Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 55 del 1° luglio 1989

N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 luglio 1989.

(G.U. n. 29 del 19.07.1989)

Ricorso depositato in cancelleria il 1 luglio 1989 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Industria - Regione Valle d'Aosta - Finanziamento destinato all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito convenzionati al consorzio garanzia fidi per favorire operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese - Omessa previsione del livello del tasso d'interesse non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale Lamentato travalicamento della competenza finanziaria regionale Elusione del principio che esclude facilitazioni, a carico di finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio - Riferimento alla sentenza n. 441/1988.

(Legge regione Valle d'Aosta 7 giugno 1989, art. 1, secondo comma). (Statuto regione Valle d'Aosta, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, art. 3; d.p.r. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 70).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale approvata il 27 aprile 1989 e riapprovata a maggioranza il 7 giugno 1989, recante "Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta", in relazione all'art. 3 della legge costituzionale, 26 febbraio 1948, n. 4 e all'art. 70 del d.p.r. 22 febbraio 1982, n. 182.

1. - Con nota 27 maggio 1989 il presidente della commissione di coordinamento rinviava a nuovo esame del consiglio regionale della Valle d'Aosta la legge in epigrafe, sul rilievo che l'art. 1, prevedendo un finanziamento regionale per favorire, mediante l'abbattimento del tasso d'interesse praticato al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali, l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese, si ponesse in contrasto con i consolidati principi in materia di provvidenze creditizie pubbliche, mai ammesse a fini d'incentivazione del credito di gestione.

Rilevava, altresì, il Presidente della Commissione come le disposizioni approvate non contenessero alcun richiamo idoneo a limitare il tasso minimo d'interessi a carico dei beneficiari in misura non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale sul credito agevolato per lo stesso settore d'intervento.

Il 9 giugno 1989 è giunta comunicazione dell'avvenuta riapprovazione, nel medesimo testo, della legge regionale in questione che, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri, viene dedotta ad oggetto della denuncia d'incostituzionalità con questo atto presentata per violazione dell'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, in relazione all'art. 70 del d.p.r. 22 febbraio 1982, n. 182.

2. - Dopo aver disposto la proroga, per un anno, delle agevolazioni finanziarie in favore del Consorzio garanzia fidi costituito fra gli industriali della Valle, l'art. 1 della impugnata legge regionale prosegue - al secondo comma - stabilendo che "I finanziamenti regionali devono essere destinati all'abbattimento del tasso d'interesse praticato dagli istituti di credito convenzionati al Consorzio garanzia fidi al fine di favorire l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese".

Nella "relazione" al disegno di legge è sottolineato, al riguardo, che i programmi d'intervento del consorzio prevedono l'abbattimento dei tassi bancari sugli affidamenti a breve termine, soprattutto a fronte di investimenti tecnologici ma anche verso operazioni di credito d'esercizio quali il factoring e a fronte di piani di lavoro per cessioni all'esportazione.

Incontestabile, allora, la preordinazione della norma de qua a favorire il credito per mero esercizio, va osservato che la competenza regionale in materia d'industria e commercio (rispetto alla quale gli incentivi per l'accesso al credito si pongono in posizione servente e strumentale: sentenza n. 1066/1988) ha finalità integrative ed attuative delle leggi della Repubblica (art. 3 dello statuto speciale), potendo quindi legittimamente esercitarsi nel rispetto dei criteri-guida e dei principi generali desumibili dalla legislazione statale del settore.

Come la Corte ha già avuto occasione di sottolineare (cfr. sentenza 14 aprile 1988, n. 441) la legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie prevede solo interventi per favorire nuovi investimenti o l'ammodernamento tecnologico e non per la semplice gestione d'organismi imprenditoriali in attività, potendo desumersene il principio che esclude facilitazioni, a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio. E con tale principio manifestamente collide la disposizione del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale in esame, che prevede agevolazioni creditizie (anche) per "operazioni di consolidamento gestionale delle imprese" (del tipo di quelle indicate nella già citata relazione) e - dunque - in una direzione non considerata dalla normativa statale della quale il legislatore regionale avrebbe potuto soltanto dettagliare i criteri di adattamento alle condizioni locali.

3. - Ad autonomo motivo d'illegittimità da' - poi - luogo, come rilevato nel provvedimento di rinvio del 27 maggio 1989, l'assenza nella legge impugnata di una disposizione idonea a contenere, in ogni caso, l'abbattimento del tasso d'interesse ad un livello non inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa statale.

Ne risulta, infatti, inosservata la regola posta dall'art. 70 del d.p.r. 22 febbraio 1982, n. 182, secondo cui "la determinazione dei tassi minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata a sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e, quindi, con rispetto delle esigenze di carattere unitario, specie se riferite ad obbiettivi della programmazione economica nazionale, alle quali arreca pregiudizio la mancanza di qualsiasi salvaguardia rispetto al possibile sfondamento in basso dei tassi minimi d'interesse destinati a rimanere a carico dei beneficiari (v. per riferimenti, Corte costituzionale n. 80/1989).

Anche per tale aspetto, perciò, deve dirsi violato il limite posto dall'art. 3 dello statuto speciale d'autonomia giacche' non è dato alla Valle d'Aosta - nell'esercizio della competenza riconosciutale per fini di adattamento della normativa statale - di trascurare gli essenziali principi cui, in un ambito di valutazioni riservate al potere statuale siccome interferenti nel governo della moneta, devono necessariamente conformarsi gli interventi di agevolazioni creditizie nei diversi settori dell'attività economica.

Per i motivi esposti, il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe, in relazione all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Sarà prodotta, con la delibera di impugnazione, copia della legge regionale.

Roma, addi' 23 giugno 1989

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato