Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 3 du 9 janvier 2007

N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 2007.

(GU n. 4 del 24.01.2007)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 gennaio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Valle d'Aosta - Territori contermini ai laghi artificiali - Previsione di tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale - Ricorso del Governo - Lamentata indebita sottrazione alla disciplina stabilita per i laghi naturali, particolarmente in relazione al divieto di edificazione - Denunciata esorbitanza dalla potesta' legislativa riconosciuta alla Regione in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, contrasto con norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, art. 3.

- Costituzione, art. 9; Statuto Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1, lett. g) e q); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma e' per legge domiciliato;

Contro la Regione autonoma della Valle d'Aosta in persona del suo Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale n. 22 del 16 ottobre 2006, recante... "ulteriori modificazioni alla l.r. 6 aprile 1998 n. 11 (normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta...)" pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 ottobre 2006.

La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta qui impugnata che introduce, come rilevato in epigrafe, altre modifiche alla precedente legge n. 11 del 1998, contenente la disciplina urbanistica e di pianificazione territoriale della regione, all'art. 3 testualmente dispone tra l'altro... "1) Al comma 1 dell'art. 34 della l.r. n. 11/1998 le parole "e artificiali" sono soppresse"; "2) dopo il comma 1 dell'art. 34 della l.r. n. 11/1998 come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente "1-bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedure di cui al comma 5 ed disciplinano gli interventi in esso consentiti"".

... "5) il comma 4 dell'art. 34 alla l.r. n. 11/1998 le parole "nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti "nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3"".

Appare evidente dalla semplice lettura delle parti trascritte dell'art. 3 denunciato, che lo stesso sottrae i luoghi contermini ai laghi artificiali alla disciplina riservata dall'art. 34 della legge n. 11 ai laghi naturali, per sottoporli, al contrario, come esattamente si rileva nel verbale allegato alla delibera del Consiglio dei ministri che si produce, a tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale. Alla determinazione dell'effetto predetto concorrono:

la sottrazione dei laghi artificiali al divieto di edificazione, e quindi alla tutela, previsti per le zone umide e le fasce territoriali circostanti le stesse e i laghi naturali (comma 1);

la eventuale perimetrazione di fasce territoriali tutelate intorno ai laghi artificiali, la definizione e la disciplina degli interventi realizzabili in tali ambiti, operazioni rimesse allo strumento di pianificazione comunale (comma 2);

la diversificazione del regime giuridico fra i territori contermini ai laghi naturali e quelli circostanti i laghi artificiali, in quanto i limiti e le condizioni previste per la esecuzione di interventi edilizi nel primo tipo di aree non trovano applicazione nelle zone territoriali di cui alla seconda tipologia.

La norma in esame, quindi, eccede dalla potesta' legislativa riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 2, lett. g) e q), dello statuto speciale di autonomia (legge cost. n. 4/1948). Detta disposizione statutaria infatti, pur riconoscendo alla regione competenza primaria nelle citate materie, afferma che tale competenza debba esercitarsi in armonia con la costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonche' delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale.

Poiche' il codice dei Beni culturali e del paesaggio (d.lgs n. 42/2004) che da' attuazione all'articolo 9 della Costituzione, prevede all'articolo 142 che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela e considerato che tale norma deve ritenersi limite alla potesta' regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionali, la disposizione regionale in parola si pone in contrasto con l'articolo 2, comma 1 dello statuto speciale di autonomia oltre a risultare lesiva dell'articolo 9 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che la decisione impugnata sia dichiarata illegittima per violazione degli artt. 2, comma 1 dello statuto speciale di autonomia della Valle d'Aosta e 9 della Costituzione.

Si produce il testo della legge impugnata ed estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri della seduta del 22 dicembre 2006 che approva la determinazione di impugnare la disposizione in epigrafe.

Roma, addi' 23 dicembre 2006

Il Vice Avvocato generale: Giuseppe Orazio Russo