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, ferma restando la corresponsione degli assegni del nucleo familiare ove spettanti.

3. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 114

(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi)

1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi si applica per:

a) la recidiva, nel biennio di riferimento, di infrazioni previste dall'articolo 113;

b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a tre giorni e fino a un massimo di dieci giorni;

c) l'occultamento di fatti e circostanze relativi all'illecito uso o alla manomissione di beni dell'Amministrazione di appartenenza quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;

d) la commissione di atti o fatti determinati dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope o dall'abuso di sostanze alcoliche, accertati mediante referto medico legale;

e) l'esercizio di impieghi e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, vietati o comunque non autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza che assumano carattere di continuità nel tempo, se vi è stato adempimento alla diffida di cui all'articolo 72 della l.r. 22/2010;

f) gli atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, compresi gli atti o le molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

2. Durante i periodi di sospensione dal servizio previsti dal comma 1, il dipendente è privato della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, ferma restando la corresponsione degli assegni del nucleo familiare ove spettanti.

3. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 115

(Destituzione con preavviso)

1. La destituzione consiste nella risoluzione del rapporto di impiego con cancellazione dai ruoli del personale del Corpo valdostano per condotte che abbiano reso incompatibile la sua prosecuzione.

2. La destituzione con preavviso si applica per:

a) la recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, di una delle infrazioni previste dagli articoli 113 e 114, anche se di diversa natura, o la recidiva, nel biennio di riferimento, di un'infrazione che ha comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;

b) l'occultamento di fatti e circostanze relativi alla distrazione o sottrazione di somme o beni dell'Amministrazione di appartenenza quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;

c) la continuità, nel biennio di riferimento, dei comportamenti che dimostrino la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;

d) la mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nella sede presso la quale, con provvedimento dell'organo competente, sia stato disposto il trasferimento del dipendente per motivate esigenze di servizio;

e) la mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'organo competente, quando l'assenza arbitraria e ingiustificata si è protratta per un periodo superiore a quindici giorni continuativi;

f) la dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia arrecato grave pregiudizio a enti pubblici o a privati;

g) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio, anche se non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.

Art. 116

(Destituzione senza preavviso)

1. La destituzione senza preavviso si applica nei casi di:

a) condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), c) limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f) del d.lgs. 235/2012 e per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);

b) condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti contro l'incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale;

c) condanna, con sentenza passata in giudicato, che comporta l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata, fatte salve le disposizioni normative nel caso di vizio parziale di mente;

d) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altre modalità fraudolente;

e) giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa;

f) accertamento del fatto che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, o che sono state realizzate falsità documentali o dichiarative ai fini della progressione di carriera.

Art. 117

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare)

1. Nel corso del procedimento disciplinare, laddove sussiste la necessità di acquisire informazioni o documenti rilevanti, per la sua definizione, su fatti addebitati al dipendente, punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi, può essere disposta la sospensione cautelare dal servizio per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili per una sola volta, con la conservazione della retribuzione.

2. Per gravi motivi, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti, nei casi in cui occorra valutare se sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 o di una sanzione più grave, può essere disposta la sospensione cautelare dal servizio, con conservazione della retribuzione, per un periodo di tempo non superiore alla durata del procedimento disciplinare, che deve essere avviato entro il termine di trenta giorni da quando è stata disposta la sospensione.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Capo del Corpo, e nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4, dal Segretario generale della Regione, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina.

4. La sospensione disposta ai sensi del comma 2 è revocata se la contestazione degli addebiti non è effettuata entro il termine previsto dallo stesso comma per l'avvio del procedimento.

5. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.

6. Il periodo di sospensione cautelare è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 118

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale)

1. Il dipendente che sia sottoposto a misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con provvedimento del Capo del Corpo o del Segretario generale della Regione ai sensi dell'articolo 108, comma 4, previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina, con retribuzione ridotta ai sensi dell'articolo 119, comma 1, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà personale.

2. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. Tale provvedimento è adottato dal Capo del Corpo o dal Segretario generale della Regione ai sensi dell'articolo 108, comma 4, previa acquisizione del parere vincolante della Commissione regionale di disciplina.

3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti che comportino, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi degli articoli 115 e 116.

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f) del d.lgs. 235/2012.

5. Per i reati previsti dagli articoli 314, comma 1, 314-bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 del codice penale si procede alla sospensione, secondo le modalità previste dal presente articolo o secondo quanto previsto dall'articolo 3 della l. 97/2001. Nel caso di condanna, anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'articolo 4, comma 1, della medesima l. 97/2001.

6. Nei casi indicati ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applica l'articolo 126.

7. Fuori dai casi previsti dagli articoli 314, comma 1, 314- bis, 317, 318, 319, 319ter, 319quater e 320 del codice penale il dipendente, rinviato a giudizio, può essere assegnato ad altro incarico o trasferito ad altra sede o ufficio, per gravi e documentati motivi o quando la sua permanenza in sede nuoce al prestigio dell'ufficio o della sede. Il trasferimento, salvo richiesta del dipendente, è revocato nel caso di sentenza, anche non definitiva, di assoluzione e, in ogni caso, decorsi cinque anni dal provvedimento.

8. La sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni; decorso tale termine è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. Nel caso in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di assoluzione del dipendente, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 119, comma 3.

Art. 119

(Effetti della sospensione cautelare dal servizio)

1. Al dipendente, sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 dell'articolo 118, sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, gli assegni per il nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.

2. Nel caso di annullamento o revoca della misura restrittiva della libertà personale, disposti in pendenza del procedimento penale, la corresponsione delle differenze stipendiali e la ricostruzione della carriera avvengono alle condizioni e nei limiti di cui ai commi seguenti.

3. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione, con provvedimento dell'organo competente ai sensi dell'articolo 108, commi 1, 2 e 4, il dipendente è reintegrato in servizio a tutti gli effetti, sotto il profilo giuridico ed economico, compresa la valutazione nell'anzianità di servizio del periodo di sospensione. L'Amministrazione provvede al conguaglio tra le somme corrisposte nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità e quanto dovuto al lavoratore in caso di permanenza in servizio, esclusi le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario, salva deduzione di quanto corrisposto ai sensi del comma 1.

4. Nei casi di riattivazione del procedimento disciplinare, ove questo si concluda con una sanzione diversa dalla destituzione, l'Amministrazione provvede ai conguagli secondo le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, tenuto conto dei periodi di sospensione eventualmente comminati a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

5. Ove il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della destituzione, gli effetti giuridici ed economici sono regolati sulla base di quanto disposto dal provvedimento dell'organo competente ai sensi dell'articolo 108, commi 1, 2 e 4, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina.

6. Nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della destituzione con preavviso, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al dipendente un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, corrispondente all'importo della retribuzione pari a due mensilità, se il dipendente ha maturato un'anzianità di servizio fino a cinque anni, a tre mensilità, se il dipendente ha maturato un'anzianità di servizio fino a dieci anni, a quattro mensilità, se l'anzianità di servizio è superiore a dieci anni.

Art. 120

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare si articola secondo le fasi, le modalità e i termini di cui alla presente legge. La violazione dei termini comporta, per l'amministrazione, la decadenza dell'azione disciplinare.

2. Ogni sanzione, fatta eccezione per il rimprovero orale, è comminata previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che sono state vagliate le giustificazioni addotte dal dipendente a propria difesa.

3. L'organo competente applica una sanzione adeguata e proporzionata alla gravità del fatto, accertato secondo i criteri indicati nell'articolo 107, e non può irrogare una sanzione disciplinare per un fatto diverso da quello contestato.

4. Il dipendente al quale è contestata una violazione ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento, personalmente o tramite rappresentante legale o sindacale, munito di delega espressa.

5. Nello svolgimento del procedimento è garantito il contraddittorio, secondo le disposizioni della presente legge. Il dipendente può farsi assistere da un difensore di fiducia o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

6. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un altro ufficio della stessa Amministrazione o di altra Amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare già avviato è concluso presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del trasferimento.

7. Nel corso dell'istruttoria, il soggetto responsabile di cui all'articolo 108, comma 5, può acquisire da altre Amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. Tale attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

8. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione della destituzione o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso ed è portato a conclusione ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata, in forma strettamente riservata, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, o tramite consegna a mano. Qualora non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata e la consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, inviata al suo domicilio.

Art. 121

(Istruttoria)

1. La fase istruttoria si apre con l'acquisizione della segnalazione o con la conoscenza diretta dell'infrazione da parte del responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 108, comma 5, e deve concludersi entro un termine massimo di quindici giorni. Il termine è prorogabile una sola volta per ulteriori quindici giorni.

2. La segnalazione di cui al comma 1 spetta al personale appartenente al ruolo dirigenziale e al ruolo direttivo del Corpo valdostano.

3. Il soggetto responsabile di cui all'articolo 108, comma 5, per mezzo dell'ufficio preposto allo svolgimento del procedimento disciplinare, deve:

a) acquisire eventuali ulteriori elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'individuazione della responsabilità personale, disponendo eventualmente audizioni;

b) accertare se vi sono stati provvedimenti disciplinari emessi a carico del dipendente nel corso dei due anni precedenti alla commissione dell'infrazione per la quale si procede, rilevanti ai fini della recidiva;

c) valutare se il fatto presenta anche rilievo penale e assolvere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o verificare se in relazione allo stesso esiste un procedimento penale pendente.

4. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, il soggetto responsabile dell'istruttoria redige apposita relazione, nella quale rileva, se del caso, l'insussistenza del fatto o la mancanza di elementi utili a procedere.

5. Nei casi in cui il soggetto responsabile dell'istruttoria rilevi che il fatto è punibile con la sanzione del rimprovero orale, di cui all'articolo 110, trasmette gli atti all'organo competente all'irrogazione di tale sanzione.

Art. 122

(Contestazione dell'addebito)

1. La contestazione dell'addebito deve essere fatta per iscritto dall'organo competente a irrogare la sanzione, entro venti giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria. La conclusione della fase istruttoria coincide con la data di protocollo dell'ultimo atto pervenuto.

2. Nei casi previsti dall'articolo 121, comma 3, il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal soggetto responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 108, comma 5.

3. L'atto formale della contestazione indica in modo circostanziato il fatto ritenuto disciplinarmente rilevante per il quale il dipendente è chiamato a rispondere e la data di scadenza del procedimento. Alla contestazione è allegato un plico chiuso contenente gli atti afferenti al procedimento acquisiti nella fase istruttoria.

4. La notifica della contestazione è effettuata dal soggetto responsabile dell'istruttoria su richiesta dell'organo competente a comminare la sanzione, mediante consegna di copia al dipendente; l'altra copia, debitamente sottoscritta, è acquisita agli atti del procedimento. Sono utilizzabili le altre forme di notifica aventi validità legale.

5. L'eventuale rifiuto a ricevere la notifica deve risultare da attestazione scritta del soggetto responsabile dell'istruttoria.

6. La notifica deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Sono, altresì, tenuti alla massima riservatezza e al rispetto degli obblighi previsti tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento del procedimento.

7. Qualora nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di competenza dell'organo che procede, il soggetto responsabile dell'istruttoria trasmette, senza ritardo, dandone contestuale comunicazione al dipendente, tutti gli atti all'organo competente, presso il quale il procedimento prosegue senza soluzione di continuità.

Art. 123

(Convocazione)

1. Il dipendente, entro sessanta giorni dalla data della contestazione, può inviare memorie scritte e giustificazioni, eventualmente integrate da dichiarazioni testimoniali, indicando anche le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze.

2. Il dipendente può essere sentito a sua difesa, qualora lo richieda e con oneri a proprio carico, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata e documentata istanza di rinvio per l'esercizio della sua difesa.

3. Il differimento dell'audizione può essere richiesto una sola volta nel corso del procedimento e, comunque, l'audizione non può svolgersi oltre novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

4. Qualora, entro il termine fissato per la convocazione, il dipendente non si presenti e non invii memoria scritta o richiesta motivata di rinvio per l'esercizio della sua difesa, la sanzione è applicata nei successivi trenta giorni.

Art. 124

(Procedimenti dinanzi alla Commissione regionale di disciplina)

1. La Commissione regionale di disciplina è convocata, per lo svolgimento dell'eventuale audizione in contraddittorio con il dipendente, o, comunque, per l'esame degli atti del procedimento, comprese le eventuali memorie difensive, dall'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari.

2. Nel giorno fissato, aperta la seduta, il Presidente e i membri della Commissione esaminano la relazione di cui all'articolo 121, comma 4, e tutti gli atti acquisiti nella fase istruttoria. Il dipendente può presentare la memoria di cui all'articolo 123, comma 1, e produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono allegati agli atti.

3. Il Presidente, alla presenza del dipendente ed eventualmente del difensore, avvia la riunione con la lettura dell'ordine di convocazione, dei precedenti disciplinari e di servizio del dipendente, nonché della contestazione degli addebiti, delle risultanze dell'istruttoria e delle eventuali giustificazioni presentate dal dipendente. Il Presidente chiede, inoltre, se vi sono elementi aggiuntivi rispetto all'istruttoria evidenziati dai componenti della Commissione o dal dipendente e, se lo ritiene necessario, ne autorizza l'acquisizione, ove esistenti, verificata la rilevanza ai fini della valutazione conclusiva, e dispone l'audizione dei testimoni.

4. Il Presidente o i membri della Commissione possono chiedere al dipendente chiarimenti sui fatti a lui addebitati e ascoltano il difensore. Udita la difesa ed esaminati i nuovi documenti, compresa l'audizione di eventuali testimoni, il Presidente dichiara chiusa la trattazione orale.

5. Della trattazione orale è redatto verbale che deve essere sottoscritto dai membri della Commissione.

6. La Commissione, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio, sospende il procedimento, indicando i punti sui quali reputa necessario procedere a ulteriori accertamenti, da effettuarsi dal competente ufficio preposto allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento disciplinare.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la Commissione delibera a maggioranza dei voti, proponendo la sanzione da applicare oppure l'archiviazione del procedimento, qualora ritenga che la condotta tenuta non sia disciplinarmente rilevante. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante per l'organo competente a irrogare la sanzione.

8. Il parere motivato è firmato dal Presidente e dai membri della Commissione.

9. L'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari provvede con provvedimento motivato, in conformità al parere della Commissione, a dichiarare il dipendente prosciolto da ogni addebito o a comminare la sanzione.

10. Il provvedimento è notificato nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge; copia del provvedimento è trasmesso agli uffici interessati.

Art. 125

(Conclusione del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notifica della contestazione dell'addebito, con la notifica del provvedimento.

2. In caso di differimento, superiore a dieci giorni, del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.

3. In caso di sospensione del procedimento disciplinare per la definizione del procedimento penale, ove sussistente, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 126.

Art. 126

(Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale)

1. Se l'infrazione commessa in servizio assume rilevanza penale l'organo competente ai sensi dell'articolo 108 ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria, nelle forme previste dal codice di procedura penale, e, contestualmente, al soggetto responsabile del procedimento disciplinare di cui all'articolo 108, comma 4, affinché sia avviato il procedimento disciplinare nei suoi confronti. Il procedimento disciplinare è sospeso dall'organo competente all'irrogazione della sanzione disciplinare fino alla definizione del procedimento penale, con sentenza passata in giudicato. La sospensione è disposta anche nel caso in cui nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione ravvisi la sussistenza di un fatto per il quale è previsto l'obbligo di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

2. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di un procedimento penale, a carico del dipendente, per fatti illeciti commessi fuori dal servizio, il procedimento disciplinare è attivato secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 127

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente, al quale è stata irrogata la sanzione disciplinare, adduce nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti o irrogata una sanzione di minore gravità.

2. L'istanza per la riapertura del procedimento disciplinare è diretta all'organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, il quale, sulla base della relazione del soggetto responsabile dell'istruttoria, dispone con proprio provvedimento la riapertura del procedimento che si svolge secondo le modalità stabilite dalla presente legge; qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con provvedimento motivato.

3. L'istanza di riapertura non sospende l'esecuzione della sanzione, né i termini per la proposizione dei ricorsi; ove le circostanze lo consentano, l'organo competente di cui al comma 2 può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già irrogata.

4. Nelle ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, al dipendente non può essere irrogata una sanzione più grave di quella già applicata. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario, salva la deduzione degli eventuali assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti, già percepiti.

Art. 128

(Riabilitazione)

1. La riabilitazione comporta l'estinzione della sanzione disciplinare e può essere disposta, fatti salvi tutti gli effetti prodotti, quando, nei confronti del dipendente, non vi sono procedimenti disciplinari pendenti e non sono state comminate altre sanzioni successivamente.

2. La riabilitazione è disposta nei casi in cui il dipendente abbia dimostrato meriti e capacità straordinari nell'esercizio delle sue funzioni o attività di particolare rilevanza e che non sia incorso negli ultimi due anni in ulteriori sanzioni disciplinari. È possibile applicare tale istituto anche in relazione ai dipendenti che non siano incorsi negli ultimi dieci anni in ulteriori sanzioni disciplinari.

3. L'istanza volta a ottenere la riabilitazione è presentata dal dipendente, tramite l'ufficio presso cui presta servizio, all'organo competente ai sensi dell'articolo 108. La riabilitazione produce l'effetto dell'estinzione della sanzione e la relativa cancellazione dal fascicolo personale del dipendente.

4. L'organo competente ai sensi dell'articolo 108 visti i precedenti di servizio del richiedente e acquisito il parere vincolante della Commissione regionale di disciplina, decide entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.

5. La riabilitazione è adottata con provvedimento dall'organo competente ai sensi dell'articolo 108.

6. In caso di accoglimento dell'istanza, le annotazioni relative alla sanzione irrogata sono cancellate dalla documentazione personale. La riabilitazione non opera retroattivamente ed esplica la sua efficacia con riguardo ai rapporti giuridici sorti dopo il provvedimento.

Art. 129

(Impugnazione)

1. Avverso i provvedimenti disciplinari previsti dalla presente legge sono ammessi il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 130

(Disposizioni transitorie inerenti ai procedimenti disciplinari già avviati)

1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, o i nuovi procedimenti relativi a infrazioni compiute prima di tale data, continuano a essere disciplinati secondo le disposizioni e le procedure vigenti alla data del loro avvio.

2. Alle infrazioni disciplinari, accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dalla presente legge, qualora più favorevoli.

Art. 131

(Disposizioni finali inerenti ai procedimenti disciplinari)

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative, penali e contabili nelle quali il dipendente sia incorso per i fatti contestati.

3. Le disposizioni riguardanti il procedimento disciplinare e le sanzioni sono portate a conoscenza dei dipendenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 132

(Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio)

1. Per il personale del Corpo valdostano, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e dall'articolo 42 del d.lgs. 165/2001. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo, si intendono effettuati alla delegazione di parte pubblica di cui all'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, istituita presso la Presidenza della Regione.

2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta", per il personale appartenente alle qualifiche del ruolo dei direttivi e di quello dirigenziale, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale del ruolo dei direttivi nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.

Art. 133

(Diritti e doveri del personale del Corpo valdostano)

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo valdostano sono disciplinati dalla presente legge, dal regolamento di servizio di cui all'articolo 134, comma 1, e dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010. Per quanto non previsto dalle predette normative, si applicano, in quanto compatibili, fino all'adozione del regolamento di servizio di cui all'articolo 134, le disposizioni del d.P.R. 64/2012.

2. Per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo valdostano sono integrati e specificati dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Capo del Corpo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 84.

3. La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione di tali doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

4. Sull'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento vigilano i dirigenti e i funzionari appartenenti al ruolo dei direttivi responsabili di una struttura organizzativa e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

5. Il Capo del Corpo verifica annualmente lo stato di applicazione del Codice di comportamento e organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dello stesso.

Art. 134

(Regolamento di servizio del Corpo valdostano)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, con regolamento regionale, la normativa recante la disciplina di servizio del Corpo valdostano, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.P.R. 64/2012.

Art. 135

(Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo valdostano)

1. Le modificazioni delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono approvate con legge. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, la ripartizione territoriale delle stesse è stabilita con provvedimento del Comandante regionale.

Art. 136

(Formazione del personale)

1. La formazione del personale del Corpo valdostano è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziali necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alla qualifica di dirigente, la Scuola regionale antincendi, avvalendosi anche delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre Amministrazioni o di enti pubblici e privati, organizza corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione.

2. Il Corpo valdostano promuove lo svolgimento di percorsi di formazione d'intesa con altre scuole di Amministrazioni pubbliche o con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso Amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2 possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali del Corpo valdostano, corsi di formazione anche di livello universitario. Al personale che abbia frequentato tali corsi sono riconosciuti i crediti formativi acquisiti, ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), o di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Capo del Corpo, in accordo con il Comandante regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro definite dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari, e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico del Corpo valdostano. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. La frequenza ai corsi è accertata mediante la rilevazione giornaliera delle presenze. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nonché i principi di pari opportunità sanciti dalle disposizioni vigenti.

8. Il personale dei ruoli degli ispettori antincendi, dei direttivi e i dirigenti possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno, per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Corpo valdostano. Durante tale periodo ai funzionari e dirigenti autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Tale periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari e dirigenti sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico dell'Amministrazione regionale, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo una di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Capo del Corpo di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Capo del Corpo riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario o dal dirigente ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, il Corpo valdostano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può decidere di concorrere in parte alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 137

(Disposizioni relative agli scrutini di promozione e ai concorsi)

1. Gli scrutini di promozione sono effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 84, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo e dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. È ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato lo scrutinio.

3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo valdostano per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dalla presente legge, si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.

Art. 138

(Esonero dal richiamo alle armi)

1. Al personale di ruolo si applica l'articolo 17 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

Art. 139

(Assicurazioni e tutela legale)

1. La tutela assicurativa del personale di ruolo contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio è disciplinata dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

2. Nel caso di spostamenti per le attività d'istituto, la polizza a copertura degli automezzi in dotazione al Corpo valdostano prevede anche la garanzia per l'infortunio del conducente.

3. Il personale di ruolo è, inoltre, coperto da assicurazione sia contro il rischio derivante dalla responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni involontariamente causati in conseguenza di un fatto colposo e non doloso verificatosi in occasione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, sia di tutela legale, con esclusione del dolo e della colpa grave.

4. Per le unità cinofile del Corpo valdostano sono stipulate apposite polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi conseguenti all'impiego delle medesime unità cinofile.

5. I massimali di copertura assicurativa per la responsabilità civile e la tutela legale sono adeguati al rischio dell'attività svolta dal personale di ruolo e la copertura assicurativa è estesa a tutti gli ambiti d'intervento, compreso quello aeroportuale qualora previsto nelle attività assegnate al Corpo valdostano.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI PRIMO INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

Art. 140

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco)

1. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco.

2. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto.

3. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

4. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia maturato dodici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

5. Il personale con il profilo professionale di vigile del fuoco professionista, che abbia maturato venti anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. Al personale con profilo professionale di vigile del fuoco inquadrato nelle qualifiche di cui al presente articolo, già in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado è riconosciuta, a decorrere dalla data del primo inquadramento di cui al presente articolo, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista, per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

9. Il personale con profilo professionale di vigile del fuoco inquadrato nelle qualifiche di cui al presente articolo, in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesta la licenza di scuola media di primo grado, continua a percepire l'indennità di bilinguismo nella misura in godimento al momento dell'inquadramento. Al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana al livello previsto per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado è riconosciuta, a decorrere dal mese successivo il conseguimento dell'attestazione al livello superiore, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista, per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

Art. 141

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)

1. Il personale con il profilo professionale di capo squadra, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo squadra.

2. Il personale con il profilo professionale di capo squadra, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo squadra esperto.

3. Il personale con il profilo professionale di capo squadra, che abbia maturato dieci anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 4, 5 e 6.

4. Il personale con il profilo professionale di capo squadra, che abbia maturato quindici anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, e assume la denominazione di esperto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui ai commi 5 e 6.

5. Il personale con il profilo professionale di capo reparto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, e assume la denominazione di esperto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 6.

6. Il personale con il profilo professionale di capo reparto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, e assume la denominazione di esperto.

7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

8. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 142

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi)

1. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi.

2. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi esperto.

3. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, che abbia maturato quindici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

4. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, che abbia maturato ventitré anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore.

5. Il personale con il profilo professionale di collaboratore tecnico antincendi, che abbia maturato trentuno anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi coordinatore, con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 143

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi)

1. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo, è inquadrato nella qualifica di direttore.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente, con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

4. Il personale appartenente al profilo professionale di ispettore antincendi, che abbia maturato ventisei anni di effettivo servizio, è inquadrato nella qualifica di direttore vicedirigente, con l'attribuzione di un ulteriore scatto convenzionale.

5. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale appartenente alla qualifica di ispettore antincendi, inquadrato ai sensi del presente articolo, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianità maturata nel predetto ruolo.

Art. 144

(Istituzione del ruolo a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative)

1. In un'apposita sezione del comparto autonomo di negoziazione del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo valdostano di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, è istituito il ruolo a esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, che prevede un'unica qualifica di direttore coordinatore speciale, in cui è inquadrato il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che risulti in possesso dal 1° gennaio 2006 della qualifica di collaboratore tecnico antincendi. L'inquadramento, ai soli fini della maturazione dell'anzianità giuridica e del servizio effettivo prestato nella qualifica, ha effetto retroattivo con decorrenza dalla medesima data.

2. Al personale che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore coordinatore speciale del ruolo a esaurimento di cui al comma 1 è attribuito uno scatto convenzionale; a tale personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica. Gli scatti convenzionali non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso in via cautelare dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012, oppure sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.

3. È escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave della sanzione pecuniaria, l'inquadramento nel ruolo è effettuato con effetto retroattivo.

4. È altresì escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 il personale che, nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, abbia riportato una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto non colposo o sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

5. Il personale escluso dall'inquadramento di cui al presente articolo ai sensi dei commi 3 e 4 è inquadrato nella qualifica di ispettore antincendi ai sensi dell'articolo 142, comma 1.

6. Il personale di cui al presente articolo svolge, anche in relazione alla qualifica professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo valdostano, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.

7. Il personale di cui al presente articolo riveste, inoltre, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. Il medesimo personale:

a) esercita le funzioni assegnategli coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali;

b) svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza;

c) esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna che rientrano nella propria competenza o che sono delegati dal dirigente;

d) svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti;

e) partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione;

f) nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di propria competenza; in caso di emergenze di protezione civile può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso;

g) svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline;

h) provvede, se delegato, al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione degli incendi;

i) svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca nonché attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;

j) predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone i risultati e i costi;

k) partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo;

l) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo valdostano e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

8. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato ai sensi del presente articolo è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo dei direttivi e, per le unità in eccedenza rispetto alla dotazione organica del predetto ruolo dei direttivi, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale degli ispettori antincendi.

9. Il personale di cui al presente articolo è valutato annualmente dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 82.

10. Al personale in possesso della qualifica di collaboratore tecnico antincendi di cui al presente articolo, già in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di laurea è riconosciuta, a decorrere dalla data del primo inquadramento di cui al presente articolo, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista, per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

11. Il personale in possesso della qualifica di collaboratore tecnico antincendi di cui al presente articolo inquadrato nel ruolo a esaurimento dei direttivi speciali di cui al presente articolo, in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado, continua a percepire l'indennità di bilinguismo nella misura in godimento al momento dell'inquadramento. Il superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana al livello previsto per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di laurea è riconosciuta, a decorrere dal mese successivo il conseguimento dell'attestazione al livello superiore, il riconoscimento l'indennità di bilinguismo nella misura prevista, per il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.

Art. 145

(Clausola di salvaguardia retributiva)

1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo valdostano, a seguito delle operazioni di primo inquadramento previste dalla presente legge, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

TITOLO III

PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 146

(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina le funzioni e l'organizzazione del personale volontario.

2. Il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'Amministrazione regionale.

Art. 147

(Compiti)

1. Al personale volontario sono attribuiti compiti di:

a) protezione civile;

b) soccorso pubblico;

c) promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile.

Art. 148

(Organizzazione territoriale)

1. Il personale volontario, organizzato, di norma, su base comunale, è ripartito nei distaccamenti comunali o intercomunali.

2. Salvo che nella città di Aosta, non può essere costituito più di un distaccamento per comune.

3. Il personale dei distaccamenti comunali costituisce, a livello regionale, la componente volontaria del Corpo valdostano.

Art. 149

(Attività di protezione civile)

1. Il personale volontario svolge, negli ambiti di propria competenza, a richiesta degli organismi comunali o regionali di protezione civile preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa vigente in materia, attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni interessate da eventi calamitosi e ogni altra attività diretta a superare l'emergenza.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il personale volontario concorre, in particolare, allo svolgimento dei seguenti compiti:

a) individuazione dei rischi e determinazione delle zone del territorio soggette a rischio;

b) riduzione al minimo delle possibilità che si verifichino danni conseguenti a calamità;

c) attuazione delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

d) attuazione di interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi catastrofici ogni forma di prima assistenza.

3. Il personale volontario svolge le attività di cui ai commi 1 e 2 in collaborazione con il personale di ruolo, qualora anch'esso attivato, sotto il coordinamento della protezione civile.

Art. 150

(Direzione delle attività di protezione civile)

1. I distaccamenti comunali del personale volontario svolgono le attività di protezione civile, di norma, sotto la direzione del Sindaco. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio di competenza, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione alla struttura regionale competente in materia di protezione civile e al Comando regionale dei vigili del fuoco.

2. Nel caso in cui l'emergenza non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede al Presidente della Regione, per il tramite delle competenti strutture regionali, l'intervento di altre forze operative. In tal caso, il personale volontario svolge l'attività di protezione civile sotto il coordinamento dell'organo di protezione civile competente e la direzione:

a) del personale di ruolo preposto al comando delle squadre di soccorso, qualora il predetto personale partecipi alle operazioni;

b) dei capisquadra, con l'eventuale coordinamento da parte degli ispettori di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta, ai sensi dell'articolo 154, in assenza o in attesa dell'intervento del personale operativo di ruolo.

3. Nel caso di attività di protezione civile relative a emergenze che coinvolgano più Comuni, i distaccamenti comunali possono essere altresì attivati direttamente dal Presidente della Regione, per il tramite delle competenti strutture regionali, qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini di una più ottimale gestione delle criticità in atto, con il coordinamento degli ispettori di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta, ai sensi dell'articolo 154.

4. Il personale volontario partecipa, inoltre, alle attività della colonna mobile regionale in collaborazione con altre strutture, all'interno o al di fuori del territorio regionale, sotto la direzione del responsabile individuato dall'organo di protezione civile competente.

Art. 151

(Attività di soccorso pubblico)

1. Il personale volontario partecipa all'attività di estinzione degli incendi, ai soccorsi tecnici urgenti e all'attività di prevenzione per la tutela dell'incolumità delle persone e per la salvaguardia dei beni, sotto la direzione del personale di ruolo preposto al comando delle squadre di soccorso.

2. In assenza o in attesa dell'intervento del personale di ruolo, la direzione operativa delle singole squadre e il coordinamento delle attività del distaccamento comunale sono posti sotto la direzione dei capisquadra con l'eventuale coordinamento da parte degli ispettori di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta, ai sensi dell'articolo 154.

3. Le attività di cui al comma 1, per quanto concerne gli incendi boschivi, sono esercitate in ausilio al Corpo forestale della Valle d'Aosta, secondo le direttive del Direttore Operazioni Spegnimento (DOS) del medesimo Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Art. 152

(Promozione e diffusione della cultura della sicurezza antincendio e della protezione civile)

1. Il personale volontario promuove e diffonde a livello locale, in coordinamento con il personale di ruolo e con le altre strutture e organi competenti, la cultura della sicurezza antincendi e della protezione civile, anche attraverso l'attività dei gruppi giovanili.

Art. 153

(Attività di interesse locale)

1. Il personale volontario, oltre alle attività di cui all'articolo 147, può svolgere, a livello di distaccamento comunale:

a) attività di interesse per le comunità locali, sotto la direzione e la responsabilità del Sindaco o del capodistaccamento competente per territorio;

b) attività di promozione e di sostegno al distaccamento;

c) attività di formazione, aggiornamento e ludico- sportive dei gruppi giovanili.

2. I Comuni, d'intesa con il Consiglio del distaccamento, definiscono, con proprio regolamento, le modalità organizzative relative allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il personale volontario può utilizzare le attrezzature e gli automezzi del Corpo valdostano disponibili localmente.

4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono a carico dei Comuni.

Art. 154

(Coordinamento locale dei distaccamenti comunali)

1. Nel caso di interventi riferiti alle attività di cui all'articolo 147 che richiedano un'azione coordinata di più distaccamenti comunali, il coordinamento spetta all'ispettore di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta fino all'intervento del personale di ruolo.

Art. 155

(Dotazioni e formazione del personale volontario)

1. Il dirigente competente del Corpo valdostano, sentito il Consiglio del personale volontario, provvede a:

a) dotare il personale volontario di autoveicoli e di attrezzature di soccorso, assicurandone la relativa gestione e manutenzione, nonché di dispositivi di protezione individuale specifici per le attività di cui all'articolo 147, comma 1, lettera b);

b) organizzare le attività di formazione e di addestramento al fine di conseguire una maggiore efficienza e protezione dai rischi del personale volontario nell'attività di soccorso;

c) assicurare le spese di funzionamento e di rappresentanza dell'organo di cui all'articolo 187 e quelle dell'assemblea di cui all'articolo 189.

2. I Comuni provvedono a dotare i distaccamenti comunali di una sede idonea, in relazione alle necessità logistiche e operative del distaccamento, e contribuiscono, sentita la struttura competente del Corpo valdostano, al potenziamento delle attrezzature e dell'equipaggiamento in generale.

Art. 156

(Finanziamenti)

1. I distaccamenti comunali sono finanziati attraverso:

a) il contributo regionale di cui all'articolo 157, comma 1;

b) i contributi degli enti locali;

c) i contributi e le donazioni di soggetti privati o pubblici;

d) gli introiti dei servizi a pagamento resi dal personale volontario.

2. I Comuni gestiscono, d'intesa con il Consiglio di distaccamento, i trasferimenti finanziari di cui al comma 1, lettera a), nell'ambito del proprio bilancio, al fine di garantirne il funzionamento e l'attività.

Art. 157

(Contributo regionale)

1. La Regione concede ai distaccamenti comunali un contributo forfetario, determinato in relazione al numero dei componenti il distaccamento comunale e alla partecipazione del personale del distaccamento:

a) agli interventi effettuati in attuazione dei compiti di cui all'articolo 147, ai corsi di formazione, di specializzazione e aggiornamento, alle esercitazioni di addestramento organizzate a livello regionale e locale;

b) alle attività svolte dal gruppo giovanile;

c) alle altre attività definite con provvedimento del dirigente competente, previa informazione al Consiglio del personale volontario il quale può formulare osservazioni e proposte.

2. Il contributo è ripartito tra i distaccamenti comunali sulla base del piano di cui all'articolo 187, comma 5, lettera a).

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti il Consiglio del personale volontario e il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 158

(Esercizio di funzioni)

1. Le funzioni attribuite ai Comuni dalla presente legge possono essere svolte in forma associata attraverso le Unités des Communes valdôtaines, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). In tal caso, i compiti del capodistaccamento comunale spettano all'ispettore di Unités des Communes valdôtaines competente per territorio.

Art. 159

(Personale volontario)

1. Il personale volontario si distingue, in ragione del grado di formazione raggiunto e dell'idoneità psicofisica posseduta, in:

a) personale aspirante;

b) personale operativo;

c) personale istruttore;

d) personale di supporto;

e) personale dei gruppi giovanili;

f) personale onorario.

Art. 160

(Personale volontario aspirante)

1. Possono far parte del personale volontario aspirante coloro i quali:

a) abbiano raggiunto i diciotto anni e non abbiano superato i quarantacinque anni di età;

b) abbiano adempiuto all'obbligo scolastico;

c) siano in possesso dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui all'articolo 173, comma 3;

d) non si trovino in una delle ipotesi previste dagli articoli 10 e 11 del d.lgs. 235/2012.

2. Il personale volontario aspirante partecipa alle esercitazioni sotto la direzione e la responsabilità del personale volontario operativo o del personale di ruolo.

3. Gli aspiranti vigili volontari che abbiano frequentato con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1, assumono la qualifica di vigile volontario operativo.

Art. 161

(Personale volontario operativo)

1. Fanno parte del personale volontario operativo:

a) gli aspiranti vigili volontari di cui all'articolo 160, che abbiano frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1;

b) il personale di cui all'articolo 162;

c) il personale di cui all'articolo 171, comma 2.

2. Il personale volontario operativo assume la qualifica di vigile volontario operativo.

3. Per far fronte alle esigenze operative del distaccamento, al personale volontario operativo, che abbia frequentato un apposito corso di formazione, nonché abbia superato uno specifico esame di idoneità e ottenuto il previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Tale qualifica è riferibile esclusivamente ai compiti di cui all'articolo 147, comma 1, lettera b), ed è limitata alla durata di ogni singolo intervento.

4. La qualifica di agente di polizia giudiziaria è attribuita con decreto del Presidente della Regione.

5. L'attribuzione della qualifica di cui al comma 3 non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 162

(Iscrizione nei ruoli del personale volontario)

1. Il personale di ruolo non più in servizio può chiedere di far parte del personale volontario, con il profilo professionale del personale volontario corrispondente a quello posseduto al momento della cessazione del servizio, in soprannumero e fino all'età di sessantacinque anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a licenziamento.

Art. 163

(Personale volontario istruttore)

1. Nell'ambito del personale volontario operativo è istituita, secondo specializzazioni definite dal dirigente competente d'intesa con il Consiglio del personale volontario, la figura dell'istruttore.

2. Il vigile volontario operativo, per accedere alla qualifica di istruttore, deve:

a) aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nei ruoli del personale volontario operativo;

b) aver ottenuto parere favorevole del Consiglio del personale volontario;

c) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 175, comma 2.

3. Il mantenimento della qualifica di istruttore è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento periodicamente organizzati dal Corpo valdostano tramite la Scuola regionale antincendi.

4. Il personale di ruolo, con la qualifica di istruttore, cessato dal servizio, può chiedere di far parte del personale volontario istruttore, in soprannumero e fino all'età di sessantacinque anni, salvo i casi in cui la risoluzione del rapporto di impiego sia dovuta a licenziamento.

Art. 164

(Personale volontario di supporto)

1. Fanno parte del personale volontario di supporto i vigili volontari operativi che, avendo perduto l'idoneità psicofisica specifica, siano ancora in possesso di quella prevista per il personale volontario di supporto.

2. Il personale volontario di supporto svolge attività di supporto tecnico e logistico alle attività operative senza esposizione diretta ai fattori di rischio specifici delle mansioni di vigile del fuoco.

3. Il personale volontario di supporto assume la qualifica di vigile volontario di supporto.

Art. 165

(Personale volontario dei gruppi giovanili)

1. Ogni distaccamento può istituire, singolarmente o in forma associata attraverso le Unités des Communes valdôtaines, un gruppo giovanile del quale fanno parte i giovani che abbiano compiuto dodici anni, e fino al compimento del diciottesimo anno di età, previo consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, e in possesso dell'idoneità psicofisica specifica di cui all'articolo 173, comma 1.

2. I componenti del gruppo giovanile assumono la qualifica di allievi vigili del fuoco e non possono svolgere servizio attivo.

3. Per l'organizzazione dei gruppi giovanili a livello di distaccamento e di Unités des Communes valdôtaines possono essere emanate direttive comuni da parte del Consiglio del personale volontario.

4. Al compimento del diciottesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, l'allievo in possesso dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 173, assume la qualifica di aspirante vigile volontario e può essere ammesso a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1.

Art. 166

(Personale volontario onorario)

1. Fanno parte del personale volontario onorario:

a) a richiesta, il personale volontario che, avendo perduto l'idoneità psicofisica specifica per il personale volontario di supporto, può ancora svolgere, per l'esperienza maturata nel Corpo valdostano o per le proprie competenze e conoscenze tecniche e amministrative, attività utili per il Corpo valdostano;

b) a richiesta, su proposta del distaccamento competente e previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario, tutti coloro i quali si siano resi particolarmente meritevoli nei confronti del Corpo valdostano;

c) a richiesta, il personale volontario che cessa dal servizio senza essere incorso in un provvedimento di destituzione o esonero o per aver rassegnato le dimissioni;

d) a richiesta, il personale amministrativo cessato dal servizio nel Corpo valdostano.

2. Il personale volontario onorario può svolgere attività a favore del Corpo valdostano, a ciò autorizzato con provvedimento del dirigente competente, previa informazione al Consiglio del personale volontario il quale può formulare osservazioni e proposte, esclusa la partecipazione diretta agli interventi di estinzione degli incendi, di soccorso tecnico urgente o alle relative attività di supporto tecnico e logistico.

3. La qualifica di vigile del fuoco onorario è conferita con provvedimento del dirigente competente, su proposta del distaccamento competente, previo parere favorevole del Consiglio del personale volontario.

Art. 167

(Vigili volontari operativi con qualifica di caposquadra)

1. Nell'ambito del personale volontario operativo, è istituita la qualifica di caposquadra.

2. I vigili volontari operativi, per accedere alla qualifica di caposquadra, oltre ai requisiti previsti per i vigili volontari operativi, devono:

a) aver maturato un'anzianità di servizio, come vigili operativi, di almeno cinque anni;

b) aver frequentato, con esito positivo, il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 2.

Art. 168

(Incarichi di capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari)

1. Al fine di provvedere, rispettivamente, alla direzione operativa delle squadre di intervento e al coordinamento dell'attività del distaccamento comunale, sono conferiti gli incarichi di caposquadra volontario e di capodistaccamento e vicecapodistaccamento volontari.

2. I capidistaccamento e i vicecapidistaccamento volontari sono nominati dall'Assemblea del distaccamento tra il personale del distaccamento con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei ruoli del personale volontario operativo o di supporto.

CAPO II

PERSONALE

Art. 169

(Organico)

1. Al fine di garantire al personale volontario una gestione e organizzazione compatibili con i compiti di cui all'articolo 147, il dirigente competente, sentito il Consiglio del personale volontario, fissa periodicamente il numero complessivo di unità che compongono l'organico del personale volontario.

2. Non possono essere istituiti distaccamenti comunali con un numero complessivo di vigili volontari operativi inferiore a sei unità di cui almeno una unità con la qualifica di caposquadra.

3. Il numero massimo dei componenti il distaccamento comunale è fissato dal Consiglio del personale volontario, su proposta del capodistaccamento, sentito l'ispettore di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta.

4. Il numero dei capisquadra necessari al regolare funzionamento del distaccamento comunale, di norma in rapporto di uno ogni cinque unità, è stabilito con provvedimento del dirigente competente, su proposta del Consiglio del personale volontario.

Art. 170

(Reclutamento)

1. Il personale volontario è reclutato a domanda presentata, di norma, al distaccamento comunale di residenza.

2. L'iscrizione, con la qualifica di aspirante vigile volontario, è disposta con provvedimento del dirigente competente, su proposta del Consiglio del distaccamento.

3. Per il passaggio nel personale volontario operativo, il personale iscritto deve essere sottoposto agli accertamenti di cui all'articolo 173, comma 2, lettera a).

4. Il personale dichiarato idoneo, a seguito degli accertamenti di cui al comma 3, è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1.

5. Coloro che non risultano idonei agli accertamenti di cui al comma 3, che non frequentino o che frequentino ma non con esito positivo il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1, decadono dalla qualifica di aspirante vigile volontario.

6. Salvi i casi di comprovato impedimento, accertati dal Consiglio del personale volontario, coloro i quali, pur risultati idonei agli accertamenti di cui al comma 3, non frequentino entro diciotto mesi dall'iscrizione il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1, decadono dalla qualifica di aspirante vigile volontario.

Art. 171

(Avanzamento a vigile volontario operativo)

1. Gli aspiranti vigili volontari, dopo aver superato il corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 1, assumono la qualifica di vigili volontari operativi. La qualifica è attribuita con provvedimento del dirigente competente.

2. A domanda, sono iscritti nel ruolo dei vigili volontari operativi coloro i quali hanno prestato servizio militare di leva o servizio civile e coloro che hanno prestato attività come vigile del fuoco volontario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco o nei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

Art. 172

(Accesso alla qualifica di caposquadra)

1. Il personale volontario operativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 167, comma 2, lettera a), può richiedere, previa domanda al proprio capodistaccamento, l'iscrizione al corso di formazione di cui all'articolo 174, comma 2.

2. La qualifica di caposquadra è conferita, con provvedimento del dirigente competente, a coloro che risultano idonei all'esito del corso di cui al comma 1.

Art. 173

(Accertamento dell'idoneità psicofisica specifica del personale volontario)

1. In considerazione della particolare attività prestata e della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il personale volontario è sottoposto a specifici controlli sanitari preventivi e periodici presso la competente struttura dell'Azienda USL o presso altri enti specializzati. Tali soggetti provvedono al rilascio di apposita attestazione dell'idoneità specifica allo svolgimento del servizio.

2. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica specifica sono effettuati secondo i seguenti livelli:

a) accertamenti preliminari al passaggio nel personale volontario operativo e all'ingresso nei gruppi giovanili;

b) accertamenti periodici per il personale volontario operativo, per il personale di supporto e per gli appartenenti ai gruppi giovanili.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e la periodicità degli accertamenti di cui al comma 2 e i requisiti psicofisici e attitudinali oggetto di accertamento.

4. Il personale volontario è sottoposto agli accertamenti di cui al comma 2, lettera b), anche indipendentemente dalla periodicità, su motivata richiesta del dirigente competente.

5. Il personale volontario operativo che, a seguito degli accertamenti di cui al comma 2, non risulti più in possesso dell'idoneità psicofisica specifica, transita nel ruolo dei vigili volontari di supporto, se in possesso dei requisiti richiesti per tale qualifica o, in difetto e a richiesta, nel ruolo dei vigili volontari onorari.

Art. 174

(Corsi di formazione)

1. Gli aspiranti vigili volontari, per transitare nei ruoli del personale volontario operativo, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dal Corpo valdostano tramite la Scuola regionale antincendi.

2. I vigili volontari operativi, per accedere alla qualifica di caposquadra, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dal Corpo valdostano tramite la Scuola regionale antincendi.

3. Salvo i casi di comprovato impedimento, la mancata frequenza ai corsi di formazione di cui ai commi 1 e 2, comporta la decadenza dai relativi incarichi e qualifiche.

Art. 175

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Il Corpo valdostano, tramite la Scuola regionale antincendi, d'intesa con il Consiglio del personale volontario, organizza corsi periodici di aggiornamento e specializzazione, prevalentemente riservati ai vigili volontari operativi.

2. I vigili volontari operativi, per ottenere la qualifica di istruttore, devono frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione organizzato dal Corpo valdostano tramite la Scuola regionale antincendi.

3. Salvo i casi di comprovato impedimento, la mancata frequenza ai corsi di aggiornamento e specializzazione organizzati appositamente per i capisquadra, i capidistaccamento e gli ispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta, comporta la decadenza dai relativi incarichi e qualifiche.

Art. 176

(Esercitazioni)

1. Il Consiglio del personale volontario, in accordo con le strutture regionali competenti, organizza esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario, da attuarsi a livello regionale.

2. In sede locale, i capidistaccamento e gli ispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta organizzano esercitazioni periodiche di addestramento per il personale volontario.

3. Il personale volontario deve partecipare alle esercitazioni di addestramento e può esservi occasionalmente esonerato per comprovati motivi.

4. Entro il 30 gennaio di ogni anno, il Consiglio del personale volontario, i capidistaccamento, o gli ispettori di Unité des Communes valdotaines e della città di Aosta, redigono un apposito documento riportante la pianificazione annuale delle attività formative di cui ai commi 1 e 2, sulla base degli indirizzi emanati dalla Scuola regionale antincendi, e ne trasmettono copia agli uffici preposti.

Art. 177

(Attività dei vigili volontari)

1. Nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 149 e 151, il personale volontario è chiamato a prestare servizio ogniqualvolta se ne presenti la necessità, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Comandante regionale o dal Sindaco del Comune sede del proprio distaccamento.

2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare alle esercitazioni e ai corsi di addestramento autorizzati dal Corpo valdostano e alle attività di formazione presso la Scuola regionale antincendi.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti.

4. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 153 è gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese autorizzate dagli organi competenti.

5. Agli istruttori impegnati nelle attività di formazione spetta un rimborso spese forfetario, determinato con deliberazione della Giunta regionale.

6. Nei casi di cui al presente articolo, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti per lo svolgimento del servizio e possono richiedere, ai sensi degli articoli 39 e 40 del d.lgs. 1/2018, il rimborso, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale, degli emolumenti versati ai lavoratori.

7. Ai lavoratori autonomi è riconosciuto un rimborso spese forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, nel limite previsto dall'articolo 39 del d.lgs. 1/2018.

Art. 178

(Chiamata in servizio)

1. Il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, anche al di fuori del territorio regionale, nel limite massimo di centosessanta giorni all'anno:

a) in occasione di emergenze di protezione civile;

b) in caso di particolari necessità per compiti di istituto del Corpo valdostano;

c) per attività di formazione in qualità di istruttore.

2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario è riconosciuto lo status giuridico e il trattamento economico iniziale del personale operativo di ruolo, comprese le indennità accessorie.

3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2, il vigile volontario è equiparato al vigile del fuoco di ruolo e il vigile volontario in possesso della qualifica di caposquadra è equiparato al caposquadra di ruolo. Nel caso in cui il vigile volontario in possesso della qualifica di caposquadra svolga mansioni da vigile del fuoco di ruolo, il trattamento economico è equiparato a quello di quest'ultimo.

4. Nei casi indicati al comma 1, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di assicurare la disponibilità dei propri dipendenti, i quali hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

Art. 179

(Assicurazioni)

1. La Regione provvede alla copertura assicurativa dei rischi relativi al personale volontario per gli infortuni occorsi e le infermità contratte durante lo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 147 e 153, ai sensi della normativa vigente.

2. La Regione provvede inoltre:

a) alla copertura assicurativa del personale volontario per la responsabilità civile per gli eventuali danni causati in occasione dello svolgimento dei compiti di cui agli articoli 147 e 153;

b) alla copertura assicurativa delle spese legali relative ai procedimenti giudiziari in cui il vigile del fuoco volontario, al quale è attribuito l'incarico di agente di polizia giudiziaria, è coinvolto in relazione a fatti o atti connessi all'espletamento dell'attività di cui all'articolo 161, comma 3;

c) alla copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi derivante dall'impiego delle unità cinofile.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i massimali delle assicurazioni di cui ai commi 1 e 2, curando che le condizioni assicurative risultino non inferiori a quelle previste per il personale di ruolo.

Art. 180

(Tessera di riconoscimento)

1. Al personale volontario è rilasciata, da parte del dirigente competente, una tessera di riconoscimento con l'indicazione della qualifica ricoperta.

2. La tessera di riconoscimento è sostituita in occasione di ogni variazione di qualifica.

3. La tessera di riconoscimento deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 181

(Simboli distintivi di qualifica)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le caratteristiche dei simboli distintivi della qualifica del personale volontario del Corpo valdostano.

CAPO III

ORGANI

Art. 182

(Organi rappresentativi del personale volontario)

1. Gli organi rappresentativi del personale volontario sono:

a) l'Assemblea del distaccamento;

b) il Consiglio del distaccamento;

c) il capodistaccamento e il vicecapodistaccamento;

d) gli ispettori e i viceispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta;

e) il Consiglio del personale volontario;

f) il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario;

g) l'Assemblea del personale volontario.

2. Ai membri degli organi rappresentativi di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo quanto previsto per gli ispettori e viceispettori, dal comma 6 dell'articolo 186, e per il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario dal comma 3 dell'articolo 188.

Art. 183

(Assemblea del distaccamento)

1. L'Assemblea del distaccamento è composta da tutto il personale volontario iscritto nei ruoli del distaccamento comunale di appartenenza.

2. L'Assemblea del distaccamento svolge i seguenti compiti:

a) nomina il Consiglio del distaccamento;

b) nomina il capodistaccamento e il vicecapodistaccamento;

c) approva i programmi operativi del distaccamento, compresi i programmi formativi annuali di cui all'articolo 176, comma 4.

3. I regolamenti comunali possono attribuire ulteriori compiti all'Assemblea del distaccamento. Qualora tali compiti comportino oneri, gli stessi sono a carico del comune.

4. L'Assemblea del distaccamento è convocata dal capodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e in seduta straordinaria quando lo richiedano:

a) almeno un quinto dei componenti l'organico del distaccamento comunale;

b) il Sindaco;

c) il presidente del Consiglio del personale volontario;

d) il dirigente competente del Corpo valdostano.

5. L'Assemblea del distaccamento delibera con la presenza di almeno un terzo dei componenti l'organico del distaccamento comunale e a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve avvenire, di norma, entro dieci giorni dalla prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 184

(Consiglio del distaccamento)

1. Il Consiglio del distaccamento è composto dal capodistaccamento, che lo presiede, dal vicecapodistaccamento e da almeno tre consiglieri rappresentanti del personale volontario del distaccamento, di cui uno con l'incarico di assistente del gruppo giovanile, qualora costituito.

2. Il Consiglio del distaccamento svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) esprime motivato parere in ordine all'accettazione o al rigetto delle domande di arruolamento nel personale volontario del distaccamento;

b) esprime motivato parere in ordine all'ammissione ai corsi successivi del personale volontario che non abbia frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui all'articolo 174;

c) esprime motivato parere in ordine al trattenimento in servizio del personale volontario di supporto oltre il sessantacinquesimo anno di età;

d) esprime motivato parere in ordine al conferimento della qualifica di vigile del fuoco onorario;

e) predispone i programmi operativi e formativi del distaccamento;

f) segnala al Sindaco e al dirigente competente del Corpo valdostano le necessità del distaccamento;

g) predispone gli ordini del giorno dell'Assemblea del distaccamento;

h) definisce i criteri per il rilascio dei pareri di cui al presente articolo;

i) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla presente legge o dai regolamenti comunali. Qualora i compiti attribuiti dai regolamenti comunali comportino oneri, gli stessi sono a carico del comune.

3. Il Consiglio del distaccamento è convocato dal capodistaccamento o dal vicecapodistaccamento in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in seduta straordinaria quando lo richiedano:

a) almeno due consiglieri;

b) il Sindaco;

c) il presidente del Consiglio del personale volontario;

d) il dirigente competente del Corpo valdostano;

e) l'ispettore o il viceispettore di Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta.

4. Il Consiglio del distaccamento delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti e a maggioranza dei presenti.

Art. 185

(Capodistaccamento e vicecapodistaccamento)

1. Il capodistaccamento rappresenta e presiede l'Assemblea e il Consiglio del distaccamento.

2. Il capodistaccamento, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicecapodistaccamento.

3. Il capodistaccamento, in particolare, provvede:

a) alla suddivisione del distaccamento in squadre;

b) alla programmazione delle esercitazioni del distaccamento;

c) alla tenuta degli elenchi dei componenti il distaccamento;

d) alla sorveglianza e manutenzione della sede e delle attrezzature, degli automezzi e degli equipaggiamenti in dotazione;

e) alla tenuta dei registri delle attività del distaccamento;

f) alla cura delle pratiche amministrative;

g) alla redazione, direttamente o tramite delegato, dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio del distaccamento;

h) alla tenuta e aggiornamento dei libretti relativi alla formazione dei componenti del distaccamento.

Art. 186

(Ispettori e viceispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta)

1. I capidistaccamento di ogni Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta nominano un ispettore e un viceispettore di Unités, scelti tra coloro che hanno un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella qualifica di caposquadra.

2. Gli ispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta, in collaborazione con il personale operativo di ruolo eventualmente incaricato, provvedono alla verifica delle attività dei distaccamenti comunali o intercomunali, in particolare per ciò che concerne:

a) il coordinamento delle attività dei distaccamenti comunali o intercomunali nei casi di cui all'articolo 154;

b) l'organizzazione di esercitazioni in comune;

c) il rispetto delle disposizioni di servizio;

d) il controllo dello stato d'uso e dell'idoneità degli automezzi, delle attrezzature, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché delle sedi dei distaccamenti comunali o intercomunali;

e) la verifica, con potere sostitutivo, degli adempimenti di cui all'articolo 185, comma 3;

f) la vigilanza sull'attuazione dei programmi formativi annuali relativi al personale operativo dei distaccamenti ricomprendenti l'Unité di appartenenza.

3. Gli ispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta riferiscono periodicamente, con relazione scritta, al Consiglio del personale volontario in merito all'andamento delle attività dei distaccamenti di propria competenza territoriale.

4. Gli ispettori e viceispettori di Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta non possono far parte del Consiglio del personale volontario.

5. In caso di assenza o impedimento, l'ispettore è sostituito dal viceispettore.

6. Gli ispettori e i viceispettori hanno diritto a percepire un compenso forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.

Art. 187

(Consiglio del personale volontario)

1. Il Consiglio del personale volontario è composto dai rappresentanti delle Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta. A tal fine, i capidistaccamento di ogni Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta eleggono, per ogni Unités des Communes valdôtaines e per la città di Aosta, un rappresentante ciascuno, scelto tra il personale volontario dei distaccamenti appartenenti alla Unités des Communes valdôtaines e della città di Aosta.

2. Il Consiglio del personale volontario nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente.

3. Il Consiglio del personale volontario è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Il presidente del Consiglio del personale convoca il consiglio in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre, con convocazione scritta almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e in seduta straordinaria quando lo richiedano almeno cinque consiglieri o il Presidente della Regione o il dirigente della struttura competente.

5. Il Consiglio del personale volontario svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) elabora un piano di ripartizione del contributo assegnato dalla Regione ai distaccamenti comunali;

b) svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico del personale volontario;

c) individua i criteri secondo i quali è disposto l'esonero dal servizio, in caso di assenza continuata dalle esercitazioni;

d) formula proposte per l'istituzione di corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento del personale volontario, secondo le esigenze dello stesso;

e) propone l'organizzazione di periodiche esercitazioni del personale volontario;

f) promuove studi e dibattiti di interesse per il personale volontario;

g) delibera le convocazioni dell'Assemblea del personale volontario;

h) predispone e approva le relazioni preventive e consuntive delle attività del personale volontario;

i) delibera l'adesione del personale volontario a organismi regionali, nazionali e internazionali del volontariato;

j) emana le direttive inerenti all'organizzazione dei gruppi giovanili;

k) è informato e formula proposte, entro i termini di legge, sulla proposta di bilancio di previsione triennale in relazione alla parte attinente alla componente volontaria;

l) è informato e formula proposte sugli impegni di spesa e sulle variazioni dei capitoli di spesa relativi alla componente volontaria;

m) definisce i criteri per il rilascio dei pareri di competenza;

n) svolge ogni altro compito attribuitogli dalla presente legge.

Art. 188

(Presidente e vicepresidente del Consiglio del personale volontario)

1. Il presidente del Consiglio del personale volontario rappresenta il personale volontario ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) presiede il Consiglio e l'Assemblea del personale volontario;

b) rappresenta il personale volontario presso gli organismi e gli enti regionali, nazionali e internazionali;

c) dispone la convocazione degli organi che presiede.

2. Il presidente del Consiglio del personale volontario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente con il quale collabora in via ordinaria nella conduzione amministrativa e organizzativa del personale volontario.

3. Il presidente e il vicepresidente del Consiglio del personale volontario hanno diritto a un compenso forfetario, stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a titolo di rimborso per le spese sostenute e l'attività svolta.

Art. 189

(Assemblea del personale volontario)

1. L'Assemblea del personale volontario è composta dal personale volontario del Corpo valdostano.

2. Il presidente convoca l'Assemblea in seduta ordinaria, di norma, una volta l'anno. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente convoca l'Assemblea in seduta straordinaria quando lo richiedano:

a) almeno un quarto dei distaccamenti comunali;

b) almeno un quarto del personale volontario;

c) il Presidente della Regione;

d) il dirigente competente del Corpo valdostano.

4. Il presidente convoca l'Assemblea almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo posta elettronica o altro strumento di comunicazione digitale, indicando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo, oppure, se prevista in modalità di videoconferenza, la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione, il giorno e l'ora della stessa.

5. L'Assemblea, in particolare, approva le relazioni preventive e consuntive dell'attività del personale volontario di rilevanza regionale.

Art. 190

(Elezione e durata in carica degli organi rappresentativi del personale volontario)

1. I componenti degli organi rappresentativi del personale volontario di cui all'articolo 182, comma 1, lettere b, c), d) e f), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. I componenti eletti degli organi rappresentativi del personale volontario cessano dalla carica ricoperta per scadenza del mandato, per dimissioni o per altra causa.

3. Nel corso del quadriennio, le cariche rimaste vacanti, per dimissioni o per altra causa, devono essere ricostituite di norma entro quarantacinque giorni. Gli organi del personale volontario in carica sono comunque prorogati fino all'avvenuta elezione dei nuovi organi.

4. I componenti degli organi rappresentativi del personale volontario sono eletti a scrutinio segreto. I candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono eletti e, in caso di parità, è eletto il candidato più anziano di età.

CAPO IV

SANZIONI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE VOLONTARIO

Art. 191

(Esonero e sanzioni disciplinari)

1. In considerazione della particolare natura dei compiti attribuiti, nei confronti del personale volontario possono essere adottati provvedimenti di esonero dal servizio e comminate le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 192, 193 e 194.

2. Il personale volontario è esonerato dal servizio:

a) nei casi di assenza continuata dalle esercitazioni, senza giustificato motivo, valutata secondo i criteri individuati dal Consiglio del personale volontario;

b) quando gli sia stata comminata per tre volte la sanzione della censura di cui all'articolo 192.

3. Il provvedimento di esonero è adottato dalla commissione disciplinare di cui all'articolo 195, sentito il capodistaccamento interessato e il Consiglio del personale volontario.

4. Gli esonerati dal servizio, limitatamente a quanto previsto dal comma 2, lettera a), possono presentare una nuova domanda di iscrizione nei ruoli del personale volontario decorsi almeno cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di esonero.

Art. 192

(Censura)

1. La censura è inflitta per:

a) alterazione o modificazione dell'uniforme o della tessera di riconoscimento o negligenza nella loro cura e uso;

b) uso non autorizzato o ingiustificato di automezzi di servizio;

c) negligenza nella cura dei mezzi di soccorso in dotazione individuale o collettiva;

d) negligenza nella cura e nell'uso dei dispositivi di protezione individuale facenti parte della dotazione individuale o collettiva;

e) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;

f) uso del dispositivo di allarme ottico o acustico nel corso di trasferimenti per servizi non urgenti;

g) contegno comunque scorretto verso i superiori, altri dipendenti o verso il pubblico;

h) mancato rispetto di disposizioni di servizio;

i) mancato utilizzo o mancata vigilanza sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale se da tale inosservanza non è scaturito un danno a persone o cose;

j) mancato rispetto delle disposizioni verbali impartite dal responsabile delle operazioni di soccorso, se da tale inosservanza non è scaturito danno a persone o cose.

2. Il provvedimento di censura è comminato dal dirigente competente del Corpo valdostano ed è trasmesso al capodistaccamento e al vicecapodistaccamento.

Art. 193

(Sospensione)

1. Il personale volontario è sospeso dal servizio per trenta giorni nel caso venga comminato il provvedimento di censura di cui all'articolo 192.

2. Il provvedimento di sospensione è comminato dal dirigente competente del Corpo valdostano ed è trasmesso al capodistaccamento e al vicecapodistaccamento.

Art. 194

(Destituzione)

1. La destituzione è comminata per:

a) mancata prestazione o abbandono del servizio di soccorso, in assenza di giustificazione, quando ciò risulti pregiudizievole alle operazioni;

b) aver provocato dolosamente incendio o altro sinistro la cui prevenzione sia da ascrivere tra i compiti del Corpo valdostano;

c) avere riportato condanna definitiva per delitti non colposi contro le persone o a danno delle cose affidate alla custodia e alla protezione del personale volontario nel corso degli interventi compiuti;

d) chi incorra nelle ipotesi previste dagli articoli 10 e 11 del d.lgs. 235/2012;

e) mancato utilizzo o mancata vigilanza sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale se da tale inosservanza è scaturito un danno a persone o cose;

f) mancato rispetto delle disposizioni verbali impartite dal responsabile delle operazioni di soccorso, se da tale inosservanza è scaturito un danno a persone o cose.

2. Il provvedimento di destituzione è comminato dalla commissione disciplinare, sentito il capodistaccamento interessato e il Consiglio del personale volontario.

3. Il personale volontario destituito non può ripresentare nuova domanda di iscrizione.

Art. 195

(Commissione disciplinare)

1. È istituita una commissione disciplinare composta:

a) dal dirigente competente del Corpo valdostano, che la presiede;

b) dal presidente del Consiglio del personale volontario;

c) dall'ispettore delle Unités des Communes valdôtaines o della città di Aosta;

d) da un rappresentante del personale volontario avente qualifica pari a quella del vigile volontario sottoposto a procedimento disciplinare.

2. La commissione disciplinare commina al personale volontario i provvedimenti di esonero e di destituzione e decide in merito ai ricorsi promossi contro i provvedimenti di censura.

3. Le deliberazioni della commissione disciplinare sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Ai membri della commissione disciplinare non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 196

(Ricorsi amministrativi e giurisdizionali)

1. Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso alla commissione disciplinare.

2. Contro i provvedimenti di esonero e di destituzione è ammesso ricorso al Presidente della Regione.

3. Le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Contro i provvedimenti disciplinari definitivi sono ammessi il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

CAPO V

CESSAZIONE DAL SERVIZIO

Art. 197

(Cause di cessazione e limiti di età)

1. Il personale volontario cessa normalmente dal servizio:

a) al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età;

b) per perdita dell'idoneità psicofisica specifica al servizio;

c) per dimissioni.

2. Il personale volontario può presentare domanda per essere trattenuto in servizio anche oltre i sessantacinque anni di età per lo svolgimento di attività di supporto o come membro onorario.

3. Il dirigente competente del Corpo valdostano, sentito il capodistaccamento di appartenenza, decide in merito al trattenimento in servizio del personale volontario che ne faccia richiesta.

4. Il trattenimento in servizio del personale volontario di supporto oltre i limiti di età è disposto per un anno e può essere rinnovato.

Art. 198

(Perdita di idoneità al servizio)

1. La perdita dell'idoneità psicofisica specifica dei vigili volontari operativi è accertata ai sensi dell'articolo 173, comma 1.

2. I vigili volontari operativi che hanno perduto l'idoneità psicofisica specifica al servizio, ma che risultano idonei allo svolgimento delle attività di supporto, sono iscritti nei ruoli dei vigili volontari di supporto.

Art. 199

(Disposizioni relative al personale che cessa dal servizio)

1. Il personale volontario che cessa dal servizio deve restituire all'ufficio competente, entro un mese dalla data di cessazione dal servizio, le attrezzature di uso individuale affidategli e i capi di equipaggiamento che hanno funzione di dispositivo di protezione individuale. La mancata consegna del materiale comporta l'addebito dell'importo stabilito con provvedimento del dirigente competente, ricavato dal valore di acquisto dei capi di vestiario, decurtato da una quota proporzionale al periodo di utilizzo già trascorso.

Art. 200

(Codice di comportamento)

1. Il dirigente competente del Corpo valdostano adotta, con proprio provvedimento, previa informazione al Consiglio del personale volontario, il quale può formulare osservazioni e proposte, il codice di comportamento del personale volontario, al fine di definirne i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta nonché di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali del personale medesimo.

TITOLO IV

GRUPPO SPORTIVO DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 201

(Gruppo sportivo)

1. Al fine di favorire l'esercizio dell'attività sportiva utile alla preparazione fisica del personale del Corpo valdostano e di non interrompere l'attività sportiva del suddetto personale che abbia raggiunto un adeguato grado di addestramento come atleti, allenatori, giudici o dirigenti tecnici, nonché di divulgare presso i giovani l'attività sportiva svolta dal Corpo valdostano, è costituito il gruppo sportivo dei vigili del fuoco denominato "Giuseppe Godioz".

2. Possono far parte del gruppo sportivo dei vigili del fuoco tutti i residenti in Valle d'Aosta, che inoltrino domanda corredata, per i minorenni, dell'assenso di un genitore o di chi ne fa le veci. Ha priorità di iscrizione:

a) il personale di ruolo e il personale volontario del Corpo valdostano;

b) i parenti e gli affini dei soggetti di cui alla lettera a), rispettivamente fino al secondo grado e fino al primo grado;

c) i dipendenti regionali.

3. Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco è finanziato attraverso:

a) il versamento di quote associative da parte dei componenti il gruppo stesso;

b) i contributi annuali concessi dalla Regione;

c) i contributi o le donazioni concessi da soggetti privati o enti pubblici.

4. I criteri e le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 3, lettera b), sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il gruppo sportivo dei vigili del fuoco, quale associazione sportiva dilettantistica, adotta un proprio statuto che stabilisce, in particolare, le modalità di elezione dei propri organi rappresentativi e le modalità di organizzazione e funzionamento tecnico-amministrativo del gruppo sportivo stesso.

6. Le prestazioni fornite al gruppo sportivo, sia dalle persone che rivestono cariche negli organi rappresentativi, sia dagli atleti, non danno diritto a compensi.

7. Nelle more dell'adozione dello statuto e dell'elezione degli organi rappresentativi ai sensi del comma 5, si applica lo statuto vigente e rimangono in carica gli organi del gruppo sportivo "Giuseppe Godioz" individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)).

Art. 202

(Partecipazione del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco a gare e manifestazioni sportive)

1. Il personale del Corpo valdostano che partecipa, in qualità di atleta, a manifestazioni sportive di alto livello nazionale e internazionale quali campionati italiani, compresi i campionati italiani dei vigili del fuoco, continentali, i campionati mondiali, giochi olimpici o manifestazioni analoghe in rappresentanza del Corpo valdostano, è considerato in servizio per il periodo di preparazione ed effettuazione delle manifestazioni stesse.

2. Il personale del Corpo valdostano che fa parte, in qualità di allenatore, preparatore atletico, fisioterapista, accompagnatore, giudice o dirigente tecnico, delle rappresentative nazionali o internazionali che partecipano alle manifestazioni di cui al comma 1, è considerato in servizio per il periodo di preparazione e di partecipazione alle manifestazioni stesse.

Art. 203

(Attività del gruppo sportivo)

1. Il Capo del Corpo, in accordo con il Comandante regionale, stabilisce le modalità di partecipazione del personale di ruolo del Corpo valdostano, alle attività del gruppo sportivo, svolte nell'orario di servizio, in relazione al numero massimo di personale che può assentarsi dalla sede di servizio, assicurando, in via prioritaria, i servizi di soccorso.

2. Per le attività del Gruppo sportivo è consentito l'utilizzo delle strutture, delle attrezzature e degli automezzi del Corpo valdostano, ferme restando le prioritarie esigenze del soccorso.

3. La partecipazione di cui al comma 1 comprende anche le attività svolte dal personale in qualità di allenatore, maestro e preparatore atletico della sezione giovanile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Art. 204

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalle normative statali e regionali vigenti in materia.

Art. 205

(Ulteriori atti attuativi della legge)

1. I dirigenti del Corpo valdostano, con proprio provvedimento, possono disciplinare, rispettando la clausola di invarianza finanziaria e nel rispetto di quanto previsto dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, e delle relazioni sindacali nelle materie di cui al medesimo articolo, ulteriori aspetti organizzativi volti a garantire il massimo grado di efficacia organizzativa e di efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali del Corpo valdostano.

Art. 206

(Rinvio)

1. Il personale appartenente ai ruoli regionali, assegnato all'organico del Corpo valdostano che svolge attività amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, connesse ai compiti istituzionali del Corpo, resta disciplinato dalle disposizioni vigenti previste per il personale regionale appartenente alle categorie di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), della l.r. 22/2010.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in materia di stato giuridico e di trattamento economico previste per il personale inquadrato nell'organico della Giunta regionale.

Art. 207

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'adozione delle disposizioni normative, attuative e organizzative, nonché dei provvedimenti attuativi della presente legge e della stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella l.r. 37/2009 e nel r.r. 1/2000, i relativi provvedimenti attuativi nonché i contratti collettivi regionali di lavoro, di comparto e decentrati, relativi al rapporto di lavoro, in regime privatizzato, del personale di ruolo del Corpo valdostano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, resta fermo l'inquadramento del personale in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge; le disposizioni di primo inquadramento del personale di ruolo, di cui agli articoli 140, 141, 142, 143 e 144 e alle Tabelle A e B allegate alla presente legge, trovano applicazione contestualmente alla stipulazione degli accordi negoziali contenenti la disciplina del trattamento economico correlato ai ruoli e alle qualifiche del nuovo ordinamento professionale.

3. Fino alla stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, ai fini dell'applicazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 140 e dei commi 10 e 11 dell'articolo 144 si applica la disciplina prevista dal Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 78, gli incarichi di Capo del Corpo e di Comandante regionale sono attribuiti a un direttore vicedirigente, di cui all'articolo 77, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, o abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi, e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 83, comma 3.

5. È autorizzato l'utilizzo delle risorse residuali vincolate risultanti al 31 dicembre 2025, derivanti dai proventi dei servizi a pagamento di cui all'articolo 20 della l.r. 37/2009, sino all'esaurimento delle stesse, per le attività previste nell'ambito del fondo vigili del fuoco, di cui agli articoli 208 e 209 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010.

6. Per le assunzioni da graduatorie in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, esitate da concorsi espletati ai sensi della disciplina previgente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 della l.r. 37/2009 concernenti, rispettivamente, i corsi di formazione e il trattamento economico per la frequenza ai corsi.

Art. 208

(Modificazione all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010)

1. Il comma 7 dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"7. La delegazione di parte pubblica, autorizzata alle trattative per la stipulazione degli accordi negoziali di cui al comma 3, è istituita presso la Presidenza della Regione ed è nominata, con deliberazione della Giunta regionale, all'inizio della legislatura per la durata della stessa. La delegazione è composta, oltre che dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che la presiede, da due membri in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di disciplina e gestione del rapporto di impiego del personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo forestale della Valle d'Aosta. Alla scadenza, i membri della delegazione continuano a esercitare le loro funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. La delegazione regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento. Ai due membri esperti spetta un'indennità annua onnicomprensiva nella misura pari a euro 15.000 al netto di IVA e oneri, da rideterminarsi in sede di nomina all'inizio di ogni legislatura, oltre al rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e debitamente documentate per la partecipazione alle sedute finalizzate alla negoziazione e per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie, secondo le modalità e gli importi stabiliti per i dirigenti regionali.".

Art. 209

(Modificazioni alla l.r. 7/2008)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 7/2008 è sostituita dalla seguente:

"c) ottimizzare l'integrazione fra i soggetti che operano sul territorio regionale nelle attività di soccorso pubblico a qualsiasi titolo secondo i principi di efficacia, di efficienza e di economicità, assicurando il coordinamento operativo tra enti pubblici e privati incaricati di pubblico servizio di cui all'articolo 2, secondo principi di leale collaborazione, in relazione ai compiti istituzionali a ciascuno attribuiti, nel rispetto delle procedure operative definite dal Comitato di pilotaggio di cui all'articolo 6.".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 7/2008 è sostituita dalla seguente

"c) il Soccorso Alpino Valdostano, quale ente di diritto privato incaricato di pubblico servizio;".

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 7/2008 è sostituita dalla seguente:

"b) approvazione e aggiornamento delle procedure operative della centrale unica volte a definire le modalità di intervento e di collaborazione tra i diversi enti, secondo i principi di efficacia, di efficienza e di economicità, in relazione ai compiti istituzionali a ciascuno attribuiti, anche al fine di prevenire conflitti di competenza;".

Art. 210

(Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2007, n. 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 17 aprile 2007, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano), è sostituito dal seguente:

"1. Nelle operazioni di soccorso in montagna di cui all'articolo 1, il Soccorso alpino valdostano può operare in collaborazione con altri enti ed organismi, e in particolare con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, alla quale compete l'attuazione del soccorso sanitario e con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, cui compete l'attuazione del soccorso tecnico urgente nel rispetto del coordinamento operativo tra gli enti della Centrale Unica di Soccorso (CUS), di cui alla legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso).".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 5/2007, le parole: "procedure di protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "dalle procedure definite dalla CUS".

Art. 211

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 207, comma 1, sono abrogati:

a) la l.r. 37/2009;

b) l'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 21;

c) i commi 3 e 4 dell'articolo 74 della l.r. 22/2010;

d) la legge regionale 10 maggio 2011, n. 9;

e) l'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2O11, n. 30;

f) la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 3;

g) il comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30;

h) l'articolo 41 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18;

i) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16;

j) i commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21;

k) l'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23;

l) l'articolo 12 della legge regionale 9 aprile 2021, n. 6;

m) il r.r. 1/2000.

Art. 212

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 4.250.668,21 per l'anno 2026, in euro 4.729.451,10 per l'anno 2027, in euro 5.665.550,70 per l'anno 2028 e a decorrere dal 2029 in euro 5.862.740,70, di cui euro 422.500 a decorrere dal 2026 costituiscono minore entrata.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028 nella:

a) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 300 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 100;

2) per l'anno 2027 euro 100;

3) per l'anno 2028 euro 100;

b) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 126.000 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 17.000;

2) per l'anno 2027 euro 42.000;

3) per l'anno 2028 euro 42.000;

c) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali). Titolo 1 (Spese correnti) per euro 133.200 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 44.400;

2) per l'anno 2027 euro 44.400;

3) per l'anno 2028 euro 44.400;

d) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 4 (Altre modalità di trasporto), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.300.000 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2027 euro 300.000;

2) per l'anno 2028 euro 1.000.000;

e) Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile) per euro 11.062.230,01 di cui:

1) sul Titolo 1 (Spese correnti) euro 1.779.988,21 per l'anno 2026, euro 1.802.271,10 per l'anno 2027 ed euro 1.761.570,70 per l'anno 2028;

2) sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) euro 1.726.200 per l'anno 2026, euro 1.857.700 per l'anno 2027 ed euro 2.134.500,00 per l'anno 2028;

f) Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 781.440 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 260.480;

2) per l'anno 2027 euro 260.480;

3) per l'anno 2028 euro 260.480;

3. La minore entrata di cui al comma 1, pari a euro 422.500 per ciascun anno del triennio 2026/2028 fa carico sullo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni).

4. L'onere complessivo di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028:

a) nello stato di previsione delle entrate con l'iscrizione delle maggiori entrate registrate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) per euro 422.500 per ciascun anno del triennio 2026/2028;

b) nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio nella:

i) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 4 (gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 300 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 100;

2) per l'anno 2027 euro 100;

3) per l'anno 2028 euro 100;

ii) Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 95.000 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 15.000;

2) per l'anno 2027 euro 40.000;

3) per l'anno 2028 euro 40.000;

iii) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 4 (Altre modalità di trasporto), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.100.000 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2027 euro 300.000;

2) per l'anno 2028 euro 800.000;

iv) Missione 11 (Soccorso civile), Programma 1 (Sistema di protezione civile) per euro 11.264.070,01 di cui:

1) sul Titolo 1 (Spese correnti) euro 1.782.468,21 per l'anno 2026, euro 1.804.751,10 per l'anno 2027 ed euro 1.957.450,70 per l'anno 2028;

2) sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) euro 1.726.200 per l'anno 2026, euro 1.857.700 per l'anno 2027 ed euro 2.135.500 per l'anno 2028;

v) Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 918.800 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 304.400;

2) per l'anno 2027 euro 304.400;

3) per l'anno 2028 euro 310.000.

5. A decorrere dal 2029 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e può essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Gli oneri di cui all'articolo 157, comma 1, lettera a), sono finanziati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della medesima legge e il loro importo è determinato con legge di stabilità regionale.

7. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 213

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

Tabella A (prevista dall'articolo 8, comma 5 e dall'articolo 36, comma 4) Dotazione organica dei ruoli del Corpo Valdostano

Tabella B (prevista dall'articolo 71, comma 5) Qualifiche del personale del ruolo dei direttivi e di quello dirigenziale del Corpo Valdostano e incarichi di funzione a essi conferibili